Tipologia: CCAL
Data firma: 18 dicembre 2002
Validità: 18.12.2002 - 31.12.2005
Parti: Ocme/Unione Parmense degli Industriali e RSU/Fiom-Cgil, Fim-Cisl, Uilm-Uil
Settori: Metalmeccanici, Ocme Parma
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

1. Relazioni industriali
2. Sistema informativo
3. Occupazione
3.1 Outsourcing
3.2 Nuovi contratti di lavoro
3.3 Outplacement
4. Formazione
5. Professionalità
6. Ambiente di lavoro – Sicurezza
7. Orario di lavoro
7.1 Calendario annuo
7.2 Ferie individuali
7.3 Riduzioni d'orario di lavoro (ROL)
7.4 Orario giornaliero flessibile
7.5 Orari differenziati
7.6 Lavoro a tempo parziale (part time)
7.7 Lavoro a turni strutturale
7.8 Lavoro a turni temporaneo
7.9 Lavoro straordinario
8. Permessi per visite specialistiche
9. Permessi per natalità
10. Agevolazioni alla famiglia
11. Iniziative umanitarie congiunte
12. Azione positiva
13. Anticipo TFR
14. Trasferisti
15. Premio di risultato aziendale
• Definizione degli indicatori
• Premio di Risultato 2002
o Valori del premio
o Modalità di erogazione del premio
16. Diritti sindacali
17. Contributo straordinario volontario
18. Norma finale
19. Decorrenza e durata

Contratto collettivo aziendale di lavoro

In Parma, addì 18 dicembre 2002, presso la sede dell'Unione Parmense degli Industriali, tra la Ditta Ocme srl […], assistito da […] Unione Parmense degli Industriali e le maestranze dipendenti, rappresentate dalla RSU [...], assistiti dalla Fiom Cgil […], dalla Fim Cisl […], e dalla Uilm Uil […], dopo ampia ed approfondita discussione si stipula e si conviene il presente Contratto Collettivo Aziendale di Lavoro a valere per i lavoratori/trici dipendenti della ditta Ocme srl.

1. Relazioni industriali
Le Parti stipulanti intendono riconoscersi nei principi ispiratori e nel metodo partecipativo introdotto con il Protocollo del 23 luglio 1993 sottoscritto tra Governo e parti sociali al fine di incentivare la motivazione ed il coinvolgimento dei lavoratori/trici, impegnandosi affinché esso trovi effettiva applicazione operativa.
Si conferma l'impegno comune a realizzare un sistema di Relazioni Industriali che, nell'ottica di prevenire e superare eventuali occasioni di conflitto, sia orientato a favorire un confronto costruttivo con le maestranze. Confronto finalizzato alla risoluzione dei problemi ed improntato a reciproca correttezza e fiducia, privilegiando momenti di incontro e di informazione con le RSU aziendali per affrontare in trasparenza le problematiche aziendali, pur nella distinzione dei propri ruoli e nel rispetto delle reciproche prerogative garantite dalla normativa e dalle prassi negoziali vigenti.
La prassi della consultazione deve favorire l'approfondimento delle comuni conoscenze, la circolazione delle informazioni, la verifica delle rispettive valutazioni, al fine di sviluppare la maggiore partecipazione possibile dei lavoratori/trici alle scelte organizzative e al conseguimento dei risultati aziendali e si sostanzia in un sistema informativo organico, basato sulla pianificazione di incontri e di attività comuni, individuato come strumento operativo di concreto miglioramento dell'efficacia delle relazioni industriali.
In aggiunta ad esso, confermando la prassi aziendale instaurata, le Parti si rendono naturalmente disponibili ad organizzare, entro 15 giorni dalla richiesta, incontri specifici finalizzati ad analizzare problematiche che dovessero riguardare singoli reparti od uffici, coinvolgendo se necessario anche le Direzioni interessate ai temi posti in questione.

2. Sistema informativo
Per una concreta attuazione di quanto sopra, espresso le Parti concordano nella seguente calendarizzazione di incontri da tenersi ogni anno:
* Entro il 1° Quadrimestre un primo incontro tra Azienda e RSU, aperto anche ai rappresentanti delle OO.SS. provinciali e dell'Unione Industriali per analizzare la congiuntura di mercato, valutare le condizioni di redditività e competitività dell'azienda, ed esaminare le strategie aziendali con particolare riferimento a:
- prospettive produttive e di mercato;
- decentramento, produttivo;
- prospettive occupazionali;
- programmi di investimento;
- processi di ristrutturazione e modifiche organizzative aventi ricadute sul versante occupazionale e sull'organizzazione del lavoro.
In tale occasione saranno, inoltre, fornite informazioni relative a:
- situazione occupazionale ed evoluzione degli organici (consuntivo e previsioni);
- nuovi contratti di lavoro (previsioni di utilizzo);
- montaggio meccanico ed elettrico svolto da aziende fornitrici decentrate (consuntivo anno precedente e previsioni di utilizzo anno in corso);
[...]
* Nel 2° Quadrimestre un ulteriore incontro sarà dedicato all'illustrazione dei contenuti del bilancio aziendale approvato per l'anno precedente con particolare riferimento ai dati collegati al Premio di Risultato.
In suddetto incontro saranno fornite inoltre informazioni sull'andamento delle filiali e delle aziende controllate, nonché chiarimenti circa eventuali modifiche degli assetti societari, ed aggiornamenti in merito all'andamento dei programmi produttivi presentati nel 1° quadrimestre.
* Entro la Fine dell'anno un incontro per la verifica di massima dell'andamento economico-produttivo dell'anno, un'analisi delle stime di pre-chiusura oltre alle prime indicazioni circa le prospettive di mercato e l'andamento del portafoglio ordini acquisiti per l'anno successivo.
Sui temi sopra indicati, ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità, le Parti potranno richiedere ulteriori momenti di confronto al di fuori della tempistica di cui sopra.
In presenza di processi di ristrutturazione e riorganizzazione e nel caso di introduzione di rilevanti innovazioni tecnologiche che comportano conseguenze sui livelli occupazionali, sull'organizzazione del lavoro, sulla professionalità dei lavoratori/trici e sulle condizioni ambientali, l'Azienda fornirà alle RSU e alle OO.SS. preventive informazioni circa gli interventi da attuare.
Al riguardo RSU e OO.SS. potranno illustrare il proprio motivato parere e presentare eventuali proposte finalizzate al raggiungimento, ove possibile, di comuni convergenze. In caso di mancato accordo, le rispettive posizioni saranno verbalizzate a salvaguardia dei reciproci diritti.

3. Occupazione
Si conferma il ruolo strategico assegnato alle attività di ricerca, sviluppo e progettazione, in ragione dell'elevato contenuto tecnologico dei prodotti, a tutela del know how aziendale e a salvaguardia delle caratteristiche peculiari dell'Azienda che trova nel suo patrimonio di conoscenze ed esperienze, il suo principale fattore di affermazione sul mercato nazionale ed internazionale.
Da qui consegue il rinnovato. impegno dell'Azienda per un auspicato ampliamento delle attività produttive, attraverso una migliore e più elevata utilizzazione degli impianti e delle strutture aziendali esistenti, con particolare riferimento alle aree di assemblaggio e montaggio interne, a cui saranno destinate, in via prioritaria e compatibilmente con i limiti strutturali dello stabilimento, la costruzione di macchinari e impianti caratterizzati da forti personalizzazioni e novità tecnologiche, nell'ottica della valorizzazione e dello sviluppo del patrimonio di professionalità esistenti in azienda.
In ragione dell'accresciuta importanza attribuita dal mercato all'elevato livello di servizio fornito nell'assistenza post vendita dei clienti, si concorda sull'opportunità di rafforzare l'attività della Business Unit Collaudi Installazione Attrezzature Ricambi (Buciar), anche attraverso assunzioni di nuovo personale da formare, utilizzando l'istituto del Contratto di Formazione e Lavoro (CFL). In tale ambito l'Azienda si rende disponibile a dare precedenza a rapporti di lavoro dipendente Valutare in caso di necessità, ed in ragione delle specifiche competenze professionali richieste, la possibilità di attivare forme contrattuali alternative previste dalle normative legislative e contrattuali vigenti.

3.1 Outsourcing
L'Azienda è disponibile a valutare, sia in caso di outsourcing interno (inteso come affidamento a terzi di attività e lavorazioni da svolgersi all'interno dell'azienda non a carattere strettamente strategico), sia in caso di outsourcing esterno (per cessione di ramo d'azienda e/o trasferimento di aree, uffici e reparti aziendali con relativa esternalizzazione delle attività) l'inserimento dei lavoratori/trici interessati negli organici delle ditte subentranti, garantendo loro la conservazione dei diritti acquisiti in sede di contrattazione collettiva in merito alla professionalità conseguita, all'anzianità di servizio, all'inquadramento e al trattamento economico. Per coloro di questi che dovessero proseguire la loro missione all'interno dell'azienda (outsourcing interno) il trattamento economico dovrà tenere conto degli incrementi fissati dal CCNL Settore Metalmeccanico e dal CCAL fatte salve condizioni di miglior favore.
L'Azienda su richiesta degli interessati è disponibile a verificare l'assegnazione dei medesimi ad altri incarichi e mansioni compatibili con le esigenze tecnico-organizzative aziendali, conservando il loro rapporto di dipendenza con Ocme.
Le RSU aziendali, in caso di ricorso ad outsourcing, saranno informate in ordine alle aree interessate, all'entità dei lavori, ai tempi necessari di intervento ed alle aziende coinvolte. Nel corso di tale informativa l'Azienda valuterà eventuali proposte ed osservazioni avanzate dalle RSU.
Qualora tali scelte determinassero ricadute sugli assetti occupazionali e organizzativi, l'Azienda si dichiara disponibile ad effettuare un esame congiunto. Tale esame avrà ad oggetto la salvaguardia degli attuali livelli occupazionali complessivi, la tutela delle professionalità dei lavoratori/trici, nonché delle condizioni lavorative e contrattuali applicate. Fine ultimo di tale verifica sarà la ricerca di soluzioni, ove possibile, concordate.
Nell'eventualità che tale esame congiunto non producesse risultati, si ribadisce il diritto delle Parti a mantenere i propri diritti e poteri decisionali sulle scelte di outsourcing naturalmente, nel rispetto delle vigenti disposizioni di Legge e di Contratto.

3.2 Nuovi contratti di lavoro
In relazione all'utilizzo in Azienda di nuove tipologie di contratti di lavoro, cosiddetti "atipici", le parti, nel prevedere una puntuale applicazione delle normative legislative e contrattuali vigenti in materia, concordano sull'opportunità di integrare il flusso informativo già oggi adottato con il report mensile del personale fornito alle RSU (con il dettaglio delle assunzioni, cessazioni, conferme dei CFL e apprendisti, passaggi di livello suddivisi per categoria) e le comunicazioni inerenti la stipulazione/proroga di contratti di fornitura di lavoro temporaneo (contenenti gli elementi per l'individuazione del lavoratore inserito, la sua collocazione organizzativa, l'inquadramento, la durata del contratto e la società fornitrice), mediante la predisposizione di un documento riepilogativo inerente l'impiego quantitativo e qualitativo dei lavoratori/trici interinali, dei contratti di lavoro a tempo determinato, delle collaborazioni coordinate e continuative e dei contratti di apprendistato. Tale documento sarà oggetto di esame nel corso degli incontri sopra disciplinati nell'ambito della informativa generale riguardante la situazione occupazionale.
L'Azienda, confermando la prassi in questi anni adottata, valuterà la possibilità di stipulare contratti di fornitura di lavoro temporaneo con durata superiore ai 15 giorni di calendario, se ciò sarà compatibile con le necessità tecnico organizzative aziendali ed i motivi che ne hanno determinato il ricorso.
A favore dei lavoratori/trici interinali che abbiano prestato l'attività lavorativa in modo continuativo e per un tempo complessivo di almeno 1 anno, è prevista la possibilità al termine del contratto, di una conferma a tempo indeterminato. Tale opportunità sarà subordinata alla valutazione delle esigenze di tipo tecnico, produttivo ed organizzativo dell'azienda e dei requisiti professionali dei lavoratori/trici interessati. A tale riguardo l'Azienda s'impegna a verificare la possibilità di assunzione insieme con le RSU.
Per tutto quanto non previsto nel presente paragrafo si rimanda al CCNL, in particolare all'art. 1-bis, lett. C), Disciplina generale, Sezione III), ed al presente CCAL in merito alle modalità ed ai criteri per la determinazione / corresponsione ai lavoratori/trici temporanei delle erogazioni economiche connesse al Premio di risultato.
Nel valutare l'inquadramento dei lavoratori/trici interinali l'Azienda si riserverà di esaminare le esperienze professionali pregresse, il titolo di studio posseduto, la mansione per i quali sono stati richiesti, l'inquadramento dei lavoratori/trici che sono chiamati a sostituire al fine di evitare palesi disparità di trattamento rispetto ai colleghi con contratto a tempo indeterminato aventi analoghe mansioni.
Le Parti si dichiarano favorevoli alla prosecuzione ed alla promozione del rapporto di collaborazione con le varie realtà scolastiche e sull'utilizzo di stages formativi per gli allievi. Nel corso degli incontri previsti laddove sì esaminerà la situazione occupazionale, verranno fornite indicazioni circa l'utilizzo degli stages. In proposito, saranno valutate eventuali richieste/suggerimenti per verificare le condizioni tecnico-produttive di eventuali conferme al termine delle stesse.

4. Formazione
E' comune consapevolezza delle Parti che l'introduzione in azienda di nuove tecnologie e di nuove forme organizzative, necessarie per rispondere in modo più adeguato ed efficace alle necessità di mercato e di qualità del prodotto, hanno determinato cambiamenti nelle condizioni di lavoro e nelle modalità di svolgimento dell'attività quotidiana. Per i lavoratori/trici, ne deriva la necessità di un aggiornamento continuo, finalizzato all'acquisizione di nuove conoscenze e competenze, ciò in coerenza con l'obiettivo comune di perseguire una migliore qualificazione e valorizzazione professionale delle risorse umane aziendali.
A tale proposito, Azienda e RSU si riuniranno annualmente, in tempo utile per l'assegnazione del budget e la predisposizione dei programmi formativi, al fine di effettuare in maniera congiunta un'analisi dei fabbisogni professionali e formativi di gruppi omogenei di lavoratori/trici nei diversi reparti od uffici. L'Azienda si rende disponibile a valutare proposte, suggerimenti e soluzioni avanzate dalle RSU, coerenti con le necessità e le disponibilità aziendali. Sulla scorta di tali richieste l'Azienda verificherà la possibilità di promuovere iniziative all'interno dei piani formativi aziendali perseguendo di volta in volta, tutte le opportunità e gli incentivi finanziari disponibili a livello europeo, nazionale e territoriale per la formazione professionale.
Su precise proposte ritenute interessanti in merito ad iniziative di formazione/addestramento, l'Azienda è disponibile ad attivare specifici gruppi di lavoro composti da Direzione Aziendale e RSU o da dipendenti indicati dalle stesse, per fornire adeguato supporto tecnico nella fase di preparazione dei programmi formativi e nella scelta delle modalità didattiche più consone.
Le attività di formazione verranno svolte, compatibilmente con le caratteristiche dei corsi e le esigenze tecniche e organizzative aziendali, preferibilmente all'interno dell'orario di lavoro. Qualora ciò non fosse possibile, ai lavoratori/trici interessati sarà comunque garantita la retribuzione, a regime ordinario per le ore di corso.
Nel caso in cui il corso fosse tenuto in località fuori dei Comune di Parma, saranno altresì rimborsate le eventuali spese di vitto e trasporto.
Nell'ottica di una costante valorizzazione delle capacità e delle attitudini dei propri dipendenti, l'Azienda dichiara la propria disponibilità ad incoraggiare il loro sviluppo professionale interno, attraverso l'arricchimento delle mansioni e rotazioni su diverse posizioni dì lavoro, verificando di volta in volta, la possibilità di ricoprire posizioni vacanti, che richiedessero una specifica professionalità, con lavoratori/trici che dimostrino specifiche capacità ed attitudini e supportando tali fasi con percorsi formativi di tipo teorico/pratico che consentano di perseguire tale obiettivo.
[…]

6. Ambiente di lavoro – Sicurezza
Le Parti annettono grande importanza alle tematiche della Sicurezza e dell'Ambiente a tutela e salvaguardia della salute dei propri dipendenti e ribadiscono la propria volontà ad operare in piena conformità con la legislazione vigente in materia di igiene, prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro attuando in particolare il dettato normativo del D.Lgs.vo 626/94.
In tale quadro, viene riconosciuta l'importanza di un costante coinvolgimento e della reciproca collaborazione tra le parti coinvolte (con particolare riguardo ai RLS - Rappresentanti dei Lavoratori/trici per la Sicurezza) che rappresentano i migliori presupposti per garantire lo sviluppo ed il consolidarsi di una cultura della sicurezza all'interno dell'Azienda.
Al fine di mantenere il necessario livello di aggiornamento, in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro i RLS potranno partecipare, qualora necessario, con cadenza massimo annuale a corsi organizzati presso enti formatori riconosciuti e certificati.
Attenzione particolare sarà posta, alla formazione ed informazione dei lavoratori/trici su tutte le problematiche inerenti alla Prevenzione dei rischi e alla Sicurezza sul posto di lavoro. A tale riguardo, l'Azienda si rende disponibile a riconoscere 1 ora all'anno di formazione retribuita all'interno dell'orario di lavoro da far usufruire, previo accordo fra le Parti, a gruppi omogenei di lavoratori/trici o a tutte le maestranze in assemblea per iniziative di formazione e informazione sulle peculiari condizioni interne di lavoro, anche con l'ausilio di esperti competenti in materia ed esterni all'azienda.
L'Azienda s'impegna ad attuare un programma di monitoraggio sanitario previsto dalla normativa vigente nell'ambito dell'attività di sorveglianza sanitaria sia per coloro che svolgono mansioni ad obbiettivo rischio salute, sia per i lavoratori/trici che nello svolgimento della propria mansione utilizzano sistematicamente il video terminale, dando al contempo prioritaria attenzione alla salubrità degli ambienti di lavoro.
L'Azienda verificherà nel corso del corrente anno l'adeguatezza dell'abbigliamento di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale (DPI) forniti al personale dei reparti produttivi e ai tecnici trasfertisti integrando, e là dove necessario potenziando, la dotazione attuale.
Per quanto concerne infine, gli interventi di manutenzione sugli immobili così come per i progetti di ristrutturazione o di realizzazione di nuovi edifici, l'Azienda conferma la propria disponibilità ad informare preventivamente le RSU.

7. Orario di lavoro
Le Parti nel rivedere l'assetto complessivo del sistema di gestione dell'orario di lavoro, hanno inteso contemperare le oggettive necessità tecnico-produttive aziendali con le altrettanto legittime attese dei lavoratori/trici in merito ad una migliore gestione del tempo di lavoro.
Più in dettaglio le Parti sono giunte ad un'intesa sugli argomenti seguenti:

7.3 Riduzioni d'orario di lavoro (ROL)
[…]
Le Parti sono consapevoli che il regime di orario ridotto, cosiddetto "orario estivo", introdotto per il personale dei reparti produttivi nei precedenti CCAL, rappresenti in condizioni di normale operatività un utile strumento che assolve ad un duplice scopo: favorire un parziale smaltimento delle ore di ROL spettanti per contratto e agevolare l'attività lavorativa nel periodo estivo anche in giornate particolarmente calde. In tale contesto la durata di tale regime di orario sarà orientativamente intorno alle 4 settimane consecutive.
Le parti nel definirne congiuntamente ogni anno la calendarizzazione dovranno tenere conto della programmazione produttiva fissata nei mesi interessati (luglio/agosto) e dovranno verificarne la compatibilità con i carichi di lavoro e le tempistiche di consegna dei macchinari/impianti, valutando in caso di necessità la sovrapposizione di tale istituto con l'attivazione di doppi turni temporanei/strutturali.
Le parti non escludono la possibilità di valutare l'eventuale attivazione di tale regime d'orario anche al di fuori del periodo estivo, laddove ciò potesse contribuire a superare fasi di ridotta attività produttiva o crisi momentanee di mercato, prima di ricorrere ad altri strumenti legislativi (quali CIG, contratti di solidarietà, ...), al fine di ridurre ogni impatto sociale e prevenire eventuali ricadute occupazionali.

7.4 Orario giornaliero flessibile
Le parti, constatata la sostenibilità di tale modalità organizzativa, confermano definitivamente per il personale impiegatizio (oltre al personale dei reparti magazzino e controllo/accettazione) l'attuale sistema di orario flessibile giornaliero il quale prevede un orario di ingresso tra le h.8,00 e le h.8,30 ed una corrispondente uscita tra le h.17,00 e le h.17,30:
Le parti inoltre, convengono di estendere, in via sperimentale, tale regime di orario a tutto il personale operaio dei reparti produttivi a cui sarà concessa una flessibilità di ingresso il mattino dalle h.8,00 alle h.8,15 con conseguente uscita tra le h.17,00 e le h.17,15 al compimento delle otto ore di lavoro ordinario (es. entrata h.8,05 - uscita h.17,05)

7.5 Orari differenziati
L'Azienda si rende disponibile ad esaminare le richieste avanzate dai singoli lavoratori/trici per l'ottenimento, a fronte di particolari esigenze di carattere personale o famigliare, di regimi di orario differenziati per periodi definiti nel tempo.
Qualora si manifestassero ostacoli alla soddisfazione di suddette richieste, il lavoratore interessato, assistito da un componente delle RSU, potrà incontrarsi con la Direzione Risorse Umane per approfondire le eventuali motivazioni.

7.6 Lavoro a tempo parziale (part time)
Le Parti, nel richiamarsi alla disciplina vigente ed in particolare alle previsioni del CCNL all'art. 1-bis, Disciplina generale, Sezione III), in merito alle modalità di applicazione del lavoro a tempo parziale, convengono sul principio che tale strumento contrattuale può costituire un efficace strumento capace di conciliare gli interessi dei singoli lavoratori/trici con le eventuali esigenze di flessibilizzazione del lavoro e dell'organizzazione aziendale.
L'Azienda si dichiara disponibile a valutare e laddove sia possibile ad accogliere eventuali richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da full time a part time qualora esse siano compatibili con le mansioni svolte dal lavoratore interessato e le esigenze tecnico organizzative aziendali e tenendo conto dei limiti percentuali fissati dalla normativa vigente (ai fini del computo delle percentuali non saranno considerati i contratti Part Time concessi a tempo indeterminato e presenti alla data di stipula del presente CCAL). Particolare attenzione sarà posta alle richieste motivate dalla necessità di accudire i figli (entro il 8° anno di età) e nei riguardi di comprovate esigenze di assistenza di familiari conviventi gravemente ammalati, portatori di handicap o tossicodipendenti, o ancora per documentate ragioni di salute del lavoratore interessato.
Coloro che usufruiscono di un part time a tempo determinato possono, fermo restando il limite massimo complessivo di 24 mesi, richiederne la proroga; per contro eventuali riconversioni anticipate del contratto di lavoro a tempo pieno (per il decadere delle ragioni che avevano originato la richiesta del part time), potranno avvenire se richieste con adeguato preavviso e tenuto conto delle oggettive esigenze organizzative.
Qualora dovessero manifestarsi delle situazioni ostative all'accoglimento di tali richieste, l'Azienda s'impegna a discuterne le motivazioni con il diretto interessato e le RSU da lui stesso coinvolte.
Se compatibile con le necessità tecnico organizzative dell'ufficio/reparto di appartenenza, i dipendenti con contratto part time potranno effettuare un orario di lavoro giornaliero continuato fino a un massimo di 6 (sei) ore.

7.7 Lavoro a turni strutturale
In vista di una possibile estensione del regime di orario a turni avvicendati ad altri reparti (es. 6,00-13,15 e 13,15-20,30) dovuta a un incremento delle attività produttive, le Parti convengono sull'opportunità di incentivare l'adesione dei lavoratori/trici incrementando fa maggiorazione riconosciuta titolo di indennità turno. La percentuale corrisposta sarà dell'8,50% della retribuzione globale per le ore diurne, e del 17% per le ore notturne.
Al personale addetto alla portineria con orario di lavoro a turni la maggiorazione riconosciuta sarà incrementata al 3% della retribuzione per ogni ora svolta, sia diurna che notturna.
Modalità e durata della turnistica saranno sottoposte ad un esame congiunto delle Parti.

7.8 Lavoro a turni temporaneo
Qualora si rendesse necessario istituire un orario di lavoro su 2 turni giornalieri, per determinati reparti e per periodi definiti nel tempo, l'Azienda fornirà preventiva informazione alle RSU circa le motivazioni tecnico-organizzative, il numero dei lavoratori/trici coinvolti e la durata della turnistica che sarà comunque effettuata secondo le consuete modalità.
Nell'individuazione dei lavoratori/trici di cui sopra e compatibilmente con le competenze professionali richieste, l'Azienda agirà dapprima su base volontaria. Successivamente l'attuazione della turnistica, come contrattualmente previsto, sarà impegnativa per tutti gli interessati.
In vista di un utilizzo sempre più frequente di tale istituto, e al fine di incentivare l'adesione volontaria dei lavoratori/trici, le Parti hanno convenuto di aumentare la maggiorazione corrisposta per tutte le ore del turno (diurne e notturne), al 20% della retribuzione globale di fatto.

7.9 Lavoro straordinario
A fronte di particolari esigenze tecnico-produttive legate a punte di lavoro più intense rispetto alla normale programmazione tali da richiedere l'impiego di un congruo numero di lavoratori/trici per periodi continuativi e definiti, l'Azienda potrà attivare per determinati reparti/uffici, l'istituto contrattuale del lavoro straordinario individuando i lavoratori/trici su base inizialmente volontaria.
In tale evenienza le RSU verranno preventivamente informate circa le motivazioni tecnico organizzative della richiesta, il numero dei lavoratori/trici interessati e la durata dello straordinario da effettuarsi.
Per agevolare i lavoratori/trici verrà offerta una duplice opportunità: l'intero pagamento delle ore prestate comprensive delle maggiorazioni o in alternativa, per chi ne facesse preventiva richiesta, la possibilità di accantonare (in tutto o in parte) le ore di straordinario svolte in tali periodi in altrettanti riposi compensativi, fermo restando il riconoscimento in busta paga delle maggiorazioni contrattuali previste. Le ore non retribuite potranno essere recuperate dal lavoratore/trice entro il semestre successivo al periodo di effettuazione dello straordinario (es. dicembre 2002 - giugno 2003), compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive dei rispettivi reparti.
Previo accordo con le RSU, in alcuni periodi dell'anno in corrispondenza con i picchi produttivi (solitamente nei mesi di novembre e dicembre e prima della chiusura estiva del mese di agosto) laddove fosse necessario richiedere, in modo organico e per un periodo continuativo di 4/5 settimane, l'impegno straordinario di tutto il personale dei reparti produttivi, potranno essere attivati sistemi d'incentivazione "ad hoc", sotto forma di premi "una tantum" aggiuntivi alle maggiorazioni contrattuali, a favore di quei dipendenti che forniranno in tali circostanze la loro disponibilità.

8. Permessi per visite specialistiche
I permessi retribuiti per visite specialistiche vengono concessi ogni anno sino ad un massimo di 4, della durata di 2 hh. ciascuno, per agevolare l'effettuazione da parte dei lavoratori/trici di visite mediche specialistiche (ad esclusione delle cure odontoiatriche). Il lavoratore che ne fa richiesta è tenuto a fornire un riscontro oggettivo della visita effettuata mediante presentazione di idonea documentazione (es. ricevuta di pagamento del ticket).
L'Azienda fornirà ogni anno a tutti i dipendenti un prospetto riepilogativo della situazione individuale di cumulo di eventuali assenze per malattia, in relazione alla conservazione del posto di lavoro e al trattamento economico.

12. Azione positiva
L'Azienda si rende disponibile a promuovere nel periodo di vigenza del presente contratto, un'azione positiva tesa a garantire un'effettiva pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso al lavoro, nelle condizioni di impiego e nella formazione professionale e di rimuovere eventuali ostacoli che ne impediscano la realizzazione.

16. Diritti sindacali
L'Azienda s'impegna a trovare una soluzione circa l'individuazione di uno spazio a disposizione delle RSU, dotato possibilmente di Personal Computer, accesso ad Internet ed una stampante.

18. Norma finale
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dai precedenti Accordi non espressamente modificate o superate dalla presente normativa. Le parti convengono inoltre sull'opportunità di avviare la raccolta, in un unico supporto elettronico, degli accordi sindacali aziendali in vigore in Ocme.