Regione Veneto
Legge regionale 25 settembre 2014, n. 28
Modifica dell'articolo 79 bis della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio”.
B.U.R. 30 settembre 2014, n. 94

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge regionale:

Art. 1
Modifica dell'articolo 79 bis della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio" e norme attuative e transitorie

1. Al comma 1 dell'articolo 79 bis della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, le parole: ", anche nella successiva fase di manutenzione," sono soppresse.
2. La Giunta regionale adegua le istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive degli interventi edilizi, di cui al comma 2 dell'articolo 79 bis della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, alle disposizioni recate dal comma 1.
3. L'articolo 79 bis della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, come modificato dal comma 1, si applica anche ai procedimenti e ai lavori in corso alla data della sua entrata in vigore.

Art. 2
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 25 settembre 2014

Luca Zaia