Cassazione Penale, Sez. 5, 07 novembre 2014, n. 46158 - Infortunio e inidoneità alla guida: costrizione e minacce di licenziamento.  Ricorso contro l'archiviazione





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FERRUA Giulian - Presidente -
Dott. OLDI Paolo - Consigliere -
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere -
Dott. CAPUTO Angelo - Consigliere -
Dott. DEMARCHI ALBENGO P. - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza


sul ricorso proposto da:
P.L. N. IL (Omissis) parte offesa;
nel procedimento c:/
C.S. N. IL (Omissis);
T.A. N. IL (Omissis);
avverso l'ordinanza n. 15618/2013 GIP TRIBUNALE di NAPOLI, del 21/06/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO;
lette/sentite le conclusioni del PG, di a.c.r..



Fatto

1. P.L. propone ricorso per cassazione contro il decreto di archiviazione del gip del tribunale di Napoli del 21 giugno 2013 per violazione degli artt. 127, 410 e 409 c.p.p., nonchè artt. 610, 572, 582 e 585 c.p.. Lamenta il ricorrente che il gip ha disposto de plano l'archiviazione richiesta dal pubblico ministero, nonostante la precisa e specifica richiesta di indagini suppletive e l'indicazione dei relativi mezzi di prova, puntualmente indicati nell'atto di opposizione, costituissero sufficienti elementi di ammissibilità dell'atto e quindi imponessero al giudice di procedere in contraddittorio camerale. Le indagini suppletive richieste si ponevano in rapporto di strumentalità dialettica rispetto agli scarni risultati conseguiti dalle investigazioni del pubblico ministero e possedevano ontologicamente le caratteristiche della rilevanza e della pertinenza. In particolare, il teste Ca., assunto mediante indagini difensive, aveva confermato il contenuto dell'esposto del P., evidenziando che lo stesso, pur non idoneo alla guida per un precedente infortunio sul lavoro, era stato costretto alla mansione di conducente ed aveva subito minacce di licenziamento qualora non avesse ottemperato. Vi erano, dunque, secondo la difesa ricorrente, tutti gli elementi per la sussistenza dei reati contestati nella denuncia (artt. 610, 572, 582 e 585 c.p.).

2. Il sostituto Procuratore generale presso questa suprema Corte, dott.ssa Fodaroni, ha concluso in conformità con il ricorso della persona offesa, chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'impugnato decreto, con trasmissione degli atti all'ufficio gip presso il tribunale di Napoli. Il difensore d'ufficio degli indagati ha inviato il 31 maggio 2014 a mezzo fax una memoria difensiva in cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso proposto dalla persona offesa e comunque il rigetto dello stesso, in quanto il provvedimento del gip di Napoli risulta legittimo e ben motivato.

3. Il difensore di fiducia di C.S. ha inviato memoria difensiva a mezzo fax il 30/09/2014, chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso o rigettarsi lo stesso.


Diritto


4. Il collegio condivide le conclusioni del P.G.; con riferimento alle richieste investigazioni suppletive, il gip, senza soffermarsi ad esaminarle compiutamente e senza dar conto di averne verificato i necessari requisiti della specificità e della pertinenza, articola una motivazione succinta e critica, che si esaurisce nella apodittica asserzione della inidoneità delle chieste indagini a sortire effetti ai fini della corretta configurazione delle ipotesi di reato prospettate. Tale passaggio motivazionale esprime una valutazione di risultato, sintomatica del trascendere del gip dal consentito ambito della sua cognizione a quello, interdettogli, della valutazione della incidenza probatoria delle sollecitate investigazioni; il decreto, poi, è motivato con l'utilizzo di una formula di stile o comunque con una mera asserzione, priva di reale motivazione.

5. Ne consegue che il ricorso deve essere annullato, con rinvio al tribunale di Napoli per il prosieguo.



P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato e rinvia al tribunale di Napoli per il prosieguo.

Così deciso in Roma, il 1 ottobre 2014.

Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2014