Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 4, 10 novembre 2014, n. 46344 - Operaio edile precipitato da una tettoia in vetro: invalidità del 100%




 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente -
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere -
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere -
Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere -
Dott. SERRAO Eugenia - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza


sul ricorso proposto da:
D.M. N. IL (Omissis) - RESPONSABILE CIVILE EDIL DUMA S.R.L.;
avverso la sentenza n. 2343/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del 04/06/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/10/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Delehaye Enrico, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Udito il difensore dell'I.N.A.I.L., Avv. Tota Grazia, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore delle parti civili, Avv. Mariani Luigi Michele, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Udito il difensore del responsabile civile, Avv. Andreucci Maria Laura, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Udito il difensore di D.M., Avv. Alessandro Zonca, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;



Fatto

1. La Corte di Appello di Milano ha confermato, con sentenza del 4/06/2013 la sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano il 7/02/2012, che aveva condannato D.M. alla pena di un anno di reclusione nonchè, in solido con il responsabile civile E. s.r.l., al risarcimento dei danni con una provvisionale immediatamente esecutiva in favore delle parti civili per avere cagionato al lavoratore P.A. lesioni personali gravissime, il (Omissis), consistenti in invalidità permanente pari al 100% con impossibilità di comunicare e di deambulare, per colpa consistita in negligenza, imprudenza e imperizia nonchè in violazione di norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e in particolare per non avere predisposto i necessari apprestamenti o approntato adeguate misure di prevenzione atte a garantire l'incolumità dell'operaio ovvero per non aver accertato, prima dei lavori, che la copertura di vetro avesse resistenza sufficiente per sostenere il peso del lavoratore e, se del caso, per eventuali dubbi sulla sua resistenza, posto tavole a ripartizione del peso sopra le orditure sottopalchi e fatto uso di idonei dispositivi di protezione individuale anticaduta.

2. L'infortunio occorso al lavoratore era stato così ricostruito dai giudici di merito: verso le 8:30 del (Omissis) l'operaio edile P.A., dipendente della E. s.r.l., di cui l'imputato è legale rappresentante, stava effettuando lavori sul terrazzo di pertinenza dell'appartamento di proprietà di I. L. in via (Omissis), quando era precipitato da un'altezza di circa 3,5 metri da una tettoia in vetro; al datore di lavoro si rimproverava di aver dato l'incarico di ripristinare il pilastro ammalorato posto sul terrazzo dell'edificio anche dal lato esterno, quello che affacciava sulla tettoia in vetro, che poi il lavoratore aveva sfondato dopo aver scavalcato la ringhiera del terrazzo. In ogni caso, ove fosse stato dimostrato che la riparazione del lato esterno del pilastro fosse stata decisa autonomamente dal lavoratore, i giudici di merito ritenevano che, trattandosi di condotta riconducibile alle incombenze sue proprie, non potesse configurarsi come condotta abnorme.

3. Ricorre per cassazione D.M. censurando la sentenza impugnata per i seguenti motivi:

a) con un primo motivo deduce mancata assunzione di una prova decisiva, ossia la testimonianza di I.L., la committente dei lavori, che non è stata sentita nel corso dell'istruttoria dibattimentale in quanto in fin di vita e che il giorno dell'infortunio aveva dichiarato di non aver commissionato lavori esterni sul terrazzo. La Corte territoriale ha rigettato l'istanza di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, nonostante le condizioni di salute della donna fossero migliorate, ritenendo che le dichiarazioni fossero state già acquisite e che la stessa fosse comunque inattendibile, nonostante, si assume, sarebbe stata prova decisiva da acquisire doverosamente ai sensi dell'art. 603 c.p.p., comma 2;

b) con un secondo motivo deduce vizio di motivazione in relazione al giudizio sull'esistenza dell'incarico al lavoratore di restaurare la parte esterna del pilastro in quanto, secondo il ricorrente, su tale incarico non sarebbe stata assunta alcuna prova diretta. Tutte le dichiarazioni testimoniali acquisite hanno negato che fosse stato dato tale incarico al lavoratore, essendo emerso dal dibattimento che sul terrazzo fossero stati commissionati piccoli lavori con mere finalità estetiche e che la parte esterna, in quanto non visibile, non fosse oggetto dell'accordo tra D.M. e I. L.. La sentenza sarebbe viziata per avere ritenuto le dichiarazioni testimoniali inattendibili sulla presa d'atto dell'esistenza di un potenziale interesse dei testi e per avere fondato la condanna sulla base di una serie di inferenze basate su generalizzazioni arbitrarie, su congetture e sul travisamento della prova costituita da un documento fotografico che raffigurerebbe il pilastro ammalorato, trascurando che le fotografie in atti rappresentavano il pilastro dopo l'infortunio, dunque dopo che il lavoratore lo aveva parzialmente restaurato. Considerando che le opere da eseguire erano meramente estetiche e che la parte esterna del pilastro non era visibile, sarebbe stato tutt'altro che inverosimile ipotizzare che D.M. e la I. non si fossero accodati per un restauro del lato esterno e che il lavoratore avesse inteso eseguire un lavoro ulteriore rispetto a quello commissionatogli per mostrare la propria solerzia e la propria buona volontà. Inaccettabile sarebbe la tesi secondo la quale, in ogni caso, il datore di lavoro risponderebbe della condotta del lavoratore comunque riconducibile alle incombenze affidategli in quanto tale prevedibile, con un'affermazione secondo la quale ogni condotta del lavoratore, purchè commessa nell'ambito delle mansioni, renderebbe configurabile la responsabilità del datore di lavoro.

La Corte territoriale, si assume, avrebbe omesso di motivare in ordine all'elemento della prevedibilità ritenendo che tale requisito coincida con l'accertamento del fatto che il lavoratore operi nell'ambito delle proprie mansioni;

c) con un terzo motivo denuncia inosservanza dell'art. 541 c.p.p. in relazione al D.M. 20 luglio 2012, n. 140 ed alla L. 31 dicembre 2012, n. 247 per avere la Corte condannato l'imputato al rimborso delle spese in favore delle parti civili oltre al 12,5% per rimborso spese forfettarie, non liquidabile in quanto abrogato con D.M. n. 140 del 2012.

Sebbene il diritto del difensore al rimborso per spese forfettarie sia stato reintrodotto con la L. 31 dicembre 2012, n. 247, art. 13, tale norma non era ancora efficace al momento della lettura della sentenza per mancata emanazione del decreto attuativo ivi previsto.

4. Ricorre per cassazione la E. s.r.l. in qualità di responsabile civile per i seguenti motivi:

a) con un primo motivo deduce vizio di motivazione per avere la Corte considerato le testimonianze favorevoli all'imputato inattendibili sulla base di un giudizio non condivisibile in quanto basato unicamente sulla loro posizione e sulla loro condizione di dipendente dell'imputato o di figlia della committente, senza appoggiare in concreto su alcun argomento. L'inattendibilità del teste C. è stata desunta dal fatto che fosse dipendente dell'imputato, ma sul punto la sentenza è contraddittoria nella parte in cui ritiene attendibile tale teste con riferimento all'unica affermazione sfavorevole all'imputato, senza motivare tale diversa valutazione.

L'inattendibilità della teste R. viene dedotta dal suo status di figlia della committente oltre che dall'affermazione, che costituisce mera supposizione, in merito all'interesse di tale teste di difendere anche la propria posizione;

b) con un secondo motivo deduce vizio di motivazione e violazione di legge con riguardo alla cosiddetta prova logica. Secondo la società ricorrente, la Corte di appello avrebbe ricostruito gli avvenimenti ritenendo non logicamente verosimile che la proprietaria si accontentasse di una parziale riparazione solo per soddisfare un'esigenza estetica, mentre risulta ben logico che un'anziana signora approfitti di operai che lavorano in un'unità immobiliare contigua alla propria e appartenente ai propri figli per far effettuare la riparazione di alcuni buchi che turbano il decoro estetico della sua terrazza. Risulta credibile che non ci fosse necessità di provvedere sulla parte esterna del pilastro, neppure per motivi estetici, perchè lo stesso non era visibile all'interno nè dal cortile esterno essendo completamente oscurato da una sorta di tettoia in vetro ed essendo il cortile completamente chiuso e non visibile, oltre che di mero utilizzo di servizio. E' credibile che lo stato di ammaloramento esterno del pilastro non fosse noto agli operai nè alla proprietà in quanto in quel punto l'affaccio era precluso dalla presenza di vasi di fiori ingombranti, oltre che da rampicanti e fogliame. E' emerso, si assume, che il rattoppo esterno fosse l'ultimo lavoro che stava eseguendo il lavoratore dopo aver ultimato tutto quello che era stato concordato con il datore di lavoro, essendo plausibile che si fosse reso conto, nell'eseguire il lavoro sul lato interno, dello stato di ammaloramento della parte esterna; sarebbe, inoltre, illogico che il lavoratore non abbia portato sul terrazzo la corda di sicurezza che aveva tra le dotazioni nel camioncino, rendendo più credibile che il lavoro all'esterno possa essere stato deciso in via del tutto estemporanea dal lavoratore, nè vi sarebbe stata alcuna ragione per far eseguire un lavoro così rischioso al dipendente per opere che non avrebbero comportato alcun significativo onere aggiuntivo;

c) con un terzo motivo deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, mancata assunzione di una prova decisiva e vizio di motivazione con riferimento al mancato accoglimento della richiesta di audizione della teste I.. La ricorrente aveva chiesto la rinnovazione dell'istruttoria ma la Corte, pronunciandosi sul punto solo con la sentenza, ha ritenuto non necessario disporre l'audizione della teste, dapprima sul presupposto che avesse già rilasciato dichiarazioni nell'immediatezza del fatto e successivamente per la sua asserita inattendibilità;

d) con un quarto motivo deduce violazione della legge penale e vizio di motivazione in merito alla violazione del concetto di prevedibilità del comportamento della parte lesa nonchè in merito alla valutazione del comportamento abnorme del lavoratore. Affermando che, anche ove il lavoro non fosse stato oggetto di incarico affidato al dipendente, sarebbe stato comunque riconducibile alle incombenze affidategli e comunque prevedibile per il datore di lavoro, la Corte avrebbe erroneamente applicato la legge penale ampliando il concetto di prevedibilità senza considerare che l'abnormità ed eccezionalità del comportamento del lavoratore possono riguardare anche condotte che rientrino nelle mansioni proprie del lavoratore.

Nel caso concreto, si assume, era imprevedibile che l'operaio facesse lavori extra e lo spostamento dall'interno del terrazzo in una parte esterna e non protetta dell'edificio era un'operazione di tutt'altra natura rispetto a quella concordata, che non poteva dirsi rientrante nelle medesime mansioni affidategli. In ogni caso, la Corte non avrebbe fornito sufficiente, logica e coerente motivazione sul punto limitandosi ad una affermazione apodittica laddove ha sostenuto che il cambio del sito di lavoro non avrebbe mutato la prevedibilità del comportamento del lavoratore ed utilizzando argomentazioni basate su supposizioni ed ipotesi smentite dall'istruttoria dibattimentale;

e) con un quinto motivo deduce vizio di motivazione con riferimento alla liquidazione delle provvisionali, per non avere la Corte territoriale indicato gli elementi in base ai quali si è ritenuta raggiunta la prova del danno per gli importi liquidati.

5. Con memoria depositata in data 8 ottobre 2014 l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (I.N.A.I.L.), costituito parte civile, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Diritto


1. I primi due motivi del ricorso di D.M. e della E. s.r.l. possono essere esaminati congiuntamente. Si tratta di motivi inammissibili.

1.2. Preliminare è la considerazione che la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha elaborato il principio interpretativo secondo il quale, in caso di conforme affermazione di colpevolezza dell'imputato in primo grado ed in grado di appello, è inammissibile il ricorso per vizio della motivazione basato sul travisamento della prova. Tale vizio può essere dedotto solo nell'ipotesi di decisione di appello difforme da quella di primo grado, in quanto nell'ipotesi di doppia pronuncia conforme il limite del devolutum non può essere superato ipotizzando recuperi in sede di legittimità, salva l'ipotesi in cui il giudice di appello, al fine di rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, richiami atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Buonfine, Rv. 256837; Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009, Buraschi, Rv. 243636).

1.3. Il compendio probatorio raccolto ed elaborato nel corso del processo è senza dubbio a carattere indiziario con riguardo al profilo concernente il susseguirsi degli eventi che hanno preceduto l'infortunio, poichè manca la fonte diretta che riferisca o riproduca la dinamica del fatto: in particolare, mancano testimoni presenti al momento della caduta del lavoratore e mancano le dichiarazioni della vittima, non più in grado di comunicare a causa delle gravissime lesioni riportate.

1.4. Ne consegue che, ai fini di valutazione della prova, viene in rilievo il procedimento logico attraverso cui da talune premesse si afferma la esistenza di ulteriori fatti "alla stregua di canoni di probabilità, con riferimento ad una connessione possibile e verosimile di accadimenti, le cui sequenze e ricorrenza possono verificarsi secondo le regole di comune esperienza" (Sez. U, n. 9961 del 13/11/1996, Rv. 500535).

1.5. In tema di processo indiziario il giudice di merito deve compiere una duplice operazione: dapprima gli è fatto obbligo di procedere alla valutazione dell'elemento a carattere indiziario singolarmente, per stabilire se presenti o meno il requisito della precisione e per constatarne l'attitudine dimostrativa, che per lo più è in termini di mera possibilità; poi occorre addivenire ad un esame complessivo degli elementi (Sez. 1, n. 26455 del 26/03/2013, Knox, Rv. 255677), onde appurare se i margini di ambiguità, inevitabilmente correlati a ciascuno (se non fossero presenti incertezze dimostrative si avrebbe riguardo a vere e proprie prove), possano essere superati "in una visione unitaria, così da consentire l'attribuzione del fatto illecito all'imputato, pur in assenza di una prova diretta di reità, sulla base di un complesso di dati che tra loro saldandosi senza vuoti e salti logici, conducano necessariamente a tale sbocco come esito strettamente consequenziale" (Sez. 1, n. 30448 del 09/06/2010, Rossi, Rv. 248384, Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191230).

1.6. Il sindacato di legittimità sul procedimento logico che consente di pervenire al giudizio di attribuzione del fatto con l'utilizzazione di inferenze o massime di esperienza è diretto a verificare se il giudice di merito abbia indicato le ragioni del suo convincimento e se queste siano plausibili: se, cioè, le conclusioni assunte possano dirsi coerenti con il materiale acquisito e risultino fondate su criteri inferenziali e deduzioni logiche ineccepibili sotto il profilo dell'incedere argomentativo, rispettando i principi della non contraddittorietà e linearità logica del ragionamento.

Oggetto dello scrutinio del giudice di legittimità è, dunque, il ragionamento probatorio, quindi il metodo di apprezzamento della prova, non essendo consentito lo sconfinamento nella rivalutazione del compendio indiziario. L'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) infatti, preclude al giudice la rivalutazione delle prove, ma non gli impedisce di verificare se i criteri di inferenza usati dal giudice di merito possano essere ritenuti plausibili, o se ne siano consentiti di diversi, idonei a fondare soluzioni diverse, parimenti plausibili, purchè non meramente congetturali (Sez. 4, n. 48320 del 12/11/2009, Durante, Rv. 245879).

1.7. In materia di procedimento indiziario, occorre ricordare, usando le parole delle Sezioni unite, che "l'indizio è un fatto certo dal quale, per interferenza logica basata su regole di esperienza consolidate ed affidabili, si perviene alla dimostrazione del fatto incerto da provare, secondo lo schema del cosiddetto sillogismo giudiziario. E' possibile che da un fatto accertato sia logicamente desumibile una sola conseguenza, ma di norma il fatto indiziante è significativo di una pluralità di fatti non noti ed in tal caso può pervenirsi al superamento della relativa ambiguità indicativa dei singoli indizi applicando la regola metodologica fissata nell'art. 192 c.p.p., comma 2" (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191230).

1.8. Nel caso concreto, dato per pacifico che il lavoratore infortunato fosse stato incaricato di eseguire un lavoro di riparazione di un pilastro presente sul terrazzo di proprietà I. e che ha scavalcato la ringhiera del medesimo terrazzo per riparare il lato esterno di tale pilastro, senza alcun presidio, i giudici di merito hanno attribuito grave valore indiziario a tali dati ed hanno, poi, correttamente esaminato la tesi difensiva, incentratasi sul fatto che il lavoratore avesse assunto l'autonoma iniziativa di scavalcare la ringhiera per eseguire un lavoro non commissionatogli, non ritenendola attendibile sulla base delle seguenti argomentazioni, che sono state analiticamente indicate e che risultano idonee ad escludere la razionalità del dubbio posto dall'ipotesi alternativa formulata dalla difesa: il lavoratore non aveva alcun interesse ad eseguire un lavoro non commissionatogli, posto che era dipendente dell'impresa alla quale sarebbe andato il compenso; dalla testimonianza di un altro lavoratore era emerso che i dipendenti si attenevano sempre alle istruzioni del datore; il P., dopo quel lavoro, avrebbe dovuto raggiungere il datore in un cantiere vicino, non essendo quindi autorizzato a perdere tempo in occupazioni non richieste; era illogico che la committente si accontentasse di una riparazione solo parziale per soddisfare esigenze estetiche, posto che la riparazione per intero non avrebbe comportato costi significativamente più alti ed avrebbe evitato infiltrazioni d'acqua che ben presto avrebbero reso inutile l'intervento parziale.

1.9. I motivi di ricorso concernenti la valutazione della prova tendono, a ben vedere, ad ottenere una nuova valutazione del compendio istruttorio, inammissibile in sede di legittimità, con reiterazione delle censure già sottoposte al giudice di appello, senza specifico confronto con quanto replicato in proposito dalla Corte di Appello. La Corte territoriale ha, infatti (pag.7-8), confrontato la prova dichiarativa con il compendio indiziario già analiticamente evidenziato dal Tribunale ed ha, coerentemente, giustificato perchè ritenesse, innanzitutto, illogico quanto asserito dalla teste R. a proposito della non visibilità dell'ammaloramento esterno del pilastro; tanto in considerazione del pessimo stato della parte interna, che lasciava supporre, secondo la comune esperienza, un analogo stato della parete maggiormente esposta agli agenti atmosferici. Ha, quindi, evidenziato l'inverosimiglianza di quanto dichiarato dal teste C. in merito al fatto che nessuna istruzione fosse stata data per il ripristino della parte esterna, in contrasto con il forte dato indiziario costituito dal concreto comportamento del lavoratore ed in relazione ad istruzioni date oralmente, suscettibili in quanto tali di diversa interpretazione dal lavoratore esperto, al quale il datore aveva preferito assegnare il lavoro inizialmente affidato al C..

La Corte ha attribuito rilievo anche al fatto che ad analogo giudizio di responsabilità avrebbe condotto la circostanza che il datore di lavoro avesse dato indicazioni generiche ed imprecise al lavoratore, sottolineando la possibilità che il teste C. si fosse limitato a riferire quanto percepito in maniera non corretta ed escludendo, in sostanza, valore dirimente alla sua testimonianza.

2. Particolare attenzione meritano le censure concernenti l'omessa assunzione della testimonianza della committente I.L., sussumibili secondo il ricorrente D.M. nella violazione dell'art. 603 c.p.p., comma 2. Va, infatti, precisato che nell'ipotesi di cui all'art. 603 c.p.p., comma 1, il giudice di appello deve disporre la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale soltanto ove ritenga di non essere in grado di decidere senza la stessa, mentre nell'ipotesi di cui all'art. 603 c.p.p., comma 2, deve disporla osservati i soli limiti previsti dall'art. 495 c.p.p., comma 1. Ciò, tuttavia, non equivale ad affermare, come sembrerebbe sostenere il ricorrente, l'incondizionata doverosità della rinnovazione in presenza di prove scoperte dopo il primo giudizio di merito: l'art. 495 c.p.p. richiama, infatti, la regola generale stabilita dall'art. 190 c.p.p., secondo cui il giudice ammette le prove, escludendo quelle vietate dalla legge o quelle che manifestamente sono superflue o irrilevanti. Regola che ha generale ambito di applicazione e che implica che, anche ove si verta in ipotesi sussumibile nell'ambito di operatività dell'art. 603 c.p.p., comma 2, l'assunzione delle prove nuove deve essere vagliata dal giudice di appello sotto il profilo dell'utilità processuale (Sez. 2, n. 31065 del 10/05/2012, Lo Bianco,Rv. 253526; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239341; Sez. 1, n. 1712 del 10/01/1995, Abdel Saved, Rv. 200975).

2.1. Occorre, inoltre, precisare che per prove nuove in quanto sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado possono intendersi le dichiarazioni di un testimone che, nel corso dell'istruttoria dibattimentale di primo grado, abbia fornito informazioni decisive successivamente ritrattate in separato giudizio (Sez. 2, n. 42366 del 5/10/2012, Bas, Rv. 254346), ovvero le fonti di prova diverse rispetto a quelle esistenti agli atti del processo (Sez. 6, n. 37092 del 6/06/2012, Rotolo, Rv. 253466), ed anche le prove che, pur provenendo dalla medesima fonte già assunta in primo grado, abbiano contenuto nuovo rispetto al precedente compendio già valutato (Sez. 1, n. 43473 del 14/10/2010, Arshad, Rv. 248980). Non può, pertanto, considerarsi prova nuova la testimonianza di chi, come I.L., non fosse in condizioni di salute tali da poter testimoniare nel corso del dibattimento di primo grado, con conseguente acquisizione delle dichiarazioni rese in fase di indagini preliminari, qualora non sia stato evidenziato il differente contenuto che avrebbe sortito la prova dichiarativa, e se ne sia, anzi, richiesta l'acquisizione proprio perchè confermativa del compendio istruttorio già acquisito.

2.2. Sussumendo, quindi, la fattispecie concreta nell'ipotesi di cui all'art. 603 c.p.p., comma 1, si premette che la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha in più occasioni evidenziato la natura eccezionale dell'istituto della rinnovazione dibattimentale di cui all'art. 603 c.p.p. ritenendo, conseguentemente, che ad esso possa farsi ricorso, su richiesta di parte o d'ufficio, solamente quando il giudice lo ritenga indispensabile ai fini del decidere, non potendolo fare allo stato degli atti (Sez. 2, n. 41808 del 27/09/2013, Mongiardo, Rv. 256968; Sez. 2, n. 3458 del 1/12/2005, dep. 2006, Di Gloria, Rv. 233391), precisando, altresì, che, considerata tale natura, una motivazione specifica è richiesta solo nel caso in cui il giudice disponga la rinnovazione, poichè in tal caso deve rendere conto del corretto uso del potere discrezionale derivante dalla acquisita consapevolezza di non poter decidere allo stato degli atti, mentre in caso di rigetto è ammessa anche una motivazione implicita, ricavabile dalla stessa struttura argomentativa posta a sostegno della pronuncia di merito, nella quale sia evidenziata la sussistenza di elementi sufficienti per una valutazione in senso positivo o negativo sulla responsabilità, con la conseguente mancanza di necessità di rinnovare il dibattimento (Sez. 3, n. 24294 del 07/04/2010, D.S.B., Rv. 247872).

2.3. Per altro verso, la necessità della rinnovazione dell'istruzione dibattimentale è stata di recente esaminata dalla Corte di legittimità, ma con riferimento alla diversa ipotesi in cui il giudice di appello sia pervenuto alla condanna in riforma della sentenza assolutoria di primo grado (Sez. 2, n. 46065 del 8/11/2012, Consagra, Rv. 254726). In quest'ultima pronuncia, in particolare, si è tra l'altro osservato: "E' importante, a tal proposito, rilevare come il principio per cui la riassunzione di prove già acquisite nel dibattimento di primo grado - stabilito nell'art. 603 c.p.p., comma 1, - sia subordinata ad una duplice circostanza (in particolare: a) che i dati probatori già acquisiti siano incerti; b) che l'incombente richiesto sia decisivo e, quindi, idoneo ad eliminare le eventuali incertezze ovvero ad inficiare ogni altra risultanza) è perfettamente coincidente e sovrapponibile con il principio di diritto enunciato dalla CEDU (Corte EDU 5/07/2011, Dan. C. Moldavia), secondo il quale il giudice di appello non può decidere sulla base delle testimonianze assunte nel giudizio di primo grado limitandosi ad una mera rivalutazione - in termini di attendibilità - delle medesime (in senso peggiorativo per l'imputato) quando siano decisive", ferma restando dunque l'eccezionalità dell'istituto quando il giudice di appello ritenga di pervenire alla conferma della decisione di condanna assunta in primo grado.

3. Risulta ultroneo l'esame dei motivi di censura attinenti il giudizio di colpevolezza espresso dai giudici di merito a proposito dell'ipotesi, comunque ritenuta meramente astratta, che il lavoratore avesse assunto autonomamente la decisione di eseguire il lavoro sulla parete esterna del pilastro da riparare, data la logicità e coerenza delle argomentazioni svolte dai giudici di merito a sostegno della ricostruzione dell'infortunio in quanto relativo ad un lavoro commissionato dal datore di lavoro. E', infatti, principio consolidato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione che, quando la motivazione si fondi su più ragioni, distinte tra loro, una delle quali sia sufficiente a giustificare la decisione adottata, le eventuali carenze logiche o giuridiche relative ad un'altra ragione non possono determinare l'annullamento della decisione, che trova adeguato sostegno razionale nella motivazione non infirmata da tale vizio (Sez. 4, n. 3864 del 24/11/1988, dep. 1989, Saracino, Rv.180783).

4. La censura concernente la liquidazione delle spese forfettarie è, invece, fondata. Sul punto, va innanzitutto ricordato il principio affermato dalle Sezioni Unite Civili (Sez. U, n. 17405 del 12/10/2012, Rv. 623533) secondo il quale in tema di spese processuali, agli effetti del D.M. 20 luglio 2012, n. 140, art. 41, il quale ha dato attuazione al D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 9, comma 2, convertito dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorchè tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando l'accezione omnicomprensiva di "compenso" la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata. I parametri ministeriali di cui al D.M. n. 140 del 2012, abrogando la vecchia distinzione tra diritti ed onorari, avevano anche eliminato il pagamento in favore degli avvocati delle spese generali (cosiddetto rimborso forfettario) sino ad allora calcolato nella misura del 12,5% sulla somma delle due voci (Sez. 4, n. 9357 del 15/01/2014, Orlando, Rv. 259099).

4.1. Nel caso in esame, in cui il provvedimento reca la data del 4 giugno 2013 trova, pertanto, applicazione la legge sopra indicata (che aveva eliminato il pagamento delle predette spese generali.

Si impone, pertanto, sul punto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

4.2. Solo per completezza espositiva va precisato che la L. 31 dicembre 2012, n. 247, art. 13, comma 10, ha reintrodotto la previsione del rimborso delle predette spese, in passato denominate spese generali, operante in virtù della norma transitoria dettata all'art. 28 solo per le liquidazioni successive al 3 aprile 2014, data di entrata in vigore del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, di cui al citato art. 13, comma 6, cui è devoluta la determinazione della misura massima per il rimborso delle spese forfettarie (Sez. 2, n. 43143 del 17/07/2013, Saracino, Rv. 257493).

5. La censura svolta dalla E. s.r.l. circa l'omessa motivazione relativa alla provvisionale è inammissibile. Oltre a contrastare frontalmente con il testo della decisione impugnata (pag. 9), la doglianza confligge con il principio interpretativo più volte enunciato nella giurisprudenza di legittimità per cui, il provvedimento con il quale il giudice di merito, nel pronunciare condanna generica al risarcimento del danno, assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva non è impugnabile per cassazione, in quanto per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (Sez. 5, n. 5001 del 17/01/2007, Mearini, Rv. 236068), nonchè con il principio per cui, in tema di provvisionale, la determinazione della somma assegnata è riservata insindacabilmente al giudice di merito, che non ha l'obbligo di espressa motivazione quando l'importo rientri nell'ambito del danno prevedibile (Sez. 6, n. 49877 del 11/11/2009, Blancaflor, Rv. 245701).

6. Conclusivamente, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla condanna dell'imputato e del responsabile civile al rimborso forfettario delle spese generali in favore delle parti civili, estendendosi alla E. s.r.l. il relativo motivo di ricorso a norma dell'art. 587 c.p.p.. L'effetto estensivo del motivo di ricorso esclude la necessità di una pronuncia nei confronti della E. s.r.l. sul punto relativo alla condanna al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.. L'obbligo di provvedere sulle spese processuali, in quanto generato dalla condanna inutilmente impugnata, non può, infatti, sopravvivere autonomamente a carico della parte che si sia avvalsa dell'effetto estensivo. Date le ragioni della pronuncia di annullamento senza rinvio e la complessità delle questioni interpretative sollevate, si deve disporre la compensazione delle spese del presente giudizio tra le parti.



P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna dell'imputato e del responsabile civile al rimborso forfettario delle spese generali in favore delle parti civili, statuizione che elimina; rigetta nel resto il ricorso di D. M.; rigetta il ricorso della Edil Duma s.r.l.; dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2014.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2014