Tipologia: Accordo
Data firma: 25 marzo 2002
Validità: 01.01.2002 - 31.12.2005
Parti: Sicam e RSU/Fim, Fiom, Uilm
Settori: Metalmeccanici, Sicam Correggio (Re)
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Informazioni
Ambiente
Inquadramento
Premio di risultato
Indicatori
Consolidamento del premio di risultato
Orario
Maggiorazione straordinari
Decorrenza e durata

Verbale d'accordo

Il giorno 25 marzo 2002 tra la Ditta Sicam srl con sede in Correggio (R.E.) […] e la RSU dell'Azienda […], assistite dalle Organizzazioni Sindacali Fim-Fiom-Uilm […], si sono incontrate per la conclusione delle trattative relative alla definizione del Contratto Integrativo Aziendale, hanno convenuto quanto segue:

Informazioni
L'azienda si dichiara disponibile ad informare periodicamente, di norma semestralmente e su richiesta delle RSU, relativamente le seguenti materie:
- nuovi investimenti di carattere produttivo;
- lancio di nuove tipologie di prodotti;
- apertura di nuove reti commerciali;
- riorganizzazione del lavoro, degli orari e della struttura produttiva;
- terziarizzazione di attività di aziendali.
L'azienda informerà inoltre, di norma semestralmente e su richiesta delle RSU, relativamente alla composizione dell'organico, dettagliandone in particolare quantità e tipologie contrattuali.

Ambiente
L'azienda si impegna a mettere in atto un piano di pulizia generale sia nei reparti che nei servizi igienici, e che sta già effettuando interventi di ristrutturazione dove questi si rendono necessari.
Inoltre sta esaminando le condizioni dello stato di funzionamento e di efficacia degli impianti di aspirazione dello stabilimento di Rio Saliceto, e sta predisponendo delle iniziative volte a modificare l'ambiente con lo scopo di migliorare il clima nei reparti nel periodo estivo ed invernale nel rispetto delle norme previste dalla legge [dlgs] 626.

Orario
In caso di necessità produttive il ricorso al doppio turno sarà articolata, di norma dal lunedì al venerdì, sul seguente orario di lavoro:
1° turno: dalle 06,00 alle 13,00
2° turno: dalle 13,00 alle 20,00.
Fatto salvo diversi accordi intercorsi tra le parti che possono spostare l'inizio e la fine dei turni.
L'orario individuale settimanale del personale interessato dai suddetti turni sarà pertanto complessivamente pari a 35 ore di effettivo lavoro, a fronte di 40 ore settimanali di retribuzione.
La riduzione d'orario di 5 ore settimanali come sopra definita, distribuita n. 1 ora giornaliera su 5 giorni, sarà retribuita facendo ricorso:
- alla pausa-mensa di 1/2 ora retribuita per ogni turno giornaliero prevista dal comma 8 dell'art. 5, Disciplina Generale - Sezione Terza del vigente CCNL industria metalmeccanica 08.06.1999;
- a n. 15 minuti giornalieri di quote di PAR (ex ROL e permessi per festività abolite) di cui all'art. 5, Disciplina Generale - Sezione Terza, del suddetto CCNL
- a n. 15 minuti giornalieri a carico azienda a titolo di riduzione orario turnisti.
Gli orari sopraindicati saranno impegnativi per tutto il personale interessato, cosi come previsto dal comma 7 dell'art. 5, Disciplina Generale - Sezione Terza, del citato CCNL Industria Metalmeccanica 08.06.1999.