Tipologia: Accordo
Data firma: 15 maggio 2002
Validità: 01.01.2002 - 31.12.2005
Parti: Slam/Api e RSU/Fim, Fiom, Uilm
Settori: Metalmeccanici, P.M.I., Slam Vezzano S/C (Re)
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

1. Premessa
2. Flessibilità
3. Orario di lavoro
4. Premio ferie
5. Mensa
6. Ambiente e sicurezza
7. Premio di risultato
7.1 Parametri di riferimento
7.2 Importi e modalità di erogazione
7.3 Consolidamento
8. Decorrenza e durata

Verbale d'accordo

In data 15 maggio 2002 presso la sede della ditta Slam srl di Vezzano S/C (RE) si sono incontrati: […] l'azienda […] assistito da […] API di RE, per i lavoratori le RSU […] con l'assistenza di […] Fim-Fiom-Uilm di RE
Dopo ampia e approfondita discussione le parti hanno concordato quanto segue:

1. Premessa
Il presente accordo rappresenta il testo unico di tutta la contrattazione collettiva ad oggi succedutasi in azienda. Pertanto le disposizioni concordate in accordi precedenti e di seguito non riportate devono considerarsi prive di qualsiasi efficacia.

2. Flessibilità
2.1 Stante il particolare andamento dei mercati di riferimento per l'azienda, le parti riconoscono nell'istituto della flessibilità, come previsto dall'art. 8, punto A) del CCNL vigente, un utile strumento in grado di rendere più concreto l'adeguamento delle capacità produttiva aziendale alle esigenze stagionali.
2.2 La flessibilità in supero potrà essere prestata nel limite massimo dì due ore al giorno dal lunedì al venerdì e cinque ore al sabato, fermo restando un limite massimo non superabile di cinque ore settimanali. Eventuale prestazione lavorativa aggiuntiva ai limiti suddetti sarà considerata straordinario. La flessibilità potrà essere richiesta per gruppi di lavoratori o per singoli dipendenti.
2.3 Indicativamente il ricorso alla flessibilità in supero viene individuato tra la seconda settimana di ottobre e la terza settimana di giugno, mentre il recupero della flessibilità sarà effettuato nei rimanenti periodi dell'anno. Nei mesi di ottobre e giugno di ogni anno la Direzione aziendale e le RSU si incontreranno per programmare le modalità di attuazione dei periodi rispettivamente di supero e recupero, in applicazione di quanto previsto dal CCNL vigente. Inoltre nel mese di gennaio si terrà un incontro per una verifica della programmazione della flessibilità. In ogni caso, a seguito di imprevedibile variazioni delle esigenze produttive, potranno tenersi ulteriori incontri al fine di apportare le opportune variazione al calendario di utilizzo della flessibilità previamente stabilito.
2.4 L'effettuazione dei periodi di flessibilità sarà comunicata agli interessati di norma con 7 giorni calendario di anticipo, salvo particolari urgenze produttive non differibili.
2.5 Per le ore effettuate in supero si conferma, in base alla precedente contrattazione aziendale, una maggiorazione del 20% da trasformarsi in ulteriori riposi compensativi (ogni ora effettuata in regime di flessibilità oltre le 40 settimanali comporta un accantonamento di un ora e 12 minuti).
2.6 Il recupero delle ore potrà avvenire in modo collettivo o individuale ma esclusivamente nei periodi concordati tra le parti. L'eventuale recupero Individuale dovrà essere chiesto all'azienda rispettando un preavviso di almeno 20 giorni; in ogni caso recuperi individuali superiori ad una intera giornata lavorativa verranno concessi compatibilmente con le necessità tecnico-organizzative dell'azienda.
2.7 Qualora non fosse possibile effettuare il recupero nel periodo sopra individuato, viene fissato al 31 dicembre di ogni anno il termine ultimo per recuperare le ore maturate con la flessibilità. In presenza di ulteriori residui a tale data, l'azienda procederà al pagamento delle ore non recuperate con la maggiorazione prevista dal CCNL per il lavoro straordinario, dopo aver sottratto il numero di ore maturate in più applicando la percentuale del 20% suindicata.
2.8 Il recupero della flessibilità avverrà in modo prioritario rispetto agli altri istituti contrattualmente previsti (ferie, p.a.r.).

6. Ambiente e sicurezza
Oltre ai dispositivi di protezione individuali (DPI) obbligatoriamente previsti, l'azienda fornirà ai dipendenti del reparto produttivo nr. 2 tute da lavoro all'anno.