Tipologia: CCNL
Data firma: 3 aprile 2009*
Validità: 30.12.2012
Parti: Agenzia del Demanio e Cgil-Fp, Cisl-Fps, Uil-Pa, Confsal-Salfi
Comparti: P.A., Agenzia del demanio EPE
Fonte: agenziademanio.it

Sommario:

Capitolo I Finalità, applicazione e validità del CCNL
Art. 1 Finalità
Art. 2 Campo di applicazione
Art. 3 Inscindibilità ed incumulabilità del CCNL
Art. 4 Prima applicazione del CCNL e adozione graduale
Art. 5 Retribuzione individuale personale che non ha esercitato il diritto di opzione di cui al d.lgs. n. 173/2003
Art. 6 Decorrenza e durata del CCNL
Capitolo II Relazioni e diritti sindacali
Art. 7 Relazioni sindacali
Art. 8 Modalità e procedure di relazioni sindacali
Art. 9 Procedure generali
Art. 10 Procedura di rinnovo del CCNL
Art. 11 Interpretazione autentica del contratto
Art. 12 Assetti contrattuali e materie di negoziazione
Art. 13 Livello nazionale
Art. 14 Procedure di conciliazione e arbitrato
Permessi sindacali
Art. 15 Permessi per i dirigenti sindacali
Art. 16 Assemblee sindacali del personale
Prerogative sindacali e diritti dei lavoratori
Art. 17 Trattenute dei contributi
Art. 18 Comunicati e stampa sindacale
Capitolo III Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 19 Assunzione del personale
Art. 20 Lettera di assunzione
Art. 21 Documenti
Art. 22 Periodo di prova
Capitolo IV
Art. 23 Classificazione e sviluppo del personale
Art. 24 Criteri di classificazione
Art. 25 Declaratorie di livelli
Art. 26 Indennità di funzione
Art. 27 Norme per quadri e quadri super
Art. 28 Sviluppo e mobilità del personale
Art. 29 Sviluppo professionale
Art. 30 Attribuzione temporanea di mansioni superiori
Art. 31 Formazione
Art. 32 Diritto allo studio
Capitolo V Organizzazione e orario di lavoro
Art. 33 Organizzazione del lavoro
Art. 34 Orario di lavoro
Art. 35 Lavoro straordinario
Art. 36 Banca delle ore
Art. 37 Riposo settimanale e lavoro festivo
Capitolo VI Giorni festivi, ferie e assenze a vario titolo
Art. 38 Giorni festivi
Art. 39 Ferie
Art. 40 Assenze
Art. 41 Permessi
Malattia e infortunio
Art. 42 Certificazione malattia o infortunio
Art. 43 Accertamenti del datore di lavoro
Art. 44 Infortunio sul lavoro e malattia professionale
Art. 45 Malattia e infortunio extra professionale
Art. 46 Trattamento economico
Art. 47 Congedi dei genitori
Art. 48 Aspettativa
Capitolo VII Diritti della persona
Art. 49 Pari opportunità
Art. 50 Tutela della dignità dei lavoratori
Art. 51 Tossicodipendenza ed etilismo
Art. 52 Portatori di handicap
Art. 53 AIDS
Capitolo VIII Disciplina
Art. 54 Doveri del personale
Art. 55 Sanzioni e procedure disciplinari
Art. 56 Codice disciplinare
Capitolo IX Trattamento economico
Art. 57 Retribuzione e sue definizioni
Art. 58 Scatti di anzianità
Art. 59 Trattamento di trasferta
Art. 60 Trattamento di trasferimento
Art. 61Premio di risultato
Art. 62 Determinazione di obiettivi e programmi
Art. 63 Determinazione del valore del premio
Art. 64 Attribuzione del premio
Art. 65 Tredicesima mensilità
Art. 66 Mense aziendali
Art. 67 Previdenza complementare
Capitolo X Estinzione del rapporto di lavoro
Art. 68 Cessazione del rapporto di lavoro
Art. 69 Periodo di preavviso
Art. 70 Indennità sostitutiva del preavviso
Art. 71 Assistenza sanitaria integrativa
Art. 72 Trattamento di fine rapporto
Tabella A Trasposizione automatica nel sistema di classificazione
Tabella B Retribuzione base lorda
Tabella C Scatti biennali
Allegato 1
Allegato 2
Allegato 3
Allegato 4
Allegato 5
Allegato 6
Allegato 7
Allegato 8
Allegato 9
Allegato 10

Contratto collettivo nazionale di lavoro personale impiegatizio e quadro agenzia del demanio E.P.E
*Testo che recepisce le modifiche di cui all’accordo sindacale del 20 dicembre 2011

In Roma, addì 3 aprile 2009, fra l’Agenzia del Demanio e Cgil Fp, Cisl Fps, Uil Pa, Confsal-Salfi, è stato sottoscritto il rinnovo del CCNL per il Personale Impiegatizio e Quadro Agenzia del Demanio E.P.E. scaduto il 30/09/2008

Capitolo I Finalità, applicazione e validità del CCNL
Art. 1 Finalità

Le Parti concordano la definizione del presente CCNL per il personale impiegatizio e quadro dell’Agenzia del Demanio E.P.E.
La contrattazione tra le parti è improntata alla valorizzazione delle prestazioni lavorative nei nuovi contesti aziendali ed organizzativi, nonché allo sviluppo di nuove figure professionali derivanti dall'estensione e dalla diversificazione delle attività di produzione e di servizio.
Le Parti, nel rispetto della piena autonomia e ferme restando le rispettive distinte responsabilità e funzioni, hanno inteso realizzare con il presente Contratto, non solamente una fase negoziale, bensì un confronto globale teso al consolidamento ed allo sviluppo delle potenzialità del settore, dandosi atto reciprocamente della necessità di favorire lo sviluppo economico e la crescita dell'occupazione mediante il recupero della capacità competitiva dell'offerta e l'estensione delle attività.
Una delle caratteristiche specifiche dei servizi e delle attività di questo settore è che le strutture di gestione fondano in modo particolare la loro produzione sugli elementi umani e professionali. I processi produttivi dovranno, quindi, investire, come fattori qualificanti e competitivi, sulla formazione e sull'educazione, sulla razionalizzazione dell'offerta di servizi, sulle comunicazioni e sulle tecnologie innovative.
Le Parti contraenti il presente CCNL sono, infatti, consapevoli che i settori dei servizi cui esso si applica, vivono una fase di particolare cambiamento e di grande importanza.
Le Parti si dichiarano consapevoli che, nei prossimi anni, questa sfida potrà essere affrontata individuando soluzioni nuove ed omogenee sull'intero territorio nazionale in termini di efficienza nell'uso delle risorse umane, prima ancora che finanziarie, per accrescere la capacità della rete dei servizi oggetto del Contratto e rapportandosi in modo dinamico con la domanda e il mercato.
Le Parti, nel darsi atto della validità dell'assetto e della struttura contrattuale qui definita, si impegnano a sviluppare a tutti i livelli le relazioni sindacali. In questo quadro, le parti si impegnano reciprocamente ad instaurare corretti e proficui rapporti attraverso l'approfondimento delle conoscenze dei problemi del settore e la concreta realizzazione di un sistema delle relazioni sindacali, anche al fine di garantire il rispetto delle intese e di prevenire l'eventuale insorgere di conflittualità.

Art. 2 Campo di applicazione
Il presente CCNL disciplina il rapporto di lavoro del personale impiegatizio e quadro dell’Agenzia del Demanio E.P.E.
Il presente CCNL è applicabile al personale non dirigente di società collegate o controllate, fatta eccezione per gli istituti esclusi dalle parti in quanto strettamente correlati alle attività e agli obiettivi tipici dell’Agenzia ovvero non applicabili per loro stessa natura.
La modifica, l’integrazione o il rinnovo delle norme del presente Contratto può essere realizzata solo dagli stessi soggetti stipulanti.

Capitolo II Relazioni e diritti sindacali
Art. 7 Relazioni sindacali

Le Parti, nel riaffermare l'autonomia dell'attività imprenditoriale ed i diversi ruoli e responsabilità dell’Agenzia e delle OO.SS. dei lavoratori, ritengono indispensabile che il complessivo sistema di relazioni sindacali, ispirato alle finalità ed agli indirizzi del Protocollo Governo - Parti Sociali del 23.07.93, si articoli attraverso rapporti periodici a livello nazionale regolati da specifiche procedure.
Il sistema di relazioni costituisce lo strumento per l’efficacia del sistema contrattuale.
Le Parti riconoscono, pertanto, l'opportunità di prevedere specifici momenti di incontro, a livello nazionale tra l’Agenzia e le OO.SS. nazionali stipulanti il presente CCNL, secondo quanto previsto dai successivi articoli.

Art. 8 Modalità e procedure di relazioni sindacali
Le Parti concordano le seguenti forme di relazioni e rapporti sindacali, ferma restando la loro reciproca autonomia:
- Informazione preventiva: intendendosi con questa voce la comunicazione ed esposizione di dati, programmi, iniziative e documenti;
- Esame congiunto: intendendosi con questa voce la discussione preventiva su tematiche di rilievo, finalizzata alla conoscenza e alla valutazione dei reciproci orientamenti ed opinioni, ed al riscontro delle possibili convergenze sui diversi aspetti;
- Contrattazione: intendendosi con questa voce l'attività di negoziazione delle Parti su materie di competenza, finalizzata alla loro eventuale definizione congiunta.

Art. 9 Procedure generali
Si conviene di proceduralizzare tali forme di relazioni e rapporti secondo le seguenti modalità:
- Informazione preventiva: l’Agenzia trasmette alle OO.SS. Nazionali i documenti e i dati inerenti gli specifici argomenti oggetto di informazione. Su esplicita richiesta sindacale può tenersi un successivo apposito incontro di approfondimento entro e non oltre i 15 giorni dalla citata richiesta. L’incontro, ove espletato, costituisce completo adempi mento della procedura.
- Esame congiunto: l’Agenzia trasmette alle OO.SS. Nazionali i dati, le notizie inerenti gli argomenti oggetto di consultazione e fissa un incontro da svolgersi entro e non oltre i 15 giorni successivi. Al termine di questo incontro le OO.SS. Nazionali possono richiedere uno o più incontri di approfondimento da tenersi complessivamente entro i 15 giorni successivi, al fine di ricercare possibili convergenze.
- Contrattazione: le Parti, acquisite le documentazioni, i dati e le notizie opportune, fissano un incontro da effettuarsi entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta inoltrata. L'attivazione delle suddette procedure può essere invertita fra le Parti, ciascuna delle quali all'uopo ha la titolarità di promuoverle.

Art. 11 Interpretazione autentica del contratto
Qualora insorgano controversie aventi carattere di generalità sull’interpretazione del presente CCNL, le parti stipulanti, anche su richiesta di una di esse, si incontreranno per definire contestualmente il significato della clausola controversa ed evitare il contenzioso. Il procedimento deve essere attivato, di norma entro 15 giorni dalla richiesta e concludersi entro i successivi 30 giorni.
L’accordo sulla interpretazione della clausola controversa sostituisce, con effetto retroattivo, la norma medesima salvo diverso accordo tra le parti.

Art. 12 Assetti contrattuali e materie di negoziazione
Nel rispetto dei principi contenuti nel Protocollo d'intesa Governo – Parti Sociali del 23.07.93, le Parti reciprocamente si danno atto della suddivisione degli assetti contrattuali tra contrattazione collettiva di livello nazionale e contrattazione aziendale, quest’ultima riguardante materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del CCNL. Le Parti, pertanto, convengono come segue, circa l'attribuzione delle diverse materie ai differenti livelli di negoziazione e di relativa procedura.

Art. 13 Livello nazionale
Informazione preventiva ed esame congiunto: le Parti programmano periodici incontri su ogni argomento di rilevanza strategica per il settore e di interesse reciproco, fra cui:
- organizzazione dell’Agenzia;
- politiche industriali e assetti settoriali;
- strategie organizzative e livelli di investimento;
- mercato del lavoro, politiche formative, criteri di attuazione delle politiche formative;
- dinamiche del costo del lavoro; dinamiche e carichi di lavoro;
- salute e sicurezza dei lavoratori;
- pari opportunità;
- qualità del servizio;
- criteri generali relativi allo sviluppo professionale e alla mobilità sul territorio.
Contrattazione: il CCNL disciplina tutti gli elementi del rapporto di lavoro, costituendo, nel rispetto delle vigenti leggi, fonte di regolamentazione primaria degli aspetti normativi e retributivi, fra cui in modo esclusivo:
- procedure di relazioni industriali e rinnovi contrattuali;
- diritti sindacali;
- sistema di classificazione del personale;
- durata e articolazione dell’orario di lavoro;
- definizione delle materie ed ambiti della contrattazione aziendale;
- struttura della retribuzione e dei minimi di retribuzione;
- contrattazione integrativa per la quantificazione e la definizione dei criteri di erogazione del premio annuale di risultato.

Art. 14 Procedure di conciliazione e arbitrato
Le Parti, anche in relazione alla possibilità di uno specifico accordo in materia a livello interconfederale, convengono la possibilità di incontrarsi per definire la disciplina contrattuale concernente la conciliazione e l’arbitrato alla luce delle disposizioni vigenti e successive modifiche ed esaminare compiti, funzioni, composizione, funzionamento e regolamento d’attuazione delle commissioni paritetiche e dei collegi d’arbitrato.

Permessi sindacali
Art. 16 Assemblee sindacali del personale

I lavoratori hanno diritto di riunirsi in assemblea, sia fuori che durante l’orario di lavoro, nei limiti di 12 ore annue normalmente retribuite.
Le assemblee, che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi, sono indette singolarmente o congiuntamente dalle OO.SS. stipulanti il presente Contratto, con ordine del giorno comunicato alla Direzione.
Qualora alle assemblee partecipino dirigenti esterni delle OO.SS. stipulanti, i loro nominativi devono essere comunicati per iscritto alla Direzione almeno 24 ore prima della riunione stessa.

Prerogative sindacali e diritti dei lavoratori
Art. 18 Comunicati e stampa sindacale

L'Agenzia mette a disposizione dei sindacati nazionali o locali di categoria dei lavoratori, in luoghi accessibili a tutti, albi per l'affissione dei comunicati e delle pubblicazioni, relative a materia di interesse sindacale e del lavoro, di cui all'art. 25, legge n. 300/70.

Capitolo IV
Art. 27 Norme per quadri e quadri super

1. In relazione alle funzioni direttive espletate ed al livello di responsabilità proprio del personale inquadrato nel livello Q si convengono norme specifiche applicabili ai lavoratori ricompresi.
a) Orario di lavoro
Dal momento che le attività di direzione esercitate non consentono una prefissione dei parametri temporali per lo svolgimento delle prestazioni lavorative, i quadri non sono soggetti all’applicazione di rigide normative sull’orario di lavoro, ai sensi dell’art. 17, comma 5, lettera a) del D.Lgs. n. 66/2003, ed alla conseguente disciplina sulla limitazione del lavoro straordinario.
Le maggiori prestazioni effettivamente svolte, anche in giornate festive e/o in orari particolari, sono compensate dalla particolare indennità mensile di cui all’allegata tabella B, finalizzata in modo esplicito anche a tale titolo.
[…]

Art. 31 Formazione
In considerazione della continua evoluzione tecnologica e della necessaria crescita delle relative conoscenze, l ’Agenzia promuove le attività di formazione per i lavoratori al fine di favorire l’aggiornamento, lo sviluppo e la trasformazione delle singole professionalità aziendali.
Le iniziative di formazione sono programmate in relazione alle specifiche esigenze aziendali e sono volte a favorire la condivisione delle conoscenze da parte dei lavoratori.
Le attività di formazione sono volte ad assicurare con continuità:
– l’inserimento dei neo–assunti;
– l’acquisizione di conoscenze diffuse relative al più ampio ciclo lavorativo di appartenenza e non solo limitate alle specifiche attività;
– il mantenimento e lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze;
– le conoscenze relative alla sicurezza, alla prevenzione dei pericoli e alle modalità d’intervento;
– la riconversione professionale in occasione di riorganizzazioni;
– l’addestramento per l’acquisizione di capacità e conoscenze su nuove tecnologie. Il costo di tali corsi è interamente a carico dell’Agenzia.

Capitolo V Organizzazione e orario di lavoro
Art. 33 Organizzazione del lavoro

In relazione alla peculiarità del settore l’organizzazione del lavoro è necessario che sia caratterizzata da un costante orientamento alla soddisfazione dell'utente.
In questo contesto le Parti convengono sull’obiettivo di migliorare l’organizzazione del lavoro attraverso l’ottimizzazione delle risorse e la valorizzazione professionale dei lavoratori, nonché attraverso una più adeguata combinazione tra l’utilizzo delle tipologie di rapporto di lavoro, le rispettive entità necessarie a coprire le esigenze di servizio, la definizione degli orari e la loro distribuzione e l’uso appropriato delle forme integrative di servizio.

Art. 34 Orario di lavoro
La durata dell’orario normale di lavoro è pari a 36 ore settimanali.
Essa può essere realizzata per esigenze organizzative attraverso calendari giornalieri, settimanali, plurisettimanali, mensili, plurimensili, annuali e può essere differenziata per settori ed unità, ovvero in funzione delle esigenze connesse all’applicazione del presente CCNL a società collegate o controllate, con possibilità di articolazione anche in periodi ciclici su base annua fermo restando, nel periodo lavorativo, il massimo di 48 ore medie settimanali in un arco temporale di 6 mesi.

Art. 35 Lavoro straordinario
Il lavoro straordinario può essere effettuato, nei limiti stabiliti dalla legge, qualora ricorrano particolari esigenze
dell’Agenzia sia di ordine interno che riferite al servizio ai cittadini.
L’Agenzia comunica trimestralmente alle OO.SS. i dati relativi alle eventuali prestazioni straordinarie. Nei casi in cui i suddetti dati evidenzino - complessivamente o per cause ricorrenti - un ricorso significativo e sistematico anomalo alle prestazioni straordinarie, le parti a livello aziendale si incontrano per le opportune congiunte valutazioni, al fine di adottare le misure atte a superare le cause che lo hanno determinato.
Le maggiorazioni per lavoro straordinario vengono pagate il mese successivo alla prestazione lavorativa, mentre le ore di effettiva prestazione in più, che non siano altrimenti recuperate nello stesso mese, vengono accreditate sul conto ore individuale della Banca delle ore.
[…]
Il lavoro straordinario deve essere autorizzato dall’Agenzia.

Art. 36 Banca delle ore
Le Parti convengono, al fine di mettere i lavoratori in grado di fruire, in modo retribuito o come permessi compensativi, delle prestazioni eccedenti l'orario di lavoro di riferimento o quello programmato, di istituire la Banca delle ore e, quindi, un conto ore individuale per ciascun lavoratore.
Nel conto ore confluiscono la metà delle ore di prestazioni straordinarie, sulla base di quanto previsto dal precedente articolo, da utilizzarsi entro il trimestre successivo a quello di maturazione.
Le ore accantonate possono essere richieste da ciascun lavoratore o in retribuzione o come permessi compensativi per proprie attività formative o anche per necessità personali e familiari.
L'utilizzo come riposi compensativi, con riferimento ai tempi e al numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione, deve essere compatibile con le esigenze tecniche, organizzative e di servizio.
Le ore accantonate in “Banca ore” sono evidenziate mensilmente in busta paga.

Art. 37 Riposo settimanale e lavoro festivo
Il riposo settimanale dei lavoratori, come stabilito dalla legge, cade normalmente di domenica.
I lavoratori che professano altre religioni fruiscono, qualora ne facciano richiesta, del riposo settimanale nel giorno ritenuto festivo dal loro culto, anziché in quello della domenica.
Le ore lavorative non prestate nel giorno di riposo del proprio culto vengono recuperate in altri giorni lavorativi senza diritto ad alcuna maggiorazione o compenso straordinario.
È considerato lavoro festivo quello prestato nel giorno di riposo settimanale e nei giorni previsti dal successivo articolo 39.
[…]

Capitolo VI Giorni festivi, ferie e assenze a vario titolo
Art. 39 Ferie

Nel corso di ogni anno solare, i dipendenti hanno diritto, in ragione del servizio prestato, ad un periodo di ferie retribuito.
Il periodo di ferie annuale è pari a 22 giorni lavorativi con l’articolazione dell’orario di lavoro settimanale su 5 giornate, o di 26 giorni lavorativi con l’articolazione dell’orario settimanale di lavoro su 6 giorni.
Al compimento di un’anzianità di servizio di 10 anni al lavoratore competono 2 ulteriori giornate di ferie.
Al compimento di un’anzianità di servizio di 20 anni al lavoratore competono 2 ulteriori giornate di ferie oltre a quello previsto al punto precedente.
Competono, altresì, le giornate di riposo relative alle festività soppresse di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937. Le domeniche, le festività infrasettimanali e le giornate lavorative libere non sono computabili come giorni di ferie.
La fruizione delle ferie deve aver luogo nel corso dell’anno solare. Se, per eccezionali esigenze di servizio o motivate esigenze di carattere personale, il dipendente non può fruirne in tutto o in parte, conserva comunque il diritto a fruirne entro il mese di marzo dell’anno successivo salvo diverso accordo tra Agenzia e dipendente.
[…]

Art. 40 Assenze
Durante l'orario di lavoro, il lavoratore non può abbandonare il proprio lavoro se non debitamente autorizzato dall'Agenzia.
L’assenza dal lavoro a vario titolo deve essere preventivamente comunicata e autorizzata.
[…]

Malattia e infortunio
Art. 44 Infortunio sul lavoro e malattia professionale

Qualora ricorra infortunio sul lavoro o malattia professionale, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto di lavoro fino alla completa guarigione clinica o alla stabilizzazione degli esiti, accertate dall'Inail.
In caso di infortunio sul lavoro, il dipendente ha l’obbligo di informare l’Agenzia tempestivamente.
[…]

Art. 47 Congedi dei genitori
Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità e della paternità contenute nella legge n. 53/2000 e nel D.Lgs n. 151/2001.
[…]
Alle lavoratrici madri fino al 3 anno di vita del bambino è data facoltà di fruire di permessi orari fino ad un massimo di 10 ore per mese in assenza di diritto ad assentarsi ad altro titolo.
Nei sei mesi successivi la lavoratrice potrà compensare con maggior prestazione, nei modi e nei tempi concordati con il proprio superiore. Decorso tale lasso temporale eventuali permessi goduti e non compensati produrranno ritenuta retributiva.
Quanto sopra in accordo con la linea gerarchica e fatte salve le esigenze di organizzazione del lavoro.

Capitolo VII Diritti della persona
Art. 49 Pari opportunità

Le Parti, nel confermare l'adempimento delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 198/2006 sulla parità tra uomo e donna, prendono atto della disciplina sulle azioni positive per la realizzazione delle pari opportunità nel lavoro, introdotta in armonia con le raccomandazioni e le risoluzioni comunitarie e degli obblighi che le vigenti normative pongono a carico dell’Agenzia, con particolare riferimento al rapporto biennale sulla situazione occupazionale interna di cui all’art. 46 della legge medesima. Tale Rapporto va trasmesso alle OO.SS. Territoriali nei termini e con le modalità fissate per decreto ministeriale
L’Agenzia promuove iniziative, anche su proposta delle OO.SS. volte a verificare non solo il rispetto della normativa sulla parità, ma anche a rendere effettive le condizioni di opportunità rimuovendo gli ostacoli che ne impediscano la realizzazione nel campo delle assunzioni, della formazione professionale e della carriera.
Le Parti convengono sulla opportunità di realizzare, in attuazione della raccomandazione CEE n. 635/84 e delle disposizioni legislative in tema di parità uomo-donna, attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive a favore del personale femminile.
In relazione a quanto sopra, le Parti costituiscono una Commissione Nazionale che, verificati i presupposti di fattibilità, predispone schemi di progetti di azioni positive a favore delle lavoratrici.
La Commissione verifica l'efficacia dei programmi applicati e gli effetti in termini di sviluppo di carriera. Alla contrattazione a livello aziendale è assegnata la funzione di:
- esaminare l'andamento occupazionale femminile;
- proporre specifiche sperimentazioni di azioni positive tese a consentire una effettiva parità di opportunità per la collocazione professionale, il riconoscimento del valore del lavoro, i processi di sviluppo di carriera.

Art. 50 Tutela della dignità dei lavoratori
Le Parti, nel rispetto della raccomandazione U.E. n. 131/92 e della legislazione in materia, con particolare riferimento all'art. 2087 c.c., promuovono azioni finalizzate a tutelare la dignità delle persone sul posto di lavoro, anche con riferimento alla sfera sessuale.
L'ambiente di lavoro deve essere idoneo ad un sereno svolgimento dell'attività lavorativa.
I rapporti tra i dipendenti, qualsiasi sia il loro inquadramento nell'Azienda, devono essere improntati a reciproca correttezza. Pertanto, è considerato inaccettabile qualsiasi comportamento a connotazione sessuale offensivo della dignità della persona, indipendentemente dal fatto che questo venga utilizzato o meno per intimidire e discriminare professionalmente il destinatario (assunzione, formazione, promozioni etc.).
Le parti, a livello aziendale, promuovono iniziative per informare i dipendenti sulla procedura e sulle sanzioni disciplinari previste nei confronti dei dipendenti responsabili di molestie sessuali sul posto di lavoro e rimuovono gli effetti dei comportamenti stessi.

Art. 52 Portatori di handicap
L’Agenzia, nell'ambito delle normative di legge vigenti, pongono in essere gli interventi organizzativi e logistici ritenuti necessari per favorire l'inserimento nell'attività lavorativa di soggetti portatori di handicap, laddove questi lavoratori siano presenti. Tra gli interventi è inclusa, nella misura consentita dalle condizioni oggettive, la rimozione delle eventuali barriere architettoniche che fossero di ostacolo all'attività lavorativa di tali soggetti.
Nei confronti dei lavoratori che si trovino nelle condizioni descritte dalla legge n. 104/92 trovano applicazione le agevolazioni previste dall'art. 33 della legge medesima, fatti salvi gli accertamenti ivi prescritti.

Capitolo VIII Disciplina
Art. 54 Doveri del personale dipendente

Il dipendente deve conformare la propria condotta alle prescrizioni di cui agli artt. 2104 e 2105 del codice civile, nonché ad ogni altra norma di legge e collettiva e del Codice Etico dell’Agenzia, in modo da improntare costantemente i propri comportamenti a principi di lealtà, correttezza, buona fede, fedeltà e diligenza.
A titolo esemplificativo, e non tassativo, rientrano nei doveri del dipendenti i seguenti.
A) Attività lavorativa in generale
1. Attenersi scrupolosamente alle istruzioni impartite dai propri superiori gerarchici, nonché agli ordini di servizio emanati dall’Agenzia, nel pieno rispetto anche dei regolamenti e dei modelli organizzativi emanati da quest’ultima. Il lavoratore non è comunque tenuto ad attenersi ad ordini contrari alla legge.
[…]
9. Tenere nei confronti degli utenti, dei propri subordinati, dei propri colleghi di pari grado e dei propri superiori gerarchici, nonché con i vertici dell’Agenzia, contegni improntati a spirito di collaborazione e correttezza.
10. Non attuare condotte tali da comportare per l’Agenzia l’addebito, o solo il pericolo di addebito, di fatti rientranti nella previsione di cui all’art. 2087 del codice civile.
11. Rispettare e/o far rispettare le norme sulla sicurezza e sulla salute sul luogo di lavoro di cui al T.U. n. 81/2008 e successive modifiche e sulla tutela della privacy, di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche.
12. Astenersi, durante l’orario di lavoro, dallo svolgere attività estranee ai compiti assegnati, in favore proprio o di terzi.
B) Orario di lavoro e assenze
1. Osservare puntualmente le disposizioni dell’Agenzia in tema di orario di lavoro, sia in entrata che in uscita.
2. Astenersi dal permanere nei locali aziendali oltre l’orario di servizio, ovvero di frequentarli durante i periodi di assenza per malattia o per infortunio.
3. Non abbandonare il posto di lavoro, né allontanarsi dallo stesso durante l’orario di servizio, a meno che non sussista preventiva autorizzazione in tal senso.
[…]
7. Astenersi dallo svolgere, durante l'orario di lavoro, occupazioni estranee al servizio, né, durante i periodi di assenza per malattia od infortunio, attendere ad attività che possano ritardare il recupero psico-fisico.
8. Attenersi a tutto quanto previsto in tema di infortunio sul lavoro di cui all’art. 44 del presente CCNL.
[…]
C) Doveri di riservatezza e di corretto utilizzo dei beni aziendali
[…]
2. Avere cura delle risorse aziendali e degli strumenti e macchinari di lavoro affidati, custodendoli e utilizzandoli in maniera corretta ed evitando comportamenti potenzialmente dannosi per l’Agenzia, anche sotto il profilo dell’immagine di quest’ultima.
A titolo esemplificativo sussiste l’obbligo di:
- astenersi da utilizzazioni improprie dei beni aziendali, che possano causarne il danneggiamento, o anche ridurne la funzionalità e l’efficienza;
[…]

Art. 55 Mancanze sanzionabili con provvedimenti disciplinari di natura conservativa e relativa procedura
1. La violazione da parte dei lavoratori dei doveri di cui all’art. 54 determina, secondo la gravità della mancanza e nel rispetto dei principi di gradualità e di proporzionalità, nonché dell’art. 7 della Legge 300/70 e di quanto previsto al punto 3 che segue, l'applicazione delle seguenti sanzioni:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa di importo variabile fino ad un massimo di 4 ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a 10 giorni.
Al dipendente responsabile di più mancanze compiute in un’unica azione od omissione o con più azioni o omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
2. A titolo esemplificativo e non tassativo:
a) la sanzione del rimprovero verbale si applica nei casi:
1. mancanze di lieve entità che siano state commesse per la prima volta.
b) la sanzione dal rimprovero scritto alla multa fino ad un massimo di 4 ore di retribuzione si applica nei casi di:
1. inosservanza delle disposizioni o ordini di servizio ovvero di istruzioni da parte dei superiori gerarchici;
2. inosservanza delle norme in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro nel caso in cui non ne sia derivato un pregiudizio al servizio o agli interessi dell’Agenzia o di terzi;
3. violazione dei doveri in tema di orario di lavoro ed obblighi connessi alla rilevazione delle presenze (utilizzo del badge magnetico ed ogni altra forma di rilevazione dell’orario), ovvero in tema di assenze per malattia od infortunio o di assenza in genere e relative comunicazioni e adempimenti;
[…]
5. condotta non conforme ai principi di correttezza e di rispetto verso altri colleghi, superiori gerarchici e utenti;
6. scarso rendimento, ovvero negligenza nell’espletamento dei compiti assegnati;
7. negligenza nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare azione di vigilanza;
[…]
9. indebita utilizzazione delle apparecchiature aziendali, ivi compresi le linee telefoniche e gli strumenti informatici e comunque comportamenti in contrasto con i doveri di corretto utilizzo dei beni aziendali di cui all’art. 54 lettera C) punto 2 del presente CCNL che non rivestano carattere di particolare gravità;
10. esecuzione durante l’orario di servizio di attività estranea a quella lavorativa.
c) la sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni si applica nei casi di:
1. recidiva nelle mancanze che abbiano comportato l’applicazione delle sanzioni dal rimprovero scritto alla multa oppure quando le mancanze previste alla lettera b) che precede presentino caratteri di particolare gravità;
[…]
3. allontanamento non autorizzato del posto di lavoro durante l’orario di servizio;
[…]
6. minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso altri colleghi, superiori gerarchici, vertici dell’Agenzia o utenti, fornitori di beni o servizi o terzi in genere;
[…]
9. comportamenti in contrasto con i doveri elencati e descritti all’art. 54, lettera A), punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 del presente CCNL;
10. comportamenti in contrasto con i doveri di riservatezza e di corretto utilizzo dei beni aziendali, elencati e descritti all’art. 54 lettera C), punti 1 e 2 del presente CCNL che rivestano carattere di particolare gravità;
[…]
13. fatti o comportamenti aggressivi, ostili nei confronti di colleghi di lavoro, di grado pari, inferiore o superiore.
[…]

Art. 56 Mancanze sanzionabili con provvedimenti disciplinari di natura espulsiva
Il licenziamento disciplinare è regolato esclusivamente dall’art. 7 della L. 300/70.
A titolo esemplificativo e non tassativo, la sanzione del licenziamento disciplinare con preavviso ai sensi dell’art. 3 della L. 604/66 si applica nei casi di:
1. seconda recidiva, nel biennio precedente, rispetto a quella contestata ai sensi all’art. 54, comma 2, lettera c), punto 1 che abbia comportato l’applicazione della sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
2. recidiva, nel biennio precedente, nelle mancanze di cui all’art. 54, comma 2, lettera c), punti 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 e 13 che abbiano comportato l’applicazione della sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
[…]
4. fatti e comportamenti posti in essere, nei confronti di colleghi di lavoro, di grado pari, inferiore o superiore, che si caratterizzano come lesivi della dignità della persona, come vessazioni, denigrazioni, come forme di persecuzione psicologica o di violenza morale ovvero come molestie, anche di carattere sessuale;
5. diverbio litigioso seguito da vie di fatto negli ambienti di lavoro con colleghi di lavoro, utenti o terzi;
6. recidiva di una situazione di comprovato insufficiente scarso rendimento dovuto a negligenza, incapacità ad assolvere adeguatamente i compiti assegnati, ovvero ad insofferenza nell’osservare le istruzioni dei superiori gerarchici o le disposizioni e gli ordini di servizio aziendali;
[…]
8. fatti gravi o reiterati di insubordinazione (es. ingiustificato rifiuto di trasferta, trasferimento);
[…]
A titolo esemplificativo e non tassativo, la sanzione del licenziamento disciplinare senza preavviso, per giusta causa ai sensi dell’art. 2119 c.c., si applica nei casi di:
1. recidiva, nel biennio precedente, nelle mancanze di cui all’art. 54, comma 2, lettera c), punti 6, 7, e 12, che abbiano comportato l’applicazione della sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
2. commissione in genere - anche nei confronti di terzi - di fatti o atti, anche per colpa grave, che, pur costituendo o meno illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;
[…]

Capitolo IX Trattamento economico
Art. 66 Mense aziendali

L’Agenzia, tenuto conto delle caratteristiche dell'organizzazione del servizio, della distribuzione dell'orario di lavoro, delle possibilità di razionalizzazione nell'utilizzo delle prestazioni di lavoro in relazione alle crescenti esigenze di servizio, istituisce, previa contrattazione con le OO.SS., un servizio mensa, di norma attraverso l'adozione di buoni pasto o ticket-restaurant o anche mediante convenzione con terzi o servizio diretto.
Il servizio è attribuito per ciascun giorno di prestazione effettiva di lavoro, e il suo costo non costituisce elemento retributivo con effetti su altri istituti retributivi contrattuali.