Tipologia: Accordo quadro
Data firma: 13 marzo 2002
Parti: OO.AA. e OO.SS.
Settori: Edilizia, Cantieri TAV
Fonte: filleacgil.it

Sommario:

1. Premessa
2. Livello di relazioni sindacali
3. Normativa applicabile
3.1 - Contratto collettivo provinciale di lavoro (CCPL)

3.2 - Rapporti con la Cassa Edile
4. Mercato del lavoro e formazione professionale
5. Sicurezza e prevenzione
6. Logistica di cantiere
6.1 - Alloggio e Mensa
6.2 - Trasporto collettivo con mezzi pubblici per rientri
7 - Orario ed organizzazione del lavoro
7.1 - Lavoro a turni
7.2 - Ferie collettive
7.3 - Regolamentazione variazioni orario lavoro
8. Appalti e subappalti

Accordo quadro

Addì 13 marzo 2002, Tra Ance, Associazione Imprese Edili e Complementari della Provincia di Milano e Lodi, Sezione Edili della Associazione degli Industriali di Novara, Collegio Costruttori Edili Imprenditori di Opere ed Industriali della Provincia di Torino, Sezione Costruttori Edili della Associazione Industriale Vercellese, Consorzio Cavtomi, Consorzio Alta Velocità Torino-Milano e Feneal Uil - Filca Cisl - Fillea Cgil Nazionali, Feneal Uil - Filca Cisl - Fillea Cgil Territoriali di Milano- Novara - Torino – Vercelli, si conviene quanto segue

1. Premessa
la realizzazione della tratta ferroviaria ad alta velocità/alta capacità Torino - Milano di rilevante importanza sia per il sistema di comunicazioni nazionali ed internazionali, sia per quanto riguarda i risvolti economici, sociali ed occupazionali delle Regioni Piemonte e Lombardia;
il tracciato si colloca in un'area ad alta antropizzazione, produttiva e di reti ferroviarie e autostradali; lungo 125 km, si estende per 4/5 nel territorio piemontese (province di Torino, Vercelli e Novara per un totale di 98 km) e per 1/5 in quello lombardo (provincia di Milano, 27 km);
le parti, con il presente, accordo quadro, intendono definire preventivamente un sistema di relazioni industriali volto a regolamentare ai vari livelli i rapporti che intercorreranno tra il Consorzio e le Organizzazioni dei lavoratori;
la tratta dovrà essere realizzata in un ambito territoriale interregionale che prevede l'insediamento di numerosi cantieri, per tale motivo le parti convengono sull'opportunità di regolare i rapporti contrattuali e sindacali attraverso una uniformità normativa e sindacale che rispecchi lo schema tecnico organizzativo, unitario del Cavtomi.

2. Livello di relazioni sindacali
Le parti ritengono opportuno perseguire uno stabile sistema di relazioni sindacali volto a regolamentare i rapporti che intercorreranno tra il Consorzio, le Imprese e le Organizzazioni dei lavoratori, con la eventuale assistenza delle competenti associazioni al fine di:
a) garantire condizioni di piena sicurezza ed igiene ambientale sul lavoro;
b) assicurare l'applicazione delle normative contrattuali nazionali e territoriali per i dipendenti delle imprese edili ed/ affini, sottoscritte dalle associazioni imprenditoriali con le organizzazioni sindacali firmatarie il presente accordo;
c) prevenire e comporre l'insorgere di situazioni di conflittualità attraverso la previsione di pause di raffreddamento.
Le parti identificano tre livelli di Relazioni industriali:
livello consortile - Tronco
livello interprovinciale/interregionale
livello nazionale
-) Per livello consortile - Tronco si intende: incontri con i Delegati/RSU dei singoli cantieri ed il Cavtomi.
-) Per livello provinciale e interprovinciale si intende: il coordinamento delle Segreterie Sindacali Provinciali delle regioni interessate ed il Cavtomi (con l'assistenza dei Collegi costruttori/Associazioni Industriali).
-) Per livello nazionale si intende: Segreterie Nazionali e Cavtomi (con l'eventuale partecipazione dell'Ance).
A titolo esemplificativo, vengono elencate le materie di competenza di ciascuno dei livelli sopra indicati.
a) Livello consortile - Tronco:
Situazioni logistiche (alloggiamenti e mensa) dei singoli cantieri.
Sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro.
Gestione dei problemi connessi ad aspetti applicativi delle norme contrattuali del rapporto di lavoro successivi all'assunzione.
Conciliazione di eventuali microconflitti a livello di cantiere.
b) Livello provinciale e interprovinciale:
Verifica del trattamento normativo economico unico interprovinciale coerente con la peculiarità dell'opera.
Verifica ed eventuale normazione degli aspetti inerenti la logistica di cantiere.
Sicurezza, igiene del lavoro e rapporti con i CPT
Coordinamento, verifica e definizione della disciplina dei rapporti sindacali e della sicurezza.
Informazioni preventive sulle modalità organizzative dei cantieri anche per quanto attiene gli appalti e subappalti, in conformità di quanto previsto dall'art. 15 del CCNL edili.
Incontri preventivi con appaltatori e/o subappaltatori presso l'Associazione territoriale di competenza.
Informazione, di norma con cadenza semestrale, sull'andamento dei lavori e sulle previsioni occupazionali.
Informazioni relative agli sviluppi occupazionali, alla formazione dei lavoratori e ad ai rapporti con gli Enti formativi di settore.
Eventuali forme di incentivazione collegate al raggiungimento di obiettivi opportunamente prefissati di produttività;
Conciliazione di eventuali conflitti a livello di cantiere e/o tronco.
e) Livello nazionale:
Le parti s'incontreranno, di norma semestralmente, per una verifica delle problematiche relative alfa tratta con particolare riferimento a:
Informazione sullo stato di avanzamento dell'opera e sulle modalità organizzative della stessa.
Previsioni occupazionali e fabbisogni formativi.
Stato dei rapporti con le istituzioni;
Informativa sull'applicazione inerente la sicurezza ed igiene del lavoro, nonché un quadro generale degli infortuni eventualmente verificatisi, loro entità e le causali.

3. Normativa applicabile
3.1 - Contratto collettivo provinciale di lavoro (CCPL)

Viene concordato, in ragione dell'unicità del soggetto imprenditoriale (Cavtomi) e della gestione unitaria dell'attività, che il trattamento economico normativo dei dipendenti Cavtomi è regolato come segue;
a) per i lavori che si svolgeranno da Torino a Novara il CCPL applicato quello della provincia di Torino; ne consegue che i relativi adempimenti saranno effettuati presso la Cassa Edile di Torino;
b) per i lavori che si svolgeranno da Boffalora a Milano il CCPL applicato quello della provincia di Milano; ne consegue che i relativi adempimenti saranno effettuati presso la Cassa Edile di Milano.

3.2 - Rapporti con la Cassa Edile
a) le modalità attuative di quanto previsto dal punto 3.1 a), in merito alla competenza della Cassa Edile di Torino, saranno definite con apposito separato accordo tra le Organizzazioni Territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori di Novara, Vercelli e Torino. L'attività di monitoraggio della Cassa Edile di Torino, relativa ai dipendenti del Cavtomi, dovrà essere partecipata in maniera paritetica da rappresentanti delle Casse Edili di Novara e di Vercelli, le quali condivideranno la responsabilità dell'andamento della gestione e dei suoi risultati;
b) In sede territoriale, al fine di garantire il corretto equilibrio tra i contributi versati dal Cavtomi ed il costo delle prestazioni erogate dalla Cassa Edile di Torino, le parti si impegnano, sin d'ora, a verificare semestralmente gli andamenti di gestione, apportando le modifiche eventualmente necessarie alle aliquote e/o alle prestazioni. Resta inteso che per i dipendenti del Cavtomi non avrà luogo la mutualizzazione del TFR.

4. Mercato del lavoro e formazione professionale
Le parti convengono che l'avvio dell'opera sarà occasione per dare una concreta risposta alle esigenze sociali del mercato del lavoro locale, fermo restando che in caso di una eventuale saturazione dello stesso, l'assunzione della manodopera necessaria potrà avvenire anche al di fuori di detto ambito territoriale.
Le Parti verificheranno la possibilità di favorire l'inserimento di lavoratori di primo ingresso, nel rispetto delle vigenti norme di legge e contratto in materia.
Le esigenze connesse all'acquisizione delle professionalità necessarie ed i relativi fabbisogni formativi formeranno oggetto di esame congiunto preventivo a livello territoriale tra le Parti, anche con il coinvolgimento delle Istituzioni a ciò deputate.
Le parti, entro 30 giorni dalla firma del presente accordo, costituiranno un gruppo di lavoro, cui parteciperanno i responsabili tecnici degli enti bilaterali della formazione professionale, al fine di predisporre le attività formative.
Le attività teoriche di formazione saranno svolte in collaborazione con le Scuole Professionali Edili esistenti nelle province di impiego.
Verranno pure presi in considerazione da Cavtomi i curriculum-vitae dei partecipanti ai corsi di formazione svolti dalle Scuole Professionali Edili provinciali.
Le Parti, nell'intento di non disperdere le professionalità acquisite nella realizzazione dell'opera da parte dei lavoratori, concordano di verificare la possibilità di attuare forme di ricollocazione per le risorse che si rendono disponibili a seguito dell'ultimazione dei lavori e/o di singole fasi lavorative.
Le Parti provvederanno, per quanto attiene sia alla materia di cui al presente punto, che a quella di cui al punto successivo, a porre in essere i necessari coordinamenti con gli organismi bilaterali territoriali competenti nel campo della formazione professionale e della sicurezza del lavoro.
Quanto previsto nel presente punto si applica anche nei confronti di tutte le imprese, appaltatici e/o subappaltatrici che operano nell'ambito dell'opera oggetto del presente accordo.

5. Sicurezza e prevenzione
Le parti ribadiscono che l'applicazione ed il rispetto di tutta la normativa esistente in tema di sicurezza, igiene e prevenzione, costituirà un punto primario dell'organizzazione di cantiere.
Nell'ambito di incontri periodici tra il Consorzio e le OO.SS. Nazionali, con cadenza, di norma semestrale, verranno esaminati ed approfonditi alcuni temi sulla sicurezza riguardanti:
le azioni di monitoraggio e prevenzione
le statistiche degli infortuni;
la sorveglianza sanitaria;
l'informazione e la formazione dei lavoratori;
formazione e ruolo dei RLS;
l'applicazione delle norme di cui ai Decreti Lgs. 626/94 e 494/96 e successive modifiche.
Si prevedono, sin da ora, a livello aziendale e/o livello interprovinciale, incontri congiunti per la informazione in tema di sicurezza, da attivarsi sin dalle prime fasi di cantierizzazione delle attività con un programma annuo predefinito.
L'esercizio del diritto alla rappresentanza dei lavoratori in materia di sicurezza verrà regolato con riferimento a quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale ed integrativa del settore delle costruzioni. Le forme e le modalità di attuazione di tale previsione saranno verificate dalle parti in sede territoriale.
Le parti, conformemente a quanto deliberato in sede Regionale, vista la rilevanza che assumono per le stesse le condizioni di lavoro, la sicurezza e gli effetti sulla salute di lavoratori addetti, valutando positivamente quanto in sede aziendale è stato realizzato, convengono di promuovere la "cultura" della sicurezza attraverso:
1) attività, di norma, preventiva, di otto ore di formazione annuale dei lavoratori sui rischi specifici legati alla realizzazione dell'opera;
2) attività di formazione specifiche per gli RLS con modalità che verranno stabilite fra le parti a livello interprovinciale e/o interregionale;
3) incontri, semestrali, e/o su richiesta di una delle parti, formativi ed informativi sul sistema di gestione della sicurezza, rivolti ai: responsabili aziendali, RLS, responsabile aziendale SPP, preposti alla sicurezza.
I programmi di formazione relativi ai delegati di sicurezza e quelli per i singoli lavoratori nell'ambito di quanto previsto dal CCNL del settore delle costruzioni saranno concordati a livello sindacale interprovinciale e saranno svolte in collaborazione con i CTP esistenti nelle province di impiego.
I programmi per la formazione di ingresso saranno predefiniti tra le Parti a livello interprovinciale.
In occasione del primo incontro a livello nazionale, previsto nel punto 2, verrà prioritariamente affrontato il problema della sicurezza ed igiene del lavoro e si valuteranno ulteriori iniziative per dare concrete risposte al problema.
Quanto previsto nel presente punto si applica anche nei confronti di tutte le imprese appaltarci e/o subappaltatrici che operano nell'ambito dell'opera oggetto del presente accordo.

6. Logistica di cantiere
6.1 - Alloggio e Mensa

Saranno previsti alloggiamenti per i lavoratori che, avendo luogo di residenza con distanza dal cantiere superiore, in linea di massima, ai 50 Km, non possono rientrare agevolmente alla propria abitazione alla fine del lavoro. Quanto sopra compatibilmente con le capienze strutturali dei campi.
Tali alloggiamenti saranno rispondenti alle norme di legge e dei vigenti regolamenti di igiene.
In particolare le Parti, valutata positivamente la possibilità di creare condizioni abitative di miglior favore rispetto a quelle previste dalla normativa regionale di riferimento, concordano di assegnare alloggi in camera singola ai lavoratori che dimorano fuori casa per lunghi periodi.
Relativamente all'alloggio, saranno posti a carico del lavoratore solo i riflessi fiscali e contributivi sulle somme convenzionali previste dalle vigenti norme. Le parti comunque si attiveranno a livello ministeriale per verificare la possibilità di esonero dai relativi oneri.
Nei cantieri sarà istituito un servizio mensa anche attraverso convenzioni esterne. Il relativo trattamento sarà soggetto agli oneri fiscali e previdenziali previsti dalle norme di legge.
Per il contributo mensa a carico del lavoratore, si farà riferimento alle regolamentazioni della normativa applicabile di cui al punto 3 del presente accordo.

6.2 - Trasporto collettivo con mezzi pubblici per rientri
Le Parti, a livello interprovinciale e/o interregionale, verificati i flussi di provenienza dei lavoratori occupati, procederanno alla definizione dei rientri periodici dei lavoratori (maestranze) dal luogo di abitazione alla sede di lavoro e viceversa, utilizzando mezzi pubblici, anche attraverso apposita convenzione con Trenitalia.

7 - Orario ed organizzazione del lavoro
Tenuto conto della rilevanza della realizzazione della tratta ferroviaria Torino-Milano e della specialità delle lavorazioni che tale realizzazione comporta;
rilevata l'esigenza che per i lavori in questione, il cui tracciato si svolge in un ambito territoriale interregionale che interessa più province, sia adottata una peculiare organizzazione del lavoro ed orari di lavoro appropriati, in relazione ai tempi di realizzazione di un opera di grande rilievo per il sistema di comunicazione nazionale e internazionale;
si conviene inoltre:

7.1 - Lavoro a turni
Fermo restando che per tutte le attività si farà riferimento alla normativa prevista dalle leggi e dal contratto in tema di orario di lavoro, si conviene di operare, di norma in relazione alle locali esigenze tecnico produttive, nel rispetto delle norme di sicurezza, con turni avvicendati, sette giorni su sette, contro oppure quattro squadre che si alterneranno con gli orari sotto indicati, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 7, comma 5, dal vigente CCNL edili:

Con 4 squadre Orario Con 3 squadre Orario
6,00-14,00 6,00-14,00
4,00-22,00 14,00-22,00
22,00-6,00

Le Parti si incontreranno preventivamente a livello interprovinciale, unitamente alle RSL laddove costituite, per definire le modalità applicative ed attuative dei turni, l'utilizzo dei riposi compensativi e dei riposi annui di cui all'art. 5 del CCNL (88 ore) al fine di rispettare l'orario normale contrattuale di lavoro di 40 ore settimanali di media annua nonché le pause retribuite, pari a 30 minuti, all'interno dei turni.
I servizi collegati alla organizzazione del lavoro su turni continuativi avvicendati osserveranno l'orario di lavoro delle squadre di produzione.
Per servizi collegati si intendono officina meccanica, elettrica, magazzino.

7.2 - Ferie collettive
Viene previsto, che i cantieri osserveranno, i seguenti periodi di ferie collettive:
- due settimane a cavallo di Ferragosto;
- una settimana per Natale.
Per quanto riguarda le ferie di agosto, le parti concordano che i cantieri, per esigenze tecnico organizzative, potranno effettuare una settimana di chiusura collettiva garantendo comunque al personale due settimane consecutive di ferie.
Ulteriori esigenze legate ad altre festività verranno esaminate a livello consortile - Tronco.

7.3 - Regolamentazione variazioni orario lavoro
In caso di eventuale superamento del normale orario di lavoro, vengono previste le seguenti due modalità di regolamentazione:
a) Bonus finale orario - Accantonamento di un monte ore (Bonus finale orario) pari alla somma delle ore lavorate oltre le 40, con fruizione dello stesso prima della cessazione del rapporto o con cadenza annuale.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro anche per fine lavoro e fine fase lavorativa, intervenuta prima della fruizione di tutti i permessi retribuiti maturati, il lavoratore avrà diritto al pagamento del residuo esistente.
La maggiorazione prevista per le ore straordinarie, se dovuta, verrà invece corrisposta mensilmente durante lo svolgimento del rapporto, in funzione dell'effettivo superamento delle 40 ore settimanali.
b) Pagamento mensile - La liquidazione della maggiorazione delle ore straordinarie, se dovuta, sarà effettuata nel normale periodo di paga, secondo quanto previsto dalla vigente normativa contrattuale.
Quanto sopra non si applica al personale non soggetto a limitazione di orario.
Quanto previsto nel presente punto si applica anche nei confronti di tutte le imprese appaltatrici e/o subappaltatrici che operano nell'ambito dell'opera oggetto del presente accordo.

8. Appalti e subappalti
Le Parti concordano che, in caso di appalti o subappalti di lavori di importi superiori a 50 milioni di Euro ricadenti nell'ambito di applicazione del CCNL vigente per l'edilizia, sottoscritto dall'Ance e dalle Associazioni Nazionali Sindacali firmatarie del presente accordo, verrà richiesto all'impresa appaltatrice o subappaltatrice, che opererà contemporaneamente su due province di cui una sia quella di Torino o Milano, di applicare quanto previsto dal precedente punto 3. Per gli appalti e subappalti ricadenti nell'ambito di applicazione del CCPL di Torino, le Imprese interessate non procederanno alla mutualizzazione del TFR ad esclusione delle Imprese già iscritte alla Cassa Edile di Torino alla data del 31 dicembre 2001, le quali potranno continuare a mutualizzare l'onere derivante dal TFR.
Resta fermo il disposto dell'art. 22 del CCNL vigente, per l'ipotesi di lavoratori in trasferta.