Tipologia: Contratto collettivo integrativo aziendale
Validità: 2010-2011
Parti: Delegazione di parte Aziendale e OO.SS.
Comparti: Sanità, ASL TO3
Fonte: aslto3.piemonte.it


Sommario:

Premessa
Norme di garanzia per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali in caso di sciopero
Art. 1: Servizi pubblici essenziali.
Art. 2: Contingenti di personale.
Art. 3: Modalità di effettuazione degli scioperi.
Art. 4: Procedure di raffreddamento dei conflitti e di conciliazione.
Art. 5: Applicabilità.
Contratto collettivo integrativo aziendale
Capo I Disposizioni generali

Art. 1: Campo di applicazione.
Art. 2: Termini del contratto
Capo II Relazioni sindacali
Art. 3: Sistema delle relazioni sindacali.
Art. 4: Modalità di espletamento dell’attività sindacale.
Art. 5: Diritto di assemblea.
Art. 6: Titolarità dei permessi e prerogative sindacali nei luoghi di lavoro.
Capo III Tutela dei lavoratori
Art. 7: Tutela lavoratori in condizioni di disagio.
Art. 8: Miglioramento dell’ambiente di lavoro.
Art. 9: Abbigliamento di lavoro.
Capo IV Rapporto di lavoro – Istituti economici e normativi
Art. 10: Finanziamento degli istituti contrattuali.
Art. 11: Orario di lavoro.
• Personale Turnista
Art. 12: Permessi retribuiti e permessi brevi.
Art. 13: Ferie e festività.
• Precisazioni riguardanti la materia
• Festività patronale
Art. 14: Diritto allo studio.
Art. 15: Mensa.
Art. 16: Pausa recupero psico-fisica.
Art. 17: Lavoro straordinario.
Art. 18: Pronta disponibilità.
Art. 19: Libera professione.
Art. 20: Rapporto di lavoro a tempo parziale.
Art. 21: Legge 151/2001 (congedi parentali).
Capo V Sviluppo professionale
Art. 22: Formazione ed aggiornamento.
Art. 23: Posizioni organizzative – Individuazione e relativa graduazione.
Art. 24: Affidamento incarichi per le posizioni organizzative e loro revoca.
Art. 25: Coordinamento.
Art. 26: Progressioni orizzontali e verticali.
Art. 27: Produttività Collettiva.
Art. 28: Norma finale.
Allegato A Fondi aziendali provvisori anno 2010
Appendice
Regolamentazione delle materie relative ai sottoindicati istituti contrattuali

• Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.
• Progressione interna nel sistema classificatorio.
• Progressione economica orizzontale – principi generali.
• Progressione economica orizzontale – procedura applicativa.
• Progressione economica orizzontale – criteri e modalità di valutazione.
• Produttività Collettiva per il miglioramento dei servizi e premio per la qualità delle prestazioni individuali.

Contratto collettivo integrativo aziendale ASL TO3, Comparto Sanità 2010-2011

Premessa
Nel corso di validità del presente Contratto Integrativo Aziendale sono stati approvati alcuni accordi sindacali su specifiche materie finalizzate all'omogeneizzazione di istituti contrattuali a seguito del processo di accorpamento intervenuto nell'anno 2008.
Si rende pertanto necessario ricondurre all'interno del presente Contratto i contenuti dei richiamati accordi, sia sotto l'aspetto economico che giuridico.
Ai sensi dell'art. 9 comma 17 del D.L. 31.05.2010 convertito in Legge 30.07.2010 n. 122 e dell'art. 4 comma 4 del CCNL Comparto del 19.04.2004, il presente CCIA manterrà la sua validità fino alla sottoscrizione del nuovo CCNL.
Le materie oggetto di contrattazione integrativa sono contenute nell'articolato del presente CCIA, mentre in Appendice sono stati riportati gli altri istituti contrattuali.

Contratto collettivo integrativo aziendale
Capo I Disposizioni generali
Art. 1: Campo di applicazione.

1. Il presente Contratto Collettivo Integrativo Aziendale (CCIA) definito ai sensi dell’art. 4 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 19.04.2004, si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato dell’area del comparto, dipendente dell’ASL TO 3 di Collegno e Pinerolo.

Capo II Relazioni sindacali
Art. 3: Sistema delle relazioni sindacali.

Quando insorgono controversie aventi carattere di generalità sull’interpretazione dei contratti collettivi integrativi aziendali, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa. L’eventuale accordo stipulato con le procedure previste dall’art. 4 del CCNL 2002/2005 sostituisce la clausola in questione sin dall’inizio della vigenza del contratto.
La medesima procedura può essere attuata per le questioni aventi carattere di generalità, anche a richiesta di una delle parti prima che insorgano le controversie.
Le parti convengono di ritenere il sistema delle relazioni sindacali funzionale alla ricerca di assetti e norme mirate al conseguimento degli obiettivi di sviluppo dell’ASL TO3 - in uno scenario di continue evoluzioni - ed al miglioramento delle condizioni per consentire ai lavoratori di esprimere al meglio le proprie capacità professionali.
Ciò consentirà di garantire alla propria azione un elevato livello di efficienza ed efficacia e, con esso, l’innalzamento degli standard qualitativi del servizio offerto, adeguando le proprie modalità operative e la propria cultura di riferimento alle logiche che sono proprie di una Azienda Sanitaria.
A tal fine si pone, come primaria esigenza, quella di una nuova cultura di gestione fortemente decentrata che metta in grado i soggetti interessati di adeguarsi costantemente alle realtà notevolmente diversificate e di garantire il conseguimento degli obiettivi aziendali.
Nell’ottica di cui al comma 1 le parti prendono atto che le relazioni sindacali a livello decentrato si articolano nelle seguenti fasi:
Informazione
Concertazione
Consultazione
Contrattazione Collettiva Integrativa Aziendale
Le RSU e le OO.SS. debbono comunicare preventivamente all’Azienda i soggetti componenti la delegazione di parte sindacale, ai sensi dell’art. 9 del CCNL 1998/2001, abilitati alle relazioni sindacali ed alla sottoscrizione dei relativi verbali.
Le parti concordano di attivare tavoli tecnici per la trattazione di specifiche materie, senza le predette formalità e, pertanto, senza la possibilità di sottoscrivere accordi vincolanti tra le parti.
L'azienda trasmette alle RSU e alle OO.SS. abilitate tutta la documentazione informativa relativa agli incontri sindacali.

Art. 4: Modalità di espletamento dell’attività sindacale.
1. L'Azienda mette a disposizione dei delegati RSU e delle OO.SS. costituite, idonei spazi per l'affissione di pubblicazioni, testi e comunicati inerenti le materie di interesse sindacale e del lavoro. Predisponendo, inoltre, la possibilità di comunicazioni tra i Rappresentanti RSU anche mediante strumenti informatici sulla base dello sviluppo del sistema informatico aziendale.

Art. 5: Diritto di assemblea.
1. I dipendenti hanno diritto, ai sensi dell'art. 2 del CCNL quadro del 7/8/98, di partecipare durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali in idonei locali concordati con l'Azienda, per n. 12 ore annue pro-capite senza decurtazione della retribuzione.
2. Le assemblee, che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, possono essere indette singolarmente o congiuntamente dalle RSU e dalle Segreterie delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL con specifico ordine del giorno su materie di interesse sindacale e di lavoro.
3. Le assemblee sono indette con le seguenti modalità:
a) I Dirigenti sindacali debbono comunicare alla Direzione dell'Azienda, con un preavviso di almeno 48 ore, la convocazione dell'assemblea con l'indicazione della sede, dell'orario del giorno e dell'eventuale partecipazione di Dirigenti Sindacali esterni;
b) L'Azienda deve comunicare ai Dirigenti sindacali promotori, entro 24 ore precedenti l'effettuazione dell'assemblea, eventuali condizioni eccezionali e motivate che comportino l'esigenza per l'amministrazione di uno spostamento della data dell'assemblea. In caso contrario l'assemblea si intende autorizzata.
[…]
5. L'uso dei locali per le riunioni verrà autorizzato dall'Azienda secondo l'ordine cronologico di presentazione delle richieste da parte dei Dirigenti Sindacali.
6. Nei casi in cui l'attività lavorativa sia articolata in turni, l'assemblea è svolta di norma all'inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro. Analoga disciplina si applica per gli uffici con servizi aperti al pubblico.
7. Durante lo svolgimento delle assemblee deve essere garantita la continuità delle prestazioni indispensabili nelle unità operative interessate. Eventuali dinieghi alla partecipazione alle assemblee dovranno essere motivati per iscritto dal Responsabile di Servizio.

Capo III Tutela dei lavoratori
Art. 7: Tutela lavoratori in condizioni di disagio.

1. Al fine di facilitare, ai sensi delle disposizioni delle legge 68/99, l'inserimento e l'utilizzazione dei portatori di handicap in ambito aziendale, l'Azienda ne favorirà la collocazione mirata sia ai fini lavorativi che di integrazione socio-lavorativi.
2. L'Azienda, con riferimento alla legge 162/90 di disciplina degli stati di tossicodipendenze, garantirà le agevolazioni previste al personale in servizio, con particolare riferimento alle garanzie per il dipendente che opta per il progetto di recupero presso le strutture previste. Qualora il percorso non richieda l'allontanamento del lavoratore dal posto di lavoro, il dipendente può essere utilizzato in turni di lavoro o mansioni che facilitano la terapia di recupero.

Art. 8: Miglioramento dell’ambiente di lavoro.
Le parti riconoscono la priorità della tutela dei dipendenti e dell’igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro all’interno delle strutture aziendali.
A tal fine si impegnano a promuovere ogni utile coordinamento nel dare attuazione, per quanto di rispettiva competenza, alle norme emanate in materia di sicurezza sul lavoro.
L’Azienda si impegna a fornire, se possibile in via telematica, una adeguata ed aggiornata informazione sui rischi per la sicurezza e la salute dei dipendenti nonché sulle misure e sulle attività di prevenzione e protezione ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, ai Responsabili di Servizio, ai Coordinatori i quali ultimi si faranno carico dell’ulteriore capillare diffusione.
A tal fine i dipendenti:
a) osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
b) utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
c) utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
d) segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lettere b) e c), nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
e) non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione di controllo;
f) non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
g) si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
h) contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.
L’Azienda si impegna ad inviare periodicamente il personale dipendente a visite mediche preventive a seconda della tipologia di lavoro svolta. Inoltre qualora il medico competente richiedesse ulteriori visite specialistiche e diagnostiche, le stesse devono essere poste a carico dell’azienda.
L’Azienda aggiorna tempestivamente la formazione dei dipendenti in materia di sicurezza e salute, anche nel caso di introduzione di nuove tecnologie, nuove apparecchiature, nuove sostanze o preparati pericolosi.
L’Azienda adotta tutti gli adempimenti utili a facilitare le prestazioni lavorative dei dipendenti disabili, adottando, ove occorra, specifici programmi e progetti ed informando le RSU e le OO.SS. dei provvedimenti assunti in materia.

Art. 9: Abbigliamento di lavoro.
L’azienda fornisce al personale che ne necessita l’abbigliamento di lavoro.

Capo IV Rapporto di lavoro – Istituti economici e normativi
Art. 11: Orario di lavoro.

L’orario di lavoro è di 36 ore settimanali e la sua articolazione è funzionale all’orario di servizio e di apertura al pubblico.
Le tipologie di articolazione oraria attualmente in vigore sono rappresentate da personale turnista e da personale non turnista; per i primi è prevista un’articolazione su turni, per i secondi l’orario è costituito dall’effettuazione di 7 ore e 12’ distribuito su 5 giorni settimanali, oltre il periodo di fruizione della pausa mensa.
Soltanto con l’autorizzazione del coordinatore o del Responsabile di struttura l’orario aggiuntivo verrà contabilizzato come lavoro straordinario o compensazione, secondo le regole concordate per lo specifico istituto, e potrà dare luogo al pagamento o al recupero. Pertanto, il tabulato di presenza dovrà essere debitamente sottoscritto dal Responsabile.
Resta invariata l’attuale disciplina relativa alla compresenza del personale turnista legato al passaggio delle competenze, precisando che i minuti aggiuntivi rispetto al debito orario saranno oggetto di riposo compensativo.
I dipendenti sono tenuti al rispetto dell’orario di lavoro così come sopra articolato.
[…] Qualunque interruzione del servizio non correlata a motivi di lavoro deve essere comunicata e preventivamente autorizzata dal Responsabile e rilevata attraverso la timbratura elettronica.
[…]
È prevista la flessibilità in ingresso tra le ore 8 e le ore 9 nei servizi che non effettuano turnazione sulle 24 ore, garantendo comunque un’adeguata apertura degli uffici nell’orario pomeridiano. Eventuali profili differenziati già in atto manterranno la loro operatività.

Personale Turnista
I profili orari del personale turnista sono strutturati sulla base delle specifiche esigenze delle strutture aziendali.
I turni di lavoro che prevedono un orario superiore alle 7,12 realizzano un credito di orario che determina riposo compensativo.
Il riposo compensativo deve essere fruito, di norma, nel mese di maturazione e non può determinare orario straordinario liquidabile.
La programmazione dei turni notturni deve avvenire rispettando il limite delle 2 o 3 notti consecutive, salvo specifiche richieste provenienti dal dipendente stesso o straordinarie esigenze di servizio.
I turni vengono prefissati mensilmente e la programmazione mensile sarà a disposizione del dipendente, di norma, entro il giorno 20 di ogni mese.
I riposi programmati mensilmente (sabato/domenica/festivi) non devono eccedere quelli previsti dal calendario; eventuali riposi aggiuntivi saranno denominati Recupero ore straordinarie.
Il richiamo in servizio, che determina la mancata fruizione del riposo, deve risultare da un ordine di servizio a firma del Coordinatore Infermieristico o del Direttore di S.C.
Per il personale turnista, ferme restando le attuali articolazioni dei turni nelle singole strutture, l’attribuzione delle indennità di turno ex art. 44 c. 3 CCNL 1/9/95 nelle strutture aziendali in cui è prevista un’articolazione su più turni, è condizionata all’effettuazione di un numero sostanzialmente equilibrato dei turni svolti di mattina, pomeriggio e notte, in relazione al modello di turni adottato nell’azienda.
Per il personale turnista dei profili infermieristici, tecnici e riabilitativi, i Servizi Infermieristici stabiliranno, sentite le Strutture interessate, le modalità di turnazione che consentano un effettivo equilibrio dei turni svolti di mattina, pomeriggio e notte, anche al fine della corretta attribuzione delle indennità di turno ex art. 44 c. 3 CCNL 1/9/95.

Art. 13: Ferie e festività.
Precisazioni riguardanti la materia

1. le ferie sono un diritto irrinunciabile e non monetizzabile (il pagamento sostitutivo può essere corrisposto soltanto nel caso in cui non siano state fruite prima della cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato per esigenze di servizio o per cause indipendenti dalla volontà del dipendente);
2. le ferie possono essere utilizzate a giornate intere o a mezze giornate; in ogni caso, in tale giornata non può essere effettuato in nessun modo un orario complessivo superiore al debito orario giornaliero;
[…]
6. le ferie debbono essere fruite entro l’anno. La fruizione può essere rimandata entro il primo semestre dell’anno successivo per inderogabili esigenze di servizio o personali. […] Eventuali giorni di ferie non usufruiti entro 18 mesi dall’anno di maturazione saranno convertiti in ore, eventualmente recuperabili con le procedure in atto.
[...]

Art. 15: Mensa.
1. L’Azienda garantisce il diritto alla mensa a tutti i dipendenti nei giorni di effettiva presenza in servizio qualora l’orario di lavoro coincida con l’orario di apertura della mensa, con corresponsione della quota di costo nella misura fissata dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.
2. Nei casi in cui non sia operante il servizio di mensa nell’ambito delle strutture aziendali, i dipendenti possono fruire del servizio sostitutivo mediante utilizzo di specifico badge presso gli esercizi convenzionati.
3. Il diritto alla fruizione della mensa così come disciplinato nei precedenti commi, è subordinato all’effettuazione di un orario giornaliero minimo di 6 ore.
4. La pausa per il consumo dei pasti deve essere rilevata mediante gli appositi sistemi di rilevazione delle presenze e non può comunque essere inferiore a 20 minuti.

Art. 16: Pausa recupero psico-fisica.
I dipendenti durante la sospensione dell’orario per la fruizione della pausa per il recupero delle condizioni psico-fisiche, possono abbandonare la propria sede di lavoro, previa rilevazione della bollatura dell’orario di uscita e di ingresso.
La pausa minima obbligatoria di minuti 20 verrà in ogni caso addebitata d’ufficio a tutti i dipendenti che prestino un orario di lavoro superiore a sei ore giornaliere. Fanno eccezione:
i dipendenti che, sulla base di turni prestabiliti, prestano servizio in fasce orarie notturne;
i dipendenti che, in presenza di situazioni oggettive ed eccezionali, non possono interrompe - re il servizio. L’individuazione di detti dipendenti compete ai Dirigenti Responsabili su pro- posta dei coordinatori o responsabili di settore.
La sospensione dell’orario di lavoro deve, di norma, coincidere con la fascia oraria di apertura della mensa.

Art. 17: Lavoro straordinario.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 34 del CCNL 1998- 2001, le prestazioni di lavoro straordinario hanno carattere eccezionale e devono rispondere ad effettive esigenze di servizio quali:
- carenze contingenti di organico
- richiamo in servizio per pronta disponibilità
- fasi transitorie di riorganizzazione di servizi
Il lavoro straordinario non è strumento di gestione ordinaria delle attività; il ricorso a tale istituto deve essere ridotto al minimo indispensabile per far fronte ad esigenze effettivamente indilazionabili, imprevedibili e non programmabili.
Annualmente l’Azienda definisce con i Dirigenti Responsabili di Struttura, di norma entro il mese di gennaio e coinvolgendo le RSU e le OO.SS firmatarie del presente contratto, il monte ore disponibile per prestazioni di lavoro straordinario per ciascuna articolazione aziendale entro il limite delle risorse disponibili nell’ambito del fondo di cui all’art 8 del CCNL 2006-2009 definite in sede di contrattazione integrativa. L’utilizzo delle risorse all’interno delle strutture organizzative è flessibile ma il limite individuale per il ricorso al lavoro straordinario non potrà superare, per ciascun di - pendente, n. 180 ore annue. I dirigenti responsabili delle articolazioni aziendali provvedono alla gestione del monte ore di lavoro straordinario nell’ambito delle strutture di loro competenza anche attraverso i dipendenti cui sono affidate funzioni di coordinamento.
I limiti individuali di cui al comma precedente possono essere superati, in relazione ad esigenze particolari ed eccezionali, per non più del 5% del personale in servizio e, comunque, fino al limite massimo individuale di n. 250 ore annuali. In tali casi i Dirigenti responsabili debbono comunicare alla Direzione Aziendale i motivi che comportano il superamento dei limiti individuali, informandone contestualmente le RSU e le OO.SS. firmatarie del presente contratto.
Tutte le prestazioni di lavoro straordinario devono essere preventivamente autorizzate dal Dirigente responsabile o dal personale a cui sono affidate le relative funzioni di coordinamento e controllo.
Le prestazioni di lavoro straordinario possono essere compensate, a domanda del dipendente, con riposi sostitutivi.
Sono considerate lavoro straordinario unicamente le prestazioni lavorative eccedenti i 15 minuti il debito orario giornaliero. Con l’effettuazione di orario superiore a 15 minuti, dal 16° minuto l’eventuale straordinario è recuperabile o liquidabile su richiesta del dipendente; in tal caso i primi 15 minuti sono esclusivamente recuperabili.
Le prestazioni di lavoro straordinario, preventivamente autorizzate, sono certificate dai Dirigenti responsabili o dal personale cui sono affidate funzioni di coordinamento e controllo, mediante la sottoscrizione del tabulato mensile delle presenze.
[…]
Le parti si riservano, nell’ambito della contrattazione integrativa aziendale, di verificare la necessità di eventuali modifiche alla presente procedura finalizzate ad un’ottimizzazione dell’istituto e al monitoraggio della spesa.

Art. 18: Pronta disponibilità.
Si confermano, relativamente all’istituto della Pronta Disponibilità, le procedure attualmente in vigore nell’Azienda; eventuali modifiche e/o integrazioni ai piani di pronta disponibilità attualmente vigenti, derivanti da situazioni di emergenza non preventivabili, potranno costituire oggetto di revisione degli stessi.
Le parti si impegnano ad incontrarsi al fine di ridefinire l'intero Piano di Disponibilità alla luce del nuovo Piano di Organizzazione Aziendale.

Art. 20: Rapporto di lavoro a tempo parziale.
[…]
Con riferimento alla Circolare n. 8/2008 del 05.09.2008 e all’art. 12 bis del Decreto Legislativo 25.02.2001 n. 61, è previsto il diritto alla trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale per i dipendenti affetti da patologie oncologiche per i quali residui una ridotta capacità lavorativa.
La medesima normativa di riferimento prevede inoltre che, ferma restando la valutazione di cui al punto precedente operata dall’Amministrazione, è prevista una priorità alla trasformazione per le seguenti fattispecie:
Dipendenti che assistono il coniuge, i figli o i genitori affetti da patologie oncologiche
Dipendenti che assistono una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa con connotazione di gravità ai sensi dell’art. 3 comma 3 della Legge 104/92
Dipendenti genitori di figli conviventi di età non superiore a 13 anni o di figli conviventi portatori di handicap ai sensi dell’art. 3 della Legge 104/92
Le domande di modifica del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale dovranno pertanto essere autorizzate incondizionatamente dal Responsabile del Servizio di appartenenza e/o dai Responsabili dei Servizi Infermieristici, Tecnico e Riabilitativo.

Art. 21: Legge 151/2001 (congedi parentali).
La disciplina della materia costituisce oggetto di specifico regolamento, cui si fa esplicito rinvio.

Capo V Sviluppo professionale
Art. 22: Formazione ed aggiornamento.

La disciplina della materia costituisce oggetto dello specifico regolamento attualmente vigente in Azienda, cui si fa esplicito rinvio.

Art. 28: Norma finale.
Per quanto non disciplinato dal presente Contratto Integrativo Aziendale viene fatto espressamente rinvio alla disciplina prevista dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Sanità e dalla normativa vigente.

Appendice
Regolamentazione delle materie relative ai sottoindicati istituti contrattuali
Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.

Ai sensi dell'art. 21 della Legge 04.11.2010 n. 183 viene costituito entro 120 gg. dalla data di entrata in vigore della Legge citata un “Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” che sostituisce i Comitati per le Pari Opportunità e i Comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge.
Il “Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna delle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello di Amministrazione e da un pari numero di rappresentanti dell'Amministrazione. Il Presidente è designato dall'Amministrazione.
Il Comitato ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e opera in collaborazione con la consigliera o il consigliere nazionale di parità. Contribuisce all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle prestazioni collegate alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori.
Fino alla costituzione del suddetto Comitato restano operanti il Comitato Pari Opportunità (CPO) e il Comitato Paritetico sul Mobbing attualmente costituiti in Azienda.