Tipologia: Accordo di rinnovo
Data firma: 12 novembre 2014
Validità: 30.06.2016
Parti: Confapi Aniem e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, P.M.I.
Fonte: filcacisl.it

Sommario:

Premessa
Dichiarazione a verbale di Feneal, Filca e Fillea
Concertazione per le grandi opere
Art. 12 - Elemento variabile della retribuzione
Nota a verbale
Dichiarazione comune
Art. 20 - Indennità per lavori speciali disagiati
Art. 21 - Trasferta
Art. 29 - Anzianità professionale edile
Art. 39 - Accordi locali
Art. 81 - Maternità, paternità, pari opportunità
a) Donne - Tutela e accesso al lavoro
b) Videoterminali
c) Indennità di maternità e congedi parentali
d) Congedi sperimentali per i padri lavoratori
Art. 84 - Lavoratori extracomunitari
Art. 89 - Sicurezza sul lavoro
A) Comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro
B) Formazione professionale per la sicurezza
C) Organizzazione della prevenzione
D) Rappresentante per la sicurezza
E) Protocollo RLST
Dichiarazione congiunta
Art. 90 - Fondo di previdenza integrativa
Art. 93 - Addestramento professionale
Art. 96 - Contratto a termine
Art. 98 - Distacco temporaneo
Art. 113 - Decorrenza e durata
Aumenti retributivi e minimi di paga base e di stipendio
Dichiarazione comune

Verbale di Accordo

Addì 12 novembre 2014, tra Confapi Aniem Unione Nazionale Imprese Edili Manifatturiere e Settori Affini Aderenti a Confapi e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil, si è convenuto quanto segue per il rinnovo del CCNL 12 maggio 2010 per gli addetti delle piccole e medie Industrie edili ed affini

Premessa
Confapi-Aniem e Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil in relazione al rinnovo del “CCNL per gli addetti delle piccole e medie industrie edili ed affini”, rinnovato il 12.05.2010, esaminata la situazione economica e produttiva del Paese, hanno ritenuto di procedere al rinnovo del CCNL con la consapevolezza della gravità della situazione che impone a tutti gli attori del negoziato un impegno costante per la tutela dei posti di lavoro e per la tenuta del sistema produttivo nel suo complesso.
Le Parti, in questa particolare fase di crisi, condividono l’esigenza di considerare la tutela dei diritti e la centralità del lavoro quali punti di partenza per affrontare e risolvere i problemi del settore.
Ciò premesso e considerato, le Parti hanno convenuto quanto segue:
In relazione all’Accordo Interconfederale del 23 luglio 2012 e all’Intesa Applicativa del 28 dicembre 2012 in materia di bilateralità, le Parti ribadiscono che dai sopraccitati accordi sono escluse le imprese del settore edile, che applicano il citato CCNL Confapi per gli addetti delle PMI edili ed affini, rinnovato il 12.05.2010, in quanto i servizi erogati dal sistema della bilateralità sono garantiti dal sistema della bilateralità edile. Le imprese edili, e conseguentemente i lavoratori, sono pertanto “esclusi” da ogni versamento al modello contrattuale e bilaterale previsto dagli accordi interconfederali sopra richiamati.
La peculiarità dell’esperienza bilaterale e paritetica del settore edile rappresenta infatti un valore che nella contrattazione nazionale e territoriale di categoria trova la sua concreta rappresentazione.
In questo quadro le relazioni sindacali fra Confapi Aniem e Feneal, Filca, Fillea si sviluppano nella prospettiva della piena valorizzazione degli strumenti contrattuali e bilaterali esistenti.
Il rinnovo del “CCNL per gli addetti delle piccole e medie industrie edili ed affini” deve partire quindi dal presupposto che per le caratteristiche e la peculiarità del settore edile va garantita, con la titolarità contrattuale della categoria, la più efficace funzionalità degli strumenti paritetici e bilaterali esistenti.
Nel merito della trattativa aperta per il rinnovo del CCNL, le Parti intendono confermare il modello contrattuale che prevede la contrattazione nazionale di primo livello e la conseguente contrattazione territoriale di secondo livello.
La tutela dei diritti dei lavoratori deve trovare nella contrattazione e nella intesa fra le Parti stipulanti gli elementi di garanzia per evitare che la competizione tra imprese nel mercato venga falsata da presenze di imprese irregolari che pesano enormemente nel bilancio occupazionale e del lavoro di questo Paese.
Le Parti si impegnano pertanto ad identificare idonei spazi di dialogo e confronto per garantire nei riguardi del governo e delle autonomie locali posizioni condivise a tutela del lavoro e dell’impresa.
Inoltre, con il presente rinnovo, le Parti intendono proseguire il percorso di dialogo e confronto anche sui fenomeni emergenti del settore, al fine di individuare risposte condivise e concrete alle istanze da essi derivanti. Al riguardo, con esplicito riferimento alla crescita del numero di lavoratori immigrati comunitari ed extracomunitari ed alle esigenze di integrazione che ne derivano, le Parti si impegnano ad avviare un confronto che porti al riconoscimento delle festività religiose anche dei lavoratori non cattolici.
Con queste premesse le Parti intendono procedere nel rinnovo del “CCNL per gli addetti delle piccole e medie industrie edili ed affini”.

Dichiarazione a verbale di Feneal, Filca e Fillea: in relazione alle dinamiche interne che hanno attraversato Confapi nei mesi trascorsi, Feneal, Filca e Fillea confermano il profondo rispetto per le libere scelte fatte dalle controparti e non intendono in alcun modo interferire nei processi associativi per quanto riguarda la legittimità della rappresentanza negli organismi degli EE.PP., lasciando le suddette decisioni a chi di competenza. 

Concertazione per le grandi opere
Per le opere pubbliche di grandi dimensioni, così come individuate dall'art. 6, comma secondo della Legge 19 luglio 1993, n. 236, di importo di aggiudicazione pari o superiore a cento milioni di euro, e che incidono su più province, nonché per le grandi opere di cui alla Legge n. 443/2001 (Legge obiettivo) e all'art. 16 del D.Lgs. n. 90/2002, è introdotta una procedura di concertazione preventiva a cui partecipano le Associazioni nazionali stipulanti il presente contratto, quelle territoriali interessate ad esse aderenti e le imprese aggiudicatarie dell'appalto.
L'eventuale accordo impegna le parti firmatarie e attiene i profili logistici del cantiere, i rapporti con gli organismi paritetici di settore, la sicurezza del lavoro, gli orari di lavoro, la disciplina applicabile per quanto attiene il livello territoriale di contrattazione, mercato del lavoro, affidamenti e subappalti, tipologie delle lavorazioni e composizione delle squadre di lavoro, responsabilità in solido, esercizio dei diritti sindacali, rapporti con gli enti paritetici di settore e per tali materie è sostitutivo, nei casi di migliori condizioni sulle singole materie, della contrattazione integrativa territoriale stipulata per le circoscrizioni su cui incide il lavoro. Considerata l’importanza della pratica della concertazione di anticipo ai fini della promozione della sicurezza, della regolarità e della qualificazione dell’ambiente di lavoro per quanto riguarda i cantieri di opere pubbliche o in regime di concessione relativi a lavori di importo pari o superiore a venti milioni di euro, è introdotta la procedura di concertazione preventiva a livello territoriale anche nel caso di opere che insistono in una sola provincia fra le associazioni territoriali delle parti firmatarie il presente accordo e le imprese aggiudicatarie dei lavori.
Saranno oggetto di tali accordi le problematiche relative alla sicurezza, al controllo degli accessi in cantiere di imprese e lavoratori, le condizioni e gli ambienti di lavoro, i particolari disagi dovuti a tipologie produttive (esecuzione gallerie, opere in sopraelevazione, etc.), i fabbisogni formativi delle imprese e dei dipendenti dell’impresa aggiudicataria e dei suoi contraenti e relativi possibili regimi di convenzione con il sistema bilaterale territoriale in tema di formazione sicurezza.

Dichiarazione comune
Confapi Aniem e Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil si riservano di approfondire le iniziative e i meccanismi di premialità individuati dal presente contratto al fine di favorire e incrementare la produttività nel settore.

Art. 20 - Indennità per lavori speciali disagiati
Agli operai che lavorano nelle condizioni di disagio in appresso elencate vanno corrisposte, in aggiunta alla retribuzione, le indennità percentuali sotto indicate da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 24 e, per gli operai lavoranti a cottimo, anche sul minimo contrattuale di cottimo.
Gruppo A - Lavori vari

 

Tabella Unica Nazionale

Situazione extra

1) Lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuino oltre la prima mezz’ora (compresa la prima mezz’ora)

4

5

2) Lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati su supporti (limitatamente agli operai addetti alla manovra dei martelli)

5

5

3) Lavori di palificazione o trivellazione limitatamente agli operai addetti o normalmente sottoposti a getti d’acqua o fango

5

12

4) Sgombero della neve o del ghiaccio nei lavori per armamento ferroviario

8

15

5) Lavori su ponti a castello installati su natanti, con o senza motore, in mare, lago o fiume

8

15

6) Lavori di scavo in cirri iteri in contatto di tombe

8

17

7) Lavori di pulizia degli stampi metallici negli stabilimenti di prefabbricazione, quando l’elevata temperatura negli stampi stessi, per il riscaldamento prodotto elettricamente, con vapore o con altri analoghi mezzi, crei per gli operai addettivi condizioni di effettivo disagio

10

10

8) Lavori eseguiti negli stabilimenti di prefabbricazione, con l’impiego di aria compressa oppure con l’impiego di sostanze nocive per la lubrificazione di stampi portati ad elevata temperatura con conseguente nebulizzazione dei prodotti impiegati tale da determinare per gli operai addettivi condizioni di effettivo disagio

10

10

9) Lavori eseguiti in stabilimenti che producono od impiegano sostanze nocive, oppure in condizioni di elevata temperatura od in altre condizioni di disagio, limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi, cui spetti, a tale titolo, uno speciale trattamento. La stessa indennità spetta infine per i lavori edili che, in stabilimenti industriali che producono o impiegano sostanze nocive, sono eseguiti in locali nei quali non è richiesta normalmente la presenza degli operai degli stabilimenti stessi e nei quali si riscontrano obiettive condizioni di nocività

11

17

10) Lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione)

12

20

11) Lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore ai m. 3,50 e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio

13

20

12) Costruzione di piani inclinati con pendenza del 60% ed oltre

13

23

13) Lavori di demolizione di strutture pericolanti

16

22

14) Lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali, malgrado i mezzi protettivi disposti dall’impresa, l’operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l’acqua o melma di altezza superiore a cm. 12)

16

28

15) Lavori su scale aeree tipo Porta

17

35

16) Costruzione di camini in muratura senza l’impiego di ponteggi esterni con lavorazione di sopramano, a partire dall’altezza di m. 6 dal plano terra, se isolato o dal plano superiore del basamento, ove esista, o dal tetto del fabbricato se il camino è incorporato nel fabbricato stesso

17

35

17) Costruzione di pozzi a profondità da 3,50 a 10 m.

19

35

18) Lavori per fognature nuove in galleria

19

35

19) Spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a m. 3

20

35

20) Lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti

21

40

21) Costruzione di pozzi a profondità oltre i 10 m.

22

40

22) Lavori in pozzi neri preesistenti

27

55

In situazione extra si trovano le seguenti province:
Bologna, Ferrara, Genova, La Spezia, Lecce, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna e Savona.
Le percentuali previste per le suddette situazioni extra restano in vigore fino a nuove determinazioni delle Organizzazioni territoriali provinciali di cui al precedente comma.
Nel caso di esecuzione di getti di calcestruzzo plastico, all’operaio che sia costretto a lavorare con i piedi dentro il getto, l’impresa deve fornire gli zoccoli o gli stivali di gomma.
Nota a verbale
Entro la scadenza del presente contratto, le Associazioni territoriali comunicheranno alle parti nazionali eventuali accordi ancora In vigore con riferimento a situazioni extra ulteriori rispetto a quelle espressamente richiamate nel presente articolo.
Gruppo B) - Lavori in galleria
Al personale addetto a lavori in galleria è dovuta, In aggiunta alla retribuzione, un’indennità la cui misura percentuale è determinata dalle Organizzazioni territoriali, per la circoscrizione di propria competenza, entro i valori massimi sotto Indicati.

a) per il personale addetto al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, compreso il personale addetto al carico del materiale; ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio; per il personale addetto alla costruzione di gallerie attraverso l’utilizzo di frese e/o TBM o simili

46

b) per il personale addetto ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie; ai lavori per opere sussidiarie; al carico ed ai trasporti nell’interno delle gallerie anche durante la perforazione, l’avanzamento e la sistemazione; per il personale addetto ai lavori di consolidamento e/o impermeabilizzazione dei terreni in fase di costruzione di gallerie

26

c) per il personale addetto alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie; per il personale addetto ai lavori di ristrutturazione o ripristino conservativo di preesistenti gallerie mediante consolidamenti, drenaggi e simili

18

Fino a nuove determinazioni delle Organizzazioni territoriali a norma del comma precedente, restano in vigore le indennità percentuali previste per le singole circoscrizioni dal CCNL 3 dicembre 1969.
Nel caso in cui i lavori in galleria si svolgano in condizioni di eccezionale disagio (presenza di forti getti d’acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi; gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto con pendenza superiore al 60%; gallerie di sezione particolarmente ristretta o con fronte di avanzamento distante oltre un chilometro dall’imbocco), le parti direttamente interessate possono promuovere la determinazione, da parte delle Organizzazioni territoriali competenti, di un’ulteriore indennità non superiore al 20%.
Qualora vi sia concorrenza di condizioni di disagio fra quelle sopra previste, oppure il fronte di avanzamento superi i cinque chilometri dall’imbocco, la misura della predetta indennità può essere elevata fino al 30%.
Nel caso di gallerie che si estendano in più circoscrizioni territoriali con differenti percentuali dell’indennità di cui al primo comma, le parti direttamente interessate possono promuovere la determinazione, da parte delle Organizzazioni territoriali competenti, di misure percentuali sulla base di criteri ponderali ritenuti dalle Organizzazioni medesime appropriati al caso di specie.
Gruppo C) - Lavori in cassoni ad aria compressa
Le indennità percentuali da corrispondersi, in aggiunta alla retribuzione, al personale addetto ai lavori in cassoni ad aria compressa sono quelle di cui alla seguente tabella.

a) da 0 a 10 metri

54

b) da oltre 10 a 16 metri

72

c) da oltre 16 a 22 metri

120

d) oltre 22 metri

180

Agli effetti dell’indennità da corrispondere, la pressione indicata in atmosfere dal manometro applicato sui cassoni si considera equivalente a quella sopra espressa in metri anche quando la pressione indicata dal manometro differisca, in più o meno, sino al 15%, da quella corrispondente all’altezza della colonna d’acqua (uguale alla quota del tagliente) in metri.
Gruppo D) - Lavori marittimi
Personale imbarcato su natanti con o senza motore
Al personale imbarcato su natanti con o senza motore che escono fuori dal porto vanno corrisposte, per rischio mine, lavori fuori porto e trasferimento natanti, le indennità già stabilite nei contratti regionali o provinciali, sulla base di situazioni di fatto locali.
Lavori sotto acqua: palombari
Indennità del 100% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 24 e da corrispondere per l’intera giornata qualora la durata complessiva delle immersioni non sia inferiore ad un’ora e mezza.
Lo stesso trattamento sarà corrisposto qualora le immersioni, anche di minor durata complessiva, siano distribuite nel corso della giornata.
Nel caso di una sola immersione di durata inferiore ad un’ora e mezza, il trattamento di cui sopra sarà corrisposto nella misura di mezza giornata, pari a quattro ore.
Restano ferme le condizioni di miglior favore in atto.
Le percentuali di cui al presente articolo - eccezione fatta per quella relativa alla pioggia o neve - non sono cumulabili, cioè la maggiore assorbe la minore, e vanno corrisposte, nonostante i mezzi protettivi forniti dall’impresa, ove necessario, soltanto per il tempo di effettiva prestazione d’opera nei casi e nelle condizioni previste dal presente articolo.
Nel caso in cui siano ravvisate condizioni di disagio non considerate nel presente articolo, la questione sarà segnalata alle Organizzazioni territoriali per il deferimento alle Associazioni nazionali contraenti che decideranno sulla eventuale integrazione della disciplina nazionale.
Salvo impedimenti, le Associazioni nazionali si riuniranno entro 15 giorni dalla segnalazione, con l’eventuale partecipazione delle Organizzazioni territoriali segnalanti.
Qualora le Associazioni nazionali concordino che le condizioni di disagio sussistano limitatamente alle specifiche situazioni locali segnalate, esse demanderanno la questione alle Organizzazioni territoriali competenti, per la determinazione di un’indennità nella misura massima del 20% da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 24. 
L’indennità di cui al comma precedente sarà corrisposta agli operai per i quali sussistono le condizioni di disagio riconosciute, per tutte le ore di lavoro effettivamente prestate.

Art. 39 - Accordi locali
In conformità all'intesa Governo-parti sociali, la contrattazione territoriale di secondo livello deve riguardare materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del contratto nazionale.
Alle organizzazioni territoriali riconosciute da Confapi Aniem e alle Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori aderenti alle Associazioni nazionali contraenti è demandato di provvedere sulle seguenti materie, specificatamente individuate, con decorrenza non anteriore al 1 gennaio 2015 e con validità triennale:
a) alla ripartizione dell'orario normale di lavoro, che, salvo diverse valutazioni delle parti territoriali, deve essere fissato in modo differenziato nel corso dell'anno, al fine di tener conto delle situazioni metereologiche locali;
b) alla determinazione delle indennità relative ai lavori in alta montagna;
c) alla determinazione delle indennità per lavori in galleria a norma dell'art. 20;
d) alla determinazione dell'indennità per i lavoratori che sono comandati alla guida di mezzi aziendali adibiti al trasporto dei lavoratori, ferma restando la non computabilità del tempo di guida ai fini della nozione di lavoro effettivo e di orario di lavoro;
e) alla determinazione dell'indennità di reperibilità per i lavoratori, per i quali il datore di lavoro richieda per iscritto di essere reperibili secondo quanto previsto dall'art. 78 - Reperibilità del presente CCNL, anche al di fuori dell’orario normalmente praticato dall’impresa;
[...]
g) alle attuazioni di cui all'art. 18;
[…]
i) alla determinazione del periodo di normale godimento delle ferie;
j) alla regolamentazione dei servizi di mensa e trasporto e relative indennità sostitutive;
k) alle eventuali determinazioni sulla base dei criteri di cui all'art. 89, punto D).
[…]
Alle Organizzazioni territoriali predette è inoltre eventualmente demandato di provvedere:
[…]
Alla determinazione della misura complessiva del contributo dovuto alle Edilcasse/Casse Edili a norma dell’art. 36 ed agli ulteriori compiti specificati nell’articolo medesimo;
All’attuazione della disciplina relativa alle prestazioni delle Edilcasse/Casse Edili per i casi di malattia, infortunio sul lavoro o malattia professionale, in conformità a quanto stabilito in sede nazionale;
[…]
Alla istituzione ed al funzionamento, secondo le modalità stabilite dalla disciplina nazionale, dei Comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro;
All’attuazione della disciplina della formazione professionale contenuta nell’art. 93;
[…]
Nel caso di controversia interpretativa sull’applicazione del presente articolo o di insuperabile dissenso nel merito delle materie demandate alla negoziazione integrativa territoriale, ciascuna delle parti può chiedere l’intervento delle Associazioni nazionali contraenti le quali si incontreranno, entro 15 giorni dalla richiesta, al fine di definire la controversia interpretativa o di favorire la stipula dell’accordo locale.
Le clausole degli accordi locali difformi rispetto alla regolamentazione nazionale non hanno efficacia.
È confermata la proroga dei contratti integrativi territoriali vigenti, ferma restando la naturale scadenza di eventuali istituti economici e normativi ivi contenuti aventi carattere temporaneo e pertanto con scadenza prefissata.
Dichiarazione a verbale
[…]
Qualora le materie sugli assetti contrattuali di 1° e 2° livello dovessero trovare generale regolamentazione legislativa o nuova regolamentazione interconfederale, la presente disciplina sarà coordinata dalle parti nazionali con un apposito accordo, da stipularsi tempestivamente e comunque non oltre tre mesi

Art. 81 - Maternità, paternità, pari opportunità
Al fine di praticare azioni positive per le lavoratrici già inserite nel settore saranno costituite Commissioni paritetiche costituite dalle Organizzazioni territoriali aderenti a quelle nazionali stipulanti il presente CCNL.

a) Donne - Tutela e accesso al lavoro
Le parti, al fine di favorire iniziative atte a promuovere comportamenti coerenti con i principi di parità di cui al D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 e successive modifiche e integrazioni, e di pari opportunità nell'accesso al lavoro, concordano di costituire a livello nazionale e regionale Commissioni paritetiche per le pari opportunità con lo scopo di:
- verificare l'andamento occupazionale femminile;
- individuare iniziative di formazione professionale atte a favorire l'accesso al lavoro e a promuovere adeguati percorsi di carriera per le donne, attraverso corsi di formazione professionale, promossi dalle Scuole edili o da altri enti od Organismi idonei.

b) Videoterminali
In relazione alle problematiche relative all'uso dei videoterminali da parte delle lavoratrici in stato di gravidanza ed allattamento, le parti concordano sull'attivazione di progetti-pilota da parte del CPT nazionale, che permettano l'approfondimento delle problematiche e delle sue relazioni con l'igiene e la sicurezza nel lavoro d'ufficio.
Per gli addetti ai videoterminali vanno programmati i controlli sanitari previsti dalle disposizioni legislative vigenti.

Art. 84 - Lavoratori extracomunitari
Per favorire il pieno inserimento dei lavoratori extracomunitari nel settore edile, le parti concordano sulla realizzazione di corsi di formazione professionale attraverso gli Enti gli enti scuola di cui all’art. 93 del CCNL in collegamento anche con le iniziative dei Ministeri competenti e degli Enti locali.
A tal fine, le imprese segnaleranno agli Enti Scuola la presenza di lavoratori extracomunitari.
Al Formedil nazionale è demandato di formulare programmi di formazione da realizzare attraverso gli Enti Scuola.
Al lavoratore colpito da un lutto per il primo grado di parentela, documentato da apposita certificazione, rilasciata dagli enti competenti nel luogo di residenza o provenienza del defunto, su richiesta, è consentito di raggiungere il paese di origine riconoscendo 3 giorni di permesso anche cumulabili con ferie e aspettativa non retribuita.

Art. 89 - Sicurezza sul lavoro
A) Comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro

È demandata alle Associazioni Sindacali territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori d'opera aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti l'istituzione di un Comitato paritetico a carattere permanente per lo studio dei problemi inerenti alla prevenzione degli infortuni, all'igiene e in generale al miglioramento dell'ambiente di lavoro, formulando proposte e suggerimenti e promuovendo idonee iniziative.
Al Comitato le Associazioni territoriali dei lavoratori, i rappresentanti sindacali di cui all'art. 104, per i cantieri e stabilimenti di rispettiva competenza, nonché i singoli lavoratori, segnaleranno i problemi della sicurezza, dell'igiene e delle condizioni ambientali.
Spetta infine al Comitato esaminare i problemi segnalati dall'Associazione territoriale dei datori di lavoro e delle singole imprese relativamente all'attuazione delle norme di prevenzione infortuni e di igiene nei luoghi di lavoro nonché quelli inerenti alle condizioni ambientali.
Le Organizzazioni nazionali contraenti, annettendo rilievo prioritario alla sicurezza e all'igiene del lavoro nei cantieri e al miglioramento delle condizioni ambientali degli stessi, si impegnano a promuovere il funzionamento dei Comitati di cui al presente articolo, a coordinare le iniziative e a proporre agli stessi i più opportuni per l'azione ad essi demandata. Per il finanziamento dei Comitati si provvede mediante il contributo di cui all'art. 93 o, in caso di diversa valutazione delle Associazioni territoriali, altro contributo previsto dal presente contratto collettivo nazionale.
Le parti riaffermano il convincimento della necessità di realizzare la diffusione su tutto il territorio nazionale dei Comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro.
Allo scopo di promuovere e coordinare l'attività dei Comitati paritetici territoriali, le parti si impegnano a costituire entro tre mesi una Commissione nazionale paritetica a carattere permanente e si riservano di predisporre la regolamentazione dell'attività della Commissione stessa comprese anche le necessità relative ai suo funzionamento.
Le Associazioni firmatarie demandano ai Comitati Paritetici Territoriali, istituiti dal CCNL 17 aprile 1991, le funzioni previste dall’art. 51 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

B) Formazione professionale per la sicurezza
La formazione professionale costituisce un campo di grande importanza nel quale va esercitato il massimo impegno, per un'azione generalizzata di informazione e formazione per la sicurezza. La formazione professionale svolta dagli Enti scuola, in collaborazione e coordinamento con i CTP territoriali, deve essere potenziata e generalizzata nel territorio nazionale nell'aspetto della formazione specifica per la sicurezza e di quella integrata nella formazione per l'attività produttiva.
A tal fine è determinato il ruolo della costituenda Commissione Nazionale Scuole Edili in stretto raccordo e coordinamento con il CTP nazionale, al fine di fornire gli opportuni indirizzi agli ESE e ai CTP territoriali.
Le parti individuano quali interventi prioritari per la formazione alla sicurezza quelli rivolti a:
- lavoratori che accedono per la prima volta al settore;
- lavoratori assunti con contratto di formazione lavoro o di apprendistato;
- tecnici, capisquadra, capicantiere e preposti;
- lavoratori occupati;
- tecnici CTP.
La Commissione Nazionale Scuole Edili, In collaborazione con quella dei CTP, elaborerà moduli di corsi formativi, per la sicurezza, di otto ore retribuite, ai quali le imprese faranno partecipare i lavoratori che accedono per la prima volta al settore, di cui al comma precedente, durante l'orario di lavoro, anche attraverso la mutualizzazione dei costi concordata tra le parti a livello territoriale.
Tali corsi saranno svolti:
- per i lavoratori assunti con contratto di formazione lavoro nell'ambito delle ore destinate alla formazione teorica dall'accordo interconfederale del 16/11/1988;
- per tutti gli altri lavoratori, nell'ambito delle ore previste per il diritto allo studio dall'art. 92.
Le parti si riservano di approvare sulla base di un accordo successivo uno schema-tipo dello statuto degli Enti Scuola di cui all'art. 93.

C) Organizzazione della prevenzione
Le parti concordano sulla positività del "Piano di Sicurezza", nell'ambito dei diversi approcci utilizzabili nell'organizzazione della prevenzione antinfortunistica.
Le parti definiranno i contenuti minimi di tali piani in un apposito allegato.
Le parti convengono che il piano di sicurezza sia tenuto a disposizione della rappresentanza sindacale di cantiere.
In caso di presenza di più imprese, nel cantiere, l'impresa mandataria o designata quale capogruppo, mette a disposizione dell'insieme delle rappresentanze sindacali presenti nel cantiere il piano della sicurezza generale e dei relativi collegamenti con i Piani predisposti dalle imprese esecutrici.
L'Insieme delle rappresentanze di cui sopra potrà usufruire, per le proprie riunioni, di locali appositamente messi a disposizione.

D) Rappresentante per la sicurezza
Nelle aziende, ovvero unità produttive, con più di 15 dipendenti, il rappresentante per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda.
Nei casi in cui siano ancora operanti le RSA di cui all’articolo 19 della legge n. 300 del 1970, il rappresentante per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori tra i dirigenti delle RSA.
In assenza delle suddette rappresentanze, il rappresentante per la sicurezza è eletto dai lavoratori al loro Interno nell’azienda o nell’unità produttiva.
Il rappresentante per la sicurezza di cui ai commi precedenti assolve i suoi compiti anche per le altre imprese operanti nell’unità produttiva con riferimento al piano di coordinamento, alla relativa rispondenza dei piani di sicurezza specifici e delle misure di protezione e prevenzione adottate. In proposito il rappresentante è informato e consultato entro 30 giorni dall'inizio dei lavori. È Inoltre informato ai sensi dell’art. 25 D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81.
In mancanza di elezione diretta da parte dei lavoratori al loro interno, il rappresentante per la sicurezza viene individuato, per più aziende del comparto produttivo edile operanti nello stesso ambito territoriale; gli accordi locali tra le Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti ne stabiliranno criteri e modalità.
Le parti nazionali provvedono ad effettuare entro il 31 dicembre 2008 una ricognizione delle soluzioni adottate con gli accordi locali al fine di Individuare criteri uniformi.
La Commissione nazionale paritetica per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro è incaricata di effettuare una ricognizione delle pattuizioni territoriali di cui al decimo comma, da portare a conoscenza delle parti nazionali.
Il rappresentante per la sicurezza esercita le attribuzioni di cui all’art. 50 del D.Lgs. n. 81/08; in particolare:
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda ovvero unità produttiva;
c) è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori;
d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione del lavoratore incaricato dell'attività di pronto soccorso, di lotta antincendio e di evacuazione dei lavoratori
e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli Infortuni e le malattie professionali;
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g) riceve una formazione adeguata, comunque non inferiore a quella prevista dall'art. 37, D.Lgs n. 81/08;
h) promuove l'elaborazione, individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;
l) partecipa alla riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi;
m) fa proposte in merito all'attività di prevenzione;
n) avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
Il datore di lavoro è tenuto a consegnare al rappresentante per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del registro degli infortuni, nonché del documento contenente:
a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
b) l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate in conseguenza della valutazione di cui alla lettera a), nonché delle attrezzature di protezione utilizzate;
c) il programma di attuazione delle misure di cui alla lettera b).
Il rappresentante per la sicurezza ha il diritto di ricevere i necessari chiarimenti sui contenuti dei piani citati e di formulare le proprie proposte a riguardo, nonché su quanto previsto al punto i) del citato art. 25.
Il rappresentante per la sicurezza nei casi in cui la durata del cantiere sia inferiore ad un anno, con apposita motivazione può richiedere la riunione di cui all’art. 35 D.Lgs. n. 81/08.
Il rappresentante per la sicurezza ha diritto a permessi retribuiti pari a:
- 8 ore annue nelle aziende o unità produttive fino a 15 dipendenti;
- 20 ore annue nelle aziende o unità produttive da 16 a 50 dipendenti;
- 32 ore annue nelle aziende o unità produttive con oltre 50 dipendenti.
I rappresentanti territoriali o di comparto dei lavoratori esercitano le attribuzioni di cui al presente articolo con riferimento alle unità produttive del territorio o del comparto di rispettiva competenza individuate dalle norme di legge.
Nel caso di rappresentante per la sicurezza di ambito territoriale del comparto produttivo edile, il numero delle ore di permesso spettanti al rappresentante medesimo è determinato con riferimento all’occupazione complessiva interessata dell’ambito territoriale e con relativa mutualizzazione degli oneri, con modalità che saranno regolate dalle Organizzazioni territoriali di cui all’art. 38.
Il rappresentante per la sicurezza ai fini dell’esercizio dei compiti a lui assegnati dalle normative di legge e dal presente CCNL utilizza anche i permessi previsti per la RSU o RSA ove esistenti.
I lavoratori dell’azienda o dell’unità produttiva hanno diritto ad essere formati ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 81/08 In materia di sicurezza e salute, con particolare riferimento alle mansioni svolte, In occasione:
- del primo ingresso nel settore;
- del cambiamento di mansioni;
- dell’introduzione di nuove attrezzature, tecnologie, nuove sostanze e preparati pericolosi.
In applicazione di quanto previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 alla formazione del Rappresentante della sicurezza e dei lavoratori provvede durante l'orario di lavoro l'impresa o l'organismo paritetico territoriale di settore mediante programmi di 32 ore per i rappresentanti per la sicurezza e di 8 ore per i singoli lavoratori.
Ai rappresentanti per la sicurezza ed ai lavoratori sarà rilasciata una certificazione dell’avvenuta formazione e l’Organismo paritetico territoriale terrà un’anagrafe in merito.
Alla formazione del rappresentante per la sicurezza e a quella dei lavoratori provvede l’Organismo paritetico di cui al comma precedente per le Imprese che intendano avvalersi di tale attività, le quali saranno tenute al versamento del contributo aggiuntivo eventualmente necessario in relazione agli specifici maggiori costi.
La presente disciplina è stabilita in attuazione del D.Lgs. n. 81/08.

E) Protocollo RLST
In tutte le aziende nelle quali, in un determinato ambito territoriale, non sia stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di cui all’art. 47, comma 2, del Dlgs. 81/2008, le medesime attribuzioni sono esercitate dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST).
I nominativi dei Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza eletti o designati in azienda devono essere comunicati ai CTP territorialmente competente. Ciò consente di escludere queste aziende dall'ambito di operatività del RLST.
Il RLST è designato congiuntamente dalle Organizzazioni Sindacali territoriali del lavoratori- Tale designazione sarà ratificata in apposite riunioni dedicate esclusivamente alla funzione elettiva. Successivamente le OO.SS. territoriali invieranno il nominativo del lavoratore, tramite comunicazione scritta, agli Organismi Territoriali riconosciuti dal Confapi-Aniem della provincia, al CTP e all’impresa dalla quale dovesse provenire il lavoratore.
Il RLST esercita le attribuzioni, come di seguito rappresentate, esclusivamente nelle aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale.
j) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
k) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda ovvero unità produttiva;
l) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori del luoghi di lavoro e del medico competente;
m) è consultato in merito all'organizzazione della formazione del lavoratore incaricato dell'attività di pronto soccorso, di lotta antincendio e di evacuazione dei lavoratori di cui all’art. 37 del D.lgs n. 81/08;
n) riceve le informazioni e la documentazione aziendale Inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle Inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;
o) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
p) riceve una formazione adeguata, comunque non inferiore a quella prevista dall'art. 37, D.Lgs n. 81/08;
q) promuove l'elaborazione, individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
r) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti; 
p) partecipa alla riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi di cui all’art. 35 del D.lgs n. 81/08;
q) fa proposte in merito all'attività di prevenzione;
r) avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
s) previo l'avvertimento di cui alla lettera precedente, può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
Prima di procedere ai sensi della lettera m), il RLST informa il CTP per l’adozione delle misure necessarie.
Il RLST, su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all’art. 17, comma lett. A) del T.U. anche su supporto informatico come previsto dall’art. 53, comma 5 del Dlgs. n. 81/08 e s.m., nonché su richiesta, accede ai dati di cui all’art. 18, comma 1 lettera r) del T.U. Entrambi i documenti possono essere consultati esclusivamente in azienda.
Per la durata dell’incarico, durante l'esercizio delle sue funzioni, il RLST non può compiere attività di proselitismo, così come non può promuovere assemblee sindacali o proporre rivendicazioni di natura sindacale ed è incompatibile con le funzioni sindacali operative ex. art. 48 comma 8 del Dlgs n. 81/08 e s.m..
Il ruolo di RLST è, altresì incompatibile con le funzioni di gestione o tecniche svolte dai CTP.
Per l’esercizio delle proprie attribuzioni, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale:
a) preventivamente al primo accesso in cantiere RLST è tenuto ad accreditarsi presso la direzione del cantiere e ad indicare l’azienda (o le aziende) nei confronti delle quali esercita le proprie funzioni;
b) segnala preventivamente al datore di lavoro e al Comitato paritetico competente territorialmente la visita che ha programmato di effettuare, concordandola con il datore di lavoro stesso. Il diritto di accesso ai cantieri sarà esercitato nel rispetto delle esigenze organizzative e/o produttive dell’azienda;
c) è munito di apposita tessera di riconoscimento da esibirsi prima dell’accesso al cantiere;
d) riceve, previa richiesta, copia della documentazione aziendale, di cui al D.Lgs. n. 81/08, e s.m. consultabile, anche su supporto informatico, esclusivamente in azienda, allo scopo di acquisire informazioni in merito a quanto attiene alla sicurezza ed all’ambiente di lavoro;
e) è tenuto alla massima riservatezza in merito a quanto acquisito in sede di visita che potrà essere utilizzato esclusivamente in relazione alle funzioni che la legge loro attribuisce, fermo restando il rispetto del segreto industriale.
L’impresa, nel rispetto delle modalità della lett. a) del precedente comma, si impegna a garantire l’accesso al cantiere e la presenza del proprio responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) o di un addetto da questi incaricato.
Delle visite aziendali e degli altri interventi di consultazione viene redatto un resoconto, copia del quale viene contestualmente consegnata all'impresa. In tale documento vengono riportate le indicazioni e le raccomandazioni in tema di sicurezza avanzate dal RLST, il quale conferma l'avvenuta consultazione, apponendo la propria firma sullo stesso.
Le visite del RLST oltre che sulla base del programma di lavoro possono avvenire su richiesta aziendale, anche per il tramite dell’organismo paritetico riconosciuto dal Confapi-Aniem e/o dei dipendenti. Devono in ogni caso essere osservate le modalità stabilite nelle lettere da a), b), c), e) del comma 6.
Degli esiti dell'esercizio delle proprie funzioni viene redatta una relazione trimestrale, da inoltrarsi ai Comitati paritetici competenti territorialmente, contenente gli elementi più significativi delle visite effettuate.
Ogni divergenza sorta tra il RLST e l’impresa sull’applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle normative vigenti, che non sia componibile tra le parti stesse è verbalizzata e, prima di qualsiasi ulteriore azione, deve essere sottoposta al Comitato Paritetico Territoriale competente, come previsto dal comma 2 dell'art. 51 del DLgs n. 81/08 e s.m..
A livello territoriale si ricercheranno, con le altre associazioni imprenditoriali firmatarie di contratti collettivi territoriali del settore edile, forme e modi per addivenire ad una disciplina unitaria in materia di RLST.
Salvo diversi accordi a livello territoriale, in ogni provincia è designato dalle Organizzazioni Sindacali territoriali un RLST. Numero, modalità e costi per il finanziamento delle attività, anche con riferimento alla formazione del RLST, saranno regolate dalle Parti Sociali territoriali.
Fermo restando quanto pattuito a livello territoriale, i costi del RLST non potranno essere addebitati alle imprese che hanno eletto o designato il RLS aziendale e l’attività dello stesso potrà essere esercitata esclusivamente nelle realtà produttive in cui non vi sia stata elezione diretta del RLS in ambito aziendale.
Avuto l’incarico, il RLST ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. Le modalità e i contenuti specifici della formazione sono affidati ai Comitati Paritetici Territoriali, in collaborazione con l'Ente Scuola, secondo un percorso formativo di 120 ore iniziali in materia di sicurezza e salute sia di natura teorica che pratica, da effettuarsi entro 2 mesi dalla data di elezione o designazione e 8 ore di aggiornamento annuale.
Il RLST viene designato o eletto nell’ambito di soggetti che siano in possesso di adeguate e specifiche cognizioni tecnico/pratiche/operative in materia di sicurezza, prevenzione ed igiene del lavoro nel settore edile o che abbiano maturato una adeguata esperienza lavorativa nel settore edile.
Nelle opere nelle quali siano coinvolte più imprese, ad eccezione di quelle indicate al comma successivo, il ruolo di Coordinatore dei RLS compete al RLS dell’impresa affidataria o appaltatrice o viene individuato nell’ambito dei RLS aziendali operanti nel sito produttivo.
Nelle grandi opere e/o contesti di cui all’art. 49 del Dlgs. 81/08 e s.m l’attività di coordinatore dei RLS aziendali presenti nei cantieri in cui siano coinvolte più imprese, è esercitata dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza del sito produttivo, che è individuato, su loro iniziativa, tra i rappresentati dei lavoratori per la sicurezza delle aziende operanti nei cantieri del sito produttivo. Le attribuzioni sono quelle previste dall’art. 50 del Dlgs. n. 81/08.
Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si rinvia a quanto disposto dalle vigenti disposizioni legislative e dall’Accordo Interconfederale 20.09.2011 sui Rappresentanti dei Lavoratori per la Salute e Sicurezza in ambito lavorativo e sulla pariteticità (in applicazione del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.)

Dichiarazione congiunta
Le parti sociali ritengono necessario avviare al livello nazionale un tavolo congiunto di confronto del settore per dare concreta attuazione ai rinvii operati alla contrattazione collettiva dal Testo Unico della sicurezza di recente attuazione alla delega di cui al D.lgs n. 81/2008.
La presenza contemporanea, infatti, nel medesimo cantiere di più imprese anche con diversa qualificazione giuridica, rende opportuna la definizione di regole omogenee e coordinate al fine di garantire la più efficace tutela della sicurezza dei lavoratori.
In particolare andranno definite regole che pur nel rispetto dell'autonomia delle diverse imprese presenti nel cantiere, consentano alle diverse forme di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, previste dal Testo Unico, di svolgere efficacemente le proprie funzioni e di realizzare adeguate forme di coordinamento informativo e coordinativo.
Il confronto dovrà concludersi entro 6 mesi dalla sottoscrizione del presente contratto.

Art. 93 - Addestramento professionale
Le parti condividono la necessità di attribuire reale ed effettiva consistenza ed incidenza economica e strutturale alle attività di formazione, verificandone costantemente l’effettiva finalizzazione al miglioramento della qualità professionale e della produttività del personale inserito e da inserire.
Le parti concordano sulla necessità di garantire attenzione e sviluppo di percorsi formativi sui temi del recupero e della manutenzione, sul restauro e consolidamento strutturale degli edifici a rischio sismico, sul risparmio energetico e/o sulla bioedilizia al fine di garantire una maggiore qualità dell’occupazione e un aumento della competitività delle imprese.
Concordano pertanto di:
- intraprendere un percorso che permetta di rendere il Sistema Formedil coerente e funzionale ai seguenti obiettivi e priorità:
• fornire servizi con effettivo, evidente e misurabile valore aggiunto per il settore;
• strutturarsi in modo tale da essere strettamente funzionale e rispondente (in modo rapido e flessibile) alle esigenze degli utilizzatori (imprese/lavoratori);
• perseguire l’obiettivo di avere un impatto strutturale e verificabile sul tessuto produttivo;
• favorire l’occupazione qualificata e governare il mercato del lavoro.
- Avviare a tal fine ad un complessivo progetto di riconversione del Sistema Formedil che indichi condizioni, strumenti e procedure finalizzati all’attuazione in tempi certi degli obiettivi e priorità di cui sopra e di affidarne la redazione al Consiglio di Amministrazione del Formedil. Tale Progetto di Riconversione, approvato dal CdA Formedil entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente CCNL, dovrà essere trasmesso alle parti sociali sottoscrittrici dello stesso per la definita approvazione.
Le Associazioni contraenti riconoscono nella formazione professionale la forma privilegiata di accesso al settore e una opportunità per l’insieme dei lavoratori dell’edilizia, per migliorare la qualità del lavoro e le capacità tecnico-produttive delle imprese.
Queste finalità sono attuate attraverso un unico sistema formativo nazionale paritetico di categoria.
Il sistema nazionale è strutturato in organismi territoriali, denominati Scuole edili, in organismi regionali, denominati Formedil regionali e nell’organismo nazionale di raccordo, coordinamento e indirizzo denominato Formedil.
È affidato al Formedil nazionale, così come previsto dal relativo Statuto, il compito di attuare, promuovere le iniziative di formazione professionale per i lavoratori dell’edilizia, anche nei confronti delle istituzioni pubbliche nazionali ed internazionali, di realizzare il coordinamento, il controllo quantitativo sulle attività e qualitativo sui contenuti formativi e il monitoraggio a livello nazionale dell’attività svolta dagli Enti territoriali, nonché di supportare gli stessi nella risoluzione di problemi di natura tecnica e amministrativa e legislativa per quanto concerne le materie della formazione.
Le competenze e le finalità del Formedil sono espressione delle linee politiche nazionali di pianificazione e programmazione espresse dalle parti stipulanti il presente CCNL in sede di contrattazione o in sede di accordi specifici in materia.
Sono attività del Formedil:
• le ricerche e gli studi di settore, l’evoluzione normativa, l’evoluzione di approcci pedagogici, lo studio di metodologie didattiche e di tecnologie educative;
• l’elaborazione di linee guida e indirizzi operativi strategici sui differenti assi di intervento del sistema nazionale di formazione professionale di settore;
• la progettazione e il coordinamento di iniziative di formazione formatori, di dialogo sociale di settore e di aggiornamento del personale degli enti bilaterali contrattuali;
• l’elaborazione di una metodologia per rilevare i fabbisogni formativi;
• l’analisi dei costi della formazione in funzione della tipologia e della durata delle singole azioni.
Per lo svolgimento delle suddette attività, il Formedil nazionale si avvale di un contributo annuale le cui quantità e modalità di erogazione sono definite da quanto disposto nell’allegato L.
Il suddetto contributo deve essere versato al Formedil nazionale entro il 31 marzo di ogni anno calcolato sulla massa salariale di pertinenza dell’esercizio precedente.
I Formedil regionali, costituiti come articolazioni del Formedil nazionale in base allo statuto tipo elaborato in sede nazionale, associano le scuole edili territoriali di una singola regione e hanno il compito, secondo le linee guida formulate in materia dal Formedil nazionale, di raccordarsi con le parti sociali a livello regionale, l’Ente Regione e II Formedil nazionale.
I Formedil regionali hanno compiti di:
• coordinamento e indirizzo dell’attività degli Enti territoriali;
• rappresentanza nei confronti dell’Ente Regione, anche ai fini della partecipazione alla programmazione regionale ed ai suoi collegamenti con quella nazionale, per attingere alle risorse regionali, nazionali e comunitarie;
• promozione di tutte quelle iniziative (studi di settore, analisi dei fabbisogni formativi, definizione di metodologie didattiche e programmi operativi unitari) ritenute utili In ambito regionale per realizzare una omogeneità dell’offerta formativa del sistema delle scuole edili, una maggiore qualità al fine di razionalizzare le risorse fisiche ed economiche.
Per lo svolgimento delle suddette funzioni il Formedil regionale potrà avvalersi del personale e delle strutture degli Enti territoriali. Le attività del Formedil regionale sono finanziate con contributo degli enti scuola territoriali di riferimento, stabilito in sede regionale dalle parti sociali, sulla base delle esigenze individuate e degli obiettivi condivisi.
Le Scuole Edili sono le agenzie formative di settore su cui si basa il sistema nazionale Formedil.
Esse operano su base territoriale, in armonia con gli indirizzi strategici dati dalle parti sociali e in attuazione delle linee guida predisposte dal Formedil nazionale.
Gli Enti territoriali e le loro strutture esecutive, in relazione alla necessità e possibilità, potranno essere provinciali, interprovinciali e regionali.
In particolare, ciascuna Scuola Edile, coordinandosi attraverso il Formedil Regionale con gli altri enti scuola della propria regione, costruisce una offerta formativa che tiene conto delle esigenze del mercato del lavoro e del settore rilevate dalle parti in sede locale.
Al finanziamento delle Scuole edili verrà provveduto con il contributo a carico delle imprese, da fissarsi localmente in misura compresa fra lo 0,20% e l’1% sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 24 e da versarsi con modalità stabilite dalle Organizzazioni territoriali.
Tale contributo deve essere gestito dai Consigli di amministrazione con proprio bilancio.
Le Scuole edili redigono annualmente un bilancio d’esercizio che coincide con l’esercizio finanziario della corrispondente Edilcassa.
I bilanci dovranno essere redatti secondo le normative vigenti e applicando i corretti principi contabili adeguati alle esigenze dell’ente (bilancio riclassificato a sezioni contrapposte oppure bilancio riclassificato secondo la IV direttiva UE) e comunque evidenziando con contabilità a gestione separata le attività formative.
I bilanci, in ogni caso, dovranno essere corredati di una scheda di riclassificazione predisposta dal Formedil nazionale, con l’obiettivo di favorire la leggibilità dei dati contenuti e la trasferibilità dei singoli bilanci nelle attività di verifica e monitoraggio nazionale.
Gli Enti scuola sono tenuti a trasmettere annualmente al Formedil Nazionale il bilancio approvato e certificato, corredato della suddetta scheda di riclassificazione, entro un mese dalla sua approvazione (protocollo sugli enti bilaterali).
Le scuole edili sono amministrate da un Consiglio di amministrazione paritetico nominato dalle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali stipulanti. Uno fra i membri nominati dall’Associazione territoriale dei datori di lavoro aderenti a Confapi Aniem assumerà la funzione di Presidente, su designazione dell’Associazione territoriale medesima, uno fra i membri nominati dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori assumerà, su designazione di queste, la funzione di Vice Presidente.
Il Direttore, al di fuori del Consiglio stesso, è nominato esclusivamente sulla base di criteri informati al principio della professionalità.
Tali criteri saranno altresì seguiti per l’assunzione di tutto il personale tecnico ed amministrativo degli Enti territoriali e delle loro eventuali strutture esecutive della formazione professionale.
Con riferimento agli orientamenti nazionali e territoriali del mercato del lavoro e ai bisogni di formazione localmente rilevati, il Consiglio di amministrazione provvederà annualmente ad approvare un Piano generale delle attività della scuola edile che individua e programma le attività formative da svolgere, le specifica per singoli progetti e ne indica i costi.
Il piano formativo degli Enti scuola dovrà essere articolato sui seguenti assi di intervento (Protocollo sulla formazione):
• Formazione per l’impiegabilità
- Istruzione e formazione professionale;
- Formazione per l’inserimento di disoccupati adulti;
- Formazione professionalizzante integrativa
• Formazione per la progressione professionale
- Formazione per l’apprendistato;
- Formazione continua;
- Formazione a catalogo per un percorso professionale
• Formazione per la sicurezza
Su tali assi di intervento l’attività degli Enti territoriali dovrà essere orientata, in coerenza con i profili professionali effettivamente presenti nella organizzazione produttiva del settore e con i fabbisogni formativi determinati dall’innovazione tecnologica, normativa e di processo produttivo, secondo tipologie formative standard predisposte dal Formedil nazionale, tenendo presente la catalogazione delle esperienze già realizzate.
Il CdA Formedil è tenuto ad elaborare un Piano Biennale delle Attività (PBA) all’interno del quale siano indicate le attività prioritarie e gli obiettivi da raggiungere nel biennio. Il PBA, ratificato dalle parti sociali sottoscrittrici del CCNL, verrà trasmesso formalmente alle Scuole Edili.
I Piani delle Attività annuali delle Scuole Edili Territoriali dovranno indicare al proprio interno i punti collegati all’attuazione delle priorità e degli obiettivi di cui al Piano Biennale delle Attività Formedil e dovranno essere trasmessi annualmente a Formedil.
Il Piano generale delle attività sarà predisposto nei limiti della disponibilità finanziaria dell’esercizio, portato a conoscenza delle Organizzazioni territoriali prima della sua approvazione e successivamente trasmesso al Formedil nazionale ed al Formedil regionale.
Le attività di formazione saranno rivolte di massima a:
• giovani inoccupati o disoccupati da avviare al lavoro nel settore, ivi compresi i lavoratori extracomunitari;
• giovani neo diplomati e neolaureati;
• giovani titolari di contratti di apprendistato (formazione esterna) o formazione-lavoro (formazione teorica);
• personale (operai, impiegati, tecnici e quadri) dipendente da imprese;
• manodopera femminile per facilitarne l’inserimento nel settore;
• lavoratori in mobilità;
• lavoratori in disoccupazione;
• lavoratori in Cig;
Le attività delle scuole edili possono essere rivolte anche a lavoratori a partita IVA iscritti alla gestione separata, a seguito di apposita regolamentazione da parte delle scuole stesse.
Ai lavoratori che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di formazione professionale di cui al presente articolo, verrà rilasciato un apposito attestato con l’indicazione del corso frequentato e dell’avvenuto superamento degli esami finali, nonché il libretto personale di certificazione dei crediti formativi. Tale sistema di certificazione delle competenze acquisite dal lavoratore attraverso la frequenza di cicli formativi confluirà all’interno del sistema anagrafico della Edilcasse/Casse Edili.
I lavoratori muniti di tale attestato ed assunti non con contratto di apprendistato, per lo svolgimento delle mansioni oggetto della formazione, dovranno effettuare un periodo, non superiore a 30 giorni, di adattamento pratico al lavoro ed al termine di esso, se confermati in servizio, conseguiranno la qualifica inerenti alle mansioni svolte.
Durante tale periodo di adattamento, I lavoratori avranno diritto ad un trattamento economico non inferiore a quello dei lavoratori di primo livello e sarà loro applicabile, salvo che per la durata, la normativa relativa al periodo di prova.
La qualifica è attribuita, dopo il superamento dell’esame finale, direttamente dalle scuole edili, qualora il corso di formazione professionale sia articolato, anche attraverso la partecipazione a cantieri di formazione e lavoro realizzati presso centri di formazione in paesi della Unione europea, secondo il sistema dell’alternanza scuola-lavoro, in congrui periodi di frequenza presso la scuola edile ed in cantiere di produzione, secondo criteri proposti dal Consiglio di amministrazione della scuola edile ed approvati dalle Organizzazioni territoriali di cui all’art. 39, in conformità agli indirizzi adottati dal Formedil nazionale.
Il Libretto Personale, predisposto e gestito in sede locale dalla Scuola Edile territoriale sulla base di un modello nazionale creato da Formedil, registra la storia formativa del singolo lavoratore.
Certifica pertanto i corsi frequentati e i relativi apprendimenti finali (o competenze formative) verificati. In un quadro di necessaria e progressiva omogeneizzazione dell’offerta formativa del Sistema Formedil, Formedil predisporrà il Repertorio Nazionale delle Competenze cui le singole Scuole Edili faranno riferimento per quanto riguarda le acquisizioni formative da prevedere al termine di ciascun corso e da certificare nel Libretto Personale.
Ogni Scuola Edile riverserà i dati di ciascun Libretto Personale in un’anagrafica nazionale istituita presso Formedil.
Per la realizzazione dell’indagine annuale sull’attività formativa del settore, i singoli Enti territoriali sono tenuti a restituire, debitamente compilato, il questionario annuale di rilevazione delle attività formative predisposto ed inviato dal Formedil nazionale.
Le Associazioni nazionali contraenti, su proposta del Formedil nazionale, approvano uno schema unico di statuto per gli Enti territoriali, che preveda la possibilità di dotarsi di un regolamento operativo capace di recepire le specificità di ogni singolo ente, rilevate dalle parti sociali in sede locale. Le clausole difformi degli statuti esistenti debbono essere adeguate a tale schema nazionale che, una volta approvato dalle parti sociali nazionali, costituirà allegato al presente contratto.
Nei territori dove le parti sociali hanno provveduto o stanno provvedendo alla unificazione operativa di ente scuola edile e CPT per migliorare l’assolvimento delle rispettive funzioni previste contrattualmente, l’ente unico derivante dalla fusione è impegnato ad adottare lo statuto unificato tipo redatto da Formedil nazionale e CNCPT, fatto proprio dalle parti sociali, che costituisce allegato al presente contratto.
Il sistema nazionale Formedil di formazione professionale fa parte del sistema integrato degli Enti bilaterali di derivazione contrattuale. Secondo gli indirizzi dati dalle parti sociali nazionali, il Formedil collabora con CNCE e CNCPT al fine di raccordare le banche dati in possesso dei tre Enti, di armonizzare le politiche formative di settore con le iniziative di promozione della cultura della sicurezza, di raccordare e qualificare l’offerta formativa con le prestazioni delle Edilcasse/Casse Edili, anche attraverso la registrazione delle competenze acquisite dai lavoratori sulla base della frequenza di corsi di formazione all’interno dei sistemi di anagrafe predisposti dalle Edilcasse/Casse Edili.
Le parti intendono istituire un nuovo servizio di sostegno e accompagnamento allo sviluppo professionale.
a) Le imprese edili si impegnano a comunicare l’assunzione di ogni operaio che acceda per la prima volta al settore con congruo anticipo, comunque non inferiore a 3 giorni rispetto al giorno di effettivo ingresso in cantiere del lavoratore stesso. Tale comunicazione dovrà essere effettuata alla Edilcassa/Cassa Edile territoriale che “in automatico” trasmetterà la comunicazione alla Scuola Edile.
b) La Scuola Edile Territoriale chiamerà in formazione il lavoratore per frequentare il corso di 16 ore attinente le basi professionali del lavoro in edilizia e la formazione alla sicurezza (in adempimento all’art. 37, comma 4, lett. a), del D.lgs. n. 81/2008). Il corso, che il lavoratore frequenterà di norma prima dell’assunzione, ricomprende il modulo formativo per la sicurezza di 8 ore previsto dall’art. 89 del vigente CCNL per la formazione alla sicurezza.
La Scuola Edile territoriale dovrà attrezzarsi a questo fine. Laddove per specifiche esigenze organizzative, nella fase di avvio, non fosse possibile istituire i corsi formativi, la Scuola Edile è tenuta, in via transitoria, ad effettuare tali corsi entro 30 giorni dall’avvenuta comunicazione e a rimborsare all’impresa il relativo costo del lavoro se effettuati durante l’orario di lavoro.
c) La Edilcassa territoriale trasmetterà a CNCE - Formedil i dati di ciascun nuovo lavoratore entrato in edilizia. A ciascuno di essi il Formedil invierà a domicilio una lettera personale e un invito a frequentare i corsi di formazione presso la locale Scuola Edile.
d) Entro fine settembre di ogni anno, in coincidenza con la Giornata Nazionale della Formazione nelle Costruzioni, i lavoratori interessati concorderanno con la Scuola Edile Territoriale un Progetto di Sviluppo Professionale (PSP). Il PSP prevede un servizio di accompagnamento e sostegno da parte della Scuola edile e un minimo di 48 ore annuali di formazione collocate al di fuori dell’orario di lavoro.
I lavoratori dell’azienda o dell’unità produttiva hanno diritto ad essere formati ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. in materia di sicurezza e salute, con particolare riferimento alle mansioni svolte, in occasione:
- del primo ingresso nel settore;
- del cambiamento di mansioni;
- dell’introduzione di nuove attrezzature, tecnologie, nuove sostanze e preparati pericolosi.
Fermo restando quanto previsto dalla lettera b) del presente articolo, in applicazione del D.Lgs. n. 81 e s.m.i., alla formazione dei lavoratori provvede, durante l’orario di lavoro, l’impresa o l’organismo paritetico territoriale di settore mediante programmi di 8 ore per i singoli lavoratori.
Ai lavoratori sarà rilasciata una certificazione dell'avvenuta formazione e l’Organismo paritetico territoriale terrà un’anagrafe in merito.
Alla formazione dei lavoratori provvede l’Organismo paritetico di cui al comma precedente per le imprese che Intendano avvalersi di tale attività, le quali saranno tenute al versamento del contributo aggiuntivo eventualmente necessario in relazione agli specifici maggiori costi.

Art. 96 - Contratto a termine
Il lavoro a tempo determinato è disciplinato dal D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, come modificato dalla legge 78/2014.
[…]
Il ricorso al contratto a tempo determinato è vietato nelle seguenti ipotesi:
[…]
4) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs 81/2008 e successive modifiche.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 10, comma 7 del citato D.Lgs. n. 368/2001, il ricorso ai contratti a termine non può superare, mediamente nell'anno civile, cumulativamente con i contratti di somministrazione a tempo determinato di cui all'art. 97, il 25% dei rapporti di lavoro con contratto a tempo indeterminato dell'impresa in forze mediamente nell’anno civile precedente all’assunzione.
Un ulteriore 15% di assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato potrà essere effettuato esclusivamente con riferimento ai lavoratori Iscritti in Blen.it.
Al fine di acquisire ogni utile Informazione per il ricollocamento dei lavoratori iscritti nella Blen.it, sarà compito della stessa effettuare annualmente un monitoraggio sull’andamento dei contratti a tempo determinato, sulle loro eventuali trasformazioni a tempo indeterminato e sulla formazione erogata ai lavoratori, anche allo scopo di individuare ogni utile intervento finalizzato alla riqualificazione e ricollocazione dei lavoratori medesimi, relazionando al Formedil il risultato del monitoraggio stesso.
Resta ferma in ogni caso la possibilità di utilizzare almeno sette rapporti di lavoro con contratto a termine e/o di somministrazione a tempo determinato, comunque non eccedenti la misura di un terzo del numero di lavoratori a tempo indeterminato dell'impresa, da calcolarsi necessariamente alla fine dell’anno civile di competenza.
Le frazioni eventualmente risultanti da tali conteggi verranno arrotondate all'unità superiore.
Ai sensi dell’art. 1, comma 1 del D.Lgs. 368/2001, per le imprese che occupano fino a 5 dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.
Nel caso di opere pubbliche di grandi dimensioni, l’ulteriore deroga, prevista dal relativo comma del presente articolo, rientra tra le materie oggetto della procedura di concertazione preventiva.
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In occasione della sessione semestrale di concertazione e informazione, il Collegio e/o Sezione edile aderente a Confapi Aniem fornirà alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori territoriali informazioni in merito all'utilizzo sul territorio dei contratti di lavoro a termine e delle loro eventuali trasformazioni a tempo indeterminato.
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Art. 98 - Distacco temporaneo
Nell’ambito di quanto consentito dal sistema legislativo e dalla prassi giuridica, il lavoratore edile può essere temporaneamente distaccato, previo suo consenso e con mansioni equivalenti, da un’impresa edile ad un’altra, qualora esista l’interesse economico produttivo dell’impresa distaccante, anche con riguardo alla salvaguardia delle proprie professionalità, a che il lavoratore svolga la propria attività a favore dell’impresa distaccataria.
Durante il periodo di distacco il lavoratore adempie all’obbligazione di prestare la propria opera nei confronti dell’impresa distaccataria, conservando il rapporto contrattuale con l’impresa distaccante.
Al termine del periodo di distacco, il lavoratore rientra presso l’impresa distaccante.
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Fermo restando quanto previsto dall’art. 8, comma 3, della legge n. 236/93, l’azienda distaccante è tenuta solamente alla comunicazione del distacco alle RSU ove presenti o alle OO.SS. territoriali.