Categoria: 2014
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Tipologia: Ipotesi di accordo
Data firma: 16 dicembre 2014
Parti: Federpesca e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila Pesca
Settori: Agroindustriale, Pesca marittima
Fonte: flai.it

Sommario:

Art. 4 - Unicità di contratto
Art. 5 - Applicazione del contratto
Art. 9 - Sicurezza sul lavoro
Art. 11 - Formazione permanente e continuativa
Art. 18 - Orario di lavoro a terra (Pesca Mediterranea)
Art. 22 - Retribuzioni
Art. 23 - Marinaio Polivalente
Art. 40 - Indennità di perdita di corredo, strumenti professionali ed utensili (Pesca oceanica)
Art. 41 - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 69 - Disciplina delle Festività
Art. 71 - Adeguamenti Professionali
Articolo Nuovo
Allegato 5 Verbale di accordo 19.02.2010

Ipotesi di accordo

Il giorno 16 del mese di dicembre 2014, a Roma Viale Liegi, n. 62, tra la Federazione Nazionale delle Imprese di Pesca - Federpesca- […], con la partecipazione di una delegazione industriale e la Fai Cisl […], la Flai Cgil […], la Uila Pesca […], è stata raggiunta la seguenti ipotesi di accordo

Art. 4 - Unicità di contratto
La Federpesca, la Fai-Cisl, la Flai-Cgil e la Uila Pesca riconoscono reciprocamente di essere i soggetti maggiormente rappresentativi nell'ambito delle imprese di pesca marittima, di cui alla legge 413/84 alle quali il contratto è rivolto, e dei lavoratori da esse dipendenti.
Pertanto, le organizzazioni stipulanti il presente patto reciprocamente si impegnano a ritenere il presente contratto collettivo come l'unica ed esclusiva fonte contrattuale della disciplina dei rapporti di lavoro dipendente ai sensi di quanto previsto dal successivo art. 5.
Qualora altre organizzazioni siano interessate a regolare i rapporti di lavoro dei propri lavoratori dipendenti, uniformandosi alla disciplina stabilita dal presente contratto, esse lo potranno recepire nella sua interezza, impegnandosi alla piena e completa applicazione, presso i loro associati, dei contenuti normativi ed economici definiti dal contratto medesimo.
A fronte di eventuali richieste di firma per adesione al presente CCNL, da parte di altre associazioni datoriali e/o organizzazioni dei lavoratori, le parti stipulanti dovranno unanimemente darne preventiva e formale autorizzazione.
Le stesse sottoscritte organizzazioni dichiarano, altresì, ad ogni effetto, di astenersi dalla eventuale stipulazione in sede separata di patti e/o accordi diretti ed indiretti con soggetti estranei alla presente contratto, ed escludono, inoltre, che la eventuale adesione al contratto collettivo possa comportare anche poteri in ordine alla stipulazione di eventuali successivi accordi modificativi e/o integrativi e/o rinnovativi della disciplina, A definita nella propria interezza, nella stipula del presente contratto collettivo

Art. 5 - Applicazione del contratto
Il presente contratto di lavoro si applica all'equipaggio imbarcato sulle navi da pesca marittima.
È considerato in ogni caso membro dell’equipaggio anche il marittimo che non risulti, per atto pubblico, titolare del diritto di proprietà, di tutta o di una parte, dell’imbarcazione su è imbarcato.
Sono stabilite le seguenti definizioni delle varie attività di pesca:
A - costiera locale entro le sei miglia B - costiera ravvicinata entro le 20 miglia
C - mediterranea o d’altura oltre le 20 miglia D - oceanica o oltre gli stretti.
Nota a verbale: sono fatte salve le eventuali modifiche regolamentate circa estensioni/deroghe;

Art. 9 - Sicurezza sul lavoro
Fermo restando il reciproco impegno delle parti affinché la materia della sicurezza sul lavoro a bordo delle navi da pesca trovi, all'interno dello specifico decreto interministeriale di attuazione previsto dall'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, una ridefinizione maggiormente coerente con le peculiarità delle attività marittime, si definisce quanto segue sulla base della bozza di decreto ad oggi a disposizione delle parti.
L'armatore provvede alla nomina, sentito il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, dei membri e del responsabile del servizio di prevenzione e protezione individuandoli tra il personale di bordo, ovvero sulle navi con equipaggio fino a 5 marittimi individuandoli nell'ambito del personale appartenente alla struttura organizzativa di terra con esclusione degli addetti al primo soccorso, prevenzione incendi ed evacuazione.
I lavoratori marittimi eleggono il proprio rappresentante della sicurezza al loro interno.
A bordo delle navi da pesca nuove ed esistenti con equipaggi fino a 5 marittimi, od ove non sia stato eletto un RLS a bordo, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sarà eletto e/o designato con funzioni di rappresentante territoriale per la sicurezza dei lavoratori, attraverso procedure definite dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie il presente contratto. Attraverso la contrattazione di 2 livello si prevederanno le tutele e le agibilità riguardo alle funzioni conferitegli dalla Legge e dal CCNL.
I rappresentanti della sicurezza restano in carica tre anni, ricevono la formazione particolare in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro a bordo, e dovranno comunicare al datore di lavoro con 48 ore di anticipo l'utilizzo del tempo di lavoro retribuito dedicato specificatamente allo svolgimento delle proprie funzioni.
Per quanto concerne gli obblighi di armatore, comandante, lavoratori si rinvia alla normativa vigente.
In particolare, gli armatori assolvono i loro obblighi d'informazione, addestramento, aggiornamento e formazione dei lavoratori marittimi e dei rappresentanti in materia di sicurezza e salute avvalendosi prioritariamente degli enti bilaterali previsti dal presente contratto.
Fermo restando la classificazione a rischio medio del settore, ai soli fini della formazione specifica di cui agli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, le parti concordano di elevare da 12 a 16 le ore formative.
Fatte salve le disposizioni previste dal presente contratto, l'orario di lavoro a bordo delle unità di pesca stabilito in 48 ore settimanali medie, calcolate su un periodo di riferimento di un anno.
Il numero massimo di ore di lavoro non deve essere superiore a 72 ore in un periodo di sette giorni.
I lavoratori marittimi di età inferiore a 18 anni non devono svolgere la propria attività lavorativa a bordo in orario notturno. Ai fini di questa disposizione per "orario notturno" si deve intendere il periodo dalle ore 22 alle ore 7.
Per tutti gli altri lavoratori per "orario notturno" si deve intendere il periodo dalle ore 22 alle ore 6 del mattino.
Resta fermo che il relativo trattamento economico, di quanto sopra, è ricompreso nell'art. 22 (retribuzioni).
Le parti concordano di incontrarsi alla luce delle modifiche di legge che interverranno in attuazione del decreto di coordinamento previsto dal decreto legislativo n. 81/2008 al fine di recepirne i contenuti normativi modificando, integrando e aggiornando il presente articolo per darne piena applicazione alla pesca marittima.
Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia alle norme vigenti, con particolare riferimento ai decreti legislativi n. 271/99, 272/99, 298/99, 81/2008 e successive modifiche.
Dichiarazione a Verbale
Le parti si impegnano entro il 30.06.2015 a definire una idonea certificazione, per attestare le prestazioni di lavoro a turno notturno a bordo ai soli fini del riconoscimento di detta attività come lavoro usurante per eventuali prestazioni previdenziali e assistenziali.

Art. 18 - Orario di lavoro a terra (Pesca Mediterranea)
Qualora l'equipaggio venga chiamato a prestare la sua opera a terra durante i lavori in cantiere, l'orario normale di lavoro è di 8 ore giornaliere con interruzione di 1 ora per la consumazione dei pasti.
Qualora la durata dei lavori sia inferiore agli 8 giorni tutto l'equipaggio resterà imbarcato a tutti gli effetti.
Se i lavori si sono eseguiti in un cantiere con la partecipazione di maestranze del cantiere stesso, ai pescatori che partecipano ai lavori, verrà corrisposto lo stesso trattamento economico delle maestranze del cantiere stesso, qualora sia più favorevole rispetto ai minimi garantiti dal presente contratto con l'equiparazione alle seguenti qualifiche:
Capitano o motorista operaio specializzato
Marinaio polivalente operaio qualificato super
Marinaio operaio qualificato
Mozzo manovale
Qualora i lavori fossero effettuati in banchina e dai soli membri dell'equipaggio, il compenso per ogni giorno di lavoro non potrà essere inferiore a quanto previsto sopra.
Il periodo di lavoro in cantiere o in banchina non dovrà essere conteggiato ai fini della determinazione della parte. I pasti durante la permanenza sul lavoro, vengono assicurati dall'armatore a proprio carico.

Art. 23 - Marinaio Polivalente
La figura di marinaio polivalente (marinaio di prima) come qualifica contrattuale e previdenziale trova applicazione relativamente alla pesca costiera locale, costiera ravvicinata, e pesca mediterranea o d'altura.
[…]

Art. 71 - Adeguamenti Professionali
[…]
Le parti convengo di istituire, entro 60 gg. dalla sottoscrizione del presente CCNL, una commissione per valutare l'applicabilità dell'apprendistato a bordo, tenuto conto della peculiarità del settore della pesca.