Tipologia: Accordo
Data firma: 6 dicembre 2002
Validità: 31.12.2005
Parti: Luxottica/Associazione Industriali e RSU/Filtea, Femca, Uilta
Settori: Tessili, Occhialeria, Luxottica
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

1) Relazioni sindacali
1.1 Coordinamento sindacale
2) Calendario annuo di lavoro - Orari di lavoro - Aspettative
2.1) Calendario annuo di lavoro
2.2) Part-time
2.2.1) Bilanciamento
2.2.2) Compensazioni territoriali
2.2.3) Modelli d'orario
2.3) Aspettativa non retribuita
2.4) Turni
3) Commissione tecnica nazionale per l'inquadramento professionale
3.1) Inquadramento professionale
4) Formazione

4.1) Pianificazione delle azioni formative
4.2) Specifica formazione in materia di ambiente e sicurezza
5) Tematiche legate all'ambiente di lavoro
5.1) Abiti per lavorazioni imbrattanti
6) Premio di risultato/cassa solidarietà
6.1) Premio di risultato
6.2) Cassa di solidarietà Aziendale e Circolo Dipendenti
Durata del presente contratto
Allegati

Ipotesi di accordo

Il giorno 6 dicembre 2002, in Belluno, tra Luxottica Group spa, Luxottica srl e Luxottica Leasing srl […], assistiti da […] Associazione fra gli Industriali della provincia di Belluno e da […] Associazione Industriali della provincia di Trento e il Coordinamento Sindacale Luxottica costituito dalle RSU del Gruppo e dalle Organizzazioni Sindacali Territoriali di categoria Filtea, Femca, Uilta [...] per la provincia di Belluno, […] per la provincia di Trento, […] per la provincia di Torino e […] Fim del Trentino) ed […] Fiom del Trentino), con la presenza di *** per la provincia di Treviso e della RSU della Società Killer Loop Eyewear srl in qualità di osservatori, si è convenuto quanto segue:

1) Relazioni sindacali
1.1 Coordinamento sindacale

L'organo di coordinamento sindacale, comprendente le RSU di Agordo, Cencenighe, Sedico, Rovereto, Torino e le Organizzazioni Sindacali di categoria dei rispettivi tenitori, è riconosciuto quale soggetto delle relazioni industriali di Gruppo in Luxottica.
La RSU dello stabilimento Killer Loop Eyewear di Pederobba (TV) e le rispettive Organizzazioni Sindacali di Categoria sono ammesse al coordinamento pur mantenendo la società Killer Loop Eyewear srl una sua specifica autonomia contrattuale nel quadro delle scelte di Coordinamento di Gruppo, tenuto conto dell'evoluzione contrattuale e delle relazioni industriali in quel contesto.
Al coordinamento vengono attribuite le seguenti funzioni:
A) ricevere, di norma semestralmente, le informazioni previste dall'articolo sette punto quattro del vigente CCNL Occhialeria e le seguenti altre:
- andamento degli indicatori utili alla determinazione del Premio di Risultato;
- occupazione con particolare riferimento a CFL, contratti a termine e ed atipici.
Le informazioni fornite sono strettamente riservate e non possono essere oggetto di comunicazione o di divulgazione. Le RSU e le OO.SS. si impegnano a rispettare questo principio.
B) La contrattazione integrativa di Gruppo andrà svolta in via esclusiva dal Coordinamento. Per Killer Loop Eyewear srl (KLE) di Pederobba si verificherà la possibilità di recepimento dei contenuti del presente accordo mediante apposita negoziazione ed eventuale intesa. Per la stessa KLE alla luce delle future evoluzioni degli assetti societari del Gruppo Luxottica potrà essere previsto uno specifico periodo e percorso di armonizzazione con i trattamenti economici e normativi in atto nelle altre unità produttive della società.
Gli accordi di integrazione degli stabilimenti di Rovereto e Lauriano sottoscritti in vigenza del Contratto Integrativo di Gruppo Luxottica 1998 prevedono i tempi e le modalità dell'integrazione medesima.
C) Il Coordinamento chiamato, ferma restando l'autonomia dei rispettivi stabilimenti, su richiesta di una delle parti, a svolgere il ruolo di prevenzione e /o ricomposizione di controversie collettive che dovessero sorgere in ambito locale tra le parti. Si conviene quindi che, in tali casi, le questioni non risolte a livello di unità produttive vengano portate all'attenzione del Coordinamento Sindacale per essere esaminate al fine di trovare gli indirizzi per una soluzione equilibrata ed armonica.
Tale esame non potrà complessivamente superare i 15 giorni di calendario, in questo lasso di tempo le parti si impegnano a sospendere ogni iniziativa unilaterale.
D) il Coordinamento costituito da componenti delle RSU di stabilimento. Si considerano stabilimenti le unità produttive di: Agordo, Sedico, Cencenighe, Rovereto, Lauriano e Killer Loop Eyewear di Pederobba.
Si concorda che, in via transitoria e fino alla prossima elezione delle RSU, i componenti del coordinamento siano 20, compresi i componenti invitati di Killer Loop Eyewear Srl, la ripartizione dei componenti del coordinamento individuata come da allegato (A)
E) Ai componenti designati a partecipare al Coordinamento viene riconosciuto un monte ore aggiuntivo, di permessi sindacali retribuiti sino a 40 ore annue totali pro capite che dovranno essere fruite esclusivamente a tale titolo. In occasione di ogni riunione di coordinamento i componenti saranno tenuti a registrarsi in apposita lista indicando cognome, nome, stabilimento di provenienza. Tenuto conto della distanza ogni componente del coordinamento proveniente da Lauriano fruirà di 6 ore di permesso sindacale aggiuntive per ogni partecipazione al coordinamento.
F) Entro due mesi dalla sottoscrizione di questo accordo le 00.SS di riferimento comunicheranno per iscritto all'Azienda i nominativi dei Rappresentanti Sindacali designati a costituire il coordinamento e le loro eventuali successive variazioni. Le OO.SS. comunicheranno altresì all'Azienda il nominativo del rappresentante sindacale responsabile della contabilità dei permessi per il Coordinamento e di un suo supplente. La specifica richiesta di permesso per la partecipazione al Coordinamento va inoltrata all'Azienda con le modalità in atto per i permessi sindacali RSU.
G) Le sale RSU degli stabilimenti verranno dotate di: personal computer, stampante, collegamento telefonico-telematico e assistenza hardware e software office.

2) Calendario annuo di lavoro - Orari di lavoro - Aspettative
2.2) Part-time

A far data dal 01.01.2003 il numero dei lavoratori, a tempo parziale limitato, fissato nella misura massima del 11 % e, dal 1.7.2004, del 12%. Tale percentuale andrà calcolata sul totale del personale a tempo indeterminato full time equivalente in forza nei rispettivi stabilimenti e sui CFL nei limiti di cui all'art. 8 L 29.12.1990 nr. 407. La concessione dell'orario ridotto viene subordinata alla condizione che nell'ambito del posto di lavoro la prestazione part-time venga bilanciata secondo la tipologia orizzontale o verticale in modo tale da consentire il normale e completo utilizzo dell'impianto o macchinario, come previsto dalla norma 2.2.1).
La reversibilità del rapporto da part time a full time non è di norma consentita se non trascorsi almeno tre mesi dalla conversione del rapporto a tempo parziale. Tali richieste dovranno pervenire all'Azienda nei medesimi termini previsti per la domanda di accesso al part time.

2.2.1) Bilanciamento
Verificata la non disponibilità di prestazioni part-time nelle mansioni e nel reparto in cui prestano la propria opera al momento della richiesta di passaggio, i lavoratori che richiedano l'orario a tempo parziale potranno essere adibiti, compatibilmente con le esigenze tecniche - organizzative e i requisiti fisico-attitudinali e di qualifica/livello, a mansioni diverse e/o ad altri reparti, al fine di realizzare un bilanciamento dei contratti di lavoro a tempo parziale che consenta il normale e completo utilizzo degli impianti e la copertura del normale orario giornaliero o settimanale. Per i soli part time orizzontali lo sbilanciamento potrà essere consentito fino a una unità per centro di costo/reparto o, tenuto conto delle maggiori dimensioni di centri di costo/reparti, fino a una unità per ogni 100 addetti o frazione.
E' comune obiettivo delle Parti compensare gli eventuali sbilanciamenti nel più breve tempo possibile.

2.2.2) Compensazioni territoriali
Considerato che gli stabilimenti di Agordo, Sedico e Cencenighe appartengono ad un unico bacino territoriale e che in questo ambito non vi è un omogenea richiesta di accesso al lavoro part time nelle diverse sedi Aziendali, le OO.SS. e le RSU interessate hanno chiesto che la percentuale di accesso al part-time come sopra individuato, venga valutata non più nell'ottica della singola unità produttiva ma nella logica complessiva del comprensorio Agordo, Sedico, Cencenighe con possibilità di travaso tra l'uno e l'altro stabilimento fino allo 1% degli aventi diritto full time equivalenti a tempo indeterminato in ciascuno stabilimento in caso di incapienza in una unità produttiva e inutilizzo dei posti disponibili in un'altra. In ogni caso la totalità dei posti utilizzabili nel comprensorio non potrà superare la percentuale concordata.

4) Formazione
4.1) Pianificazione delle azioni formative

Fatto salvo quanto previsto per i piani individuali di formazione ex art. 53 CCNL, l'Azienda, ai sensi dell'art. 52 p.g. CCNL Occhialeria, è disponibile allo studio e alla realizzazione sperimentale di percorsi di formazione continua finalizzati al miglioramento della specifica preparazione professionale dei lavoratori, mediante l'utilizzo di fondi comunitari (FSE) o nazionali.
Le Parti consapevoli dell'importanza di questa tematica tanto sotto il profilo delle competenze e dell'aggiornamento professionale dei lavoratori quanto della loro eventuale riqualificazione professionale, convengono di incontrarsi per mettere a punto strumenti (es. questionari) atti ad individuare preliminarmente i bisogni formativi nel quadro degli obiettivi comuni qui di seguito definiti. In tal senso si stabilisce che le attività formative, finalizzate al miglioramento della specifica preparazione professionale, saranno attinenti a materie quali:
- inserimento e orientamento in Azienda
- processi produttivi e certificazione del prodotto
- controllo qualità di processo
- ergonomia e posto di lavoro
- sistemi di automazione e programmazione cnc
- lingua straniera, che abbia connessione l'attività professionale
- relazioni sul posto di lavoro
o altri percorsi formativi da individuare congiuntamente finalizzati alla crescita o laddove necessario alla riqualificazione professionale.
L'Azienda a tali fini utilizzerà i fondi comunitari o nazionali resi all'uopo disponibili e, fatto salvo quanto detto in premessa, si presta a finalizzare a scopo formativo fino a 3000 ore nel primo anno di sperimentazione 2003.
Sulla base degli esiti conseguiti in fase sperimentale verranno pianificati gli interventi formativi per gli anni successivi.

4.2) Specifica formazione in materia di ambiente e sicurezza
L'Azienda ribadisce il proprio impegno a formare dirigenti, preposti e lavoratori sulle tematiche dell'ambiente e sicurezza (sullo specifico posto di lavoro e generale).
All'atto dell'inserimento delle citate figure professionali in Azienda e in occasione di stabili avvicendamenti mansionali verrà messo a punto un iter formativo che porti i soggetti menzionati (dirigenti, preposti e lavoratori) a specifica conoscenza dei propri rischi mansionali così come di quelli degli eventuali collaboratori.

5) Tematiche legate all'ambiente di lavoro
5.1) Abiti per lavorazioni imbrattanti

Per alcune lavorazioni cos identificate:
- presse metallo; saldatura con uso di flussanti; buratti per gli addetti al carico e scarico degli stessi; linee di galvanica; verniciatura; martellatura; pulitura con ruote; timbratura; officina e manutenzioni, l'Azienda fornir una doppia dotazione di abiti da lavoro (DPI) per la protezione dei propri abiti; l'uso uniforme di tale dotazione obbligatorio;
i servizi di prevenzione e protezione aziendali verificheranno la presenza nel vestiario di lavoro assegnato come DPI di eventuali sostanze allergene, individuandone l'entità quantitativa. Entro aprile 2003 verificata la normativa in materia e i limiti di normalità di presenza di tali sostanze, l'RSPP, consultati i RLS, adotterà alternativamente, in ragione dei risultati acquisiti: iniziative di variazione della tipologia e/o quantità di vestiario e/o di igienizzazione degli indumenti oppure adeguate istruzioni d'uso secondo le comuni pratiche di prevenzione e protezione.