Tipologia: CCNL
Data firma: 20 ottobre 2008
Validità: 01.01.2006 - 31.12.2009
Parti: Agidae e Fp-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Servizi, Assistenza, AGIDAE
Fonte: FISASCAT-CISL

Sommario:

 Premessa
Titolo I Validità ed ambito di applicazione del contratto
Art. 1 - Ambito di applicazione
Art. 2 - Rinvio a norma di legge
Art. 3 - Condizioni di miglior favore
Art. 4 - Inscindibilità delle disposizioni contrattuali
Art. 5 - Decorrenza e durata
Titolo II Relazioni sindacali
Art. 6 - Diritto di informazione e confronto tra le parti
A) Livello nazionale
B) Livello regionale
C) Livello d'istituto (per gli istituti con oltre 15 addetti)
Art. 7 - Struttura della contrattazione
1. Il contratto nazionale
a) Ruolo e riferimenti
b) Procedure di rinnovo
c) Indennità di vacanza contrattuale
2. La contrattazione decentrata
Art. 8 - Norme di garanzia del funzionamento dei servizi essenziali
Art. 9 - Pari opportunità tra uomo e donna
Art. 10 - Tutela delle lavoratrici e dei lavoratori in particolari condizioni psico-fisiche
Art. 11 - Tutela delle lavoratrici e dei lavoratori portatrici e portatori di handicap
Art. 12 - Tutela delle lavoratrici e dei lavoratori che svolgono attività di volontariato
Titolo III Diritti sindacali
Art. 13 - Rappresentanze sindacali
Art. 14 - Permessi per cariche sindacali
Art. 15 - Aspettativa e permessi per funzioni pubbliche elettive
Art. 16 - Assemblea
Art. 17 - Affissione
Art. 18 - Contributi sindacali
Titolo IV Assunzione e risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 19 - Assunzione
Art. 20 - Documenti di lavoro
Art. 21 - Rapporti di lavoro a tempo determinato
21.1. Apposizione del termine e contingente
21.2. Divieti
21.3. Disciplina della proroga
21.4. Scadenza del termine
21.5. Successione dei contratti
21.6. Criteri di computo
21.7. Esclusioni
21.8. Principio di non discriminazione
21.9. Formazione
21.10. Diritto di precedenza e informazione (art. 21, comma 3, L. n. 133/2008)
Art. 22 - Rapporto di lavoro a tempo parziale
A - Norme di carattere generale
B - Lavoro supplementare
C - Clausole elastiche
Art. 23 - Somministrazione di lavoro a tempo determinato
Art. 24 - Contratto di lavoro ripartito "Job sharing"
Art. 25 - Contratto di inserimento
Art. 26 - Periodo di prova
Art. 27 - Preavviso di licenziamento e dimissioni
Art. 28 - Risoluzione del rapporto di lavoro
Disciplina dei licenziamenti individuali
Licenziamento per causa di forza maggiore
Chiusura degli istituti
Licenziamenti collettivi
Art. 29 - Rilascio dei documenti e del certificato di lavoro
Art. 30 - Trattamento di fine rapporto
Art. 31 - Previdenza complementare
Titolo V Comportamenti in servizio
Art. 32 - Comportamenti in servizio 
 Art. 33 - Ritardi ed assenze
Art. 34 - Provvedimenti disciplinari
Indicazione dei provvedimenti disciplinari
Procedura per l'applicazione dei provvedimenti disciplinari
Esemplificazione dei provvedimenti disciplinari
Art. 35 - Responsabilità civile delle lavoratrici e dei lavoratori nei loro rapporti di lavoro con l'utenza
Art. 36 - Ritiro della patente
Art. 37 - Utilizzo del mezzo proprio di trasporto per ragioni di servizio
Titolo VI Classificazione del personale
Art. 38 - Sistema di classificazione del personale e categorie di inquadramento
Art. 39 - Declaratoria delle categorie
Art. 40 - Mansioni promiscue e variazioni temporanee delle mansioni
Art. 41 - Mutamento delle mansioni per inidoneità fisica
Art. 42 - Trattamento economico conseguente al passaggio al livello funzionale superiore
Titolo VII Orario di lavoro
Art. 43 - Orario normale di lavoro
Riduzione di orario
Art. 44 - Lavoro straordinario
Art. 45 - Lavoro notturno e festivo
Art. 46 - Indennità per presenza notturna
Art. 47 - Disponibilità
Art. 48 - Reperibilità
Art. 49 - Riposo giornaliero
Titolo VIII Festività e ferie
Art. 50 - Festività
Art. 51 - Ferie
Titolo IX Permessi, aspettative e congedi
Art. 52 - Permessi brevi e recuperi
Art. 53 - Congedo matrimoniale
Art. 54 - Tutela della maternità e paternità
A - Norme di carattere generale
B - Riposi giornalieri
C - Malattia figlio
D - Permessi per esami prenatali
Art. 55 - Servizio militare, obiezione di coscienza in servizio civile
Art. 56 - Donazioni sangue e midollo osseo
Art. 57 - Permessi retribuiti
Art. 58 - Permessi non retribuiti
Art. 59 - Aspettativa non retribuita
Art. 60 - Trattamento spettante alle lavoratrici e ai lavoratori in occasione delle elezioni e/o referendum
Titolo X Diritto allo studio e formazione professionale
Art. 61 - Diritto allo studio
Art. 62 - Qualificazione, riqualificazione e aggiornamento professionale
Titolo XI Trattamento delle assenze per motivi di salute ed ambiente di lavoro
Art. 63 - Trattamento economico di malattia ed infortunio non sul lavoro
Art. 64 - Infortunio sul lavoro e malattie professionali
Art. 65 - Superamento delle barriere architettoniche
Art. 66 - Tutela della salute ed ambiente di lavoro
Titolo XII Retribuzione
Art. 67 - Elementi della retribuzione
Art. 68 - Minimi contrattuali conglobati mensili
Art. 69 - Salario di anzianità
Art. 70 - Tredicesima mensilità
Art. 71 - Indennità di cassa o di maneggio denaro
Art. 72 - Rimborsi di trasferta o di missione
Art. 73 - Attività di soggiorno fuori sede
Art. 74 - Corresponsione della retribuzione
Art. 75 - Abiti da lavoro
Titolo XIII Procedure per l'esame delle controversie
Art. 76 - Commissione paritetica nazionale e regionale
Art. 77 - Ente bilaterale nazionale

Ipotesi di accordo
In data 20 ottobre 2008 si sono incontrate, in Roma, presso la sede Agidae, in Via Bellini, 10:
Agidae e Fp-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil ed hanno proceduto alla firma dell'accordo della presente ipotesi d'accordo per il rinnovo del CCNL 1 gennaio 2001-31 dicembre 2005.
Gli articoli contrattuali modificati dal presente accordo decorrono dal 1 novembre 2008.
Le OO.SS. procederanno ad effettuare una consultazione tra i lavoratori e scioglieranno la riserva entro il 17 novembre 2008.

Contratto collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente degli Istituti socio - sanitari - assistenziali - educativi gestiti da Enti Ecclesiastici
Titolo I Validità ed ambito di applicazione del contratto
Art. 1 Ambito di applicazione

Il presente CCNL regola il rapporto di lavoro del personale dipendente degli istituti operanti nel campo del sociale, per attività educative, di assistenza e di beneficenza, nonché di culto o religione dipendenti dall'autorità ecclesiastica.
Il presente CCNL tutela anche il personale dipendente da altre istituzioni qualora le parti dichiarino di accettarne integralmente la disciplina nel contratto individuale di lavoro.
La normativa del presente contratto, da applicare integralmente al personale a tempo indeterminato, va estesa, per quanto compatibile, al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato.
Le istituzioni sono a titolo esemplificativo ed in quanto dipendenti dall'autorità ecclesiastica:
- colonie marine e montane, case per ferie, accoglienza pellegrini, pensionati e/o patronati per studenti;
- case per esercizi spirituali;
- istituti che perseguono, a norma delle costituzioni o dello Statuto, finalità di culto, religione, assistenza e beneficenza, quali servizi per soggetti in stato di disagio sociale, comunque denominati (comunità di accoglienza, centri di assistenza, ecc.);
- istituzioni preposte alla gestione di attività artistico-culturali, quali, ad esempio, catacombe, musei, biblioteche, ecc.;
- istituzioni che gestiscono servizi di tipo socio-assistenziale, previsti dalle attuali disposizioni legislative regionali, quali ad esempio:
- istituti di assistenza domiciliare;
- case albergo;
- case protette;
- case di riposo con reparto protetto;
- residenze sanitarie assistenziali (RSA);
- servizi per minori comunque denominati (istituti educativo-assistenziali, comunità alloggio);
- centri di aggregazione giovanile;
- servizi di animazione;
- comunità terapeutiche per tossicodipendenti ed alcooldipendenti;
- servizi per portatori di handicap, comunque denominati (istituti assistenziali, centri di riabilitazione, istituti psico-medico-pedagogici, comunità alloggio);
- centri di psicoterapia dell'età evolutiva;
- centri culturali, ricreativi e sportivi;
- uffici o centri retti da curie, diocesi, parrocchie o associazioni ecclesiali;
- istituzioni rette da persone fisiche appartenenti al clero secolare o regolare;
- ONLUS che gestiscono attività private sociali rispondenti alla matrice culturale cattolica.

Art. 2 Rinvio a norma di legge
Per quanto attiene le materie non disciplinate o solo parzialmente regolate dal presente contratto si fa espresso rinvio alle leggi in vigore per i rapporti di lavoro di diritto privato ed allo Statuto dei lavoratori in quanto applicabili.

Titolo II Relazioni sindacali
Art. 6 Diritto di informazione e confronto tra le parti

Le parti si impegnano alla più ampia diffusione di dati e conoscenze che consentano l'utilizzo di strumenti corretti per la definizione e l'applicazione degli accordi di lavoro e per un sempre più responsabile e qualificato ruolo di tutte le componenti contrattuali.
Le parti, inoltre, convengono sulla necessità di sviluppare le idonee iniziative, ai diversi livelli, finalizzate alla determinazione ed all'utilizzo di strumenti di sostegno al governo dei processi di sviluppo del settore ed a tal fine si sentono impegnate in sede di confronto nazionale, regionale nonché di istituto.
Le sedi di informazione e confronto sono:
A) Livello nazionale
Annualmente, di norma entro l'autunno, su richiesta di una delle parti, le stesse si incontreranno in particolare per:
- analizzare l'andamento del settore;
- verificare i programmi ed i progetti di sviluppo complessivi del settore;
- verificare gli andamenti occupazionali in termini quantitativi e qualitativi;
- valutare lo stato di applicazione del presente CCNL;
- valutare le esigenze del settore al fine di promuovere iniziative anche volte alla pubblica amministrazione finalizzate a favorire la crescita e la qualificazione dei servizi dello stesso nonché una sempre più adeguata utilizzazione delle risorse disponibili.
B) Livello regionale
Annualmente di norma entro l'anno, su richiesta di una delle parti, le stesse si incontreranno in particolare per:
- verificare lo stato di definizione o applicazione delle normative regionali;
- analizzare l'andamento del settore, ai diversi livelli, con particolare attenzione all'assetto dei servizi ed al dato occupazionale;
- verificare i programmi e i progetti di sviluppo complessivi del settore;
- analizzare l'evoluzione dei rapporti di committenza con la pubblica amministrazione;
- valutare le esigenze al fine di assumere le opportune iniziative presso la pubblica amministrazione, per quanto di competenza del livello regionale, affinché vengano attivati e/o potenziati i corsi di qualificazione, aggiornamento e riqualificazione professionale per il personale delle realtà interessate dal presente CCNL
C) Livello d'istituto (per gli istituti con oltre 15 addetti)
Annualmente, su richiesta, verranno fornite alle RSU, od in loro assenza alle RSA, od in loro assenza alle Organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del CCNL adeguate informazioni riguardanti gli andamenti occupazionali, le innovazioni sull'organizzazione del lavoro e sul funzionamento dei servizi, eventuali trasformazioni e/o programmi di sviluppo.
Inoltre in caso di significative evoluzioni sui dati occupazionali e sui processi organizzativi, le relative informazioni verranno, su richiesta, tempestivamente fornite alle RSU, od in loro assenza alle RSA, od in loro assenza alle Organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del CCNL
Per eventuali processi di esternalizzazione e terziarizzazione di servizi o parte di essi, sarà data tempestiva informazione preventiva alle RSA/RSU o in loro assenza alle OO.SS. territoriali firmatarie del CCNL
Nei casi in cui si configuri l'ipotesi di trasferimento di istituzioni e/o di ramo di azienda, indipendentemente dal mezzo tecnico e giuridico operato in concreto, si applicano le norme previste dalla legge n. 428/1990 e dal D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 18.

Art. 7 Struttura della contrattazione
Le norme del presente articolo tengono conto dello spirito del Protocollo sulla politica dei redditi del 23 luglio 1993 compatibilmente con la specificità del presente contratto.
La struttura della contrattazione è articolata su due livelli: nazionale e di istituto.
2. La contrattazione decentrata
La contrattazione decentrata si articola a livello regionale e a livello di istituto sugli argomenti e sulle materie espressamente richiamati dai singoli articoli del presente CCNL
Al livello regionale sono demandate le seguenti materie:
- interventi per specifiche figure professionali, a fronte di situazioni contingenti e particolari del mercato del lavoro;
- interventi applicativi della legislazione regionale nelle materie e nei settori disciplinati dal presente CCNL;
- definizione di principi e parametri ed eventuali valori economici sulle materie di cui al successivo capoverso del presente articolo.
A livello di istituto: sono titolari della contrattazione, in istituti con più di 15 dipendenti, compresi quelle/i assunte/i con contratto di formazione-lavoro ed escluse/i quelle/i assunte/i a tempo determinato, le Rappresentanze sindacali unitarie congiuntamente alle Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL sulla base di quanto previsto dal regolamento confederale del marzo 1991, dall'accordo del 23 luglio 1993 e dal presente CCNL, od in loro assenza le RSA
La contrattazione d'istituto riguarda materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del CCNL [...]

Art. 11 Tutela delle lavoratrici e dei lavoratori portatrici e portatori di handicap
Per quanto concerne la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori portatrici o portatori di handicap si fa riferimento alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, alla legge n. 238/2000 e agli artt. 19 e 20 della legge n. 53/2000.

Titolo III Diritti sindacali
Art. 17 Affissione
É consentito ai Sindacati territoriali aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente contratto di far affiggere in appositi spazi comunicazioni a firma delle responsabili o dei responsabili dei Sindacati medesimi.
Le anzidette comunicazioni dovranno riguardare materie di interesse sindacale e del lavoro.
[...]

Titolo IV Assunzione e risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 21 Rapporti di lavoro a tempo determinato

1. Il rapporto di lavoro del personale dipendente dagli istituti aderenti all'Agidae è a tempo indeterminato.
2. É consentito il contratto a tempo determinato stipulato ai sensi del D.Lgs. n. 368/2001 in attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo-quadro sul lavoro a tempo determinato e nel rispetto delle successive norme contrattuali.
21.1. Apposizione del termine e contingente
A - É consentito il ricorso al contratto a tempo determinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo e organizzativo, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro, in particolare:
[...]
- per l'assistenza specifica in campo di prevenzione e sicurezza sul lavoro.
[...]
21.2. Divieti
1. Non è ammessa l'assunzione di personale a tempo determinato:
[...]
- da parte di istituti che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni ed integrazioni.
21.9. Formazione
1. Il lavoratore assunto con contratto a tempo determinato deve ricevere una formazione sufficiente ed adeguata alle caratteristiche delle mansioni oggetto del contratto, al fine di prevenire rischi specifici connessi alla esecuzione del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.
21.10. Diritto di precedenza e informazione (art. 21, comma 3, L. n. 133/2008)
[...]
3. Sono estesi al personale a tempo determinato tutti i diritti di informazione previsti dal CCNL per il personale a tempo indeterminato.

Art. 23 Somministrazione di lavoro a tempo determinato
[...]
3. Alle lavoratrici ed ai lavoratori con contratti di somministrazione di lavoro si applicano tutte le condizioni normative ed economiche previste dal presente contratto e dai diversi livelli di contrattazione.
4. L'istituto comunica preventivamente alle RSU, od in loro assenza alle OO.SS. territoriali firmatarie del presente CCNL, il numero dei contratti di somministrazione di lavoro da stipulare ed il motivo del ricorso dagli stessi.
5. Annualmente, l'istituto che utilizza il contratto di somministrazione è tenuto a fornire alle OO.SS. territoriali, firmatarie del presente CCNL, il numero ed i motivi dei contratti di lavoro di somministrazione conclusi, la durata di ciascuno degli stessi, il numero e la qualifica delle lavoratrici e dei lavoratori interessati.
É vietata l'utilizzazione dei lavoratori con contratto di somministrazione lavoro negli istituti:
[...]
- da parte degli istituti che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi della normativa vigente.

Art. 25 Contratto di inserimento
Il contratto dovrà avere la forma scritta, in mancanza della quale i lavoratori o le lavoratrici si intenderanno assunti a tempo indeterminato, e contenere i seguenti elementi:
[..]
- le modalità con cui verrà realizzata la formazione. Questa sarà composta da una formazione teorica non inferiore a 16 ore, ripartita tra l'apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica, da impartire nella fase iniziale del rapporto, e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione del servizio, e sarà accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di "e-learning", in funzione dell'adeguamento delle capacità professionali della lavoratrice o del lavoratore;
[...]
Per ogni aspetto non definito dal presente articolo, si farà riferimento alla normativa in vigore.

Titolo V Comportamenti in servizio
Art. 34 Provvedimenti disciplinari
Esemplificazione dei provvedimenti disciplinari

c) Multa
Vi si incorre per:
1) inosservanza dell'orario di lavoro;
...
3) inosservanza delle misure di prevenzione degli infortuni e delle disposizioni a tale scopo emanate dall'istituto, quando non ricorrano i casi previsti per i provvedimenti di sospensione o licenziamento;
4) irregolarità di servizio, abusi, disattenzioni, negligenza nei propri compiti, quando non abbiano arrecato danno;
[...]
Eccezione fatta per il punto 5, la recidiva per due volte in provvedimenti di multa non prescritti dà facoltà all'istituto di comminare alla lavoratrice ed al lavoratore il provvedimento di sospensione fino ad un massimo di 3 giorni.
d) Sospensione
Vi si incorre per:
1) inosservanza ripetuta per oltre tre volte dell'orario di lavoro;
...
3) inosservanza delle misure di prevenzione degli infortuni e delle relative disposizioni emanate dall'istituto, quando la mancanza possa cagionare danni lievi alle cose e nessun danno alle persone;
4) presentarsi al lavoro e prestare servizio in stato di ubriachezza o di alterazione derivante dall'uso di sostanze stupefacenti;
5) abbandono del posto di lavoro senza giustificato motivo salvo quanto previsto dal punto 3 del provvedimento di licenziamento;
6) insubordinazione verso i superiori;
...
8) assunzione di un contegno scorretto ed offensivo verso gli utenti, i soggetti esterni, i colleghi, atti o molestie anche di carattere sessuale che siano lesivi della dignità della persona;
9) rifiuti ad eseguire incarichi affidati e/o mansioni impartite.
La recidiva in provvedimento di sospensione non prescritto può fare incorrere la lavoratrice ed il lavoratore nel provvedimento di cui al punto successivo (licenziamento).
e) Licenziamento
Vi si incorre per tutti quei casi in cui la gravità del fatto non consente la ulteriore prosecuzione del rapporto di lavoro:
...
3) abbandono del proprio posto di lavoro o grave negligenza nell'esecuzione dei lavori o di ordini che implichino pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli ambienti affidati;
...
5) grave insubordinazione verso i superiori, minacce o vie di fatto;
6) danneggiamento volontario alla eventuale attrezzatura affidata;
...
12) gravi comportamenti lesivi della dignità della persona.
[...]
L'elencazione di cui alle lett. a), b), c), d), e), non è tassativa e non esclude comportamenti o fatti che per la loro natura e/o priorità possono essere ricondotti alle stesse lettere.

Titolo VI Classificazione del personale
Art. 41 Mutamento delle mansioni per inidoneità fisica

Nel caso in cui alla lavoratrice e al lavoratore venga riconosciuta l'inidoneità in via permanente all'espletamento delle funzioni inerenti alla propria qualifica, l'istituto esperirà ogni utile tentativo, compatibilmente con le strutture organizzative dei vari settori e con le disponibilità di organico, per recuperare la lavoratrice e il lavoratore al servizio attivo anche in mansioni diverse rispetto a quelle proprie del profilo rivestito, o a qualifiche funzionali inferiori.
Dal momento del nuovo inquadramento la lavoratrice e il lavoratore seguirà la dinamica retributiva della nuova qualifica funzionale.

Titolo VII Orario di lavoro
Art. 43 Orario normale di lavoro

L'orario normale di lavoro è stabilito in 38 (trentotto) ore settimanali.
L'articolazione degli orari di lavoro risponde alle esigenze funzionali dei servizi stabilite dall'istituto.
L'orario normale di lavoro nel corso della settimana lavorativa è distribuito in modo da concedere in ogni caso alla lavoratrice ed al lavoratore una giornata di riposo cadente normalmente di domenica. Qualora in detta giornata venga richiesta la prestazione lavorativa, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a godere di un riposo compensativo in un altro giorno feriale della settimana e, comunque, secondo le vigenti disposizioni di legge, cui il presente contratto rinvia esplicitamente.
[...]

Art. 44 Lavoro straordinario
É considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre l'orario settimanale di lavoro programmato stabilito dall'art. 43 calcolato nella media semestrale.
Il tetto annuo di ore straordinarie non può superare di norma le 120 ore annue per dipendente.
[...]
Compatibilmente con le esigenze di servizio è privilegiata la possibilità di effettuare pari ore di riposo compensativo, senza maggiorazione.

Art. 46 Indennità per presenza notturna
1. Alle figure educative operanti in strutture socio-assistenziali per minori, al fine di garantire la continuità di presenza educante, al momento dell'assunzione può essere richiesta, previo accordo sottoscritto dalle parti, la presenza notturna per non più di 3 notti per settimana, assicurando un ambiente adeguato per il riposo. Per ogni notte di presenza sarà riconosciuta una indennità forfetaria lorda di € 25,00. Le ore di presenza notturna non saranno conteggiate come orario di lavoro.
La richiesta dei gestori come l'adesione della lavoratrice e del lavoratore sono revocabili con due mesi di preavviso.
2. L'istituto potrà anche assumere apposito personale con mansione di prestazione esclusivamente d'attesa notturna, inquadrato nella categoria B2 con retribuzione pari al 60% della paga conglobata di riferimento.
La prestazione potrà essere compresa in una fascia oraria dalle ore 20.00 alle ore 8.00. A detto personale sarà garantito il riposo settimanale previsto dalla normativa.

Art. 47 Disponibilità
Il dipendente che, al di fuori del proprio orario di lavoro, su richiesta dell'istituto, accetti di rientrare in servizio per sostituire altri lavoratori assenti, ha diritto a una indennità di 15 euro, oltre ai permessi retribuiti pari al numero delle ore lavorate e compensate ai sensi dell'art. 70.

Art. 48 Reperibilità
Per reperibilità s'intende la disponibilità per il lavoratore al rientro in servizio durante il periodo di riposo su richiesta dell'istituto.
Il nastro orario di reperibilità, concordato tra le parti, non potrà comunque essere superiore a dodici ore consecutive nell'arco delle 24 ore giornaliere.
L'istituto non potrà richiedere la reperibilità più di 8 volte al mese.
Il lavoratore in reperibilità sarà compensato con una indennità oraria di 1,5 euro.
In caso di servizio prestato al lavoratore va comunque garantita una pausa di 11 ore prima della ripresa del servizio effettivo.

Art. 49 Riposo giornaliero
1. Tutte le lavoratrici ed i lavoratori hanno diritto ad un riposo giornaliero di 11 ore consecutive, nonché al riposo settimanale di 24 ore consecutive, normalmente coincidente con la domenica.
2. Le parti concordano che per il personale impegnato in lavoro organizzato in turni continuativi ed avvicendati, è possibile derogare al principio della consecutività del riposo giornaliero, con periodi equivalenti di riposo compensativo. In ogni caso il riposo giornaliero non potrà essere inferiore a nove ore consecutive.

Titolo IX Permessi, aspettative e congedi
Art. 54 Tutela della maternità e paternità
A - Norme di carattere generale
1. A tutti i dipendenti si applicano le disposizioni legislative ed economiche in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità previste dal D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 e a cui si fa espressamente riferimento per quanto non previsto nel presente contratto e stabilito nel presente articolo.
2. Ferma restando la durata complessiva di 5 mesi dell'astensione obbligatoria, le lavoratrici hanno facoltà di astenersi il mese precedente la data presunta del parto e i 4 mesi successivi a condizione che il medico specialista del SSN attesti che ciò non arrechi alcun danno alla gestante e al nascituro.
3. In caso di parto prematuro i giorni non goduti di astensione obbligatoria prima del parto, sono aggiunti al successivo periodo di astensione obbligatoria "post partum".
[...]
B - Riposi giornalieri
1. I riposi durante il primo anno di vita del bambino consistono in due riposi orari retribuiti della durata di un'ora ciascuno. Il riposo si riduce a uno se l'orario giornaliero è inferiore a 6 ore. Le ore di permesso sono considerate lavorative a tutti gli effetti.
2. In caso di parto plurimo i permessi giornalieri per allattamento (art. 10, legge n. 1204/1971) sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste possono essere utilizzate dal padre.
[...]
D - Permessi per esami prenatali
1. Ai sensi del D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 645, le lavoratrici gestanti hanno la possibilità di assentarsi dal lavoro per l'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici, ovvero visite mediche specialistiche, senza perdita di retribuzione qualora questi debbano essere svolti durante l'orario di lavoro e dietro presentazione della idonea documentazione giustificativa.

Art. 56 Donazioni sangue e midollo osseo
La lavoratrice e il lavoratore che dona il sangue e/o il midollo osseo ha diritto al permesso retribuito secondo la legge vigente.
Le lavoratrici e i lavoratori hanno diritto a permessi non retribuiti per sottoporsi agli accertamenti finalizzati alla donazione del midollo osseo.
[...]

Titolo XI Trattamento delle assenze per motivi di salute ed ambiente di lavoro
Art. 64 Infortunio sul lavoro e malattie professionali
[...]
L'infortunio sul lavoro deve essere denunciato immediatamente al proprio superiore diretto affinché l'istituto possa prestare immediato soccorso ed effettuare le denunce di legge.
[...]

Art. 65 Superamento delle barriere architettoniche
In attuazione dell'art. 24 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, i singoli istituti valuteranno con le rappresentanze sindacali la fattibilità di progetti conformi alla normativa e finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche.

Art. 66 Tutela della salute ed ambiente di lavoro
Per l'applicazione di quanto stabilito nel Testo unico in materia di "tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) si fa riferimento al Protocollo d'intesa sottoscritto tra le Organizzazioni sindacali e l'Agidae in data 22 maggio 1997 che le parti si impegnano ad aggiornare entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente CCNL

Titolo XIII Procedure per l'esame delle controversie
Art. 76 Commissione paritetica nazionale e regionale
É istituita in Roma, presso l'Associazione gestori istituti dipendenti dall'autorità ecclesiastica (Agidae), la Commissione paritetica nazionale che dovrà esaminare tutte le controversie di interpretazione e di applicazione di interi istituti o di singole clausole contrattuali. A detta Commissione dovranno rivolgersi, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, le Associazioni stipulanti il presente contratto o le Organizzazioni locali facenti capo alle predette Associazioni nazionali stipulanti.
Della Commissione paritetica nazionale fanno parte di diritto le parti stipulanti il presente contratto.
In pendenza di procedura presso la Commissione paritetica nazionale, le parti interessate non potranno prendere alcuna altra iniziativa entro 45 giorni.
Le deliberazioni della Commissione paritetica nazionale sono trasmesse in copia alle parti interessate, alle quali incombe l'obbligo di uniformarvisi.
In ogni regione i corrispondenti livelli delle parti firmatarie il presente CCNL provvederanno alla costituzione di Commissioni paritetiche regionali aventi il compito di:
- definire l'applicazione del CCNL nelle strutture dove vengono applicati altri contratti;
- con riferimento alla legge 11 maggio 1990, n. 108 assumere il compito di tentare la conciliazione di prima istanza nei casi di conflittualità che dovessero insorgere in particolari situazioni anche in merito all'interpretazione degli articolati contrattuali.
In relazione al tema dell'arbitrato le parti si rincontreranno, a livello nazionale, entro 6 mesi dalla firma del presente CCNL

Art. 77 Ente bilaterale nazionale
1. Nell'ottica di favorire l'evoluzione del sistema socio-educativo-assistenziale non statale religioso, le OO.SS. e l'Agidae firmatarie del presente CCNL hanno deciso di fare della bilateralità uno dei fattori strategici delle loro relazioni, nel rispetto delle reciproche autonomie, confermando e ribadendo il ruolo fondamentale e propulsivo della contrattazione.
2. L'Ente bilaterale è sede di concertazione, atta a prefigurare la realizzazione di una struttura di indirizzo e coordinamento del settore socio-assistenziale non statale religioso.
3. Nell'ambito di tali relazioni, le parti hanno deciso di costituire un Ente bilaterale nazionale per la gestione di particolari aspetti della vita degli istituti e per la tutela dei lavoratori in essi occupati.
4. In tale contesto le parti si impegnano in una azione comune verso le istituzioni anche al fine di promuovere una legislazione di sostegno al sistema degli Enti bilaterali.
5. L'attività dell'Ente bilaterale nazionale è regolamentata da Statuto e per contratto.
6. Nell'ambito di tali relazioni, le parti firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro hanno deciso di costituire entro 6 mesi dalla firma del presente CCNL, l'Ente bilaterale nazionale.
7. L'Ente bilaterale nazionale ha i seguenti scopi:
a) incentivare e promuovere studi e ricerche sul settore;
b) promuovere e progettare iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale dei dipendenti, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché con altri Organismi orientati ai medesimi scopi;
c) seguire lo sviluppo dei rapporti di lavoro nel settore nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e delle intese tra le parti sociali;
d) promuovere studi e ricerche relativi alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva nonché assumere funzioni operative in materia, previe specifiche intese tra le parti sociali;
e) attuare gli altri compiti che le parti, a livello di contrattazione collettiva nazionale e regionale, decideranno congiuntamente di attribuire all'Ente bilaterale nazionale e regionale;
f) promuovere forme di previdenza complementare.