Tipologia: Accordo
Data firma: 18 ottobre 1995
Validità: 18.10.1995 - 171.10.1999
Parti: Sigea/Unione Industriali e RSU/FULC
Settori: Chimici, Gomma, Sigea Torino
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Premessa
a) Aspetti retributivi:
a1) Indennità sostitutiva mensa
b) Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626
c) Decorrenza e durata

Addì, 18 ottobre 1995, presso la sede dell’Unione Industriale di Torino si sono incontrati la Sigea spa, assistita dall’Unione Industriale di Torino, le Rappresentanze Sindacali, assistite dalla FULC.

Premesso che:
- il mercato degli articoli in gomma ha registrato una forte accentuazione della concorrenza, anche internazionale, che obbliga a costanti recuperi di produttività e di efficienza ed a continui interventi finalizzati ad un progressivo recupero sui costi, anche a fronte del preoccupante incremento dei prezzi delle materie prime nel periodo 1994- 1995;
- tali obiettivi vanno perseguiti anche attraverso interventi di razionalizzazione che consentano di continuare ad acquisire commesse aggiuntive, in relazione al raggiungi mento di sempre maggiori livelli di affidabilità ed efficienza degli Stabilimenti di Avigliana;
- gli attuali livelli necessitano di fissare obiettivi di ulteriore incremento di miglioramento produttivo e qualitativo per gli anni a seguire, per realizzare tutti i possibili aumenti di efficienza, qualità e produttività ed i necessari contenimenti dei costi di produzione;
le Parti, considerata la necessità di raggiungere gli obiettivi definiti nella premessa e tenuto conto delle indicazioni contenute nell’Accordo Interconfederale del 23 luglio 1993, e tenuto conto delle richieste e delle proposte esaminate nelle riunioni tenutesi nel corso del corrente anno, convengono quanto segue:

b) Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626: le Parti si incontreranno pei analizzare le previsioni normative contenute nel D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626. A tal fine, verranno esaminati i riflessi sulla realtà aziendale di tali disposizioni, nonché le misure necessarie, ivi compresi gli aspetti formativi.
Le Organizzazioni Sindacali provvederanno ad eleggere il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza in conformità a quanto disposto dall’Accordo Interconfederale 22 giugno 1995.