Tipologia: Protocollo d’intesa
Data firma: 7 dicembre 2010
Parti: Confindustria e Cgil, Cisl, Uil
Settori: Industria, Venezia
Fonte: cislveneto.it

Sommario:

Premessa
Adesione al sistema degli Organismi Paritetici
Elenco RLS
Formazione degli RLS
Aggiornamento periodico degli RLS
Rilascio attestato di partecipazione
Attività di supporto alle imprese
Attività dell’OPP

Protocollo d’intesa

In data 7 dicembre 2010 l’Organismo Paritetico Provinciale per la Sicurezza per la provincia di Venezia ha definito il seguente “protocollo d’intesa” :

Premesso che:
- in data 28 maggio 2008 presso la sede di Confindustria Padova è stato sottoscritto un “Protocollo d’intesa” fra Confindustria Veneto e Cgil, Cisl e Uil del Veneto in materia di Sicurezza sul lavoro finalizzato all’individuazione di percorsi comuni ed azioni positive in materia di sicurezza ed antinfortunistica;
- nel contesto delle attività previste è compresa l’attività di rilancio dell’OPR (Organismo Paritetico Regionale) con la funzione di raccogliere e migliorare le migliori pratiche dei livelli provinciali, di diffonderle per farne patrimonio comune, di agire a supporto delle azioni positive indicate nel protocollo, favorendo la “messa in rete” degli OPP (Organismi Paritetici Provinciali);
- nel mese di settembre 2008 è ripresa l’attività dell’OPP per la Sicurezza per la provincia di Venezia, costituito ai fini e per gli effetti di cui all’art. 2, comma 1 lettera ee) del D.to leg.vo 81/08 nella misura di sei membri di rappresentanza (3 di espressione datoriale e 3 di espressione sindacale);
- tenuto conto del ruolo dell’Organismo Paritetico Provinciale per l’applicazione di quanto previsto in materia dal DLGS n. 81/08 è impegno comune delle Parti firmatarie del presente accordo attuare ogni iniziativa funzionale alla programmazione di attività formative con particolare riferimento agli RLS, all’elaborazione ed alla raccolta di buone prassi ai fini prevenzionistici, oltre allo sviluppo di azioni inerenti alla salute e sicurezza sul lavoro, l’assistenza alle imprese finalizzata all’attuazione degli adempimenti in materia;
- in data 1 luglio 2010 l’OPR per la sicurezza nei luoghi di lavoro ha sottoscritto un verbale di accordo in materia di formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza indicandone le “Linee di indirizzo” per la realizzazione dei relativi programmi (v. Allegato 1);
tutto quanto sopra premesso si conviene quanto segue:

Adesione al sistema degli Organismi Paritetici
• L’OPP si attiverà per effettuare la capillare e puntuale informazione alle aziende del territorio sul ruolo dell’Organismo paritetico e sulle relative attribuzioni assegnategli dal d.leg.vo 81/2008. Ciò al fine di favorire il più possibile l’adesione al sistema da parte delle aziende industriali del territorio.

Elenco RLS
• L’OPP si attiverà, sulla base dei dati forniti in modo volontario dalle imprese del territorio, per la predisposizione di un elenco, il più possibile completo, dei nominativi degli RLS eletti e/o designati nelle aziende del territorio provinciale.
• In tale contesto, e previo riscontro con le comunicazioni effettuate all’Inail, saranno comunicati, alle aziende che risulteranno prive del RLS, i nominativi dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali (RLST) designati nell’ambito dell’OPP stesso.

Formazione degli RLS
• Saranno promosse dall’OPP, iniziative atte ad accrescere la cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro, attraverso la elaborazione e la diffusione delle migliori pratiche finalizzate a migliorare il confronto e la collaborazione tra le figure aziendali preposte alla prevenzione e alla sicurezza nei luoghi di lavoro. Quanto sopra nel rispetto di quanto previsto dall’art. 37 comma 11 del D.to Leg.vo 81/08 che prevede “la durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento”;
• La programmazione e la realizzazione dei percorsi formativi per gli RLS della provincia di Venezia, avverrà in armonia con quanto previsto dall’ art. 37 del D.to Lgs.vo 81/08 così come recepito dall’OPR nel verbale sottoscritto in data 1.7.2010 e allegato al presente protocollo (All. A). I contenuti, già concordati e definiti in data 26.05.2009, sono da ritenersi a carattere sperimentale e propedeutici alla formale definizione dei contenuti minimi e delle modalità della formazione dei lavoratori che saranno sottoscritti dall’Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni, così come previsto dall’art. 37 comma 2 del D.to Lgs.vo 81/08.
• L’OPP si farà parte attiva nel pubblicizzare e informare le aziende sui contenuti di tale accordo una volta emanato.
• In via prioritaria ed al fine di assicurare la completa ed esauriente somministrazione della formazione agli RLS e di monitorare la corretta applicazione delle normative vigenti, le aziende aderenti invieranno gli RLS ai corsi di formazione organizzati e/o proposti dall’OPP.
• Qualora le aziende intendano avvalersi di corsi organizzati da altre agenzie formative dovranno comunque, al fine di ottemperare all’obbligo di cui all’art. 37, comma 12, del d.lgs. n. 81/2008, seguire la seguente procedura:
- invio della richiesta di collaborazione all’OPP da parte dell’ente che eroga la formazione;
- accettazione da parte dell’ente di formazione, indicato dall’azienda richiedente, delle linee di indirizzo definite e consegnate dall’OPP.
- invio all’OPP della rendicontazione al termine dell’attività formativa;

Aggiornamento periodico degli RLS
• Con riferimento all’art. 37 comma 11 - ultimo capoverso - del D.to leg.vo 81/08, considerando che presso molte aziende gli RLS hanno già partecipato alle attività formative di durata minima di 32 ore anche in data antecedente all’applicazione della vigente normativa si ritiene opportuno, in attesa che la contrattazione collettiva nazionale disciplini le modalità dell’obbligo degli aggiornamenti periodici, di dare avvio sperimentale ad una programmazione di tali attività formative i cui contenuti sono individuati e condivisi nell’allegato al presente protocollo (All.B); rimane ovviamente confermato che l’eventuale definizione della materia dalla contrattazione collettiva nazionale comporterà l’integrazione e l’eventuale revisione dei contenuti definiti nell’allegato All. B.;
• Le parti confermano che i succitati programmi formativi concordati saranno inviati da parte dell’Ente organizzatore alle aziende del territorio provinciale;
• In via prioritaria ed al fine di assicurare la completa ed esauriente somministrazione della formazione agli RLS e di monitorare la corretta applicazione delle normative vigenti, le aziende aderenti invieranno gli RLS ai corsi di formazione organizzati e proposti da Enti tecnicamente competenti individuati dall’OPP.
• Qualora le aziende intendano avvalersi di corsi organizzati da altre agenzie formative dovranno comunque, al fine di ottemperare all’obbligo di cui all’art. 37, comma 12, del d.lgs. n. 81/2008, seguire la seguente procedura:
- invio della richiesta di collaborazione all’OPP da parte dell’ente che eroga la formazione;
- accettazione da parte dell’ente di formazione indicato dall’azienda richiedente, delle linee di indirizzo definite e consegnate dall’OPP;
- invio all’OPP della rendicontazione al termine dell’attività formativa;

Rilascio attestato di partecipazione
• Le parti convengono che per l’acquisizione dell’attestato di formazione, che dovrà riportare i contenuti in conformità con quanto definito dalle Linee di indirizzo stabilite dall’OPP, dovranno essere soddisfatte le seguenti condizioni minime:
a - aver partecipato al 100% del monte ore di lezioni (recuperando eventuali moduli persi nelle edizioni successive) che devono essere controfirmate sull’apposito registro (All. C);
b - avere superato positivamente la verifica di apprendimento di fine corso (modalità da definire);

Attività di supporto alle imprese
• L’OPP si attiverà per supportare le imprese nell’individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Per l’effettuazione di tali attività le aziende si rivolgeranno prioritariamente a Enti tecnicamente competenti individuati dall’OPP.

Attività dell’OPP
• Per il suo regolare funzionamento l’Organismo Paritetico Provinciale prevederà su base biennale ,a decorrere dal mese di gennaio 2011 ,la designazione di due coordinatori, uno in rappresentanza di Confindustria di Venezia, e uno in rappresentanza di Cgil Cisl Uil di Venezia designati con lettera congiunta da tutti i membri dell’OPP e con il compito di definire :ordine del giorno e sede di incontro dell’Organismo Paritetico Provinciale (definizioni d’intesa tra i due coordinatori) e di redigere i verbali degli incontri effettuati.
Considerata la complessità della materia e gli aggiornamenti che potrebbero derivare dalle disposizioni applicative del D.to Lgs.vo 81/08 le Parti, nel ribadire il proprio impegno in tema di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, concordano di avviare una fase di sperimentazione della durata di mesi dodici dalla sottoscrizione del presente Protocollo d’Intesa, al fine di monitorarne l’efficacia e di introdurre eventuali modiche che si ritenessero necessarie, previa valutazione dell’attività svolta alla fine del periodo di sperimentazione.

Letto, confermato e sottoscritto

Confindustria Venezia Cgil Venezia Cisl Venezia Uil Venezia