Tipologia: CCNL
Data firma: 15 dicembre 2014
Validità: dal 01.01.2015
Parti: Confindustria Federorafi, Federazione Nazionale Orafi Argentieri Gioiellieri Fabbricanti e Fim Cisl, Fiom Cgil, Uilm Uil
Settori: Metalmeccanici, Orafi, Apprendistato
Fonte: fiom-cgil.it

Sommario:

Contratto Collettivo Nazionale per la Disciplina dell'Apprendistato Professionalizzante nell'industria Orafa e Argentiera.
Art. 1 Norme generali
Art. 2 Periodo di prova
Art. 3 Apprendistato svolto presso diverse aziende
Art. 4 Durata dell’apprendistato
Art. 5 Orario di lavoro
Art. 6 Inquadramento e retribuzione
Art. 7 Ferie e 13ª mensilità
Art. 8 Formazione
Art. 9 Attribuzione della qualifica professionale
Art. 10 Trattamento in caso di malattia e infortunio non sul lavoro
Art. 11 Recesso
Art. 12 Previdenza complementare
Art. 13 Decorrenza
Arretrati retributivi.
Campo di applicazione del contratto.

Contratto Collettivo Nazionale Industria Orafa e Argentiera, Milano, 15 dicembre 2014

Addì 15 dicembre 2014 presso la sede di Assolombarda si sono incontrati Confindustria Federorafi, Federazione Nazionale Orafi Argentieri Gioiellieri Fabbricanti, anche per conto di Associazione Argentieri, rappresentata dal Vice Presidente […], nonché Presidente della Commissione Sindacale della suddetta Federazione, unitamente a Assolombarda […], Confindustria Alessandria […], Confindustria Arezzo […] e Confindustria Vicenza […], Fim Cisl […], Fiom Cgil […], Uilm Uil […]
A seguito di precedenti sessioni negoziali le Parti hanno convenuto:
- anche al fine di favorire ogni possibile opportunità occupazionale, di disciplinare il Contratto Collettivo Nazionale per la Disciplina dell’Apprendistato Professionalizzante nell’Industria Orafa e Argentiera con effetto dal 1° gennaio 2015 come da allegato accordo.
- che, ad integrale copertura del periodo di vacanza contrattuale, verranno riconosciuti ai lavoratori attualmente in forza gli arretrati retributivi come da allegato.
- Che il Campo di applicazione del CCNL venga definito come da documento allegato.
- che le trattative per il rinnovo del CCNL saranno nuovamente avviate dal prossimo mese di gennaio avendo a riferimento, ai fini retributivi, il solo periodo successivo.
allegati:
Contratto Collettivo Nazionale per la Disciplina dell'Apprendistato Professionalizzante nell'industria Orafa e Argentiera.
Arretrati retributivi.
Campo di applicazione del contratto.

Contratto Collettivo Nazionale per la Disciplina dell’Apprendistato Professionalizzante nell’industria Orafa e Argentiera, Milano, 15/12/2014
Art. 1 Norme generali

Le Parti riconoscono che l’apprendistato professionalizzante può costituire un fattore strategico di concorso allo sviluppo della competitività delle imprese e al contempo, grazie anche ai suoi contenuti formativi, un istituto di accesso al lavoro capace di favorire un’occupazione stabile e di qualità. In tale ottica hanno convenuto la disciplina dell’istituto nei termini che seguono.
La disciplina di cui al presente accordo attua quanto previsto in materia di apprendistato professionalizzante dal “Testo Unico dell'apprendistato, Decreto Legislativo n. 167/2011, così come modificato da ultimo dal D.L. 34/2014 convertito con L. 78/2014”.
Per quanto non è contemplato dalle disposizioni di legge e dal presente accordo valgono per gli apprendisti le norme del CCNL orafo-argentiero.
Il Contratto di Apprendistato può riguardare i lavoratori inquadrati in ciascuna Disciplina Speciale; le qualifiche conseguibili sono quelle di cui alle categorie professionali dalla 3a alla 6a comprese. Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i giovani di età compresa tra i diciotto anni, salvo le deroghe consentite dalla legge, e i ventinove anni. Il lavoratore con contratto di apprendistato non potrà essere retribuito a cottimo.
L’azienda informerà mensilmente la RSU dell’avvenuta assunzione del lavoratore apprendista e a richiesta della medesima darà annualmente informazione sull’andamento dei processi formativi, sul numero degli apprendisti il cui contratto sia venuto a scadenza e per i quali sia intervenuta la conferma del rapporto a tempo indeterminato; darà inoltre informazione sui contenuti formativi dei piani individuali suddivisa per tipologia di profili formativi.
Su richiesta congiunta delle Parti, in base all’art. 2 Disc. Gen. Sez. prima l’azienda farà pervenire un rapporto riferito al numero degli apprendisti assunti e ai processi formativi programmati.

Art. 3 Apprendistato svolto presso diverse aziende
I periodi di servizio prestati in qualità di apprendista presso più datori di lavoro, anche per il conseguimento di qualifica o diploma professionale, si cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato, nonché di quanto previsto al successivo articolo 6, purché non separati da interruzioni superiori a 1 anno e purché si riferiscano alle stesse attività.
Per ottenere il riconoscimento del cumulo dei periodi di apprendistato precedentemente prestati presso altre aziende l’apprendista deve documentare, all’atto dell’assunzione, i periodi di apprendistato già compiuti e le attività per le quali sono stati effettuati.
A tal fine in caso di risoluzione del rapporto di apprendistato prima della scadenza naturale l’impresa rilascerà una certificazione che attesti il periodo di apprendistato svolto, la formazione attuata e la qualifica professionale oggetto dell’apprendistato.

Art. 4 Durata dell’apprendistato
La durata minima del contratto di apprendistato è di 6 mesi.
La durata massima dell’apprendistato è pari a 36 mesi salvo per le seguenti figure:
- figure professionali di seguito tassativamente descritte e rientranti nei profili professionali delle categorie 5ª e 5ª Superiore e inquadrati nella Disciplina Speciale Parte Prima:
5ª Categoria:
Compositore di Leghe
Tornitore in lastra
Miniaturista
5ª Categoria Superiore:
Incisore stampi acciaio
Modellista cesellatore martellatore
Orafo incastonatore
Modellista gioielliere
Per tali lavoratori la durata massima dell’apprendistato sarà di 48 mesi in quanto caratterizzati da elevata professionalità a carattere artigianale ancorché inseriti in aziende di natura industriale.
- figure professionali addette a produzioni in serie svolte su linee a catena/banco o di montaggio semplice quando le mansioni siano caratterizzate da attività brevi, semplici e ripetitive e comunque non ricomprendibili nella declaratoria della 3A categoria.
Per tali lavoratori la durata massima dell’apprendistato sarà di 24 mesi ed al termine del periodo di apprendistato l’inquadramento sarà in 3A categoria.
[…]
La qualifica professionale oggetto dell’apprendistato, la durata del medesimo e il relativo livello professionale da acquisire, nonché il programma di formazione e le sue modalità di attuazione, saranno indicati nella lettera di assunzione unitamente alle indicazioni di cui all’articolo 1 Disciplina Generale Sezione Terza del CCNL.
In applicazione delle norme di legge vigenti, in caso di sospensione del rapporto nel periodo di apprendistato, per malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto superiore a 30 giorni consecutivi il periodo di apprendistato viene corrispondentemente prolungato.

Art. 5 Orario di lavoro
L’orario di lavoro viene fissato in 40 ore settimanali.

Art. 8 Formazione
La formazione professionalizzante si caratterizza per essere un percorso, integrato nell’attività lavorativa, personalizzato sulla base delle conoscenze di partenza dell’apprendista e delle competenze tecnico-professionali e specialistiche da conseguire (standard professionali di riferimento).
Le Parti del contratto individuale di lavoro definiscono nel PFI (piano formativo individuale) il percorso formativo del lavoratore in coerenza con gli schemi esemplificativi dei profili formativi di seguito riportati e con gli standard professionali di riferimento relativi alla qualifica a fini contrattuali da conseguire e con le conoscenze ed abilità già possedute dallo stesso.
La formazione professionalizzante sarà non inferiore a 80 ore medie annue comprensive della formazione teorica iniziale relativa al rischio specifico prevista dall’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, e potrà essere svolta anche on the job e/o in affiancamento.
La formazione professionalizzante potrà essere integrata, solo laddove esistente, dall’offerta formativa pubblica, finalizzata all’acquisizione di competenze di base e trasversali, ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell’art. 4 del D.Lgs 167/2011, così come modificato dal DL 34/2014, convertito con L. 78/2014.
Al fine di seguire l'apprendista durante il periodo di insegnamento e per l’attivazione del contratto di apprendistato professionalizzante è necessaria la presenza di un tutor/referente aziendale, in possesso di adeguata professionalità ed esperienza.
Il referente/tutor può essere lo stesso imprenditore.
Piano Formativo Individuale
Il PFI, contenuto nel contratto di apprendistato, definisce il percorso formativo del lavoratore in coerenza con il profilo formativo relativo alla qualifica da conseguire e con le conoscenze ed abilità già possedute dallo stesso.
Il PFI indica gli obiettivi formativi, i contenuti e le modalità di erogazione della formazione professionalizzante nonché il nome del referente/tutor e le sue funzioni nell’ambito del contratto di apprendistato. Il PFI nel rispetto di eventuali disposizioni regionali al riguardo, potrà essere modificato in corso di rapporto di lavoro solo in accordo tra lavoratore interessato, impresa e referente/tutor.

Contratto Collettivo Nazionale Industria Orafa e Argentiera
Campo di applicazione del contratto
Il presente Contratto Nazionale ha valore per i dipendenti, ancorché occupati in unità prevalentemente dedite ad attività commerciale e/o espositiva, delle aziende per la lavorazione di prodotti di oreficeria, gioielleria, argenteria, posateria in argento e bigiotteria prevalentemente in metalli e/o materiali preziosi, nonché delle unità produttive e di servizio che abbiano con il settore orafo - argentiero interconnessioni di significativa rilevanza.