Cassazione Civile, Sez. Lav., 17 ottobre 2014, n. 22058 - Decesso in seguito ad infortunio e rendita ai superstiti





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIDIRI Guido - Presidente -
Dott. VENUTI Pietro - Consigliere -
Dott. NAPOLETANO Giuseppe - Consigliere -
Dott. BERRINO Umberto - Consigliere -
Dott. ARIENZO Rosa - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza


sul ricorso 11138-2008 proposto da:
L.M.I. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRISTOFORO COLOMBO 436, presso lo studio dell'avvocato ERCOLE CARUSO, rappresentata e difesa dall'avvocato DE FEIS FRANCESCO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
I.N.A.I.L - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati LA PECCERELLA LUIGI e PUGLISI LUCIA, che lo rappresentano e difendono giusta procura speciale notarile in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 17/2007 della CORTE D'APPELLO DI LECCE SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO, depositata il 19/04/2007 R.G.N. 174/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/06/2014 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO;
udito l'Avvocato PUGLISI LUCIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRESA Mario che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.


Fatto

Con sentenza del 19.4.2007, la Corte di appello di Lecce, in accoglimento del gravame proposto dall'INAIL ed in riforma della sentenza del Tribunale di Taranto, rigettava la domanda proposta da L.M.I. diretta ad ottenere la rendita per i superstiti nella misura di cui al D.P.R. n. 1124 del 1965, con decorrenza dal 12.12.2002, a seguito del decesso del coniuge in relazione ad infortunio sul lavoro avvenuto nel 1953, allorchè il lavoratore era stato investito da corrente elettrica industriale che gli aveva provocato un grave shock psichico, che ne aveva comportato l'invalidità del 100%. Il giudice del gravame, premesso che spettava all'assicurato dimostrare la ricorrenza in concreto dei presupposti che legittimavano l'attribuzione della rendita, riteneva che l'onere probatorio non fosse stato assolto quanto all'inquadrabilità della situazione pregiudizievole come evento protetto nell'ambito della copertura assicurativa, atteso il verificarsi remoto dello shock elettrico rispetto alla data del decesso, verificatosi per cardiopatia ipertensiva e cardiopatia dilatativa, ossia per un complesso di disturbi normalmente presenti ad una certa età in relazione ad abitudini di vita. Queste ultime avevano favorito l'insorgere della malattia, non ricollegabile allo shock subito, cui erano connesse conseguenze di tipo esclusivamente neurologico. Nè era risultato che nel periodo tra il 1953 ed il 2002 l'infortunato avesse sofferto di patologie cardiocircolatorie ragionevolmente determinate dallo shock elettrico subito. Quanto alla espletata c.t.u., la Corte ne disattendeva le conclusioni, dal momento che non vi erano tracce documentali della trasformazione dell'alterazione dell'apparato cardiocircolatorio in concomitanza con lo shock subito in patologia organica, rilevando come la ipotesi della probabile esistenza di un nesso di causalità non trovava riscontro nella documentazione in atti, oltre ad essere fondata su premesse meramente congetturali.

Per la cassazione della decisione ricorre la L., affidando l'impugnazione ad unico motivo, cui resiste l'INAIL, con controricorso.


Diritto


L.M.I. denunzia violazione e falsa applicazione delle norme di diritto e, specificamente, dell'art. 112 c.p.c., ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, rilevando che nel giudizio di primo grado era stato richiesto l'accertamento del diritto alla rendita ai superstiti t.u. D.P.R. n. 1124 del 1965, ex art. 85 ed, in subordine, del diritto a percepire lo speciale assegno continuativo mensile nella misura dovuta ai sensi della L. n. 248 del 1976.

Osserva che nel giudizio d'appello aveva, in qualità di appellata, insistito nella richiesta subordinata del beneficio di cui alla L. n. 248 del 1976, laddove la sentenza, pur accogliendo il gravame dell'istituto, nulla aveva statuito in merito alla richiesta di riconoscimento della prestazione indicata, della quale sussistevano i requisiti reddituali.

Il ricorso è inammissibile, in quanto il quesito proposto è formulato in modo inidoneo ad evidenziare la regola iuris violata nel caso concreto, ponendo una domanda in termini generici in relazione ad un'affermazione tautologica sulla necessità per il giudice di secondo grado di deliberare anche in merito alla domanda proposta in via subordinata. Peraltro, non risulta indicato in quale atto era stata proposta per la prima volta la domanda intesa ad ottenere il beneficio di cui alla L. n. 248 del 1976, che si assume richiamata nella comparsa di costituzione in appello, ed in che termini la stessa fosse stata avanzata con riferimento agli atti comprovanti l'esistenza dei presupposti di concedibilità del beneficio di cui alla legge menzionata.

Deve, pertanto, ritenersi che la interpretazione della domanda sia stata correttamente effettuata dal giudice del merito, rilevandosi che, ove venga in contestazione l'interpretazione del contenuto o dell'ampiezza della domanda, tali attività integrano un tipico accertamento in fatto, insindacabile in cassazione salvo che sotto il profilo della correttezza della motivazione della decisione impugnata sul punto (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 16596/2005;15603/2006; 7932/2012).

Vero è che in tale attività interpretativa il giudice, non condizionato dalle formali parole utilizzate dalla parte, deve tener conto della situazione dedotta in causa e della volontà effettiva, nonchè delle finalità che la parte intende perseguire (cfr., Cass., n. 8140/2004, Cass. 6224/2014), tuttavia, nel caso considerato, per quanto sopra detto, non risulta precisato se la domanda subordinata sia stata avanzata in termini e modi tali da rendere manifesta la mancanza di statuizione da parte del giudice del gravame in ordine alla stessa, essendo il rilievo in tale sede avanzato carente quanto alla precisa individuazione degli elementi di riferimento, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso. Ed invero, il ricorso per cassazione deve ritenersi ammissibile in generale, in relazione al principio dell'autosufficienza che lo connota, quando da esso, pur mancando l'esposizione dei motivi del gravame che era stato proposto contro la decisione del giudice di primo grado, non risulti impedito di avere adeguata contezza, senza necessità di utilizzare atti diversi dal ricorso, della materia che era stata devoluta al giudice di appello e delle ragioni che i ricorrenti avevano inteso far valere in quella sede, essendo esse univocamente desumibili sia da quanto nel ricorso stesso viene riferito circa il contenuto della sentenza impugnata, sia dalle critiche che ad essa vengono rivolte.

Solo nel caso della deduzione del vizio per omessa pronuncia su una o più domande avanzate in primo grado è, invece, necessaria, al fine dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, la specifica indicazione dei motivi sottoposti al giudice del gravame sui quali egli non si sarebbe pronunciato, essendo in tal caso indispensabile la conoscenza puntuale dei motivi di appello (cfr. Cass. 17 agosto 2012 n. 14561).

Nulla deve disporsi per le spese di lite, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo previgente alla novella del 2003, non essendo il ricorso manifestamente infondato e temerario.


P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 11 giugno 2014.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2014