Tipologia: CCAL
Data firma: 16 luglio 2002
Validità: 16.07.2002 - 31.12.2005
Parti: Procomac e RSU/Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil
Settori: Metalmeccanici, Procomac Sala Breganza (Pr)
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Premessa
1) Sistema informativo
2) Organizzazione del lavoro
3) Occupazione
4) Contratti di lavoro "atipici"
5) Professionalità
6) Formazione - Diritto allo studio
7) Orario di lavoro
8) Ambiente di lavoro - L [dlgs] 626/94
9) Salario
10) Premio aziendale ad obiettivi
10a) Articolazione prem10 variabile annuo
10b) Modalità di erogazione del premio
10c) Assunzioni - Cessazioni - Periodi non lavorati
10 d) Casistica particolare
Nota a verbale
11) Contributo straordinario
12) Iniziative congiunte
13) Norma finale
14) Decorrenza e durata
Allegato 1
Tabella 1
Tabella 2

Contratto collettivo aziendale di lavoro a valere per i lavoratori (inquadramento unico) dell'Azienda Procomac spa

Addì, 16/07/2002, presso la sede della Ditta Procomac spa in Sala Baganza (PR), tra la Ditta Procomac spa […] e le RSU nelle persone dei componenti firmatari assistiti da Fim-Cisl […], Fiom-Cgil […], Uilm-Uil […], si è convenuto quanto segue:

Premessa
Coerentemente con quanto stabilito negli accordi precedenti, le parti intendono continuare a mantenere un sistema di Relazioni Industriali ispirato a criteri di reciproco riconoscimento dei ruoli e delle rispettive prerogative nell'intento precipuo di garantire una equilibrata interpretazione dei diritti e doveri delle controparti.
Tale sistema si sostanzia nella prassi della consultazione che deve favorire l'approfondimento delle comuni conoscenze, la circolazione delle informazioni, la verifica delle rispettive valutazioni, al fine di sviluppare la maggiore partecipazione possibile dei lavoratori alle scelte organizzative, al conseguimento dei risultati aziendali nonché, in ultimo ma non ultimo, al miglioramento delle condizioni di lavoro.

1) Sistema informativo
Ai fini di una concreta attuazione di questa politica di Relazioni Industriali si statuisce che, entro il primo quadrimestre di ogni anno, Azienda e RSU si incontreranno per analizzare la congiuntura di mercato con particolare riferimento a:
- prospettive produttive e di mercato;
- decentramento produttivo;
- prospettive occupazionali;
- programmi d'investimento;
- programmi formativi;
- modifiche organizzative ed organigramma.
Momenti di confronto potranno comunque essere attivati anche al di fuori della tempistica di cui sopra.
In particolare, l'Azienda si dichiara disponibile ad effettuare esame congiunto con le RSU in merito ad eventuali esigenze di mobilità infragruppo riguardanti pluralità di lavoratori.
Inoltre, ogni anno, entro 30 gg. dalla data di approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci, l'Azienda si impegna ad illustrare i contenuti del Bilancio alle RSU.

2) Organizzazione del lavoro
Nell'ottica di agevolare la fruizione effettiva della spettanza annuale delle giornate di ferie e delle ore di permessi individuali/ROL, si conviene che entro il primo quadrimestre di ogni anno l'Azienda comunichi tutte le informazioni in suo possesso riguardanti programmi di lavoro per i mesi estivi, eventuali periodi di ferie collettive, gestione giornata del Santo Patrono e quant'altro possa occorrere per garantire alle maestranze lineare pianificazione dei periodi di riposo.
Con riferimento all'art. 7 - D. Speciale - Parte III - Banca ore - l'Azienda, previa verifica fra le parti e con rispetto delle modalità e delle condizioni come da dettato CCNL industria metalmeccanica privata, si dichiara disponibile a consentire l'eliminazione della franchigia d'accesso alla banca ore (32 ore per Aziende oltre i 200 dipendenti - 80 ore per Aziende fino a 200 dipendenti) per i dipendenti che ne facciano richiesta a fronte di dimostrate, obbiettive esigenze.

3) Occupazione
Si conviene che a fronte di riorganizzazioni, ristrutturazioni o di qualunque cambiamento che comporti concordata riduzione del personale, l'Azienda si impegni a promuovere un programma di continuità professionale finalizzato sia al sostegno delle lavoratrici e dei lavoratori durante l'eventuale transizione operativa sia al loro adeguato reinserimento nel mercato del lavoro.
Il programma di cui trattasi potrà comprendere:
- un bilancio professionale;
- interventi formativi per l'acquisizione di nuove competenze;
- un supporto nelle ricerca di nuove opportunità professionali.

4) Contratti di lavoro "atipici"
L'Azienda si impegna a fornire preventiva informativa alla RSU per quanto attiene a tutti i tipi di contratti cosiddetti "atipici" presenti in Azienda.
[…]

6) Formazione - Diritto allo studio
La formazione continua, l'aggiornamento, l'interesse al risultato, devono diventare patrimonio di tutte le Maestranze in Azienda attraverso una corretta concertazione che inizi dalla fase di preparazione dei programmi formativi fino alla socializzazione dei risultati.
A tale proposito l'Azienda si confronterà con le RSU sui bisogni formativi espressi dai lavoratori cercando il coinvolgimento diretto degli stessi sia in fase di preparazione dei programmi formativi, sia sulla ottimizzazione delle modalità didattiche.
Di regola nell'ultimo trimestre dell'anno RSU ed Azienda si incontreranno per pianificare tali programmi valutando al contempo le offerte formative territoriali e comunitarie in materia di Fondi Strutturali.
L'Azienda dichiara inoltre disponibilità ad analizzare congiuntamente con RSU richieste collettive e/o di singoli operatori alla luce del dettato artt. 6 e 7 legge 53/00, nonché artt. 29 e 30 CCNL industria metalmeccanica privata (diritto allo studio).

7) Orario di lavoro
Con riferimento ad eventuali esigenze produttive viene riaffermato il principio che ogni modifica al normale orario di lavoro venga "stabilito dalla direzione Aziendale previo esame con RSU".
L'Azienda si rende disponibile ad esaminare congiuntamente con RSU richieste avanzate da singoli lavoratori tendenti ad ottenere per periodi definiti nel tempo regimi di orario differenziati a motivo acclarate esigenze di tipo familiare.
Qualora si manifestino ostacoli alla soddisfazione delle richieste di cui sopra verranno date dall'Azienda argomentate giustificazioni.

8) Ambiente di lavoro - L [dlgs] 626/94
Premesso che L'Azienda esprime chiara e ferma volontà di voler operare con particolare riguardo alle tematiche della Sicurezza e dell'Ambiente a tutela e salvaguardia della salute dei propri dipendenti e di tutta la Collettività, in merito alla piena attuazione del dettato della Legge [dlgs] 626 si conviene quanto segue.
In conformità con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di igiene, prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro, l'Azienda, con il tramite dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, favorirà la partecipazione dei lavoratori alla stesura ed alla revisione periodica del Piano di Valutazione del Rischi.
Eguale partecipazione andrà inoltre favorita con riguardo a formazione ed informazione ai lavoratori su tutte le problematiche inerenti a Prevenzione del rischi e Sicurezza sul posto di lavoro.
A tale riguardo l'Azienda si rende disponibile a riconoscere n. 1 ora di formazione retribuita all'interno dell'orario di lavoro da far usufruire, previo accordo fra le parti, a gruppi omogenei di lavoratori o a tutte le maestranze in assemblea per iniziative di formazione e informazione sulle peculiari condizioni interne di lavoro.
In linea, infine, con quanto premesso, l'Azienda si impegna a dare concreta attuazione ad un programma di monitoraggio sanitario per gli operatori che svolgono mansioni ad obbiettivo rischio salute dando al contempo prioritaria attenzione alla salubrità degli ambienti di lavoro.

13) Norma finale
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore preesistenti in quanto non espressamente modificate o superate dalla presente normativa.

Allegato 1
A far tempo dal mese di settembre 2002, vengono apportate in via sperimentale le seguenti modifiche all'Orario di lavoro Aziendale:
Fermo restando l'orario di inizio lavoro mattutino come da esigenze organizzative Aziendali e come da affissione in bacheca, si rendono non sanzionabili gli ingressi fino a 10 minuti posteriori all'ora di inizio lavoro come sopra definita.
A fronte della casistica di cui al comma che precede l'operatore effettuerà un recupero di 15' solo ed esclusivamente sull'orario d'uscita pomeridiana.
Es: orario d'ingresso ufficiale = entro le ore 8,00
Timbrature accettate senza sanzione fino alle h 08,10
Recupero in ogni caso del 15' al termine della giornata quindi uscita alle h 17,15 o 17,45 o 18,15 o 18,45 etc..
Dall'impostazione che precede sono esclusi i lavoratori che prestano la propria opera su turni avvicendati (Turni officina CNC, Reception, Centralino .... ) o particolari ruoli di volta in volta individuati.
Il periodo di sperimentazione viene concordemente fissato in mesi 6 al termine del quale le parti si incontreranno per una valutazione dell'innovazione di cui trattasi.
Nota a verbale al presente allegato
Nell'intento delle parti l'articolazione dell'orario come sopra esposto risponde alla duplice esigenza di favorire le condizioni operative delle Maestranze e di migliorare il livello complessivo d'efficienza dell'Azienda.
Nel ribadire quindi che l'orario di lavoro aziendale è quello come da affissione in bacheca, le parti si impegneranno nel sensibilizzare gli operatori affinché utilizzino correttamente tale strumento ed evitino comportamenti che possano inficiare fluida evoluzione della sperimentazione.