Tipologia: Contratto collettivo decentrato integrativo
Data firma: 26 gennaio 2006
Validità: 01.01.2002 - 31.12.2005
Parti: Delegazione pubblica e Delegazione sindacale
Comparti: P.A., Enti locali, Cuneo
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Art. 1 - Ambito di applicazione e durata
Art. 2 - Sistema delle relazioni sindacali
Art. 3 - Regolamentazione del diritto di sciopero e di assemblea
Art. 4 - Diritti e libertà sindacali
Art. 5 - Costituzione del Fondo delle risorse decentrate
Art. 6 - Utilizzo del Fondo delle risorse decentrate
Art. 7 - Criteri per la progressione economica orizzontale (PEO)
Art. 8 - Criteri generali delle metodologie di valutazione
Art. 9 - Formazione
Art. 10 - Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing
Art. 11 - Pari opportunità
Art. 12 - Banca delle ore
Art. 13 - Prevenzione e sicurezza dell'ambiente di lavoro
Art. 14 - Telelavoro
Art. 15 - Riduzione dell'orario
Art. 16 - Clausola di rinvio
Art. 17 - Disapplicazione

Comune di Cuneo
Contratto collettivo decentrato integrativo di lavoro del personale non dirigenziale relativo al quadriennio 2002-2005


Art. 1 - Ambito di applicazione e durata
1. Il presente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI):
a. si applica al personale non dirigente dell'Amministrazione Comunale di Cuneo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato
b. riguarda il periodo 1° gennaio 2002/31 dicembre 2005
Gli effetti giuridici ed economici del presente contratto decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa indicazione in esso contenuta e conservano la propria efficacia fino alla stipulazione di un successivo contratto decentrato integrativo o sino all'approvazione di un nuovo CCNL che detti norme incompatibili con il presente CCDI.
Con cadenza semestrale le parti si incontrano per verificare lo stato di attuazione degli istituti previsti nel presente CCDI.

Art. 2 - Sistema delle relazioni sindacali
Il sistema di relazioni sindacali deve permettere, nel rispetto dei distinti ruoli dell'Ente e delle Rappresentanze Sindacali, la realizzazione degli obiettivi di cui agli artt. 6-7-9-42 del D.Lgs 165/01 e consentire la partecipazione sindacale alla predisposizione di tutti gli atti inerenti all'organizzazione del lavoro, dei servizi e degli uffici, la ridefinizione delle dotazioni organiche, nonché l'esercizio dell'attività sindacale nell'ente e attuare la contrattazione integrativa, l'informazione e la concertazione.
Pertanto, anche in osservanza del disposto dell'art. 3 del CCNL 22.1.2004, si conviene quanto segue:
a. l'Amministrazione fornirà tutte le informazioni tempestivamente (e comunque con il massimo anticipo consentito) anche quelle di carattere finanziario, riguardanti atti e procedure inerenti al rapporto di lavoro, l'organizzazione degli uffici, la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche, la gestione delle risorse umane, la sicurezza e la prevenzione nei luoghi di lavoro, il trasferimento di attività o servizi anche nel caso di appalti o convenzioni o altre forme previste dalla legge;
b. annualmente, prima della predisposizione del bilancio di previsione, sarà effettuata una riunione di informazione con particolare riguardo alla programmazione delle attività^ dell'ente, l'analisi delle spese previste e l'andamento dell'occupazione;
e. la convocazione di detta riunione avverrà appena il bilancio abbia raggiunto la sua forma definitiva, e comunque prima di quello stabilito per la deliberazione; contemporaneamente dovrà essere fornita tutta la necessaria documentazione, eventualmente anche su supporto informatico oltre che cartaceo;
d. in tutti i casi in cui venga avviata la concertazione su qualche argomento, le parti si impegnano a non prendere iniziative unilaterali in merito finché la stessa sia esaurita o conclusa con un verbale di accordo o con un verbale che prenda atto delle posizioni delle parti e sia da esse sottoscritto;
e. la contrattazione e la concertazione saranno attivate ogni qual volta una delle parti lo richieda; durante tali fasi le parti si impegnano a non procedere unilateralmente;

Art. 3 - Regolamentazione del diritto di sciopero e di assemblea
[…] in caso di assemblee si concorda che:
a. nel rispetto del limite massimo consentito, la RSU e le OO.SS. firmatarie del presente Contratto Collettivo Decentrato possono indire assemblee del personale comunicando all'Amministrazione, almeno cinque giorni prima, la data, il luogo e l'orario dell'assemblea;
b. l'Amministrazione fornirà idonei locali per lo svolgimento della riunione;
e. i contingenti di personale necessari a garantire i servizi minimi essenziali sono quelli indicati nel "Protocollo d'intesa" di cui al 1° comma; per quanto riguarda l'Asilo Nido e l'assistenza all'handicap nelle scuole, i relativi responsabili autorizzano il personale a partecipare all'assemblea tenendo conto dell'esigenza di garantire il servizio.

Art. 9 - Formazione
1. Il Piano formativo 2004 e 2005 è il seguente:

Area tematica

Obiettivi da raggiungere

INFORMATICA

Completamento alfabetizzazione in materia informatica

LINGUE STRANIERE

Conoscenza di base (almeno due lingue straniere) per dipendenti a contatto con utenza straniera

GESTIONE RISORSE UMANE

Completamento programma formativo in materia di comunicazione interpersonale

SICUREZZA SUL LAVORO

Formazione Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza di nuova designazione ed aggiornamento Addetti

MATERIE SPECIALISTICHE

Effettuazione corsi di formazione su richiesta dei Dirigenti di Settore

[…]
La formazione riguarderà tutto il personale dipendente, sarà suddivisa per funzioni ed obiettivi e sarà finalizzata a:
fornire strumenti normativi e/o pratici per lo svolgimento della propria attività lavorativa e per un miglioramento della propria professionali;
favorire i processi di rinnovamento delle procedure e dell'integrazione tra i servizi.
[…]
Il programma annuo della formazione sarà pubblicato sulla "bacheca del dipendente".

Art. 10 Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing
Le parti danno atto che il Comune di Cuneo sta costituendo il Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing, previsto dall'art. 8 del CCNL 22.1.2004.

Art. 11 - Pari opportunità
L'Amministrazione si impegna ad attuare le misure necessarie per favorire la pari opportunità, in osservanza della Legge 125/91 e delle disposizioni del vigente CCNL.

Art. 12 - Banca delle ore
Subordinatamente all'adozione di supporti informatici di gestione, si concorda che la facoltà del dipendente di recuperare le ore straordinarie non retribuite possa essere esercitata entro l'anno. Le ore straordinarie fatte nel mese di dicembre confluiscono nel monte ore dell'anno successivo.

Art. 13 - Prevenzione e sicurezza dell'ambiente di lavoro
1. In accordo e con la collaborazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) sono individuate le metodologie da adottare per la soluzione di problemi specifici con particolare riferimento alla salubrità degli ambienti di lavoro, la messa a norma delle apparecchiature o degli impianti, le condizioni di lavoro di tutti i dipendenti.
2. Sono altresì predisposte opportune iniziative per facilitare le attività di dipendenti disabili e l'applicazione delle norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche.

Art. 14 - Telelavoro
Il telelavoro regolamentato all'art. 11 bis del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi - Parte generale - ed al momento ne usufruiscono due unità di personale.
[…]

Art. 15 - Riduzione dell'orario
Le parti concordano di procedere, con cadenza annuale, ad una verifica circa i presupposti e le condizioni per l'attuazione della riduzione d'orario di cui all'articolo 22 del CCNL 1.4.1999.

Art. 16 - Clausola di rinvio
Per quanto non previsto nel presente Contratto Decentrato Integrativo, le parti fanno riferimento ai contratti Collettivi Nazionali, nonché alla normativa vigente.

Art. 17 - Disapplicazione
Il presente CCDI sostituisce integralmente il CCDI 1999-2001.