ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE
tra
INAIL - Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro,
nella persona del Presidente Prof. Massimo DE FELICE
e
CNI - Consiglio Nazionale degli Ingegneri
nella persona del Presidente Ing. Armando ZAMBRANO

PREMESSO CHE

- il d.lgs. 38/2000 ha rimodulato ed ampliato i compiti dell’INAIL, contribuendo alla sua evoluzione da soggetto erogatore di prestazioni assicurative a soggetto attivo di protezione sociale, orientato alla tutela globale delle lavoratrici e dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e le tecnopatie, estendendo la tutela anche ad interventi prevenzionali;
- il quadro normativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro (artt. 9 e 10 del d.lgs. 81/08 e s.m.i.) colloca l’INAIL nel sistema prevenzionale con compiti di informazione, formazione, assistenza, consulenza e promozione della cultura della prevenzione;
- il d.l. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito nella Legge n. 122 del 30 luglio 2010, al fine di integrare le funzioni connesse alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed il coordinamento stabile delle attività previste dall’art. 9 del d.lgs. 81/08,
- ottimizzando le risorse ed evitando duplicazioni di attività, ha soppresso l’Ispesl e l’Ipsema, attribuendone le funzioni all’INAIL, quale unico Ente pubblico del sistema istituzionale avente compiti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- INAIL persegue le proprie attività in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in sinergia con diversi attori del sistema prevenzionale nazionale;
- CNI, ente pubblico non economico posto sotto la vigilanza del Ministero della Giustizia, ha potere consultivo in materia di proposte legislative e regolamentari riguardanti gli ingegneri ed è, altresì, soggetto qualificato giuridicamente a rappresentare una componente sociale numericamente e qualitativamente definita a livello nazionale;
- CNI rappresenta allo stato 236.000 ingegneri, iscritti nei 106 albi provinciali, gestiti dai Consigli Provinciali ed è attualmente socio: della Rete delle Professioni Tecniche, unitamente ad altri 8 collegi e ordini tecnici, UNI – con la qualifica di “grande socio”, UNINFO; QUACING – Agenzia per la certificazione della qualità e l’accreditamento EUR-ACE dei corsi di studio di Ingegneria, CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano), CTI (Comitato Termotecnico Italiano), FEANI (federation of professional engineers), ECEC (European Council of Engineers Chambers), ECCE (European Council of Civil Engineers), CLAIU (Council of Association of long cycle Engineers);
- CNI ha inoltre rappresentanza nel CNEL (Consiglio Nazionale Economia e Lavoro) e collabora con la Presidenza del Consiglio e numerosi Ministeri sull’emanazione di provvedimenti normativi e legislativi

CONSIDERATO CHE

- sono obiettivi comuni delle Parti lo sviluppo della cultura della sicurezza attraverso iniziative, studi ed analisi volti alla riduzione sistemica degli eventi infortunistici e delle malattie professionali;
- nei processi di evoluzione e di sviluppo tecnologico in atto, lo scambio di conoscenze tecnico- scientifiche delle Parti, costituisce una modalità funzionale in grado di fornire risposte integrate e di qualità ai bisogni di salute e sicurezza sul lavoro

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO
SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 – OGGETTO DELLA COLLABORAZIONE

L’oggetto del presente Accordo è finalizzato a conseguire quanto di seguito indicato, con tempi e modalità da definirsi in seno al gruppo di lavoro di cui all’art. 3 del presente Accordo-quadro:
- iniziative finalizzate a promuovere la cultura della salute e sicurezza sul lavoro, anche tramite l’organizzazione di workshop, seminari tematici, convegni, incontri, campagne di sensibilizzazione;
- realizzazione di manuali, prodotti e documenti di carattere tecnico scientifico, inerenti le materie di comune interesse, da diffondere alla comunità degli ingegneri anche attraverso la pubblicazione in rete sui siti istituzionali delle Parti;
- studi finalizzati a promuovere e sviluppare metodologie, strumenti con particolare riguardo all’evoluzione tecnologica degli impianti, dei materiali, delle attrezzature e dei processi produttivi finalizzati alla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro;
- sviluppo e sperimentazione di protocolli di sicurezza e di buone prassi;
- iniziative formative da avviare con apposite convenzioni;
- promuovere e favorire progetti ed iniziative sia a livello centrale che territoriale finalizzati allo sviluppo di una rete di diffusione e condivisione delle conoscenze tecnico scientifiche in un’ottica di “community” professionale;
- studi ed analisi di problematiche tecnico-normative concernenti i campi dell’ingegneria della sicurezza che possano costituire momenti di sintesi e proposte congiunte nell’interlocuzione con gli organismi istituzionalmente competenti in sede tecnico-normativa e legislativa.

ARTICOLO 2 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA COLLABORAZIONE

INAIL e CNI in funzione delle specifiche competenze e disponibilità, si impegnano a mettere in campo le risorse professionali, tecniche, strumentali ed a rendere disponibile il proprio patrimonio di conoscenze per la realizzazione delle iniziative progettuali e dei piani operativi derivanti dal presente Accordo.
Le modalità organizzative e operative per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 1 del presente Accordo-quadro, di norma svolte attraverso la costituzione di team progettuali e gruppi di lavoro, sono delineate nei piani operativi definiti dal Comitato paritetico di Coordinamento di cui al successivo art. 3.

ARTICOLO 3 – COORDINAMENTO

INAIL e CNI svolgeranno congiuntamente la pianificazione, la programmazione e l’organizzazione generale dei piani di attività, di cui all’art. 1, attraverso un Comitato paritetico di Coordinamento composto rispettivamente da 3 rappresentanti per parte.
Il Comitato paritetico di Coordinamento predispone i piani semestrali e annuali delle attività e dei progetti, delineando gli indirizzi tecnici ed organizzativi, la programmazione, le procedure di monitoraggio dello stato di realizzazione delle attività e del livello di raggiungimento degli obiettivi.

ARTICOLO 4 – NATURA E DURATA DELL’ACCORDO

Il presente Accordo entra in vigore dal momento della sua sottoscrizione, ha durata triennale e non è a titolo oneroso per le parti contraenti.

ARTICOLO 5 – CONTROVERSIE

Per eventuali controversie in ordine al presente Accordo il Foro competente è quello di Roma.

Per CNI
Il Presidente
Ing. Armando Zambrano
Per INAIL
Il Presidente
Prof. Massimo De Felice

Fonte: inail.it