Infortunio sul lavoro – appalto opere pubbliche comunali – responsabilità del sindaco – posizione di garanzia – sussiste.


 


"In tema di opere pubbliche da eseguire nel Comune, non v’è dubbio che il sindaco assuma la posizione di committente e che tre presupposti costituiscano la sua fonte di responsabilità collegata ad una posizione di garanzia, per così dire limitata dalla presenza dell’appaltatore, ma non certamente esclusa: tali fonti di responsabilità sono la conoscenza del pericolo, la evitabilità dell’evento lesivo e l’omesso intervento di eliminazione del pericolo, trattandosi di reati omissivi impropri. 
Ricorrendo tali presupposti, i pubblici amministratori non possono assumere una posizione di esonero da responsabilità addirittura superiore a quella del privato committente, essendo peraltro dotati di poteri autoritativi che consentono loro di supplire all’eventuale inerzia ovvero alla impossibilità concreta di agire sollecitamente da parte dell’appaltatore.
Premessa, pertanto, la conoscenza del pericolo, il pubblico amministratore non può assumere alcun atteggiamento omissivo, ma deve o intervenire direttamente, tramite personale da lui incaricato per eliminare la fonte del pericolo stesso, ovvero apprestare adeguate protezioni, ripari, cautele ed opportune segnalazioni, in modo da impedire l’uso dell’area da parte dei privati.
Ne consegue che il sindaco e l’assessore ai lavori pubblici del Comune assumono, nei reati colposi, una posizione di garanzia nel caso che non adottino alcun provvedimento urgente atto ad eliminare una situazione di pericolo di cui sono consapevoli. Essendo, infatti, dotati di poteri autoritativi, sia per allestire un intervento atto ad eliminare il pericolo, ovvero per disporre le cautele necessarie, non si ravvisa colpa omissiva impropria ex art. 40, c. 2, cp., solo nei casi in cui non si abbia conoscenza di tale situazione di pericolo, ovvero non si abbia possibilità concreta, anche con la normale diligenza, di porre in atto i rimedi utili per sanare la fonte del medesimo pericolo”.

Infortunio sul lavoro – responsabilità nel reato colposo – principio della effettività delle mansioni ricoperte



“In tema di reati colposi, ai fini dell’attribuzione della ‘posizione di garanzia’, vale il principio della effettività delle mansioni ricoperte. Infatti, sarebbe illogico sancire un principio astratto di responsabilità, almeno esclusiva (ben può esserlo concorrente), in ogni settore del diritto penale, e anche nel campo dei reati colposi, qualora la individuazione del datore di lavoro, del direttore dei lavori, dell’appaltatore e del committente, oltre eventualmente alle persone, che in modo del tutto ‘formale’, ricoprono tali incarichi, non sia poi estesa a coloro che effettivamente esercitino i poteri inerenti a tali mansioni. La qualificazione e la responsabilità non competono soltanto ai soggetti forniti di formali investiture, ma a chiunque si trovi in una posizione tale da porlo in condizioni di dirigere la attività lavorativa, e di renderlo così destinatario sia delle specifiche norme di sicurezza del lavoro, sia dell’obbligo generico di adottare le cautele necessarie (prudenza, diligenza, perizia) per salvaguardare l’incolumità dei dipendenti e anche di terze persone estranee all’attività lavorativa”.

(Massime a cura della Redazione di Olympus)

 

 

Sentenza disponibile in formato PDF