PROTOCOLLO DI LEGALITÀ
TRA
LA PREFETTURA DI TRAPANI E CONFINDUSTRIA TRAPANI



PREMESSO CHE:
- una efficace politica di contrasto alla criminalità organizzata necessita di ima responsabile attività di prevenzione per garantire i principi della libertà di impresa e della concorrenza leale;
- in data 10 maggio 2010, è stato stipulato fra il Ministero dell’Interno e Confìndustria un Protocollo di Legalità con l’obiettivo di porre in essere una stretta collaborazione fra imprese e pubbliche autorità, per rendere efficaci i controlli e il monitoraggio, assicurando adeguati strumenti di prevenzione, in materia di appalti per lavori, servizi e forniture, al fine di contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nell’economia;
- in data 10 settembre 2010, detto Protocollo è stato trasmesso alle Prefetture unitamente ad apposite Linee Guida contenenti indicazioni specifiche sui diversi profili che l’intesa intende sviluppare;
- in data 15 dicembre 2010 Confìndustria Trapani ha aderito al Protocollo di Legalità con apposita delibera del Consiglio Direttivo;
- in data 19 giugno 2012 è stato sottoscritto l’Atto di Rinnovo del Protocollo di Legalità tra il Ministero dell’interno e Confìndustria, stipulato il 10 maggio 2010 e che lo stesso, il successivo 27 giugno 2012, è stato trasmesso alle Prefetture;
- in data 13 maggio 2013 sono entrate in vigore le disposizioni recate da Libro II del Codice Antimafia (D. lgs. 6/9/2011 n. 159) in materia di documentazione antimafia che ha ricondotto alla competenza esclusiva della Prefettura il rilascio della certificazione antimafia e che ha eliminato la possibilità per i soggetti privati di richiedere al Prefetto la comunicazione e/o la certificazione antimafia;
- in data 22 gennaio 2014 in relazione all’entrata in vigore del Codice Antimafia ed alle modifiche introdotte in data 13.02.2013 alle disposizioni di cui al Libro II del medesimo Codice Antimafia, è stato sottoscritto dal Ministero dell’interno e Confìndustria un Atto aggiuntivo al protocollo stipulato il 10 maggio 2010, finalizzato ad estendere le cautele antimafia anche nei confronti di privati interessati dall’affidamento di lavori, servizi e forniture;
- in data 14 febbraio 2014 il documento è stato trasmesso alle Prefetture unitamente alla II Edizione delle linee guida appositamente redatte dalla Commissione per la Legalità prevista dall’art. 4 del Protocollo di legalità del 10 maggio 2010 al fine di aggiornare i riferimenti normativi e le procedure disciplinate dall’edizione precedente alle nuove disposizioni concernenti la documentazione antimafia dettate dal decreto legislativo n. 159/2011;
- in data 7 luglio 2014 Confìndustria Trapani ha aderito all’Atto Aggiuntivo sottoscritto in data 22 gennaio 2014 con apposita delibera del Consiglio Direttivo; ì la Prefettura di Trapani e Confindustria Trapani avvertono l'esigenza di rafforzare e rendere più incisiva la tutela della sicurezza, intesa nell'ottica di una intensificazione dei controlli mirati a prevenire e reprimere ogni possibile infiltrazione della criminalità organizzata nel mondo dell'impresa e nel mercato del lavoro;

SI STIPULA
TRA LA PREFETTURA DI TRAPANI E CONFINDUSTRIA TRAPANI
IL SEGUENTE PROTOCOLLO DI LEGALITÀ


Art. 1. OBIETTIVI

La Prefettura di Trapani e Confindustria Trapani concordano sull'importanza di porre in essere una stretta collaborazione fra imprese e pubbliche autorità, per rendere efficaci i controlli e il monitoraggio, assicurando adeguati strumenti di prevenzione, in materia di appalti per lavori, servizi e forniture, al fine di contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nell'economia. Concordano, altresì, sulla necessità, nelle more dell’attivazione della Banca Dati Nazionale unica della Documentazione Antimafia di assicurare il tempestivo rilascio della documentazione antimafia alle imprese aderenti al presente Protocollo e a quelle che vi aderiranno in futuro, nonché ai loro fornitori iscritti o da iscrivere nelle vendors list.

Art. 2. IMPEGNI
Ai fini dell'attuazione del presente protocollo, Confindustria Trapani si impegna a:
• In adesione alla delibera di Giunta di Confindustria del 28 gennaio 2010, già recepita in data 15 dicembre 2010, a prevedere nei propri Codici Etici il dovere di denuncia per gli associati che subiscono estorsioni o altri delitti idonei a limitarne l'attività economica, ma anche l'espulsione dell'impresa i cui vertici siano stati condannati per reati di associazione di tipo mafioso o la sua sospensione, nel caso di irrogazione di misure di prevenzione o sicurezza o di rinvio a giudizio per reati di mafia;
• diffondere la conoscenza del Protocollo presso le imprese associate e promuoverne l’adesione;
• promuovere presso le imprese aderenti l'etica della responsabilità e il dovere di denuncia di reati che ne limitino direttamente o indirettamente la libertà economica a vantaggio di imprese o persone riconducibili a organizzazioni criminali;
• gestire dati e le informazioni previste dal Protocollo concernenti le imprese fornitrici, appaltatrici e subappaltatrici, trasmessi in formato elettronico dalle imprese aderenti al protocollo ai fini delle successive comunicazioni alla Prefettura ed a Confindustria;
• promuovere, presso le imprese associate, l'adozione di regole mirate a disciplinare la scelta responsabile dei propri partners, subappaltatori e fornitori;
• inviare, in particolare, alla competente Prefettura, per via telematica tramite PEC o altri mezzi aventi efficacia legale l’elenco delle imprese aderenti e dei loro fornitori iscritti a da iscrivere nelle vendors list ai fini delle necessarie verifiche mirate alla trattazione delle richieste di rilascio della documentazione antimafia, provvedendo al relativo aggiornamento in caso di nuove adesioni;
• promuovere, presso le imprese associate, la predisposizione delle misure per la sicurezza sul lavoro e per la prevenzione del cd. lavoro nero che è spesso indicatore di gravi fenomeni criminali;
• iscrivere, le imprese aderenti al Protocollo di Legalità, in un apposito elenco pubblicato sul sito Internet di Confindustria e reso accessibile a tutte le imprese associate a Confìndustria e aderenti al Protocollo;
• promuovere specifici corsi di formazione per diffondere la cultura della legalità.
La Prefettura di Trapani si impegna a:
• ottimizzare le procedure di rilascio della documentazione antimafia;
• incentivare il ricorso allo strumento dell'accesso ai cantieri al fine di un compiuto monitoraggio delle attività imprenditoriali, mirato alla verifica degli appalti, dei subappalti e dei fornitori.

Art. 3. ADESIONE ALLE LINEE GUIDA
La Prefettura di Trapani e Confìndustria Trapani con la sottoscrizione del presente Protocollo in adesione alla II Edizione delle linee guida di attuazione del Protocollo di Legalità firmato il 10 maggio 2010 tra il Ministero dell’Interno e la Confìndustria concordano:
* una soglia di valore dei contratti oltre la quale debba essere richiesta l’informativa antimafia. In tal caso, le imprese aderenti forniranno alla Prefettura di Trapani, prima della stipula dei contratti, i dati relativi alle imprese contraenti;
* l’obbligo per Confìndustria di trasmettere alla Prefettura i dati relativi ai soggetti indicati dall’art. 85 del Codice Antimafia, al fine di richiedere il rilascio dell’informazione antimafia propedeutica all’iscrizione nell’elenco delle imprese aderenti al Protocollo e, ove richiesto con apposita istanza, anche nella white list prevista dall’art. 1 commi dal 52 al 56 della legge n. 190/2012;
* l’obbligo per Confìndustria di inviare alla Prefettura per le necessarie verifiche mirate alla trattazione delle richieste di rilascio della documentazione antimafia, l’elenco delle imprese aderenti e dei loro fornitori iscritti o da iscrivere nelle vendors list;
* l’obbligo di comunicazione di ogni variazione delle informazioni riportate nei certificati camerali concernenti i soggetti indicati dall’art. 85 del Codice Antimafia che hanno la rappresentanza legale e/o l’amministrazione delle imprese;
* l’obbligo della preventiva approvazione da parte dell’impresa appaltante di tutti i subappalti e, anche successivamente, degli eventuali sub-subappalti;
* clausole risolutive espresse nel caso in cui, durante l’esecuzione dei contratti, la Prefettura comunichi una informativa “interdittiva”, anche con l’estromissione dell’impresa dall’apposito elenco di Confìndustria nonché venga pronunciata sentenza di condanna anche non passata in giudicato per reati di associazione mafiosa, applicazione di ima misura cautelare per fatti di associazione mafiosa, di misure di sicurezza o di prevenzione a carico dell’impresa contraente o dei propri vertici;
* l’impegno, per le imprese aderenti al presente protocollo, ad assumere ogni opportuna misura per favorire la denuncia all’autorità giudiziaria o alle Forze di polizia di ogni illecita richiesta di danaro o altra utilità, ovvero illecita offerta di protezione, avanzata nei confronti di propri rappresentanti o dipendenti, garantendo il supporto e l’assistenza anche legale al personale dipendente coinvolto;
*S l’impegno, per le imprese aderenti al presente protocollo, ad effettuare i pagamenti o le transazioni finanziarie pari o superiori ad € 1.000,00 in modo che ne sia garantita la tracciabilità.
La Prefettura di Trapani e Confindustria Trapani nel richiamare il contenuto dell’Atto Aggiuntivo al
Protocollo sottoscritto il 22 gennaio 2014 si impegnano:
• a far sì che, per le imprese aderenti al presente Protocollo e dei loro fornitori iscritti o da iscrivere nelle vendors list, l’invio delle richieste di iscrizione nelle white list nonché delle istanze finalizzate ad ottenere la certificazione antimafia avvenga tramite Confindustria Trapani per via telematica;
• a verificare che le imprese aderenti al presente Protocollo provvedano alla adeguata qualificazione e selezione dei partner commerciali con i quali si apprestino a stipulare un contratto, da inserire nella propria vendors list.

Art. 4. ATTUAZIONE DEGLI IMPEGNI DI CONFINDUSTRIA
Ai sensi dell'articolo 2, Confindustria Trapani:
- diffonderà presso i propri associati la conoscenza del Protocollo e delle Linee guida operative al fine di promuoverne in maniera adeguata gli obiettivi, i contenuti e le relative modalità di attuazione;
- avvierà iniziative di informazione e formazione sui temi della sicurezza e della legalità in modo da favorire la più ampia adesione da parte delle imprese associate agli impegni in essi assunti;
- adempierà all’obbligo, già recepito nel codice etico, dell’ Associazione di costituirsi parte civile nei processi contro le organizzazioni criminali nei quali le imprese associate siano parte lesa o imputata;
- esorterà le imprese aderenti a rispettare le modalità operative delle Linee guida quali regole e procedure cui conformarsi nelle fasi di selezione dei propri partners, subappaltatori e fornitori al fine di realizzare una scelta responsabile e qualificata, nonché procedure volte a rafforzare i livelli di sicurezza sul lavoro e le misure per la prevenzione del cosiddetto lavoro nero.

Art. 5. SPECIFICHE MODALITÀ ATTUATI VE DEL PROTOCOLLO
La Prefettura di Trapani e Confindustria Trapani con il presente Protocollo, si impegnano ad attuare scrupolosamente i procedimenti condivisi e formalizzati nello stesso Protocollo e nelle Linee Guida che si richiamano in allegato.

Art. 6. DURATA DEL PROTOCOLLO
Il presente protocollo ha durata biennale e decorre dalla data di sottoscrizione.
La Prefettura di Trapani e Confindustria Trapani si impegnano ad incontrarsi sei mesi prima della scadenza per discutere le modalità di rinnovo dello stesso.
Possono, inoltre, concordemente modificarne i contenuti, al fine di un miglior conseguimento degli obiettivi prefissati.

Trapani, 28 ottobre 2014

Allegato

SPECIFICHE MODALITÀ ATTUATIVE DEL PROTOCOLLO
Soglia di valore dei contratti oltre la quale deve essere richiesta l'informativa antimafia.

Le imprese che aderiscono al Protocollo sono tenute a:
• acquisire tutti i dati concernenti le proprie imprese fornitrici, appaltatrici e subappaltatrici (di seguito anche imprese contraenti). Tali dati dovranno essere organizzati in una banca dati da tenere costantemente aggiornata (cd. vendor list) presso le sedi della Prefettura di Trapani e Confindustria Trapani. A tale scopo, le imprese aderenti richiedono alle potenziali controparti, oltre agli elementi richiesti dall’art. 85 del Codice Antimafia anche i seguenti dati:
- ragione/ denominazione sociale;
- partita Iva/Codice Fiscale; sede legale;
- settore di attività;
- Pec e indirizzo e- mail
• Trasmettere i dati sopra indicati a Confindustria Trapani per il successivo inoltro alla Prefettura della richiesta di rilascio della documentazione antimafia (comunicazione o informazione9. La richiesta riguarderà l’informazione di cui all’art. 91, D.lgs. n. 159/2011, in luogo della comunicazione per i contratti di importo pari o superiore alle seguenti soglie, netto dell’imposta sul valore aggiunto:
- Contratti pubblici
• 250.000,00 Euro per gli appalti di lavori;
• 150.000.00 Euro per i subappalti e sub-contratti di lavori;
• 150.000,00 Euro per gli appalti di servizi e forniture.
- Contratti privati
• 3.000.000,00 Euro per gli appalti di lavori:
• 1.500.000,00 Euro per i subappalti a sub-contratti di lavori;
• 900.000,00 Euro per gli appalti di servizi e forniture.
• 450.000,00 Euro per i subappalti e sub-contratti di servizi e forniture.
Resta fermo che non occorre la richiesta di informazione antimafia, così come di comunicazione antimafia, nel caso di iscrizione dell’impresa contraente in una white list prefettizia.
• Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni di legge speciale (es. in materia di ricostruzione post sismica, EXPO 2015, ecc.) non stipulare il contratto o subcontratto o a risolverlo immediatamente, qualora fosse stato già firmato (conformemente alle apposite clausole risolutive espresse inserite nei contratti con le imprese contraenti), nel caso in cui intervenga una informazione interdittiva della Prefettura. Il medesimo obbligo è previsto laddove venga rilasciata una comunicazione antimafia ostativa. In tali casi, l'impresa aderente al Protocollò dovrà estromettere dalla propria banca dati (vendors list) l'impresa contraente cui si riferiscono tali informazioni ostative.
Per quanto concerne le cc.dd. “attività a rischio”, fermo restando quanto previsto dalla Direttiva del Ministro dell'interno del 23 giugno 2010, avente ad oggetto "Controlli antimafia preventivi nelle attività a rischio di infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali", le imprese aderenti al Protocollo si impegnano a:
- rispettarne i principi nell'esecuzione di conti-atti privati;
- richiedere, attraverso l'articolazione territoriale di Confindustria, le informazioni antimafia di cui all'art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011 per i contratti pubblici o privati, indipendentemente dal loro valore, per le imprese impegnate nelle c.d. "forniture e servizi sensibili", fatto salvo quanto previsto dall'art. 7 del D.P.C.M. 19 aprile 2013 in tema di equipollenza dell'iscrizione nelle white list all'informazione antimafia.
Per forniture e servizi sensibili si intendono quelli di seguito indicati:
1. trasporto di materiale a discarica anche per conto di terzi;
2. trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto di terzi; estrazione, fornitura e/o trasporto di terra e materiali inerti; acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito per movimento terra;
3. confezionamento, fornitura e/o trasporto di calcestruzzo e/o di bitume;
4. fornitura di ferro lavorato; noli a freddo di macchinari; fornitura con posa in opera e noli a caldo; servizio di autotrasporto;
5. guardianie dei cantieri.
Le imprese aderenti al Protocollo si impegnano inoltre a:
• inserire, fuori dei casi in cui è richiesta l'informazione antimafia (contratti di import superiore alle suindicate soglie di rilevanza e cc.dd. "attività a rischio"), nelle vendors list esclusivamente gli operatori economici che forniscono all'impresa aderente prestazioni in esecuzione di contratti di importo superiore a 20.000 euro;
• a predisporre la vendors list con riferimento al contratti conclusi nei sei mesi successivi all'adesione. Alla scadenza di tale periodo, l'impresa aderente è tenuta a comunicare la propria vendors list a Confindustria Trapani con le informazioni e le modalità indicate nel presente paragrafo. Le successive comunicazioni semestrali da parte dell’impresa aderente devono riguardare esclusivamente eventuali aggiornamenti della propria vendors list e, qualora l'elenco non abbia subito modifiche nell'arco temporale considerato, devono limitarsi alla conferma della precedente trasmissione;
• a inviare le informazioni, per via telematica a Confìndustria Trapani che curerà la successiva richiesta alla Prefettura della pertinente documentazione antimafia, propedeutica all'iscrizione dell'operatore economico così selezionato nella vendors list.
Prima di inoltrare la richiesta di rilascio completa dei dati prescritti dall'art. 85 del Codice antimafia alla Prefettura competente per territorio, Confindustria Trapani verifica se nei confronti dell'operatore individuato è già stata presentata analoga richiesta e, in caso affermativo, per quale tipologia di documentazione (comunicazione o informazione) nonché l'esito degli accertamenti. Quindi, trasmette alla Prefettura solo le istanze relative a soggetti non ancora "censiti" e di ciò informa, per via telematica, l'impresa richiedente.
Ove l'Associazione, all'esito di tale preliminare verifica, riscontri che nei confronti del soggetto "da scrutinare" è già stata rilasciata una comunicazione o un'informazione ancora in corso di validità (in quanto emessa in data non antecedente, rispettivamente, ai sei mesi o all'anno) ne informa per via telematica l'impresa richiedente che, quindi, potrà procedere immediatamente ad inserire tale operatore economico nella sua vendors list.
Negli altri casi, la Prefettura competente, effettuate le verifiche di rito, comunica l'esito degli accertamenti all'Associazione che, a sua volta, ne informa l'impresa richiedente.
A tutela della riservatezza degli eventuali dati dì natura giudiziaria degli operatori "scrutinati", la comunicazione che la Prefettura invia all'Associazione richiedente è priva di qualsiasi riferimento a tali dati e si limita ad attestare la sussistenza o meno dei motivi ostativi di cui all'art. 67 del Codice antimafia e/o dei tentativi di infiltrazione mafiosa; meglio descritti nel provvedimento che, invece, viene trattenuto al fascicolo aperto presso l'Ufficio Antimafia della Prefettura.
Ricevuto il nulla osta, dopo averlo comunicato all'impresa, l'Associazione procede a trasmettere i dati dei vendors a Confindustria, attraverso l'apposito applicativo informatico messo a disposizione sul relativo sito Internet.
Nei casi di urgenza, fermo restando quanto previsto dall'art. 92, comma 3, del Codice antimafia, l'impresa aderente può procedere ugualmente alla stipula del contratto, anche in assenza dell'informazione antimafia, dando preventiva comunicazione dell'intendimento preso all'Associazione di appartenenza e, per il tramite di questa, alla Prefettura. In tal caso, il contratto è stipulato sotto condizione risolutiva, inserita in una clausola espressa, che non intervenga un successivo provvedimento interdittivo da parte della Prefettura.
Nei casi di contratti relativi a lavori, servizi o forniture dichiarati urgenti per i quali è richiesto il rilascio della comunicazione antimafia, l'impresa aderente può procedere alla stipula del contratto anche in assenza del provvedimento liberatorio prefettizio,' previa comunicazione dell'intendimento preso all'Associazione di appartenenza e, per il tramite di questa, alla Prefettura, cui va allegata apposita dichiarazione con la quale il soggetto privato da sottoporre ad accertamento antimafia attesti che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011. La predetta dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. Il contratto è stipulato sotto condizione risolutiva che non intervenga un successivo provvedimento interdittivo da parte della Prefettura.

Obblighi per la qualificazione e l'iscrizione (lei fornitori nella vendors list

Ai fini della qualificazione e dell'iscrizione nella vendors list, ferme restando le soglie di valore richiamate nel precedente paragrafo l'impresa aderente deve impegnare contrattualmente la controparte a:
• rilasciare l'autorizzazione all'acquisizione, trattazione e conservazione dei dati personali necessari;
• fornire i dati necessari per la richiesta della comunicazione o informazione antimafia, nel rispetto delle prescrizioni dettate nel paragrafo precedente;
• consegnare copia del modello DURC per attestare la regolarità contributiva e fiscale, laddove tale documento non sia già richiesto per legge e non sia acquisibile d'ufficio;
• osservare le vigenti nonne in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
• rispettare la tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dall'esecuzione del contratto;
• denunciare all'Autorità giudiziaria e alla Prefettura e, nel caso di appalti pubblici, alla Stazione appaltante, ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità, ovvero offerta di protezione o estorsione, avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei propri confronti ovvero nei confronti di propri rappresentanti o dipendenti;
• non avvalersi, nell'ambito di procedure negoziali con la Pubblica Amministrazione, di forme di intermediazione o di rappresentanza indiretta per l'attribuzione di commesse o appalti;
• nei soli appalti pubblici, quando cioè l'impresa aderente al Protocollo opera in qualità di stazione appaltante, ricevere espressa approvazione prima di stipulare eventuali subappalti e subcontratti ai sensi dell'art 118, c. 11 del Codice appalti;
• comunicare ogni variazione dei dati riportati nei propri certificati camerali e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione della documentazione antimafia in relazione ai soggetti indicati dall’art. 85 del Codice antimafia;
L'assunzione di tali impegni da parte del contraente prescinde dal fatto che questi abbia formalmente aderito al Protocollo e dalla sua stessa appartenenza al sistema di Confindustria.
A garanzia del rispetto degli adempimenti sopra indicati, l’impresa aderente deve inserire nei contratti apposite clausole risolutive espresse ex art. 1456 c.c.

Monitoraggio dell'attuazione del protocollo di legalità

Confindustria Trapani monitorerà costantemente la fase di adesione al Protocollo da parte delle imprese che vi abbiano aderito, anche ai fini della pubblicazione dell'elenco delle imprese aderenti sul proprio sito Internet, e riferirà semestralmente dei risultati di tale attività alla Commissione per la Legalità.
L'Area Sistema Associativo e Marketing di Confindustria gestisce l'elenco on-line e ne cura l'aggiornamento sulla base delle informazioni contenute nell’Anagrafe delle imprese di sistema, dei dati trasmessi in formato elettronico dalle imprese aderenti al Protocollo, nonché degli scambi informativi eventualmente intervenuti con il Ministero dell'interno, le Prefetture e le altre Autorità pubbliche, Confindustria provvede, fatte le necessarie verifiche e sentite le autorità pubbliche interessate, a cancellare dall'elenco le imprese che non si siano attenute al rispetto degli impegni assunti sulla base del Protocollo e dell'Atto Aggiuntivo.
La presenza delle imprese nell'elenco non determina alcuna responsabilità per il Ministero dell’interno e la Confindustria, in caso di inesattezze, omissioni o errori, nonché di eventuali danni o eventi pregiudizievoli che dovessero derivare dall'utilizzo degli stessi dati. Nessuna pretesa potrà inoltre farsi valere nei confronti dei suddetti soggetti quale conseguenza dell'esito degli accertamenti effettuati o, comunque, di qualsiasi attività espletata in esecuzione del Protocollo, dell'Atto Aggiuntivo e delle Linee Guida attuative.
Ai sensi dell'art. 2, punto 2, del Protocollo, Confindustria, in caso di espressa richiesta, fornisce al Ministero dell'interno e/o alle Prefetture ogni informazione di cui dispone, utile all'attuazione degli impegni e al raggiungimento degli scopi di cui al Protocollo di legalità, all'Atto Aggiuntivo e alle presenti Linee Guida.
A questo proposito, la Commissione per la Legalità valuterà ogni possibile iniziativa, ivi compresa la proposta di stipulare ulteriori convenzioni o protocolli d'intesa, anche con altre amministrazioni o enti pubblici, al fine di condividere e mettere a fattor comune strumenti e tecnologie informatiche avanzate, che consentano di potenziare e rendere sempre più efficace l'azione di contrasto della criminalità organizzata.

ALLEGATO 1

Riferimento normativo

Tipo di provvedimento

Effetti

Art. 6 e 67, comma 1, del D.Lgs. n. 159/2011.

Provvedimenti definitivi che dispongono l'applicazione di una misura di prevenzione personale di competenza dell'Autorità Giudiziaria (sorveglianza speciale di p.s.; sorveglianza speciale di p.s. con divieto di soggiorno in uno o più comuni; sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale).

Effetto automaticamente ostativo alla stipula del contratto o autorizzazione del sub-appalto o subcontratto.

Art. 67, comma 8, del D.Lgs. n. 159/2011, art. 51, comma 3- bis, cp.p.

Condanne confermate almeno in grado di appello per i delitti, consumati o tentati, di cui all'art. 51, comma 3 bis, cp.p., e cioè:
- art. 416, commi 6 e 7 c.p., ovvero associazione a delinquere diretta a commettere i delitti di riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.), tratta di persone (art. 601 c.p.), acquisto ed alienazione di schiavi (art. 602 c.p.), delitti di immigrazione clandestina nelle forme aggravate previste dall'art. 12, comma 3 bis D.Lgs. 286/1998, prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.), pornografia minorile (art. 600 ter), detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.), turismo sessuale (art. 600 quinquies c.p.), violenza sessuale di gruppo commessa in danno di minore (art. 609 octies c.p.), adescamento di minori (art. 609 undecies c.p.);
- art. 416 c.p. realizzato allo scopo di commettere i delitti di contraffazione e commercio di prodotti falsi (artt. 473 e 474 c.p.);
delitti di riduzione in schiavitù, tratta ed acquisto ed alienazione di schiavi (arti 600, 601 e 602 c.p.);
associazione dì stampo mafioso (art. 416 bis c.p.);
sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. ovvero delitti commessi al fine di agevolare l’attività delle associazioni mafiose (delitti aggravati ai sensi dell'art. 7 D.L 152/1991);
associazioni finalizzate al traffico di stupefacenti (art. 74 D.P.R. 309/1990);
associazioni finalizzate al contrabbando di T.L.E. (art. 291 quater D.P.R. 43/1973);
attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 D.Lgs. 152/2006);
- trasferimento fraudolento di valori (art. 12 quinquies D.L 306/1992).

Effetto automaticamente ostativo alla stipula del contratto o autorizzazione del subappalto o sub-contratto.


Fonte: confindustriatp.it