Tipologia: CIA
Data firma: 24 luglio 2002
Validità: 01.01.2002 - 31.12.2005
Parti: F.lli Sassi e RSU/Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, F.lli Sassi Colorno (Pr)
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Relazioni sindacali-industriali
Occupazione
Organizzazione del lavoro
Igiene e sicurezza
Orario - Calendario annuo
Professionalità- Inquadramento
Ambiente - Aspettativa - Formazione professionale Ferie frazionabili - Permessi sindacali retribuiti
Salario di qualità
Mensa
Salario - Obiettivi
Previdenza integrativa
Quota contratto
Norma di rinvio
Decorrenza e durata
Allegato 1
Allegato 2 Igiene e sicurezza
Tab. 1 - Salario variabile 2002-2003 (lire)
Tab. 2 - Salario variabile 2004-2005 (lire)

Contratto integrativo aziendale di lavoro

Addì, 24/07/02 presso la sede della Ditta Sassi F.lli spa, tra la Ditta Sassi F.lli spa […] e le maestranze dipendenti rappresentate dalla RSU […] assistiti dalle OO.SS. dei lavoratori alimentaristi della provincia di Parma […] Flai Cgil, […] Fai Cisl e […] Uila Uil, si stipula e conviene quanto segue:

Relazioni sindacali-industriali
Le parti confermano il modello di relazioni sindacali vigente.
In particolare si rileva l'importanza di consolidare il sistema di incontri preventivi alle scelte operative inerenti a:
- modifiche organizzative
- organizzazione degli orari di lavoro
- gestione degli orari di lavoro
- investimenti
- programmi produttivi
- occupazione
- decentramento
Tali incontri dovranno approfondire origini e cause delle scelte ed addivenire a soluzioni che vedranno il coinvolgimento delle maestranze con l'affissione in bacheca dei verbali e la comunicazione attraverso le assemblee previste dal CCNL
Il modello di relazioni deve salvaguardare l'autonomia decisionale delle parti e quindi non si propone la negoziazione del conflitto quale espressione del disaccordo di esse.
Le OO.SS. prendono atto delle informazioni fornite dall'azienda in ordine alla situazione di mercato nel comparto della macellazione suinicola e in particolare degli investimenti previsti o in corso di realizzazione che sono rivolti a:
- ampliamento celle di stoccaggio con dotazione di scansie mobili
- maggior valorizzazione dei sottoprodotti della macellazione
- l'ampliamento del depuratore
- l'ampliamento degli spogliatoi e degli uffici.

Occupazione
Le parti hanno proceduto alla verifica degli impegni assunti con il precedente contratto e convengono sulla piena applicazione di quanto sottoscritto.
Nel darsi atto del positivo trend occupazionale, le parti convengono che potranno essere appaltate a società, che applichino le normative contrattuali e legislative in vigore, le mansioni già a suo tempo concordate. (vedi allegati).
La stipula dei CFL e/o contratti di apprendistato avverrà dandone notizia alla RSU in relazione ai programmi formativi, durata e sbocchi finali.
In tal senso l'Azienda è fin d'ora impegnata a formare lavoratori e/o lavoratrici per coprire posizioni altamente qualificate che attualmente sono occupate da dipendenti da ditte esterne.
All'atto dell'assunzione verrà, consegnata alla RSU ed al lavoratore/ice copia del contratto di formazione/lavoro.
All'assunto/a con CFL verranno riconosciute le stesse condizioni normative ed economiche convenute per il personale a tempo indeterminato, salvo deroghe sul salario aziendale previste dall'apposito capitolo.
La ditta è intenzionata ad assumere persone con contratto di apprendistato, in particolare minorenni, definendo un particolare programma di mansione e formazione in accordo con le OO.SS., secondo le normative in vigore. (es. addetti linea di confezionamento, manutentore, ecc)
L'Azienda in un apposito incontro annuale consegnerà alle RSU l'elenco del personale occupato suddiviso per mansione ed area produttiva
L'Azienda potrà ricorrere all'utilizzo dì prestazioni di lavoro temporaneo, per la sostituzione di lavoratori specializzati (livelli 3° - 3°a), per un numero di ore/anno non superiore al 10% del monte ore complessivo dei dipendenti assunti a tempo indeterminato.
A concorrere al raggiungimento del suddetto monte - ore del 10%, sono utili anche i lavoratori assunti a tempo determinato.

Organizzazione del lavoro
Le parti confermano l'efficienza dell'organizzazione del lavoro in atto.
L'azienda, che ha ottenuto la certificazione ISO 9002, ha in programmala tracciabilità del prodotto, pertanto si concorda nel prevedere verifiche periodiche al fine di accompagnare, con gli interventi necessari, le conseguenti modifiche organizzative e professionali.
L'azienda è costantemente tesa ad offrire i propri prodotti valorizzando la freschezza, la qualità e la tracciabilità delle produzioni e a tal fine, sempre in ordine alla ricerca di soddisfare le esigenze di una clientela sempre più esigente, ha comunicato di avere allo studio la sperimentazione di forme diverse e articolate di organizzazione del lavoro.
La proposta, non appena definita, sarà oggetto di uno specifico incontro tra l'Azienda e le RSU.
Le parti convengono che il miglioramento della produttività e l'utilizzo delle risorse umane debba avvenire tenendo conto delle condizioni di lavoro, considerando prioritari gli standard stabiliti dal Decreto Legge [legislativo] n. 626/94; a tale scopo verranno attivati strumenti di formazione diretta per informare e responsabilizzare le maestranze sulla sicurezza individuale e collettiva.
La verifica, svolta nell'ambito dell'organizzazione del lavoro, evidenzia la necessità di una crescita e di un aggiornamento professionale che deve avvenire attraverso una formazione costante.
Per migliorare i livelli individuali e collettivi l'Azienda si impegna a verificare con la RSU la possibilità di attuare programmi formativi, utilizzando le strutture pubbliche e private, coinvolgendo le risorse professionali presenti in azienda, nonché attivare gli strumenti per l'utilizzo di risorse pubbliche previste dalla legislazione vigente e destinate allo scopo.

Igiene e sicurezza
In ottemperanza a quanto previsto dalle Normative che regolano il settore delle industrie alimentari, in funzione del miglioramento qualitativo dei prodotti lavorati e della Crescita Professionale degli operatori, si concorda di procedere alla definizione di norme igienico - sanitarie e di concordare periodiche riunioni di aggiornamento.
(vedi Allegato 2 )

Orario - Calendario annuo
Le parti si danno atto della necessità che la definizione dei calendari annui di lavoro e regimi di orario sono finalizzati sia alle esigenze produttive aziendali, che al consolidamento delle condizioni di lavoro.
In relazione a quanto sopra le parti concorderanno entro il mese di Gennaio di ogni anno un calendario di lavoro osservando le seguenti modalità:
- per i lavoratori a 40 ore, il godimento della ROL dovrà essere programmato di massima nella giornata di Venerdì; i part - time a 36 ore di norma nella giornata di Giovedì; i part - time a 27 ore di norma nella giornata di Martedì.
- le parti, nell'ambito della definizione del calendario annuo, conserveranno un pacchetto di ore non superiore all'equivalente di 4 giorni lavorative (32 ore di ex festività), da godersi attraverso permessi individuali retribuiti
- le parti individuano su alcune posizioni lavorative l'esigenza di effettuate ore di lavoro flessibile, non programmabile, nelle settimane dì ROL; le posizioni sono:
- il carico estero
- ritorno merci da clienti
- congelazione
- lavaggio, manutenzione, strutto
per un totale di 8/9 lavoratori
Le parti confermano, per gli orari di lavoro e la flessibilità, quanto previsto dagli accordi aziendali del 24 aprile 98 - 14 aprile 2000 e 22 marzo 2001.
- nel definire il calendario annuo si terrà conto di una chiusura collettiva di una settimana consecutiva che comprenda il 15 di Agosto, inoltre, compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive, saranno individuati due gruppi di n. 10/15 lavoratori che, a rotazione e volontariamente, accetteranno di anticipare e/o prolungare la settimana di chiusura collettiva. Le ferie residue dell'anno in corso verranno effettuate singolarmente con una programmazione che terrà conto delle esigenze individuali, produttive e di rotazione.
- in casi particolari l'Azienda, previa comunicazione alla RSU, potrà procedere alla sospensione della ROL programmata entro la giornata del Martedì della settimana in cui la ROL è prevista, fermo restando il recupero in altra giornata o settimana da individuare congiuntamente; qualora, per ragioni assolutamente eccezionali non si possa procedere al recupero della ROL sospesa, questa dovrà essere retribuita applicandovi la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario
- l'eventuale utilizzo dell'istituto della flessibilità previsto dal CCNL, è consentito per un numero di giornate non superiore a 3 all'anno; la maggiorazione relativa e del 45%.
- Si riconosce all'Azienda la possibilità di utilizzare n. 15 ore annue nella giornata di Mercoledì per fermate anticipate e non programmabili nell'area di macellazione; per i part - time saranno proporzionate all'orario contrattuale
- annualmente sarà oggetto di verifica tra le parti il consuntivo del calendario dell'anno precedente in merito a: ferie, ROL, ex festività e permessi individuali.

Ambiente - Aspettativa - Formazione professionale Ferie frazionabili - Permessi sindacali retribuiti
Restano inalterate le normative stabilite dalla precedente contrattazione.
Le Parti, riconoscono grande importanza alla formazione professionale quale strumento di valorizzazione delle capacità competitive dell'azienda.
In linea con quanto sopra, l'azienda realizzerà, previa informazione alla RSU, specifici momenti di formazione sui processi produttivi, specie nei confronti del personale neo assunto.

Norma di rinvio
Per le parti non sostituite o modificate dal presente accordo, restano in vigore le norme dei precedenti contratti.

Allegato 1
[…]
Per quanto riguarda il Capitolo "Orario di Lavoro- Calendario Annuo" le parti convengono che, in caso di macellazione di 3 ore pomeridiane, la pausa sarà non superiore ai 10 minuti in riferimento anche ai disposti del Decreto Legge [legislativo] n. 626/94.
[…]

Allegato 2 Igiene e sicurezza
In ottemperanza a quanto previsto dalle Normative che regolano il settore delle industrie alimentari, in funzione del miglioramento qualitativo dei prodotti lavorati e della Crescita Professionale degli operatori, le maestranze sono tenute al rispetto delle norme igienico-sanitarie in vigore nello stabilimento, in particolare in relazione ai seguenti aspetti:
- Igiene personale (es. pulizia mani, viso, capelli, assenza bracciali, orecchini ecc..)
- Igiene e sanificazione degli strumenti di lavoro personali (es. pulizia dei coltelli, guanti, grembiuli ecc..)
- Igiene degli ambienti di lavoro (es. carte a terra, oggetti personali in reparto ecc..)
- Conformità degli indumenti di lavoro (es. indumenti puliti, divisa completa, copertura della capigliatura ecc..)
- Rispetto delle prassi e dei comportamenti igienico-sanitari (es. non fumare, utilizzo sterilizzatori in linea, pulizia mani dopo utilizzo toilette, rispetto dei percorsi ecc..)
In conformità a quanto previsto dal Decreto Legge [legislativo] 626/94 e successive, in funzione del miglioramento organizzativo dell'ambiente di lavoro e della Crescita Professionale degli operatori le maestranze sono tenute al rispetto delle prescrizioni aziendali in materia di sicurezza, in particolare in relazione a:
- Utilizzo Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) (es. utilizzo guantino protettivo, tappi auricolari, casco ecc...)
- Percorsi all'interno dello stabilimento (es. mantenere la destra, utilizzare gli specchi agli incroci, non transitare in altri reparti ecc..)
- Movimentazione merci (es. mantenere la destra, moderare la velocità, non caricare personale ecc..)
- Corrette prassi Operative. (es. non utilizzare attrezzature senza previa autorizzazione, evitare movimenti bruschi impugnando il coltello ecc..)
L'azienda si impegna ad informare le maestranze circa le norme igienico-sanitarie e di sicurezza in vigore presso l'Azienda attraverso corsi di formazione, incontri e avvisi.
In caso di mancato rispetto di tali norme, si concorda l'applicazione di richiami e sanzioni secondo le modalità che verranno concordate con la RSU.
L'Azienda si impegna ad informare le maestranze circa le modalità di richiamo e di sanzione adottate in stabilimento.