Consiglio di Stato, Sez. 3, 17 ottobre 2014, n. 5155 - Indennità per rischio radiologico


N. 05155/2014 REG.PROV.COLL.
N. 08771/2009 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA


sul ricorso n. 8771/2009 RG, proposto dai sigg. Omissis, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Sabato Giuseppe Perna e Tiziana Barbato, con domicilio eletto in Roma, via Ugo De Carolis n. 31, presso lo studio dell'avv. Sola,
contro l'Azienda sanitaria locale — ASL Na/1, in persona del Direttore generale prò tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Edoardo Barone, con domicilio eletto in Roma, via Poli n. 29, presso l'Ufficio di rappresentanza della Regione Campania,
per la riforma della sentenza del TAR Campania — Napoli, sez. V, n. 7162/2008, resa tra le parti e concernente l'accertamento del diritto degli appellanti all'indennità per rischio radiologico; Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'ASL intimata;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore all'udienza pubblica del 17 luglio 2014 il Cons. Silvestro Maria Russo e uditi altresì, per le parti, gli avvocati Sola (su delega di Perna) e Buondonno (su delega di Barone); Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FattoDiritto

1. — Il dott. Omissis e consorti, tutti dipendenti medici del presidio ospedaliero CTO di Napoli, il 22 febbraio 2000 lo diffidarono a corrispondere loro l'indennità di rischio radiologico di cui all'art. 1 della 1. 27 ottobre 1988 n. 460, con interessi e rivalutazione, per il periodo dal 1° gennaio 1988 in poi.
Stante l'inerzia della P.A. datrice di lavoro, il dott. Omissis e consorti proposero un'azione a seguito del silenzio così serbato innanzi al TAR Napoli, con il ricorso n. 4435/2000 RG. Al riguardo, essi dedussero in modo articolato la violazione dell'art. 36 Cost., nonché dell'art. 2041 cc.
L'adito TAR, con sentenza n. 7162 del 7 luglio 2008, riqualificò anzitutto l'azione attorea come azione d'accertamento di pretese patrimoniali nell'ambito d'un rapporto di pubblico impiego. Ne respinse poi la domanda così azionata, non avendo i ricorrenti raggiunto, a fronte della valutazione all'uopo resa dalla Commissione ex art. 58, c. 4 del DPR 20 maggio 1987 n. 270, un livello di radiazioni ionizzanti continua e permanente.
2. — Appellano dunque il dott. Omissis e consorti, con il ricorso in epigrafe, deducendo l'erroneità dell'impugnata sentenza, laddove non considerò che detta Commissione svolse un'indagine solo a campione sui dati, fornitile dall'esperto, di natura esposimetrica e dosimetrica, anziché sulla scorta dei criteri indicati all'art. 54, e. 5 del DPR 28 novembre 1990 n. 384. Resiste in giudizio l'intimata Asl, che conclude per l'infondatezza dell'appello.
Alla pubblica udienza del 17 luglio 2014, su conforme richiesta delle parti, il ricorso in epigrafe è assunto in decisione dal Collegio.
3. — L'appello non ha pregio e va disatteso, per le ragioni di cui appresso.
Ora, in base all'art. 54 del DPR 384/1990, sussiste un diverso trattamento ai fini della percezione della predetta indennità, a seconda che si tratti del personale (medico e tecnico) di radiologia, rispetto al personale di altre qualifiche.
Nell'un caso, è necessaria e sufficiente la qualifica rivestita, alla quale l'art. 1, e. 1 della 1. 460/1988 ricollega una presunzione assoluta d'esposizione al relativo rischio. Nell'altro, occorre invece che le situazioni lavorative concrete comportino un'esposizione a siffatto rischio in misura continua e permanente, per modalità, tempi, orari ed intensità dell'esposizione (cfr., così, Cons. St., III, 14 gennaio 2013 n. 141; id., 23 maggio 2013 n. 2811). Né basta: per individuare correttamente il personale non di radiologia avente titolo all'indennità de qua, occorre procedere con le modalità previste dall'art. 58, e. 4 del DPR 270/1987 e secondo i criteri di cui al citato art. 54, e. 5. Anzi, la Sezione (cfr. Cons. St., III, 23 marzo 2012 n. 1701) ha avuto modo di chiarire  che, anche dopo l'emanazione dell'art. 5 della 1. 23 dicembre 1994 n. 724 e del Dlg 17 marzo 1995 n. 230, i lavoratori soggetti a rischio radiologico sono individuati non in relazione alla qualifica rivestita, ma all'effettiva sottoposizione, per l'attività esercitata, a una determinata esposizione alle radiazioni ionizzanti, pur se resta ferma la testé evidenziata differenza fra i medici e i tecnici di radiologia e il restante personale sanitario, per il quale permane l'accertamento sulle singole situazioni concrete (modalità e orario di lavoro, intensità dell'esposizione) a cura della Commissione ex art. 1, e. 3 della 1. 460/1988.
Fin d'ora devesi rigettare l'assunto degli appellanti in ordine alla pretesa differenza di regime tra il Dlg 230/1995 e l'art. 58, e. 4 del DPR 270/1987, che la serena lettura delle due normative porta a concludere per la loro stretta complementarità. Entrambe le fonti, pur con differenti modi, hanno l'obiettivo della reale tutela dei soli lavoratori effettivamente esposti al rischio da radiazioni ionizzanti, la quantità di quelle assorbite servendo a fornire l'esatta dimensione del rischio stesso. In concreto, quindi, la misurazione dell'esposizione e del dosaggio delle radiazione indica il grado di potenzialità che l'attività rischiosa porti al danno vero e proprio o, comunque, ad un evento nocivo ed indesiderabile per i lavoratori.
Né tal scenario cambia, come s'è visto, in relazione alla sopravvenuta norma dell'art. 5, e. 4 della 1. 724/1994, in quanto la Commissione procede all'accertamento basandosi su dati formali, che siano al contempo certi quanto alla rilevazione ed all'interpretazione, nonché idonei a rappresentare con continuità il concreto svolgimento dell'opera degli interessati. Inoltre, siffatto accertamento, perlomeno NON sulla base del dato testuale ex art. 54, e. 5, non va per forza compiuto con l'analisi d'ogni singola vicenda d'ogni singolo lavoratore, ben potendo pure avvenire sulla scorta di congrue, razionali e seriamente rappresentative rilevazioni a campione di tipo dosimetrico ed esposimetrico. Queste ultime servono appunto a giudicare il grado di concreto assorbimento delle radiazioni ionizzanti, affinché la predetta Commissione sia messa in grado di verificare se il dipendente sia di fatto esposto al rischio radiologico e in qual misura. Sicché ben può la Commissione esprimere il proprio oggettivo convincimento, sulla scorta dei dati lavorativi dei dipendenti per ciascun anno, pure grazie alla predetta rilevazione a campione effettuata da soggetto esperto in valutazioni dosimetriche. E mera petizione di principio, quindi, asserire che il rischio de quo sia altra cosa di tali valutazioni, giacché queste ultime escludono ogni (compiacente, o no, poco importa) empirismo nell'accertare il rischio e per prevenire il raggiungimento di quel valore-soglia, oltre il quale si ha l'indennità. Se questa non è che il concorso alla spesa che l'operatore deve sostenere per garantirsi dal rischio stesso, tal funzione preventiva, già più volte evidenziata nella giurisprudenza costituzionale, si realizza anzitutto con l'accertamento delle radiazioni assorbite e nella realizzazione di accorgimenti di prevenzione conseguenti.
4. — L'appello va così respinto. Le spese di giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sez. III), definitivamente pronunciando sull'appello (ricorso n. 8771/2009 RG in epigrafe), lo respinge.
Condanna gli appellanti, in solido ed in misura uguale tra loro, al pagamento, a favore dell'ASL resistente e costituita, delle spese del presente giudizio, che sono nel complesso liquidate in € 2.900,00 (Euro duemilanovecento/00), di cui € 1.000,00 per la fase di studio, € 900,00 per la fase introduttiva ed € 1.000,00 per la fase decisoria, oltre IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 17 luglio 2014, con l'intervento dei sigg. Magistrati:
Giuseppe Romeo, Presidente
Carlo Deodato, Consigliere
Bruno Rosario Polito, Consigliere
Dante D'Alessio, Consigliere
Silvestro Maria Russo, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/10/2014