Interpello n. 23 del 06 ottobre 2014 “Guida alla lettura” a cura di Michela Bramucci Andreani |
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SOMMARIO: Oggetto - Soggetto interpellante - Quesito - Risposta - Normativa di riferimento |
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Interpretazione dell'articolo 3, commi 1 e 2 del d.p.r. n. 177/2011. |
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Federazione delle Imprese Energetiche e Idriche. |
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Se, in riferimento all'art. 3, comma 1, del d.p.r. n. 177/2011 - fatto presente che abitualmente da parte delle proprie aziende ''con la stipula di un unico contratto di appalto viene affidato, alle imprese appaltatrici o ai lavoratori autonomi, un incarico per operare in più ambienti confinati o sospetti di inquinamento, chiaramente specificati nel contratto, ubicati nell'ambito del ciclo produttivo dell'azienda committente e la cui materiale esecuzione si articola nell'arco temporale della durata del contratto stesso" e che "si tratta, spesso, di attività singolarmente di breve o addirittura di brevissima durata ma che possono essere reiterate più volte nello stesso sito, nell'arco temporale di validità del medesimo contratto" - sia corretta l'interpretazione secondo la quale l'attività informativa posta a carico del committente, possa essere considerata validamente espletata per tutta la validità del contratto, una volta che essa sia stata impartita a ciascun lavoratore, prima dell'accesso in ogni specifico sito e non siano cambiate, nel frattempo, le condizioni in cui si deve operare.
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Per quanto riguarda l'interpretazione dell'art. 3, comma 1, del d.p.r. n. 177/2011, precisato che l'informazione ivi prevista è aggiuntiva e specifica rispetto a quella da impartire ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. n. 81/2008, è parere di questa Commissione che la finalità del legislatore non sia quella di imporre al datore di lavoro committente l'obbligo di erogare ai lavoratori delle imprese appaltatrici, compreso il datore di lavoro, ove impiegato nelle medesime attività, o ai lavoratori autonomi, una informazione inutilmente ripetitiva, ma piuttosto quella di assicurare, come puntualmente precisa la norma, che tutti coloro che accedano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati siano puntualmente e dettagliatamente informati dal datore di lavoro committente "su tutti i rischi esistenti negli ambienti, ivi compresi quelli derivanti dai precedenti utilizzi degli ambienti dì lavoro, e sulle misure di prevenzione e emergenza adottate in relazione alla propria attività", affinché essi ne possano tener conto nel momento in cui vi debbano entrare e lavorare.
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D.lgs. n. 81/2008: artt. 26 e 36; d.p.r. n. 177/2011: art. 3, c. 1, 2 e 3. |