Cassazione Civile, Sez. Lav., 29 ottobre 2014, n. 23005 - Pulizia delle carrozze in stazione e lavaggio indumenti


 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. STILE Paolo - Presidente -
Dott. BANDINI Gianfranco - Consigliere -
Dott. NAPOLETANO Giuseppe - Consigliere -
Dott. BALESTRIERI Federico - rel. Consigliere -
Dott. DORONZO Adriana - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza


sul ricorso 18506-2010 proposto da:
GRUPPO G. S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL CORSO 504, presso lo studio dell'avvocato IELPO NICOLA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARIO IELPO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
F.D. C.F. (OMISSIS), domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MOSHI NYRANNE, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e contro A.M.K., + ALTRI OMESSI;
- intimati -
nonchè da:
P.M. AMBIENTE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato MORRICO ENZO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro A.M.K., + ALTRI OMESSI;
- intimati -
avverso la sentenza n. 634/2009 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 22/07/2009 r.g.n. 9802/2007 + altre;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/06/2014 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;
udito l'Avvocato NICOLA IELPO;
udito l'Avvocato MOSHI NYRANNE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per: rigetto ricorso G., rigetto ricorso M., è inammissibile per C., CA., CH..




Fatto


I ricorrenti in epigrafe, dipendenti della s.p.a. Gruppo G. ed addetti alla pulizia ed al lavaggio dei locomotori e delle carrozze ferroviarie, dei locali e piazzali della stazione presso l'impianto Ferrovie dello Stato di (OMISSIS), appellavano la sentenza con cui il Tribunale di Milano respinse le loro domande dirette ad ottenere la condanna della società datrice di lavoro al pagamento, a titolo di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale e/o per ingiustificato arricchimento, dell'importo corrispondente al valore della prestazione resa per provvedere al lavaggio degli indumenti stessi, in misura non inferiore a quattro ore settimanali di straordinario diurno per ciascuno, oltre alle spese vive sostenute, da determinarsi, anche in via equitativa, in misura non inferiore ad Euro 60,00 mensili. Lamentavano che il primo giudice errò nel ritenere tali indumenti (pantaloni e giacche forniti dalla società) semplicemente identificativi dell'azienda presso cui lavoravano e non uno strumento di protezione dagli infortuni (per esposizione a rischi di infezioni morbose), e dunque dispositivi di sicurezza individuali, che la società aveva l'obbligo di mantenere efficienti, se del caso provvedendo alla loro riparazione o sostituzione. La società Gruppo G. e la P.M. Ambiente s.p.a. resistevano al gravame.

Con sentenza depositata il 22 luglio 2009, la Corte d'appello di Milano accoglieva parzialmente il gravame, e così disponeva: "In parziale riforma della sentenza n. 1587/2006 del Tribunale di Milano, condanna la società Gruppo G. al pagamento a titolo risarcitorio, sino al 2 luglio 2002, in favore di L.F. e di F., di una somma pari ad un'ora alla settimana di retribuzione straordinaria diurna, nella misura spettante nel corso del tempo e nei limiti della prescrizione decennale, a decorrere dalla data di messa in mora, coincidente con la notificazione della richiesta di tentativo obbligatorio di conciliazione; in parziale riforma della sentenza n. 1502/2006 condanna la società Gruppo G. al pagamento, a titolo risarcitorio e sino al 2 luglio 2002, in favore degli appellanti, eccetto C., di una somma pari ad un'ora alla settimana di retribuzione straordinaria diurna, nella misura spettante nel corso del tempo e nei limiti della prescrizione decennale a decorrere dalla data di messa in mora, coincidente con la notificazione della richiesta di tentativo obbligatorio di conciliazione; condanna la società P.M. Ambiente s.p.a. al pagamento a titolo risarcitorio di una somma pari ad un'ora allo settimana di retribuzione straordinaria diurna, nella misura spettante nel corso del tempo in favore degli appellanti, nei limiti della prescrizione decennale, a decorrere dalla messa in mora, in particolare per B. solo fino al novembre 2003, per O. fino al settembre 2003, assolvendo dalle domande la M. relativamente agli appellanti C., Ch. e Ca.; in riforma della sentenza n. 2259/2006 condanna la società Gruppo G. al pagamento a titolo risarcitorio sino al 2 luglio 2002, in favore degli appellanti, di una somma pari ad un'ora alla settimana di retribuzione straordinaria diurna , nella misura spettante nel corso del tempo e nei limiti della prescrizione decennale, a decorrere dalla data di messa in mora, coincidente con la notificazione della richiesta di tentativo obbligatorio di conciliazione; dichiara compensate per metà le spese dei due gradi relativamente alla società G. ed agli appellanti tutti e condanna le società a pagare agli attori l'altra metà, liquidata in complessivi Euro 6.500,00 oltre accessori di legge.

Dichiara compensate le spese dei due gradi nella misura di due terzi tra gli appellanti di cui alle sentenze n. 1587/2006 e n. 1502/2006 e la società P.M., condannando l'appellata alla rifusione dell'ulteriore parte che liquida in Euro 2.000,00 oltre accessori di legge. Conferma nel resto le sentenze n. 1587/2006 e n. 1502/2006".

Per la cassazione propone ricorso la società Gruppo G., affidato a nove motivi, poi illustrati con memoria. Resiste F.D. con controricorso, poi illustrato con memoria, mentre gli altri lavoratori sono rimasti intimati. Resiste altresì la P.M. Ambiente s.p.a., con controricorso contenente ricorso incidentale affidato a tre motivi. La società Gruppo G. ha presentato osservazioni per iscritto sulle conclusioni del pubblico ministero (art. 379 c.p.c., comma 4).

Diritto

Deve pregiudizialmente disporsi la riunione dei ricorsi proposti avverso la medesima sentenza, ex art. 335 c.p.c..

1.- Con il primo motivo la società G., deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. e art. 115 c.p.c., pone il seguente interpello:"se a norma degli artt. 2727 e 2729 c.c. e art. 115 c.p.c., nella controversia in atti, possa essere assunto come fatto notorio l'esistenza di rischi per la salute dei lavoratori causati da non meglio identificati agenti patogeni presenti nello svolgimento delle mansioni, indicati nella sentenza impugnata, ovvero se ciò esorbiti dalle nozioni di comune esperienza e debba essere accertato in fatto a mezzo degli ordinari strumenti processuali, segnatamente a mezzo di CTU sanitaria che accerti tecnicamente se le mansioni espletate abbiano esposte necessariamente il lavoratore agli agenti patogeni e se perciò fosse necessario dotarli sempre e contemporaneamente di tuta DPI".

2.- Con il secondo, terzo e quarto motivo la società G., denunciando violazione e falsa applicazione degli D.Lgs. n. 626 del 1994, artt. 40 e 43, D.P.R. n. 547 del 1955, artt. 377e 379 e art. 39 CCNL 24 aprile 2001 del settore degli addetti alle Imprese fornitrici di servizi operanti nel settore ferroviario e dei trasporti anche con riferimento all'art. 1362 c.c., nonchè dell'art. 2087 c.c., formula il seguente interpello:" Se ai sensi del D.Lgs. n. 626 del 1994, artt. 40 e 43, D.P.R. n. 547 del 1955, artt. 377 e 379 e art. 39 CCNL citato in rubrica, qualsiasi indumento utilizzato dai lavoratori per il solo fatto che venga indossato durante un'attività a rischio di contatto con agenti patogeni costituisca DPI a prescindere dalle caratteristiche e dalla qualità di protezione intrinseche dell'indumento stesso ed anzi anche quando ne sia accertata la inidoneità o se, viceversa, sia necessario che gli indumenti possiedano le necessarie qualità tecniche per espletare la funzione di DPI. Se a mente dei succitati articoli siano DPI gli indumenti forniti ai sensi dell'ari. 39 Con. Coll., lett. a) e se, viceversa, siano semplici indumenti con funzione distintiva e di decoro. Infine, sempre a mente dei succitati articoli, se il lavaggio e la stiratura di indumenti privi dei requisiti tecnici per potere svolgere la funzione di DPI rientrino nel concetto di manutenzione di dispositivo di protezione individuale e come tali debbano essere a carico del datore di lavoro, ovvero se tali attività rientrino nel concetto di cura e come tali rimangano ex art. 39 CCNL di categoria a carico del lavoratore".

3.- Allega, inoltre, la violazione dell'art. 39 CCNL 24 aprile 2001 del settore degli addetti alle Imprese fornitrici di servizi operanti nel settore ferroviario e dei trasporti anche con riferimento all'art. 1362 c.c. e difetto totale di motivazione.

Indica la società quale "punto decisivo" la "inesistenza del diritto dei lavoratori di vedersi risarcite le prestazioni di mero lavaggio e stiratura di indumenti privi di caratteristiche protettive ma utilizzati in prestazioni che presentino rischi e di esposizione agli agenti patogeni tenendo conto dell'accollo in capo al lavoratore dell'obbligo di curare la buona conservazione degli indumenti di lavoro originariamente forniti a mente dell'art. 39 CCNL, lett. a".

Formula la società, poi, il seguente quesito: se alla luce dell'art. 39 CCNL di categoria, il lavoratore abbia diritto al risarcimento del danno ed al rimborso spere per il lavaggio della tuta anche quando l'attività sia consistita in semplice lavaggio e stiratura ed abbia riguardato semplici indumenti di lavoro privi della caratteristiche di DPI, ancorchè utilizzati in protezioni a rischio di esposizione di agenti patogeni, ovvero se in tal caso il corrispettivo di tale attività sia già compreso nella determinazione della retribuzione concordata in sede di CCNL tenendo conto dell'accollo in capo al lavoratore dell'obbligo di curare la buona conservazione degli indumenti di lavoro originariamente forniti a mente dell'art. 39 CCNL, lett. a)".

4. - Con il quinto motivo lamenta il mancato esame di taluni documenti inerenti la differenziazione della tuta ordinaria dal d.p.i. e le prestazioni per le quali era sufficiente l'utilizzo della prima. Occorre in tal caso subito rimarcare che la censura è priva del necessario quesito cd. di fatto, omologo del quesito di diritto, previsto dall'art. 366 bis c.p.c. anche per le censure inerenti la motivazione della sentenza impugnata.

6.- Con il sesto e settimo motivo la società denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1375, 1227, 1223 e 1226 c.c.;

chiede inoltre se la quantificazione del danno subita dai lavoratori di G. debba essere riferita al mero danno emergente pari ai costi vivi sostenuti dal danneggiato a causa della inadempienza rilevata, ovvero debba comprendere anche il lucro cessante del quale non sia stata fornita alcuna prova neppure generica, avendo peraltro con la sua inerzia contribuito alla sua causazione, ed essere altresì parametrato ad un valore,ad esempio la paga oraria, per lavoro straordinario, sproporzionato e non omogeneo rispetto al costo effettivo della attività anzidetta".

7.- Con l'ottavo motivo la società, denunciando difetto totale di motivazione, indica quale "punto" decisivo la "liquidazione equitativa del danno rapportato alla retribuzione oraria per lavoro straordinario anzichè al costo effettivo di lavaggio di una tuta da lavoro ordinaria ed al tempo necessario per eseguirlo quale risultante dal progetto B.D. (doc. 2 della produzione G. in primo grado) non esaminato dalla Corte territoriale".

8.- Con il nono motivo la società lamenta la violazione degli artt. 2946 e 2948 c.c., e sostiene che, partendo la decisione impugnata dall'erroneo presupposto che la tuta da lavoro sia equiparabile agli indumenti DPI e essendo, invece, tale equiparazione inammissibile, non si sarebbe dovuto affermare la sussistenza di un inadempimento contrattuale, ma piuttosto parlare di attribuzione a ciascun lavoratore di "una ulteriore retribuzione per avere eseguito una prestazione non prevista in contratto", con conseguente applicazione della prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c., n. 4.

8.1 I motivi dei ricorsi, che vanno trattati unitariamente per la loro stretta connessione dal punto di vista logico-giuridico, sono infondati.

Mette conto, innanzitutto, osservare che quanto alla questione del fatto notorio - concernente l'esistenza dei rischi per la salute dei lavoratori - trova applicazione il principio, reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr, ex plurimis, Cass., SU, n. 9961/1996; Cass., nn. 2700/1997; 26081/2005), secondo cui in tema di prova per presunzioni (la quale rappresenta uno strumento, normativamente concesso al giudice, che permette di arrivare alla conoscenza di un fatto per il quale non sia possibile dare una diretta dimostrazione, attraverso un procedimento logico)non occorre che i fatti su cui si fonda la presunzione siano tali da far apparire l'esistenza del fatto ignoto come l'unica conseguenza possibile dei fatti accertati in giudizio, è sufficiente che il fatto ignoto sia desunto alla stregua di un canone di probabilità, con riferimento ad una connessione di avvenimenti possibile e verosimile secondo un criterio di normalità; nè, a tal riguardo, l'apprezzamento del giudice di merito circa l'esistenza degli elementi assunti a fonte della presunzione e circa la rispondenza di questi ai requisiti di idoneità, gravità e concordanza richiesti dalla legge, è sindacabile in sede di legittimità, salvo che risulti viziato da illogicità o da errori nei criteri giuridici; ciò nella specie, non è dato riscontrare.

8.2. - Va, poi, annotato che la Corte territoriale ha accertato in fatto la funzione protettiva svolta dagli indumenti per cui è causa, con una valutazione in concreto che prescinde dalla loro avvenuta qualificazione o meno in tal senso da parte delle fonti contrattuali richiamate dalle ricorrenti, sicchè le critiche svolte, anche sotto il profilo della violazione di legge e di contratto collettivo, si risolvono nell'inammissibile richiesta di un riesame di circostanze fattuali già vagliate dai Giudici del merito, con motivazione coerente con i dati acquisiti ed immune da vizi logici; peraltro i relativi quesiti di diritto presentano altresì evidenti motivi di inammissibilità, presupponendo a sua volta i suddetti accertamenti fattuali non consentiti in questa sede di legittimità. Mette conto evidenziare,inoltre, quanto agli altri profili di censura, che, come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, i lavoratori hanno diritto alla retribuzione dell'attività lavorativa prestata ed al rimborso delle spese sostenute, per la pulizia degli indumenti di protezione, forniti dal datore di lavoro, risultando affetta da nullità parziale, per contrasto con norme imperative, la clausola, in senso contrario, del contratto collettivo che, sostituita di diritto dalle stesse norme inderogabili, concorre a conformare i contratti individuali di lavoro, sui quali si fondano i diritti alla retribuzione ed al rimborso spese dei lavoratori (cfr., ex plurimis, Cass., n. 14712/2006; 18537/2007; 11729/2009; 23314/2010; cfr., altresì, Cass., n. 11139/1998). Ne consegue che quand'anche la contrattazione collettiva avesse inteso addossare ai lavoratori le spese di lavaggio dei DPI (il che nella specie deve escludersi, perchè prevedere che il lavoratore debba avere cura della buona conservazione degli indumenti non significa di per sè che debba provvedere al loro lavaggio), una siffatta previsione, siccome contraria a norme imperative, non potrebbe comunque esonerare il datore di lavoro dall'onere delle spese di cui qui si controverte 8- 8.3 - Nè è condivisibile la tesi secondo la quale il danno da inadempimento non dovrebbe essere quantificato alla luce della perdita subita dal danneggiato quale conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento (cfr., art. 1223 c.c.), bensì alla stregua dei costi di cui sarebbe stato onerato il soggetto inadempiente se avesse adempiuto correttamente alle proprie obbligazioni. A tanto aggiungasi che, in ogni caso, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, neppure sono state indicate le fonti probatorie relative agli i elementi di conteggio della spesa occorrente per il lavaggio degli indumenti. Circa la liquidazione equitativa è assorbente la considerazione che il relativo motivo, così come il quesito svolto, sono inammissibili, sia perchè fanno riferimento ad un ipotetico risarcimento da lucro cessante di cui non vi è traccia nella sentenza impugnata, sia perchè presuppongono un accertamento di fatto sulla sproporzione del risarcimento liquidato, senza che sia neppure fornita l'indicazione delle fonti probatorie che dovrebbero sostenere tale assunto.

8.4 - Da ultimo va osservato, per quanto concerne la questione della prescrizione, che il motivo, come l'interpello di diritto che allo stesso accede, sono inammissibili, siccome fondati su un presupposto contrario all'accertamento fattuale svolto dai Giudici del merito (irretrattabile alla luce del mancato accoglimento delle relative e già esaminate doglianze), ossia che gli indumenti de quibus non fossero qualificabili come DPI; nella quale insussistente ipotesi, del resto, difettando l'inadempimento datoriale, neppure avrebbe potuto essere accolta la pretesa azionata.

In conclusione il ricorso principale deve essere rigettato, rimanendo, nelle svolte considerazioni, assorbite tutte le ulteriori critiche.

9. Col primo motivo la società P.M. Ambiente lamenta una insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), consistente nella circostanza se la tuta da lavoro di cotone, priva delle caratteristiche tecniche di impermeabilità, idrorepellenza e resistenza ad urti e strappi, assegnata ai lavoratori della P.M. Ambiente, sia o meno dispositivo di protezione individuale, ritenendo erroneamente la sentenza impugnata che non sarebbe la efficacia protettiva degli indumenti a qualificare la sussistenza dell'obbligo del datore di lavoro ma l'effettuazione di una attività per la quale sia opportuno prendere delle cautele anche di non commistione di appositi indumenti con quelli della sfera personale e familiare.

10. Con il secondo motivo la società P.M. denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 626 del 1994, artt. 40 e 43 e del D.P.R. n. 547 del 1955, artt. 377 e 379 e dell'art. 39 del c.c.n.l. di categoria (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3). Lamenta che la decisione impugnata non tenne in alcun conto le mansioni effettivamente svolte dai lavoratori in questione, non comportanti alcun contatto con sostanze nocive e/o fonti di infezioni, trattandosi di rifiuti o scarti (quali lattine, bottigliette, giornali et similia).

Formula il seguente quesito di diritto: "Dica la Suprema Corte se gli indumenti forniti agli odierni intimati dalla società ricorrente in base all'art. 39 del ccnl aziende operanti nell'indotto ferroviario e consistenti in pantaloni,camicia (a maniche lunghe o corte a seconda della stagione) e giubbotto in tessuto misto cotone/poliestere, dagli stessi indossati per la pulizia ordinaria dei vagoni o degli uffici (attività che non comporta esposizione a rischi specifici), possono costituire dispositivi di protezione ai sensi del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 40 sebbene privi di requisiti di impermeabilità, impenetrabilità e resistenza, e sebbene non il specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore".

11 - Con il terzo motivo la società P.M. denuncia la violazione degli artt. 2697, 1175, 1226 e 1227 c.c., oltre ad insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia. Si duole che la sentenza impugnata abbia riconosciuto ai lavoratori un indennizzo per la pulizia da effettuare con apposite cautele e separazione da altri indumenti, e che tale indennizzo poteva essere equamente stabilito nella misura della retribuzione di un'ora di lavoro ordinario per settimana lavorata, ritenendo così, senza adeguata prova, sussistente un danno ai lavoratori su cui invece gravava l'onere probatorio, danno da ridursi ai sensi dell'art. 1227 c.c. laddove il lavoratore abbia contribuito con la sua condotta alla causazione dello stesso, non avendo mai rivendicato l'obbligo datoriale di lavare il vestiario in questione.

11.1 - I motivi, che per la loro connessione possono congiuntamente esaminarsi, sono infondati per le considerazioni sopra svolte, cui può aggiungersi che i quesiti di diritto formulati risultano inammissibili per richiedere a questa Corte accertamenti e rivalutazione dei fatti preclusi al giudice di legittimità, risultando peraltro infondata la doglianza inerente la violazione dell'art. 1227 c.c., non vedendosi come la mancata periodica richiesta di danno economico conseguente le spese ingiustamente sopportate dai lavoratori per il lavaggio degli indumenti in questione possa avere aggravato il danno medesimo, quantificato dalla Corte di merito con il compenso di due ore lavorative settimanali, in assenza di qualsivoglia prova che tale importo sia superiore a quello del lavaggio periodico a carico dell'azienda.

12. - I ricorsi vanno dunque entrambi rigettati.

L'opinabilità insita nelle valutazioni fattuali rilevanti ai fini del decidere, di cui è testimonianza l'esito tra loro difforme, delle pronunce di merito, consiglia la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità tra le parti costituite.


P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi. Compensa le spese tra le parti costituite. Nulla sulle spese quanto alle parti rimaste intimate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 giugno 2014.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2014