Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 4, 17 novembre 2014, n. 47283 - Operaio precipita dall'edificio in ristrutturazione: responsabilità di un coordinatore per la sicurezza. Parole d'ordine: effettività e concretezza


 

 

 

Presidente Zecca – Relatore Iannello

Fatto


1. B.L. era tratto a giudizio per rispondere del reato p. e p. dagli art. 113 e 589, comma 2, cod. pen. a lui ascritto per avere, in cooperazione con altri, nella qualità di coordinatore per la sicurezza e per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'ospedale (omissis) , colposamente cagionato la morte dell'operaio rumeno P.A. .
Era accaduto che quest'ultimo, mentre stava procedendo, in data 14/11/2005, a lavori di intonacatura dei locali posti al terzo piano dell'ospedale e in particolare della parte dei muri posta a lato delle finestre dalle quali erano stati tolti gli infissi, cadeva improvvisamente nel vuoto attraverso l'apertura non protetta di una di esse, da una altezza al suolo superiore ai 10 m, riportando lesioni mortali.
La responsabilità dell'evento era ascritta al B. , oltre che a titolo di colpa generica, anche per colpa specifica consistita nella violazione delle previsioni di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), e) e f), d.lgs. 14 agosto 1996, n. 494, contestatagli rispettivamente per:
- non aver verificato, con opportune azioni di coordinamento e di controllo, che le imprese esecutrici dei lavori di intonacatura dei locali del terzo piano dell'ospedale predetto vi attendessero nel rispetto delle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento e, in particolare, per non aver verificato che i lavori di intonacatura da svolgersi in prossimità delle aperture delle finestre prive di infissi, sbarramenti o protezioni di alcun tipo, venissero svolti senza che i lavoratori fossero esposti a gravi rischi di caduta dall'alto;
- non avere segnalato al committente dei lavori, previa contestazione alle imprese esecutrici, le inosservanze alle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza con riferimento ai lavori di intonacatura dei locali del terzo piano;
- non avere immediatamente sospeso i lavori predetti, che presentavano evidenti e gravi rischi di caduta dall'alto dei lavoratori.
Con sentenza del 14/5/2009 il Tribunale di Ferrara riconosceva la responsabilità del prevenuto quale concorrente autonomo nel reato colposo sopra descritto, rilevando che tutti gli obblighi a lui imposti ai sensi della richiamata norma risultavano “largamente omessi e inadempiuti”.
Osservava in particolare che: i sopralluoghi in cantiere erano stati sporadici e superficiali; in nessuno di quelli successivi all'inizio dei lavori di intonacatura si faceva menzione delle modalità esecutive degli stessi, tutto risolvendosi in una burocratica attestazione di conformità; per contro, tutti i testi avevano riferito che, sin dal primo giorno, le opere venivano eseguite in condizioni di assoluta insicurezza e in assenza di tutte le misure precauzionali descritte dai piano redatto dal B. ; sebbene fosse prevista l'adozione di un ponteggio esterno, quest'ultimo non era stato realizzato; di conseguenza, incombeva sul B. non solo verificare la presenza delle misure di sicurezza alternative, ma anche controllare che le stesse fossero effettivamente applicate anche attraverso controlli frequenti e a sorpresa; la tesi difensiva, secondo cui in cantiere era presente un ponte mobile (c.d. trabattello) che avrebbe permesso di lavorare in condizioni di sicurezza, era inconferente non risultando che l'imputato avesse verificato in concreto se tale strumento fosse idoneo all'esecuzione dei lavori in prossimità delle finestre delle stanze, se lo stesso fosse effettivamente usato dagli operai, né constando che il B. avesse adottato delle misure per evitare l'elusione del suo impiego: prova questa tanto più necessaria a fronte delle “massicce ed univoche evidenze processuali” dalle quali risultava che quel mezzo non era stato mai usato per l'esecuzione dell'intonacatura delle finestre, in quanto inadatto e incompatibile con un lavoro da svolgere in fretta, per la sua instabilità e per le sue oscillazioni.
Soggiungeva al riguardo che “anche ad ammettere che al momento del sopralluogo i lavoratori non fossero impegnati nel lavoro alle finestre, resta una clamorosa manifestazione di negligenza il non aver previsto che presto, forse nel corso della stessa giornata, il lavoro si sarebbe spostato verso il luogo pericoloso” e il non essersi posto il problema delle concrete modalità operative.
Concesse le attenuanti generiche, ritenute equivalenti alla contestata aggravante, l'imputato era pertanto condannato ad un anno e due mesi di reclusione, pena sospesa.
2. Interposto gravame, sia in punto di affermazione della responsabilità penale, sia in punto di trattamento sanzionatorio (con particolare riferimento anche alla omessa pronuncia sulla richiesta di applicazione, ex art. 444 cod. proc. pen., della pena di sei mesi di reclusione convertita nella pena pecuniaria di Euro 6.840 di multa), la Corte d'Appello di Bologna, con la sentenza in epigrafe, lo rigettava, confermando integralmente la sentenza impugnata.
La tesi dell'appellante, secondo cui nessun rimprovero poteva nella specie essergli mosso per avere egli assolto interamente i suoi compiti e per non essere esigibili una sua presenza costante in cantiere e un suo controllo continuo di ciascun lavoratore, era disattesa dalla Corte territoriale in ragione del rilievo che le verifiche a lui spettanti risultavano, nella specie, compiute senza la dovuta attenzione e approfondimento.
Rilevava al riguardo, in particolare, che “la decisione di non provvedere al montaggio di un ponteggio esterno (in assoluto, il presidio più sicuro, ma troppo costoso in relazione al lavori di intonacatura che non avrebbero dovuto riguardare la facciata esterna del fabbricato, bensì soltanto le cornici delle finestre), avrebbe vieppiù dovuto consigliargli di seguire con particolare attenzione le modalità di esecuzione di quelle lavorazioni... tanto più che... quei lavori di intonacatura... andavano ormai avanti da un po' di tempo”.
Soggiungeva che “anche a voler dare... per ammesso che, in ragione di una presenza in cantiere che nel suo caso non poteva essere quotidiana, egli non si fosse reso direttamente conto delle modalità con cui avevano luogo i lavori di intonacatura delle cornici delle finestre, sarebbe stato in ogni caso suo precipuo dovere, in quella situazione, assumere precise informazioni al riguardo onde comprendere e verificare quali presidi venissero adottati in sostituzione della soluzione (esaminata e scartata) di installare un ponteggio esterno”.
La Corte d'appello giudicava, poi, priva di ragion d'essere la doglianza relativa alla contestazione di una cooperazione colposa ex art. 113 cod. pen. con gli altri imputati, rilevando che, anche accedendo al rilievo dell'appellante secondo cui era da escludere la reciproca consapevolezza dell'altrui condotta, nondimeno la condotta enunciata nel capo di imputazione e la conforme ricostruzione della vicenda operata in giudizio avevano evidenziato l'esistenza di un preciso nesso causale tra la prima e il verificarsi dell'evento.
Quanto, infine, alla disattesa richiesta di applicazione della pena di sei mesi di reclusione, osservava che la stessa, in ragione dell'elevatissimo grado di colpa ascrivibile all'imputato, non poteva considerarsi accoglibile, e tantomeno lo era la richiesta di sostituzione nella pena pecuniaria di Euro 6.840 di multa, postulando questa un rapporto di conversione pari al minimo di quello previsto, del tutto inadeguato al caso di specie e tale da comportare “l'abdicazione evidente della pena alla sua funzione speciale preventiva”.
3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato sulla base di tre motivi.
3.1. Con i primi due deduce violazione di legge penale, sostanziale e processuale (in relazione agli artt. 5 d.lgs. 494/1996, 192 e 533 cod. proc. pen.), nonché vizio di motivazione in relazione alla affermazione della sua penale responsabilità.
Rileva in sintesi che:
a) posto che, nel caso di specie, la violazione in astratto contestabile è solo quella di cui all'art. 5, lett. a), d.lgs. 494/1996 [le altre presupponendo l'effettiva conoscenza della inosservanza del piano di sicurezza o, comunque, l'effettiva conoscenza di situazioni di pericolo, da acquisirsi appunto attraverso gli adempimenti di cui alla lett. a)], e considerato altresì che tale norma non specifica in alcun modo quali siano le “opportune azioni di coordinamento”, né la cadenza dei controlli, tantomeno esigendo una costante presenza in cantiere, ne deriva che nessun rimprovero può fondatamente essergli mosso risultando che egli effettuò l'ultima verifica, in contraddittorio con il delegato alla sicurezza della ditta appaltatrice, sei giorni avanti il verificarsi dell'infortunio mortale, constatando in quell'occasione che erano iniziate le lavorazioni relative agli intonaci del terzo piano e alla posa della guaina per la coibentazione della copertura e accertando che la situazione complessiva del cantiere era conforme alle previsioni del piano di sicurezza;
b) solo a posteriori egli apprese che il P. lavorava in quel cantiere da mesi, alle dipendenze di una ditta che operava di fatto in subappalto senza alcuna autorizzazione: né era esigibile una diversa consapevolezza da parte sua di tale situazione;
c) la progettazione delle misure di sicurezza da lui previste nel relativo piano, era del tutto adeguata: tali in particolare dovevano considerarsi i cosiddetti trabattelli, la presenza di almeno uno dei quali nei locali del terzo piano risultava dimostrata in dibattimento;
d) al momento dell'ultimo sopralluogo (8/11/2005) i lavori non erano in corso, sicché non vi era motivo di dubitare che gli addetti alla sicurezza avrebbero imposto di operare correttamente, non potendosi in proposito nemmeno ravvisare alcuna consapevolezza delle reciproche condotte rilevante ai sensi dell'art. 113 cod. pen.;
e) solo una quotidiana attività di vigilanza del coordinatore avrebbe potuto evitare l'evento, ma questa non rientra tra i compiti richiesti dalla legge, non potendosi pertanto sotto tale profilo ravvisare il necessario nesso di causalità tra le ammissioni addebitate ad esso ricorrente e l'evento;
f) l'assunto secondo cui egli dovesse avere conoscenza delle condizioni di lavoro quotidiano nel cantiere finisce, dunque, in tale contesto, con il violare anche la regola di valutazione della prova posta dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. e il criterio di giudizio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio, dettato dall'art. 533, comma 1, cod. proc. pen.:
g) al riguardo, infine, la motivazione appare anche contraddittoria, nella parte in cui sembra ipotizzare un ragionevole dubbio in ordine alla sua consapevolezza di quel che accadeva in cantiere.
3.2. Con un terzo motivo deduce, in subordine, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio e alla negata applicazione della pena inferiore richiesta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., con conversione in pena pecuniaria.
Rileva che quest'ultima sarebbe stata più che congrua, in relazione alla sua specifica posizione soggettiva e che, sul punto, la diversa valutazione appare contraddittoria rispetto alla riconosciuta meritevolezza delle circostanze attenuanti generiche e considerato anche che, in altra parte della sentenza, la Corte territoriale ha riconosciuto che egli poteva non sapere esattamente quel che accadeva in cantiere. Segnala al riguardo di essersi efficacemente attivato affinché le compagnie assicuratrici risarcissero gli eredi del P. con la corresponsione della somma omnicomprensiva di Euro 500.000,00.

Diritto


4. Sono infondati i primi due motivi di ricorso.
Essi ripropongono censure già svolte in appello, specificamente esaminate dalla Corte territoriale e disattese con motivazione puntuale ed esauriente, dotata di indubbia coerenza logica con le acquisizioni istruttorie e linearità argomentativa, con la quale a ben vedere il ricorso omette di confrontarsi fino in fondo, di tal che lo stesso, lungi dal segnalare aspetti di evidente incoerenza logica nel ragionamento valutativo della corte territoriale, si risolve sostanzialmente nella mera apodittica riproposizione di una opposta lettura e valutazione della vicenda.
In particolare - esclusa anzitutto la pertinenza al tema del rilievo relativo alla adeguatezza in astratto del piano di sicurezza (non essendo mai stato questo il profilo di colpevolezza in contestazione), ed esclusa altresì l'ammissibilità e conducenza della affermata sua incolpevole ignoranza della presenza in cantiere del P. quale dipendente di ditta operante in subappalto senza autorizzazione (trattandosi di questione di fatto che non risulta dedotta né esaminata nei precedenti gradi e, comunque, di nessuna rilevanza ai fini del giudizio, non essendo dubbia la consapevolezza da parte dell'odierno ricorrente dell'oggetto e della natura dei lavori che dovevano eseguirsi al terzo piano dell'ospedale in ristrutturazione, indipendentemente dalla identificazione dei singoli operai ad essi addetti e della loro effettiva posizione lavorativa) - la tesi, centrale nell'impostazione difensiva del ricorrente, secondo cui non sarebbe a lui rimproverabile alcuna violazione, per avere egli effettuato periodiche verifiche, l'ultima delle quali sei giorni prima dell'evento con esito positivo circa la “conformità” della “situazione complessiva del cantiere” alle previsioni del piano di sicurezza e per avere in particolare riscontrato la presenza nei locali in questione di un ponte mobile (c.d. trabattello), in tale piano indicato come idoneo strumento per l'esecuzione dei lavori in sicurezza, trova ampia e logicamente coerente confutazione in entrambe le sentenze di merito e, in particolare, nelle considerazioni sopra già sintetizzate secondo cui:
i) l'accertata presenza di tale ponte mobile non è idonea di per sé a dimostrare l'assolvimento dei compiti incombenti sul ricorrente, questi richiedendo anche l’accertamento della idoneità del dispositivo all'esecuzione dei lavori in prossimità delle finestre, del suo effettivo impiego da parte delle maestranze, dell'adozione da parte dello stesso coordinatore di misure atte a evitare l'elusione del suo impiego (quali la segnalazione al committente, la contestazione scritta alle imprese o ai lavoratori autonomi incaricati dell'appalto e, in caso di pericolo grave e imminente, anche la sospensione dei lavori): prova, nella specie, non solo mancante ma anzi contrastata, come rimarcato nella sentenza di primo grado, da “massicce ed univoche evidenze processuali” dalle quali risultava che quel mezzo non era stato mai usato per la sua instabilità e per le sue oscillazioni;
ii) l'assenza di un ponteggio esterno, presidio evidentemente più sicuro ma non adottato secondo scelta ovviamente ben consapevole (di tutti i protagonisti della vicenda (perché troppo costoso, e per i contrasti insorti tra le ditte operanti nel cantiere circa la sopportazione dei relativi oneri), avrebbe dovuto renderlo ancor più attento a controllare l'idoneità e l'effettiva adozione delle misure alternative (ma evidentemente di non altrettanto sicura efficacia), restando per converso dimostrata in tal senso l'insufficienza di una verifica limitata dalla costatazione della presenza all'interno dei locali di un ponte mobile, non accompagnata dall'accertamento del suo concreto e funzionale impiego.
Le considerazioni svolte nel ricorso, come detto, non si confrontano con tali pertinenti e logicamente pregnanti considerazioni, che rimangono sostanzialmente ignorate, palesandosi in tal senso un evidente connotato di aspecificità dei motivi di ricorso.
5. Mette conto, comunque, rimarcare che, sui temi indicati, le sentenze di merito si pongono in linea con le indicazioni ricavabili dalla consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, circa il ruolo del coordinatore per l'esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei e mobili e il contenuto della relativa posizione di garanzia: indicazioni alle quali è utile fare breve cenno riepilogativo.
5.1. Non è dubbio che, giusta quanto dedotto dal ricorrente, esulano dai compiti e dalla funzione normativamente attribuiti a tale figura obblighi di specifica e minuta vigilanza, comportanti una costante presenza in cantiere del coordinatore.
Giova rammentare in proposito che detta figura è stata introdotta per la prima volta dal d.lgs. 14 agosto 1996, n. 494 (di attuazione della direttiva 92/57/CEE) - nell'ambito di una generale e più articolata ridefinizione delle posizioni di garanzia e delle connesse sfere di responsabilità correlate alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili - a fianco di quella del committente, allo scopo di consentire a quest'ultimo di delegare, a soggetti qualificati, funzioni e responsabilità di progettazione e coordinamento, altrimenti su di lui ricadenti, implicanti particolari competenze tecniche.
La definizione dei relativi compiti e della connesse sfere di responsabilità discende, pertanto, da un lato, dalla funzione di generale, alta vigilanza che la legge demanda allo stesso committente, dall'altro, dallo specifico elenco contenuto nell'art. 5 d.lgs. n. 494/96 [a mente del quale egli è tenuto in particolare a: “a) verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento... e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; b) verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza,... e adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza; c) organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione; d) verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere; e) segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 7, 8 e 9, e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 12 e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto...; f) sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate”].
Tale disciplina conferma che la funzione di vigilanza è alta e non si confonde con quella operativa demandata al datore di lavoro ed alla figure che da esso ricevono poteri e doveri: il dirigente ed il preposto. Tanto è vero che il coordinatore articola le sue funzioni nel modo formalizzato già sopra ricordato: contestazione scritta alle imprese delle irregolarità riscontrate per ciò che riguarda la violazioni dei loro doveri tipici, e di quelle afferenti all'inosservanza del piano di sicurezza e di coordinamento; indi segnalazione al committente delle irregolarità riscontrate.
Solo in caso di imminente e grave pericolo direttamente riscontrato è consentita la immediata sospensione dei lavori.
Appare, dunque, chiara la rimarcata diversità di ruolo rispetto al datore di lavoro delle imprese esecutrici: un ruolo di vigilanza che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni e non la puntuale stringente vigilanza, momento per momento, demandata alle figure operative (datore di lavoro, dirigente, preposto) (v. in tal senso, Sez. 4, n. 18149 del 21/04/2010, Cellie, Rv. 247536; v. anche in motivazione Sez. 4, n. 1490 del 20/11/2009, dep. 2010, Fumagalli, non mass. sul punto; cfr. anche Sez. n. 4, n. 7443 del 17/01/2013, Palmisano, Rv. 255102, che ha nella medesima direzione precisato che “le figure del coordinatore per la progettazione ex art. 4 D.Lgs. n. 494 del 1996 e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ex art. 5 stesso D.Lgs., non si sovrappongono a quelle degli altri soggetti responsabili nel campo della sicurezza, ma ad esse si affiancano per realizzare, attraverso la valorizzazione di una figura unitaria con compiti di coordinamento e controllo, la massima garanzia dell'incolumità dei lavoratori”).
5.2. Fermo tutto ciò, occorre d'altro canto, però, rimarcare che i compiti assegnati al coordinatore per la sicurezza, per quanto afferenti alla generale configurazione dei lavori alla stregua di funzioni di alta vigilanza, si caratterizzano nondimeno nella descrizione normativa anche per un connotato di effettività e concretezza in funzione delle perseguite finalità di prevenzione, ciò escludendo che tale funzione possa risolversi in un mero disbrigo di attività formali e di verifiche astratte e superficiali.
È pacifico, infatti, che a tale figura pertiene non solo il compito di organizzare il lavoro tra le diverse imprese operanti nello stesso cantiere, bensì anche quello di vigilare sulla corretta osservanza da parte delle stesse delle prescrizioni del piano di sicurezza e sulla scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro a garanzia dell'incolumità dei lavoratori. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori è, pertanto, titolare di un'autonoma posizione di garanzia che, nei limiti degli obblighi specificamente individuati dalla legge, si affianca a quelle degli altri soggetti destinatari delle norme antinfortunistiche, comprendendo, non solo l'istruzione delle imprese operanti in cantiere sui rischi connessi alle attività lavorative svolte e la necessità di adottare tutte le opportune misure di sicurezza, ma anche: la verifica della corretta attuazione del piano di sicurezza e della effettiva predisposizione delle misure di sicurezza e della adeguatezza delle stesse; il controllo effettivo sulla concreta osservanza delle misure e delle procedure operative predisposte al fine di evitare che esse siano trascurate o disapplicate, nonché, infine, il controllo sul corretto utilizzo, in termini di sicurezza, degli strumenti di lavoro e sul processo stesso di lavorazione, sicché, in particolare, è tenuto a verificare, attraverso un'attenta e costante opera di vigilanza, l'eventuale sussistenza di obiettive situazioni di pericolo nel cantiere, e tanto, in relazione a ciascuna fase dello sviluppo dei lavori in corso di esecuzione (v. ex multis Sez. 4, n. 18651 del 26/04/2013, Mongelli, Rv. 255106; Sez. 4, n. 19382 del 28/3/2013, Politi, non mass.; Sez. 4, n. 7443 del 14/02/2013, Palmisano, Rv. 255102; Sez. 4, n. 46820 del 19/12/2011, Di Gloria; Sez. 4, n. 32142 del 14/06/2011, Goggi, Rv. 251177).
Se è vero, pertanto, che non sussiste a carico del coordinatore per l'esecuzione dei lavori un obbligo di presenza continuativa - operativa - sul cantiere (demandata al datore di lavoro e ai soggetti da lui preposti alla sicurezza dei lavoratori), egli è comunque tenuto a programmare ed effettuare le visite periodiche nel modo più idoneo e funzionale all'espletamento dei suoi compiti di vigilanza, nonché a informarsi scrupolosamente sullo sviluppo delle opere, verificando specificamente (per ciascuna fase) l'effettiva realizzazione e adozione delle prescritte misure di sicurezza, provvedendo a contestare per iscritto ai titolari delle imprese coinvolte le violazioni riscontrate alla disciplina antinfortunistica, segnalandole contestualmente al committente.
Se dunque egli non è obbligato a tal fine a controllare momento per momento l'esecuzione dei lavori, lo è comunque a pianificare le proprie verifiche ovvero a precostituire un sistema di controlli che siano in grado di consentirgli l'effettivo assolvimento del compito comunque a lui affidato, non potendo in tal senso certamente bastare una osservazione superficiale della “situazione complessiva del cantiere” ma occorrendo una puntuale e concreta verifica del modo in cui i diversi lavori vengono effettivamente organizzati nella loro fase esecutiva, sotto il profilo della sicurezza e della concreta (non meramente astratta o apparente) adozione delle misure indicate nel piano.
Non basta, dunque, al coordinatore dimostrare di essersi recato periodicamente in cantiere, ma occorre dimostrare che quanto accertato consentiva una tranquillante verifica della concreta, effettiva e prevedibilmente costante adozione delle misure predisposte nel piano per quella data fase dei lavori, di modo che quel che legittimamente resta sottratto ai suoi compiti di vigilanza è il caso episodico e contingente - scaturito estemporaneamente dallo sviluppo dei lavori, ovvero da una episodica inosservanza di misure di sicurezza comunque predisposte, pur effettivamente approntate ed esistenti in cantiere, agevolmente utilizzabili e adeguate - come tale affidato alla sfera di controllo del datore di lavoro o del suo preposto; non invece l'evento riconducibile alla configurazione complessiva, di base, della lavorazione (v. in tal senso, in motivazione, Sez. 4, n. 18149 del 21/04/2010, Cellie e a., Rv. 247536).
5.3. Orbene, tornando al caso in esame è proprio sull'assolvimento dei descritti specifici compiti certamente propri del coordinatore per l'esecuzione dei lavori che si concentra il nucleo centrale della quaestio facti sottoposta alla valutazione della Corte di merito e alla quale la stessa ha dato motivata risposta, pertinente e coerente alle richiamate emergenze istruttorie, come tale insindacabile in questa sede.
Le considerazioni sul punto scolte nelle sentenze di merito, come detto, non risultano in sé specificamente censurate dal ricorrente, le cui critiche si risolvono nel mero e inconferente richiamo al contenuto di alta vigilanza dei compiti demandati, all'esecuzione di periodici accessi al cantiere (l'ultimo dei quali appena sei giorni prima dell'evento), alla verificata esistenza, in una delle stanze al terzo piano ove erano in corso i lavori di intonacatura interna, di almeno un trabattello).
Punto nodale della causa è, invero, se il controllo operato dal B. fosse sufficiente ad esaurire i suoi doveri o se, nella situazione data, esso si sia rivelato meramente formale e superficiale.
La risposta negativa data a tale quesito dai giudici di merito muove essenzialmente dal rilievo della inadeguatezza in concreto del ponte mobile (c.d. trabattello) rispetto alle esigenze lavorative, tale da aver condotto al (pure accertato) sistematico mancato utilizzo dello stesso.
Non par dubbio che tali rimarcate emergenze processuali - sulle quali, come detto, nulla obietta il ricorrente - valgano di per sé ad evidenziare l'inadeguatezza del controllo operato dall'imputato che, nella misura in cui si è limitato alla mera presa d'atto dell'esistenza di almeno un trabattello in una delle stanze al terzo piano, si rivela inosservante degli specifici doveri a lui imposti come detto riferibili non solo alla astratta previsione delle misure di sicurezza (nel caso, il trabattello) ma anche alla verifica della sua effettiva e concreta predisposizione in cantiere e della sua adeguatezza.
Né vale obiettare che, al momento dell'ultimo accesso, i lavori alle finestre non erano iniziati, risultando per contro esaustiva mente rimarcato nelle sentenze di merito che: a) comunque erano in corso i lavori di intonacatura delle pareti interne delle stanze al terzo piano; b) in tale contesto era del tutto prevedibile che gli stessi si sarebbero ben presto spinti anche alle pareti poste al lato delle finestre, prive degli infissi.
5.4. Ciò detto, è appena il caso di soggiungere che le esposte ragioni della affermata responsabilità penale dell'imputato non implicano alcuna confusione con i compiti e le responsabilità proprie del delegato alla sicurezza nominato dalla committente.
La normativa dettata in materia di sicurezza sul lavoro attribuisce, infatti, come detto, al coordinatore per la fase di esecuzione dei lavori una specifica posizione di garanzia, che non si sovrappone, bensì si aggiunge a quella assegnata ad altri soggetti destinatali delle norme antinfortunistiche, e ne individua gli obblighi nei termini sopra delineati, trattandosi peraltro di posizione di garanzia diretta, essendo per essa prevista una diretta responsabilità penale per il caso di inosservanza dei relativi obblighi (art. 21, comma 2, d.lgs. n. 494 del 1996, e art. 158 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81).
5.5. Né, infine, è ravvisabile alcuna contraddizione nel ragionamento svolto nella sentenza impugnata laddove incidentalmente si ammette che l'imputato possa non aver avuto consapevolezza di quel che accadeva in cantiere. Al contrario, in termini del tutto coerenti con i principi sopra richiamati, la Corte d'appello considera incidentalmente e in modo dubitativo tale ipotesi, solo per affermarne, del tutto correttamente, alla stregua di mero argomento di chiusura, l'irrilevanza ai fini dell'affermazione della responsabilità dell'imputato, rispetto alla quale tale mancata consapevolezza si pone essa stessa, per quanto sopra detto, come ragione di addebito.
6. Il terzo, subordinato, motivo di ricorso, in punto di trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato.
Al riguardo è noto che per pacifico indirizzo “la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen. Anzi, non è neppure necessaria una specifica motivazione tutte le volte in cui la scelta del giudice risulta contenuta in una fascia medio bassa rispetto alla pena edittale” (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278).
In relazione alle esposte coordinate di riferimento è da escludersi che, nel caso in esame, la quantificazione della pena sia frutto di arbitrio o di illogico ragionamento o che comunque si esponga a censura di vizio di motivazione, avendo il giudice"a quo ampiamente e specificamente motivato sul punto facendo in particolare riferimento all'elevato grado della colpa (oltreché naturalmente alla estrema gravità dell'evento).
Anche con riferimento a tale tema del giudizio, per le stesse considerazioni appena svolte, non è poi ravvisabile alcuna contraddizione tra tale valutazione e l'ipotizzata mancata conoscenza da parte dell'imputato delle effettive modalità con cui avevano luogo i lavori di intonacatura delle cornici delle finestre.
A prescindere dal rilievo che tale mancata consapevolezza è, ripetesi, solo ipotizzata e non anche con certezza affermata - risultando anzi poco prima precisato che “appare difficile ipotizzare che il B. non si fosse reso conto delle modalità, di estrema criticità, con cui venivano eseguite quelle lavorazioni” - vale anche al riguardo il rilievo per cui il non essersi in ipotesi l'imputato effettivamente reso conto di come si stessero svolgendo quei lavori, considerati i compiti a lui attribuiti, non può essere motivo di alleggerimento della sua responsabilità (che è opportuno rammentare gli è ascritta a titolo di colpa), costituendone piuttosto ragione centrale di addebito.
6. Il ricorso va pertanto rigettato, discendendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.


Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.