Categoria: 2008
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Tipologia: Ipotesi di accordo*
Data firma: 25 luglio 2008
Validità: 01.01.2007 - 31.12.2010
Parti: Ancc Coop, Ancd Conad, Confcooperative, Agci e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio, Terziario, Distribuzione, COOP
Fonte: FILCAMS-CGIL
Note*: Rinnovo del CCNL 17 ottobre 2005

Sommario:

 Validità e sfera di applicazione del contratto
Art. 2 - Diritti di informazione
A) Livello nazionale
B) Livello regionale
C) Livello aziendale
Art. 3 - Partecipazione
Premessa
A) Confronto sui progetti
Responsabilità sociale dell'impresa cooperativa
Titolo VII Appalti e terziarizzazioni
Art. 31 - Disciplina
Disciplina del contratto di apprendistato
Art. 71 - Normativa
Art. 72 - Limiti numerici
Art. 73 - Procedure di applicabilità
Art. 74 - Apprendistato per l'espletamento del diritto - dovere di istruzione e formazione
Art. 75 - Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione
Art. 76 - Apprendistato professionalizzante
Art. 76 bis - Durata dell'impegno formativo
Art. 76 ter - Contenuto della formazione
Art. 78 - Periodo di prova
Art. 79 - Trattamento normativo
Art. 80 - Trattamento economico
Art. 81 - Percentuale di conferma
Art. 82 - Disposizioni finali
Art. 82 bis - Previdenza complementare ed assistenza integrativa
Sezione III Contratti di lavoro a tempo determinato e contratti di somministrazione a tempo determinato
Art. 93 - Contratto di lavoro a tempo determinato
Art. 93 bis - Successione dei contratti a tempo determinato
Art. 93 ter - Percentuale di lavoratori assumibili con contratto di lavoro a tempo determinato ed esenzioni
Art. 94 - Contratto di somministrazione a tempo determinato
Art. 95 - Percentuali di lavoratori impiegabili previa stipulazione di contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato ed esenzioni
Sezione IV Il contratto di lavoro a tempo parziale
Art. 96 - Nozioni, principi generali e finalità
Art. 96 bis - Diritto di precedenza
Art. 97 - Normativa
Art. 98 - Forma e contenuto del contratto individuale
Art. 99 - Lavoro supplementare e lavoro straordinario
Art. 100 - Clausole flessibili e clausole elastiche
Art. 101 - Lavoratori affetti da patologie oncologiche
 Art. 102 - Criteri di computo dei lavoratori a tempo parziale
Orario di lavoro
Sezione I Il tempo di lavoro
Art. 104 - Durata settimanale - Lavoro effettivo
Art. 106 - Lavoro fuori sede
Art. 107 - Monte ore di riduzione - Criteri di applicazione
Art. 108 - Distribuzione dell'orario
Art. 109 - Flessibilità dell'orario
Art. 110 - Accordi aziendali sui regimi flessibili di orario
Art. 111 - Procedure
Art. 112 - Banca delle ore
Art. 113 - Lavoro ordinario notturno
Art. 114 - Orario ipermercati
Art. 115 - Personale con funzioni direttive
Art. 116 - Lavoro discontinuo
Art. 117 - Lavoro straordinario
Art. 118 - Maggiorazioni
Art. 119 - Pagamento
Sezione II I riposi
Art. 120 - Riposo settimanale
Art. 120 bis - Trattamento retributivo del lavoro nei giorni di riposo settimanali
Art. 120 ter - Riposo giornaliero
Art. 121 - Festività
Art. 122 - Lavoro festivo
Art. 124 - Ferie: computo dei giorni
Art. 125 - Determinazione del periodo delle ferie
Art. 126 - Ratei ferie
Art. 127 - Interruzione delle ferie
Art. 128 - Irrinunciabilità delle ferie
Art. 132 - Diritto allo studio: permessi delle 150 ore
Titolo ....... Disciplina per le imprese minori della distribuzione cooperativa
Premessa
Art. ... - Nozione di imprese minori della distribuzione cooperativa
Art. ... - Orario di lavoro
Art. ... - Inquadramento del personale
Percentuali di conferma degli apprendisti
Art. ... - Norma di rinvio
Parte economica - Aumenti retributivi
Assistenza sanitaria quadri
Indennità di funzione dei quadri
Art. 209 - Decorrenza e durata
Efficienza, competitività, processi di stabilizzazione occupazionale
Sviluppo nel Mezzogiorno

Il giorno 25 luglio 2008 in Roma: tra l'Associazione nazionale cooperative di consumatori - Ancc Coop, l'Associazione nazionale delle cooperative fra dettaglianti - Ancd Conad, la Federazione nazionale cooperative di consumo e della distribuzione - Confcooperative, l'Associazione italiana cooperative di consumo - Agci e la Federazione italiana lavoratori commercio, albergo, mense e servizi - Filcams-Cgil, la Federazione italiana sindacati addetti servizi commerciali affini e del turismo - Fisascat-Cisl, l'Unione italiana lavoratori turismo commercio e servizi - Uiltucs-Uil si è stipulata la presente ipotesi di accordo di rinnovo.

Validità e sfera di applicazione del contratto
Il presente contratto disciplina il rapporto di lavoro del personale dipendente dalle cooperative di consumo, dai consorzi da queste costituiti, nonché dipendenti di società costituite o comunque controllate dalle predette cooperative o consorzi, che appartengano al settore della distribuzione, del terziario e dei servizi. Esso si applica altresì al personale dei laboratori annessi e al personale dei reparti commerciali delle cooperative con attività promiscua.
Il presente contratto si applica anche ai rapporti di lavoro del personale dipendente da cooperative fra dettaglianti, ai loro consorzi e società di servizio alle cooperative e ai consorzi del settore.
Il presente contratto, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, che ha efficacia in tutto il territorio nazionale è complessivamente migliorativo rispetto al precedente CCNL, sostituisce ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti contratti collettivi nazionali, provinciali, aziendali, accordi speciali, usi e consuetudini riferentisi ai medesimi settori e categorie indicati nel precedente comma. Sono fatte salve, per tutti i lavoratori, le relative condizioni di miglior favore comunque acquisite.
Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.
Chiarimento a verbale
Ai fini dell'applicazione del presente contratto i consorzi vengono considerati, a tutti gli effetti, aziende autonome, in quanto autogestiti, a termine dei singoli Statuti, dalle cooperative delle rispettive zone.

Art. 2 Diritti di informazione
1. Le parti, ferma restando la piena autonomia di poteri decisionali e di responsabilità gestionali delle cooperative e le rispettive distinte responsabilità delle Associazioni cooperative e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, concordano il seguente sistema di informazione.
2. Al fine di consentire alle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL una adeguata conoscenza delle problematiche relative ai rilevanti fenomeni collegati ai processi di sviluppo e ristrutturazione ed alle relative innovazioni tecnico-organizzative, nonché ai loro riflessi sulla organizzazione del lavoro e sui livelli occupazionali e professionali, saranno fornite le informazioni stabilite ai diversi livelli di competenza come sotto specificato (nazionale, regionale, aziendale) allo scopo di consentire anche l'attivazione di una eventuale fase di confronto sui progetti di cui all'art. 3 (Partecipazione).
3. In relazione a quanto sopra, ciascuna delle Associazioni cooperative, in piena autonomia, fornirà alle predette Organizzazioni sindacali informazioni sulle materie indicate ai livelli e con le procedure stabilite nel presente articolo; per quanto riguarda le informazioni sui progetti con le procedure previste dal punto 3 dell'art. 3.
A) Livello nazionale
1. Di norma annualmente, entro il primo quadrimestre, saranno fornite, nel corso di un apposito incontro, informazioni globali, articolate per tipologia strutturale, riferite alle prospettive del settore, alla evoluzione complessiva del sistema di imprese cooperative associate, agli orientamenti inerenti le modificazioni tecnico-organizzative ed ai prevedibili riflessi sugli andamenti occupazionali e sulla struttura della occupazione, suddivisa per livelli e per tipologia dei contratti di assunzione, con particolare riferimento alla occupazione giovanile e femminile.
2. In questo ambito e nei suoi termini più generali, l'informazione riguarderà inoltre la costituzione di nuove società, i mutamenti degli assetti societari, le affiliazioni, le concentrazioni, le fusioni, le acquisizioni di rilevanti partecipazioni societarie, avverrà nel rispetto dei tempi di decisione delle cooperative e sarà preventiva nei termini di cui al successivo art. 3, punto 3, lett. A). Tale informazione si riferirà anche alle articolazioni regionali e/o interregionali interessate.
3. Saranno altresì fornite informazioni globali in materia di politiche commerciali, con riferimento ai rapporti con la produzione, alla struttura dei consumi e al ruolo della cooperazione, per stabilire rapporti funzionali con i programmi agricoli e industriali tali da consentire una politica commerciale e degli assortimenti coerente rispetto alle esigenze dei consumatori.
3-bis. Saranno fornite informazioni da ciascun Associazione cooperativa sui piani di attività di responsabilità sociale previsti, valutando quali attività potranno essere intraprese con iniziative congiunte o sinergiche. A tali incontri parteciperanno le OO.SS. competenti per livello.
[...]
5. Le Associazioni cooperative nazionali, a fronte di propri progetti strategici di rilevanza nazionale e/o territoriale forniranno, nel corso di appositi incontri alle Segreterie nazionali delle OO.SS. firmatarie del presente CCNL informazioni relative alle caratteristiche dei progetti, ai piani di investimento e ai tempi di realizzazione. Acquisite tali informazioni le parti potranno concordemente dare attuazione alle previsioni ed alle procedure di cui all'art. 3, lett. A) e B).
6. Nello stesso incontro saranno esaminati la dinamica evolutiva della rete commerciale ed i conseguenti effetti sull'occupazione, le problematiche inerenti alla legislazione commerciale e di disciplina dell'orario di apertura dei negozi, anche con riferimento al D.Lgs. n. 114/1998, nonché ai nuovi processi in tema di mercato del lavoro, come disciplinati dal presente CCNL
B) Livello regionale
1. Di norma annualmente, entro il primo quadrimestre, dalle Associazioni delle cooperative saranno fornite alle strutture regionali interessate delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL, nel corso di un apposito incontro, informazioni globali riferite ai processi di sviluppo e di ristrutturazione delle cooperative associate, con particolare riferimento ai programmi che comportano nuovi insediamenti o processi di mobilità dei lavoratori, nonché informazioni sugli andamenti occupazionali e sulla struttura della occupazione con particolare riferimento all'occupazione giovanile e femminile e sui processi di esternalizzazione.
Saranno altresì fornite informazioni globali sulle politiche commerciali, sulla struttura e sull'andamento complessivo dei prezzi dei prodotti di più largo consumo e sui rapporti con la produzione.
Saranno fornite informazioni sui piani di attività di responsabilità sociale che si svilupperanno nel territorio. A tali incontri parteciperanno le OO.SS. competenti per livello.
Le informazioni di cui sopra, se riferite alle cooperative fino a 50 dipendenti, ove anche finalizzate alla contrattazione di secondo livello, saranno necessariamente più articolate e suddivise, con particolare riferimento ai nuovi insediamenti ed alla loro localizzazione, nonché alle implicazioni in materia di organizzazione del lavoro, di occupazione e di mobilità.
[...]
3. In occasione di prevedibili provvedimenti legislativi e/o amministrativi relativi agli orari degli esercizi commerciali le parti interessate concorderanno incontri specifici prima dell'adozione dei provvedimenti da parte dell'autorità competente.
4. Le parti si danno atto che qualora il diritto di informazione, per la qualità e la dimensione delle materie, interessi più regioni, il confronto avverrà fra Associazioni distrettuali e i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali regionali interessate e/o le Organizzazioni nazionali stipulanti il presente CCNL
5. Nello stesso incontro saranno esaminati la dinamica evolutiva della rete commerciale ed i conseguenti effetti sull'occupazione, le problematiche inerenti alla legislazione commerciale e di disciplina dell'orario di apertura dei negozi, anche con riferimento al D.Lgs. n. 114/1998, nonché ai nuovi processi in tema di mercato del lavoro, come disciplinati dal presente CCNL
C) Livello aziendale
1. Nelle cooperative con oltre 50 dipendenti saranno fornite alle strutture delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto e alle RSU/RSA di cui all'art. 17, nel corso di un apposito incontro da tenersi di norma entro il primo quadrimestre dell'anno e comunque su richiesta di una delle parti, informazioni riguardanti le prospettive della cooperativa, del consorzio, o delle società da esse costituite o controllate, i programmi di sviluppo e innovazioni tecnologiche e le conseguenti riorganizzazioni aziendali, con particolare riferimento:
I) ai nuovi insediamenti e alla loro localizzazione;
II) agli accordi intervenuti in materia di costituzione di nuove società e/o mutamenti di assetti societari, concentrazioni, fusioni, acquisizione di rilevanti partecipazioni societarie;
III) alle prevedibili implicazioni in materia di organizzazione del lavoro, di occupazione e di mobilità;
IV) ai programmi di formazione professionale nelle cooperative con oltre 200 dipendenti, secondo le previsioni di cui al comma 5, dell'art. 31;
V) rapporto biennale sulla situazione del personale ai sensi dell'art. 9, legge n. 125/1991, per le imprese con oltre 100 dipendenti;
VI) terziarizzazione, affiliazione, utilizzo lavori atipici (tali informazioni saranno fornite, in termini preventivi, anche a livello di singola unità produttiva);
VII) agli inserimenti relativi alle categorie protette;
VIII) il calendario delle aperture domenicali e festive (tali informazioni saranno fornite anche a livello di singola unità produttiva).
2. Durante l'incontro saranno fornite, inoltre, informazioni sulla struttura e il funzionigramma aziendale, sulla dinamica e sulla struttura dell'occupazione, anche in ordine alla tipologia di impiego utilizzata (a tempo pieno, a tempo parziale, a tempo determinato), suddivisa per livelli e sui programmi formativi, dati derivanti dal bilancio consuntivo e dalle attività dell'azienda nonché dati riferiti al bilancio preventivo e al suo andamento periodico nell'anno di riferimento.
[...]
3-bis. Saranno infine fornite informazioni sul piano delle attività di responsabilità sociale definito dalla cooperativa nel rapporto con la propria base sociale. A tali incontri parteciperanno le OO.SS. competenti per livello.
4. Le informazioni suddette saranno fornite con la necessaria tempestività ai fini dell'utilità del confronto anche in relazione alla possibile attivazione di quanto previsto al successivo art. 3, ivi compreso quanto previsto dalle procedure.
Dichiarazione a verbale
Le parti concordano che le informazioni fornite ai livelli A), B), C), ad esclusione di quelle aventi carattere strategico comunicate alle Segreterie delle OO.SS. firmatarie, laddove siano state espresse in forma scritta saranno trasmesse anche all'Osservatorio nazionale ove contribuiranno ad alimentare la banca dati dello stesso.

Art. 3 Partecipazione
A) Confronto sui progetti
1. Con riferimento alle informazioni di maggiore interesse, contenute nel precedente articolo, inerenti i più significativi piani di sviluppo e ristrutturazione, le ............

Responsabilità sociale dell'impresa cooperativa
Secondo gli indirizzi contenuti nel Libro verde della Comunità europea sulla responsabilità sociale di impresa, le imprese adottano in maniera volontaria comportamenti socialmente responsabili e piani di attività conseguenti.
Le imprese cooperative adottano comportamenti socialmente responsabili poiché questo fa parte del modo di fare impresa che è caratteristico per una cooperativa.
La responsabilità sociale si determina nel confronto con gli esterni e con coloro sui quali ricadono le conseguenze delle decisioni assunte dall'impresa e si pone l'obiettivo fondamentale di far crescere la collettività interna e di garantire un proficuo inserimento nel territorio dove l'impresa opera.
Le parti convengono di affidare all'Ente bilaterale nazionale il compito di verificare, in via preventiva ed in fase di attuazione, significative attività di responsabilità sociale.

Titolo VII Appalti e terziarizzazioni
Art. 31 Disciplina

1. Ferme restando le norme che disciplinano la materia di cui all'art. 1655 del codice civile, le parti si danno reciprocamente atto che la materia degli appalti e delle terziarizzazioni debba trovare il suo fondamento in un principio di correttezza nei rapporti. A tal proposito, le Direzioni delle imprese appaltanti informeranno preventivamente le RSU/RSA e le Organizzazioni sindacali competenti per territorio, sulla natura delle attività da conferire in appalto e sulle caratteristiche delle relative imprese appaltatrici.
2. Ove l'impresa intenda procedere alla stipulazione di un contratto di appalto, le RSU/RSA e le Organizzazioni sindacali competenti a livello di territorio, potranno, a seguito delle informazioni ricevute, attivare la procedura di confronto di cui all'art. 3 del presente contratto.
3. Le imprese che intendessero avviare processi di terziarizzazione, esternalizzazione ed appalti che riguardino attività gestite dall'impresa mediante proprio personale, convocherà le RSU/RSA e le Organizzazioni sindacali competenti per territorio informandole preventivamente sui seguenti temi:
- attività che vengono conferite a terzi;
- lavoratori che vengono coinvolti in tali processi;
- contrattazione applicata e relativo trattamento economico complessivo;
- assunzione del rischio di impresa da parte dei terzi subentranti nell'attività conferita in gestione e dei conseguenti obblighi inseriti nel relativo contratto derivante dalle norme di legge in tema di assicurazione generale obbligatoria, di igiene e sicurezza sul lavoro, di rispetto dei trattamenti economici e normativi previsti dalla contrattazione collettiva nazionale.
Tale procedura si esaurirà entro 45 giorni dalla convocazione.
4. La stipulazione dei contratti di appalto e i processi di terziarizzazione saranno comunque subordinati all'inclusione nei contratti stessi di clausole che prevedano l'obbligo delle imprese appaltatrici di applicare i rispettivi contratti collettivi di categoria firmati da Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nonché l'obbligo di comprovare la regolarità contributiva attraverso l'esibizione del DURC e l'impegno al rispetto delle norme previdenziali e antinfortunistiche e degli obblighi derivanti dalla legge 20 maggio 1970, n. 300 e dalle altre leggi in materia di lavoro.
In caso di appalto o terziarizzazione a cooperative di lavoro, queste dovranno risultare aderenti alle centrali cooperative firmatarie del presente contratto, nonché garantire l'applicazione della normativa di cui alla legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive modifiche.
5. I lavoratori delle imprese appaltatrici che svolgono la loro attività con carattere continuativo presso le imprese appaltanti, possono usufruire, previo accordo, delle mense aziendali e dei locali appositi per lo svolgimento delle assemblee sindacali.
6. Le concessioni di opere e/o servizi in appalto, con organizzazione propria dell'impresa appaltatrice, saranno limitate ai casi imposti da esigenze tecniche, organizzative, di gestione ed economiche, che potranno essere oggetto di verifica in sede aziendale.

Disciplina del contratto di apprendistato
Art. 71 Normativa

In considerazione di quanto previsto dall'art. 49, comma 5-bis, del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, nel testo risultante dall'art. 13, comma 13-bis, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge 14 maggio 2005, n. 80, il contatto di apprendistato è disciplinato dalle norme di cui al presente Capo II.
Dal momento in cui sarà emanata la regolamentazione regionale del contratto di apprendistato, ai sensi dell'art. 47, comma 3 del D.Lgs. n. 276/2003, le leggi regionali varranno ad integrare la disciplina contrattuale esclusivamente per quanto attiene ai profili formativi del rapporto di lavoro.

Art. 76 Apprendistato professionalizzante
[...]
2. Potranno essere assunti con contratto di apprendistato di cui al presente Capo I, i giovani di età compresa tra i 18 anni e i 29 anni, ovvero a partire dal compimento dei 17 anni se in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi della legge n. 53/2003.
[...]

Art. 76 ter Contenuto della formazione
1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 276/2003, salvo quanto previsto dagli specifici decreti ministeriali emanati in attuazione di quanto previsto dall'art. 16, 2° comma, della legge n. 196/1997, i contenuti delle attività formative esterne all'azienda saranno quelli elaborati dalle parti stipulanti il presente CCNL
2. Le attività formative, strutturate in forma modulare, sono articolate in contenuti a carattere trasversale e contenuti a carattere professionalizzante di tipo tecnico-scientifico ed operativo, tra loro connessi e complementari e finalizzati alla comprensione dei processi lavorativi. In particolare:
A) le attività formative per gli apprendisti, di cui all'art. 2, lett. a), decreto del Ministero del lavoro 8 aprile 1998, dovranno perseguire i seguenti obiettivi formativi articolati in quattro aree di contenuti:
- competenze relazionali;
- organizzazione ed economia;
- disciplina del rapporto di lavoro;
- misure collettive di prevenzione e sicurezza e modelli operativi per la tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro;
B) i contenuti di cui all'art. 2, lett. b) dello stesso decreto del Ministero del lavoro 8 aprile 1998 e le competenze da conseguire mediante esperienza di lavoro dovranno essere definiti sulla base dei seguenti obiettivi formativi:
- conoscere i prodotti e servizi di settore e il contesto aziendale;
- conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della professionalità;
- conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari, strumenti di lavoro);
- conoscere e utilizzare le misure di sicurezza individuale e di tutela ambientale;
- conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto. Il consolidamento e l'eventuale recupero di conoscenze linguistico-matematiche saranno effettuati all'interno dei moduli trasversali e professionalizzanti.
3. Le parti firmatarie del presente contratto potranno altresì considerare valide le eventuali offerte formative realizzate tra gli enti pubblici territoriali e le Associazioni territoriali cooperative e/o sindacali.
4. A livello aziendale o territoriale annualmente si terrà tra le parti un confronto sui progetti formativi.
5. In attesa che il secondo livello di contrattazione stabilisca per ciascun profilo formativo le modalità di erogazione della formazione, le modalità di riconoscimento della qualifica professionale e la registrazione nel libretto formativo, le parti convengono che per la formazione esclusivamente aziendale le imprese faranno riferimento ai profili formativi previsti dal Protocollo ISFOL 10 gennaio 2002, recepito dal presente CCNL, o da analoghi protocolli sottoscritti o recepiti a livello territoriale o aziendale.

Art. 82 Disposizioni finali
Per quanto non previsto dal presente Capo il contratto di apprendistato è disciplinato dalle disposizioni legali e regolamentari vigenti ed in particolare da quelle contenute nel Titolo VI, Capo I, del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, nonché dalle normative legislative e/o regolamentari emanate in materia dalle regioni.

Sezione III Contratti di lavoro a tempo determinato e contratti di somministrazione a tempo determinato
Art. 93 Contratto di lavoro a tempo determinato

1. Ferme restando le specifiche ipotesi previste dall'art. 8, comma 2, legge n. 223/1991 e dall'art. 4 del D.Lgs. n. 151/2001, le parti, nell'ambito della propria autonomia contrattuale convengono che rientrano nei casi di legittima apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato le esigenze che abbiano carattere temporaneo o contingente in presenza di specifiche ragioni di carattere tecnico, produttivo e organizzativo quali in particolare:
[...]
VIII) attività legate all'applicazione delle normative di legge in materia di tutela e sicurezza nei luoghi di lavoro;
[...]
2. La contrattazione di secondo livello potrà specificare ulteriori specifiche ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo a fronte delle quali è consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato.
[...]

Art. 94 Contratto di somministrazione a tempo determinato
1. Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 276/2003 le parti nell'ambito della propria autonomia contrattuale convengono che rientrano nei casi per i quali è consentito il ricorso al contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato specifiche ragioni di carattere tecnico, produttivo e organizzativo quali:
I) esecuzione di un'opera o di un servizio definiti e predeterminati nel tempo aventi carattere straordinario od occasionale;
[...]
VI) attività legate all'applicazione delle normative di legge in materia di tutela e sicurezza nei luoghi di lavoro;
[...]
X) necessità non programmabili connesse alle manutenzione straordinaria, nonché al ripristino della funzionalità e sicurezza degli impianti.
2. La contrattazione di secondo livello potrà indicare ulteriori ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo a fronte delle quali è consentita la stipulazione del contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato.
[...]

Sezione IV Il contratto di lavoro a tempo parziale
Art. 101 Lavoratori affetti da patologie oncologiche

Ai sensi dell'art. 12-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 61/2000 come modificato dal decreto n. 276/2003 e dal decreto legislativo n. 247/2007, i lavoratori affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una Commissione medica istituita presso l'Azienda sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale od orizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta del lavoratore. [...]

Orario di lavoro
Sezione I Il tempo di lavoro
Art. 104 Durata settimanale - Lavoro effettivo

1. L'orario normale di lavoro effettivo è fissato in 38 ore settimanali.
[...]
3. L'orario di lavoro dei minori di cui alle disposizioni di legge non può durare senza interruzione più di quattro ore e mezza.
[...]

Art. 108 Distribuzione dell'orario
1. Si concorda che la distribuzione dell'orario di lavoro sarà realizzata previo confronto sui criteri, finalizzato ad una intesa con le RSU/RSA, al fine di conseguire nella sua articolazione e tenendo conto degli orari di apertura, i seguenti obiettivi:
- la migliore utilizzazione dei fattori produttivi e della forza lavoro, per incrementare la competitività e la produttività aziendale;
- il miglioramento del servizio ai consumatori;
- il pieno utilizzo degli impianti;
- il miglioramento delle condizioni complessive di lavoro dei dipendenti, da conseguire anche attraverso il tendenziale restringimento del nastro orario.
2. Per il conseguimento degli obiettivi di cui sopra le parti convengono che la distribuzione dell'orario di lavoro di cui al 1° comma si realizzerà, con articolazioni dell'orario di lavoro essenzialmente riscontrabili in turni unici continuati, fasce orarie differenziate e orari spezzati anche diversamente combinati tra loro.
3. A tal fine potranno essere attuate, anche in via sperimentale nell'ambito dell'esercizio della contrattazione aziendale, forme diversificate di orario di lavoro anche per gruppi di dipendenti e/o per aree professionali in rapporto alle diverse tipologie strutturali. Le articolazioni dell'orario di lavoro di cui sopra, saranno attuate in modo da far fronte più efficacemente anche ai periodi di maggiore attività produttiva ed agli orari di maggiore concentrazione delle vendite e dei servizi.
[...]
6. Fermo restando la disciplina legale sulla durata della prestazione giornaliera, le imprese terranno quale riferimento generale per la distribuzione dell'orario di lavoro giornaliero quello della durata dell'orario normale di lavoro di 8 ore.
7. Si darà luogo alla distribuzione dell'orario settimanale su 5 giornate laddove non sussistano obiettivi impedimenti di carattere tecnico, organizzativo o produttivo.

Art. 109 Flessibilità dell'orario
1. Sulla base di quanto previsto dall'art. ...... "efficienza, competitività, processi di stabilizzazione occupazionale" si concorda che l'attuazione di forme di flessibilità dell'orario di lavoro sia finalizzata al raggiungimento di risultati positivi sulla produttività e sulla qualità del servizio attraverso una maggiore efficienza organizzativa tenendo conto al contempo delle esigenze dei lavoratori e di risultati positivi occupazionali, anche con incremento di orari P.T. e/o con trasformazione di P.T. a F.T.
2. In questo quadro per far fronte alle variazioni dell'intensità lavorativa l'azienda attiverà il confronto finalizzato ad intese a livello aziendale per realizzare diversi regimi di orario con il superamento e con la riduzione dell'orario normale settimanale di cui all'art. 104. Il superamento dell'orario normale settimanale sarà consentito sino al limite massimo di 42 ore e per un massimo di 24 settimane.
3. A fronte della prestazione delle ore aggiuntive, ai sensi dei precedenti commi, l'azienda riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso dei 12 mesi successivi all'inizio della flessibilità, ed in periodi di minore intensità lavorativa, una pari entità di ore di riduzione.
[...]

Art. 110 Accordi aziendali sui regimi flessibili di orario
1. Nell'ambito del secondo livello di contrattazione, per far fronte alle variazioni dell'intensità lavorativa, le parti potranno realizzare accordi sul seguente regime di orario con il limite di seguito previsto:
- superamento dell'orario contrattuale in particolari periodi dell'anno sino al limite di 44 ore settimanali per un massimo di 16 settimane. Ai lavoratori cui si applica tale criterio di flessibilità verrà riconosciuto un incremento del monte ore annuo dei permessi retribuiti, di cui all'art. 106, pari a 45 minuti per ciascuna settimana di superamento dell'orario normale settimanale.
2. Diversi limiti dell'orario settimanale e periodi di durata potranno essere convenuti a fronte di specifiche esigenze organizzative. Resta inteso che fino ai limiti di 44 ore settimanali e per un massimo di 24 settimane, l'incremento del monte ore annuo di permessi retribuiti, di cui all'art. 106, sarà pari a 45 minuti per ciascuna settimana di superamento dell'orario normale settimanale.
3. Il 50% delle ore da recuperare sarà articolato secondo il programma di flessibilità definito.
4. Il restante 50% delle ore suddette verrà contabilizzato nella banca delle ore ed utilizzato dal lavoratore in riposi compensativi.

Art. 111 Procedure
[...]
3. Al fine di consentire il confronto sulla realizzazione della flessibilità dell'orario le aziende provvederanno a comunicare alle RSU/RSA e alle OO.SS. competenti per livello il programma di flessibilità.
4. L'azienda provvederà altresì a comunicare, con congruo preavviso, ai lavoratori interessati il programma definito di flessibilità; le eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate.
[...].
6. Le imprese senza contrattazione aziendale provvederanno a comunicare il programma di flessibilità all'Ente bilaterale/Comitato misto paritetico regionale competente.

Art. 114 Orario ipermercati
1. Le parti considerano acquisita la compatibilità, in termini organizzativi, tra l'attività di vendita al pubblico negli ipermercati - intendendosi per tali le strutture di vendita al pubblico con una superficie di vendita superiore a 4.500 mq - e l'interesse dei lavoratori a fruire dell'orario di lavoro settimanale di 37 ore nonché a migliorare le modalità della prestazione, in quanto tali strutture di vendita consentono interventi organizzativi coordinati e finalizzati ad assicurare il miglioramento della produttività nonché recuperi nella qualità del lavoro e del servizio, ciò anche tenendo conto delle esigenze di competitività sul mercato.
2. La sede appropriata per la valutazione delle migliori condizioni atte a realizzare l'incontro tra i diversi interessi rappresentati è pertanto quella aziendale e a tal fine la materia è demandata dal presente CCNL alla contrattazione di secondo livello.
3. Tutto ciò premesso e alla luce di quanto sopra, negli ipermercati delle aziende di cui alla sfera di applicazione che realizzeranno la settimana lavorativa di 37 ore, ricorrendo agli strumenti previsti dal presente CCNL in materia di distribuzione degli orari e flessibilità di cui all'art. 107, la pratica attuazione di questa avverrà a partire dal 1 gennaio 1994, utilizzando anche le 8 ore di permessi di cui all'art. 106, e le ulteriori 16 ore di cui al CCNL del 20 dicembre 1990.
Nota a verbale
In relazione a quanto sopra, gli accordi integrativi aziendali in essere, migliorativi della presente normativa, mantengono la loro validità.

Art. 116 Lavoro discontinuo
1. L'orario normale settimanale di lavoro per gli addetti ai lavori discontinui e di semplice attesa e custodia è fissato in:
- 42 ore dal 1 gennaio 1990.
2. Qualora sussistano fondati motivi che la riduzione settimanale di orario possa determinare una dequalificazione del servizio, una contrazione delle vendite o ingiustificati appesantimenti gestionali, l'orario di lavoro potrà essere di 44 ore settimanali.
3. Le ore eccedenti l'orario normale contrattuale, di cui al precedente comma 1, e fino alle 44 ore saranno recuperate con le modalità stabilite al comma 5.
4. Le ore intercorrenti fra l'orario normale di lavoro settimanale contrattuale e le 44 ore non sono da considerarsi lavoro straordinario a nessun effetto contrattuale.
5. Le ore di cui sopra e quelle derivanti dal monte ore di riduzione di orario stabilite dal successivo comma 9 saranno utilizzate, previa contrattazione aziendale e comunque in accordo tra le parti, a titolo di permesso individuale ovvero con diverse modalità, tra le quali quelle stabilite dall'art. 110. Ciò in contemperanza tanto con le esigenze dei lavoratori quanto con quelle della cooperativa.
6. Non sono considerati addetti a lavori discontinui e di semplice attesa e custodia, di cui alla tabella approvata con R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657, i lavoratori aventi le qualifiche e le attribuzioni sotto elencate:
- i magazzinieri;
- gli addetti ai centralini telefonici;
- gli autisti che compiono anche operazioni di carico e scarico;
- i fattorini;
- i commessi di negozio o spaccio nei comuni con più di 5 mila abitanti (in caso di contestazione si farà ricorso ai dati forniti dal sindaco dei rispettivi comuni).
7. Nelle cooperative che abbiano in prevalenza negozi e spacci ove non è applicabile il comma precedente del presente articolo, potranno essere esaminate in sede aziendale eventuali soluzioni atte a eliminare ingiustificate sperequazioni.
8. L'orario di lavoro non potrà comunque superare le 8 ore e le 40 ore settimanali per i minori tra i quindici ed i diciotto anni compiuti. Restano ferme le condizioni di miglior favore in atto.
9. Il monte ore di riduzione di orario, stabilito in 112 ore annue dal CCNL 1984, viene elevato a 116 ore in ragione di anno.
10. L'incremento del monte ore, gli assorbimenti dal medesimo per l'attuazione delle riduzioni dell'orario settimanale di cui al 1° comma e l'utilizzazione delle ore residue saranno attuate con le stesse decorrenze e modalità stabilite dal precedente art. 106, per gli altri lavoratori.

Art. 117 Lavoro straordinario
1. É considerato lavoro straordinario, ai soli fini contrattuali, il lavoro prestato oltre l'orario di lavoro settimanale ad eccezione dei periodi di flessibilità di cui agli artt. 108 e 109.
2. Le mansioni di ciascun lavoratore debbono essere svolte durante il normale orario di lavoro fissato dal presente contratto. Il ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale e deve trovare obiettiva giustificazione in necessità di ordine tecnico-organizzativo.
[...]
4. Le necessità di ordine tecnico-organizzativo che giustificano il ricorso al lavoro straordinario, saranno peventivamente esaminate tra la Direzione della cooperativa e la RSU, quando il ricorso ad esso non sia causato da necessità impreviste ed indifferibili.
Le prestazioni di lavoro straordinario saranno comunque contenute nei limiti di 250 ore annue riferite al singolo dipendente.
La prestazione straordinaria, su richiesta del lavoratore, potrà essere recuperata in riposi compensativi, compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive, fermo restando il diritto alla maggiorazione.
5. Per la gestione dei riposi compensativi si fa riferimento all'art. 106, comma 9 del presente CCNL

Art. 119 Pagamento
[...]
2. Le ore di lavoro straordinario saranno cronologicamente annotate, a cura dell'azienda, su apposito registro, la cui tenuta è obbligatoria, e che dovrà essere esibito in visione, a richiesta delle Organizzazioni sindacali territoriali e/o delle RSU/RSA presso la sede della cooperativa. Il registro di cui sopra può essere sostituito da altra idonea documentazione nelle aziende che abbiano la contabilità automatizzata.

Sezione II I riposi
Art. 120 Riposo settimanale

1. Ai sensi della vigente disciplina in materia (art. 9, decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66) e successive modifiche):
- il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 66/2003. Il suddetto periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni.
2. Le modalità applicative del riposo settimanale saranno oggetto di confronto a livello aziendale, tenuto conto degli accordi esistenti.
3. Qualora le imprese siano autorizzate allo svolgimento dell'attività domenicale dei negozi o degli spacci o magazzini ai sensi delle disposizioni legali vigenti in materia, esse sono tenute a dare il riposo settimanale ai propri dipendenti, senza corresponsione di maggiorazione straordinaria per le ore normali di lavoro prestate la domenica.
Le modalità di attuazione delle aperture domenicali e festive, saranno oggetto di confronto a livello aziendale.

Art. 120 bis Trattamento retributivo del lavoro nei giorni di riposo settimanali
Le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale di cui alla legge 22 febbraio 1934, n. 370, dovranno essere retribuite con la sola maggiorazione del 35% sulla quota oraria della retribuzione normale di cui all'art. 167, fermo restando il diritto del lavoratore di godere il riposo compensativo ai sensi dell'art. 120, comma 3, avuto riguardo alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 120 ter Riposo giornaliero
1. Il riposo giornaliero deve essere fruito ai sensi dell'art. 7, D.Lgs. n. 66/2003, come modificato dal D.L. n. 112/2008 e successiva legge di conversione.
2. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 17, comma 1 del D.Lgs. n. 66/2003, come modificato dall'art. 41 del decreto-legge n. 112/2008, si demanda alla contrattazione aziendale o territoriale la possibilità di stabilire modalità diverse di fruizione del periodo di riposo giornaliero, garantendo comunque la sicurezza e la salute psico-fisica dei lavoratori.
3. In attesa della regolamentazione che sarà attuata dalla contrattazione di secondo livello territoriale o aziendale, il riposo giornaliero di 11 ore consecutive potrà essere frazionato per le prestazioni lavorative svolte nella ipotesi del cambio del turno.
4. Le parti convengono che la garanzia di un riposo minimo di 9 ore potrebbe rappresentare una adeguata protezione dei lavoratori.

Art. 128 Irrinunciabilità delle ferie
1. Le ferie sono irrinunciabili.
2. Per le ferie verrà istituito presso le aziende apposito registro con le stesse garanzie e modalità previste dal 2° comma dell'art. 118 per il lavoro straordinario. Nelle imprese che abbiano l'amministrazione automatizzata detto registro può essere sostituito da altra idonea documentazione.


Titolo ....... Disciplina per le imprese minori della distribuzione cooperativa
Premessa

Le parti condividono la necessità di tutelare l'equilibrio economico e la stessa presenza delle imprese minori.
Tali presenze cooperative consentono il mantenimento di un servizio essenziale, garantendo ai residenti dei piccoli centri e delle realtà periferiche o di prossimità la possibilità di acquistare in loco beni di prima necessità di qualità ed ai prezzi convenienti e partecipando quindi al contenimento del fenomeno dello spopolamento e degrado di tante zone del nostro Paese.
Le parti, pertanto, convengono sulla necessità di limitare lo svantaggio competitivo a carico delle imprese minori, derivante dalla loro ubicazione, che comporta un'elevata incidenza dei costi di gestione e la difficoltà a trovare la loro copertura così come di rafforzare il ruolo dei negozi di prossimità.
Condizioni di flessibilità organizzativa concretamente esigibili per i punti di vendita delle imprese minori, quali quelle messe in campo con la presente normativa contribuiscono al mantenimento della funzione sociale e dell'occupazione nei territori interessati.
Tanto premesso le parti hanno convenuto di riservare alle imprese minori della distribuzione cooperativa, così come definite dal successivo art. ..., la disciplina contenuta nel presente Titolo.

Art. ... Nozione di imprese minori della distribuzione cooperativa
Per imprese minori della distribuzione cooperativa si intendono le imprese che gestiscono unità produttive prevalentemente riferite alla tipologia "superette", e/o a tipologie inferiori, e che di norma occupino in ognuna di queste imprese un numero di addetti non superiori a 200 unità, riferite al tempo pieno.
Ai fini della attribuzione ad una impresa della qualifica di impresa minore si procederà, in sede di confronto aziendale, alla verifica della sussistenza della prevalenza della tipologia "superette", nella rete distributiva aziendale, riferita all'insieme delle unità produttive "superette", e/o tipologia inferiore.

Art. ... Orario di lavoro
1. Nelle imprese di cui al presente titolo, l'orario di lavoro normale settimanale potrà essere di 40 ore, previo confronto in sede aziendale, o territoriale.
Per far fronte alla variazione dell'intensità lavorativa l'azienda attiverà il confronto a livello aziendale o territoriale finalizzato ad intese per realizzare diversi regimi di orario con il superamento e con la riduzione dell'orario normale di cui sopra.
Il superamento sarà consentito fino al limite massimo di 44 ore e la riduzione per un minimo di 24 ore settimanali.
Il superamento dell'orario settimanale sarà consentito per un massimo di 26 settimane, anche non consecutive, nel corso di un anno dall'inizio della flessibilità.
2. Previo confronto a livello aziendale o territoriale, in armonia con quanto disposto dall'art. 4, comma 4, del D.Lgs. n. 66/2003 e a fronte delle ragioni tecniche obiettivamente insite nella particolare organizzazione del lavoro delle imprese cooperative minori, il periodo per il calcolo della durata media massima dell'orario di lavoro è consentito fino ad un massimo di 12 mesi.
[...]
5. Le ore di cui sopra e quelle derivanti dal monte ore di riduzione di orario stabilite dal successivo art. 107 saranno utilizzate, in accordo tra le parti, a titolo di permesso individuale ovvero con diverse modalità, tra le quali quelle stabilite dall'art. 111. Ciò in contemperanza tanto con le esigenze dei lavoratori quanto con quelle della cooperativa.
In riferimento alle cooperative minori che occupino fino a 30 unità lavorative ed una media aziendale per singola unità produttiva non superiore a tre unità le parti in sede di contrattazione aziendale o territoriale potranno definire diverse modalità di gestione delle ore di cui al 1° capoverso del presente comma.
6. Sono fatte salve le condizioni concordate dalle parti a livello locale.

Art. ... Inquadramento del personale
1. É demandata alla contrattazione collettiva territoriale o aziendale la possibilità di prevedere la definizione o la ridefinizione di profili che rappresentino l'effettivo contenuto delle singole professionalità ed il loro inquadramento in relazione alle oggettive specificità e caratteristiche delle cooperative e delle unità produttive di cui al presente Titolo.

Art. ... Norma di rinvio
Per quanto non espressamente previsto nel presente Titolo resta applicabile la generale disciplina del rapporto di lavoro contenuta nel vigente contratto collettivo nazionale.