Tipologia: Accordo
Data firma: 8 Novembre 1999
Validità: 07.11.2003
Parti: Telcumseh Europa e RSU/Fim, Fiom, Uilm
Settori: Metalmeccanici, Telcumseh Europa Torino
Fonte: www.contrattazione.cgil.it

Sommario:

Organizzazione del lavoro
Orario di lavoro
Effetti occupazionali
Premio di risultato
Ambiente e sicurezza
Investimenti
Relazioni sindacali
Disposizioni finali
Dichiarazione a verbale
Allegato

Verbale di accordo

Dopo ripetuti incontri volti alla disamina delle problematiche inerenti la globalizzazione dei mercati di riferimento, le particolari esigenze di stagionalità del settore di appartenenza, dalle quali scaturiscono le necessità di flessibilità nell'utilizzo degli impianti, nonché il continuo miglioramento del prodotto/processo, tra la Tecumseh Europa spa e le RSU Fim-Fiom-Uilm viene concordato quanto segue:

Organizzazione del lavoro
Al fine di consentire il completo raggiungimento dell'ottimizzazione del flusso produttivo e come naturale completamento dell'accordo aziendale 21 Luglio 95 verrà estesa ai reparti lavorazione, nel rispetto delle loro peculiarità, l'attuale organizzazione del lavoro in atto nei reparti di assemblaggio; conseguentemente il personale operante in tale area garantirà, nell'arco del turno di lavoro, mediante garanti di flusso, il completo utilizzo degli impianti.
Anche nell'intervallo di refezione su quegli impianti che possono costituire zone di strozzatura produttiva quali trasferta e linea alberi motori.
La conseguente polifunzionalità degli addetti, nell'ambito delle proprie capacità professionali, che si determinerà in base alla nuova organizzazione sopra descritta, accompagnata dai continui arricchimenti professionali del personale addetto ai reparti di montaggio già soggetti a questo tipo di organizzazione consentirà prevedibilmente, nell'arco di vigenza del presente accordo, il passaggio alla categoria superiore per circa 50 persone.
Le parti convengono inoltre sulla necessità di percorsi formativi mirati alle problematiche specifiche delle aree sopracitate; tali corsi inizieranno prevedibilmente nel mese di ottobre c.a.
L'Azienda, nell'ambito della nuova organizzazione del lavoro, dichiara la propria disponibilità ad esaminare l'inquadramento professionale di eventuali lavoratori non più compiutamente idonei alle attuali fasi del processo produttivo.
[…]

Orario di lavoro
Le parti ribadiscono la necessità di proseguire le politiche di flessibilità dell'orario di lavoro tramite la consueta gestione di orari plurisettimanali così come individuati nei precedenti accordi aziendali in materia dando risposte immediate a quelle esigenze di stagionalità del prodotto specifico che si manifestano nei mesi compresi tra Gennaio e Marzo controbilanciate da altrettanti cali produttivi nei mesi di Maggio-Giugno-Luglio.
Il personale addetto a turni avvicendati, a far data dal 1/1/2000, potrà fruire, compatibilmente con le esigenze di carattere tecnico/organizzative e produttive, anche a gruppi di 4 ore, numero 24 ore di riduzione di orario di cui al protocollo 1/9/83 allegato all'art. 5 del CCNL.
La suddetta fruizione dovrà necessariamente essere autorizzata almeno 48 ore prima dal superiore diretto

Ambiente e sicurezza
Nell'ottica del mantenimento e miglioramento di quanto precedentemente concordato in tema di trasparenza e continuità di informazione dell'attività di prevenzione, così come ribadito dal verbale di riunione periodica del 16/7/98 le parti recepiscono le intese raggiunte circa la bimensilità degli incontri in materia.
Si conviene inoltre che, l'Azienda, superando i dettami previsti dall'allegato VII del D.Leg. 626/94, predisponga un piano di integrazione ambientale atto al miglioramento di tutte le postazioni lavorative VDT; tale piano di concluderà entro il 31/12/2000.
Si procederà parallelamente ad estendere la sorveglianza sanitaria a tutte le maestranze che utilizzano apparecchiature VDT almeno per 20 ore settimanali complessive.
Allo scopo di perseguire il continuo miglioramento di tutte le postazioni di lavoro sia dal punto di vista microclimatico che ergonomico, l'Azienda dichiara la propria disponibilità all'effettuazione delle modifiche impiantistiche necessarie al loro miglioramento.

Disposizioni finali
[….]
Per quanto non espressamente previsto dalle attuali intese raggiunte si ritengono a tutt'oggi valide quelle contenute nell'accordo aziendale 21 Luglio 95.