Tipologia: Accordo
Data firma: 26 gennaio 1999
Parti: Unione degli Industriali Provincia di Varese e Cgil Varese, Cisl Varese-Laghi, Cisl Ticino-Olona, Uil Varese
Settori: Industria, Varese
Fonte: univa.va.it


Verbale

Addì, 26 gennaio 1999, tra l’Unione degli Industriali della Provincia di Varese […] e la Cgil di Varese […], la Cisl Varese-Laghi […], la Cisl Ticino-Olona […], la Uil di Varese […], visto il D.Lgs. 19/9/94 n. 626 e nello spirito di procedere ad una sua ottimale applicazione per quanto concerne l’aspetto specifico della informazione e della formazione dei lavoratori, le parti convengono quanto segue.

Premesso che le parti:
1. intendono con il presente accordo delineare l’opportuno quadro di riferimento affinché i lavoratori ed i soggetti ad essi equiparati ricevano una informazione ed una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e salute, secondo i canoni generalmente disposti dalla vigente normativa legale, laddove ne identifica i contenuti di massima e l’ambito di applicazione;
2. sottolineano a tale proposito che il suddetto accordo è stato raggiunto nella precisa ottica di fornire un contributo propositivo, basato sulla conoscenza delle specifiche esigenze del settore industriale, per la configurazione che assume nella Provincia di Varese, all’Organismo Paritetico Provinciale (riprendendo la positiva esperienza già attuata con riguardo alla formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza), in linea con la previsione normativa concernente la realizzazione della formazione dei lavoratori in collaborazione con l’OPP medesimo;
3. intendono inoltre delineare un percorso che fornisca anche al datore di lavoro un concreto affidamento circa la corretta esecuzione dei suoi obblighi formativi;
tutto ciò premesso, procedono all’individuazione di una peculiare metodologia operativa per indirizzare le attività formative nei confronti dei lavoratori secondo principi condivisi, nei termini indicati ai punti successivi.
a) La decretazione ministeriale integrativa del D.Lgs. 19/9/94 n. 626 detta i contenuti minimi della formazione dei lavoratori ed i parametri di riferimento per la sua attuazione, inquadrando il momento formativo nell’ambito del programma globale dei provvedimenti e delle misure necessarie per salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori, essendo altresì previste specifiche sanzioni in caso di violazione degli obblighi connessi alla materia.
b) Ulteriori chiarimenti sulla portata generale dell’obbligo sono stati recentemente forniti dal Ministero, attraverso una propria Circolare.
c) Le parti precisano di avere identificato tale decretazione come costante punto di riferimento nella fase che ha condotto alla sottoscrizione del presente accordo, onde calibrare la definizione delle metodologie operative sopra citate in coerenza con detta normativa, tenendo anche conto della positiva valutazione preventiva fatta dall’OPP circa l’attivazione delle presenti parti sociali per la definizione di un apposito percorso formativo e della relativa sollecitazione espressamente formulata dall’OPP medesimo.
d) Di conseguenza, al fine di promuovere la formazione dei lavoratori adempiendo ai dettami generali dell’art. 22, del D.Lgs. 19/9/94 n. 626, come specificati dai successivi chiarimenti ministeriali, si definisce il protocollo sulla formazione dei lavoratori secondo il testo allegato.
e) Si sottolinea peraltro che tale protocollo non concerne alcune categorie di soggetti per le quali sono in vigore specifiche normative legali o contrattuali che regolamentano già la materia, quali ad esempio i titolari di contratto di formazione lavoro, essendo il presente progetto formativo impostato su analoghi canoni di equivalenza dell’impegno formativo.
f) Tale protocollo sarà trasmesso all’OPP nell’ottica della collaborazione sopra richiamata.
g) Dopo sei mesi dall’avviamento dei corsi, Univa e Cgil-Cisl-Uil si ritroveranno per trarre valutazioni sull’iniziativa.

Protocollo di intesa sulla formazione dei lavoratori
Al fine di promuovere l’attuazione della formazione dei lavoratori in adempimento di quanto previsto dall’art. 22, comma 6, del D.Lgs. 19/9/94 n. 626, le parti hanno congiuntamente definito i contenuti del relativo programma.
Tale programma verrà trasmesso all’Organismo Paritetico della Provincia di Varese.
È patrimonio comune che la formazione dei lavoratori debba essere finalizzata a conferire loro gli strumenti conoscitivi necessari e sufficienti per sviluppare la consapevolezza del proprio ruolo in materia di sicurezza e salute sul lavoro, in accordo al nuovo modello di “prevenzione attiva”, al fine di modificare i comportamenti non corretti, per meglio integrarsi e contribuire al processo di miglioramento, in correlazione anche agli accresciuti obblighi di sicurezza posti loro in capo.
I punti cardine del progetto formativo sono i seguenti:
a) Le caratteristiche generali del corso di formazione
Nel programma allegato è stata riportata l’indicazione dei filoni formativi che costituiscono la base per lo svolgimento dei corsi (allegato I). Si ribadisce che, con riferimento alla logica progettuale, in questa fase, si è cercato di razionalizzare la parte di formazione collettiva e trasversale; la formazione specifica in materia, in correlazione all’attività di ciascun lavoratore, dovrà prevedere un’integrazione o un approfondimento che saranno sviluppati direttamente in azienda;
Ferme restando le prescrizioni di legge, sono stati definiti due moduli, uno per ogni livello di formazione proposto (lavoratori e quadri/preposti): si è ritenuto opportuno individuare argomenti di specificazione delle singole materie definite dal DM 16 gennaio 1997, solo per il primo livello. La progettazione di un percorso formativo per quadri/preposti, sarà definita in un secondo momento.
b) Istituzione del responsabile del corso e compiti
Per la migliore riuscita dell’iniziativa formativa, verrà istituita la figura del tutor, con compiti di conduzione dell’aula e di coordinamento dei docenti. Il tutor dovrà essere persona di solida e documentata esperienza in materia di formazione degli adulti e con approfondite conoscenze in materia di prevenzione. Dal momento che si ritiene opportuno che per ogni iniziativa sia effettuata una valutazione del livello di interiorizzazione degli argomenti oggetto di formazione, il Responsabile del corso si preoccuperà di sviluppare i parametri di misura che permetteranno di effettuare tale valutazione, predisponendo, all’inizio di ogni corso, un apposito questionario. Sarà altresì opportuno approntare un questionario per verificare il giudizio dei partecipanti sui formatori e sul corso stesso.
c) Frequenza al corso ed attestazioni
La frequenza alle lezioni è obbligatoria al fine di ottenere il relativo Attestato di frequenza. La presenza alle lezioni sarà registrata con firma autografa su un modulo appositamente predisposto, a cura di un addetto incaricato.
Alla conclusione del corso verrà rilasciata apposita documentazione di attestazione della formazione d’aula esperita, nonché una copia del volume “SICURALBUM”, quale utile strumento integrativo di tale formazione d’aula.

Allegato I
Programma di formazione dei lavoratori D. Lgs. 626/1994 - art. 22 DM 16 gennaio 1997

nozioni relative ai diritti ed ai doveri dei lavoratori in materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro
• principi innovatori del DLgs. 626/94 e rapporto con la legislazione preesistente
• ambito soggettivo di applicazione della norma e distribuzione delle attribuzioni e competenze
• obblighi dei lavoratori
• diritti dei lavoratori
• ruolo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
• ruolo del servizio di prevenzione e protezione
• ruolo del datore di lavoro
• la figura del medico competente
• responsabilità e sanzioni
cenni di tecnica della comunicazione interpersonale in relazione al ruolo partecipativo
• il sistema relazionale tipo nel campo della prevenzione
• le informazioni necessarie per la prevenzione
• come dare e ricevere le informazioni
• le relazioni tra i soggetti interessati alla prevenzione