Tipologia: CCNL
Data firma: 10 aprile 2008
Validità: 01.01.2006 - 31.12.2009
Parti: Aran e Cgil-Fp, Cisl-Fps, Uil-Fpl, Fsi, Fials, Nursing Up, Cgil, Cisl, Uil, Usae, Confsal
Comparti: Sanità, SSN.
Fonte: ARAN

Sommario:

 Parte I
Normativa

Titolo I
Disposizioni generali
Art. 1 - Campo di applicazione
Art. 2 - Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
Titolo II
Rapporto di lavoro
Capo I
Politiche di sviluppo e gestione del personale
Art. 3 - Criteri per la progressione economica orizzontale
Art. 4 - Coordinamento
Capo II
Struttura del rapporto di lavoro
Art. 5 - Orario di lavoro
Capo II
Norme disciplinari
Art. 6 - Modifiche ed integrazioni al sistema disciplinare
Parte II
Trattamento economico

Capo I
Trattamento economico
Art. 7 - Stipendio tabellare, fasce e trattamento economico iniziale
Capo II
Fondi
 Art. 8 - Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno
Art. 9 - Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali
Art. 10 - Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica
Art. 11 - Risorse per la contrattazione integrativa
Parte III
Norme finali e transitorie

Art. 12 - Effetti dei nuovi stipendi
Art. 13 - Norme finali e di rinvio
Allegati
Tabella A - Tabella di trasposizione automatica nel sistema di classificazione
Tabella B - Incrementi mensili della retribuzione tabellare
Tabella C - Nuova retribuzione tabellare
Tabella D - Nuova parametrazione Indennità di Amministrazione dal 31.12.2006
Dichiarazioni congiunte
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In data 10 aprile 2008, alle ore 10.00, ha avuto luogo l’incontro tra l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran) e le seguenti organizzazioni e confederazioni sindacali rappresentative del Comparto Sanità:
Per l' Aran […] e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:
Organizzazioni Sindacali
Cgil Fp, Cisl Fps, Uil Fpl, Fials, Fsi, Nursing Up
Confederazioni Sindacali
Cgil, Cisl, Uil, Confsal, Usae
Al termine della riunione le parti sopraccitate hanno sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Sanità relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007, nel testo che segue.


Parte I
Normativa
Titolo I
Disposizioni generali
Art. 1 Campo di applicazione

1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, esclusi i dirigenti, dipendente dalle amministrazioni, aziende ed enti del comparto di cui all'art. 10 del contratto collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti di contrattazione, stipulato l'11 giugno 2007.
2. Al personale dipendente da aziende o enti soggetti a provvedimenti di soppressione, fusione, scorporo, sperimentazioni gestionali, trasformazione e riordino - ivi compresi la costituzione in fondazioni ed i processi di privatizzazione - si applica il presente contratto sino all'individuazione o definizione, previo confronto con le organizzazioni sindacali nazionali firmatarie, della nuova specifica disciplina contrattuale del rapporto di lavoro ovvero sino alla stipulazione del relativo contratto collettivo quadro per la definizione del nuovo comparto pubblico di destinazione.
3. Nel testo del presente contratto i riferimenti al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni sono riportati come "D.Lgs. n. 165/2001".
4. Il riferimento alle aziende sanitarie ed ospedaliere, alle Arpa ed alle agenzie, istituti ed enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 10 del CCNQ per la definizione dei comparti di contrattazione dell'11 giugno 2007 è riportato nel testo del presente contratto come "aziende ed enti".

Titolo II
Rapporto di lavoro
Capo II
Struttura del rapporto di lavoro
Art. 5 Orario di lavoro

1. L 'art. 26 del CCNL del 7 aprile 1999 è integrato, dall'entrata in vigore del presente CCNL, dai seguenti commi:
6. "La durata media dell'orario di lavoro, di cui all'art. 4, comma 4, del D.Lgs. n. 66/2003 è riferita, per il primo anno di applicazione, ad un periodo di nove mesi e, a regime, ad un periodo di sei mesi, al fine di garantire, senza soluzione di continuità, livelli ottimali di assistenza e tutelare il diritto alla salute dei cittadini, a fronte di eventi non pianificabili.
7. In via sperimentale, fino alla definitiva disciplina della materia nell'ambito del prossimo contratto, nel rispetto dei principi generali di protezione, sicurezza e salute dei lavoratori e al fine di preservare la continuità assistenziale, il riposo consecutivo giornaliero, nella misura prevista dall'art. 7 del D.Lgs. n. 66/2003 , può essere oggetto di deroga, a seguito di accordo definito con le modalità previste dall'art. 4, comma 5 del CCNL del 7 aprile 1999, tenendo conto delle necessità legate alla organizzazione dei turni e garantendo ai dipendenti un equivalente periodo di riposo per il pieno recupero delle energie psicofisiche o, in casi eccezionali in cui la concessione di tali periodi equivalenti di riposo compensativo non sia possibile per motivi oggettivi, a condizione che ai lavoratori sia accordata una protezione appropriata.
8. Nel corso delle trattative le parti si impegnano a rispettare i principi di responsabilità, correttezza e buona fede e ad esperire ogni utile tentativo per pervenire all'accordo. Le procedure si intendono concluse con l'invio del testo all'Aran e alle regioni, entro cinque giorni dalla sua definizione. Le regioni garantiscono il rispetto di tali adempimenti. L'Aran metterà a disposizione delle parti i testi pervenuti anche ai fini della verifica sull'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente, da effettuarsi prima dell'avvio del rinnovo contrattuale di cui al comma 7.
9. L'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6 e 7 presuppone che ai lavoratori interessati sia accordata una protezione appropriata tale da permettere di evitare che gli stessi, a causa della stanchezza, della fatica o di altri fattori che perturbano l'organizzazione del lavoro, causino lesioni a se stessi, ad altri lavoratori o a terzi o danneggino la loro salute, a breve o a lungo termine.
10. Per effetto delle deroghe di cui al presente articolo in attuazione dell'art. 17 del D.Lgs. n. 66/2003, sono fatte salve le vigenti disposizioni aziendali concordate con le organizzazioni sindacali in materia di orario di lavoro, purché non in contrasto con quanto stabilito nel presente articolo, da verificarsi tra le parti."

Parte III
Norme finali e transitorie
Art. 13 Norme finali e di rinvio

[…]
2. Per quanto non previsto dal presente CCNL restano in vigore le norme dei vigenti CCNL, ove non disapplicate o sostituite dal CCNL medesimo.
[…]

Dichiarazione congiunta 4
Le parti concordano sull'opportunità che vengano affrontate, quanto prima, le problematiche relative alla sicurezza dei dipendenti sui luoghi di lavoro al fine di garantire, per gli aspetti contrattuali, la piena attuazione dei principi contenuti nella legge n. 626/1994.

Dichiarazione congiunta 5
Le parti concordano che nell'ambito del limite delle quarantotto ore di cui all'art. 4, comma 2 del D.Lgs. n. 66/2003 debbano essere ricomprese le prestazioni di lavoro effettuate dai dipendenti a qualsiasi titolo.