Tipologia: Accordo
Data firma: 3 novembre 2000
Validità: 02.11.2004
Parti: Alenia e RSU
Settori: Metalmeccanici, Alenia (Avio)
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Premessa
A) Politiche industriali
B) Struttura Retributiva Aziendale
• Superminimo collettivo
• Premio di produzione
C) Inquadramento unico
D) Professionalità
E) Formazione
F) Orario
G) Trasferte
H) Salute Ambientale e Sicurezza
I) Relazioni sindacali coordinamento
Monte ore permessi sindacali 
Allegati

Verbale di accordo

In data 03/11/00 si sono incontrati presso l’Associazione Industriali di Firenze: la Divisione Sistemi Avionici ed Equipaggiamenti appartenente ad Alenia Difesa un’Azienda di Finmeccanica, Fiar spa, Meteor spa, Fim-Fiom-Uilm Nazionali e Territoriali le RSU di Alenia Difesa Divisione Sistemi Avionici ed Equipaggiamenti - unità di Pomezia, Nerbano, Caselle, Firenze e Milano, la RSU di Fiar spa, la RSU di Meteor spa.
Nel presente accordo con il termine “Azienda” s’intendono la Divisione Sistemi Avionici ed Equipaggiamenti di Alenia Difesa un’Azienda di Finmeccanica, Fiar spa e Meteor spa.

Premessa
La Divisione Sistemi Avionici ed Equipaggiamenti, conclusa la fase di riorganizzazione, ha consolidato la propria immagine sul mercato europeo e mondiale dell’avionica.
Il settore dell’avionica è stato caratterizzato da significative operazioni di alleanze e concentrazioni; l’obiettivo dell’azienda è quello di incrementare l’attuale presenza sul mercato.
Lo sforzo sarà sempre più orientato a diffondere una cultura aziendale che recepisca le sfide strategiche e le traduca in effettivi comportamenti ed in efficaci azioni di miglioramento.

A) Politiche industriali
Nell’ottica di un confronto costruttivo fra le parti si riconosce l’esigenza che le relazioni sindacali all'interno dell’Azienda debbano garantire, nello stile di reciproca trasparenza e correttezza, il fluire delle informazioni puntuali ed aggiornate anche per quanto attiene le prospettive strategiche che possono determinare significativi cambiamenti sull’organizzazione del lavoro, sulle condizioni di lavoro e sui lavoratori.
Pertanto: si concorda che entro la fine di Febbraio di ogni anno si terrà un incontro a livello aziendale in cui saranno fomite informazioni su politiche industriali, alleanze strategiche, eventuali processi di internazionalizzazione, carichi di lavoro ed andamento organici.
In questa sede verranno fomite informazioni sul mix produttivo e sulle caratteristiche dell’indotto.
Le parti concordano che è obiettivo comune l’utilizzo ed eventualmente lo sviluppo di un indotto qualificato ed affidabile sotto il profilo industriale e contrattuale.
L’attuale organizzazione del lavoro nell’ambito dell’Azienda non prevede l’utilizzo significativo di lavoratori atipici; si concorda che, qualora si presentasse la necessità, l’Azienda opererà per fornire adeguate forme di garanzia per i lavoratori interessati attraverso l’attivazione di un tavolo di confronto con le OOSS.
Fermo restando quanto descritto nei capoversi precedenti, le parti concordano, anche in riferimento a quanto indicato nell’attuale CCNL Disciplina Generale sez. 1ª art. 6.5, di affrontare in maggior dettaglio le problematiche afferenti il decentramento nel momento in cui sia compiutamente formalizzato il nuovo assetto societario.

D) Professionalità
Riconoscendo che l’evoluzione della tecnologia e delle strutture organizzative, anche in ragioni del profondo processo di innovazione e riorganizzazione degli ultimi anni, hanno determinato la necessità di individuare nuove figure professionali e ruoli che sono difficilmente riconducibili a quanto definito nell’inquadramento unico del vigente CCNL, le parti concordano di istituire, entro gennaio 2001, un gruppo di lavoro formato da rappresentanti aziendali e da 3 rappresentanti indicati dalle OOSS, che potranno avvalersi del contributo di esperti fino al massimo di n. 4. A tale commissione viene affidato il compito di analizzare, identificare e propone nuove forme di inquadramento professionale più consone alla attuale condizione organizzativa e tecnologica aziendale.
Tale gruppo di lavoro dovrà presentare le sue conclusioni e/o proposte ai firmatari del presente accordo entro Ottobre 2001.

E) Formazione
L’Azienda ha sempre considerato la formazione uno strumento indispensabile per assicurare anche in una logica di formazione continua ed apprendimento organizzativo, il mantenimento e lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze professionali in coerenza con le politiche di gestione e sviluppo del personale e con gli obiettivi aziendali.
È in quest’ottica che negli scorsi anni sono state sviluppate attività formative anche ad ampio spettro.
Il concetto di “Formazione Continua” sottolinea in particolare che la formazione, più che da una sequenza di attività, è oggi sempre più rappresentata da un processo di apprendimento continuo, all’interno del quale assume particolare rilevanza la consapevolezza della persona, del proprio livello di competenze attuali e delle competenze attese in funzione del ruolo che ricopre. Quanto sopra implica costante feedback tra la persona e l’Azienda per monitorare il livello di competenze acquisite e da raggiungere, capacità e interesse all’autovalutazione e allineamento (nel senso di comprensione e condivisione) agli obiettivi aziendali.
Con cadenza annuale l’Azienda fornirà alle OOSS le informazioni riguardanti il Budget piano della Formazione necessarie perché, una volta condiviso il piano di Formazione, le parti si adoperino per quanto di competenza ad attivare tutti gli strumenti per poter accedere ai fondi appositamente previsti.
In questa sede l’azienda valuterà anche proposte presentate dalle OOSS.

F) Orario
Ad integrazione di quanto previsto per tale materia nell’attuale CCNL, in considerazione delle richieste avanzate dalle OOSS in materia di banca ore ed al fine di agevolare l’utilizzo di tale istituto, le parti concordano di reincontrarsi entro Marzo 2001 per la definizione dell’insieme delle problematiche.

H) Salute Ambientale e Sicurezza
Le parti, fermo restando quanto previsto dalla legge [dlgs] 626/94, nel riconfermarsi la validità delle relazioni in tema di ambiente e sicurezza, ribadiscono la ferma volontà di affrontare le problematiche in oggetto in un clima sempre più caratterizzato da relazioni correnti di tipo preventivo e partecipativo.
In particolare, l’interazione tra i principali soggetti, del sistema “prevenzione e protezione aziendale” riguarderà le seguenti tematiche:
• valutazione dei rischi;
• programmazione ed adozione delle misure di prevenzione e protezione;
• attività di formazione ed informazione.
L’Azienda si impegna a fornire annualmente alle RLS e RSU informazioni adeguate sugli investimenti previsti in materia di ambiente e sicurezza.

I) Relazioni sindacali coordinamento
Le parti in considerazione dell’articolazione organizzativa e produttiva che caratterizza l’Azienda, confermano la centralità delle relazioni industriali ed il loro particolare rilievo nella gestione del processo innovativo in atto; in quest’ottica, al fine di valorizzarne l’efficacia, le parti concordano l’istituzione del Coordinamento Sindacale Nazionale Fim Fiom Uilm.
Il suddetto Coordinamento è composto da rappresentanti delle Segreterie Nazionali e Territoriali competenti di Fim-Fiom-Uilm e dalle RSU dei singoli stabilimenti/Società.
Il numero dei componenti, stante l’attuale dimensionamento organizzativo/produttivo, designati nell’ambito delle RSU a cura delle Organizzazioni Nazionali di Fim-Fiom-Uilm e comunicati alla Direzione Aziendale è fissato nel numero di 24 Rappresentanti complessivi suddivisi per le seguenti Unità produttive/Società:
• Unità di Pomezia
• Unità di Nerviano
• Unità di Caselle
• Unità di Firenze O.G.
• Unità di Milano O.G.
• Fiar spa
• Meteor spa
Le OO.SS comunicheranno successivamente il numero dei componenti per ogni Unità Produttiva/Società.
Il Coordinamento Sindacale dell’Azienda è:
• destinatario dell’informativa e relativi approfondimenti di cui all’art. 1 Parte Generale Sez. 1 del vigente CCNL;
• soggetto negoziale nei processi di ristrutturazione, riorganizzazione riconversione
• soggetto negoziale nella contrattazione di secondo livello.
I Rappresentanti sindacali di Fim-Fiom-Uilm come sopra designati usufruiranno, per le riunioni del Coordinamento, di permessi retribuiti fino ad un massimo di 32 ore procapite/anno.