Tipologia: Ipotesi di accordo
Data firma: 17 dicembre 2014
Validità: 2015 – 2017
Parti: Federagenti e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uil-Trasporti, RSU/RSA
Settori: Trasporti, Agenzie marittime
Fonte: uiltrasporti.it


Sommario:

Art. 11 Contratti a termine
Art. 11 bis Attività Stagionali
Art. 19 bis - Banca Ore
Art. 36 Disciplina del lavoro: diritti e doveri delle parti
Art. 36 bis Sospensione cautelare
Art. 38 Trasferte e rimborso spese
Art. 39 Trasferimenti
Art. 32 Trattamento di malattia o infortunio
A) Malattia
B) Infortunio sul lavoro
Art. 23 Bis Premio di fidelizzazione aziendale
Art. 34 bis Lavoro Part-time per maternità.
Aumenti Retributivi

Ipotesi di accordo

Oggi 17 dicembre 2014 in Genova presso gli uffici di Federagenti si sono incontrate la Federagenti […], le OO.SS. Filt Cgil […], Fit Cisl […], Uil Trasporti […], nonché la delegazione dei lavoratori RSU/RSA, al fine di discutere il rinnovo del CCNL di lavoro per il triennio 2015 – 2017
Le parti dopo ampio confronto convengono le seguenti modifiche al testo contrattuale vigente:
Le parti al fine di favorire la massima stabilizzazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato e favorire l’ingresso di nuova forza lavoro all’interno del settore convengono di superare la maggiorazione del 10% fino ad ora vigente e pertanto a decorrere dalla entrata in vigore del presente contratto l’art. 11 Contratti a termine sarà così modificato

Art. 11 Contratti a termine
Le assunzioni con contratto a termine sono disciplinate dalla legge 6 novembre [settembre] 2001, n. 368 e dalla legge n. 247/2007.
Salvo quanto infra riportato per le attività di stagione non è possibile cumulare più contratti di lavoro a tempo determinato oltre i 36 mesi previsti dalla legge (le parti stipulanti il presente CCNL rinunciano esplicitamente in tal modo a superare questo limite con la contrattazione di secondo livello).
[…]
Le parti convengono che in caso di apposizione del termine per ragioni sostitutive dovute a maternità, al fine di consentire il regolare passaggio di consegne tra i lavoratori, il contratto potrà iniziare un mese prima della data di astensione della lavoratrice e cessare un mese dopo la data di effettivo rientro in servizio comprendendo pertanto nella medesima causa giustificatrice l'apposizione del termine anche per eventuali assenze per ferie e permessi che la lavoratrice dovesse richiedere al termine del periodo di congedo previsto dal D.Lgs. n. 151/2001.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente contratto l'Organizzazione imprenditoriale competente per territorio comunicherà alle OO.SS. le eventuali assunzioni avvenute con contratto di lavoro a tempo determinato.

Art. 11 bis Attività Stagionali
- il settore delle Agenzie Marittime Raccomandatarie operanti specificamente nel settore delle Crociere e dello Yachting è caratterizzato da uno stretto collegamento dell'occupazione con l'andamento dei flussi di attività, che variano in relazione a molteplici fattori legati alla stagionalità nelle sue diverse accezioni: ciclica, climatica, festiva, feriale, anche con riferimento ad aziende ad apertura annuale;
- in tali ipotesi, per mantenere idonei livelli di servizio, è necessario adeguare l'organico attraverso la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, anche con riferimento alle aziende ad apertura annuale;
- la legge 24 dicembre 2007, n. 247, ha introdotto, in tema di contratto a tempo determinato, un rinvio ad avvisi comuni ed ai contratti collettivi nazionali sottoscritti da Organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, per stabilire: le attività stagionali, ulteriori rispetto a quelle definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, per le quali non trovi applicazione il limite di trentasei mesi di cui al predetto art. 5, comma 4-bis del decreto legislativo n. 368/2001;
Le parti, nell'ambito della propria autonomia contrattuale, convengono quanto segue:
in relazione alla particolarità del settore delle agenzie marittime operanti nel settore delle Crociere e Yacht visto il rinvio legislativo alla contrattazione nazionale previsto dall'art. 5, comma 4-ter del decreto legislativo n. 368/2001, così come modificato dall'art. 1, comma 40 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, la disciplina sulla successione dei contratti a tempo determinato di cui al comma 4-bis del predetto art. 5, non trova applicazione nei confronti dei contratti di lavoro riconducibili alla stagionalità limitatamente alle seguenti situazioni:
agenzie marittime operanti nel settore delle crociere e degli Yacht relativamente a personale addetto ad attività esclusivamente connesse ai settori sopraindicati;
la stagionalità opera solo nel periodo compreso tra il 1 aprile al 31 ottobre di ogni anno;
Il carattere stagionale del contratto a termine deve risultare dal medesimo atto scritto di cui all’art. 1 comma 2 della legge [dlgs] 368/2001.
Al momento della stipula del contratto a termine stagionale l’azienda deve darne specifica comunicazione con indicazione del profilo professionale del lavoratore, anche tramite la propria organizzazione di appartenenza, alle RSA/RSU o alle OO.SS. territorialmente competenti ed alle OO.SS. nazionali.

Art. 19 bis - Banca Ore
In via sperimentale, ferma restando la normativa sul lavoro straordinario di cui all’art. 19, le parti convengono quanto segue:
Le aziende interessate, previa comunicazione ed intesa con Rappresentanze sindacali aziendali, o in mancanza con le OO.SS. territoriali, potranno attivare la Banca ore per la gestione della flessibilità di orario e del lavoro straordinario.
In caso di attivazione del presente istituto le ore di lavoro straordinario prestate successive alla 120 ora annua, fermo restando il pagamento della maggiorazione prevista dal vigente contratto, confluiranno in una “banca ore” individuale ed il lavoratore usufruirà di corrispondenti riposi compensativi;
Con accordo aziendale/territoriale le parti potranno determinare un diverso limite da cui far decorrere l’applicazione della banca ore nonché regolamentare le modalità di godimento dei riposi compensativi.
Relativamente all’articolo 36 del CCNL, convenuta la necessita di tipizzare le condotte sanzionabili con riferimento alle modifiche introdotte dalla legge 92/2012 c.d. Fornero le parti decidono di demandare ad una commissione tecnica paritetica la stesura definitiva della bozza di articolato sotto riportata risolvendo le problematiche ancora in essere relative ai seguenti aspetti Utilizzo dei mezzi informatici e di comunicazione, svolgimento di attività incompatibile con lo stato di malattia, recidiva, periodo di efficacia dei provvedimenti disciplinari.

Art. 36 Disciplina del lavoro: diritti e doveri delle parti
Ferme restando le norme previste dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, nello svolgimento del rapporto di lavoro i diritti e i doveri delle parti discendono dalla legge e dai principi generali di diritto ove il presente contratto o il regolamento interno non dispongano.
Il lavoratore deve, nell'espletamento delle sue mansioni, tenere contegno consono alla dignità della sua funzione, vale a dire:
1) svolgere l'attività con la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta;
2) osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro, impartitegli dall'imprenditore o dai collaboratori di questo, dai quali gerarchicamente dipende;
[…]
4) rispettare l'orario di lavoro ed adempiere alle formalità prescritte dall'azienda per il controllo della presenza;
5) rispettare il regolamento interno aziendale, portato a sua conoscenza mediante l'affissione nei locali di lavoro;
6) avere cura degli oggetti, macchinari e strumenti e quant'altro a lui affidato.
In conformità a quanto previsto dall'art. 7 della citata legge n. 300/1970, l'inosservanza da parte dei dipendenti dei doveri attinenti allo svolgimento della prestazione lavorativa ed alla correttezza del comportamento potrà dar luogo all'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari:
1) rimprovero verbale per le mancanze più lievi;
2) rimprovero scritto nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1;
3) multa non superiore all'importo di 3 ore di stipendio;
4) sospensione dal lavoro, o dallo stipendio e dal lavoro, per un periodo non superiore ai 5 giorni
5) Licenziamento
Il provvedimento della multa si applica nei confronti del lavoratore che:
- ritardi ad iniziare il lavoro, lo sospenda o lo interrompa in anticipo, senza giustificato motivo;
- non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute oppure lo esegua con negligenza;
- guasti per incuria il materiale o la merce che deve trasportare o che comunque abbia in consegna oppure non avverta subito l'azienda degli eventuali guasti verificatisi;
- sia sorpreso a fumare nei locali dove sia prescritto il divieto o durante il lavoro;
[…]
- commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene ed alla sicurezza dell'azienda.
Il provvedimento della sospensione dal lavoro, o dallo stipendio e lavoro, si applica nei confronti del lavoratore che:
[…]
- per negligenza nel servizio, arrechi danni all’azienda, al materiale, alle persone o alle macchine;
- si presenti o si trovi in servizio in stato di ubriachezza;
- persista a commettere mancanze già disciplinate con la multa.
[…]
- non osservi le norme e le disposizioni in materia di sicurezza e sull’igiene del lavoro previste dal D.Lgs. 81/2008;
- esegua, fuori dall’orario di lavoro, ma in luoghi di pertinenza aziendale e con l’utilizzo di strumenti aziendali, attività o lavori per conto proprio o di terzi, senza sottrazione di materiale aziendale;
[…]
Il provvedimento del licenziamento si applica nei confronti del lavoratore che:
- commetta atti e/o tenga condotte che provochino all’azienda grave nocumento morale o materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscano reati a termine di legge.
A titolo esemplificativo e non esaustivo:
- Gravi atti di insubordinazione nei confronti dei superiori accompagnata da comportamenti oltraggiosi;
- il diverbio litigioso seguito da vie di fatto in servizio anche fra dipendenti, che comporti nocumento o turbativa al normale esercizio dell'attività aziendale
[…]
- il danneggiamento volontario di beni dell'azienda o di terzi;
- l'esecuzione, durante l’orario di lavoro, attività o lavori per conto proprio o di terzi;
[…]
- abbandono del posto di lavoro da parte del personale al quale siano specificatamente affidate mansioni di sorveglianza custodia, controllo;
[…]
- nel caso in cui il lavoratore commetta all’interno dell’azienda, molestie sessuali o cagioni lesioni volontarie fisiche a colleghi o a personale esterno;
[…]
Recidiva oltre la terza volta in qualsiasi condotta che abbia comportato l’erogazione della sanzione della sospensione.
[…]

Art. 36 bis Sospensione cautelare
In caso di contestazioni relative a mancanze che possano giustificare l’applicazione della sanzione del licenziamento il datore di lavoro potrà disporre contestualmente la sospensione cautelare non disciplinare dal lavoro con effetto immediato e per l’intera durata del procedimento disciplinare.

Art. 32 Trattamento di malattia o infortunio
B) Infortunio sul lavoro

[…]
Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare a suo carico contro gli infortuni sul lavoro tutto il personale con mansioni impiegatizie che abitualmente esplica le sue mansioni fuori dell'ufficio.
[…]

Art. 34 bis Lavoro Part-time per maternità.
Le parti convengo di demandare alla commissione tecnica la stesura di una articolato contrattuale che preveda il diritto alla trasformazione temporanea a part time a seguito di maternità/paternità in base ai seguenti parametri:
aziende da 21 a 50 dipendenti 1 part-time;
aziende da 51 a 75 dipendenti 2 part-time;
dal 76 dipendente un part-time ogni 25 dipendenti;
il part time sarà concesso per periodi semestrali a rotazione;
si demanda alla contrattazione di secondo livello l’attuazione delle possibilità di usufruire ad ore del congedo parentale ai sensi dell’art. 1 comma 339 l. 228/2012;
[…]

La commissione dovrà terminare i propri lavori entro e non oltre il 31 gennaio 2015
La presente ipotesi di accordo sarà sottoposta al percorso assembleare dei lavoratori e della Federagenti e le parti si impegnano a comunicare lo scioglimento della riserva entro il 31 gennaio 2015.