Tipologia: Accordo per la costituzione e il funzionamento del CPP
Data firma: 1 gennaio 2001
Parti: Unione Prov.le Agricoltori, Federazione Prov.le Coltivatori Diretti, Confederazione Italiana Agricoltori e Flai-Cgil, Fisba-Cisl, Uila, Confederdia
Settori: Agroindustriale, Parma
Fonte: mail.flai.it/

Sommario
:

1)
2)
Formazione ed informazione
Modalità di elezione RLS

Accordo per la costituzione e il funzionamento del comitato paritetico prov.le per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro

Oggi, 01 gennaio 2001 presso la sede dell’Unione Prov.le Agricoltori di Parma tra l’Unione Prov.le Agricoltori Parma; la Federazione Prov.le Coltivatori Diretti di Parma; la Confederazione Italiana Agricoltori di Parma; e Flai - Cgil di Parma; Fisba - Cisl di Parma; Uila - di Parma; Confederdia di Parma;
visto il D.L[gs]. 626/94 e successive modificazioni;
visto il verbale di Accordo del 18.12.96 del CCNL operai agricoli;
visto il verbale di Accordo del 13.11.96 per il rinnovo del CCNL quadri e degli impiegati agricoli;
considerato che i contratti collettivi nazionali prevedono la costituzione di un Comitato paritetico Prov.le per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, espressione di tutte le Organizzazioni datoriali e sindacali firmatarie dei contratti di cui sopra,
si conviene e si stipula quanto segue:

1) Il Comitato Paritetico Prov.le per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro è composto da n. 4 rappresentanti delle Organizzazioni datoriali (2 Upa, 1 Cd, 1 Cia) e da n. 4 rappresentanti delle Organizzazioni sindacali (1 Confederdia, 1 Flai-Cgil, 1 Fisba-Cisl, 1 Uila-Uil).

2) Al Comitato Paritetico Prov.le sono attribuiti i seguenti compiti:
- funzioni di cui all’art. 20 e 22 del D.L[gs]. 626/94 e cioè di promozione e orientamento di iniziative formative nei confronti dei lavoratori e funzioni di composizione in prima istanza delle controversie insorte sull’applicazione delle normative concernenti la rappresentanza, la formazione e l’informazione;
- raccolta e tenuta degli elenchi dei rappresentanti alla sicurezza;
- raccolta e tenuta elenchi dei rappresentanti alla sicurezza con la formazione prevista;
- promozione di indagini conoscitive sui fabbisogni formativi in materia di sicurezza sia per rappresentanti alla sicurezza che per gli altri lavoratori dipendenti;
- organizzazione di iniziative concernenti l’informazione e la formazione dei lavoratori;
- i compiti di segreteria sono assunti dalle Organizzazioni datoriali firmatarie del presente accordo;
- i costo per il funzionamento del CPP per attività straordinarie, saranno valutati in base a specifiche necessità;
- il segretario è eletto nell’ambito delle designazioni dell’UPA e avrà il compito di convocare le riunioni e redigere eventuali verbali;
- il Comitato Paritetico Prov.le ha sede operativa presso l’Unione Agricoltori in via Gramsci 26/b;
- le copie delle comunicazioni delle avvenute elezioni e designazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dovranno essere trasmesse entro 15 gg. dall’avvenuta elezione del CPP dal segretario della riunione elettiva o tramite i rappresentanti delle rispettive Organizzazioni datoriali sindacali;
- la cessazione dell’incarico da RLS dovrà essere comunicata al CPP dallo stesso lavoratore o per il tramite delle Organizzazioni datoriali e sindacali entro la data di risoluzione del rapporto di lavoro;
- il CPP si riunisce su richiesta di una delle parti;
- le decisioni sono prese all’unanimità dei presenti;
- per le controversie di cui al comma 1 dell’art. 20 del D.L[gs]. 626/94 le modalità saranno le seguenti: il ricorrente deve inviare al CPP e alla controparte il ricorso scritto con raccomandata A.R. e la controparte dovrà inviare le proprie controdeduzioni entro 30 gg.; il CPP dovrà esaminare l’esame del ricorso redigendo apposito verbale entro i 30 giorni successivi salvo eventuale proroga definita dallo stesso.

Formazione ed informazione
Il CPP sulla base di quanto previsto dagli artt. 20 e 22 del D.L[gs]. 626/94, si propone di assicurare una corretta formazione dei lavoratori in particolare per la figura del RLS.
Per l’informazione e la formazione dei lavoratori dipendenti assunti per lavori di breve durata si recepisce espressamente quanto convenuto con l’accordo regionale del 29.5.97 e si concorda di predisporre idoneo materiale divulgativo per assicurare all’azienda e al lavoratore quanto disposto dall’accordo nazionale del 18.12.96 punto 9 nonché dagli artt. 21 e 22 del D.L[gs]. 626/94.
In particolare, la informativa verterà su:
- misure ed attività di prevenzione;
- norme e disposizioni aziendali di sicurezza;
- il medico competente, ove previsto e sulle procedure di pronto soccorso;
- il responsabile del servizio di prevenzione;
- i rischi per la salute e la sicurezza connessi all’attività dell’impresa.
Il materiale informativo sarà consegnato in copia al lavoratore che firmerà all’atto della consegna per ricevuta e presa visione.

Modalità di elezione RLS
Le parti richiamano espressamente quanto stabilito dall’accordo del 18.12.96 - all. 5. Per le procedure elettorali si allega bozza del verbale concernente l’elezione del rappresentante. Per quanto attiene le aziende con un numero di giornate minori di 150 annue, le parti convengono di utilizzare le stesse procedure per l’individuazione del rappresentante per la sicurezza utilizzando cioè l’allegata bozza. Il rappresentante per la sicurezza conserva la carica esclusivamente nell’ambito del periodo di assunzione. I permessi di cui al punto 3 dell’accordo nazionale sono fruiti in modo proporzionato alla permanenza in azienda. Letto, confermato e sottoscritto.