Categoria: 2012
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Tipologia: Accordo di regolamentazione
Data firma: 1 febbraio 2012
Parti: Fim, Uilm, Fismic, Uglm e Aqcf
Settori: Metalmeccanici, Fiat
Fonte: fiom.brescia.it

Sommario:

Premessa
1) Costituzione
2) Composizione
3) Ripartizione e durata
4) Compiti
5) Diritti
6) Comunicazione dei componenti le RSA
7) Sostituzioni
8) Decisioni
9) Assemblee
10) Referendum
Regolamento elettorale
Art. 1 Modalità per indire le elezioni
Art. 2 Commissione Elettorale
Art. 3 Presentazione liste
Art. 4 Elettori ed eleggibili
Art. 5 Ripartizione dei seggi tra operai e impiegati/quadri
Art. 6 Numero dei candidati
Art. 7 Scrutatori
Art. 8 Compiti della commissione elettorale
Art. 9 Adempimenti della Direzione aziendale
Art. 10 Sistema elettorale
Art. 11 Segretezza del voto
Art. 12 Schede elettorali
Art. 13 Preferenze
Art. 14 Modalità di votazione
Art. 15 Composizione e attrezzatura del seggio elettorale
Art. 16 Riconoscimento degli elettori
Art. 17 Compiti del Presidente
Art. 18 Operazioni di scrutinio
Art. 19 Verbali e reclami
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
Art. 20 Composizione
Art. 21 Diritti
Art. 22 Elezioni
Art. 23 Comitato dei garanti
Norma finale

Accordo di regolamentazione per la elezione e il funzionamento delle RSA/RLS nel Gruppo Fiat

Premessa
Fim, Uilm, Fismic, Uglm e Aqcf, in applicazione della stesura definitiva del CCSL del 29 dicembre 2010, definita il 13 dicembre 2011, concordano il seguente insieme di regole sulle RSA/RLS, la loro elezione e le modalità di funzionamento.

1) Costituzione
Per ciascuna unità produttiva con più di 15 addetti, le Organizzazioni sindacali firmatarie nomineranno le RSA secondo le modalità definite dal presente accordo.

2) Composizione
In ciascuna unità produttiva, la nomina delle RSA avverrà nell'ambito di un numero complessivo totale pari a:
- 3 dirigenti nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti;
- 3 dirigenti ogni 300 dipendenti o frazione di 300 nelle unità produttive che occupano fino a 3000 dipendenti;
- 3 dirigenti ogni 500 dipendenti o frazione di 500, in aggiunta al numero precedente, nelle unità produttive oltre 3000 dipendenti.

3) Ripartizione e durata
Le Organizzazioni nomineranno le RSA ripartendole sulla base dei voti di lista conseguiti, secondo quanto stabilito nel Regolamento elettorale del presente accordo.
In ogni caso:
- nessuna Organizzazione potrà coprire il totale delle RSA, nel caso avvenga, al fine di garantire la pluralità della presenza delle Organizzazioni, si attribuirà una RSA all’Organizzazione risultante seconda per numero di voti di lista;
- qualora una o più Organizzazioni sindacali superino l'8% dei consensi elettorali, ma non abbiano nessun eletto, le Organizzazioni che hanno avuto il maggior numero di voti, cederanno una RSA alle Organizzazioni che superino l’8% dei voti di lista.
In applicazione dell'accordo del 13 dicembre 2011, in via transitoria, dal 2 gennaio fino alla prima tornata elettorale, le Organizzazioni firmatarie possono nominare le attuali proprie RSU come RSA; le Organizzazioni che non hanno componenti nell'attuale RSU, ma che hanno presentato liste nelle precedenti eiezioni, possono nominare una RSA.
Le prime elezioni dovranno essere svolte entro il mese di aprile 2012; le elezioni successive si terranno con cadenza triennale. In particolare, nei quattro mesi precedenti la scadenza del triennio, le Segreterie Nazionali potranno definire un periodo per il rinnovo ed i calendari in raccordo con le strutture Provinciali. Le RSA precedentemente nominate rimarranno comunque in carica fino all’insediamento delle nuove RSA.

4) Compiti
Le Organizzazioni firmatarie e le RSA delle stesse eserciteranno i diritti a negoziare in azienda, derivanti dal cosi e dalle disposizioni di legge.

5) Diritti
Le RSA sono titolari dei diritti, permessi, libertà sindacali e tutele spettanti per effetto delle disposizioni di cui al titolo 3° della legge 20 maggio 1970 n. 300.

6) Comunicazione dei componenti le RSA
È compito delle Organizzazioni sindacali Provinciali che abbiano partecipato alle elezioni comunicare congiuntamente per iscritto all’azienda gli elenchi delle nomine sulla base dei risultati conseguiti nelle elezioni ai sensi dì quanto previsto nel precedente punto 3.

7) Sostituzioni
Ogni Organizzazione sindacale può, nel rispetto del numero di RSA attribuite nelle elezioni, nominare e sostituire i propri componenti.

8) Decisioni
Le decisioni su materie di carattere aziendale sono assunte a maggioranza delle RSA nominate in azienda. Le decisioni su materie di gruppo e/o di società sono assunte a maggioranza delle RSA complessivamente nominate nell’ambito del gruppo e/o della società.
A conferma della validità erga-omnes degli accordi stipulati dalle RSA nell'ambito delle prerogative e dei mandati di sua pertinenza, è fatta salva la possibilità per i lavoratori interessati di promuovere referendum abrogativo dell'intero accordo (non è ammessa abrogazione parziale).
Tale referendum potrà essere promosso dal 30% dei lavoratori aventi diritto attraverso raccolta di firme certificate.
Tale diritto potrà essere esercitato entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione dell’accordo e della sua conoscenza da parte del lavoratori interessati, attraverso assemblea o affissione del testo negli spazi riservati alla RSA o alle Organizzazioni sindacali costituenti la RSA.
Il referendum abrogativo dovrà essere effettuato entro e non oltre i 15 giorni successivi all'accertamento della validità della richiesta da parte della Commissione elettorale, a cui sarà in questa fattispecie aggiunto un rappresentante dei promotori. In particolare la Commissione elettorale può verificare la veridicità delle firme (anche per campione) e comunque esaurirà i propri compiti entro 15 giorni, trascorsi i quali il ricorso al referendum si considera accolto. Il referendum è valido nel caso partecipino al voto il 50% più uno dei lavoratori aventi diritto, e l'opzione abrogativa dovrà avere la maggioranza del 50% più uno degli aventi diritto.
Non è prevista la ripetizione del voto nel caso di non raggiungimento del quorum.

9) Assemblee
Le assemblee costituiscono uno strumento di partecipazione alla formazione delle decisioni; esse devono svolgersi con modalità che consentano la più ampia possibilità di espressione e di confronto delle opinioni dei lavoratori; le assemblee sono convocate dalle Organizzazioni sindacali firmatarie, anche per il tramite delle RSA, nel limite complessivo di 10 ore nel seguente modo:
- 4 ore all'anno (una per Organizzazione firmataria) con richiesta disgiunta,
- 6 ore all'anno con richiesta congiunta;
tuttavia, qualora una o più OO.SS. siano assenti, le relative ore di assemblea si aggiungeranno alle 6 da richiedere congiuntamente, di cui al capoverso precedente.
Le richieste di convocazione delle assemblee saranno comunicate in forma scritta alla Direzione aziendale con preavviso di almeno due giorni lavorativi

10) Referendum
Il voto segreto (referendum) è uno strumento di consultazione dei lavoratori, che può essere utilizzato in occasione di presentazione di piattaforme rivendicative o per l’affidamento alle RSA dei mandati a trattare, a decidere e programmare le conseguenti iniziative a sostegno dell'attività contrattuale.
Le operazioni di voto dovranno essere effettuate entro 15 giorni dall’indizione dallo stesso. In questo periodo si terranno le assemblee per informare i lavoratori dei contenuti e delle motivazioni delle opzioni poste in votazione.
Per ogni quesito sottoposto al voto va prevista la possibilità di risposta affermativa o negativa. Tutti i lavoratori in forza hanno diritto al voto. L’organizzazione delle votazioni dovrà essere effettuata da una commissione elettorale di norma coincidente con quella per la elezione delle RSA, applicando le norme del regolamento elettorale delle RSA, salvo quanto diversamente previsto nel presente accordo.
Il referendum è valido nel caso in cui partecipino il 50% +1 dei lavoratori aventi diritto. Prima di procedere allo spoglio delle schede, la commissione elettorale dovrà verificare questa condizione. Non è prevista la ripetizione del voto nel caso di non raggiungimento del quorum.
L'esito del referendum è determinato dalla prevalenza di una delle due opzioni previste sull’altra.
La proclamazione dell’esito del voto è effettuata dalla commissione elettorale (nel caso di gruppo o società va prevista una commissione elettorale Nazionale) immediatamente dopo lo spoglio dei voti attraverso comunicazione a mezzo affissione de! verbale della commissione negli spazi riservati alle comunicazioni delle RSA.
Le conseguenze e i vincoli relativi all’esito del voto, avranno efficacia trascorsi 10 giorni dalla affissione del verbale della commissione elettorale.
Gli eventuali ricorsi dovranno pervenire entro e non oltre 5 giorni alla commissione elettorale, la quale dovrà esprimersi entro ulteriori 5 giorni, trascorsi i quali il ricorso si riterrà rigettato.

Regolamento elettorale
Art. 1 Modalità per indire le elezioni

Ciascuna organizzazione, trascorsi tre anni dalla data delle precedenti elezioni, può, anche disgiuntamente dalle altre, avviare la procedura per la elezione delle RSA, con una comunicazione scritta da affiggere in bacheca sindacale e da inviare alla Direzione aziendale, nonché alle altre OO.SS.
Il termine per la presentazione delle liste è di 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui sopra; l’ora di scadenza si intende fissata alla mezzanotte del quindicesimo giorno compreso quello dell'affissione.

Art. 2 Commissione Elettorale
La commissione elettorale viene composta da non più di due componenti per organizzazione presentatrice di lista nell’ambito delle Organizzazioni firmatarie. I componenti della commissione elettorale non possono essere candidati.
La commissione elettorale avrà cura di fissare, d'intesa con la Direzione aziendale, ogni modalità necessaria allo svolgimento delle elezioni sovraintendendo alle operazioni relative.
Le operazioni di voto dovranno svolgersi durante l’orario di lavoro, arrecando il minimo pregiudizio alla normale attività produttiva.

Art. 3 Presentazione liste
Le Organizzazioni sindacali firmatarie hanno diritto a presentare liste di propri candidati. Ogni candidato non può essere presentato in più di una lista.

Art. 4 Elettori ed eleggibili
Sono elettori tutti i dipendenti in forza nell’azienda all’atto delle elezioni.
Questi sono tenuti ad esercitare il diritto di voto presso il seggio della loro area elettorale.
Sono eleggibili quei lavoratori candidati dalle Organizzazioni sindacali di cui all’art. 3, in forza nell'azienda all'atto delle elezioni.
In caso di ripartizione del totale dei seggi in due collegi elettorali, ciascun lavoratore può essere candidato solo nella lista relativa alla propria area di lavoro.

Art. 5 Ripartizione dei seggi tra operai e impiegati/quadri
L’elezione avverrà sulla base di collegio unico, salvo quanto previsto al punto 4 dell'accordo del 13 dicembre 2011. In tal caso, la ripartizione dei seggi tra gli operai e gli impiegati/quadri viene effettuata in proporzione al rispettivo peso percentuale su! totale degli addetti, con arrotondamento sopra o sotto lo 0,5.

Art. 6 Numero dei candidati
Il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare di oltre 1/3 il numero delle RSA da eleggere; in caso di due collegi il numero dei candidati sarà proporzionale, con arrotondamento sopra o sotto lo 0,5.

Art. 7 Scrutatori
È in facoltà dei presentatori di ciascuna lista di designare uno scrutatore, scelto fra i lavoratori elettori non candidati.
La designazione degli scrutatori deve essere effettuata non oltre le 24 ore che precedono l'inizio delle votazioni, alla commissione elettorale, in forma scritta.

Art. 8 Compiti della commissione elettorale
La commissione elettorale entro i 5 giorni successivi alla scadenza del termine della presentazione delle liste prenderà contatti con la Direzione aziendale ai fini degli art. 2 e 14 del presente regolamento,
Ove, nonostante il divieto di cui all'art. 3 del presente regolamento, un candidato risulti compreso in più di una lista, la commissione elettorale, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di procedere all'affissione delle liste stesse ai sensi del comma successivo, inviterà il lavoratore interessato a optare per una delle liste, pena la cancellazione da entrambe.
Le liste dei candidati dovranno essere portate a conoscenza dei lavoratori, a cura della commissione elettorale, mediante affissione nelle bacheche aziendali, almeno 8 giorni prima della data fissata per l’inizio delle votazioni.

Art. 9 Adempimenti della Direzione aziendale
La Direzione aziendale metterà a disposizione della commissione elettorale un elenco aggiornato degli elettori divisi per operai, impiegati e quadri e, se necessario, per collegi elettorali.
Nel caso che qualche Organizzazione sindacale intenda effettuare elezioni primarie fra i propri iscritti, finalizzate alla scelta dei candidati, la Direzione aziendale metterà a disposizione delle organizzazioni che lo richiedano, un elenco aggiornato dei relativi iscritti.
La spesa per il materiale necessario all’espletamento delle operazioni elettorali previste dal presente regolamento è a carico dell'azienda.

Art. 10 Sistema elettorale
Nelle elezioni delle RSA si applica il sistema proporzionale, su liste contrapposte, a suffragio universale. Pertanto ciascuna lista avrà diritto a tanti posti quante volte il quoziente elettorale (numero dei voti validi/numero RSA da eleggere) risulta contenuto nel numero dei voti validi da essa riportati.
I posti rimasti vacanti per insufficienza del quoziente elettorale saranno attribuiti alle liste che abbiano riportato maggiori resti, anche se non avessero raggiunto il quoziente.
A parità di resti tra liste diverse, il posto va attribuito alla lista che non ha conseguito nessun posto. Ove, sempre a parità di resti, le liste abbiano conseguito almeno un posto, si ricorrerà al sorteggio.

Art. 11 Segretezza del voto
Nelle elezioni il voto è segreto e diretto e non può essere espresso per lettera né per interposta persona.

Art. 12 Schede elettorali
La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica, rispettivamente per ciascun collegio elettorale, comprendente tutte le liste disposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza.
Le schede devono essere firmate da almeno due componenti del seggio; la loro preparazione e la votazione devono avvenire in modo da garantire la segretezza e la regolarità de! voto.
La scheda deve essere consegnata a ciascun elettore all'atto della votazione dal Presidente del seggio.
Il voto di lista sarà espresso mediante una crocetta tracciata sulla intestazione della lista.
Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione.

Art. 13 Preferenze
L’elettore può manifestare un'unica preferenza solo tra i candidati della lista da lui votata.
Il voto preferenziale sarà espresso dall’elettore mediante crocetta apposta a fianco del nome dei candidato preferito.
L'indicazione di una preferenza data ad un candidato della lista vale quale voto di lista anche se non sia stato espresso il voto di lista.
Nel caso di espressione di più di una preferenza nella stessa lista, vale unicamente come voto di lista, e sono annullate le preferenze ai candidati.
Il voto apposto a più di una lista o l’indicazione di più preferenze date a liste differenti rende nulla la scheda. Nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenze date a candidati di liste differenti, si considera valido il voto di lista e nulli i voti di preferenza.

Art. 14 Modalità di votazione
I giorni delle votazioni saranno stabiliti dalle segreterie provinciali e comunicate alla commissione elettorale, che previo accordo con la Direzione aziendale individuerà il luogo e gli orari della votazione, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l’esercizio del voto. Qualora l’attività produttiva sia sospesa in misura tale da compromettere l’effettiva partecipazione al voto, le OO.SS. rinvieranno le elezioni alla ripresa dell’attività produttiva.
Qualora le suddette segreterie provinciali non trovino un accordo sulla data delle elezioni, la relativa decisione verrà demandata al Comitato dei garanti, di cui all’art. 23.
La durata massima dello svolgimento delle operazioni di voto è di 36 ore consecutive.
Luogo, giorni ed orario di votazione dovranno essere portati a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nelle bacheche, almeno 5 giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

Art. 15 Composizione e attrezzatura del seggio elettorale
Il seggio è composto dagli scrutatori di cui all’art. 7 del presente regolamento e da un Presidente, nominato dalla commissione elettorale.
A cura della commissione elettorale ogni seggio sarà munito di una cassetta, idonea ad una regolare votazione chiusa e sigillata sino alla apertura ufficiale della stessa per l'inizio dello scrutinio.
Il seggio deve inoltre disporre di un elenco completo degli elettori aventi diritto al voto presso di esso, e dovrà essere organizzato in modo da garantire la segretezza del voto.

Art. 16 Riconoscimento degli elettori
Gli elettori, per essere ammessi, dovranno esibire al Presidente del seggio un documento di riconoscimento personale, in mancanza di documento personale essi dovranno essere riconosciuti da almeno due scrutatori del seggio.

Art. 17 Compiti del Presidente
Il Presidente farà firmare l’elettore che ha votato, a fianco del suo nome, nell'elenco di cui al punto 15 del presente regolamento, come prova che lo stesso ha votato.

Art. 18 Operazioni di scrutinio
Alle operazioni di scrutinio possono presenziare gli elettori. Al termine dello scrutinio, a cura dei Presidente dei seggio verrà redatto il verbale dello scrutinio, su cui dovrà essere dato atto anche delle eventuali contestazioni, e verrà consegnato - unitamente al materiale della votazione (schede, elenchi, ecc.) - alla commissione elettorale che, in caso di più seggi, procederà alle operazioni riepilogative di calcolo dandone atto nel proprio verbale.
La commissione elettorale al termine delle operazioni di voto di cui al comma precedente provvederà a sigillare in un unico piego tutto il materiale (esclusi i verbali) trasmesso dai seggi; il piego sigillato, dopo la definitiva convalida delle RSA, sarà conservato secondo accordi tra la commissione elettorale e la Direzione aziendale in modo da garantire la integrità e ciò per almeno tre mesi.

Art. 19 Verbali e reclami
La commissione elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio e dei criteri sopra richiamati, procede all'assegnazione dei posti ripartiti proporzionalmente fra tutte le liste concorrenti.
La commissione elettorale redige il verbale sulle operazioni elettorali e dà immediata notizia delle sue conclusioni mediante affissione. Copia del verbale dovrà essere notificata a ciascun rappresentante delle Organizzazioni sindacali presentatrici di liste entro 24 ore dal compimento delle operazioni di cui al comma precedente.
Spetta alle Organizzazioni sindacali provinciali, che hanno presentato liste, in modo congiunto e sulla base dei risultati conseguiti nelle elezioni così come comunicati dalla commissione elettorale, inviare all'azienda l’elenco dei componenti la RSA, suddivisi per lista di appartenenza.

Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
Ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono attribuiti, in particolare, diritti in materia di formazione, informazione, consultazione preventiva, accesso ai luoghi di lavoro, da esercitare secondo le modalità previste dalla disciplina vigente e dal CCSL.

Art. 20 Composizione
In ciascuna unità produttiva gli RLS sono designati, da parte delle Organizzazioni sindacali firmatarie, tra i componenti la Rappresentanza sindacale aziendale, in un numero complessivo pari a:
1 RLS nelle unità produttive fino a 200 dipendenti;
3 RLS nelle unità produttive da 201 a 500 dipendenti;
4 RLS nelle unità produttive da 501 a 1000 dipendenti;
8 RLS nelle unità produttive oltre 1000 dipendenti.

Art. 21 Diritti
Per l’espletamento delle sue funzioni ad ogni RLS vengono riconosciute 70 ore annue di permesso.

Art. 22 Elezioni
Le elezioni degli RLS sono contestuali a quelle delle RSA e valgono le stesse regole, ad eccezione di:
- Nelle elezioni degli RLS è sempre collegio unico;
- I candidati RSA possono essere tutti candidati per le RLS.

Art. 23 Comitato dei garanti
Contro le decisioni della commissione elettorale è ammesso ricorso entro 7 giorni al Comitato dei garanti Nazionale, composto da un componente la Segreteria Nazionale delle Organizzazioni firmatarie del CCSL.

Norma finale
Le Segreterie Nazionali sono impegnate al rispetto, da parte anche delle proprie strutture provinciali, delle decisioni assunte dal Comitato dei garanti, nonché più in generale a garantire il rispetto del presente accordo.

Torino, 1 febbraio 2012