Tipologia: CIA
Data firma: 7 ottobre 2006
Validità: 07.10.2006 - 31.12.2008
Parti: Unipol e Fisac-Cgil, Uilca-Uil, Fiba-Cisl, Fna, Snfia
Settori: Credito Assicurazioni, Gruppo Unipol
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

I. Parte generale
Art. 1 Democrazia d'impresa per la valorizzazione delle persone
Art. 2 Partecipazione
Art. 3 Formazione professionale
Art. 4 Pari opportunità
Art. 5 Mobbing
II. Parte normativa
Art. 6 Orario di lavoro
Art. 7 Orario di lavoro a turni
Art. 8 Orario di lavoro a part-time
Art. 9 Lavoro supplementare
Art. 10 Lavoro straordinario
Art. 11 Reperibilità nei sistemi informativi
Art. 12 Permessi
Art. 13 Aspettative
Art. 14 Assemblee sindacali
Art. 15 Attività di patronato
Art. 16 Ferie
Art. 17 Movimentazioni
Art. 18 Trasferimenti di sede
Art. 19 Tutela della salute e sicurezza nell'ambiente di lavoro
Art. 20 Sistemi tecnologici
Art. 21 Occupazione nelle agenzie in appalto
Art. 22 Validità degli accordi
III. Parte economica
Art. 23 Una tantum
Art. 24 Premio aziendale di produttività (PAP)
Art. 25 Premio aziendale variabile (PAV)
Art. 26 Assegnazione azioni gratuite
Art. 27 Indennità specifiche
Art. 28 Buono pasto
Art. 29 Rimborsi spese
Art. 30 Prestiti
Art. 31 Mutui casa
Art. 32 Anticipazione del TFR
Art. 33 Previdenza integrativa
IV. Parte assicurativa
Art. 34 Coperture sanitarie
Art. 35 Coperture sanitarie per i funzionari
Art. 36 Coperture infortuni e malattia
Art. 37 Copertura vita
Art. 38 Copertura kasko, incendio, furto ed eventi atmosferici
Art. 39 Criteri di adesione e di interruzione delle coperture
Art. 40 Contributo dei dipendenti
Art. 41 Fondo pensione e cassa di assistenza
V. Parte Personale inquadrato nella disciplina speciale parte seconda del CCNL (produttori)

Art. 42 Personale inquadrato nella disciplina speciale parte seconda del CCNL (produttori)
VI. Parte Personale inquadrato nella disciplina speciale parte terza del CCNL (call center)
Art. 43 Personale inquadrato nella disciplina speciale parte terza del CCNL (call center)
VII. Decorrenza e durata
Art. 44 Decorrenza e durata
Allegati
Allegato 1 Orario di lavoro centralino e portineria
Allegato 2 Orario di lavoro sala macchine CED
Allegato n. 3 Regolamento per i mutui prima casa forme di concessione
Allegato n. 4 Ricoveri per «Grandi interventi chirurgici»
Allegato n. 5 Ricoveri per «Grandi interventi» chirurgici
Allegato n. 6 Ricoveri e/o interventi chirurgici diversi da quelli indicati nell'elenco «grandi interventi»
Allegato n. 7 Visite specialistiche, esami diagnostici, occhiali, protesi, agopuntura e laserterapia
Allegato n. 8 Cure odontoiatriche ed ortodontiche
Allegato n. 9 Caso di malattia o infortunio che risolve il rapporto di lavoro
Allegato n. 10 Infortuni professionali
Allegato n. 11 Infortuni extraprofessionali
Allegato n. 12 Invalidità permanente da malattia
Allegato n. 13 Copertura vita
Allegato n. 14 Copertura kasko, incendio, furto ed eventi atmosferici in caso di trasferta
Allegato n. 15 Copertura kasko, incendio, furto ed eventi atmosferici per il dipendente con percorrenze superiori a 10.000 km annui
Allegato n. 16 Cure idrotermali
Allegato 17 Condizioni specifiche per il personale inquadrato nella disciplina speciale parte terza del CCNL (call center)

Contratto Integrativo Aziendale

Il giorno 7 ottobre 2006 sulla base di quanto previsto dall'articolo 84 del vigente CCNL che disciplina i rapporti tra le imprese di assicurazione ed il personale dipendente non dirigente, tra la Capogruppo Compagnia Assicuratrice Unipol spa […], la Compagnia Assicuratrice Linear spa […], la Unisalute spa […] e le Organizzazioni Sindacali Aziendali di categoria rappresentate: […] Fisac-Cgil […], Uilca-Uil […], Fiba-Cisl […], Fna […], Snfia […], in Bologna presso la Sede della Compagnia Assicuratrice Unipol si è stipulato il seguente Contratto Integrativo Aziendale
Il presente CIA si applica al personale dipendente non dirigente della Compagnia Assicuratrice Unipol spa, della Compagnia Assicuratrice Linear spa e di Unisalute spa.

I. Parte generale
Art. 1 Democrazia d'impresa per la valorizzazione delle persone

La gestione del rapporto di lavoro si basa sul rispetto della persona, sulla correttezza e sul rispetto delle pari opportunità.
Le Parti confermano la centralità del personale dipendente, riconoscono e rispettano i reciproci ruoli e promuovono la diffusione di un corretto sistema di relazioni.
Nello specifico le Parti ribadiscono l'impegno per un ulteriore miglioramento delle relazioni sindacali attraverso il rafforzamento della partecipazione dei lavoratori e delle stesse OO.SS.AA. alla crescita quantitativa e qualitativa (servizio all'utenza, prodotti, costi e risultati economici) di ciascuna Compagnia, attraverso il miglioramento dell'informazione e del confronto nel rispetto dei reciproci ruoli e funzioni e attraverso lo sviluppo dell'azione di valorizzazione delle persone e della loro crescita professionale.
Tale reciproco impegno si svolgerà nell'ambito delle norme di Legge, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e di quanto pattuito nel presente Contratto Integrativo Aziendale anche con l'obiettivo di favorire il progressivo processo di armonizzazione contrattuale del Gruppo.

Art. 2 Partecipazione
Le Parti confermano la scelta della partecipazione come fondamentale valore condiviso e radicato nella vita dell'Impresa. Le Parti, nell'ambito delle politiche e degli obiettivi aziendali e delle società del Gruppo, si impegnano a migliorare ulteriormente contenuti, modalità e tempi della partecipazione e del coinvolgimento dei lavoratori alla vita dell'Impresa, in un rapporto esplicito teso a sviluppare le competenze, elevare la qualità del servizio, migliorare la qualità del lavoro e la professionalità. Le Parti convengono sull'esigenza di sviluppare la comunicazione interna rivolta a tutti i dipendenti con l'obiettivo di migliorare la circolazione delle informazioni e delle conoscenze all'interno dell'Impresa per favorire la realizzazione delle strategie ed il conseguimento degli obiettivi aziendali. Le Parti concordano sull'opportunità di sviluppare ulteriormente la collegialità come criterio di gestione aziendale, coinvolgendo nella elaborazione dei piani, dei programmi e dei progetti tutti i lavoratori all'interno della unità organizzativa di appartenenza e in particolare valorizzando il significativo ruolo dei Funzionari, in considerazione delle specifiche responsabilità agli stessi riconosciute in ambito aziendale anche nel raggiungimento dei risultati economici.
Nel rapporto diretto con i lavoratori l'Azienda riconferma il proprio impegno a svolgere, a livello di singola Direzione, incontri periodici tra Dirigenti e Funzionari per analizzare e discutere l'attività della Direzione nel contesto delle politiche generali dell'Impresa.
Nel rapporto diretto fra il responsabile di una determinata unità organizzativa ed il suo superiore gerarchico si dovranno tenere incontri periodici finalizzati alla discussione degli obiettivi, alla identificazione delle risorse necessarie, al ruolo che il lavoratore è chiamato ad assolvere per la realizzazione degli stessi, all'andamento del lavoro e ai risultati conseguiti.
Il processo di coinvolgimento dovrà con la gradualità necessaria coinvolgere e interessare ogni singola unità organizzativa allo scopo di:
• migliorare i risultati della gestione;
• migliorare i servizi verso l'utenza sia esterna che interna (tra Uffici e tra Uffici e Agenzie);
• migliorare la professionalità dei lavoratori;
• migliorare il contesto e le condizioni di lavoro;
• innovare le metodologie di lavoro;
• migliorare la funzionalità e l'organizzazione del lavoro.
Le Parti condividono che il lavoro è l'elemento costitutivo dell'impresa e si realizza nel rispetto degli accordi e delle regole con l'obiettivo di sviluppare un'impresa responsabile verso se stessa e verso il mondo esterno.
In tal senso, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 13 del CCNL, saranno promossi momenti di confronto tra le Parti sui temi della responsabilità sociale, degli andamenti generali della Compagnia in rapporto alle strategie e al mercato, degli assetti organizzativi e dell'organizzazione del lavoro.
Nell'ambito dei sistemi di comunicazione interna, alle OO.SS.AA. viene messa a disposizione una bacheca elettronica accessibile ai dipendenti, in cui dare comunicazioni tempestive ed inserire pubblicazioni, testi e comunicazioni inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
a - Informazione generale
Allo scopo di favorire ulteriormente i processi partecipativi l'Impresa riconferma il proprio impegno a fornire al Sindacato le informazioni riguardanti le principali variabili aziendali e precisamente:
• politiche e obiettivi della Compagnia;
• budget aziendale;
• piani pluriennali;
• rapporti tecnici;
• investimenti tecnologici.
Tali informazioni, corredate dalla documentazione necessaria, saranno fornite almeno una volta all'anno e quando, eventualmente, le OO.SS.AA. ne facciano richiesta.
b - Informazioni specifiche
Le informazioni specifiche che l'azienda fornirà alle OO.SS.AA. verteranno sui seguenti temi.
b.1) Progetti organizzativi ed informatici. L'Impresa per quanto riguarda i progetti che hanno rilevanza sulla Organizzazione del Lavoro, occupazione e professionalità, fornisce le informazioni necessarie ed una documentazione di sintesi utile ad una reale comprensione degli stessi (in particolare obiettivi e contenuti) prima dell'avvio della fase di realizzazione.
Sullo stato di avanzamento dei progetti le OO.SS.AA. possono chiedere ulteriori informazioni.
L'informativa verterà principalmente:
• sulla descrizione delle aree di attività delle unità organizzative e delle conseguenti funzioni prevalenti;
• sui criteri organizzativi del progetto e su eventuali modifiche della struttura;
• sui ritorni di produttività attesi con la realizzazione del progetto.
b.2) Organici. Mensilmente verranno consegnate alle OO.SS.AA. le informazioni su assunzioni (area professionale, livello retributivo, provenienza da altre imprese del Gruppo), cessazioni (con indicazione di passaggi ad altre imprese del Gruppo), trasferimenti di sede, movimentazioni, passaggi di livello retributivo, variazioni di contratto, assunzioni di disabili di cui alla legge n. 68 del 12 marzo 1999 e lavoratori interinali per settore di collocazione, lavoro straordinario e lavoro supplementare effettuato.
b.3) Informazioni specifiche verranno fornite in merito alle aree commerciale e servizi di liquidazione relativamente alle linee generali delle politiche aziendali e ai principali processi di cambiamento. Nello specifico saranno illustrate eventuali variazioni della struttura organizzativa, eventuali modifiche dei livelli occupazionali e verranno fornite, per la rete di liquidazione, informazioni sull'andamento del denunciato.
b.4) Su richiesta delle OO.SS.AA., verranno fornite informazioni sulla rete di vendita e la distribuzione tramite banche.
b.5) Annualmente l'Impresa consegnerà alle OO.SS.AA. un rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile e il costo del personale disaggregato per sesso secondo i criteri stabiliti dalla legge 125/1991.
c - Confronto
I temi dell'informazione generale e specifica possono essere oggetto di confronto fra le Parti su richiesta di una di esse.
Per quanto riguarda il confronto sui temi relativi a:
• tempi e modalità dei progetti significativi;
• metodi e criteri adottati nei cambiamenti organizzativi;
• nuove procedure meccanizzate;
• carichi di lavoro;
• progetti di inserimento mirato per lavoratori con handicap.
L'Impresa fornirà la necessaria documentazione fissando un incontro da tenersi non oltre 15 giorni dalla data di trasmissione della documentazione stessa. Dopo tale incontro possono essere richiesti ulteriori approfondimenti da esaurirsi entro 10 giorni dalla richiesta e comunque entro 30 giorni dalla data di trasmissione della documentazione.
d - Contrattazione
L'Impresa in conseguenza di cambiamenti organizzativi delle strutture e di cambiamenti tecnologici contratta con le OO.SS.AA.:
• la distribuzione dell'orario;
• il cambiamento e la riconversione professionale;
• la mobilità anche territoriale;
• gli effetti sull'occupazione;
• la formazione finalizzata alla riconversione professionale.
La contrattazione deve iniziare di norma entro 10 giorni dalla data di informazione scritta o orale fornita alle OO.SS.AA.

Art. 3 Formazione professionale
Le Parti confermano che la formazione rappresenta uno strumento importante per la crescita professionale dei lavoratori e per la valorizzazione delle persone; inoltre riconoscono che, in un contesto caratterizzato da forti cambiamenti, la formazione è un importante ausilio per la condivisione delle conoscenze e per il miglioramento della qualità e dell'efficienza del servizio.
L'azienda conferma il suo rilevante impegno in direzione della formazione professionale che considera elemento saliente delle sue politiche e delle sue peculiarità. L'impegno dell'azienda, delle OO.SS.AA. e dei lavoratori è volto a creare un sistema formativo "globale" che oltre gli specifici corsi permei l'intera attività lavorativa dalle relazioni intersoggettive allo scambio di conoscenze professionali ed allo sviluppo delle competenze personali.
Le parti concordano inoltre che lo sviluppo della professionalità e delle competenze professionali è determinato dalle opportunità formative relative a:
• corsi di formazione d'aula;
• supporto e affiancamento sul lavoro;
• supporti multimediali per l'autoformazione;
• formazione a distanza;
• partecipazione a progetti di sviluppo;
• partecipazione a iniziative seminariali esterne su temi specifici.
Pertanto le riunioni di strutture, uffici, gruppi, gli inserimenti ed affiancamenti di personale, la circolazione dei materiali di informazione (circolari, documentazione, ecc.) dovranno costituire momenti reali e permanenti di formazione individuale e collettiva.
Rispetto alla formazione d'aula, l'Impresa provvede a programmare ogni anno:
• corsi di formazione per i neo-assunti;
• corsi di formazione di base;
• corsi di aggiornamento professionale di natura tecnico-specialistica;
• corsi di formazione per la gestione delle risorse umane;
• eventuali corsi di selezione.
Corsi di formazione saranno effettuati nei casi di rilevanti ristrutturazioni aziendali anche derivanti da innovazioni tecnologiche che comportino significative modifiche nello svolgimento della prestazione lavorativa.
Tali corsi saranno rivolti a quei lavoratori che, per effetto delle ristrutturazioni e/o innovazioni di cui sopra, saranno interessati a significative modificazioni delle loro prestazioni lavorative.
Anche in attuazione dell'art. 66 del CCNL l'impresa istituirà interventi formativi per Unipol Assicurazioni pari a un monte ore complessivo annuo di almeno 3000 ore. Per Unisalute il monte ore annuo è di almeno 450 ore. Per Linear il monte ore annuo è di almeno 450 ore.
Nelle iniziative di formazione sarà garantita un'uguale possibilità di partecipazione nel rispetto delle leggi n. 903/1977, 125/1991 e dell'art. 49 del CCNL del 18 luglio 2003. Nei corsi di formazione per i neo-assunti sono 4 le ore d'aula riservate alle OO.SS.AA. Le Parti si incontreranno almeno una volta all'anno per esaminare l'attività formativa svolta e i futuri programmi di formazione.
Per gli operatori assunti a tempo indeterminato nelle Centrali operative, saranno previste 2 ore complessive di incontro con le OO.SS.AA. nel caso in cui non abbiano fruito dei corsi per neoassunti.
Per tutte le imprese firmatarie del presente Contratto Integrativo Aziendale viene istituita un'unica Commissione bilaterale tra le imprese e le OO.SS.AA. per approfondire le tematiche sempre più specialistiche relative alla formazione e per la realizzazione dei piani formativi anche attraverso l'impiego del Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua del Terziario - Forte.
La Commissione potrà approfondire la rilevazione dei fabbisogni formativi in particolare per il personale che da tempo non è interessato da piani formativi e da sviluppi professionali.
Tale Commissione è composta da un numero massimo di tre membri designati dalle Imprese e 10 membri designati dalle OO.SS.AA. che saranno nominati e apriranno i lavori entro tre mesi dalla data di stipulazione del presente CIA.

Art. 4 Pari opportunità
Nell'ambito delle normative in materia di pari opportunità, fra aziende e OO.SS.AA. viene istituita una commissione bilaterale.
Tale commissione pertanto avrà lo scopo di approfondire i contenuti della legge ed elaborare e promuovere idee e progetti di azioni positive volte al superamento degli ostacoli anche indiretti che impediscono la valorizzazione del personale femminile. Tra i temi della commissione sarà affrontato l'approfondimento della conciliazione fra tempi di vita e tempi di lavoro, con l'obiettivo di diffondere forme innovatrici e adattabili di organizzazione di lavoro e di articolazione della prestazione lavorativa al fine di migliorare la qualità e la produttività del lavoro, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 9 della L. 53/2000 e altre normative vigenti in materia.
La commissione è composta da un numero massimo di tre membri designati dalle Imprese e 10 membri designati dalle OO.SS.AA. che saranno nominati e apriranno i lavori entro tre mesi dalla data di stipulazione del presente CIA.
Le Parti si danno reciproca facoltà di invitare ai lavori della Commissione propri esperti.

Art. 5 Mobbing
L'impresa afferma che la salvaguardia della integrità morale e fisica del dipendente è condizione necessaria per lo svolgimento dell'attività lavorativa e che una cultura del lavoro che ponga al centro il rispetto della personalità di ogni collaboratore rappresenta la base per un positivo clima aziendale.
Qualunque atteggiamento lesivo della dignità individuale, che si manifesti attraverso comportamenti, parole, atti, scritti capaci di arrecare offesa alla personalità, alla dignità o all'integrità fisica o psichica di una persona, costituisce una violazione dei diritti personali e non è compatibile con il normale svolgimento del rapporto di lavoro. Per tutte le imprese firmatarie del presente Contratto Integrativo Aziendale viene istituito un unico Organismo bilaterale tra imprese e le OO.SS.AA. al quale viene affidato il compito di individuare percorsi di approfondimento della materia per proporre iniziative comuni mirate ad una diffusione e ad una sensibilizzazione sull'argomento al fine di prevenire l'insorgere di azioni lesive della dignità individuale, di elaborare un documento comune utile alla promozione di un "Codice di Buone Prassi" e di identificare le azioni da intraprendere in caso di situazioni in cui si ravvisino forme di mobbing.
Tale Organismo è composto da un numero massimo di tre membri designati dalle Imprese e 10 membri designati dalle OO.SS.AA. che saranno nominati e apriranno i lavori entro tre mesi dalla data di stipulazione del presente CIA.
Le Parti si danno reciproca facoltà di invitare ai lavori dell'Organismo propri esperti.

II. Parte normativa
Art. 6 Orario di lavoro

a - Durata e distribuzione
Per tutto il personale l'orario di lavoro settimanale è, salvo quanto previsto dalle specifiche regolamentazioni in materia, pari a 37 ore così come previsto dal vigente CCNL. Di norma, tutte le unità organizzative effettuano otto ore giornaliere di lavoro dal lunedì al giovedì e cinque ore giornaliere al venerdì.
b - Flessibilità di orario
Per il personale che non opera secondo turni di lavoro è possibile usufruire della flessibilità di orario di lavoro secondo le seguenti modalità: dal lunedì al giovedì 7,45 9,00 in entrata 17,00 18,30 in uscita il venerdì 7,45 9,00 in entrata 12,00 16,00 in uscita È prevista 1 ora di intervallo per il pranzo.
Nell'esercizio dell'orario flessibile il saldo al mese delle ore in più o in meno, compreso cioè il riporto dei mesi precedenti, non può in ogni caso superare le 10 ore. Ogni mese le ore effettuate in più o in meno saranno riportate nel mese successivo come saldo complessivo.
Nel computo delle ore da recuperare saranno considerati anche i permessi autorizzati i quali non possono comunque superare le 5 ore per ogni mese.
Le ore di lavoro eccedenti le ore suddette, e salvo quanto previsto agli art. 9 e 10 "Lavoro Supplementare" e "Lavoro Straordinario", saranno considerate contrattualmente non consentite e non richieste dall'Impresa, e quindi non verranno retribuite.
I ritardi devono rappresentare una eccezione e devono essere motivati. I ritardi che superano il monte di dieci minuti mensili verranno trattenuti dalla retribuzione. Le Agenzie di Direzione possono effettuare l'attività il venerdì pomeriggio fino alle 17.30; le ore lavorate il venerdì pomeriggio vengono recuperate, di intesa con il responsabile diretto, nel corso della settimana successiva.
Sulla base delle esigenze di alcune unità organizzative l'Impresa potrà richiedere una presenza fino alle ore 18,30. Laddove dovessero insorgere problemi per la copertura degli orari richiesti, la soluzione degli stessi verrà ricercata preventivamene con le OO.SS.AA.

Art. 7 Orario di lavoro a turni
a - Durata e distribuzione
In considerazione delle particolari esigenze di taluni servizi, sono stabiliti turni di lavoro settimanali per le seguenti categorie di lavoratori:
• addetti ai centralini telefonici;
• addetti alla portineria;
• addetti alla sala macchine del CED;
• addetti ai call center.
Negli allegati 1 e 2 e negli Accordi specifici sono riportati gli orari dei turni.
Agli addetti al call center verrà fornito un calendario trimestrale dei turni di lavoro che potrà essere modificato per esigenze tecnico-produttive con un preavviso di almeno 30 giorni, ridotto per il call center di Sertel a 15 giorni in caso di inserimento di personale e/o di riorganizzazione della struttura.
L'introduzione di nuovi turni di lavoro sarà oggetto di confronto con le OO.SS.AA. secondo i tempi previsti dall'art. 2 del CIA.
b - Flessibilità di orario
Per il lavoro a turni non è prevista flessibilità di orario, fatto salvo quanto previsto negli Accordi specifici.

Art. 8 Orario di lavoro a part-time
a - Durata e distribuzione […]
b - Flessibilità di orario
I lavoratori a part-time possono usufruire di una flessibilità di orario posticipando fino a 30 minuti l'orario di ingresso e quello di uscita rispetto all'orario individuale indicato nel contratto.
La fascia di flessibilità in entrata non potrà determinare un orario di ingresso oltre le ore 9.
Nell'esercizio dell'orario flessibile il saldo al mese, in più o in meno, compreso cioè il riporto dei mesi precedenti, non può in ogni caso superare le 5 ore. Nel computo delle ore da recuperare saranno considerati anche i permessi autorizzati mensilmente.
I lavoratori part time da 25 a 30 ore settimanali, in essere alla data di stipulazione del presente CIA con un orario di ingresso successivo alle ore 8.30, potranno modificare il proprio orario di riferimento, per beneficiare della nuova fascia di flessibilità e del nuovo riporto mensile nell'esercizio dell'orario flessibile secondo le condizioni sopra riportate, che entreranno in vigore entro il 31/12/2006. In caso contrario manterranno le condizioni in vigore secondo le disposizioni dell'art. 7 del CIA del 18/10/2001.
c - Trattamento economico e normativo
Il trattamento economico e normativo sarà matematicamente proporzionale all'orario effettuato.
I lavoratori a part-time hanno diritto al buono pasto nel caso in cui l'orario di lavoro preveda il rientro pomeridiano con un intervallo di almeno un'ora.
d - Criteri di accesso
Allo scopo di agevolare l'accesso al part-time l'Impresa registrerà le domande scritte pervenute dai singoli lavoratori. L'Impresa si impegna a dare risposta, sia essa positiva o negativa, alle domande di part-time entro 3 mesi dalla loro presentazione.
L'accesso al part-time viene regolamentato sulla base dei seguenti criteri elencati in ordine di importanza:
• comprovati motivi di salute;
• comprovati e gravi motivi familiari;
• altre esigenze di ordine personale.
A parità di condizioni nei suddetti criteri la precedenza sarà riservata ai dipendenti con maggiore anzianità aziendale. In tutti i casi la concessione del part-time è subordinata alla condizione che essa non determini disfunzioni organizzative nell'unità di appartenenza. Il lavoratore a cui verrà concesso il part-time potrà essere movimentato, nell'ambito della propria sede di lavoro, in altre attività coerenti con il livello di appartenenza.
e - Part time d'urgenza
A fronte di comprovate situazioni di particolare gravità, di salute, personali o familiari:
• necessità familiari derivanti dal decesso del coniuge
• patologie acute, documentate, che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale del coniuge o convivente, dei figli, dei genitori, parenti e affini entro il 2° grado e che richiedono assistenza continuativa da parte del familiare/dipendente, sarà concesso un part-time a scadenza determinata con una durata fino a sei mesi. L'impresa si impegna a dare risposta entro quindici giorni dalla presentazione della richiesta. Il lavoratore potrà richiedere il rientro all'orario precedentemente in essere in anticipo rispetto alla scadenza prevista.

Art. 9 Lavoro supplementare
a - Disciplina comune
Il lavoro supplementare è utilizzabile in alternativa al lavoro straordinario.
Il lavoro supplementare potrà essere effettuato dal personale a tempo pieno, assunto a tempo indeterminato o determinato, che non ha responsabilità gerarchiche e adotta il regime delle 4 timbrature. Il lavoro supplementare potrà essere effettuato anche dal personale a tempo parziale, assunto a tempo indeterminato o determinato. Per il personale a tempo parziale il lavoro supplementare verrà utilizzato in ragione di punte di più intensa attività lavorativa e/o indifferibili esigenze di mercato. Le ore di lavoro supplementare sono effettuate a ore, mezze ore e quarti di ora. Le ore di lavoro supplementare saranno recuperate fruendo di permessi equivalenti alle ore supplementari effettuate. I recuperi possono essere effettuati utilizzando anche mezze giornate o giornate intere, d'intesa con il responsabile diretto, al di fuori dalla programmazione ordinaria delle ferie. Il recupero delle ore di lavoro supplementare deve essere effettuato entro il mese di dicembre dell'anno successivo. La programmazione del lavoro supplementare e le modalità del recupero per gli uffici o i settori interessati all'attività che presentino fenomeni di "punte" di lavoro per periodi prolungati dovranno essere concordati fra le parti. Al lavoratore a tempo pieno che effettua il lavoro supplementare al venerdì pomeriggio con il rientro pomeridiano dopo l'intervallo pranzo viene erogato il buono pasto. Quando il recupero del lavoro supplementare avviene utilizzando una mezza giornata o una giornata intera, quindi senza effettuare il rientro pomeridiano, il dipendente non ha diritto all'erogazione del buono pasto. I lavoratori a part-time hanno diritto al buono pasto nel caso in cui venga effettuato lavoro supplementare con un intervallo non inferiore a 30 minuti.
b - Lavoratori a tempo pieno
Il lavoro supplementare è stabilito nella misura massima di 230 ore annue e 5 ore settimanali.
c - Lavoratori a part-time verticale
Il lavoro supplementare è stabilito nella misura massima di 150 ore annue.
Il dipendente potrà optare tra il pagamento e il recupero delle ore di lavoro supplementare effettuate.
Le ore di lavoro supplementare eccedenti i limiti indicati in precedenza verranno maggiorati del 25% rispetto al normale compenso orario.
d - Lavoratori a part-time orizzontale
Il lavoro supplementare è stabilito nella misura massima di 150 ore annue e non deve superare giornalmente la differenza tra le 8 ore giornaliere e il tempo parziale. Per il solo personale a tempo determinato part-time il monte ore è di 100 annue. Il dipendente potrà optare tra il pagamento e il recupero delle ore di lavoro supplementare effettuate. Le ore di lavoro supplementare eccedenti i limiti indicati in precedenza verranno maggiorati del 25% rispetto al normale compenso orario.
e - Lavoratori a part-time del call center
Il lavoro supplementare è stabilito nella misura massima di 150 ore annue e non deve superare giornalmente la differenza tra le 8 ore giornaliere e il tempo parziale. Il dipendente potrà optare tra il pagamento e il recupero delle ore di lavoro supplementare effettuate. A decorrere dall'1/1/2007 le ore di lavoro supplementare comprese tra le 51 ore e le 120 ore annue verranno maggiorate del 20% rispetto al normale compenso orario. A decorrere dall'1/1/2007 le ore di lavoro supplementare eccedenti le 120 ore annue verranno maggiorate del 25% rispetto al normale compenso orario.

Art. 10 Lavoro straordinario
Le ore di lavoro straordinario vengono effettuate su richiesta del responsabile diretto, che provvede all'autorizzazione tramite la relativa documentazione, fermo restando quanto previsto dagli specifici articoli del CCNL. Gli straordinari vanno effettuati a ore, mezze ore e quarti di ora. Giornalmente non è possibile l'effettuazione di ore di straordinario in caso di utilizzo delle ore di lavoro supplementare. Il lavoro straordinario è effettuabile dal personale a tempo pieno e a part-time verticale, come previsto dal D.lgs 61/00 e successive integrazioni e/o modifiche, assunto a tempo indeterminato o determinato. Il lavoro straordinario viene integralmente retribuito, fatto salvo quanto previsto dalla Banca Ore. Le maggiorazioni dello straordinario per le diverse fattispecie (normale, festivo, notturno, notturno festivo) sono regolate secondo le percentuali indicate dal CCNL. Al lavoratore a tempo pieno che effettua il lavoro straordinario al venerdì pomeriggio con il rientro pomeridiano dopo l'intervallo pranzo viene erogato il buono pasto. Quando il recupero della banca ore avviene utilizzando una mezza giornata o una giornata intera, quindi senza effettuare l'intervallo pranzo, il dipendente non ha diritto all'erogazione del buono pasto. Le ore che confluiscono nella Banca Ore previste dal suddetto CCNL saranno fruite secondo le modalità previste per il lavoro supplementare di cui all'art. 9.

Art. 11 Reperibilità nei sistemi informativi
Entro tre mesi dalla data di stipulazione del presente CIA, le Parti si impegnano ad incontrarsi per definire, sulla base del confronto effettuato in sede di rinnovo del CIA, l'istituto della reperibilità strutturale nei sistemi informativi, così come previsto dal CCNL.

Art. 13 Aspettative
[…]
b - Aspettativa per maternità
Alle lavoratrici in maternità che abbiano già esaurito le aspettative obbligatorie e facoltative previste dalla Legge verrà concesso, un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita fino ad un massimo di 3 mesi da fruire con le stesse modalità previste dall'art. 37 del CCNL. Tali ulteriori tre mesi di aspettativa non retribuita saranno concessi integralmente nel caso siano già stati utilizzati due mesi di aspettativa di cui all'art. 37 del CCNL, sarà invece concesso un solo mese nel caso in cui non si sia usufruito dell'aspettativa di cui al suddetto articolo. In quest'ultimo caso un'eventuale ulteriore aspettativa di cui all'art. 37 del CCNL potrà essere usufruita anche dopo 3 anni invece dei 5 previsti dal CCNL stesso. In tutti i casi l'aspettativa cessa con il raggiungimento dell'ottavo anno di età del bambino.
[…]

Art. 14 Assemblee sindacali
L'Impresa riconosce ai lavoratori, in aggiunta a quanto previsto dall'art. 20 della Legge 300/70, due ore di permesso retribuito per assemblee sindacali. Pertanto, complessivamente, le ore di permesso retribuito per assemblee sindacali sono 12. In occasione delle assemblee sindacali regionali e/o interregionali per il rinnovo del CCNL o del CIA saranno concesse ai lavoratori esterni, con sede di lavoro in provincia diversa da quella di svolgimento dell'assemblea, fino ad un massimo di due ore di permesso retribuito all'anno da utilizzare specificatamente per il viaggio dalla sede di lavoro alla sede dell'assemblea.

Art. 18 Trasferimenti di sede
Prima di esercitare il diritto previsto dal CCNL di trasferire la sede di lavoro del personale dipendente, per necessità di carattere tecnico-organizzative, l'Impresa si attiverà per cercare di ottenere il consenso preventivo del dipendente interessato. Prima di attuare il trasferimento l'Impresa di impegna comunque ad informare le OO.SS.AA. sui motivi che l'hanno indotta a tale scelta.
L'Impresa, in relazione alla disponibilità di alloggi di proprietà della Compagnia, darà priorità, ai fini della loro assegnazione, alle domande dei dipendenti interessati a trasferimenti di sede di lavoro.

Art. 19 Tutela della salute e sicurezza nell'ambiente di lavoro
Ferma l'applicazione integrale dei decreti legislativi n. 626/1994 e n. 242/1996 e dell'art. 50 del vigente CCNL, l'Impresa conviene sulla fondamentale funzione della medicina preventiva e conferma il suo impegno ad intervenire ove necessario per migliorare le condizioni ambientali, igieniche e di sicurezza nei luoghi di lavoro, fornendo periodiche informazioni ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza sull'andamento dei programmi di intervento e con informazioni preventive rispetto a modifiche dei programmi o cambiamenti di sedi. In tal senso, l'Impresa si impegna a promuovere insieme ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza iniziative rivolte alla salvaguardia della salute dei dipendenti quali a titolo esemplificativo
• il miglioramento dei presidi di prevenzione incendio e di pronto soccorso,
• iniziative rivolte all'approfondimento di aspetti legati alla salute psico-fisica dei dipendenti,
• campagne di prevenzione influenzale e contro il fumo,
• la misurazione di parametri ambientali nei luoghi di lavoro,
• il miglioramento dell'informazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Art. 21 Occupazione nelle agenzie in appalto
L'Azienda su richiesta delle OO.SS. si impegna a far obbligo all'Agente, nel corso del mandato, del rispetto delle leggi e dei contratti vigenti in tema di rapporto di lavoro e dell'osservanza delle norme previdenziali ed assistenziali in favore dei suoi collaboratori. Nel caso di mancato rispetto, l'Impresa si adopererà per ottenere l'osservanza delle norme. Ove l'Agente a ciò non addivenisse essendosene accertata la responsabilità, l'Impresa revocherà il mandato entro 60 giorni. La Compagnia, in caso di scorporo, accorpamento, trapasso o trasferimento fra Agenzie in gestione libera, si impegna a far sì che siano conservati i livelli occupazionali esistenti. L'Impresa conferma la propria disponibilità a discutere i problemi relativi a situazioni specifiche inerenti licenziamenti individuali, con l'intento di favorire il mantenimento dei livelli occupazionali nelle Agenzie.

Art. 22 Validità degli accordi
Le parti si danno reciprocamente atto che sono riportati nel presente articolo tutti gli accordi in essere ancora validi ed applicabili alla data di stipulazione del presente CIA. Le parti concordano pertanto di ritenere decaduti da ogni effetto gli accordi non riportati nel seguente elenco:
Per tutte le società
[…]
• Accordo sulle Agenzie di Direzione del 22/5/1996
[…]
• Accordi sulla nomina dei componenti della Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza prevista dal D.lgs. n. 626/1994 del 18/3/2002
• Accordo Quadro del 20/2/2004
• Accordo sull'istituto della reperibilità del 24/5/2005
[…]

III. Parte economica
Art. 27 Indennità specifiche

a - Integrazione indennità di carica per i funzionari - area professionale a (7° livello retributivo) […]
b - Indennità sala macchine CED
Per il personale della sala macchine del CED è prevista la seguente indennità per ogni turno effettuato:
• € 3,70 per turno diurno
• € 25,00 per turno notturno.
A partire dall'1/1/2007 tale indennità sarà:
• € 4,20 per turno diurno
• € 27,00 per turno notturno.
c - Indennità di cassa […]