Cassazione Civile, Sez. Lav., 27 novembre 2014, n. 25243 - Accoltellata mentre va al lavoro: configurabilità dell'infortunio in itinere


 

 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. STILE Paolo - Presidente -
Dott. VENUTI Pietro - Consigliere -
Dott. MAISANO Giulio - Consigliere -
Dott. BERRINO Umberto - Consigliere -
Dott. LORITO Matilde - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA


sul ricorso 9540/2008 proposto da:
G.R.A. C.F. (OMISSIS), in proprio ed in nome e per conto delle figlie minori sulle quali esercita la  patria potestà, G.A. C.F. (OMISSIS),  G.M. C.F. (OMISSIS), domiciliati in ROMA,  PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato RIZZOGLIO Mirco Giovanni, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
I.N.A.I.L - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati LA PECCERELLA Luigi e RITA RASPANTI, che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1022/2007 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 14/11/2007 r.g.n. 251/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/10/2014 dal Consigliere Dott. MATILDE LORITO;
udito l'Avvocato CRIPPA LETIZIA per delega LA PECCERELLA LUIGI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELENTANO Carmelo, che ha concluso per: in via principale inammissibilità, in subordine rigetto.

FattoDiritto

Premesso che la Corte di Appello di Milano, confermando la sentenza di primo grado, con pronuncia del 14 novembre 2007 rigettava la domanda di G.R.A. in proprio e per conto delle figlie A. e M. proposta nei confronti dell'INAIL, avente ad oggetto la corresponsione dell'indennità D.P.R. n. 1124 del 1965, ex art. 85 e dell'assegno una tantum conseguente all'evento mortale occorso alla moglie A.O. la quale, mentre percorreva a piedi la strada per raggiungere l'Istituto geriatrico presso cui prestava la propria attività di lavoro, era stata accoltellata dal proprio convivente, per quanto emerso dagli accertamenti espletati dall'Inail;
considerato che la Corte del merito nel caso sottoposto al suo esame ha posto a base del decisum il rilievo fondante secondo il quale il fatto doloso del terzo si è posto quale evento esterno, non previsto nè prevedibile che ha alterato la regolarità causale considerata dalla norma assicurativa di cui al D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 12, interrompendo il nesso causale fra la ripetitività necessaria del percorso casa-sede di lavoro e gli eventi negativi, ad essi connessi, conclusione questa avverso la quale il G. ricorre in cassazione sulla base di due motivi resistiti con controricorso dall'INAIL;
Tutto ciò premesso questa Corte:
- rileva che si configura nella giurisprudenza di legittimità un contrasto di indirizzi in ordine al tema riguardante la portata da attribuirsi alla regola che "l'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuto per causa violenta in occasione del lavoro da cui deriva la morte o una inabilità permanente .... o temporanea";
che è opportuno rimarcare come l'indicato principio disciplina anche l'infortunio in itinere (espressamente regolato dal D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 12, che ha modificato l'iniziale disposizione di cui al D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 2);
- che un indirizzo giurisprudenziale tende ad estendere il concetto di infortunio assicurato, affermando il principio in base al quale "in tema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, pur nel regime precedente l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 38 del 2000, è indennizzabile l'infortunio occorso al lavoratore "in itinere" ove sia derivato da eventi dannosi, anche imprevedibili ed atipici, indipendenti dalla condotta volontaria dell'assicurato, atteso che il rischio inerente il percorso fatto dal lavoratore per recarsi al lavoro è protetto in quanto ricollegabile, pur in modo indiretto, allo svolgimento dell'attività lavorativa, con il solo limite del rischio elettivo" (in questi sensi Cass. 10 luglio 2012 n. 11545, in fattispecie in tema di lesioni subite a causa di uno scippo subito dal lavoratore in itinere cui adde in precedenza Cass. 10 aprile 2008 n. 3778 relativa al caso di una aggressione subita per rapina dal lavoratore, che si recava al lavoro a bordo di proprio motoveicolo, a causa dello sciopero dei mezzi pubblici).
- che sul tema in oggetto un opposto indirizzo statuisce, invece, nella prospettiva di una limitazione dell'area degli eventi assicurati, che "è rimasto fermo il principio secondo il quale non è possibile ignorare il preciso elemento normativo dell'occasione di lavoro, cosicchè, per la configurazione dell'infortunio sul lavoro ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965, non è sufficiente che sussista la causa violenta e che tale causa abbia coinvolto l'assicurato nel luogo ove egli svolge le sue mansioni, ma è necessario che tale causa sia connessa all'attività lavorativa, nel senso cioè che inerisca a tale attività e sia almeno, occasionata dal suo esercizio (in tali sensi in una fattispecie assimilabile sotto molti versanti a quella scrutinata, vedi Cass. 11 giugno 2009 n. 13599, secondo cui tale principio è valso proprio ad escludere l'occasione di lavoro, in particolare, per gli omicidi in alcun modo connessi con il lavoro, sul rilievo che la "mera presenza" dell'infortunato sul posto di lavoro e la coincidenza temporale dell'infortunio con la prestazione lavorativa, costituiscono soltanto un "indizio" della sussistenza del rapporto "occasionale" e non la prova di esso, posto che non può escludersi - specie quando trattasi di omicidio volontario - che l'evento dannoso sarebbe stato comunque consumato dall'aggressore, ricercando l'occasione propizia anche in tempo e luogo diversi da quelli della prestazione di lavoro, così come ribadito da Cass. 23 febbraio 1989, n. 1017; 19 gennaio 1998, n. 447; 29 ottobre 1998, n. 108159);
evidenzia al riguardo che in questo secondo indirizzo possono inserirsi anche quegli arresti secondo i quali in materia di infortuni sul lavoro, il D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 12, che ha espressamente ricompreso nell'assicurazione obbligatoria la fattispecie dell'infortunio "in itinere" e lo ha inserito nell'ambito della nozione di occasione di lavoro di cui al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 2, esprime dei criteri normativi (come quelli di "interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate"), che delimitano l'operatività della garanzia assicurativa (vedi, di recente, Cass. 17 giugno 2014 n. 13733 che condiziona la indennizzabilità dell'infortunio in itinere alla sussistenza di un vincolo "obiettivamente ed intrinsecamente apprezzabile con la prestazione dell'attività lavorativa" e sempre che si riscontri una "relazione tra attività lavorativa ed il rischio al quale il lavoratore è esposto indispensabile a concretizzare quel "rischio specifico improprio" o "generico aggravato" che rientra nella ratio del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 2);
ritiene, quindi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 374 e 376 c.p.c., per il contrasto evidenziato e la configurabilità di una questione di massima di particolare importanza attinente alla individuazione delle regole sulla indennizzabilità dell'infortunio e del rapporto anche in termini di nesso eziologico tra attività lavorativa ed infortunio subito.

P.Q.M.

trasmette gli atti al Primo Presidente per l'eventuale remissione alle Sezioni Unite.
Così deciso in Roma, il 27 novembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2014