Tipologia: CCNL
Data firma: 25 marzo 2014
Validità: triennale
Parti: Anfols e Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil, Fials-Cisal
Settori: Poligrafici e spettacolo, Fondazioni lirico sinfoniche
Fonte: slc-cgil.it

Sommario:

Parte Comune
Art. 1 - Assunzione
Art. 2 - Visita medica
Art. 3 - Organici funzionali
Art. 4 - Contratti a termine
Art. 5 - Classificazione del personale
Art. 6 - Periodo di prova
Art. 7 - Assunzioni fuori piazza
Art. 8 - Lavoro a tempo parziale
Art. 9 - Apprendistato
Art. 10 - Contratto di fornitura di lavoro temporaneo
Art. 11 - Retribuzione ed elementi della retribuzione
Art. 12 - Corresponsione della retribuzione
Art. 13 - Tredicesima mensilità
Art. 14 - Quattordicesima mensilità
Art. 15 - Premio di produzione
Art. 16 - Indennità sostitutiva mensa
Art. 17 - Aumenti di anzianità
Art. 18 - Riposo settimanale
Art. 18 bis - Riposo giornaliero
Art. 18 ter - Cambiamenti di orari nel caso di adozione dell’orario multiperiodale
Art. 19 - Disciplina delle festività soppresse
Art. 20 - Ferie
Art. 21 - Trattamento in caso di malattia e infortunio non sul lavoro
Art. 22 - Infortuni sul lavoro
Art. 23 - Tutela della maternità e paternità
Art. 23 bis - Sicurezza sul lavoro
Art. 24 - Permessi
Art. 24 bis - Incarichi ed attività extraistituzionali
Art. 25 - Aspettativa
Art. 26 - Congedo matrimoniale
Art. 27 - Assegno di nuzialità
Art. 28 - Assenze
Art. 29 - Attività promozionale
Art. 30 - Utilizzazione di bande magnetiche registrate
Art. 31 - Riprese radiotelevisive
Art. 32 - Divieti e norme speciali
Art. 33 - Provvedimenti disciplinari
Art. 34 - Portatori di handicap
Art. 35 - Previdenza complementare
Art. 36 - Cassa assistenza straordinaria
Art. 37 - Diritto allo studio
Art. 38 - Diritti sindacali
1) - Rappresentanze Sindacali Unitarie Costituzione della RSU

2) - Assemblee
3) - Agibilità sindacali
4) - Contributi sindacali
5) - Sistema di informazioni
Art. 39 - Appalti
Art. 40 - Formazione professionale
Art. 41 - Procedure per la definizione delle controversie sindacali
Art. 42 - Collocamento a riposo
Art. 43 - Indennità di anzianità - Trattamento di fine rapporto
Art. 44 - Indennità in caso di morte
Art. 45 - Certificato di servizio
Art. 46 - Osservatorio nazionale
Art. 47 - Contrattazione aziendale
Art. 47 bis - Valorizzazione nazionale 2°livello di contrattazione aziendale
Art. 48 - Decorrenza e durata
Maestri collaboratori
Art. 49 - Inquadramento
Art. 50 - Mutamento di mansioni
Art. 51 - Prestazioni speciali
Art. 52 - Qualifica impiegatizia
Art. 53 - Orario di lavoro
Art. 54 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Art. 55 - Ricorrenze festive
Art. 56 - Trasferte
Art. 57 - Incisioni discografiche
Art. 58 - Termini di preavviso
Professori d’orchestra
Art. 59 - Inquadramento
Art. 60 - Mutamento di mansioni
Art. 61 - Indennità di strumento
Art. 62 - Prestazioni speciali e strumenti affini
Art. 63 - Qualifica impiegatizia
Art. 64 - Orario di lavoro
Art. 65 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Art. 66 - Ricorrenze festive
Art. 67 - Suddivisione ed utilizzazione del complesso orchestrale
Art. 68 - Prestazioni di palcoscenico
Art. 69 - Vestiario
Art. 70 - Trasferte
Art. 71 - Incisioni discografiche
Art. 72 - Termini di preavviso
Artisti del coro
Art. 73 - Inquadramento
Art. 74 - Prestazioni speciali
Art. 75 - Comparsata, trucco e vestizione
Art. 76 - Qualifica impiegatizia
Art. 77 - Orario di lavoro
Art. 78 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Art. 79 - Ricorrenze festive
Art. 80 - Suddivisione ed utilizzazione del complesso corale
Art. 81 - Prestazioni nel golfo mistico
Art. 82 - Vestiario
Art. 83 - Trasferte
Art. 84 - Incisioni discografiche
Art. 85 - Termini di preavviso
Tersicorei
Art. 86 - Inquadramento
Art. 87- Mutamento di mansioni
Art. 88 - Comparsata, trucco e vestizione
Art. 89 - Qualifica impiegatizia
Art. 90 - Orario di lavoro
Art. 91 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Art. 92 - Ricorrenze festive
Art. 93 - Suddivisione ed utilizzazione del complesso di ballo
Art. 94 - Vestiario e scarpine
Art. 95 - Trasferte
Art. 96 - Termini di preavviso
Impiegati
Art. 97 - Inquadramento
Art. 98 - Mutamento di mansioni
Art. 99 - Cumulo di mansioni
Art. 100 - Indennità per maneggio denaro
Art. 101 - Orario di lavoro
Art. 102 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Art. 103 - Ricorrenze festive
Art. 104 - Trasferte
Art. 105 - Termini di preavviso
Operai
Art. 106 - Inquadramento
Art. 107 - Mutamento di mansioni
Art. 108 - Orario di lavoro
Art. 109 - Lavoro notturno dei guardiani e fuochisti
Art. 110 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Art. 111 - Ricorrenze festive
Art. 112 - Prestazioni serali
Art. 113 - Prestazioni in costume
Art. 114 - Attrezzi di lavoro ed indumenti di lavoro
Art. 115 - Trasferte
Art. 116 - Termini di preavviso
Tabelle paga
Appendice
Protocollo in tema di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro
A) Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
B) Riunioni periodiche
C) Organismo paritetico nazionale
D) Organismi paritetici territoriali
Indennità di contingenza
Aumenti periodici di anzianità: disciplina da valere per i lavoratori in servizio a tempo Indeterminato alla data del 4.4.1996
Accordo 25.6.1969 per la regolamentazione degli spettacoli all’aperto
Accordo 3.3.1994 in materia di verifiche della idoneità professionale artistica
Ipotesi accordo 29 luglio 2003
Accordo contratti a termine 4 dicembre 2012

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle fondazioni lirico sinfoniche Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil, Fials-Cisal, Anfols, Roma, 25 Marzo 2014

Parte Comune
Art. 2 - Visita medica

Prima dell'assunzione in servizio il lavoratore può essere sottoposto a visita medica presso i dipartimenti di prevenzione delle Asl o dal Medico competente.

Art. 3 - Organici funzionali
Gli organici funzionali, dimensionati alle effettive necessità aziendali, nel rispetto delle esigenze finanziarie e di bilancio, delle peculiarità produttive e delle strutture logistiche aziendali, identificano numericamente il personale addetto alle singole aree operative e di servizio, il cui inquadramento categoriale consegue alle mansioni attribuite secondo le declaratorie generali previste dal CCNL.
In sede di verifica, di norma triennale, degli organici funzionali le Fondazioni lirico-sinfoniche, previo confronto con le Organizzazioni Sindacali di categoria e le Rappresentanze Sindacali Unitarie, tengono conto, da una parte, delle previsioni finanziarie, dei programmi e delle prospettive di sviluppo produttivo triennalmente ipotizzabili, dall’altra, dei dati occupazionali e produttivi relativi al triennio precedente.
Le Fondazioni lirico-sinfoniche corrispondono alle proprie necessità produttive e funzionali con:
a) personale assunto a tempo indeterminato;
b) personale assunto a termine.
[…]
Il numero massimo di lavoratori che può essere in servizio contemporaneamente con contratto a termine è pari al 15% dell’organico funzionale fino a concorrenza dell’organico stesso.
Possono peraltro essere aggiuntivamente utilizzati lavoratori con contratto a termine per esigenze sostitutive nonché per esigenze produttive collegate alla realizzazione dei programmi di attività, nel quadro dei principi del sistema di informazioni di cui al punto 5 dell'art. 38 del CCNL.

Art. 4 - Contratti a termine
[…]
Al lavoratore assunto a tempo determinato si applica, in proporzione all’effettivo periodo lavorativo prestato, il trattamento economico e normativo spettante al personale assunto a tempo indeterminato, sempreché non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine e con esclusione comunque degli istituti contrattuali esplicitamente previsti per il solo personale assunto a tempo indeterminato.
[…]

Art. 9 - Apprendistato
Le parti avuto riguardo all’evoluzione della disciplina legale dell’apprendistato, riconoscono in tale istituto un importante strumento per l’acquisizione delle competenze necessarie allo svolgimento del lavoro tecnico-amministrativo nell’ambito delle Fondazioni lirico-sinfoniche.
Conseguentemente, le parti riconoscono la necessità di valorizzare il momento formativo del rapporto, prevedendo momenti di formazione anche esterni al teatro.
Possono essere assunti con contratto di apprendistato i giovani di età non inferiore a sedici anni e non superiore a ventiquattro, ovvero a ventisei anni nelle aree di cui agli obiettivi n. 1 e 2 del regolamento (Cee) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, e successive modificazioni.
La durata del rapporto di apprendistato è graduata in relazione alla qualifica da conseguire, con le seguenti modalità:

Livello di inquadramento Durata in mesi
FA, FB, 1° 36
2°, 3°A, 3°B 24
4°, 5°, 6° 18

[…]
L’impegno formativo dell’apprendista è graduato in relazione all’eventuale possesso di un titolo di studio corrispondente alle mansioni da svolgere, con le seguenti modalità:

Titolo di studio Ore di Formazione
Scuola dell’obbligo 120
Attestato di qualifica e diploma di scuola media superiore 100
Diploma universitario e diploma di laurea 80

La contrattazione integrativa aziendale può stabilire un diverso impegno formativo e specifiche modalità di svolgimento della formazione interna ed esterna.
Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svolte presso gli istituti di formazione, si cumulano ai fini dell’assolvimento degli obblighi formativi.
[…]
L’apprendista non in prova assente dal lavoro per malattia ha diritto alla conservazione del posto per tutta la durata della malattia, sino ad un massimo di 8 mesi, mentre la durata del rapporto di apprendistato viene prorogata per un tempo equivalente all’assenza nel caso di malattie di durata superiore a 30 giorni lavorativi.
[…]
Per tutto quanto non è previsto nel presente articolo si fa riferimento alla normativa contrattuale.

Art. 10 - Contratto di fornitura di lavoro temporaneo
[…]
I prestatori di lavoro temporaneo possono essere utilizzati per un numero non superiore al 10% dei lavoratori assunti a tempo indeterminato.
[…]
La Fondazione utilizzatrice comunicherà preventivamente all'organismo rappresentativo aziendale il numero, le qualifiche dei lavoratori utilizzati con contratto di lavoro temporaneo nonché le durate. Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità la predetta comunicazione sarà effettuata entro i cinque giorni successivi alla stipula del contratto.

Art. 18 - Riposo settimanale
Il lavoratore ha diritto ad un giorno di riposo settimanale da godersi secondo le modalità stabilite dal comma 1 Art. 9 d.lgs. 66 del 2003.
Il giorno destinato al riposo settimanale verrà stabilito dalla Fondazione all’inizio delle singole stagioni liriche e sinfoniche in relazione alle effettive esigenze organizzative della produzione sentita preventivamente la RSU/RSA al fine di una auspicabile soluzione di comune soddisfazione.
La giornata di riposo settimanale può essere spostata nel corso della stessa settimana in relazione a particolari esigenze e previa comunicazione alla RSU/RSA almeno 48 ore prima.
In difetto di tali termini la prestazione sarà considerata straordinaria.

Art. 18 bis - Riposo giornaliero
Ai sensi dell’art 4 comma 4 del D.Lgs. 66/2003 la durata media dell’orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento ad un periodo di sei mesi elevabili, a livello aziendale, fino a un massimo di 12 mesi.
Ai fini di quanto sopra, per i rapporti di lavoro a tempo determinato di durata inferiore a 6 mesi ovvero a periodi diversi concordati a livello aziendale, la durata media dell’orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento all'intera durata del rapporto.
[…]
In riferimento all'art. 7 del D.lgs. 66/2003 le parti concordano, considerate le particolari esigenze relative alle attività del personale addetto allo spettacolo, che il riposo giornaliero di 11 ore per tale personale può essere fruito frazionatamente, fatta eccezione per i tersicorei.
La possibilità di cui al comma precedente è subordinata a uno specifico accordo tra la direzione aziendale e la RSU/RSA, e in mancanza di quest'ultima alle strutture territoriali delle OO.SS. firmatarie del CCNL, nel quale vengono definite le modalità di fruizione frazionata del riposo giornaliero provvedendo comunque a garantire un intervallo di almeno 8 ore continuative di riposo in caso di spettacolo, prova generale e antegenerale e di almeno 9 ore continuative di riposo nel caso di prova ordinaria intercorrente tra il termine del turno di lavoro giornaliero e l’inizio del turno di lavoro inerente il giorno successivo .
In caso di impossibilità di assicurare le 11 ore giornaliere, nemmeno frazionate, la direzione aziendale e la RSU/RSA e, in mancanza di queste ultime, le strutture territoriali delle OO.SS. firmatarie del CCNL concorderanno preventivamente le modalità di riposo compensativo di cui all'art. 17 comma 4 del D.lgs. 66/2003.
Il ricorso al lavoro straordinario è consentito per le motivazioni di cui al comma 4 dell’art. 5 del D.lgs. 66/2003 ovvero per ulteriori ragioni e oltre i limiti dell’art. 5 del D.Lgs. 66/2003 nella misura definita aziendalmente tenuto conto delle singole specificità.
La Direzione aziendale e la RSU/RSA possono concordare la fruizione da parte dei lavoratori di riposi compensativi in alternativa e o in aggiunta alle maggiorazioni retributive per lavoro straordinario. In tal caso le prestazioni straordinarie eseguite non saranno computate ai fini della durata media dell'orario di lavoro di cui all’Art. 4 comma 2 del D.Lgs. 66/2003.

Art. 18 ter - Cambiamenti di orari nel caso di adozione dell’orario multiperiodale
1) Possibili senza limiti entro le ore 13.00 del giorno precedente se si varia la tipologia della/delle prove mantenendo l’orario d’impegno lavorativo;
2) Con tempi congrui di anticipo cambiamenti in virtù di variazioni di programma (inserimento o cancellazione titoli) e variazioni di esigenze tecniche e/o amministrative;
3) Per cause di forza maggiore, entro le 13.00 del giorno precedente, da motivare previo confronto con le RSU/RSA;
4) Ulteriori modifiche di orario per motivi di produzione possono comunque variare le durate predeterminate nel multiperiodale per un massimo di sei variazioni a bimestre per ogni categoria. Quanto previsto si potrà modificare con accordo a livello aziendale.

Art. 22 - Infortuni sul lavoro
L’infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell’attività lavorativa, deve essere immediatamente denunciato alla Fondazione dal lavoratore.
[…]
La Fondazione può effettuare il controllo delle assenze per infortunio sul lavoro nel rispetto dell'art. 5 della legge 20 maggio 1970 n. 300. La Fondazione ha inoltre la facoltà di far controllare l’idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.
Le Parti convengono che a far data dalla validazione del CCNL anche il complesso orchestrale sarà assicurato all’Inail.

Art. 23 - Tutela della maternità e paternità
Ai sensi del D.lgs. 26/3/2001 n. 151 le lavoratrici non possono essere adibite al lavoro:
a) durante due mesi precedenti la data presunta del parto;
b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
c) durante tre mesi dopo il parto;
d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo per maternità dopo il parto.
In sostituzione di quanto previsto dalla lettera a) dell’art. 16 del D.lgs. n. 151/2001 la Fondazione consentirà l’astensione dal lavoro per un periodo di tre mesi, elevato a cinque per le tersicoree, precedenti la data presunta del parto. Tale periodo assorbe quello eventualmente concesso dal Servizio ispettivo del Ministero del lavoro a norma dell’art. 17 del D.lgs. n. 151/2001.
Resta fermo quanto previsto dall’art. 20 del D.lgs. 151/2001 in tema di flessibilità del congedo di maternità.
[…]
Durante il periodo di congedo parentale facoltativo sì applica quanto previsto dall’art. 34 del D.lgs. n.151/2001.
[…]
I periodi di congedo parentale potranno essere fruiti coerentemente con le esigenze relative alle caratteristiche collettive della prestazione lavorativa, onde non renderla inutilizzabile e, quindi, non ricevibile da parte dell’azienda a tutti i conseguenti effetti. Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore.
I periodi di riposo hanno la durata di un’ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti cella durata e della retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto della donna ad uscire dall'azienda.
I periodi di riposo sono di mezz’ora ciascuno quando la lavoratrice fruisca dell’asilo nido o di a tra struttura idonea, istituiti dal datore di lavoro nell’unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.
[…]
In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dall’articolo 39, comma 1 del D.lgs. citato, possono essere utilizzate anche dal padre.
[…]

Art. 23 bis - Sicurezza sul lavoro
Attribuzioni del Rappresentante per la Sicurezza:
Con riferimento alle attribuzioni del Rappresentante per la Sicurezza delle Fondazioni, le parti concordano sulle seguenti indicazioni:
- Accesso ai luoghi di lavoro: il diritto di accesso ai luoghi di lavoro sarà esercitato nel rispetto delle esigenze produttive con le limitazioni previste dalla legge.
Il Rappresentante per la Sicurezza segnala preventivamente alla Fondazione le visite che intende effettuare agli ambienti di lavoro. Tali visite si possono anche svolgere congiuntamente al responsabile del Servizio di prevenzione e protezione o a un addetto da questi incaricato.
- Modalità di consultazione: laddove la legge prevede a carico della Fondazione la consultazione del Rappresentante per la Sicurezza, questa si deve svolgere in modo da garantire la sua effettività e tempestività.
La Fondazione, pertanto, consulta il Rappresentante per la Sicurezza su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso.
Il Rappresentante, in occasione della consultazione, avendone il tempo necessario, ha la facoltà di formulare proprie proposte e opinioni, sulle tematiche oggetto di consultazione secondo le previsioni di legge. Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal Rappresentante per la Sicurezza. Il Rappresentante per la Sicurezza conferma l’avvenuta consultazione, apponendo la propria firma sul verbale della stessa. In fase di prima applicazione dell’intesa nelle realtà in cui non sia stato ancora individuato il rappresentante per la sicurezza, le procedure di consultazione si rivolgono alle rappresentanze sindacali in azienda delle
OO.SS. firmatarie del CCNL.
A tal fine, la rappresentanza sindacale in azienda può designare uno o più soggetti, al proprio interno, tenuto conto di quanto previsto dalla legge.
- informazioni e documentazione aziendale: il Rappresentante per la Sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione aziendale.
Lo stesso rappresentante ha diritto di consultare il rapporto di valutazione dei rischi presso la Fondazione.
Il datore di lavoro fornisce, anche su istanza del rappresentante, le informazioni e la documentazione richiesta, secondo quanto previsto dalla legge.
Per informazioni inerenti l’organizzazione e gli ambienti di lavoro s’intendono quelle riguardanti l’unità produttiva per gli aspetti relativi all’igiene e sicurezza del lavoro.
Il rappresentante, ricevute le notizie e la documentazione, è tenuto a farne un uso strettamente connesso alla sua funzione nel rispetto del segreto industriale.
- Formazione dei rappresentanti per la sicurezza: il rappresentante per la sicurezza ha diritto alla formazione. La formazione dei rappresentanti per la sicurezza, i cui oneri sono a carico della Fondazione, si svolgerà nell’ambito dell’attività lavorativa o mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per la loro attività.
Tale programma deve comprendere quanto previsto dall’art. 37 comma 11 del D.lgs. 81/08. Si prevedono inoltre gli aggiornamenti di legge ogni qual volta vengano introdotte innovazioni che abbiano rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
- Riunioni periodiche: Il rappresentante per la sicurezza può richiedere la convocazione della riunione periodica a fronte di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni della sicurezza dei lavoratori in relazione all’aumentato numero di infortuni in qualsiasi settore.
- Controlli: il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza può richiedere ai Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione visite sui luoghi di lavoro a fronte di variazioni del sistema produttivo.
Per tutto quanto non previsto nel presente accordo restano in vigore le disposizioni di legge ed in particolare quanto previsto dal D.lgs. 81/08.

Art. 33 - Provvedimenti disciplinari
Il lavoratore è tenuto ad osservare tutte le disposizioni emanate dalla Fondazione in appositi regolamenti interni, purché esse non contrastino con le disposizioni del presente contratto e rientrino nelle normali attribuzioni della Fondazione.
In caso di inadempienza saranno applicate le norme previste dall’art. 33.
[…]
Le mancanze del lavoratore potranno essere punite, a seconda della gravità, con:
a. rimprovero verbale
b. rimprovero scritto;
c. multa non superiore a 3 ore di stipendio;
d. sospensione dal lavoro, o dallo stipendio e dal lavoro, per un periodo fino a 5 giorni;
e. sospensione dallo stipendio e dal lavoro per un periodo non superiore a 10 giorni;
f. licenziamento senza preavviso e con la perdita della relativa indennità.
Le sospensioni di cui alle lettere d) e e) possono applicarsi a quelle mancanze, le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b) e c).
Il provvedimento di cui alla ietterà f) si applica nei confronti del lavoratore colpevole di mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamati nel presente contratto che siano così gravi da non consentire la prosecuzione neanche provvisoria del rapporto di lavoro.
Il licenziamento non pregiudica le eventuali responsabilità per danni nelle quali sia incorso il lavoratore. 
[…]

Art. 34 - Portatori di handicap
Le parti stipulanti il presente contratto nell'intento di facilitare l'inserimento dei portatori di handicap in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini e capacità lavorative convengono di favorire la loro collocazione nelle strutture aziendali, compatibilmente con e possibilità tecnico-organizzative.
In tale contesto, in occasione di avviamenti operati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, saranno verificate tutte le opportunità per attivi inserimenti, anche mediante la frequenza di corsi di formazione o riqualificazione professionale, al fine di agevolarne la migliore integrazione.

Art. 38 - Diritti sindacali
1) - Rappresentanze Sindacali Unitarie Costituzione della RSU

Ad iniziativa delle Associazioni sindacali sottoscrittrici il CCNL per il personale dipendente dalle Fondazioni lirico-sinfoniche in ciascuna Fondazione lirico-sinfonica viene costituita la Rappresentanza Sindacale Unitaria dei lavoratori, RSU, di cui all’Accordo Interconfederale 20 dicembre 1993 - che si intende, con il presente accordo, recepito nel settore -secondo la disciplina della elezione ivi prevista.
Le Associazioni sindacali sottoscrittrici il CCNL, partecipando alla procedura di elezione della RSU, rinunciano formalmente ed espressamente a costituire RSA ai sensi dell’art. 19 L. 20 maggio 1970 n. 300, come modificato per effetto del DPR 312/1995.
La rappresentanza sindacale unitaria è l’unica struttura sindacale abilitata alla contrattazione aziendale, unitamente alle competenti strutture territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL, cosi come previsto al punto 5 dell’accordo interconfederale 20 dicembre 1993.
Composizione della RSU
La RSU è composta per due terzi dai rappresentanti eletti tra le liste presentate da tutte le Associazioni sindacali richiamate al punto precedente, in proporzione ai voti conseguiti dalle singole liste e, nell’ambito delle liste, in relazione ai voti ottenuti dai singoli candidati.
Il residuo terzo è assegnato alle Associazioni sottoscrittrici il CCNL e la relativa copertura avviene mediante elezione o designazione, in misura proporzionale ai voti ricevuti.
Per la composizione delle liste, le Associazioni sindacali terranno conto delle diverse aree professionali e del genere dei lavoratori in forza alla Fondazione quali previsti dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.
Il numero dei componenti la RSU è determinato sulla base di un componente ogni 50 o frazione di 50 lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, con un minimo di 12 componenti.
Ferma restando l’eleggibilità dei lavoratori non in prova in forza alla Fondazione alla data delle elezioni, possono essere candidati anche i lavoratori con contratto a tempo determinato, il cui contratto di assunzione consenta, alla data delle elezioni, una durata residua del rapporto di lavoro di almeno sei mesi.
Al termine del contratto a tempo determinato ed in ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro il mandato conferito scade automaticamente.
Ai fini di quanto determinato al punto sei dell'accordo interconfederale 20 dicembre 1993, la conclusione del contratto per il delegato a tempo determinato sarà presa in considerazione solo nel caso di non riassunzione nella stagione successiva.
Per i rapporti con la direzione aziendale la RSU, ferma restando la propria titolarità contrattuale, decisionale e di indirizzo, può avvalersi di un Comitato Esecutivo eletto tra i suoi componenti.
La composizione numerica del Comitato esecutivo della RSU è comunque inferiore al 50% del numero dei componenti la RSU. L’elezione avviene a voto palese sulla base della rappresentatività di ogni associazione sindacale garantendo, comunque, la presenza di tutte le Associazioni che hanno acquisito rappresentanza nella RSU.
La RSU sostituisce il Consiglio di azienda di cui al CCNL 22.5.1992 e i suoi componenti subentrano alle RSA e ai dirigenti delle RSA di cui alla legge 300/1970 per titolarità di diritti, permessi, agibilità sindacali, compiti di tutela dei lavoratori e per la funzione di agente contrattuale per le materie del livello aziendale, secondo quanto previsto dal presente contratto.
Nei confronti di ciascun componente la RSU, eletto o designato nell'ambito del numero corrispondente al limite occupazionale previsto al precedente comma 4, si applica la tutela di cui agli artt. 18 e 22 della legge 300/1970.
I componenti la RSU restano in carica 3 anni.
Le Associazioni sindacali comunicheranno per iscritto alle Direzioni aziendali i nominativi dei componenti la RSU.
Permessi per i componenti la RSU
Per l’espletamento dei propri compiti e funzioni, la RSU disporrà di permessi retribuiti per un monte ore annuo di 2 ore per dipendente in forza alla Fondazione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Non sono computabili nel monte ore annuo le ore utilizzate dall'Esecutivo della RSU per i rapporti con la Direzione.
Di tale monte ore sono ammessi a beneficiare anche i lavoratori chiamati ad affiancare la RSU nell’esercizio dei compiti da essa svolti.
[…]
Nota a verbale
Le variazioni occupazionali della Fondazione lirico-sinfonica comportanti un diverso numero di componenti la RSU ai sensi del precedente punto saranno considerate utili al momento della relativa nuova elezione.
Qualora la materia dovesse trovare generale regolamentazione legislativa o nuova regolamentazione interconfederale, la presente disciplina sarà coordinata con le nuove norme.
Con riferimento a quanto previsto dalla legge n. 190/1985 sul riconoscimento giuridico dei Quadri, le Fondazioni danno atto che nella RSU, costituita ai sensi del presente articolo, si identifica anche la rappresentanza dei lavoratori con tale qualifica.
Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo si intendono richiamate le disposizioni dell’accordo interconfederale 20 dicembre 1993.
Dichiarazione unilaterale delle organizzazioni sindacali
1. Le OOSS, partecipando alla procedura di elezione della RSU, rinunciano formalmente ed espressamente a costituire RSA.
2. Qualora l’iniziativa per l'indizione delle elezioni della RSU non sia esercitata nei tempi e nelle modalità di cui al punto 1, parte II dell’accordo interconfederale 20 dicembre 1993, l’iniziativa stessa - quale condizione della sua procedibilità - deve essere supportata dalla richiesta di almeno il 63% dei lavoratori in forza alla Fondazione. Resta fermo quanto previsto al punto 2) Parte seconda - disciplina della elezione della RSU - dell’accordo interconfederale 20 dicembre 1993.
3. Restano ferme le prerogative attribuite dalla legge alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori.
4. Sono eleggibili i lavoratori a tempo determinato che abbiano prestato attività lavorativa nel triennio precedente per un periodo complessivo non inferiore a 18 mesi, ridotto per l’Arena di Verona a 12 mesi. Il numero massimo di lavoratori a termine eleggibili è stabilito nella misura del 20% del numero complessivo di componenti la RSU.
5. Al fine di sottolineare il principio secondo il quale la RSU costituisce l’organismo rappresentativo di tutti i lavoratori, nella definizione del collegio elettorale - di norma unico salvo diversi accordi definiti in sede locale tra i soggetti abilitati all’indizione delle elezioni della RSU - le OO.SS. terranno conto delle categorie artistiche, tecniche ed impiegatizie di cui all’art. 2095 c.c. onde garantire un’equilibrata composizione della rappresentanza.

2) - Assemblee
L’esercizio del diritto di assemblea di cui all'art. 20 della legge 20.5.1970 n. 300 avrà corso nel rispetto delle seguenti modalità:
1. la convocazione sarà comunicata alla Direzione aziendale con un preavviso di almeno 24 ore e con l’indicazione dell’ora di inizio e di termine dell’assemblea nonché dell’ordine del giorno. Dovranno altresì essere preventivamente comunicati alla Direzione aziendale i nominativi dei dirigenti esterni delle OO.SS. che si intenda eventualmente far partecipare alla assemblea;
2. le OO.SS. e/o la RSU convocheranno l’assemblea retribuita in orario di lavoro possibilmente alla fine o all'inizio delle prestazioni lavorative;
3. le OO.SS. e/o la RSU, nel convocare assemblee retribuite di gruppi di lavoratori da tenersi durante l’orario di lavoro, terranno conto delle esigenze relative alla continuazione della normale attività per gli altri lavoratori non interessati alle assemblee;
4. lo svolgimento delle assemblee durante l’orario di lavoro dovrà comunque aver luogo secondo criteri tali da non pregiudicare in alcun modo il normale svolgimento degli spettacoli e rappresentazioni e, in genere, delle manifestazioni aperte al pubblico;
5. le Fondazioni metteranno a disposizione locali idonei per lo svolgimento delle assemblee.

5) - Sistema di informazioni
Ferma restando l'autonomia operativa e le prerogative istituzionali delle Fondazioni e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, saranno articolate procedure di informazione nei seguenti termini:
Livello nazionale
Annualmente, entro il primo quadrimestre, l’Anfols fornirà alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, nel corso di uno specifico incontro, anche sulla base dei dati e degli elementi di conoscenza fomiti dall’Osservatorio, informazioni globali riferite all’esercizio finanziario in corso sugli indirizzi produttivi e sui programmi di attività delle Fondazioni lirico-sinfoniche, sugli elementi di entrata e di uscita emergenti dai bilanci preventivi e sulle prospettive occupazionali generali del settore.
Annualmente, entro il terzo quadrimestre, l’Anfols fornirà alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, nel corso di uno specifico incontro, anche sulla base dei dati e degli elementi di conoscenza fomiti dall’Osservatorio, informazioni globali riferite all’esercizio finanziario precedente sulle attività produttive realizzate dalle Fondazioni lirico-sinfoniche, sugli elementi di entrata e di uscita emergenti dai conti consuntivi e sulle linee del coordinamento sul piano nazionale dei programmi delle Fondazioni lirico-sinfoniche.
Livello territoriale
Annualmente, entro il primo quadrimestre, la Direzione aziendale, nel corso di uno specifico incontro, fornirà alle Organizzazioni sindacali a livello orizzontale territoriale ed alle Organizzazioni sindacali territoriali di categoria informazioni sugli indirizzi produttivi della Fondazione, con particolare riferimento ai programmi finalizzati alla diffusione musicale nel territorio e nella scuola, sulle previsioni finanziarie, sul progetti di formazione professionale e sulle linee del coordinamento in sede regionale e dell’attività della Fondazione.
Livello aziendale
Informazione:

Annualmente, entro il primo trimestre, la Direzione aziendale fornirà alla RSU ed alle Organizzazioni sindacali territoriali di categoria informazioni dettagliate riferite all'esercizio finanziario in corso sulle linee e proposte di programmazione annuale e sulle modalità produttive dell’attività artistica programmata (produzioni proprie, coproduzioni, noleggi, ospitalità, commesse esterne), sulla situazione finanziaria quale emerge dal bilancio preventivo e sulle prospettive occupazionali della Fondazione.
Nel corso dello stesso incontro e, comunque, entro il primo quadrimestre, la direzione aziendale fornirà alla RSU ed alle OO.SS territoriali di categoria informazioni riferite all’esercizio finanziario precedente sull’attività produttive realizzate dalla Fondazione, sugli elementi di entrata e di uscita emergenti dai conto consuntivo, sulla attuazione dei programmi di formazione del personale, sull’andamento occupazionale.
Informazione e confronto:
Le direzioni aziendali informeranno preventivamente la RSU e le OO.SS. territoriali di categoria in ordine a:
- modifiche del regolamento di servizio;
- criteri e modalità delle assunzioni;
- proposte di nuova organizzazione del lavoro - anche eventualmente conseguenti all’introduzione di nuove tecnologie - e relativi riflessi sull’occupazione e sulle condizioni di lavoro;
- programmi di formazione professionale;
- processi di mobilità del personale che determinino spostamenti non temporanei nell’ambito aziendale di significative aliquote di lavoratori;
- misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- affidamento di servizi e commesse all’esterno.
Ricevuta l’informazione, RSU e OOSS territoriali, possono richiedere in forma scritta un incontro per l’esame dei contenuti dell’informazione. L’esame si svolge in appositi incontri che iniziano di norma entro le 48 ore dalla ricezione della richiesta e che si concludono nel termine di 15 giorni dalla ricezione dell’informazione, ovvero entro un termine più breve per oggettivi motivi di urgenza.
Dell’esito della procedura è redatto verbale dal quale risultano le posizioni della direzione aziendale, della RSU e delle OO.SS. sulle materie oggetto di esame. Resta ferma l’autonoma determinazione definitiva dell’organo deliberante della Fondazione.
Durante il periodo in cui si svolge l’esame la Fondazione non adotta provvedimenti sulle materie oggetto di esame e le OO.SS. non assumono sulle stesse iniziative conflittuali
Forme di partecipazione:
Presso ciascuna Fondazione è costituita una Conferenza permanente pariteticamente costituita da componenti della Direzione della Fondazione e da rappresentanti designati dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori sottoscrittrici del CCNL.
Nel rispetto dei ruoli e delle responsabilità delle Direzioni aziendali e dei Sindacati e senza funzioni negoziali, la Conferenza concorre, attraverso la reciproca informazione ed ogni utile consultazione, a contemperare l’interesse dei lavoratori allo sviluppo professionale ed al migliore assetto delle condizioni di lavoro con l’esigenza di ottimizzare l’efficacia e l’efficienza dell'attività produttiva e del servizio culturale ed artistico reso alla collettività.

Art. 39 - Appalti
Le Direzioni aziendali informeranno preventivamente le RSU e le Organizzazioni sindacali territoriali di categoria delle commesse esterne nonché degli appalti di servizi all'interno delle Fondazioni.
L'Anfols e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori, nel convenire sulla esigenza di ottimizzare le capacità produttive interne delle Fondazioni nella logica della migliore utilizzazione delle risorse, concordano altresì, ai fini di una più efficace tutela dei lavoratori per quanto concerne il rispetto degli obblighi previsti in materia di lavoro, che le Fondazioni inseriranno nei contratti di appalto una apposita clausola che preveda l'osservanza da parte delle imprese appaltatrici degli obblighi ad esse derivanti dalle norme di legge nonché dai contratti di lavoro del settore merceologico cui appartengono le imprese appaltatrici stesse.
Le Fondazioni non si avvarranno di aziende che risultino inadempienti agli impegni sottoscritti.

Art. 41 - Procedure per la definizione delle controversie sindacali
[…]
Per le controversie aziendali attinenti l’applicazione delle norme contrattuali, il lavoratore che ritenga disattesa nei propri confronti una norma disciplinante il rapporto di lavoro, così come regolato dal contratto, può richiedere che la questione venga esaminata tra la Fondazione e la RSU.
La richiesta di esame avverrà, in ogni caso, per iscritto tramite la presentazione di apposita domanda alla Direzione aziendale, che dovrà contenere l'indicazione della norma in ordine alla quale il lavoratore propone il reclamo e i motivi del reclamo stesso.
Qualora si tratti di controversia plurima, la richiesta di instaurare la procedura dovrà essere presentata per il tramite della RSU.
I reclami dovranno essere esaminati e discussi entro 10 giorni dalla presentazione.
Qualora non si raggiunga un accordo tra la Fondazione e la RSU, il reclamo potrà essere sottoposto ad un ulteriore esame con le Organizzazioni sindacali nazionali stipulanti i cui rappresentanti unitamente alla Fondazione dovranno ricevere la richiesta entro 10 giorni dal mancato accordo in sede locale; l'esame in sede sindacale dovrà essere effettuato entro 10 giorni dalla richiesta di cui sopra.
Fino al completo esaurimento, in tutte le loro fasi, delle procedure sopra individuate, non potrà farsi ricorso a qualsiasi forma di agitazione sindacale, né i lavoratori Interessati potranno adire l'Autorità giudiziaria sulle materie oggetto della controversia.

Art. 46 - Osservatorio nazionale
Le parti, ferma restando l'autonomia operativa e le rispettive distinte responsabilità e prerogative istituzionali delle Fondazioni lirico-sinfoniche e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, concordano che l’Osservatorio nazionale, formato da otto componenti, dei quali quattro designati dalle Fondazioni e quattro designati dalla Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilsic-Uil e Fials-Cisal, ha il compito di:
a) seguire l'andamento produttivo del settore delle Fondazioni lirico-sinfoniche nonché lo stato e le prospettive occupazionali generali, anche in riferimento alle modifiche eventualmente intervenute negli organici funzionali e all'utilizzazione dei lavoratori stranieri;
b) esaminare l'andamento della contrattazione integrativa aziendale anche nel suo rapporto con i principi del contratto nazionale di lavoro;
c) esaminare l'andamento del mercato del lavoro e la relativa evoluzione con particolare riferimento all’utilizzo delle nuove tipologie contrattuali previste dalla legge e dal contratto;
d) elaborare proposte in materia di formazione, qualificazione, riqualificazione ed aggiornamento professionale, monitorando e valutando i lavori della Commissione di cui all’art. 12 del presente accordo;
e) acquisire informazioni sulle dinamiche occupazionali distinte per sesso e per qualifiche e realizzare, in attuazione della raccomandazione CEE n. 635 del 13 dicembre 1985 e delle disposizioni legislative in tema di parità uomo-donna - tra cui la legge 10 aprile 1991 n. 125
- attività di studio e di ricerca finalizzate alla realizzazione di azioni positive a favore del personale femminile;
f) analizzare le eventuali discriminazioni esistenti nell’accesso al lavoro e nei percorsi di carriera
g) proporre azioni tese ad evitare le molestie sessuali sui luoghi di lavoro.

Art. 47 - Contrattazione aziendale
[…]
B):
Nel ribadire che il CCNL ha la funzione di garantire la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori del settore ovunque impiegati sul territorio nazionale;
Considerate le particolari condizioni di difficoltà che, in maniera articolata, caratterizzano il settore;
Preso atto che la recente L. 29/6/2010 n. 100 ha previsto che, a fronte del raggiungimento e del mantenimento di parametri e condizioni dalla stessa definiti, alle singole Fondazioni possano essere riconosciute “forme organizzative speciali”;
Visto il citato accordo interconfederale del 28 giugno 2011 con particolare riferimento al comma 7 dello stesso, si concorda che:
1) i contratti collettivi aziendali, al fine di gestire eventuali situazioni di crisi e garantire la stabilità occupazionale, possono attivare strumenti di articolazione mirati ad assicurare la capacità di aderire alle esigenze degli specifici contesti produttivi e pertanto le rappresentanze sindacali aziendali operanti in azienda, d'intesa con le strutture territoriali delle OO.SS firmatarie del presente contratto, possono definire, anche in via sperimentale o temporanea, accordi modificativi con riferimento agli istituti del CCNL che disciplinano la prestazione lavorativa, gli orari e più in generale l’organizzazione del lavoro nei suoi vari aspetti;
2) limitatamente alle Fondazioni Lirico Sinfoniche, che applicano il presente CCNL, alle quali sia riconosciuta o possa in futuro essere riconosciuta la “forma organizzativa speciale", in presenza di investimenti significativi ovvero di progetti tesi a favorire lo sviluppo economico e produttivo (sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo) e/o a valorizzare le qualità professionali e occupazionali dell’impresa, è altresì consentito tra la direzione della Fondazione e rappresentanze sindacali operanti a livello aziendale, d'intesa con le strutture territoriali delle OO.SS firmatarie del presente CCNL e preventivamente sentite le OO.SS nazionali, la possibilità di stipulare, anche in via sperimentale o temporanea, specifiche intese modificative delle regolamentazioni contenute nel presente CCNL integralmente recepito. Tali intese potranno essere oggetto di valutazione per un loro eventuale recepimento nell’ambito dei successivi rinnovi del CCNL;
[…]

Maestri collaboratori
Art. 53 - Orario di lavoro

L'orario di lavoro del Maestro collaboratore può essere articolato, nel corso della stagione, secondo i criteri di cui ai successivi punti A), B multiperiodale).
A)
L'orario normale di lavoro del maestro collaboratore è fissato in 39 ore settimanali e in 7 ore giornaliere ripartite in due prestazioni ordinarie, una delle quali potrà avere una durata massima di 4 ore.
Due prestazioni giornaliere assorbono comunque le 7/8 ore programmate.
Tuttavia, ai soli fini delle prestazioni eseguite al pianoforte, l'orario di lavoro del maestro di sala e del maestro al ballo è fissato in 6 ore, ripartite in due prestazioni ordinarie, una delle quali potrà avere la durata massima di 4 ore.
Agli effetti dell'esaurimento dell'orario di lavoro settimanale e giornaliero, ¡e 6 ore di prestazione eseguita al pianoforte dal maestro di sala e dal maestro al ballo assorbono convenzionalmente 7 ore di lavoro.
In caso di spettacolo o anteprova generale o prova generale, l'orarIo normale di lavoro del maestro collaboratore è così suddiviso:
1) una prestazione ordinaria di 3 ore ed uno spettacolo o viceversa;
2) una prestazione ordinaria di 3 ore ed una anteprova generale o viceversa;
3) una prestazione ordinaria di 3 ore ed una prova generale o viceversa.
Il maestro collaboratore è tenuto ad eseguire due spettacoli nella stessa giornata senza diritto ad alcun compenso aggiuntivo. L’eventuale eccedenza oltre l'orario normale di lavoro giornaliero sarà peraltro retribuita in regime straordinario.
In caso di prova unica l'orario giornaliero sarà esaurito in 5 ore.
Durante ciascuna prova il maestro collaboratore ha diritto ad almeno 10 minuti di riposo da computarsi nell'orario di lavoro,
Tra le due prestazioni ordinarie giornaliere dovrà intercorrere un intervallo, la cui durata, unica per tutte le categorie artistiche, verrà fissata aziendalmente in relazione alle condizioni ambientali, con un minimo di 2 ore e 30 minuti. Tale intervallo può essere ridotto a 2 ore in relazione ad esigenze di produzione.
Il maestro collaboratore dovrà trovarsi al suo posto di lavoro in tempo utile per l'inizio delle varie prestazioni secondo l'ora fissata nell'ordine del giorno.
Le prestazioni antimeridiane avranno inizio normalmente alle ore 10. Le prestazioni antimeridiane del maestro alle luci potranno avere inizio alle ore 8,30. Le prestazioni serali non potranno superare in regime normale di lavoro le ore 1 in caso di spettacolo e prova generale, le ore 0,30 in caso di anteprova generale e le ore 24 in caso di prove ordinarie.
Gli spettacoli all'aperto e le relative prove antegenerali e generali potranno protrarsi fino alle ore 1,30.
Nella giornata di domenica, oppure nella giornata di sabato qualora il maestro collaboratore usufruisca del riposo nella giornata di domenica, l'orario normale di lavoro si esaurisce con una prestazione di 4 ore o con uno spettacolo, che possono essere effettuati in regime normale di lavoro sia al mattino che al pomeriggio che alla sera.
B multiperiodale)
Con programmazione “multiperiodale” sviluppata su un periodo non inferiore a 2 mesi, l’orario individuale normale di lavoro potrà essere fissato in 39 ore medie settimanali distribuite su non oltre 2 prestazioni giornaliere per un massimo di 8 ore giornaliere e 42 settimanali. Resta inteso che in regime di programmazione multiperiodale il Maestro collaboratore percepirà la retribuzione relativa all’orario settimanale contrattuale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell’orario contrattuale.
Le compensazioni orarie all’interno del periodo multiperiodale di riferimento, saranno effettuate con programmazione di giornate con numero ridotto di prestazioni, fino a zero.
Con specifico accordo da stipulare a livello aziendale i limiti del bimestre e/o delle 42 ore settimanali sono rispettivamente elevabili a un massimo di 6 mesi e a un massimo di 44 ore settimanali. 
Pertanto, fermo restando il rispetto delle 39 ore medie settimanali, con programmazione multiperiodale l’orario giornaliero e settimanale potrà essere diversamente articolato nei giorni della settimana, (per la giornata di domenica, o la giornata di sabato resta fermo quanto previsto al comma 32 del presente articolo) prevedendo, quando convocati, orari giornalieri non superiori alle 8 ore e non inferiori a 2 ore, effettuati su un massimo di due prestazioni giornaliere.
Il maestro collaboratore è tenuto ad eseguire due spettacoli nella stessa giornata senza diritto ad alcun compenso aggiuntivo e a portare a termine le prestazioni in regime di prova generale e spettacolo.
L’eventuale eccedenza oltre l’orario ordinario di lavoro giornaliero ovvero oltre l’orario giornaliero e settimanale previsto nella programmazione multiperiodale sarà peraltro retribuita in regime straordinario.
Durante ciascuna prova il maestro collaboratore ha diritto ad almeno 10 minuti di riposo da computarsi nell'orario di lavoro con cadenza oraria compatibilmente con le esigenze lavorative.
In caso di spettacolo o anteprova generale o prova generale, l'orario normale di lavoro del maestro collaboratore è così suddiviso:
a) una prestazione ordinaria di 3 ore ed uno spettacolo o viceversa;
b) una prestazione ordinaria di 3 ore ed una anteprova generale o viceversa;
c) una prestazione ordinaria di 3 ore e una prova generale o viceversa.
Le prove in regime ordinario hanno una durata minima di 2 ore e quella massima al pianoforte di 4 ore elevabile a 5 ore nel caso di prestazione non al pianoforte.
La prova unica giornaliera al pianoforte, qualora programmata, ha durata di 5 ore con trenta minuti di riposo anche frazionati. Agli effetti dell'esaurimento dell'orario di lavoro settimanale, giornaliero e plurimensile, la durata della prova unica assorbe convenzionalmente 7 ore di lavoro.
La prova unica giornaliera non al pianoforte, qualora programmata, ha durata di 6 ore con trenta minuti di riposo anche frazionati. La durata della prova unica assorbe convenzionalmente 8 ore.
Lo svolgimento delle prove antepiano, antegenerali e generali può essere effettuato senza tener conto della normale successione degli atti, in relazione alle esigenze tecniche ed artistiche.
Per le esigenze di cui sopra è consentito l'accorpa mento e/o la suddivisione degli atti.
Sono consentite interruzioni e riprese su indicazione del direttore d’orchestra ad esclusione delle prove generali aperte al pubblico.
Non è posto alcun limite circa l’effettuazione e il numero delle prove ante generali nonché circa l’effettuazione di prove ordinarie dopo la prova generale o antegenerale e dopo l’andata in scena dello spettacolo.
Il maestro collaboratore non impegnato nelle produzioni resta a disposizione per le sostituzioni necessarie. Qualora tuttavia nella stessa giornata la Fondazione programmi una prova straordinaria, i maestri collaboratori, non impegnati nella produzione, non hanno diritto ad alcun compenso straordinario nel caso di prestazioni contenute, per gli stessi, nell’ambito dell’orario ordinario giornaliero.
Fatti salvi eventuali accordi aziendali, nella giornata di domenica, oppure nella giornata di sabato, qualora il maestro collaboratore usufruisca del riposo nella giornata di domenica, l’orario normale di lavoro è fissato in 4 ore, ferma restando la durata prevista per ciascun tipo di prestazione. In tali giornate può essere effettuato lo spettacolo o la prova generale o la prova antegenerale o la prova ordinaria. Lo spettacolo, la prova generale o antegenerale, possono essere effettuati sia al mattino che al pomeriggio che alla sera. La prova ordinaria avverrà di norma in regime antimeridiano. La prova ordinaria pomeridiana o serale è peraltro consentita qualora si renda necessaria per esigenze produttive connesse a! lavoro in palcoscenico o in conseguenza dell'attività promozionale e decentrata. L'eventuale eccedenza oltre le 4 ore, deve essere retribuita in regime straordinario.
Tra le due prestazioni ordinarie giornaliere dovrà intercorrere un intervallo la cui durata, unica per tutte le categorie artistiche, verrà fissata in un minimo di 2 ore e 30 minuti. Tale intervallo, in relazione alle condizioni ambientali, potrà essere ulteriormente ridotto dagli accordi aziendali.
Le prestazioni antimeridiane potranno iniziare normalmente negli orari di seguito indicati:
a) alle ore 8.30 per prove luci e fonica;
b) alle ore 9.00 per audizioni;
c) alle ore 9.30 per la lezione al ballo nel caso di spettacolo in cui sia previsto l'impiego di tersicorei;
d) alle ore 9.30 per l’attività ordinaria.
Quelle serali, per l'attività lirica, non potranno protrarsi in regime normale oltre le ore 01.00, tranne le anteprove generali per le quali il limite è fissato alle ore 00,30. Per l'attività sinfonica le prestazioni serali non potranno protrarsi in regime ordinario oltre le ore 24.00.
Per l'attività lirica all'aperto il limite è elevato alle ore 01.30 per le prove antepiano, antegenerali e generali e per lo spettacolo, salve le consuetudini locali. Le altre prove non potranno protrarsi in regime ordinario oltre le ore 01.00.
Le Fondazioni, consultata la RSU, provvederanno alla predisposizione del calendario di attività multiperiodale con fissazione degli orari di lavoro entro il 16 del mese precedente rispetto al periodo cui il calendario è riferito.
L’affissione degli orari di lavoro avverrà mediante l’ordine del giorno bimestrale predisposto dalla Direzione aziendale, nell’ambito di quanto previsto al precedente comma, e comunicato alla RSU/RSA.
Specifici accordi definiti a livello aziendale tra Direzione e RSU potranno prevedere che le eventuali variazioni dell’ordine del giorno avvengano nel caso di eccezionali necessità, entro il termine dell’ultima prestazione e/o mediante l’utilizzo di tecnologie, quali: e-mail, sms etc...
Nell’orario stabilito deve essere eseguita ogni attività connessa alla mansione ed eventualmente anche in luoghi diversi rispetto in quelli in cui ha sede la Fondazione.
Il maestro collaboratore dovrà trovarsi al suo posto di lavoro in tempo utile per l'inizio delle varie prestazioni secondo l'ora fissata nell’ordine del giorno.
Si stabilisce che, In caso di assenza, una giornata lavorativa ai fini del computo dell’orario, corrisponde all’orario individualmente programmato.
Dichiarazione a verbale
Fermo restando l'orario normale di lavoro di cui al 1°comma del presente articolo è concordata una riduzione del monte ore annuo di 10 ore in ragione d'anno finalizzata all'aggiornamento o perfezionamento professionale.

Art. 54 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Entro i limiti consentiti dalle vigenti disposizioni legislative e salvo giustificati motivi di impedimento, il maestro collaboratore è tenuto a prestare il lavoro straordinario, notturno e festivo che gli venga richiesto.
[…]
Qualora la Fondazione richieda una o più prove straordinarie fuori dell'orario normale giornaliero e non in prolungamento delle prestazioni ordinarie, verrà corrisposto al maestro collaboratore un compenso globale pari al 60% della retribuzione giornaliera per ogni prestazione straordinaria richiesta.
La durata delle prestazioni straordinarie sarà di due ore. È consentito un prolungamento di 15 minuti che sarà retribuito con una maggiorazione del 20% sulla retribuzione giornaliera.
Il lavoro notturno, intendendosi per tale quello compiuto oltre le ore 24 per le prove ordinarie e straordinarie, oltre le ore 0,30 per le prove antegenerali, oltre le ore 1 per gli spettacoli e le prove generali e oltre le ore 1,30 per l'attività all'aperto, verrà compensato per ogni mezz'ora di prolungamento o frazione di mezz'ora con la retribuzione spettante per mezz'ora di retribuzione maggiorata del 100%.
[…]

Professori d’orchestra
Art. 64 - Orario di lavoro

L’orario di lavoro del Professore d’orchestra può essere articolato, nel corso della stagione, secondo i criteri di cui ai successivi punti A), B), C multiperiodale).
A)
L'orario di lavoro deve intendersi individuale e pertanto la relativa articolazione giornaliera può anche essere diversificata per i singoli professori d'orchestra.
L'orario normale di lavoro giornaliero è fissato in 5 ore, ripartite in due prestazioni - per le prove sono previsti 10 minuti di riposo nel corso di ciascuna di esse, da computarsi nell'orario di lavoro - una delle quali non potrà avere durata inferiore a 2 ore. Inoltre la prima prestazione giornaliera, purché non si tratti di spettacolo, non potrà eccedere la durata complessiva di 3 ore.
Il professore d’orchestra è tenuto ad eseguire due spettacoli nella stessa giornata senza diritto ad alcun compenso aggiuntivo. L'eventuale eccedenza oltre l'orario normale di lavoro giornaliero sarà peraltro retribuita in regime straordinario.
La durata della prova a sezione è fissata in due ore, comprensive di 10 minuti di riposo, ed esaurisce convenzionalmente 2 ore e 30 minuti delle 5 ore di lavoro ordinario giornaliero.
La prova unica giornaliera, sostitutiva delle due prove ordinarie, può avvenire in casi del tutto eccezionali. La durata della prova unica va mantenuta in 3 ore e mezza non prolungabili nemmeno in regime straordinario, con 20 minuti di riposo. Nella giornata in cui è programmata la prova unica, sostitutiva delle due prove ordinarie, non può essere programmata nessuna prova straordinaria.
In giornata di spettacolo, prova generale o antegenerale la Fondazione ha facoltà di programmare o meno la prima prestazione giornaliera. Ove la Fondazione, in tali giornate, non programmi la prima prestazione giornaliera, la durata dello spettacolo, della prova generale o antegenerale in regime ordinario di lavoro è di quattro ore, così esaurendo l'orario normale di lavoro giornaliero.
Lo svolgimento delle prove antegenerale e generali può essere effettuato dalla Fondazione senza tenere conto della normale successione degli atti, in relazione alle esigenze tecniche ed artistiche.
Non è posto alcun limite circa l'effettuazione ed il numero delle prove ante generale nonché circa l'effettuazione di prove ordinarie dopo la prova generale o antegenerale e dopo l'andata in scena dello spettacolo.
Nella giornata di domenica, oppure nella giornata di sabato qualora il professore d'orchestra usufruisca del riposo nella giornata di domenica, l'orario normale di lavoro è fissato in 3 ore, ferma restando la durata prevista per ciascun tipo di prestazione. In tali giornate può essere effettuato lo spettacolo o la prova generale o la prova antegenerale o la prova ordinaria. Lo spettacolo, la prova generale o antegenerale possono essere effettuati sia al mattino che al pomeriggio che alla sera.
La prova ordinaria avverrà di norma in regime antimeridiano. La prova ordinaria pomeridiana o serale è peraltro consentita qualora si renda necessaria per esigenze produttive connesse al lavoro in palcoscenico od in conseguenza dell'attività promozionale e decentrata. L'eventuale eccedenza oltre le 3 ore deve essere retribuita in regime straordinario, fermo restando quanto previsto dalla successiva norma transitoria.
Tra le due prestazioni ordinarie giornaliere dovrà intercorrere un intervallo, la cui durata, unica per tutte le categorie artistiche, verrà fissata aziendalmente in relazione alle condizioni ambientali, con un minimo di 2 ore e 30 minuti.
Le prestazioni antimeridiane non potranno avere inizio normalmente prima delle ore 10.
Quelle serali, per l'attività lirica, non potranno protrarsi in regime normale oltre le ore 1, tranne le anteprove generali per le quali il limite è fissato alle ore 0,30.
Per l'attività sinfonica le prestazioni serali non potranno protrarsi in regime normale oltre le ore 24.
Per l'attività lirica all'aperto il limite è elevato alle ore 1,30 per le prove antegenerale e generali e per lo spettacolo, salve le consuetudini locali.
Le altre prove non potranno protrarsi in regime normale oltre le ore 24.
La fissazione degli orari di lavoro avverrà mediante l'ordine del giorno settimanale predisposto dalla Direzione aziendale previa consultazione della RSU.
Le eventuali variazioni dell'ordine del giorno settimanale, ivi compresi la programmazione, l'annullamento, l'aumento o la riduzione dei prolungamenti straordinari e la programmazione o l'annullamento delle prove straordinarie, saranno comunicate entro le ore 13 del giorno precedente a quello cui si riferisce la variazione.
Il professore d'orchestra dovrà trovarsi al suo posto di lavoro in tempo utile per l'inizio delle varie prestazioni secondo l'ora fissata nell'ordine del giorno.
B)
Fermo restando che l'orario di lavoro deve intendersi individuale e pertanto la relativa articolazione settimanale e giornaliera può anche essere diversificata per i singoli professori d'orchestra, l'orario individuale normale di lavoro è fissato in 28 ore settimanali, distribuite su un massimo di 11 prestazioni settimanali e 2 giornaliere e con un massimo di 6 ore giornaliere.
Il professore d'orchestra è tenuto ad eseguire due spettacoli nella stessa giornata senza diritto ad alcun compenso aggiuntivo. L'eventuale eccedenza oltre l'orario normale di lavoro giornaliero sarà peraltro retribuita in regime straordinario.
Durante ciascuna prova il professore d'orchestra ha diritto a 10 minuti di riposo, elevato a 15 minuti nel caso in cui la prova duri 3 ore, da computarsi nell‘orario di lavoro.
La durata della prova a sezione è fissata in 2 ore, comprensive di 10 minuti di riposo, oppure in 2 ore e 30 minuti comprensive di 15 minuti di riposo.
Agli effetti dell'esaurimento dell'orario di lavoro settimanale e giornaliero la durata della prova a sezione resta convenzionalmente e rispettivamente fissata in 2 ore e 30 minuti ed in 3 ore.
La prova unica giornaliera, sostitutiva delle due prove ordinarie, può avvenire in casi del tutto eccezionali. La durata della prova unica è fissata in 3 ore e mezza non prolungabili nemmeno in regime straordinario, con 20 minuti di riposo. Agli effetti dell'esaurimento dell’orario di lavoro settimanale e giornaliero la durata della prova unica assorbe convenzionalmente 5 ore di lavoro.
Nella giornata in cui è programmata la prova unica giornaliera, sostitutiva delle due prove ordinarie, non può essere programmata nessuna prova straordinaria.
Lo svolgimento delle prove antegenerale e generali può essere effettuato dalla Fondazione senza tener conto della normale successione degli atti, in relazione alle esigenze tecniche ed artistiche.
Non è posto alcun limite circa l'effettuazione ed il numero delle prove ante generale nonché circa l'effettuazione di prove ordinarie dopo la prova generale o antegenerale e dopo l'andata in scena dello spettacolo.
Nella giornata di domenica, oppure nella giornata di sabato qualora il professore d'orchestra usufruisca del riposo nella giornata di domenica, l'orario normale di lavoro è fissato in 3 ore, ferma restando la durata prevista per ciascun tipo di prestazione. In tali giornate può essere effettuato lo spettacolo o la prova generale o la prova antegenerale o la prova ordinaria. Lo spettacolo, la prova generale o antegenerale possono essere effettuati sia al mattino che al pomeriggio che alla sera. La prova ordinaria avverrà di norma in regime antimeridiano. La prova ordinaria pomeridiana o serale è peraltro consentita qualora si renda necessaria per esigenze produttive connesse al lavoro in palcoscenico od in conseguenza dell'attività promozionale e decentrata.
L'eventuale eccedenza oltre le 3 ore deve essere retribuita in regime straordinario, fermo restando quanto previsto dalla successiva norma transitoria.
Tra le due prestazioni ordinarie giornaliere dovrà intercorrere un intervallo, la cui durata, unica per tutte le categorie artistiche, verrà fissata aziendalmente in relazione alle condizioni ambientali, con un minimo di 2 ore e 30 minuti.
Le prestazioni antimeridiane non potranno avere inizio normalmente prima delle ore 10.
Quelle serali, per l'attività lirica, non potranno protrarsi in regime normale oltre le ore I, tranne le anteprove generali per le quali il limite è fissato alle ore 0,30.
Per l'attività sinfonica le prestazioni serali non potranno protrarsi in regime normale oltre le ore 24.
Per l'attività lirica all'aperto il limite è elevato alle ore 1,30 per le prove antegenerale e generali e per lo spettacolo, salve le consuetudini locali.
Le altre prove non potranno protrarsi in regime normale oltre le ore 24.
La fissazione degli orari di lavoro avverrà mediante l’ordine del giorno settimanale predisposto dalla Direzione aziendale previa consultazione della RSU.
Le eventuali variazioni dell'ordine del giorno settimanale, ivi compresi la programmazione, l'annullamento, l'aumento o la riduzione dei prolungamenti straordinari e la programmazione o l'annullamento delle prove straordinarie, saranno comunicate entro le ore 13 del giorno precedente a quello cui si riferisce la variazione.
Il professore d'orchestra dovrà trovarsi al suo posto di lavoro in tempo utile per l'inizio delle varie prestazioni secondo l'ora fissata nell'ordine del giorno.
C multiperiodale)
Con programmazione “multiperiodale” sviluppata su un periodo non inferiore a 2 mesi, l'orario individuale normale di lavoro potrà essere fissato in 28 ore medie settimanali distribuite su non oltre 2 prestazioni giornaliere per un massimo di 6 ore giornaliere e 31settimanali. Resta inteso che in regime di programmazione multiperiodale il Professore d’orchestra percepirà la retribuzione relativa all’orario settimanale contrattuale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell’orario contrattuale.
Con specifico accordo da stipulare a livello aziendale i limiti del bimestre e/o delle 31 ore settimanali sono rispettivamente elevabili a un massimo di 6 mesi e a un massimo di 33 ore settimanali. 
Le compensazioni orarie all’interno del periodo multiperiodale di riferimento, saranno effettuate con programmazione di giornate con numero ridotto di prestazioni, fino a zero.
Per il personale assunto a tempo determinato per periodi inferiori al bimestre, ovvero per periodi diversi, frazionati o incompiuti rispetto al bimestre medesimo laddove non sia possibile compensare la flessibilità, tali eccedenze saranno retribuite in regime straordinario.
Pertanto, fermo restando il rispetto delle 28 ore medie settimanali, con programmazione multiperiodale l’orario giornaliero e settimanale potrà essere diversamente articolato nei giorni della settimana, (per la giornata di domenica, o la giornata di sabato resta fermo quanto previsto al comma 28 del presente articolo) prevedendo orari giornalieri non superiori alle 6 ore effettuati su un massimo di due prestazioni giornaliere.
Qualora esigenze di programmazione lo richiedano potranno essere programmate in orario ordinario tre prestazioni giornaliere, o due nella giornata che precede il riposo, solo in caso di prova acustica-sound check-prova d’assestamento, le cui modalità di attuazione saranno definite in sede aziendale.
Il professore d’orchestra è tenuto ad eseguire due spettacoli nella stessa giornata senza diritto ad alcun compenso aggiuntivo.
L’eventuale eccedenza oltre L’orario ordinario di lavoro giornaliero programmato sarà peraltro retribuita in regime straordinario.
Per il personale assunto a tempo determinato per periodi inferiori al bimestre, ovvero per periodi diversi, frazionati o incompiuti rispetto al bimestre medesimo, laddove non sia possibile compensare la flessibilità, tali eccedenze saranno retribuite in regime straordinario.
Il professore d’orchestra è tenuto a portare a termine le prestazioni in regime di prova generale e spettacolo.
Durante ciascuna prova il professore d'orchestra ha diritto a 10 minuti di riposo, elevato a 15 minuti nel caso in cui la prova duri 3 ore, da computarsi nell'orario di lavoro.
La durata della prova a sezione, è fissata in 2 ore, comprensive di 10 minuti di riposo oppure in 2 ore e 30 minuti comprensive di 15 minuti di riposo.
Agli effetti dell'esaurimento dell’orario di lavoro settimanale, giornaliero e bimestrale la durata della prova a sezione resta convenzionalmente e rispettivamente fissata in 2 ore e 30 minuti ed in 3 ore.
Nelle giornate in cui sono programmate due prove della medesima sezione, non potrà essere programmata un'ulteriore prestazione.
La prova unica giornaliera, qualora programmata, ha durata:
• di 3 ore e 30 minuti con 20 minuti di riposo anche frazionati. Agli effetti dell'esaurimento dell’orario di lavoro settimanale, giornaliero e bimestrale assorbe convenzionalmente 5 ore di lavoro;
• di 4 ore con 30 minuti di riposo anche frazionati. Agli effetti dell'esaurimento dell'orario di lavoro settimanale, giornaliero e bimestrale, assorbe convenzionalmente 6 ore di lavoro.
Le prove in regime ordinario hanno una durata minima di 2 ore e quella massima di 3 ore.
In giornata di spettacolo, prova generale o antegenerale la Fondazione ha facoltà di programmare o meno la prima prestazione giornaliera. Ove la Fondazione, in tali giornate, non programmi la prima prestazione giornaliera, la durata dello spettacolo, della prova generale o antegenerale in regime ordinario di lavoro è di 4 ore, così esaurendo l'orario normale di lavoro giornaliero.
Lo svolgimento delle prove antegenerali e generali può essere effettuato senza tener conto della normale successione degli atti, in relazione alle esigenze tecniche ed artistiche. Per le esigenze di cui sopra è consentito l'accorpamento e/o la suddivisione degli atti, previa verifica con la RSU/RSA. Sono consentite interruzioni e riprese su indicazione del direttore d’orchestra ad esclusione delle prove generali.
Non è posto alcun limite circa l’effettuazione e il numero delle prove ante generali nonché circa l’effettuazione di prove ordinarie dopo la prova generale o antegenerale e dopo l'andata in scena dello spettacolo.
I professori d’orchestra non impegnati nelle produzioni restano a disposizione per le sostituzioni necessarie. Qualora tuttavia nella stessa giornata la Fondazione programmi una prova straordinaria, i professori d’orchestra sostituti ai quali non sia esplicitamente richiesta la disponibilità anche per la eventuale prova straordinaria, non hanno diritto al relativo compenso della prova straordinaria fermo restando gli obblighi per gli stessi, nell'ambito dell’orario ordinario giornaliero.
Fatti salvi eventuali accordi aziendali, nella giornata di domenica, oppure nella giornata di sabato qualora il professore d’orchestra usufruisca del riposo nella giornata di domenica, l’orario normale di lavoro è fissato in 3 ore, ferma restando la durata prevista per ciascun tipo di prestazione. In tali giornate può essere effettuato lo spettacolo o la prova generale o la prova antegenerale o la prova ordinaria. Lo spettacolo, la prova generale o antegenerale possono essere effettuati sia al mattino che al pomeriggio che alla sera.
La prova ordinaria avverrà di norma in regime antimeridiano. La prova ordinaria pomeridiana o serale è peraltro consentita qualora si renda necessaria per esigenze produttive connesse al lavoro in palcoscenico o in conseguenza dell’attività promozionale e decentrata.
L’eventuale eccedenza oltre le 3 ore deve essere retribuita in regime straordinario fermo restando quanto previsto alla successiva norma transitoria.
Tra le due prestazioni ordinarie giornaliere dovrà intercorrere un intervallo, la cui durata, unica per tutte le categorie artistiche, verrà fissata dagli accordi aziendali in relazione alle condizioni ambientali, in un minimo di 2 ore e 30 minuti riducibili fino ad un’ora.
Nel caso sia programmata una terza prestazione o una seconda prestazione domenicale, in base a quanto previsto al precedente comma 6, orario C Multiperiodale, l’intervallo potrà avere una durata minima di 30 minuti.
Le prestazioni antimeridiane non potranno avere inizio normalmente prima delle ore 09.30. Quelle serali, per l'attività lirica, non potranno protrarsi in regime normale oltre le ore 01.00, tranne le prove antegenerali per le quali il limite è fissato alle ore 00,30. Per l'attività sinfonica le prestazioni serali non potranno protrarsi in regime normale oltre le ore 24.00.
Per l'attività lirica all'aperto il limite è elevato alle ore 01,30 per le prove ante generali e generali e per lo spettacolo, salve le consuetudini locali. Le altre prove non potranno protrarsi in regime normale oltre le ore 01.00.
Le Fondazioni, consultata la RSU, provvederanno alla predisposizione del calendario di attività multiperiodale con fissazione degli orari di lavoro entro il 16 del mese precedente rispetto al periodo cui il calendario è riferito.
L'affissione degli orari di lavoro avverrà mediante l'ordine del giorno bimestrale predisposto dalla Direzione aziendale, nell’ambito di quanto previsto al precedente comma.
Specifici accordi definiti a livello aziendale tra Direzione e RSU potranno prevedere che le eventuali variazioni dell’ordine del giorno avvengano nel caso di eccezionali necessità, entro il termine dell'ultima prestazione e/o mediante l’utilizzo di tecnologie, quali: e-mail, sms etc.
Nel l’ora rio stabilito deve essere eseguita ogni attività connessa alla mansione ed eventualmente anche in luoghi diversi rispetto in quelli in cui ha sede la Fondazione.
Il professore d’orchestra dovrà trovarsi al suo posto di lavoro in tempo utile per l'inizio delle varie prestazioni secondo l'ora fissata nell'ordine del giorno.
Si stabilisce che, in caso di assenza, una giornata lavorativa ai fini del computo dell’orario, corrisponde all’orario programmato nel settore di appartenenza.
[…]
Dichiarazione a verbale
Fermo restando l’orario normale di lavoro di cui al presente articolo, è concordata una riduzione del monte ore annuo di 10 ore in ragione d'anno finalizzata all'aggiornamento o perfezionamento professionale.

Art. 65 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Il professore d’orchestra è tenuto a prestare il lavoro straordinario che gli venga richiesto in prolungamento delle prestazioni ordinarie ovvero con la fissazione di prove straordinarie fermo restando che l'orario complessivo di lavoro giornaliero, ordinario e straordinario, non può eccedere le 7 ore.
[…]
Qualora la Fondazione richieda una o più prove straordinarie fuori dell'orario normale giornaliero e non in prolungamento delle prestazioni ordinarie, verrà corrisposto al professore d'orchestra un compenso globale pari all'80% della retribuzione giornaliera per ogni prestazione straordinaria richiesta ivi compreso la prova acustica-sound check- o assestamento.
La durata massima delle prove straordinarie è fissata in 2 ore ivi compresi 10 minuti di riposo. È consentito tuttavia anche in deroga a quanto previsto nel 1° comma del presente articolo, il prolungamento di un quarto d'ora delle prove straordinarie con la corresponsione al professore d'orchestra di un ulteriore compenso pari al 20% della retribuzione giornaliera. Tale prolungamento non può in alcun caso essere superato rappresentando il limite massimo di durata delle prove straordinarie. […]
I prolungamenti di cui ai punti 2) e 3) del 2° comma del presente articolo e le prove straordinarie devono essere comunicati al professore d'orchestra con l'ordine del giorno settimanale ovvero con la programmazione multiperiodale. Le eventuali variazioni dell'ordine del giorno settimanale (programmazione, annullamento, aumento o riduzione dei prolungamenti di cui ai punti 2) e 3), programmazione o annullamento delle prove straordinarie) devono essere comunicate entro le ore 13 del giorno precedente e, in caso di regime di orario multiperiodale, con le modalità previste all’art. 18 ter e al quartultimo comma dell’art. 64 del presente CCNL.
[…]

Artisti del coro
Art. 77 - Orario di lavoro

L’orario di lavoro dell'artista del coro può essere articolato, nel corso della stagione, secondo i criteri di cui ai successivi punti A), B), C multiperiodale).
Le giornate a due prestazioni devono essere programmate sulla base di 5/6 ore.
A)
L'orario di lavoro deve intendersi individuale e pertanto la relativa articolazione giornaliera può anche essere diversificata per i singoli artisti del coro.
L'orario normale di lavoro giornaliero è fissato in 5 ore, suddivise in due prestazioni, una delle quali di durata non inferiore a 2 ore. La prima prestazione giornaliera non coincidente con lo spettacolo non deve comunque eccedere la durata di 3 ore.
L'artista del coro è tenuto ad eseguire due spettacoli nella stessa giornata senza diritto ad alcun compenso aggiuntivo. L'eventuale eccedenza oltre l'orario normale di lavoro giornaliero sarà peraltro retribuita in regime straordinario.
Fermo restando il sopra indicato orario giornaliero di lavoro dell'artista del coro, l'effettiva durata di ciascuna prova a sezione o a raggruppamento di più sezioni resta in ogni caso fissata in 1 ora senza riposi. Agli effetti dell'esaurimento dell'orario giornaliero di lavoro la durata della prova a sezione o a raggruppamento di più sezioni resta convenzionalmente fissata in 2 ore.
In giornata di prove a sezione o a raggruppamento di più sezioni, le due prove a sezione o a raggruppamento di più sezioni assorbono l'intero orario giornaliero di 5 ore.
Le prove di soli uomini e sole donne non sono prove a raggruppamento di più sezioni.
La prova unica giornaliera di palcoscenico, di sala e di regia ha una durata di 3 ore con 15 minuti di riposo e, se effettuata d'insieme con l'orchestra, di 3 ore e 30 minuti con 20 minuti di riposo. La prova unica giornaliera ha carattere del tutto eccezionale e non può essere prolungata nemmeno in regime straordinario. Nella giornata in cui è programmata la prova unica giornaliera, sostitutiva delle due prove ordinarie, non può essere programmata nessuna prova straordinaria.
Fermo restando il sopra indicato orario giornaliero di lavoro dell’artista del coro, l'effettiva durata di ciascuna prova di sala, di palcoscenico con pianoforte e di regia (anche di soli uomini e sole donne) resta in ogni caso fissata in 1 ora e 45 minuti con 10 minuti di riposo. Agli effetti dell'esaurimento dell’orario di lavoro giornaliero la durata della prova di sala, prova di palcoscenico con pianoforte e prova di regia (anche di soli uomini e sole donne) resta convenzionalmente fissata in 2 ore.
In giornata di prove di sala, di palcoscenico con pianoforte e di regia (anche di soli uomini e sole donne), le due prove di sala, di palcoscenico con pianoforte e di regia assorbono l'intero orario giornaliero di 5 ore.
Le prove di palcoscenico con orchestra hanno la stessa durata prevista per i professori d'orchestra, a prescindere che una soltanto od entrambe le prove giornaliere siano d'insieme con l'orchestra.
In giornata di spettacolo, prova generale o antegenerale la Fondazione ha facoltà di programmare o meno la prima prestazione giornaliera. Ove la Fondazione, in tali giornate, non programmi la prima prestazione giornaliera, la durata dello spettacolo, della prova generale o antegenerale in regime ordinario di lavoro è di 4 ore, così esaurendo l'orario normale di lavoro giornaliero.
Lo svolgimento delle prove antegenerali e generali può essere effettuato dalla Fondazione senza tener conto della normale successione degli atti, in relazione alle esigenze tecniche ed artistiche.
Non è posto alcun limite circa l'effettuazione ed il numero delle prove ante generali nonché circa l'effettuazione di prove ordinarie dopo la prova generale o antegenerale e dopo l’andata in scena dello spettacolo.
Nella giornata di domenica, oppure nella giornata di sabato qualora l'artista del coro usufruisca del riposo nella giornata di domenica, l'orario normale di lavoro è fissato in 3 ore, ferma restando la durata prevista per ciascun tipo di prestazione. In tali giornate può essere effettuato lo spettacolo o la prova generale o la prova antegenerale o la prova ordinaria. Lo spettacolo, la prova generale o antegenerale possono essere effettuati sia al mattino che al pomeriggio che alla sera. La prova ordinaria avverrà di norma in regime antimeridiano. La prova ordinaria pomeridiana o serale è peraltro consentita qualora si renda necessaria per esigenze produttive connesse al lavoro in palcoscenico od in conseguenza dell'attività promozionale e decentrata. La eventuale eccedenza oltre le 3 ore deve essere retribuita in regime straordinario, fermo restando quanto previsto dalla successiva norma transitoria.
L'artista del coro, nel corso della stessa prova, può essere chiamato a prestare la sua attività in palcoscenico, in sala ovvero in sale appositamente predisposte, purché si tratti di tipi di prove della medesima durata.
L'artista del coro che non ha parte nell'esecuzione dello spettacolo è esentato dall'obbligo della firma e della presenza in teatro durante la rappresentazione. Qualora tuttavia nella stessa giornata la Fondazione programmi una prova straordinaria, l'artista del coro esentato dallo spettacolo può essere utilizzato per tale prova senza diritto al compenso straordinario, in quanto la partecipazione alla prova straordinaria esaurisce per il medesimo la seconda prestazione ordinaria giornaliera.
Ove nella stessa giornata l'artista del coro incluso nell’organico definitivo di uno spettacolo in prova debba anche partecipare, in piccoli raggruppamenti, a prove di altro spettacolo, si farà in modo, compatibilmente con le possibilità di distribuzione degli orari,
Tra le due prestazioni ordinarie giornaliere dovrà intercorrere un intervallo, la cui durata, unica per tutte le categorie artistiche, verrà fissata aziendalmente in relazione alle condizioni ambientali, con un minimo di 2 ore e 30 minuti.
Le prestazioni antimeridiane non potranno avere inizio normalmente prima delle ore 10.
Quelle serali, per l'attività lirica, non potranno protrarsi in regime normale oltre le ore 1, tranne le anteprove generali per le quali il limite è fissato alle ore 0,30. Per l'attività sinfonica le prestazioni serali non potranno protrarsi in regime normale oltre le ore 24.
Per l'attività lirica all'aperto il limite è elevato alle ore 1,30 per le prove ante generali e generali e per lo spettacolo, salve le consuetudini locali. Le altre prove non potranno protrarsi in regime normale oltre le ore 24.
La fissazione degli orari di lavoro avverrà mediante l'ordine del giorno settimanale predisposto dalla Direzione aziendale previa consultazione della RSU.
Le eventuali variazioni dell’ordine del giorno settimanale ivi compresi la programmazione, l'annullamento, l'aumento o la riduzione dei prolungamenti straordinari e la programmazione o l'annullamento delle prove straordinarie, saranno comunicate entro le ore 13 del giorno precedente a quello cui si riferisce la variazione.
L'artista del coro dovrà trovarsi al suo posto di lavoro in tempo utile per l'inizio delle varie prestazioni secondo l'ora fissata nell'ordine del giorno.
B)
Fermo restando che l'orario di lavoro deve intendersi individuale e pertanto la relativa articolazione settimanale e giornaliera può anche essere diversa per i singoli artisti del coro, l'orario individuale normale di lavoro è fissato in 28 ore settimanali, distribuite su un massimo di 11 prestazioni settimanali e 2 giornaliere e con un massimo di 6 ore giornaliere.
L'artista del coro è tenuto ad eseguire due spettacoli nella stessa giornata senza diritto ad alcun compenso aggiuntivo. L'eventuale eccedenza oltre l'orario normale di lavoro giornaliero sarà peraltro retribuita in regime straordinario.
L'effettiva durata di ciascuna prova a sezione od a raggruppamento di più sezioni è fissata in 1 ora oppure in 1 ora e 15 minuti senza riposi. Agli effetti dell'esaurimento dell'orario di lavoro settimanale e giornaliero la durata della prova a sezione o a raggruppamento di più sezioni resta convenzionalmente e rispettivamente fissata in 2 ore e 2 ore e 30 minuti.
In giorno di prove a sezione o a raggruppamento di più sezioni le due prove assorbono, rispettivamente, 5 e 6 ore di lavoro.
Le prove di soli uomini e di sole donne non sono prove a raggruppamento di più sezioni.
La prova unica giornaliera di palcoscenico, di sala e di regia ha una durata di 3 ore con 15 minuti di riposo e, se effettuata d'insieme con l'orchestra, di 3 ore e 30 minuti con 20 minuti di riposo.
La prova unica giornaliera ha carattere del tutto eccezionale e non può essere prolungata nemmeno in regime straordinario. Agli effetti dell'esaurimento dell'orario di lavoro settimanale e giornaliero la durata della prova unica assorbe convenzionalmente 5 ore di lavoro. Nella giornata in cui è programmata la prova unica giornaliera, sostitutiva delle due prove ordinarie, non può essere programmata nessuna prova straordinaria.
L'effettiva durata delle prove di sala, di palcoscenico con pianoforte e di regia, anche di soli uomini e sole donne, resta fissata in 2 ore e 10 minuti, con 10 minuti di riposo, oppure in 2 ore e 30 minuti, con 10 minuti di riposo. Agli effetti dell’esaurimento dell'orario di lavoro settimanale e giornaliero, la durata della prova di sala, di palcoscenico con pianoforte e di regia, anche di soli uomini e sole donne, resta convenzionalmente e rispettivamente fissata in 2 ore e 30 minuti ed in 3 ore.
In giornate di prove di sala, di palcoscenico con pianoforte e di regia, anche di soli uomini e sole donne, le due prove, ciascuna di durata di 2 ore e 10 minuti, con 10 minuti di riposo, assorbono convenzionalmente 6 ore di lavoro.
Le prove di palcoscenico con orchestra hanno la stessa durata prevista per i professori d'orchestra, a prescindere che una soltanto o entrambe le prove giornaliere siano d'insieme con l’orchestra.
Lo svolgimento delle prove antegenerali e generali può essere effettuato dalla Fondazione senza tener conto della normale successione degli atti, in relazione alle esigenze tecniche ed artistiche.
Non è posto alcun limite circa l’effettuazione ed il numero delle prove ante generali nonché circa l'effettuazione di prove ordinarie dopo la prova generale o antegenerale e dopo l'andata in scena dello spettacolo.
Nella giornata di domenica, oppure nella giornata di sabato qualora l'artista del coro usufruisca del riposo nella giornata di domenica, l'orario normale di lavoro è fissato in 3 ore, ferma restando la durata prevista per ciascun tipo di prestazione. In tali giornate può essere effettuato lo spettacolo o la prova generale o la prova antegenerale o la prova ordinaria. Lo spettacolo, la prova generale o antegenerale possono essere effettuati sia al mattino che al pomeriggio che alla sera. La prova ordinaria avverrà di norma in regime antimeridiano. La prova ordinaria pomeridiana o serale è peraltro consentita qualora si renda necessaria per esigenze produttive connesse al lavoro in palcoscenico od in conseguenza dell'attività promozionale e decentrata. L'eventuale eccedenza oltre le 3 ore deve essere retribuita in regime straordinario, fermo restando quanto previsto dalla successiva norma transitoria.
L'artista del coro, nel corso della stessa prova, può essere chiamato a prestare la sua attività in palcoscenico, in sala ovvero in sale appositamente predisposte. È pertanto consentita l’effettuazione di prove miste di sala, di palcoscenico con pianoforte e di regia.
È altresì consentita l'effettuazione di prove miste di sala, palcoscenico con pianoforte, regia e d'insieme con l'orchestra, rispettandosi peraltro, proporzionalmente, la durata prevista per ciascun tipo di prova.
L'artista del coro che non ha parte nell’esecuzione dello spettacolo è esentato dall'obbligo della firma e della presenza in teatro durante la rappresentazione. Qualora tuttavia nella stessa giornata la Fondazione programmi una prova straordinaria, l’artista del coro esentato dallo spettacolo può essere utilizzato per tale prova senza diritto al compenso straordinario, in quanto la partecipazione alla prova straordinaria esaurisce per il medesimo la seconda prestazione ordinaria giornaliera.
Ove nella stessa giornata l’artista de! coro incluso nell'organico definitivo di uno spettacolo in prova debba anche partecipare, in piccoli raggruppamenti, a prove di altro spettacolo, si farà in modo, compatibilmente con le possibilità di distribuzione degli orari, che possa partecipare ad entrambe le prove.
Tra le due prestazioni ordinarie giornaliere dovrà intercorrere un intervallo, la cui durata, unica per tutte le categorie artistiche, verrà fissata aziendalmente in relazione alle condizioni ambientali, con un minimo di 2 ore e 30 minuti.
Le prestazioni antimeridiane non potranno avere inizio normalmente prima delle ore 10. Quelle serali, per l'attività lirica, non potranno protrarsi in regime normale oltre le ore 1, tranne le anteprove generali per le quali il limite è fissato alle ore 0,30. Per l'attività sinfonica le prestazioni serali non potranno protrarsi in regime normale oltre le ore 24.
Per l’attività lirica all'aperto il limite è elevato alle ore 1,30 per le prove ante generali e generali e per lo spettacolo, salve le consuetudini locali. Le altre prove non potranno protrarsi in regime normale oltre le ore 24.
La fissazione degli orari di lavoro avverrà mediante l'ordine del giorno settimanale predisposto dalla Direzione aziendale previa consultazione della RSU.
Le eventuali variazioni dell’ordine del giorno settimanale, ivi compresi la programmazione, l'annullamento, l'aumento o la riduzione dei prolungamenti straordinari e la programmazione o l'annullamento delle prove straordinarie saranno comunicate entro le ore 13 del giorno precedente a quello cui si riferisce la variazione.
L'artista del coro dovrà trovarsi al suo posto di lavoro in tempo utile per l'inizio delle varie prestazioni secondo l'ora fissata nell'ordine del giorno.
C multiperiodale)
Con programmazione “multiperiodale” sviluppata su un periodo non inferiore a 2 mesi, l’orario individuale normale di lavoro potrà essere fissato in 28 ore medie settimanali distribuite su non oltre 2 prestazioni giornaliere per un massimo di 6 ore giornaliere e 31 settimanali. Resta inteso che in regime di programmazione multiperiodale l’Artista del coro percepirà la retribuzione relativa all’orario settimanale contrattuale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell’orario contrattuale.
Con specifico accordo da stipulare a livello aziendale i limiti del bimestre e/o delle 31 ore settimanali sono rispettivamente elevabili a un massimo di 6 mesi e a un massimo di 33 ore settimanali.
Le compensazioni orarie all’interno del periodo multiperiodale di riferimento, saranno effettuate con programmazione di giornate con numero ridotto di prestazioni, fino a zero.
Per il personale assunto a tempo determinato per periodi inferiori al bimestre, ovvero per periodi diversi, frazionati o incompiuti rispetto al bimestre medesimo laddove non sia possibile compensare la flessibilità, tali eccedenze saranno retribuite in regime straordinario.
Pertanto, fermo restando il rispetto delle 28 ore medie settimanali, con programmazione multiperiodale l’orario giornaliero e settimanale potrà essere diversamente articolato nei giorni della settimana, (per la giornata di domenica, o la giornata di sabato resta fermo quanto previsto al 28° comma del presente articolo) prevedendo orari giornalieri non superiori alle 6 ore effettuati su un massimo di due prestazioni giornaliere.
Qualora esigenze di programmazione lo richiedano potranno essere programmate in orario ordinario tre prestazioni giornaliere, o due nella giornata che precede il riposo, solo in caso di prova acustica, sound check o assestamento le cui modalità di attuazione saranno definite in sede aziendale.
L’artista del coro è tenuto ad eseguire due spettacoli nella stessa giornata senza diritto ad alcun compenso aggiuntivo. L’eventuale eccedenza oltre l’orario ordinario di lavoro giornaliero sarà peraltro retribuita in regime straordinario.
L’artista del coro è tenuto a portare a termine le prestazioni in regime di prova antegenerale, generale e spettacolo.
La durata di ciascuna prova a sezione, o a raggruppamento di più sezioni, è fissata in 1 ora senza riposo oppure 1 ora e 15 minuti senza riposo.
In giornata di prove a sezione o a raggruppamento di più sezioni, le 2 prove a sezione o a raggruppamento di più sezioni assorbono l’intero orario giornaliero rispettivamente di 5 e 6 ore.
Agli effetti dell’esaurimento dell’orario di lavoro giornaliero, settimanale e bimestrale, la durata della prova a sezione o a raggruppamento di più sezioni resta convenzionalmente e rispettivamente fissata in 2 ore e 2 ore e 30 minuti.
Nelle giornate in cui sono programmate due prove della medesima sezione o a raggruppamento di più sezioni non potrà essere programmata per tale sezione o raggruppamento di più sezioni un’ulteriore prestazione.
Le prove anche di soli uomini e di sole donne non sono prove a raggruppamento di più sezioni.
La durata delle prove di sala è fissata in 1 ora e 45 minuti con un riposo di 10 minuti, 2 ore e 10 minuti con un riposo di 10 minuti, 3 ore prova unica con un riposo di 20 minuti.
Agli effetti dell’esaurimento dell'orario di lavoro giornaliero, settimanale e bimestrale la durata della prova di sala resta convenzionalmente e rispettivamente fissata in 2 ore, in 2 ore e 30 minuti, e 5 ore.
Nelle giornate in cui sono programmate due prove di sala non potrà essere programmata un’ulteriore prestazione.
L’effettiva durata delle prove di palcoscenico con pianoforte e di regia, anche di soli uomini e di sole donne, è fissata in un massimo di 2 ore e 30 minuti con un riposo di 15 minuti. Tali prove potranno essere programmate per un massimo di 10 ore per ciascuna produzione e non hanno valore convenzionale. Tali prove potranno essere programmate unicamente in giornate di 5 ore ovvero entrambe nella stessa giornata, anche su titoli diversi, o una di queste con altra prova di sala di 1 ora e 45 minuti o di insieme di 2 ore e 30 minuti.
Le prove di palcoscenico con pianoforte e di regia eventualmente effettuate oltre i limiti sopra indicati, avranno una durata di 1 ora e 45 minuti con un riposo di 10 minuti, di 2 ore e 10 minuti con un riposo di 10 minuti. Agli effetti dell’esaurimento dell’orario di lavoro giornaliero, settimanale e bimestrale, la durata di queste prove aggiuntive resta convenzionalmente e rispettivamente fissata in 2 ore e 2 ore e 30 minuti.
Le prove in regime ordinario hanno una durata minima di 2 ore.
La prova unica giornaliera di regia, anche di soli uomini o di sole donne, qualora programmata, ha una durata di 3 ore o di 3 ore e 30 minuti con 20 minuti di riposo anche frazionati. Agli effetti dell'esaurimento dell'orario di lavoro settimanale, giornaliero e bimestrale, la durata della prova unica assorbe convenzionalmente 5 o 6 ore.
La prova unica giornaliera con orchestra anche di soli uomini o di sole donne, qualora programmata, ha durata di 3 ore e 30 minuti a 4 ore con rispettivamente 20 minuti e 30 minuti di riposo anche frazionati. Agli effetti dell'esaurimento dell'orario di lavoro settimanale, giornaliero e bimestrale, la durata della prova unica con orchestra assorbe, convenzionalmente rispettivamente 5 ore e 6 ore di lavoro.
Gli artisti del coro sono convocati nelle prove con orchestra negli atti in cui il coro è presente in partitura. Le prove di palcoscenico con orchestra hanno la stessa durata prevista per i professori d’orchestra a prescindere che una soltanto o entrambe le prove giornaliere siano d’insieme con l'orchestra.
In giornata di spettacolo, prova generale o antegenerale la Fondazione ha facoltà di programmare o meno la prima prestazione giornaliera. Ove la Fondazione, in tali giornate, non programmi la prima prestazione giornaliera, la durata dello spettacolo, della prova generale o antegenerale in regime ordinario di lavoro è di 4 ore, così esaurendo l'orario normale di lavoro giornaliero.
Lo svolgimento delle prove di regia con pianoforte, antegenerali e generali può essere effettuato senza tener conto della normale successione degli atti, in relazione alle esigenze tecniche ed artistiche. Per le esigenze di cui sopra è consentito l’accorpamento e/o la suddivisione degli atti, previa verifica con la RSU/RSA. Sono consentite interruzioni e riprese su indicazione del direttore d’orchestra ad esclusione delle prove generali.
Non è posto alcun limite circa l'effettuazione ed il numero delle prove di regia con pianoforte prove antegenerali nonché circa l'effettuazione di prove ordinarie dopo la prova generale o antegenerale e dopo l'andata in scena dello spettacolo.
Gli organici degli artisti del coro previsti per una data produzione che non impegni tutto il complesso corale, possono essere integrati per la sostituzione di colleghi.
Qualora tuttavia nella stessa giornata la Fondazione programmi una prova straordinaria, gli artisti del coro non impegnati nella produzione, non hanno diritto ad alcun compenso straordinario nel caso di prestazioni contenute, per gli stessi, nell’ambito dell’orario ordinario giornaliero.
Fatti salvi eventuali accordi aziendali, nella giornata di domenica, oppure nella giornata di sabato qualora l’artista del coro usufruisca del riposo nella giornata di domenica, l’orario normale di lavoro è fissato in 3 ore, ferma restando la durata prevista per ciascun tipo di prestazione. In tali giornate può essere effettuato lo spettacolo o la prova generale o la prova antegenerale o la prova ordinaria. L’eventuale eccedenza oltre le 3 ore deve essere retribuita in regime straordinario fermo restando quanto previsto alla successiva norma transitoria.
Lo spettacolo, la prova generale o antegenerale possono essere effettuati sia al mattino che al pomeriggio che alla sera. La prova ordinaria avverrà di norma in regime antimeridiano. La prova ordinaria pomeridiana o serale è peraltro consentita qualora si renda necessaria per esigenze produttive connesse al lavoro in palcoscenico o in conseguenza dell’attività promozionale e decentrata.
L'artista del coro, nel corso della stessa prova, può essere chiamato a prestare la sua attività in palcoscenico, in sala ovvero in sale appositamente predisposte. È pertanto consentita l'effettuazione di prove miste di sala, di palcoscenico con pianoforte e di regia.
È altresì consentita l'effettuazione di prove miste di sala, palcoscenico con pianoforte, regia ed insieme con l'orchestra, rispettandosi peraltro, proporzionalmente, la durata prevista per ciascun tipo di prova.
L'artista del coro che non ha parte nell'esecuzione dello spettacolo è esentato dall'obbligo della firma e della presenza in teatro durante la rappresentazione. Qualora tuttavia nella stessa giornata la Fondazione programmi una prova straordinaria, l'artista del coro esentato dallo spettacolo può essere utilizzato per tale prova senza diritto a compenso straordinario, in quanto la partecipazione alla prova straordinaria esaurisce per il medesimo la seconda prestazione ordinaria giornaliera.
Ove nella stessa giornata l'artista del coro incluso nell’organico definitivo di uno spettacolo in prova debba anche partecipare, in piccoli raggruppamenti, a prove di altro spettacolo, si farà in modo, compatibilmente con le possibilità di distribuzione degli orari, che possa partecipare ad entrambe le prove.
Tra le due prestazioni ordinarie giornaliere dovrà intercorrere un intervallo, la cui durata, unica per tutte le categorie artistiche, verrà fissata dagli accordi aziendali in relazione alle condizioni ambientali, in un minimo di 2 ore e 30 minuti riducibili fino ad 1 ora. Nel caso in cui sia programmata, in base a quanto previsto al precedente comma 6 dell’orario c) multiperiodale, una terza prestazione o una seconda prestazione domenicale, l'intervallo potrà avere una durata minima di 30 minuti.
Le prestazioni antimeridiane non potranno avere inizio normalmente prima delle ore 09.30. Quelle serali, per l'attività lirica, non potranno protrarsi in regime normale oltre le ore 01.00, tranne le anteprove generali per le quali il limite è fissato alle ore 00,30. Per l'attività sinfonica le prestazioni serali non potranno protrarsi in regime normale oltre le ore 24.00. Per l'attività lirica all'aperto il limite è elevato alle ore 01,30 per le prove ante generali e generali e per lo spettacolo, salve le consuetudini locali.
Le altre prove non potranno protrarsi in regime normale oltre le ore 01.00.
Le Fondazioni, consultata la RSU/RSA, provvederanno alla predisposizione del calendario di attività multiperiodale con fissazione degli orari di lavoro entro il 16 del mese precedente rispetto al periodo cui il calendario è riferito.
La fissazione degli orari di lavoro avverrà mediante l’ordine del giorno bimestrale predisposto dalla Direzione aziendale nell'ambito di quanto previsto al precedente comma.
Specifici accordi definiti a livello aziendale tra Direzione e RSU/RSA potranno prevedere che le eventuali variazioni dell'ordine del giorno avvengano nel caso di eccezionali necessità, entro il termine dell’ultima prestazione e/o mediante l'utilizzo di tecnologie, quali: e-mail, sms etc.
Nell’orario stabilito deve essere eseguita ogni attività connessa alla mansione ed eventualmente anche in luoghi diversi rispetto in quelli in cui ha sede la Fondazione.
L'artista del coro dovrà trovarsi al suo posto di lavoro in tempo utile per l’inizio delle varie prestazioni secondo l'ora fissata nell'ordine del giorno.
Si stabilisce che, in caso di assenza, una giornata lavorativa ai fini del computo dell’orario, corrisponde all'orario programmato nel settore di appartenenza.
[…]
Dichiarazione a verbale
Fermo restando l'orario normale di lavoro di cui al presente articolo, è concordata una riduzione del monte ore annuo di 10 ore in ragione d'anno finalizzata all'aggiornamento o perfezionamento professionale.

Art. 78 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
L'orario giornaliero e settimanale previsto nella programmazione multiperiodale è da considerare normale orario di lavoro oltre il quale saranno calcolate le maggiorazioni straordinarie contrattualmente previste.
L'artista del coro è tenuto a prestare il lavoro straordinario che gli venga richiesto in prolungamento delle prestazioni ordinarie ovvero con la fissazione di prove straordinarie fermo restando che l'orario complessivo di lavoro giornaliero, ordinario e straordinario, non può eccedere le 7 ore.
Il lavoro straordinario, intendendosi per tale, oltre quello previsto al 1° comma del presente articolo, quello compiuto in eccedenza all'orario normale di cui all’art. 77 comma 2° orario A) e comma 1°orario B), salvo quanto previsto dall’articolo medesimo circa le eccedenze d’orario per gli spettacoli, […]
Qualora la Fondazione richieda una o più prove straordinarie fuori dell'orario normale giornaliero e non in prolungamento delle prestazioni ordinarie, verrà corrisposto all'artista del coro un compenso globale pari all'80% della retribuzione giornaliera per ogni prestazione straordinaria richiesta, ivi compreso il sound check/prova acustica/prova d'assestamento.
La durata delle prove straordinarie, escluse quelle a sezione o a raggruppamento di più sezioni, è fissata in 2 ore ivi compresi 10 minuti di riposo. È consentito tuttavia, anche in deroga a quanto previsto nel 1° comma del presente articolo, il prolungamento di un quarto d'ora delle prove straordinarie con la corresponsione all'artista del coro di un ulteriore compenso pari al 20% della retribuzione giornaliera. Tale prolungamento non può in alcun caso essere superato rappresentando il limite massimo di durata delle prove straordinarie. […]
I prolungamenti di cui ai punti 2) e 3) del 2° comma del presente articolo e le prove straordinarie devono essere comunicati all'artista del coro con l’ordine del giorno bimestrale/settimanale. Le eventuali variazioni dell'ordine del giorno settimanale (programmazione, annullamento, aumento o riduzione dei prolungamenti di cui ai punti 2) e 3), programmazione o annullamento delle prove (straordinarie) devono essere comunicate entro le ore 13 del giorno precedente e, in caso di regime di orario multiperiodale, con le modalità previste dall’art. 18 ter e dal comma 39 punto C multiperiodale dell’art. 77 del presente CCNL
[…]

Tersicorei
Art. 90 - Orario di lavoro

L’orario di lavoro del tersicoreo può essere articolato, nel corso della stagione, secondo i criteri di cui ai successivi punti A), B), C multiperiodale).
Due prestazioni giornaliere assorbono comunque le 5 o 6 ore programmate.
A)
L'orario di lavoro deve Intendersi individuale e pertanto la relativa articolazione giornaliera può anche essere diversificata per i singoli tersicorei.
Fermo restando quanto previsto dal successivo 16° comma, l'orario normale di lavoro giornaliero è fissato in 5 ore, ripartite in due prestazioni, una delle quali non inferiore a 2 ore. La prima prestazione giornaliera, non coincidente con lo spettacolo, non può eccedere la durata complessiva di 3 ore.
Il tersicoreo è tenuto ad eseguire due spettacoli nella stessa giornata senza diritto ad alcun compenso aggiuntivo. L’eventuale eccedenza oltre l'orario normale di lavoro giornaliero sarà peraltro retribuita in regime straordinario.
Il tersicoreo è tenuto a partecipare, al di fuori del normale orario di lavoro giornaliero, a lezioni di ballo della durata di 1 ora per un minimo di tre giorni alla settimana.
Le prove di sala hanno la durata complessiva di 4 ore e 30 minuti, suddivise in due prestazioni ed assorbono convenzionalmente 5 ore di lavoro. Se la prestazione è di 2 ore di durata comprende 10 minuti di riposo; se di 2 ore e 30 minuti comprende 15 minuti di riposo.
Qualora una soltanto delle due prestazioni giornaliere sia una prova di sala, avrà una durata di 2 ore, con 10 minuti di riposo, se l'altra prestazione giornaliera dura 3 ore; di 2 ore e 30 minuti, con 15 minuti di riposo, se l'altra prestazione giornaliera dura 2 ore e 30 minuti.
Le prove di palcoscenico con pianoforte hanno la durata complessiva di 5 ore. Le prestazioni di 2 ore di durata sono comprensive di 10 minuti di riposo, elevato a 15 minuti per le prestazioni di 2 ore e 30 minuti di durata. Per le prestazioni di 3 ore di durata sono previsti 20 minuti di riposo suddivisi in riposi di 10 minuti alla scadenza di ogni ora di prestazione.
Le prove di palcoscenico con orchestra hanno la stessa durata prevista per i professori d'orchestra, a prescindere che una soltanto o entrambe le prove giornaliere siano d'insieme con l'orchestra.
La prova unica giornaliera, sostitutiva delle due prove ordinarie, può essere prevista solo d'insieme con l’orchestra e solo in casi eccezionali. Ha una durata di 3 ore e 30 minuti, non prolungabili nemmeno in regime straordinario, con 20 minuti di riposo. Nella giornata in cui è programmata la prova unica giornaliera, sostitutiva delle due prove ordinarie, non può essere programmata nessuna prova straordinaria.
In giornata di spettacolo, prova generale o antegenerale la Fondazione ha facoltà di programmare o meno la prima prestazione giornaliera. Ove la Fondazione, in tali giornate, non programmi la prima prestazione giornaliera, la durata dello spettacolo, della prova generale o antegenerale in regime ordinario di lavoro è di 4 ore, così esaurendo l'orario normale di lavoro giornaliero.
Lo svolgimento delle prove antegenerali e generali può essere effettuato dalla Fondazione senza tener conto della normale successione degli atti, in relazione alle esigenze tecniche ed artistiche.
Non è posto alcun limite circa l'effettuazione ed il numero delle prove ante generali nonché circa l'effettuazione di prove ordinarie dopo la prova generale o Antegenerale e dopo l'andata in scena dello spettacolo.
Nella giornata di domenica, oppure nella giornata di sabato qualora il tersi coreo usufruisca del riposo nella giornata di domenica, l'orario normale di lavoro è fissato in 3 ore, ferma restando la durata prevista per ciascun tipo di prestazione. In tali giornate può essere effettuato lo spettacolo o la prova generale o la prova antegenerale o la prova ordinaria. Lo spettacolo, la prova generale o antegenerale possono essere effettuati sia al mattino che al pomeriggio che alla sera. La prova ordinaria avverrà di norma in regime antimeridiano. La prova ordinaria pomeridiana o serale è peraltro consentita qualora si renda necessaria per esigenze produttive, connesse al lavoro in palcoscenico od in conseguenza dell’attività promozionale e decentrata. L'eventuale eccedenza oltre le 3 ore deve essere retribuita in regime straordinario.
Il tersicoreo, nel corso della stessa prova, può essere chiamato a prestare la sua attività in palcoscenico, in sala ovvero in sale appositamente predisposte peraltro nel rispetto della durata prevista per ciascun tipo di prova. È pertanto consentita l'effettuazione di prove miste di sala e di palcoscenico con pianoforte o con orchestra. In tal caso la frazione della prova in sala non può avere durata inferiore ad I ora. Se la prova dura 2 ore sono previsti 10 minuti di riposo, elevati a 15 minuti se la prova dura 2 ore e 30 minuti. Se la prova dura 3 ore sono previsti 20 minuti di riposo suddivisi in riposi di 10 minuti alla scadenza di ogni ora di prestazione.
Le prove ordinarie dei primi ballerini, inquadrati nella categoria extra e nella 1° categoria A, potranno superare gli orari di cui sopra fino al limite di 5 ore e 30 minuti.
Tra le due prestazioni ordinarie giornaliere dovrà intercorrere un intervallo, la cui durata, unica per tutte le categorie artistiche, verrà fissata aziendalmente in relazione alle condizioni ambientali, con un minimo di 2 ore e 30 minuti.
Le prestazioni antimeridiane non potranno avere inizio normalmente prima delle ore 10. Quelle serali, per l'attività lirica, non potranno protrarsi in regime normale oltre le ore 1, tranne le anteprove generali per le quali il limite è fissato alle ore 0,30.
Per l'attività lirica all'aperto il limite è elevato alle ore 1,30 per le prove ante generali e generali e per lo spettacolo, salve le consuetudini locali. Le altre prove non potranno protrarsi in regime normale oltre le ore 24.
La fissazione degli orari di lavoro avverrà mediante l'ordine del giorno settimanale predisposto dalla Direzione aziendale previa consultazione della RSU.
Le eventuali variazioni dell'ordine del giorno settimanale, ivi compresi la programmazione, l'annullamento, l'aumento o la riduzione dei prolungamenti straordinari e la programmazione o l'annullamento delle prove straordinarie saranno comunicate entro le ore 13 del giorno precedente a quello cui si riferisce la variazione.
Il tersicoreo dovrà trovarsi al suo posto di lavoro in tempo utile per l'inizio delle varie prestazioni secondo l'ora fissata nell'ordine del giorno.
B)
Fermo restando che l'orario di lavoro deve intendersi individuale e pertanto la relativa articolazione settimanale e giornaliera può anche essere diversificata per il singolo tersicoreo, l'orario individuale normale di lavoro è fissato in 28 ore settimanali, distribuite su un massimo di 11 prestazioni settimanali e 2 giornaliere e con un massimo di 6 ore giornaliere.
Il tersicoreo è tenuto ad eseguire due spettacoli nella stessa giornata senza diritto ad alcun compenso aggiuntivo. L'eventuale eccedenza oltre l'orario normale di lavoro giornaliero sarà peraltro retribuita in regime straordinario.
Il tersicoreo è tenuto a partecipare, al di fuori del normale orario di lavoro giornaliero, a lezioni di ballo della durata di 1 ora per un minimo di 3 giorni alla settimana.
Le prove di sala hanno la durata complessiva di 4 ore e 30 minuti oppure di 5 ore e 30 minuti, suddivise in due prestazioni, ed assorbono, convenzionalmente e rispettivamente, 5 e 6 ore di lavoro.
Per le prestazioni di 2 ore di durata sono previsti 10 minuti di riposo, elevati a 15 minuti per le prestazioni di 2 ore e 30 minuti di durata. Per le prestazioni di 3 ore di durata sono previsti 20 minuti di riposo suddivisi in riposi di 10 minuti alla scadenza di ogni ora di prestazione.
Qualora una soltanto delle due prestazioni giornaliere sia una prova di sala, potrà avere una durata di 2 ore, con 10 minuti di riposo, di 2 ore e 30 minuti, con 15 minuti di riposo e di 2 ore e 45 minuti con 20 minuti di riposo, suddivisi in riposi di 10 minuti alla scadenza di ogni ora di prestazione. Agli effetti dell'esaurimento dell'orario di lavoro settimanale e giornaliero, va computata l'effettiva durata della prova di sala, tranne che la prova di sala abbia una durata di 2 ore e 45 minuti, nel qual caso assorbe 3 ore di lavoro.
Le prove di palcoscenico con pianoforte di 2 ore di durata sono comprensive di 10 minuti di riposo, elevati a 15 minuti per le prestazioni di 2 ore e 30 minuti di durata. Per le prove di palcoscenico con pianoforte di 3 ore di durata sono previsti 20 minuti di riposo, suddivisi in riposi di 10 minuti alla scadenza di ogni ora di prestazione.
Le prove di palcoscenico con orchestra hanno la stessa durata prevista per i professori d'orchestra a prescindere che una soltanto o entrambe le prove giornaliere siano d'insieme con l'orchestra.
La prova unica giornaliera, sostitutiva delle due prove ordinarie, può essere prevista solo d'insieme con l'orchestra e solo in casi eccezionali. Ha una durata di 3 ore e 30 minuti, non prolungabili nemmeno in regime straordinario, con 20 minuti di riposo ed assorbe convenzionalmente 5 ore di lavoro. Nella giornata in cui è programmata la prova unica giornaliera, sostitutiva delle due prove ordinarie, non può essere programmata nessuna prova straordinaria.
Lo svolgimento delle prove antegenerali e generali può essere effettuato dalla Fondazione senza tener conto della normale successione degli atti, in relazione alle esigenze tecniche ed artistiche.
Non è posto alcun limite circa l'effettuazione ed il numero delle prove ante generali nonché circa l'effettuazione di prove ordinarie dopo la prova generale o antegenerale e dopo l'andata in scena dello spettacolo.
Nella giornata di domenica, oppure nella giornata di sabato qualora il tersi coreo usufruisca del riposo nella giornata di domenica, l'orario normale di lavoro è fissato in 3 ore, ferma restando la durata prevista per ciascun tipo di prestazione. In tali giornate può essere effettuato lo spettacolo o la prova generale o la prova antegenerale o la prova ordinaria. Lo spettacolo, la prova generale o antegenerale possono essere effettuati sia al mattino che al pomeriggio che alla sera. La prova ordinaria avverrà di norma in regime antimeridiano. La prova ordinaria pomeridiana o serale è peraltro consentita qualora si renda necessaria per esigenze produttive connesse al lavoro in palcoscenico od in conseguenza dell'attività promozionale e decentrata. L'eventuale eccedenza oltre le 3 ore deve essere retribuita in retribuita in regime straordinario.
Il tersicoreo, nel corso della stessa prova, può essere chiamato a prestare la sua attività in palcoscenico, in sala ovvero in sale appositamente predisposte peraltro nel rispetto delta durata prevista per ciascun tipo di prova. È pertanto consentita l'effettuazione di prove miste di sala e di palcoscenico con pianoforte o con orchestra. In tal caso la frazione della prova in sala non può avere durata inferiore ad 1 ora. Se la prova dura 2 ore sono previsti 10 minuti di riposo, elevati a 15 minuti se la prova dura 2 ore e 30 minuti. Se la prova dura 3 ore sono previsti 20 minuti di riposo suddivisi in riposi di 10 minuti alla scadenza di ogni ora di prestazione.
Tra le due prestazioni ordinarie giornaliere dovrà intercorrere un intervallo, la cui durata, unica per tutte le categorie artistiche, verrà fissata aziendalmente in relazione alle condizioni ambientali, con un minimo di 2 ore e 30 minuti.
Le prestazioni antimeridiane non potranno avere inizio normalmente prima delle ore 10.
Quelle serali, per l'attività lirica, non potranno protrarsi in regime normale oltre le ore 1, tranne le anteprove generali per le quali il limite è fissato alle ore 0,30.
Per l'attività lirica all’aperto il limite è elevato alle ore 1,30 per le prove ante generali e generali e per lo spettacolo, salve le consuetudini locali. Le altre prove non potranno protrarsi in regime normale oltre le ore 24.
La fissazione degli orari di lavoro avverrà mediante l'ordine del giorno settimanale predisposto dalla Direzione aziendale previa consultazione della RSU.
Le eventuali variazioni dell'ordine del giorno settimanale, ivi compresi la programmazione, l'annullamento, l'aumento o la riduzione dei prolungamenti straordinari e la programmazione o l'annullamento di prove straordinarie saranno comunicate entro le ore 13 del giorno precedente a quello cui si riferisce la variazione.
Il tersicoreo dovrà trovarsi al suo posto di lavoro in tempo utile per l'inizio delle varie prestazioni secondo l'ora fissata nell’ordine del giorno.
C multiperiodale)
Con programmazione “multiperiodale” sviluppata su un periodo non inferiore a 2 mesi, l'orario individuale normale di lavoro potrà essere fissato in 28 ore medie settimanali distribuite su non oltre 2 prestazioni giornaliere per un massimo di 6 ore giornaliere e 30 settimanali. Resta inteso che in regime di programmazione multiperiodale il Tersicoreo percepirà la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell’orario contrattuale.
Con specifico accordo da stipulare a livello aziendale i limiti del bimestre e/o delle 30 ore settimanali sono rispettivamente elevabili a un massimo di 6 mesi e a un massimo di 31 ore settimanali.
Le compensazioni orarie all'interno del periodo multiperiodale di riferimento, saranno effettuate con programmazione di giornate con numero ridotto di prestazioni, fino a zero.
Per il personale assunto a tempo determinato per periodi inferiori al bimestre, ovvero per periodi diversi, frazionati o incompiuti rispetto al bimestre medesimo laddove non sia possibile compensare la flessibilità, tali eccedenze saranno retribuite in regime straordinario
Pertanto, fermo restando il rispetto delle 28 ore medie settimanali, con programmazione multiperiodale l'orario giornaliero e settimanale potrà essere diversamente articolato nei giorni della settimana, (per la giornata di domenica o la giornata di sabato resta fermo quanto previsto ai comma 22, punto C multiperiodale, del presente articolo) prevedendo orari giornalieri non superiori alle 6 ore effettuati su un renassimo di due prestazioni giornaliere.
Qualora esigenze di programmazione io richiedano potranno essere programmate in orario ordinario tre prestazioni giornaliere, o due nella giornata che precede il riposo, solo in caso di prova acustica, sound check o assestamento le cui modalità di attuazione saranno definite in sede aziendale.
L'orario giornaliero e settimanale previsto nella programmazione multi periodale è da considerare normale orario di lavoro oltre il quale saranno calcolate le maggiorazione straordinarie contrattualmente previste.
Il tersicoreo è tenuto ad eseguire due spettacoli nella stessa giornata senza diritto ad alcun compenso aggiuntivo. L'eventuale eccedenza oltre l’orario ordinario di lavoro giornaliero sarà peraltro retribuita in regime straordinario.
Il tersicoreo è tenuto a portare a termine le prestazioni in regime di prova generale e spettacolo.
La durata delle prove di sala e di palcoscenico con pianoforte è fissata in 2 ore con un riposo di 10 minuti, 2 ore e 30 minuti con un riposo di 15 minuti la cui durata convenzionale è pari a 3 ore, di 3 ore con un riposo di 20 minuti frazionati in 10 minuti, a cadenza oraria, la cui durata convenzionale è pari a 4 ore.
Nelle giornate in cui sono programmate due prove di sala non potrà essere programmata un’ulteriore prestazione.
Le prove giornaliere con orchestra possono essere articolate in una prova di 2 ore e una prova di 3 ore che assorbono 5 ore.
Le prove in regime ordinario hanno una durata minima di 2 ore e quella massima di 3 ore.
Il tersicoreo è tenuto a partecipare, ai di fuori del normale orario di lavoro giornaliero, a lezioni di danza della durata di 1 ora per un minimo di 3 giorni alla settimana diversamente distribuibili in sede aziendale.
La prova unica giornaliera, al piano, qualora programmata, ha una durata di 3 ore e mezza con 30 minuti di riposo frazionati. Agli effetti dell'esaurimento dell’orario di lavoro settimanale, giornaliero e bimestrale, la durata della prova unica assorbe convenzionalmente 5 ore di lavoro.
La prova unica giornaliera con orchestra, qualora programmata, ha una durata di 3 ore e mezza con 30 minuti di riposo frazionati oppure ha una durata di 4 ore con trenta minuti di riposo frazionati. Agli effetti dell'esaurimento dell'orario di lavoro settimanale, giornaliero e bimestrale, assorbono convenzionalmente 5 e 6 ore.
In giornata di spettacolo, prova generale o antegenerale la Fondazione ha facoltà di programmare o meno la prima prestazione giornaliera. Ove la Fondazione, in tali giornate, non programmi la prima prestazione giornaliera, la durata dello spettacolo, della prova generale o antegenerale in regime ordinario di lavoro è di 4 ore, così esaurendo l'orario normale di lavoro giornaliero.
Le prove di spettacoli di balletto con orchestra hanno la stessa durata prevista per i professori d’orchestra a prescindere che una soltanto o entrambe le prove giornaliere siano d’insieme con l’orchestra. I tersicorei sono inoltre convocati nelle prove con orchestra negli atti in cui il ballo è presente in scena.
Lo svolgimento delle prove con pianoforte, antegenerali e generali può essere effettuato senza tener conto della normale successione degli atti, in relazione alle esigenze tecniche ed artistiche. Per le esigenze di cui sopra è consentito l’accorpamento e/o la suddivisione degli atti. Sono consentite interruzioni e riprese su indicazione del direttore d’orchestra ad esclusione delle prove generali aperte al pubblico.
Non è posto alcun limite circa l'effettuazione ed il numero delle prove ante generali nonché circa l'effettuazione di prove ordinarie dopo la prova generale o antegenerale e dopo l'andata in scena dello spettacolo.
Qualora nella stessa giornata la Fondazione programmi una prova straordinaria, i tersicorei non convocati, non hanno diritto ad alcun compenso straordinario nel caso di prestazioni contenute, per gli stessi, nell’ambito dell’orario ordinario giornaliero.
Fatti salvi eventuali accordi aziendali, nella giornata di domenica, oppure nella giornata di sabato qualora il tersi coreo usufruisca del riposo nella giornata di domenica, l’orario normale di lavoro è fissato in 3 ore, ferma restando la durata prevista per ciascun tipo di prestazione. In tali giornate può essere effettuato lo spettacolo o la prova generale o la prova antegenerale o la prova ordinaria. Lo spettacolo, la prova generale o antegenerale possono essere effettuati sia al mattino che al pomeriggio che alla sera. La prova ordinaria avverrà di norma in regime antimeridiano. La prova ordinaria pomeridiana o serale è peraltro consentita qualora si renda necessaria per esigenze produttive connesse al lavoro in palcoscenico o in conseguenza dell’attività promozionale e decentrata. L’eventuale eccedenza oltre le 3 ore deve essere retribuita in regime straordinario fermo restando quanto previsto alla successiva norma transitoria.
Il tersicoreo, nel corso della stessa prova, può essere chiamato a prestare la sua attività in palcoscenico, in sala ovvero in sale appositamente predisposte peraltro nel rispetto della durata per ciascun tipo di prova. È pertanto consentita l’effettuazione di prove miste di sala e di palcoscenico con pianoforte o con orchestra. In tal caso la frazione della prova in sala non può avere durata inferiore a 1 ora. Se la prova dura 2 ore sono previsti 10 minuti di riposo, elevati a 15 minuti se la prova dura 2 ore e 30 minuti. Se la prova dura 3 ore sono previsti 20 minuti di riposo suddivisi in riposi di 10 minuti alla scadenza di ogni ora di prestazione.
Tra le due prestazioni ordinarie giornaliere dovrà intercorrere un intervallo, la cu durata, unica per tutte le categorie artistiche, verrà fissata in relazione alle condizioni ambientali, in un minimo di 2 ore e 30 minuti riducibili dagli accordi aziendali fino ad 1 ora nell’attività di palcoscenico e fino a 30 minuti nell’attività di sala. Nel caso in cui sia programmata, in base a quanto previsto al precedente comma 6 punto C multiperiodale) una terza prestazione o una seconda prestazione domenicale, l’intervallo potrà avere una durata minima di 30 minuti. Le prestazioni antimeridiane per prove ordinarie, antegenerale, spettacolo, non potranno avere inizio prima delle ore 10.00.
Le prestazioni serali, per l'attività lirica e di balletto, non potranno protrarsi in regime normale oltre le ore 01.00, tranne le anteprove generali per le quali il limite è fissato alle ore 00.30.
Nel caso di attività per le scuole la convocazione può essere anticipata alle or 09.30 per la lezione.
Per l'attività lirica e di balletto all'aperto il limite è elevato alle ore 01.30 per le prove antegenerali e generali e per lo spettacolo, salve le consuetudini locali. Le altre prove non potranno protrarsi in regime normale oltre le ore 01.00.
Le Fondazioni, consultata la RSU/RSA, provvederanno alla predisposizione del calendario di attività multiperiodale con fissazione degli orari di lavoro entro il 16 del mese precedente rispetto al periodo cui il calendario è riferito.
La fissazione degli orari di lavoro avverrà mediante l’ordine del giorno bimestrale predisposto dalla Direzione aziendale nell’ambito di quanto previsto al precedente comma, previa consultazione delle RSU/RSA.
Specifici accordi definiti a livello aziendale tra Direzione e RSU potranno prevedere che le eventuali variazioni dell’ordine del giorno avvengano nel caso di eccezionali necessità, entro il termine dell’ultima prestazione e/o mediante l’utilizzo di tecnologie, quali: e-mail, sms etc.
Nell'orario stabilito deve essere eseguita ogni attività connessa alla mansione ed eventualmente anche in luoghi diversi rispetto in quelli in cui ha sede la Fondazione.
Il Tersicoreo è tenuto a presentarsi al lavoro in tempo utile secondo l'ora fissata nell'ordine del giorno con modalità da concordare preventivamente in azienda.
Si stabilisce che, in caso di assenza, una giornata lavorativa ai fini del computo dell’orario, corrisponde all'orario programmato nel settore di appartenenza.
[…]
Dichiarazione a verbale
Fermo restando l'orario normale di lavoro di cui al presente articolo, è concordata una riduzione del monte ore annuo di 10 ore in ragione d'anno finalizzata all'aggiornamento o perfezionamento professionale.

Art. 91 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Il tersicoreo è tenuto a prestare il lavoro straordinario che gli venga richiesto in prolungamento delle prestazioni ordinarie, ovvero con la fissazione di prove straordinarie fermo restando che l’orario complessivo di lavoro giornaliero, ordinario e straordinario, non può eccedere le 7 ore.
Il lavoro straordinario, intendendosi per tale quello compiuto oltre l’orario normale di cui all'art. 90, 2° comma orario A) - 1° comma orario B) - 7° comma orario C multiperiodale), […]
Il lavoro notturno in prolungamento, intendendosi per tale quello compiuto per l’attività lirica e o di balletto tra le ore 1 (ore 0,30 per le anteprove generali e ore 1 e 30 per l'attività lirica all'aperto, salve le consuetudini locali) e le ore 8, sarà compensato, indipendentemente dal compimento dell’orario ordinario giornaliero di lavoro, con i criteri di cui ai precedenti punti ma in misura raddoppiata.
Qualora la Fondazione richieda una o più prove straordinarie fuori dell'orario normale giornaliero e non in prolungamento delle prestazioni ordinarie, verrà corrisposto al tersicoreo un compenso globale pari al 180% della retribuzione giornaliera per ogni prestazione straordinaria richiesta, ivi compreso il sound check-prova per verifica spazi-assestamento.
La durata massima delle prove straordinarie è fissata in 2 ore ivi compresi 10 minuti di riposo. È consentito tuttavia, anche in deroga a quanto previsto nel 1° comma del presente articolo, il prolungamento di un quarto d'ora delle prove straordinarie con la corresponsione al tersicoreo di un ulteriore compenso pari al 20% della retribuzione giornaliera.
Tale prolungamento non può in alcun caso essere superato rappresentando il limite massimo di durata delle prove straordinarie.
[…]
I prolungamenti di cui ai punti 2) e 3) del 2° comma del presente articolo e le prove straordinarie devono essere comunicati al tersicoreo con l'ordine del giorno settimanale, ovvero con la programmazione multiperiodale. Le eventuali variazioni dell’ordine del giorno settimanale (programmazione, annullamento, aumento o riduzione dei prolungamenti di cui ai punti 2) e 3), programmazione o annullamento delle prove straordinarie) devono essere comunicate entro le ore 13 del giorno precedente e, in caso di regime di orario multiperiodale, con le modalità previste dall’art. 18 ter e dal comma 30 punto C multiperiodale dell'art. 90 del presente CCNL.
[…]

Impiegati
Art. 101 - Orario di lavoro

L'orario di lavoro dell’impiegato può essere articolato, nel corso della stagione, secondo i criteri di cui ai successivi punti A) e B multiperiodale).
A)
Ferme le deroghe ed eccezioni previste dalla legge, per gli impiegati cui si applicano le limitazioni dell'orario di lavoro ai sensi delle vigenti disposizioni legislative la durata normale del lavoro è fissata in 39 ore settimanali effettive con un massimo di 8 ore giornaliere.
La durata giornaliera del lavoro qualora la prestazione sia continuata non può superare le 6 ore.
Nei periodi interstagionali di ridotta attività gli impiegati esauriranno il normale orario di lavoro settimanale di 39 ore in cinque giornate lavorative. Si intendono per periodi interstagionali di ridotta attività quelli intercorrenti dal giorno successivo all'ultimo spettacolo a 20 giorni prima dell'inizio delle singole stagioni liriche al chiuso o all'aperto, a 10 giorni prima dell’inizio delle stagioni di balletto ed a 1 settimana prima dell'inizio delle tournée all'estero.
Peraltro, in relazione alle esigenze connesse con l'attività programmata e con le manifestazioni da realizzare, potrà essere concordata in sede aziendale l'articolazione del normale orario di lavoro settimanale in cinque giornate lavorative per un periodo più contenuto rispetto a quello sopra indicato.
L’orario giornaliera di lavoro degli impiegati che per l'espletamento delle proprie mansioni seguono le prestazioni dei complessi artistici sarà regolato, secondo le esigenze del servizio, nel limite delle 7 ore giornaliere ovvero nei limiti e con le modalità previste nell’orario B multiperiodale.
Lavoro a turni
L’orario di lavoro degli impiegati può essere articolato a turni nei seguenti termini:
1) impiegati addetti alla preparazione-esecuzione in palcoscenico degli spettacoli ed impegnati per tale attività a turni per squadre secondo la seguente articolazione:
* mattina e pomeriggio
* pomeriggio e sera
* mattina e sera.
2) impiegati addetti alla preparazione-esecuzione degli spettacoli ed impegnati durante gli stessi per tale attività a turni secondo la seguente articolazione:
• mattina e pomeriggio
• pomeriggio e sera
• mattina e sera.
[…]
La fissazione dell'orario di inizio e di termine dei vari turni di lavoro avverrà mediante l'ordine del giorno settimanale predisposto dalla Direzione aziendale previa consultazione della RSU.
Le eventuali variazioni dell'ordine del giorno settimanale, ivi compresi la programmazione, l'annullamento, l'aumento o la riduzione dei prolungamenti straordinari, saranno comunicate entro le ore 13 del giorno precedente a quello cui si riferisce la variazione.
L'impiegato dovrà trovarsi al suo posto di lavoro in tempo utile per l'inizio delle varie prestazioni e per verificare la funzionalità della scena e delle attrezzature tecniche prima delle prove generali, antegenerali e dello spettacolo, secondo l'ora fissata nell'ordine del giorno.
L'orario di inizio del primo turno è fissato come norma alle ore 8,30 mentre l'orario di termine dell'ultimo turno non può superare, in regime normale di lavoro, le ore 24 per l'attività relativa alla preparazione degli spettacoli e le ore 1 per le prove antegenerali, generali e per gli spettacoli. I limiti suddetti sono elevati, rispettivamente, alle ore 0,30 ed alle ore 1,30 per l'attività all'aperto.
Per esigenze di produzione ed organizzazione, il primo turno può peraltro iniziare dopo le ore 8.30 e non oltre le ore 9,30. L'eventuale fissazione dell’orario di inizio del primo turno oltre le ore 9.30 sarà concordata in sede aziendale. Il primo turno può altresì iniziare prima delle ore 8,30 ove sia garantito all'impiegato un intervallo di almeno 8 ore dal termine dello spettacolo, prova generale ed antegenerale e di almeno 9 ore dal termine della prova ordinaria.
Sono ammessi prolungamenti straordinari dei turni di lavoro, fino ad una durata massima di 5 ore per prestazione. In caso di doppio spettacolo, di anteprova generale o prova generale e spettacolo, fermo restando il limite massimo di 10 ore giornaliere, uno dei due turni può essere prolungato fino ad un massimo di 6 ore.
I prolungamenti straordinari dei vari turni di lavoro devono essere programmati mediante l'ordine del giorno delle prestazioni per frazioni di mezz'ora. I prolungamenti resi necessari da esigenze contingenti sono ammessi per frazioni di quarti d'ora, con un massimo di 2.
I prolungamenti straordinari dei vari turni di lavoro sono retribuiti con il compenso previsto per il lavoro straordinario.
Per gli impiegati addetti ai turni l'intervallo tra la prestazione antemeridiana e pomeridiana e tra la prestazione pomeridiana e serale è fissato in 2 ore. La durata di tale intervallo può essere aumentata qualora nel secondo turno sia programmato uno spettacolo, una prova generale o antegenerale.
Nel caso in cui per esigenze di produzione l’intervallo tra le due prestazioni fosse inferiore alle 2 ore, l'impiegato, ove non esista un servizio mensa alle condizioni d'uso o un servizio equivalente, avrà diritto ad un rimborso spese forfettario che, con decorrenza dal 1° gennaio 1989 e fino al 31 dicembre 1989 è fissato in € 3,46.
[...]
La durata degli intervalli tra le prestazioni giornaliere come sopra individuata è riferita ai turni normali di lavoro, esclusi quindi gli eventuali prolungamenti straordinari.
La consistenza e la composizione delle squadre saranno definite dalla Direzione aziendale in base alle esigenze produttive mediante l'ordine del giorno settimanale, attuando nei limiti del possibile la rotazione del personale addetto nei vari turni settimanali.
Le eventuali variazioni della consistenza e della composizione delle squadre, rese necessarie da esigenze eccezionali ed imprevedibili, saranno comunicate entro le ore 13 del giorno precedente a quello cui si riferisce la variazione.
Nella giornata di domenica (o nella giornata di sabato ove il riposo coincida con la domenica) e per l'intera durata della stagione lirica e ballettistica l'impiegato è tenuto a prestare 4 ore di lavoro straordinario per consentire l'effettuazione dello spettacolo, della prova antegenerale, generale o ordinaria ed il connesso montaggio delle scene, nonché per qualsiasi altra prestazione che la Fondazione ritenga di chiedergli nell'ambito e nel rispetto della sua professionalità.
Qualora, per esigenze tecnico-produttive, anche in relazione all'articolazione degli orari di lavoro delle categorie artistiche, l'orario di lavoro settimanale dell'impiegato dovesse essere esaurito in cinque giorni, le 4 ore di lavoro straordinario di cui sopra potranno essere utilizzate dalla
Fondazione nell'arco delle cinque giornate lavorative in prolungamento delle prestazioni ordinarie giornaliere, con un massimo di 2 ore giornaliere.
Il personale addetto alla preparazione ed all'esecuzione in palcoscenico degli spettacoli, nonché alla costruzione dei vari elementi che compongono l'allestimento scenico è utilizzabile, a seconda del momento della produzione, sia in laboratorio che in palcoscenico. Durante la stagione lirica il personale addetto normalmente ai laboratori potrà essere destinato occasionalmente o per l'intera stagione a lavori di palcoscenico. Viceversa nei periodi destinati alla produzione concertistica il personale normalmente addetto al palcoscenico potrà essere chiamato a lavoro di laboratorio.
La presente disciplina, normativa ed economica, sostituisce integralmente, abrogandoli, tutti gli accordi, pattuizioni, usi e consuetudini nazionali ed aziendali in materia.
B multiperiodale)
Con programmazione bimestrale, comunque per un periodo non superiore a 2 mesi, l'orario individuale normale di lavoro potrà essere fissato in 39 ore medie settimanali distribuite su non oltre 2 prestazioni giornaliere per un massimo di 8 ore giornaliere e 42 settimanali elevabili, previo accordo aziendale, fino a 44 ore. Pertanto, fermo restando il rispetto delle 39 ore medie settimanali, con programmazione multiperiodale l’orario giornaliero e settimanale potrà essere diversamente articolato nei 6 giorni della settimana prevedendo orari giornalieri non superiori alle 8 ore e non inferiori a 3 ore. Possono essere previste giornate a zero ore.
Resta inteso che in regime di programmazione multiperiodale l’impiegato percepirà la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell’orario contrattuale.
Qualora l’orario giornaliero programmato sia superiore alle 6 ore sarà effettuato in due prestazioni ciascuna delle quali di durata non inferiore a 3 ore.
La durata giornaliera del lavoro qualora la prestazione sia continuata non può superare le 6 ore.
L'intervallo per il pasto non potrà superare, di norma, le due ore né essere inferiore ad 1/2 ora. Tale intervallo sarà concordato a livello aziendale.
L'orario di lavoro in regime ordinario potrà avere inizio normalmente a partire dalle ore 08.30 e non oltre le ore 10.00. In sede di contrattazione aziendale tali orari potranno essere meglio specificati o modificati.
Nei periodi interstagionali di ridotta attività l'impiegato osserverà un orario di lavoro settimanale di 39 ore in cinque giornate lavorative. Si intendono per periodi interstagionali di ridotta attività quelli intercorrenti dal giorno successivo all’ultimo spettacolo a 20 giorni prima dell’inizio delle singole stagioni liriche al chiuso o all'aperto, a 10 giorni prima dell’inizio delle stagioni di balletto ed a 1 settimana prima dell’inizio delle tournée all’estero.
Peraltro, in relazione all’esigenze connesse con l’attività programmata e con le manifestazioni da realizzare, potrà essere concordata in sede aziendale l’articolazione del normale orario di lavoro settimanale in cinque giornate lavorative per un periodo più contenuto o più esteso rispetto a quello sopra indicato.
Nell’orario stabilito deve essere eseguita ogni attività connessa alla mansione ed eventualmente anche in luoghi diversi rispetto a quelli in cui ha sede la Fondazione. Parte comune
L’orario giornaliero di lavoro degli impiegati che per l’espletamento delle proprie mansioni seguono le prestazioni dei complessi artistici sarà regolato, secondo le esigenze del servizio, nel limite delle 7 ore giornaliere, ovvero nei limiti e con le modalità previste nell’orario B multiperiodale.
Lavoro a turni
L’orario di lavoro degli impiegati può essere articolato a turni nei seguenti termini:
1) Impiegati addetti alla preparazione-esecuzione in palcoscenico degli spettacoli ed impegnati per tali attività a turni per squadre secondo la seguente articolazione:
• Mattina e pomeriggi
• Pomeriggio e sera
• Mattina e sera
2) Impiegati addetti alla preparazione-esecuzione degli spettacoli ed impegnati durante gli stessi per tale attività a turni secondo la seguente articolazione:
• Mattina e pomeriggio
• Pomeriggio e sera
• Mattina e sera.
[…]
La fissazione dell’orario di inizio e di termine dei vari turni di lavoro avverrà mediante l’ordine del giorno Bimestrale predisposto dalla Direzione aziendale previa consultazione della RSU/RSA.
Gli accordi aziendali potranno prevedere che le eventuali variazioni dell’ordine del giorno avvengano nel caso di eccezionali necessità, entro il termine dell’ultima prestazione e/o mediante l'utilizzo di tecnologie, quali: e-mail, sms etc.
Nell’orario stabilito deve essere eseguita ogni attività connessa alla mansione ed eventualmente anche in luoghi diversi rispetto in quelli in cui ha sede la Fondazione.
L'impiegato dovrà trovarsi al suo posto di lavoro in tempo utile per l’inizio delle varie prestazioni e per verificare la funzionalità della scena e delle attrezzature tecniche prima delle prove generali, antegenerale e dello spettacolo, secondo l’ora fissata nell’ordine del giorno.
L’orario di inizio del turno antimeridiano è fissato come norma, per l'impiegato amministrativo tra le ore 8,30 e le ore 10, mentre l’orario di termine dell’ultimo turno non può superare, in regime normale di lavoro, le ore 24.00 per l’attività relativa alla preparazione degli spettacoli e le ore 01.00 per le prove antegenerale, generali e per gli spettacoli. I limiti suddetti sono elevati, rispettivamente, alle ore 0,30 ed alle ore 1,30 per l’attività all’aperto.
L’eventuale fissazione dell’orario di inizio del turno antimeridiano prima delle ore 08.30 oppure oltre le ore 10.00 sarà concordata in sede aziendale.
Sono ammessi prolungamenti straordinari dei turni di lavoro, fino a una durata massima di 5 ore per prestazione. In caso di doppio spettacolo, di anteprova generale o prova generale e spettacolo, fermo restando il limite massimo di 10 ore giornaliere, uno dei due turni può essere prolungato fino ad un massimo di 6 ore.
I prolungamenti straordinari dei vari turni di lavoro devono essere programmati mediante l’ordine del giorno delle prestazioni per frazioni di mezz’ora. I prolungamenti resi necessari da esigenze contingenti sono ammessi per frazioni di quarti d’ora, con un massimo di 2.
I prolungamenti straordinari dei vari turni di lavoro sono retribuiti con il compenso previsto per il lavoro straordinario.
Per gli impiegati addetti ai turni l’intervallo tra la prestazione antimerdiana e pomeridiana e tra la prestazione pomeridiana e serale è fissato in 2 ore. La durata di tale intervallo può essere aumentata qualora nel secondo turno sia programmato uno spettacolo, una prova generale o antegenerale.
Nel caso in cui, per esigenze di produzione l’intervallo tra le due prestazioni fosse inferiore alle due ore, l’impiegato, ove non esista un servizio mensa alle condizioni d’uso o un servizio equivalente, avrà diritto ad un rimborso spese forfettario che, con decorrenza dal 1 “gennaio 1989 e fino al 31 dicembre 1989 è fissato in Euro 3,50.
[…]
La durata degli intervalli tra le prestazioni giornaliere come sopra individuata è riferita ai turni normali di lavoro, esclusi quindi gli eventuali prolungamenti straordinari.
Le eventuali variazioni della consistenza e della composizione delle squadre, rese necessarie da esigenze eccezionali e Imprevedibili, saranno comunicate entro le ore 13.00 del giorno precedente a quello a cui si riferisce la variazione.
La consistenza e la composizione delle squadre saranno definite dalla Direzione aziendale in base alle esigenze produttive mediante l’ordine del giorno bimestrale, attuando nei limiti del possibile la rotazione del personale addetto nei vari turni settimanali.
Fatti salvi eventuali accordi aziendali, nella giornata di domenica (o nella giornata di sabato ove il riposo coincida con la domenica) e per l’intera durata della stagione lirica e ballettistica l’impiegato è tenuto a prestare 4 ore di lavoro straordinario per consentire l’effettuazione dello spettacolo, prova antegenerale, generale o ordinaria ed il connesso montaggio e/o smontaggio delle scene, nonché per qualsiasi altra prestazione che la Fondazione ritenga di chiedergli nell’ambito e nel rispetto della sua professionalità.
Qualora, per esigenze tecnico-produttive, anche in relazione all’articolazione degli orari di lavoro delle categorie artistiche, l’orario di lavoro settimanale dell’impiegato dovesse essere esaurito in cinque giorni, le 4 ore di lavoro straordinario di cui sopra potranno essere utilizzate dalla Fondazione nell’arco delle cinque giornate lavorative in prolungamento delle prestazioni ordinarie giornaliere, con un massimo di 2 ore giornaliere, fermo restando il non superamento del limite delle 10 ore complessive.
Il personale addetto alla preparazione ed all’esecuzione in palcoscenico degli spettacoli, nonché alla costruzione dei vari elementi che compongono l’allestimento scenico è utilizzabile, a seconda del momento della produzione, sia in laboratorio che in palcoscenico. Durante la stagione lirica il personale addetto normalmente ai laboratori potrà essere destinato occasionalmente o per l’intera stagione a lavori di palcoscenico. Viceversa nei periodi destinati alla produzione concertistica il personale normalmente addetto al palcoscenico potrà essere chiamato al lavoro di laboratorio.
Per il personale assunto a tempo determinato per periodi inferiori al bimestre, ovvero per periodi diversi, frazionati o incompiuti rispetto al bimestre medesimo laddove non sia possibile compensare la flessibilità, tali eccedenze saranno retribuite in regime straordinario.
L'intervallo per il pasto non potrà superare, di norma, le due ore né essere inferiore ad 1/2 ora, salvo diverso accordo aziendale. Tale intervallo sarà concordato a livello aziendale.
Si stabilisce che, in caso di assenza, una giornata lavorativa ai fini del computo dell’orario, corrisponde all’orario programmato e/o previsto.
Dichiarazione a verbale
Fermo restando l'orario normale di lavoro di cui al presente articolo, è concordata una riduzione del monte ore annuo di 16 ore in ragione d'anno, finalizzata all'aggiornamento professionale.

Art. 102 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Entro i limiti consentiti dalle vigenti disposizioni legislative e salvo giustificati motivi di impedimento, l'impiegato è tenuto a prestare il lavoro straordinario, notturno e festivo che gli venga richiesto, fermo restando che l'orario complessivo di lavoro giornaliero, ordinario e straordinario, non può eccedere le 10 ore.
Si considera lavoro straordinario quello eccedente i limiti orari di cui all'art. 101 - 1° comma orario A), ovvero eccedente l’orario giornaliero programmato in regime di multiperiodalità.
[…]
I prolungamenti straordinari dei vari turni di lavoro devono essere programmati mediante l'ordine del giorno delle prestazioni per frazioni di mezz'ora. I prolungamenti resi necessari da esigenze contingenti sono ammessi per frazioni di quarti d'ora con un massimo di due.
I prolungamenti straordinari dei vari turni di lavoro sono retribuiti con ii compenso previsto per il lavoro straordinario.
Si considera lavoro notturno quello del turno serale, compreso nella fascia oraria tra le ore 24.0 e le ore 08.00, ad eccezione delle prestazioni relative ai turni serali di cui all'art. 101 commi 11°e 12° dell’orario A) e commi 17°e 18° dell’orario B multiperiodale).
Si considera lavoro festivo quello compiuto nelle festività di cui all'art. 103.
Straordinario festivo quello compiuto in tali giorni in eccedenza all'orario normale di lavoro.
[…]

Operai
Art. 108 - Orario di lavoro

L’orario di lavoro dell’operaio può essere articolato, nel corso della stagione, secondo i criteri di cui ai successivi punti A), B multiperiodale).
A)
L'orario di lavoro dell'operaio è fissato in regime normale in 39 ore settimanali con un massimo di 8 ore giornaliere.
L'intervallo per il pasto non potrà superare le 2 ore.
Ferma restando la durata complessiva dell'orario settimanale, nei giorni di domenica l'orario normale di lavoro non potrà superare le 4 ore. La relativa prestazione potrà essere dall'Ente richiesta per esigenze di lavoro in regime antimeridiano, pomeridiano o serale.
Durante ciascuna delle prestazioni l'operaio ha diritto ad una sosta di 10 minuti.
Per i portieri e guardiani con alloggio l'orario di lavoro sarà quello consuetudinario.
L'orario di lavoro, qualora la prestazione sia continuata, è fissato in 36 ore settimanali con un massimo di 6 ore e 30 minuti giornalieri, comprensivi di una sosta di 15 minuti.
Nei periodi interstagionali di ridotta attività l'operaio osserverà un orario di lavoro settimanale di 39 ore ripartito in 5 giornate lavorative. Si intendono per periodi interstagionali di ridotta attività quelli intercorrenti dal giorno successivo all'ultimo spettacolo a 20 giorni prima dell'inizio delle singole stagioni liriche al chiuso o all'aperto, a 10 giorni prima dell'inizio delle stagioni di balletto e ad una settimana prima dell'inizio delle tournée all'estero.
Peraltro, in relazione alle esigenze connesse con l'attività programmata e con le manifestazioni da realizzare, potrà essere concordata in sede aziendale l’articolazione del normale orario di lavoro settimanale in cinque giornate lavorative per un periodo più contenuto rispetto a quello sopra indicato.
Lavoro a turni
L'orario di lavoro degli operai può essere articolato a turni nei seguenti termini:
1) operai addetti alla preparazione-esecuzione in palcoscenico degli spettacoli ed impegnati per tale attività a turni per squadre secondo la seguente articolazione:
• mattina e pomeriggio
• pomeriggio e sera
• mattina e sera.
2) operai addetti alla preparazione-esecuzione degli spettacoli ed impegnati durante gli stessi per tale attività a turni secondo la seguente articolazione:
• mattina e pomeriggio
• pomeriggio e sera
• mattina e sera.
Agli operai addetti al lavoro a turni articolato nei termini di cui sopra spetta, quale elemento accessorio e saltuario ed in quanto tale non computabile ad alcun effetto contrattuale, economico e normativo, una maggiorazione del 12% della retribuzione giornaliera. Tale maggiorazione spetta per tutti i giorni di effettivo servizio prestato nell'arco della settimana, escluso quello di riposo nonché quello non lavorativo in periodo di adozione della settimana corta, per la sola durata della stagione lirica e ballettistica.
Durante il periodo dei concerti sinfonici la maggiorazione spetta unicamente agli operai addetti ai turni per tale attività.
La maggiorazione del 12% spetta a partire dal primo giorno della settimana in cui il teatro impegna, tutte o in parte, le proprie strutture alla sera. Tale decorrenza non opera per il personale che per qualsiasi motivo risulti assente dal servizio, tranne che l'assenza sia dovuta ad infortunio sul lavoro. All'operaio che, avendo iniziato il lavoro a turni, si assenti per malattia è mantenuta la maggiorazione del 12%.
La maggiorazione di cui al precedente comma spetta altresì agli operai con un orario di lavoro giornaliero articolato su due prestazioni, di cui una al mattino, l'altra alla sera in quanto collegata all'esecuzione dello spettacolo, prova antegenerale e generale.
Tale maggiorazione spetta esclusivamente nei giorni in cui il relativo orario di lavoro è ripartito net termini di cui sopra, escludendosi in ogni caso tale maggiorazione nei giorni in cui gli operai effettuino un'unica prestazione in regime continuato nonché nei giorni in cui l'orario di lavoro è ripartito in due prestazioni, di cui l'una al mattino e l'altra al pomeriggio anche se collegata allo spettacolo, prova antegenerale e generale oppure in due prestazioni di cui l'una al pomeriggio e l'altra alla sera.
La durata minima di una delle prestazioni giornaliere non dovrà risultare inferiore alle 3 ore.
Per gli operai di cui al precedente punto 1) la durata delle prestazioni relative agli spettacoli lirici, alle prove antegenerali e generali, comprese le operazioni di riordino del palcoscenico, è forfettizzata, qualunque ne sia l'effettiva durata, in una durata convenzionale da stabilirsi aziendalmente.
Per gli operai di cui al precedente punto 2) la durata delle prestazioni relative agli spettacoli lirici, alle prove antegenerali e generali, comprese le operazioni preparatorie precedenti l'inizio dello spettacolo lirico, della prova generale e antegenerale, è forfettizzata, qualunque ne sia l'effettiva durata, in una durata convenzionale da stabilirsi aziendalmente.
La fissazione dell'orario di inizio e di termine dei vari turni di lavoro avverrà mediante l'ordine del giorno settimanale predisposto dalla Direzione aziendale previa consultazione della RSU.
Le eventuali variazioni dell'ordine del giorno settimanale, ivi compresi la programmazione, l'annullamento, l'aumento o la riduzione dei prolungamenti straordinari, saranno comunicate entro le ore 13 del giorno precedente a quello cui si riferisce la variazione.
L'operaio dovrà trovarsi al suo posto di lavoro in tempo utile per l'inizio delle varie prestazioni e per verificare la funzionalità della scena e delle attrezzature tecniche prima delle prove generali, antegenerali e dello spettacolo, secondo l'ora fissata nell'ordine del giorno.
L'orario di inizio del primo turno è fissato come norma alle ore 8,30 mentre l'orario di termine dell'ultimo turno non può superare, in regime normale di lavoro, le ore 24 per l'attività relativa alla preparazione degli spettacoli e le ore 1 per le prove antegenerali, generali e per gli spettacoli. I limiti suddetti sono elevati, rispettivamente, alle ore 0,30 ed alle ore 1,30 per l'attività all'aperto.
Per esigenze di produzione ed organizzazione, il primo turno può peraltro iniziare dopo le ore 8.30 e non oltre le ore 9,30. L'eventuale fissazione dell'orario di inizio del primo turno oltre le ore 9.30 sarà concordata in sede aziendale. Il primo turno può altresì iniziare prima delle ore 8,30 ove sia garantito all'operaio un intervallo di almeno 8 ore dal termine dello spettacolo, prova generale ed antegenerale e di almeno 9 ore dal termine della prova ordinaria.
Sono ammessi prolungamenti straordinari dei turni di lavoro, fino ad una durata massima di 5 ore per prestazione. In caso di doppio spettacolo, di anteprova generale o prova generale e spettacolo, fermo restando il limite massimo di 10 ore giornaliere, uno dei due turni può essere prolungato fino ad un massimo di 6 ore. I prolungamenti straordinari dei vari turni di lavoro devono essere programmati mediante l'ordine del giorno delle prestazioni per frazioni di mezz'ora. I prolungamenti resi necessari da esigenze contingenti sono ammessi per frazioni di quarti d'ora con un massimo di 2.
I prolungamenti straordinari dei vari turni di lavoro sono retribuiti con il compenso previsto per il lavoro straordinario.
Per gli operai addetti ai turni l'intervallo tra la prestazione antemeridiana e pomeridiana e tra la prestazione pomeridiana e serale è fissata in 2 ore. La durata di tale intervallo può essere aumentata qualora nel secondo turno sia programmato uno spettacolo, una prova generale o antegenerale.
Nel caso in cui, per esigenze di produzione l'intervallo tra le due prestazioni fosse inferiore alle due ore, l'operaio, ove non esista un servizio mensa alle condizioni d'uso o un servizio equivalente, avrà diritto ad un rimborso spese forfettario che, con decorrenza dal 1° gennaio 1989 e fino al 31 dicembre 1989, è f issato in £ 6.700 - € 3,46.
[…]
La durata degli intervalli tra le prestazioni giornaliere come sopra individuata è riferita ai turni normali di lavoro, esclusi quindi gli eventuali prolungamenti straordinari.
La consistenza e la composizione delle squadre saranno definite dalla Direzione aziendale in base alle esigenze produttive mediante l'ordine del giorno settimanale, attuando nei limiti del possibile la rotazione del personale addetto nei vari turni settimanali.
Le eventuali variazioni della consistenza e della composizione delle squadre, rese necessarie da esigenze eccezionali ed imprevedibili, saranno comunicate entro le ore 13 del giorno precedente a quello cui si riferisce la variazione.
Nella giornata di domenica (o nella giornata di sabato ove il riposo coincida con la domenica) e per l'intera durata della stagione lirica e ballettistica l'operaio è tenuto a prestare 4 ore di lavoro straordinario per consentire l'effettuazione dello spettacolo, della prova generale, antegenerale od ordinaria ed il connesso montaggio delle scene, nonché per qualsiasi altra prestazione che la Fondazione ritenga di chiedergli nell'ambito e nel rispetto della sua professionalità.
Qualora, per esigenze tecnico-produttive, anche in relazione all'articolazione degli orari di lavoro delle categorie artistiche, l'orario di lavoro settimanale dell'operaio dovesse essere esaurito in cinque giorni, le 4 ore di lavoro straordinario di cui sopra potranno essere utilizzate dalla Fondazione nell’arco delle cinque giornate lavorative in prolungamento delle prestazioni ordinarie giornaliere, con un massimo di 2 ore giornaliere.
Il personale addetto alla preparazione ed all'esecuzione in palcoscenico degli spettacoli, nonché alla costruzione dei vari elementi che compongono l'allestimento scenico è utilizzabile, a seconda del momento della produzione, sia in laboratorio che in palcoscenico. Durante la stagione lirica il personale addetto normalmente ai laboratori potrà essere destinato occasionalmente o per l'intera stagione a lavori di palcoscenico. Viceversa nei periodi destinati alla produzione concertistica il personale normalmente addetto al palcoscenico potrà essere chiamato a lavoro di laboratorio.
La presente disciplina, normativa ed economica, sostituisce integralmente, abrogandoli, tutti gli accordi, pattuizioni, usi e consuetudini nazionali ed aziendali in materia.
B multiperiodale)
Con programmazione plurisettimanale, comunque non superiore a 2 mesi, l'orario individuale normale di lavoro potrà essere fissato dalla direzione aziendale in 39 ore medie settimanali distribuite su non oltre 2 prestazioni giornaliere per un massimo di 8 ore giornaliere e 42 settimanali elevabili, previo accordo aziendale, fino a 44 ore. Pertanto, fermo restando il rispetto delle 39 ore medie settimanali, con programmazione multiperiodale l’orario giornaliero e settimanale potrà essere diversamente articolato nei 5/6 giorni della settimana prevedendo orari giornalieri non superiori alle 8 ore e non inferiori a 3 ore. Possono essere previste giornate a zero
Resta inteso che in regime di programmazione multiperiodale l'operaio percepirà la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell’orario contrattuale.
Qualora l’orario giornaliero programmato sia superiore alle 6 ore sarà effettuato in due prestazioni ciascuna delle quali di durata non inferiore a 3 ore.
L’orario di lavoro qualora la prestazione sia continuata, è fissato in 36 ore settimanali, con un massimo di 6 ore e 30 minuti giornalieri, comprensivi di una sosta di 15 minuti.
Fatti salvi diversi accordi aziendali, nei giorni di domenica l’orario ordinario di lavoro non potrà superare le 4 ore. La relativa prestazione potrà essere dalla Fondazione richiesta per esigenze di lavoro in regime antimeridiano, pomeridiano o serale.
L’intervallo per il pasto non potrà superare, di norma, le due ore né essere inferiore ad 1/2 ora. Tale intervallo sarà concordato a livello aziendale.
Durante ciascuna delle prestazioni l’operaio ha diritto ad una sosta di 10 minuti.
Per i portieri e guardiani con alloggio l’orario di lavoro sarà quello consuetudinario.
Nei periodi interstagionali di ridotta attività l'operaio osserverà un orario di lavoro settimanale di 39 ore in cinque giornate lavorative. Si intendono per periodi interstagionali di ridotta attività quelli intercorrenti dal giorno successivo all’ultimo spettacolo a 20 giorni prima dell'inizio delle singole stagioni liriche al chiuso o all’aperto, a 10 giorni prima dell’inizio delle stagioni di balletto ed a 1 settimana prima dell'inizio delle tournée all’estero.
Peraltro, in relazione all’esigenze connesse con l’attività programmata e con le manifestazioni da realizzare, potrà essere concordata in sede aziendale l’articolazione del normale orario di lavoro settimanale in cinque giornate lavorative per un periodo più contenuto ed esteso rispetto a quello sopra indicato.
Nell'orario stabilito deve essere eseguita ogni attività connessa alla mansione ed eventualmente anche in luoghi diversi rispetto a quelli in cui ha sede la Fondazione.
Norma transitoria
A decorrere dal 1° gennaio 1980 è abolita, per le nuove assunzioni, la figura dell’operaio addetto a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia.
Con la stessa decorrenza del 1° gennaio 1980 i lavoratori dipendenti alla data del 4 agosto 1979 quali operai addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia sono tenuti ad osservare il normale orario di lavoro settimanale di 40 ore.
[…]
Lavoro a turni
L’orario di lavoro degli operai può essere articolato a turni nei seguenti termini:
1) operai addetti alla preparazione-esecuzione in palcoscenico degli spettacoli ed impegnati per tali attività a turni per squadre secondo la seguente articolazione:
• Mattina e pomeriggio
• Pomeriggio e sera
• Mattina e sera
B) Operai addetti alla preparazione-esecuzione degli spettacoli ed impegnati durante gli stessi per tale attività a turni secondo la seguente articolazione:
• Mattina e pomeriggio
• Pomeriggio e sera
• Mattina e sera.
[…]
La durata minima delle prestazioni giornaliera non dovrà risultare inferiore alle 3 ore.
Per gli operai di cui al precedente punto 1) la durata delle prestazioni relative agli spettacoli lirici, alle prove antegenerali e generali, comprese le operazioni di riordino del palcoscenico, è forfetizzata, qualunque ne sia l’effettiva durata, in una durata convenzionale da stabilirsi aziendalmente.
Per gli operai di cui al precedente punto 2) la durata delle prestazioni relative agli spettacoli lirici, alle prove antegenerale e generali, comprese le operazioni preparatorie precedenti l’inizio dello spettacolo lirico, della prova generale e antegeneraie, è forfetizzata, qualunque ne sia la durata, in una durata convenzionale da stabilirsi aziendalmente.
La fissazione dell’orario di inizio e di termine dei vari turni di lavoro avverrà mediante l’ordine del giorno bimestrale predisposto dalla Direzione aziendale previa consultazione della RSU/RSA. 
Gli accordi aziendali potranno prevedere che le eventuali variazioni dell’ordine del giorno avvengano nel caso di eccezionali necessità, entro il termine dell'ultima prestazione e/o mediante l'utilizzo di tecnologie quali e-maìls., sms, etc.
Nell’orario stabilito deve essere eseguita ogni attività connessa alla mansione ed eventualmente anche in luoghi diversi rispetto in quelli in cui ha sede la Fondazione.
L’operaio dovrà trovarsi al suo posto di lavoro in tempo utile per l’inizio delle varie prestazioni per e verificare la funzionalità della scena e delle attrezzature tecniche prima delle prove generali, antegenerale e dello spettacolo, secondo l'ora fissata nell’ordine del giorno.
L'orario di inizio del turno antimeridiano è fissato come norma tra le ore 08.30 e le ore 10.00, mentre l'orario di termine dell'ultimo turno non può superare, in regime normale di lavoro, le ore 24.00 per l'attività relativa alla preparazione degli spettacoli e le ore 01.00 per le prove antegenerale, generali e per gli spettacoli. I limiti suddetti sono elevati, rispettivamente, alle ore 0,30 ed alle ore 1,30 per l’attività all'aperto.
L'eventuale fissazione dell’orario di inizio del turno antimeridiano prima delle ore 08.30 oppure oltre le ore 10,00 sarà concordata in sede aziendale.
Sono ammessi prolungamenti straordinari dei turni di lavoro, fino a una durata massima di 5 ore per prestazione. In caso di doppio spettacolo, di anteprova generale o prova generale e spettacolo, fermo restando il limite massimo di 10 ore giornaliere, uno dei due turni può essere prolungato fino a un massimo di 6 ore.
I prolungamenti straordinari dei vari turni di lavoro devono essere programmati mediante l’ordine del giorno delle prestazioni per frazioni di mezz’ora. I prolungamenti resi necessari da esigenze contingenti sono ammessi per frazioni di quarti d’ora, con un massimo di 2.
I prolungamenti straordinari dei vari turni di lavoro sono retribuiti con il compenso previsto per il lavoro straordinario.
Per gli operai addetti ai turni l’intervallo tra la prestazione antimerdiana e pomeridiana e tra la prestazione pomeridiana e serale è fissato in 2 ore. La durata di tale intervallo può essere aumentata qualora nel secondo turno sia programmato uno spettacolo, una prova generale o antegenerale.
Nel caso in cui, per esigenze di produzione l’intervallo tra le due prestazioni fosse inferiore alle due ore, l’operaio, ove non esista un servizio mensa alle condizioni d'uso o un servizio equivalente, avrà diritto ad un rimborso spese forfettario che, con decorrenza dal 1° gennaio 1989 e fino al 31 dicembre 1989 è fissato in € 3,50.
[…]
La durata degli intervalli tra le prestazioni giornaliere come sopra individuata è riferita ai turni normali di lavoro, esclusi quindi gli eventuali prolungamenti straordinari.
Le eventuali variazioni della consistenza e della composizione delle squadre, rese necessarie da esigenze eccezionali e imprevedibili, saranno comunicate entro le ore 13.00 del giorno precedente a quello a cui si riferisce la variazione.
La consistenza e la composizione delle squadre saranno definite dalla Direzione aziendale in base alle esigenze produttive mediante l’ordine del giorno bimestrale, attuando nei limiti del possibile la rotazione del personale addetto nei vari turni settimanali.
Fatti salvi eventuali accordi aziendali, nella giornata di domenica (o nella giornata di sabato ove il riposo coincida con la domenica) e per l’intera durata della stagione lirica e ballettistica l'operaio è tenuto a prestare 4 ore di lavoro straordinario per consentire l’effettuazione dello spettacolo, prova antegenerale, generale o ordinaria ed il connesso montaggio e/o smontaggio delle scene, nonché per qualsiasi altra prestazione che la Fondazione ritenga di chiedergli nell’ambito e nel rispetto della sua professionalità.
Qualora, per esigenze tecnico-produttive, anche in relazione all’articolazione degli orari di lavoro delle categorie artistiche, l’orario di lavoro settimanale dell’operaio dovesse essere esaurito in cinque giorni, le 4 ore di lavoro straordinario di cui sopra potranno essere utilizzate dalla Fondazione nell'arco delle cinque giornate lavorative in prolungamento delle prestazioni ordinarie giornaliere, con un massimo di 2 ore giornaliere, fermo restando il non superamento del limite delle 10 ore complessive.
Il personale addetto alla preparazione ed all’esecuzione in palcoscenico degli spettacoli, nonché alla costruzione dei vari elementi che compongono l’allestimento scenico è utilizzabile, a seconda del momento della produzione, sia in laboratorio che in palcoscenico. Durante la stagione lirica il personale addetto normalmente ai laboratori potrà essere destinato occasionalmente o per l’intera stagione a lavori di palcoscenico. Viceversa nei periodi destinati alla produzione concertistica il personale normalmente addetto al palcoscenico potrà essere chiamato al lavoro di laboratorio.
Per il personale assunto a tempo determinato per periodi inferiori al bimestre, ovvero per periodi diversi, frazionati o incompiuti rispetto ai bimestre medesimo laddove non sia possibile compensare la flessibilità, tali eccedenze saranno retribuite in regime straordinario.
L’intervallo per il pasto non potrà superare, di norma, le due ore né essere inferiore ad 1/2 ora, salvo diverso accordo aziendale. Tale intervallo sarà concordato a livello aziendale.
Dichiarazione a verbale
Fermo restando l'orario normale di lavoro di cui al presente articolo, è concordata una riduzione del monte ore annuo di 16 ore in ragione d'anno, finalizzata all'aggiornamento professionale.

Art. 110 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Entro i limiti consentiti dalle vigenti disposizioni legislative e salvo giustificati motivi di impedimento, l'operaio è tenuto a prestare il lavoro straordinario, notturno e festivo, che gli venga richiesto, fermo restando che l'orario complessivo di lavoro giornaliero, ordinario e straordinario.
Si considera lavoro straordinario quello eccedente i limiti orari di cui al comma 1° orario A) del precedente articolo 108 ovvero quello eccedente l’orario giornaliero programmato nell’ambito del regime di multiperiodalità.
I prolungamenti straordinari dei vari turni di lavoro devono essere programmati mediante l'ordine del giorno delle prestazioni per frazioni di mezz’ora. I prolungamenti resi necessari da esigenze contingenti sono ammessi per frazioni di quarti d'ora con un massimo di due.
I prolungamenti straordinari dei vari turni di lavoro sono retribuiti con il compenso previsto per il lavoro straordinario.
Il lavoro straordinario non programmato sarà riconosciuto se effettivamente espletato.
Si considera lavoro notturno quello del turno serale, compreso nella fascia oraria tra le ore 24.00 e le ore 08.00, ad eccezione delle prestazioni relative ai turni serali di cui all'art. 108 comma 16° e 17° dell’orario A) ovvero comma 22° e 23° dell’orario B multiperiodale).
Si considera lavoro festivo quello compiuto nelle festività di cui all'art. 111 straordinario festivo quello compiuto in tali giorni in eccedenza all’orario ordinario di lavoro.
[…]

Art. 112 - Prestazioni serali
[…]
Chiarimento a verbale
[…]
Il trattamento normativo di tale personale nonché il trattamento economico e normativo del personale di sala sarà disciplinato da accordi sindacali da stipularsi in sede locale in base anche agli usi e consuetudini in vigore.

Art. 114 - Attrezzi di lavoro ed indumenti di lavoro
La Fondazione fornirà agli operai gli attrezzi indispensabili alle prestazioni lavorative nonché gli indumenti di lavoro.

Appendice
Protocollo in tema di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro Indennità di contingenza

Applicazione d.lgs. n. 626/1994
- premesso il forte impegno delle parti perché nell’ambito delle Fondazioni lirico-sinfoniche sia assicurato il rispetto delle vigenti disposizioni legislative in tema di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
- riaffermata la necessità che ad un’adeguata opera di Informazione e formazione del personale si accompagni l’osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni loro impartite al fine di eliminare o contenere i rischi del lavoro;
- richiamato e confermato quanto previsto dall’accordo interconfederale 22 giugno 1995, recepito nel settore delle Fondazioni lirico-sinfoniche con l’accordo di rinnovo contrattuale 2 luglio 1996, si conviene quanto segue:

A) Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
I Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono 3 e sono ricompresi nel numero dei componenti la RSU.
Hanno diritto a 40 ore annue di permesso in aggiunta a quelle previste per i componenti la RSU.
Non vengono imputate al monte-ore come sopra individuato le ore di permesso utilizzate per gli adempimenti di cui all’art. 19, lettere b, c, d, g, i, l del D.Lgs. n. 626/1994.
All’atto dell’elezione della RSU i candidati a rappresentante per la sicurezza devono essere indicati specificamente fra i candidati proposti per l’elezione della stessa.
Qualora la RSU sia già costituita i rappresentanti per la sicurezza sono designati dai componenti al loro interno.
L’utilizzazione dei permessi deve essere richiesta al datore di lavoro per iscritto e con un anticipo di almeno 48 ore. Analogo termine deve essere osservato per le visite del RLS ai luoghi di lavoro.
Il RLS espleta i compiti previsti dall’art. 19 del D.Lgs. n. 626/1994, come modificato dal D.Lgs. n. 242/1996 e, in particolare:
- è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione del rischio, all’individuazione, programmazione, realizzazione e verifica delle attività di prevenzione;
- è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all’attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, all’evacuazione dei lavoratori;
- riceve informazioni e documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione;
- riceve informazioni provenienti dai servizi di vigilanza in merito ad argomenti attinenti alla salute e alla sicurezza;
- può presentare proposte per l'elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
- presenta proposte ai fini dell’informazione, della sensibilizzazione e della formazione dei lavoratori in materia di sicurezza e di prevenzione degli infortuni;
- esamina con la Direzione aziendale le eventuali esigenze di manutenzione finalizzata alla prevenzione e sicurezza;
- partecipa alle riunioni periodiche previste dalle leggi;
- avverte il responsabile della Fondazione dei rischi individuati nel corso della sua attività.
Il RLS ha diritto ad una formazione di almeno 32 ore ed il programma deve comprendere:
- conoscenze generali su obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro;
- conoscenze generali sui rischi dell’attività e sulle relative misure di prevenzione e protezione;
- metodologie sulla valutazione del rischio;
- metodologie minime di comunicazione.

B) Riunioni periodiche
Le riunioni periodiche previste dall’art. 11 del D.Lgs. n. 626/1994 devono essere comunicate con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi e con un ordine del giorno scritto.
Il RLS può chiedere comunque la convocazione di una ulteriore riunione al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di lavoro nell’azienda.

C) Organismo paritetico nazionale
L’Osservatorio nazionale di cui all’art. 49 del presente contratto assume anche i seguenti compiti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori:
- promozione della costituzione degli organismi paritetici territoriali e coordinamento delle loro attività;
- promozione di attività formative dirette ai componenti degli organismi paritetici territoriali;
- definizione di linee guida e di posizioni comuni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro - valutando eventuali esperienze e intese già operanti in ambito settoriale - di riferimento per gli organismi paritetici territoriali anche in relazione alla definizione dei progetti formativi di ambito locale;
a) promozione dello scambio di informazioni e di valutazione degli aspetti applicativi della vigente normativa e delle iniziative delle pubbliche autorità e di altre istituzioni.

D) Organismi paritetici territoriali
A livello regionale o interregionale sono costituiti Organismi paritetici territoriali con i seguenti compiti:
b) composizione delle controversie relative all'applicazione delle norme riguardanti t diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti. Le parti interessate si impegnano ad adire l'OPT per ogni controversia in materia;
- elaborazione di progetti formativi inerenti le materie della sicurezza e salute dei lavoratori;
- informazione dei soggetti interessati sui temi della salute e sicurezza;
- tenuta di un elenco contenente i nominativi dei rappresentanti del lavoratori per la sicurezza eletti o designati nelle aziende del territorio di competenza dell'organismo;
- trasferimento dei dati di cui sopra all'OPN.