Categoria: 2014
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Tipologia: CCNL
Data firma: 10 novembre 2014
Validità: 08.11.2014 - 07.11.2014
Parti: Sna, Cpmi e Fesica-Confsal, Confsal-Fisals
Settori: Credito Assicurazioni, Agenzie di assicurazione in gestione libera
Fonte: fesica.it

Sommario:

Titolo I Sfera di applicazione
Art. 1 - Sfera di applicazione
Titolo II Relazioni sindacali
Art. 2 - Informazione a livello territoriale
Art. 3 - Assistenza contrattuale, funzionamento strumenti contrattuali e gestione contratto
Art. 4 - Ente bilaterale
Art. 5 - Commissione Paritetica Nazionale
Art. 6 - Commissioni Paritetiche Regionali
Art. 7 - Controversie collettive
Art. 8 - Commissioni territoriali di conciliazione e procedure di composizione e conciliazione delle controversie
Art. 9 - Formazione professionale.
Titolo III Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 10 - Assunzione del personale
Art. 11 - Contratti a termine
Art. 12 - Contratto di assunzione
Art. 13 - Affissioni
Art. 14 - Documentazione per l’assunzione
Art. 15 - Comunicazione delle assunzioni
Art. 16 - Periodo di prova.
Titolo IV Inquadramento del personale
Art. 17 - Classificazione del personale.
Art. 18 - Passaggi di categoria
Art. 19 - Preferenze per la mobilità interna
Art. 20 - Cambiamento di mansioni
Titolo V Contratti atipici
Art. 21 - Apprendistato Professionalizzante
Art. 22 - Contratto a tempo parziale
Art. 23 - Contratti di fornitura di lavoro temporaneo (somministrazione)
Art. 24 - Altre tipologie di contratti atipici
Titolo VI Disciplina del servizio
Art. 25 - Obblighi dei lavoratori
Art. 26 - Procedure e provvedimenti disciplinari
Art. 27 - Procedimenti penali
Titolo VII Orario di lavoro
Art. 28 - Orario di lavoro
Art. 29 - Lavoro straordinario
Titolo VIII Festività
Art. 30 - Festività
Titolo IX Retribuzione
Art. 31 - Composizione e modalità di corresponsione della retribuzione
Art. 32 - Scatti di anzianità
Art. 33 - Premio di anzianità
Titolo X Premio aziendale di produttività
Art. 34 - Premio aziendale di produttività
Art. 35
Titolo XI Anzianità ed avanzamenti
Art. 36 - Anzianità di servizio
Art. 37 - Anzianità convenzionali
Titolo XII Ferie
Art. 38 - Maturazione e godimento delle ferie
Art. 39 - Programmazione delle ferie
Art. 40 - Richiamo in servizio
Art. 41 - Assenze e malattie durante le ferie
Titolo XIII Permessi e congedi
Art. 42 - Permessi
Art. 43 - Congedi
Art. 44 - Congedi per la formazione continua.
Art. 45 - Congedo matrimoniale
Titolo XIV Aspettativa
Art. 46 - Aspettativa
Titolo XV Malattia - Infortunio sul lavoro
Art. 47 - Malattia e infortunio extraprofessionale
Art. 48 - Malattia: documentazione da produrre
Art. 49 - Malattia: visite di controllo
Art. 50 - Oneri a carico dei datori di lavoro relativi alle malattie
Art. 51 - Infortunio sul lavoro
Titolo XVI Maternità - Congedi parentali - Pari opportunità - Molestie sessuali
Art. 52 - Gravidanza e puerperio
Art. 53 - Congedi per la malattia del figlio
Art. 54 - Congedi per eventi e cause particolari
Art. 55 - Pari opportunità - Molestie sessuali
Titolo XVII Servizio militare
Art. 56 - Servizio militare
Titolo XVIII Trasferte - Trasferimenti
Art. 57 - Missioni
Titolo XIX Risoluzione del rapporto di lavoro.
Art. 58 - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 59 - Comunicazione della risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 60 - Preavviso
Titolo XX Trattamento di fine rapporto
Art. 61 - Trattamento di fine rapporto e modalità di pagamento
Art. 62 - Anticipazioni del TFR
Art. 63 - Inclusione delle provvigioni nel TFR
Art. 64 - Morte del lavoratore
Titolo XXI Certificato di servizio
Art. 65 - Certificato di servizio
Titolo XXII Cessione o passaggio di agenzia
Art. 66 - Cessione o passaggio di agenzia e relative procedure
Titolo XXIII Personale avente incarichi sindacali
Art. 67 - Permessi sindacali
Art. 68 - Permessi sindacali per assemblee provinciali
Titolo XXIV Fondo pensione complementare nazionale
Art. 69 - Istituzione del Fondo di Previdenza Complementare
Titolo XXV Assetti contrattuali
Art. 70 - Modalità di rinnovo del CCNL
Art. 71 - Indennità di vacanza contrattuale
Titolo XXVI Decorrenza e durata
Art. 72 - Decorrenza e durata del CCNL
Titolo XXVII Norme finali
Art. 73 - Condizioni di miglior favore
Allegato n. 1 - Apprendistato professionalizzante
Allegato n. 2 - Contratto a tempo parziale
Protocollo applicativo dell’art. 28 CCNL
Tabelle retributive
Applicazione del decreto legislativo n. 81/2008 e successive modifiche in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle agenzie di assicurazione in gestione libera

Il giorno 10/11/2014 in Roma, tra il Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione (Sna) […], Cpmi Italia- Confederazione Piccola Media Industria e Impresa Italiana […] e la Fesica Confsal […], la Confsal Fisals […], si è stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti di agenzie di assicurazione in gestione libera.

Titolo I Sfera di applicazione
Art. 1 - Sfera di applicazione

1. Il presente Contratto Collettivo Nazionale di lavoro regola i rapporti tra gli agenti di assicurazione in gestione libera ed i lavoratori dipendenti, rappresentati dalle organizzazioni stipulanti.
Nota a verbale: Qualora si verificassero modificazioni strutturali dei compiti svolti tradizionalmente dalle Agenzie, che abbiano ricadute sui lavoratori, vengono demandati all’Ebisep gli approfondimenti, le analisi e la conseguente proposizione alle Parti sociali delle eventuali soluzioni da apportare.

Titolo II Relazioni sindacali
Art. 2 - Informazione a livello territoriale

1. Lo Sna, e le OO.SS. Firmatarie del presente CCNL concordano di incontrarsi a livello regionale, a richiesta di una delle parti, almeno una volta l'anno, per confrontarsi sull’andamento dell’occupazione, sulla situazione degli inquadramenti anche in riferimento alla condizione del personale femminile, sulle iniziative di formazione professionale, sui regimi d’orario.
2. Il reperimento dei dati è a carico dell’Ebisep.
3. Lo Sna conferma la disponibilità ad incontri anche periodici tendenti ad una informazione specifica sul livello occupazionale degli addetti. Per le attività di cui sopra le Parti costituiranno specifiche Commissioni.
4. Nel quadro dello sviluppo delle relazioni sindacali e della volontà delle parti di rafforzare le occasioni di confronto sull’andamento del settore, lo Sna, e le OO.SS. firmatarie del presente CCNL concordano sull’opportunità di promuovere, su richiesta dì una delle parti stipulanti il CCNL, specifici incontri finalizzati all’acquisizione di elementi conoscitivi in materia di; piani industriali e/o di sviluppo e/o riorganizzativi dell’impresa o gruppo assicurativo di appartenenza, che investano la rete agenziale e distributiva.
Il confronto fra le Parti sociali avverrà con lo scopo di valutare l’incidenza dei processi di cui sopra sia sull’organizzazione dell’attività degli agenti, sia sui livelli occupazionali all’interno delle agenzie interessate e sull’efficienza dei servizi che l’impresa, attraverso la rete agenziale, rende a tutto l’insieme dei soggetti (assicurati, clientela, dipendenti ed agenti stessi), interessati e coinvolti in tali servizi.
5. Nel caso che durante la vigenza del presente contratto intervengano nuove disposizioni di legge o modifiche e/o integrazioni a leggi già esistenti, che abbiano significativi riflessi su specifiche norme del presente contratto, le Parti concordano di incontrarsi con lo scopo di esaminare la relativa situazione.

Art. 4 - Ente bilaterale
1. Le parti dichiarano di aderire all’Ebisep il cui funzionamento è regolato da apposito statuto e regolamento interno e la cui operatività relativamente ai meccanismi di prelievo è regolata da convenzione con l’Inps.
2. L’Ente bilaterale svolge le seguenti funzioni:
a) Analizzare l’evoluzione strutturale del settore e gli aspetti connessi all’occupazione ed al mercato del lavoro, con particolare riferimento alle nuove forme di organizzazione del lavoro ed alle relative ricadute sul sistema di classificazione ed inquadramento categoriale dei lavoratori;
b) Predisporre studi e ricerche in merito a quanto previsto al punto precedente, elaborando un’eventuale proposta di riformulazione dell’art. 15, relativo all’inquadramento;
c) Formulare progetti rivolti alla formazione e/o riqualificazione professionale per i lavoratori cui il presente CCNL si applica, anche attraverso l’utilizzo di fondi comunitari e/o regionali, nonché quelli derivanti da accordi dei Fondi di formazione previsti dal presente ceni;
d) Predisporre schemi formativi per specifiche figure professionali finalizzati anche alla formazione permanente prevista dal codice delle assicurazioni, dal RUI e dal Regolamento emanato dall’Isvap.
e) Elaborare a fini statistici i dati provenienti dalle Commissioni Paritetiche territoriali e relativi fenomeni interessanti il settore;
f) Monitorare il fenomeno della distribuzione degli orari di lavoro, con particolare riferimento alla durata dell’intervallo fra i due turni di lavoro ed alle sue variazioni, e tutte quelle che le parti sociali firmatarie riterranno necessarie all’attuazione degli accordi nazionali.
3. L’Ente assumerà inoltre la funzione di segreteria operativa sia della Commissione Paritetica Nazionale di cui al successivo art. 5, sia dell’Organismo Paritetico nazionale.
4. Gli organi di gestione dell’Ente bilaterale saranno composti su base paritetica tra le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e le Associazioni dei datori di lavoro.
5. Le parti si impegnano a costituire entro 180 giorni dalla sottoscrizione del presente CCNL, approvandone relativi statuto e regolamento, la “Cassa Lavoratori Agenziali”, strumento che provvede a realizzare le finalità ed i compiti relativi all’assistenza contrattuale da fornire ai lavoratori ai quali il CCNL si applica. La Cassa sarà gestita pariteticamente dalle Associazioni datoriali e dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie e sarà disciplinata da apposito Statuto Regolamenti, relativi alle varie sezioni della Cassa stessa, l’adesione alla quale è obbligatoria per tutti i datori di lavoro ed i lavoratori che si avvalgono del presente contratto.
6. sicurezza sul lavoro.

Art. 5 - Commissione Paritetica Nazionale
1. Presso l’Ente bilaterale di cui al precedente art. 4, è costituita una Commissione Paritetica Nazionale composta da tre rappresentanti della Fesica Confsal, da tre rappresentanti della Confsal Fisals e da sei rappresentanti dello Sna
2. Alla Commissione sono attribuiti i seguenti compiti, che possono essere svolti da specifiche sottocommissioni:
a) esprimere pareri interpretativi delle norme del presente CCNL, vincolanti per le parti contraenti qualora assunte all’unanimità;
b) definire le norme operative per l’attività delle Commissioni di conciliazione territoriali;
c) esaminare le istanze delle parti per la eventuale identificazione di nuove figure professionali;
d) elaborare eventuali documenti di supporto alla successiva contrattazione di rinnovo quadriennale.
3. La Commissione Nazionale sarà convocata ogni qualvolta se ne ravvisi l’opportunità o quando ne faccia richiesta scritta e motivata una delle parti contraenti.

Art. 6 - Commissioni Paritetiche Regionali
1. Presso la sede dell’Associazione datoriale è costituita una Commissione paritetica regionale, composta da un rappresentante di ciascuna Organizzazione Sindacale territoriale dei lavoratori firmatarie del presente CCNL e da due rappresentanti dello Sna.
2. La Commissione è competente ad assumere, anche a fini statistici, dati relativi alla composizione del personale, agli inquadramenti, con specifico riferimento al personale femminile ed alle relative problematiche, alla situazione occupazionale, provvedendo altresì a raccogliere dati sullo sviluppo del settore, rispetto alle particolarità del territorio, sul rapporto premi / dipendenti, e ad effettuare il monitoraggio sull’applicazione dell’art. 34.
3. La Commissione stessa inoltre promuove iniziative di formazione e riqualificazione professionale.

Art. 7 - Controversie collettive
1. Al fine di migliorare le relazioni sindacali le parti assumono l’impegno di favorire, in caso di controversie collettive, tentativi idonei per una possibile soluzione conciliativa delle stesse attraverso un esame congiunto tra il o i Responsabili dell’Agenzia, assistiti dall’Associazione datoriale, e la Fesica Confsal o la Confsal Fisals.
2. Qualora la controversia collettiva abbia come oggetto l’applicazione o l’interpretazione di norme contrattuali le parti potranno avvalersi del supporto della Commissione paritetica nazionale e/o dell’Ente bilaterale.

Art. 8 - Commissioni territoriali di conciliazione e procedure di composizione e conciliazione delle controversie
Per le procedure di conciliazione delle controversie verrà applicata la normativa vigente tramite l’Ente Bilaterale

Titolo III Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 11 - Contratti a termine

1. L’assunzione del personale può essere fatta con apposizione di termine, ai sensi del D.Lgs. 06/09/2001, n. 368 così come modificato dal D.L. 34/2014 convertito in L. 78/2014.
[…]
3 La percentuale dei lavoratori assunti a termine non potrà superare il limite del 30% dei lavoratori occupati a tempo indeterminato presso l’unità produttiva.

Art. 13 - Affissioni
1. L’agente provvederà ad esporre, in luogo accessibile a tutti, l’orario di lavoro e provvederà a consegnare ad ogni dipendente, sia alla data di assunzione che in occasione di ogni rinnovo contrattuale, copia del CCNL.
2. Le Rappresentanze sindacali aziendali delle OO.SS. firmatarie del presente CCNL hanno diritto di affiggere nella bacheca aziendale pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.

Art. 15 - Comunicazione delle assunzioni
1. 1 datori di lavoro provvederanno a comunicare all’Ente bilaterale Ebisep le assunzioni con apposizione di termine e quelle con rapporto di apprendistato.

Titolo V Contratti atipici
Art. 21 - Apprendistato Professionalizzante

1. Le assunzioni con contratto di apprendistato, di cui alla Legge 19 gennaio 1955, n. 25, al D.Lgs. 276/03 e successive modifiche ed integrazioni, sono regolamentate come da Allegato n. 1 del presente contratto.

Art. 23 - Contratti di fornitura di lavoro temporaneo (somministrazione)
1. La somministrazione di lavoro è consentita nei casi previsti dalla normativa vigente (art. 2 D.Lgs. 276/2003 e successive modifiche ed integrazioni).
2. La durata dei contratti di cui trattasi, stipulati per sostituire lavoratori assenti, potrà comprendere i periodi di affiancamento necessari per il passaggio di consegne.
3. Si applicano gli artt. da 20 a 28 del D.Lgs. 276/2003, con esclusione del comma 3 dell'art. 20 così come modificati dai successivi interventi legislativi.

Art. 24 - Altre tipologie di contratti atipici
1. Con riferimento alle tipologie contrattuali previste dal D.Lgs. 276/2003, si intendono disciplinate nel presente CCNL tutte le materie per le quali il suddetto D.Lgs. prevede l’accordo collettivo.
2. Le Parti ritengono che, allo stato, non ricorrano nella categoria le condizioni per l’applicazione del lavoro ripartito.
3. Nel caso alcuna delle Parti ravvisasse l’opportunità di ulteriori accordi, come anche nel caso di modifiche legislative intervenute, le Parti stesse si incontreranno per procedere di conseguenza.

Titolo VI Disciplina del servizio
Art. 26 - Procedure e provvedimenti disciplinari

1.1 provvedimenti disciplinari sono:
1) biasimo inflitto verbalmente per le mancanze lievi;
2) biasimo inflitto per iscritto nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1);
3) multa in misura non eccedente l’importo di 4 ore della normale retribuzione;
4) sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10;
5) licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge.
Il provvedimento della multa si applica nei confronti del lavoratore che:
[…]
- esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
- si assenti dal lavoro fino a tre giorni nell’anno solare senza comprovata giustificazione;
[…]
Il provvedimento della sospensione dalla retribuzione e dal servizio si applica nei confronti del lavoratore che:
- arrechi danno alle cose ricevute in dotazione ed uso, con dimostrata responsabilità;
- si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza;
- commetta recidiva, oltre la terza volta nell'anno solare, in qualunque delle mancanze che prevedono la multa, salvo il caso dell'assenza ingiustificata.
Salva ogni altra azione legale, il provvedimento di cui al punto 5) (licenziamento disciplinare) si applica esclusivamente per le seguenti mancanze:
[…]
- grave infrazione alle norme di legge circa la sicurezza dei lavoratori sul posto di lavoro;
[…]
- la recidiva, oltre la terza volta nell'anno solare in qualunque delle mancanze che prevedono la sospensione, fatto salvo quanto previsto per la recidiva nei ritardi.
[…]

Titolo VII Orario di lavoro
Art. 28 - Orario di lavoro

1. L’orario di lavoro è fissato in 37 ore e 30 minuti settimanali per tutto il personale.
2. Le ore di lavoro settimanali possono essere distribuite in 5 o 6 giorni, dal lunedì al sabato.
3. La misura delle ore giornaliere non potrà superare il numero di 8 ore su due turni di cui uno antimeridiano ed uno pomeridiano con chiusura delle agenzie non oltre le ore 19 fatte salve le situazioni in atto che prevedano chiusura anteriore al detto orario, ovvero diverse pattuizioni derivanti da Accordi territoriali.
4. Con accordi territoriali promossi da almeno una delle Associazioni datoriali o delle OO.SS. dei lavoratori firmatarie il presente CCNL, potranno essere raggiunte intese in merito a:
a) Flessibilità dell’orario dì lavoro giornaliero, sia in entrata che in uscita;
b) Una diversa distribuzione dell’orario di lavoro nell’arco settimanale (in particolari situazioni organizzative, località stagionali, piccoli centri con mercato il sabato, e simili);
c) Flessibilità a livello annuale (maggiori orari lavorativi settimanali in alcuni periodi dell’anno, a fronte di corrispondenti periodi con minori orari lavorativi, località stagionali e simili);
d) Modalità per l’applicazione della prestazione sostitutiva di mensa, diverse da quelle previste al successivo comma 6.
5. A seguito di intese sui precedenti punti b) e c), potranno essere convenute riduzioni di orario, su base annua, per un massimo di 15 ore.
6. Qualora l’intervallo fra i due turni sia di durata tale da non consentire il rientro del lavoratore al proprio domicilio per la consumazione del pasto, verrà erogata al lavoratore, per i giorni di effettiva presenza, una prestazione sostitutiva della mensa. La natura ed il valore di tale prestazione sostitutiva saranno oggetto di specifico protocollo fra le Parti. Ai soli fini contrattuali, e per la concreta applicazione del presente articolo, viene concordemente definita la durata di cui sopra nelle seguenti misure, riferite convenzionalmente alla dislocazione della sede di lavoro del lavoratore:
• per i comuni con numero di abitanti inferiore a 200.000, fino ad ore 1,45’ (comprese);
• per i comuni con ninnerò dì abitanti superiore a tale numero, fino ad ore 2 (comprese).
Agli effetti della rilevazione della durata di cui sopra si farà riferimento alla situazione in atto nella singola agenzia alla data di sottoscrizione del presente CCNL; allo stesso fine, saranno considerate utili anche eventuali variazioni di orario, intervenute successivamente a tale data, purché dovute a oggettive comprovate ragioni organizzative. Viene demandato all’Ente bilaterale il monitoraggio del fenomeno.
7. Diverse modalità per l’applicazione della suddetta prestazione sostitutiva di mensa potranno essere concordate a livello territoriale, come previsto al comma 4 del presente articolo.

Art. 29 - Lavoro straordinario
1. Il lavoro prestato in eccedenza all’orario contrattuale fissato è considerato lavoro straordinario con il limite massimo di 90 ore annue per ciascun dipendente.
2. Il lavoro straordinario sarà prestato in base alle disposizioni impartite di volta in volta dall’agenzia e sarà annottato su apposito registro con la firma dell’interessato e controfirma dell’incaricato dell’agenzia.
[…]
5. Il lavoro straordinario compiuto di domenica od in altra giornata festiva dà diritto a chi lo compie, oltre alla corresponsione della maggiorazione con i criteri di cui sopra, a usufruire del riposo compensativo in altra giornata della settimana.
6. Se tali prestazioni sono limitate alle ore antimeridiane, il riposo compensativo avrà luogo normalmente nelle ore antimeridiane del giorno successivo.
[…]
8. Il personale con grado di capo ufficio, vice capo ufficio, agli effetti dell’applicazione del presente articolo, è parificato al restante personale.

Titolo XII Ferie
Art. 39 - Programmazione delle ferie

[…]
7. Non è ammessa la rinuncia alle ferie.

Titolo XV Malattia - Infortunio sul lavoro
Art. 51 - Infortunio sul lavoro

1. In caso di infortunio sul lavoro l’agente conserverà il posto al lavoratore infortunato fino al termine dell’inabilità temporanea assoluta, certificata dal medico dell’Inail.
[…]

Titolo XVI Maternità - Congedi parentali - Pari opportunità - Molestie sessuali
Art. 52 - Gravidanza e puerperio

1. In caso di gravidanza o puerperio la lavoratrice ha diritto di astenersi dal lavoro secondo quanto disposto dall’art. 16 T.U. D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151
[…]
3. A norma dell’art. 14 del T.U. D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, la lavoratrice ha inoltre diritto ai permessi retribuiti per l’effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbano essere eseguiti durante l’orario di lavoro.
4. Si richiama anche il disposto dell’art. 17 T.U., che prevede l’eventuale anticipazione dell’astensione dal lavoro nei casi ivi previsti.
5. A norma dell’art. 20 del T.U. citato, ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
[…]

Art. 55 - Pari opportunità - Molestie sessuali
1. Con riferimento alle tematiche concernenti le Pari Opportunità, le Parti convengono sulla rilevanza che il problema assume nei suoi vari aspetti sociali, economici e di politica del lavoro e ritengono perciò indispensabile costituire una Commissione mista nazionale per utilizzare gli strumenti di legge più idonei al fine di favorire specifiche iniziative
2. Eventuali costi per il funzionamento della predetta Commissione saranno a carico dell’Ebisep.
3. Si intende recepito quanto previsto dal D.Lgs. 30 maggio 2005, n. 145, che prevede all’art. 2, comma 2 bis, 2 ter e 2 quater, la normativa in materia di molestie sessuali.

Titolo XXIII Personale avente incarichi sindacali
Art. 68 - Permessi sindacali per assemblee provinciali

1. A ciascun dipendente che partecipi alle assemblee provinciali indette dalle Organizzazioni sindacali stipulanti, viene concesso il permesso retribuito pari a 8 ore annue complessive, da utilizzare nell’anno solare di riferimento.

Allegato n. 1 - Apprendistato professionalizzante
Premessa
1. In tema di apprendistato le Parti intendono dare piena attuazione a quanto stabilito dal Testo Unico dell'Apprendistato (D.Lgs. 167/2011) così come integrato e modificato dalla L. 92/2012 e dalla L. 78/2014 ed eventuali successive modifiche.
2. Le parti, fermo restando quanto sopra, demandano all'Ente Bilaterale Ebisep, la definizione di un protocollo applicativo per l'assunzione con contratto di Apprendistato che tenga presente, soprattutto con riferimento ai profili dì formazione ed alla definizione dei relativi piani formativi, le competenze specifiche da acquisire per una sempre maggiore professionalizzazione dei lavoratori addetti al settore.
Livelli di inquadramento professionale e trattamento economico […]
Durata dell'apprendistato
1. La durata del periodo di apprendistato è fissata in mesi:
I cat. 60
Il cat. 54
III cat. 48
2. Il datore di lavoro è tenuto a comunicare all'Ente Bilaterale Ebisep entro cinque giorni dall'assunzione il numero degli apprendisti assunti con tale tipologia contrattuale nonché il numero degli apprendisti di cui, per qualunque motivo, sia cessato il rapporto di lavoro, entro il termine di cinque giorni dalla cessazione Stessa.
3. In rapporto alle specifiche realtà territoriali ed anche in relazione alla regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato, che è rimessa alle regioni, l’Ebisep potrà suggerire linee di indirizzo diverse.

Applicazione del decreto legislativo n. 81/2008 e successive modifiche in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.
Le parti demandano all'Ente Bilaterale Ebisep, la stesura di un protocollo di sicurezza per la tutela e la salvaguardia dell'integrità psicofisica dei lavoratori nonché la sua successiva applicazione nelle singole Agenzie.