Categoria: Cassazione civile
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Cassazione Civile, Sez. Lav., 05 novembre 2014, n. 23601 - Infortunio mortale e diritto di surroga




REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MACIOCE Luigi - Presidente -
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -
Dott. MAISANO Giulio - Consigliere -
Dott. BERRINO Umberto - rel. Consigliere -
Dott. ARIENZO Rosa - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza


sul ricorso 512-2012 proposto da:
CASSA SVIZZERA DI COMPENSAZIONE, AFFARI INTERNAZIONALI GIURIDICI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NIZZA 63, presso lo studio dell'avvocato CROCE MARCO, rappresentata e difesa dall'avvocato CIAMBRONE LUIGI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro A. FOR - AZIENDA FORESTALE REGIONE CALABRIA, S.I., A.A., A.F.;
- intimati -
avverso la sentenza n. 229/2011 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO,  depositata il 16/03/2011 r.g.n. 1505/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/09/2014 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;
udito l'Avvocato FRANCESCHELLI MONICA per delega CIAMBRONE LUIGI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto


S.I., A.A. ed A.F., eredi di A.S., convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Vibo Valentia la società A., ottenendo la condanna della stessa al risarcimento dei danni da essi sofferti a seguito dell'infortunio mortale sul lavoro occorso al loro dante causa. La società A. ha impugnato la decisione e nel giudizio d'appello ha spiegato intervento volontario la Cassa Svizzera di Compensazione, Affari Internazionali Giuridici per esercitare il diritto di surroga in relazione alla somma versata ai predetti eredi in conseguenza dell'evento mortale che aveva colpito il loro dante causa.

Con sentenza del 3/3 - 16/3/2011 la Corte d'appello di Catanzaro ha respinto il gravame della società, confermando l'impugnata sentenza, ed ha dichiarato inammissibile l'intervento della predetta Cassa Svizzera.

Per quel che qui interessa la Corte territoriale ha giudicato inammissibile l'intervento in appello della Cassa Svizzera sulla base del rilievo che non ricorreva nella fattispecie l'ipotesi di opposizione di terzo di cui all'art. 404 c.p.c., la sola che avrebbe potuto consentire, ai sensi dell'art. 344 c.p.c., un tale tipo di intervento nel giudizio di secondo grado.

Per la cassazione della sentenza ricorre la Cassa Svizzera di Compensazione, Affari Internazionali Giuridici con un solo motivo.

Rimangono solo intimati i predetti eredi e la società A..

Diritto


La ricorrente deduce l'erroneità della decisione con la quale la Corte d'appello di Catanzaro ha ritenuto inammissibile il suo intervento nel giudizio di secondo grado e a tal fine denunzia la violazione e falsa applicazione, da parte della Corte territoriale, delle norme di cui all'art. 1916 cod. civ. e all'art. 404 cod. proc. civ.. Nel contestare l'impugnata decisione la ricorrente lamenta, anzitutto, la mancata spiegazione, da parte della Corte di merito, della ragione per la quale nella fattispecie non si verserebbe nell'ipotesi di cui all'art. 404 c.p.c., atta a giustificare il suo intervento nel giudizio d'appello.

Inoltre, la ricorrente si duole del pregiudizio che deriva dall'impugnata decisione all'esercizio della surrogazione, ai sensi dell'art. 1916 cod. civ. e sino alla concorrenza delle prestazioni dovute, nei diritti degli eredi A. verso il responsabile del decesso del loro dante causa, facendo rilevare che l'importo di Euro 40308,68 era stato già versato ai medesimi eredi in ottemperanza ai suoi obblighi assicurativi mutualistici stabiliti dalla legge elvetica in favore dei superstiti e che questi ultimi avevano agito "iure proprio" per un danno patrimoniale non ricompreso nella motivazione della sentenza di primo grado.

Aggiunge la ricorrente che è lo stesso disposto dell'art. 344 c.p.c. ad ammettere l'intervento volontario dei terzi nel giudizio d'appello, cioè di coloro che potrebbero proporre opposizione alla sentenza a norma dell'art. 404 c.p.c., e che nella fattispecie essa aveva senz'altro titolo a proporre opposizione avverso la sentenza resa tra altre persone al fine di non vedere pregiudicati irrimediabilmente i suoi diritti patrimoniali, dal momento che non era stata messa a conoscenza della celebrazione del giudizio di primo grado svoltosi tra gli eredi dell' A. e la società datrice di lavoro. Quindi, a giudizio della ricorrente, una volta che essa aveva manifestato la volontà di surrogarsi ai predetti eredi quale ente mutualistico erogatore delle prestazioni, questi ultimi avevano perduto la legittimazione ad agire per la parte di risarcimento già coperta dalle somme in riferimento alle quali era avvenuta la surroga.

Il ricorso è fondato.

Invero, è innegabile che la Cassa Svizzera era titolare, ai sensi dell'art. 1916 cod. civ., del diritto autonomo di surrogarsi agli eredi per il recupero nei confronti del responsabile civile dell'evento indennizzato di quanto ad essi erogato in forza dell'obbligo assicurativo che le faceva carico ed è, altresì, certo che la stessa non aveva preso parte, per ragioni ad essa non imputabili, al giudizio di primo grado intentato dai predetti eredi contro la datrice di lavoro del loro dante causa, giudizio conclusosi con sentenza di condanna a carico della società convenuta. Ne conseguiva che a quel punto la Cassa Svizzera non aveva altra possibilità che intervenire nel giudizio d'appello al fine di far valere il suo diritto a surrogarsi nelle ragioni degli eredi nei confronti della ex datrice di lavoro del loro dante causa, quale responsabile civile dell'evento e nei limiti del risarcimento da questi dovuto, stante il possibile pregiudizio che dal tipo di liquidazione dei danni poteva derivare alla esaustiva soddisfazione della sua pretesa surrogatoria.

Infatti, se è vero che ai sensi dell'art. 344 c.p.c. nel giudizio d'appello è ammesso solo l'intervento dei terzi che potrebbero proporre opposizione a norma dell'art. 404 c.p.c., è pur certo che quest'ultima disposizione del codice di rito stabilisce che un terzo può fare opposizione contro la sentenza passata in giudicato o, comunque, esecutiva (come nella fattispecie) pronunciata tra altre persone quando pregiudica i suoi diritti. In tal modo la norma in esame consente l'intervento in appello a colui che, in base ad una valutazione "ex ante" del possibile epilogo della controversia, potrebbe subire pregiudizio nei suoi diritti da un determinato esito della causa, (v. in tal senso Cass. Sez. 2 n. 29766 del 29/12/2011).

Al riguardo questa Corte ha già avuto occasione di esprimersi (Cass. Sez. 3, n. 20355 del 21/10/2005), statuendo che "l'I.N.A.I.L., quale titolare di un autonomo diritto di agire in surrogatoria (alternativamente ai sensi dell'art. 1916 cod. civ., della L. n. 990 del 1969, art. 28, comma 2 o del D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 10 e 11) nei confronti del responsabile civile dell'infortunio indennizzato e nei limiti del risarcimento da questi dovuto secondo le norme generali in materia di fatti illeciti, è legittimato, ai sensi dell'art. 344 cod. proc. civ., a spiegare intervento in appello, nel giudizio promosso dall'infortunato (o suoi aventi causa) contro lo stesso responsabile, per la liquidazione del danno ulteriore rispetto a quello coperto dalle prestazioni assicurative, stante l'incidenza della relativa quantificazione sulla determinazione dei limiti suddetti ed il possibile pregiudizio che essa può arrecare alla esaustiva soddisfazione delle ragioni surrogatorie dell'istituto".

Quanto al precedente giurisprudenziale, rappresentato dalla sentenza n. 250/1989 di questa Corte, richiamato nella sentenza impugnata ai fini dell'affermazione della esclusione della possibilità del terzo di intervenire nel giudizio d'appello al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 404 c.p.c., si osserva che quella fattispecie riguardava il diverso caso di regresso svolto dall'Inail ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965 in relazione ad una sentenza non definitiva di condanna del datore di lavoro a risarcire all'infortunato i danni per la parte eccedente le indennità liquidategli a norma del D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 66 e segg..

Il ricorso va, quindi, accolto e per l'effetto la sentenza impugnata va cassata con rinvio del giudizio, anche per le spese, alla Corte d'appello di Reggio Calabria affinchè esamini l'intervento spiegato in secondo grado dalla Cassa Svizzera.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Reggio Calabria.

Così deciso in Roma, il 24 settembre 2014.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2014