Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Decreto 11 novembre 2014
Attuazione della direttiva 2013/52/UE della Commissione del 30 ottobre 2013, recante modifica della direttiva 96/98/CE del Consiglio sull'equipaggiamento marittimo, già attuata con decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407.
G.U. 2 dicembre 2014, n. 280 - S.O. n. 92

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
e
IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la direttiva 2013/52/UE della Commissione adottata in data 30 ottobre 2013 che apporta modifiche alla direttiva 96/98/CE del Consiglio aggiornando gli strumenti internazionali di riferimento nonché l'elenco dell'equipaggiamento inserito negli allegati A.1 ed A.2;
Visto il «Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 96/98/CE del Consiglio relativa all'equipaggiamento marittimo» di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407 e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 18, concernente l'adozione di modifiche di aggiornamento resesi necessarie in attuazione di nuovi provvedimenti comunitari;
Visto l'art. 35, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
Considerato che il recepimento di tale direttiva 2013/52/UE, attesa la natura delle modifiche introdotte di adeguamento tecnico, può considerarsi a contenuto non normativo da sottoporsi pertanto, ai sensi del citato art. 35, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, a recepimento mediante «atto amministrativo generale da parte del Ministro con competenza prevalente nella materia, di concerto con gli altri Ministri interessati»;
Ritenuto che l'automatismo di cui al richiamato art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 407/1999 può ritenersi implicitamente abrogato dal nuovo regime introdotto dalla legge n. 234/2012;

Decreta:

Art. 1

1. L'allegato A.1 al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, è sostituito dall'allegato al presente decreto.

Art. 2

1. L'equipaggiamento indicato come «nuova voce» nella colonna 1 dell'allegato A.1 al presente decreto o trasferito dall'allegato A.2 all'allegato A.1, che è stato prodotto precedentemente alla data del 4 dicembre 2014, in conformità alle procedure di omologazione già vigenti prima di tale data sul territorio di uno Stato membro, può continuare ad essere commercializzato ed utilizzato a bordo di una nave nazionale o comunitaria entro i due anni successivi alla data di cui sopra.

Roma, 11 novembre 2014

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Lupi
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Galletti
Il Ministro dello sviluppo economico Guidi
Il Ministro dell'interno Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2014 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 4220


Allegato A
Nota generale dell'allegato A: le regole SOLAS fanno riferimento alla versione SOLAS consolidata del 2009.
Nota generale dell'allegato A: in talune denominazioni di voci, la colonna 5 illustra alcune varianti possibili nell'ambito della stessa denominazione. Le varianti di prodotto sono elencate in modo indipendente e separate le une dalle altre da una riga punteggiata.
Ai fini della certificazione si devono scegliere solo le varianti di prodotto pertinenti, a seconda dei casi (esempio: A.1/3.3).

Elenco degli acronimi utilizzati
A.1, Modifica 1 riguardante documenti contenenti standard non pubblicati dall'IMO
A.2, Modifica 2 riguardante documenti contenenti standard non pubblicati dall'IMO
AC, Corrigendum di modifica riguardante documenti contenenti standard non pubblicati dall'IMO
CAT, Categoria di impianti radar come definiti nella sezione 1.3 di IEC 62388 (2007)
Circ., circolare
COLREG, Convenzione sulla prevenzione delle collisioni in mare
COMSAR, Sottocomitato per le radiocomunicazioni e la ricerca e il salvataggio (COMSAR) dell'IMO
EN, European Standard (Norma tecnica europea)
ETSI, European Telecommunication Standardisation Institute (Istituto europeo per le norme di telecomunicazione)
FSS, International Code for Fire Safety Systems (Codice Internazionale dei sistemi antincendio)
FTP, International Code for Application of Fire Test Procedures (Codice Internazionale delle Procedure per l'esecuzione delle prove al fuoco)
HSC, High Speed Craft Code (Codice per le unita' veloci)
IBC, International Bulk Chemical Code (Codice internazionale dei prodotti chimici alla rinfusa)
ICAO, International Civil Aviation Organisation (Organizzazione internazionale dell'aviazione civile)
IEC, International Electro-technical Commission (CEI, Commissione elettrotecnica internazionale)
IGC, Codice internazionale per la costruzione e le dotazioni delle navi adibite al trasporto alla rinfusa di gas liquefatti
IMO, International Maritime Organisation (Organizzazione marittima internazionale)
ISO, International Standardisation Organisation (Organizzazione internazionale di standardizzazione)
ITU, International Telecommunication Union (Unione internazionale delle telecomunicazioni)
LSA, LIFE saving appliance (mezzo di salvataggio)
MARPOL, Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi
MEPC, Marine Environment Protection Committee (Comitato per la protezione dell'ambiente marino)
MSC, Maritime Safety Committee (Comitato per la sicurezza marittima)
NOx, Ossidi di azoto
Sistemi O2/HC, sistemi ossigeno/idrocarburi
SOLAS, International Convention for the Safety of LIFE at Sea (Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare)
SOx, Ossidi di zolfo
Reg., regola
Ris., risoluzione


ALLEGATO A.1
EQUIPAGGIAMENTO PER IL QUALE GLI STRUMENTI INTERNAZIONALI GIÀ CONTEMPLANO NORME TECNICHE DI PROVA DETTAGLIATE
ALLEGATO A.2
EQUIPAGGIAMENTO PER IL QUALE NON ESISTONO NORME DI PROVA DETTAGLIATE NEGLI STRUMENTI INTERNAZIONALI