L'impresa G. iniziava, su incarico del Comune di Torino, lavori di ristrutturazione di un edificio cittadino. Con contratto di subappalto, regolarmente autorizzato dal committente, l'appaltante affidava l'esecuzione di parte delle opere di carpenteria alla ditta GIPA di S.G., la quale provvedeva a redigere il piano operativo di sicurezza.
Il signor B.G., dipendente del subappaltatore, cadeva da una scala a pioli, nel mentre stava provvedendo a disarmare assi di legno poste a circa quattro metri da terra.
Per tale infortunio venivano indagati sia S.G., datore di lavoro dell'infortunato, che G.G., direttore tecnico per conto dell'appaltante.
Nei confronti di quest'ultimo veniva tuttavia emesso in data 20 gennaio 2003 decreto di archiviazione.
Conseguentemente, delle lesioni patite dalla parte offesa veniva chiamato a rispondere penalmente il solo S., mentre la committente G. veniva citata quale responsabile civile e condannata in solido con l'imputato al risarcimento dei danni.

La committente G. propone ricorso in Cassazione che viene accolto dalla Corte: il collegio infatti annulla la sentenza impugnata e quella di primo grado senza rinvio limitatamente alle statuizioni di condanna del responsabile civile Impresa Costruzioni Edili G.


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente -
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere -
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere -
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere -
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
IMPRESA COSTRUZIONI EDILI G. CARLO;
S.G., N. IL (OMISSIS);
avverso SENTENZA del 10/01/2008 CORTE APPELLO di TORINO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso, udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. Piccialli Patrizia;
Udito il Procuratore generale, dott. Vincenzo Geraci, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Udito il difensore del responsabile civile ricorrente, avv.to Audisio Ezio, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

Fatto Diritto

1.1 In data 10 gennaio 2008 la Corte d'appello di Torino confermava la sentenza del Tribunale nella parte in cui, riconosciuta la penale responsabilità di S.G. per il reato di lesioni colpose aggravate dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, commesso in danno di G.C. il (OMISSIS), aveva condannato, in solido con l'imputato, l'impresa Costruzioni Edili G. Carlo e Figli s.a.s., quale responsabile civile, al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile.
La doglianza dell'impresa G. - la quale aveva lamentato di essere stata erroneamente evocata in giudizio quale responsabile civile, non essendovi, nel processo, un imputato del cui operato dovesse per legge rispondere - veniva ritenuta infondata dalla Corte territoriale, sul rilievo che l'art. 83 cod. proc. pen. prevede che l'imputato possa essere citato come responsabile civile per il fatto dei coimputati, per il caso di suo proscioglimento o di pronuncia di sentenza di non luogo a procedere, di modo che nessun rilievo, secondo il decidente, poteva avere la circostanza che nei confronti del direttore tecnico del cantiere dell'impresa appaltante fosse stato emesso decreto di archiviazione.
Quanto al merito, osservava la Corte che la pretesa azionata dalla parte offesa era fondata, perchè il subappaltante "risponde penalmente degli eventi dannosi comunque determinatisi, qualora si sia ingerito nell'esecuzione dell'opera", ponendo in essere una condotta che abbia determinato, o concorso a determinare "l'inosservanza delle norme di legge poste a tutela dell'altrui incolumità".
Nella fattispecie era fuori discussione che le opere di carpenteria, subappaltate alla ditta dello S., andavano eseguite all'interno del cantiere allestito e gestito dall'impresa G., tenuta altresì, in base all'art. 3 del contratto, a mettere a disposizione le "dotazioni di cantiere".
In tale contesto, essendo innegabile che l'infortunio si era verificato proprio per l'insufficienza dei ponteggi (insufficienza che aveva reso impossibile l'allestimento di un impalcato sulla parete del muro da disarmare ove si era verificato il sinistro) e che dunque le norme antinfortunistiche violate non erano riferibili al solo datore di lavoro del dipendente infortunato, doveva essere riconosciuta la responsabilità civile dell'impresa appaltante "per il fatto proprio dell'imputato".

1.2 Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione l'Impresa Costruzione Edili G. Carlo e Figli s.a.s., chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
- inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in particolare dell'art. 185 cod. pen. e art. 83 e segg. cod. proc. pen., nonchè manifesta illogicità della motivazione, per avere il giudice di merito valutato positivamente la sua legittimazione passiva, benchè la responsabilità dell'incidente fosse stata addebitata esclusivamente allo S., titolare della ditta GIPA, subappaltatrice dei lavori di carpenteria, alle cui dipendenze lavorava l'infortunato B.G..
Evidenzia segnatamente la ricorrente come nessuna responsabilità penale fosse stata ascritta a suoi dipendenti, considerato che, in data 20 gennaio 2003, su conforme richiesta del P.M., il GIP aveva emesso decreto di archiviazione nei confronti dell'ingegnere G.G., direttore tecnico del cantiere;
- mancanza o manifesta illogicità della motivazione, per avere il giudice di merito erroneamente sottovalutato l'assoluta autonomia della ditta subappaltatrice, rispetto alla stazione appaltante, chiaramente sancita, invece, dall'art. 7 del contratto intercorso tra le parti.
Scorretta sarebbe altresì l'affermazione che lo S. avesse confidato su dotazioni di cantiere, rivelatesi poi insufficienti, vero essendo, per contro, che sulla ditta GIPA cedeva l'obbligo "cogente" di verificare l'idoneità di eventuali macchine, attrezzature ed opere provvisionali, messe a disposizione dall'impresa G.; che il POS era stato redatto dalla subappaltatrice e che nessuna violazione del principio del neminem ledere era a lei addebitabile, non potendo da essa pretendersi un controllo capillare sulle procedure seguite dall'appaltatore, con conseguente rischio di eccessiva ingerenza nell'attività dello stesso.

2.1 Le censure sono fondate nei sensi di seguito precisati.
Non controversi tra le parti sono gli elementi essenziali della vicenda dedotta in giudizio, che qui si vanno a ricapitolare.
Nei primi mesi dell'anno (OMISSIS) l'impresa G. iniziava, su incarico del Comune di Torino, lavori di ristrutturazione di un edificio cittadino.
Con contratto di subappalto, regolarmente autorizzato dal committente, l'appaltante affidava l'esecuzione di parte delle opere di carpenteria alla ditta GIPA di S.G., la quale provvedeva a redigere il piano operativo di sicurezza.
In data (OMISSIS) il signor B.G., dipendente del subappaltatore, cadeva da una scala a pioli, nel mentre stava provvedendo a disarmare assi di legno poste a circa quattro metri da terra.
Per tale infortunio venivano indagati sia S.G., datore di lavoro dell'infortunato, che G.G., direttore tecnico per conto dell'appaltante.
Nei confronti di quest'ultimo veniva tuttavia emesso in data 20 gennaio 2003 decreto di archiviazione.
Conseguentemente, delle lesioni patite dalla parte offesa veniva chiamato a rispondere penalmente il solo S., mentre la committente G. veniva citata quale responsabile civile e condannata in solido con l'imputato al risarcimento dei danni.
Va ancora aggiunto, in punto di fatto, che, secondo la non contestata versione dei rapporti tra le parti accolta dal giudice di merito, l'art. 1 del contratto stipulato tra S. e G. prevedeva che la subappaltatrice dovesse attenersi alle disposizioni della direzione dei lavori, con particolare riguardo agli obblighi in materia di sicurezza, mentre l'art. 7 faceva carico a GIPA di verificare l'idoneità di macchine e attrezzature messe a disposizione dalla subappaltante, assumendone ogni responsabilità, ove non avesse sollevato alcuna obiezione per iscritto.

2.2 Il problema giuridico sottoposto all'esame del collegio attiene alla corretta interpretazione del disposto del secondo comma dell'art. 185 cod. pen., a tenor del quale "ogni reato che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui".
Segnatamente, si tratta di stabilire l'estensione della legittimatio ad causam - e cioè dell'astratta possibilità di rivestire la qualità di responsabile civile in un processo penale, indipendentemente dalla fondatezza o meno della pretesa risarcitoria (e forse anche restitutoria) azionata dalla parte offesa - della persona alla quale non sia addebitabile un reato, ma sul cui patrimonio la vittima possa contare per ottenerne ristoro economico.
Con tranquillante uniformità si richiamano al riguardo le ipotesi di ed. responsabilità indiretta (secondo una espressione, per la verità, controversa, nella stessa dottrina privatistica) disciplinate dal codice civile e da varie leggi speciali: casi in cui, al di là di definizioni più o meno esaustive ed appropriate, un soggetto è chiamato a rispondere sul piano economico del fatto altrui, in forza di speciali rapporti che lo legano all'autore del reato, alla cosa a mezzo della quale esso è stato commesso ovvero al luogo nel cui ambito si è svolta l'attività criminosa.
E' la responsabilità dell'albergatore, quanto agli oggetti portati dai clienti nell'albergo (art. 1784 cod. civ.), della persona tenuta alla sorveglianza dell'incapace (art. 2047 cod. civ.) dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte (art. 2048 cod. civ.), quanto alle condotte dei figli minori e delle persone a essi affidate, dei padroni e dei committenti, per il fatto illecito dei loro domestici e commessi (art. 2049 cod. civ.), del proprietario dell'edificio (art. 2053 cod. civ.), di quello del veicolo (art. 2054 cod. civ.), dell'armatore e dell'esercente l'aeromobile (rispettivamente, artt. 274 e 878 c.n.), del proprietario della pubblicazione e dell'editore (L. 8 febbraio 1948, n. 47, art. 11), dell'assicuratore dei veicoli a motore e dei natanti (L. 24 dicembre 1969, n. 990).
Nelle ipotesi elencate, invero, in ragione di una potestà riconosciuta al soggetto nei confronti dell'autore del reato, ovvero dell'inerenza di determinate cose o luoghi alla sfera di normale disponibilità dello stesso, ovvero ancora sulla base di scelte legislative ampiamente discrezionali, un soggetto è costituito garante, nei confronti della vittima di un reato, dell'adempimento degli obblighi risarcitori da questo derivanti.
Trattasi di discipline articolate e complesse, che talvolta riconoscono all'extraneus la possibilità di una prova liberatoria (artt. 2047, 2048, 2053 e 2054 c.c., ecc.), altre volte gliela negano, in applicazione di un criterio di secca oggettività, per cui ubi commoda, ibi incommoda (art. 2049 cod. civ.), mentre in un solo caso, e precisamente nell'ipotesi di responsabilità civile derivante dall'assicurazione obbligatoria di cui alla L. 24 dicembre 1969, n. 990, a seguito dell'intervento del giudice delle leggi, è ammessa la possibilità che il garante venga citato nel processo penale a richiesta dello stesso imputato (Corte Cost., sentenza n. 118 del 1998).
Quel che tuttavia accomuna le varie fattispecie è che la chiamata in giudizio del responsabile civile si radica su un fatto altrui, tanto vero che essa viene affermata in ragione non già di un nesso eziologico tra condotta ed evento dannoso (come è invece per l'imputato), ma in forza della sola esistenza di uno dei rapporti qualificati di cui innanzi.
Non a caso, la prova liberatoria, ove ammessa, non ha mai ad oggetto la mancata partecipazione all'azione criminosa, che non avrebbe senso, ma, con modulazioni diverse da caso a caso, l'impossibilità di impedirla.
La chiave di volta per la corretta esegesi della norma è, in sostanza, l'espressione "rispondere del fatto di lui" che circoscrive il limite della presenza nel processo penale del soggetto estraneo, esigendo che la sua condotta sia ontologicamente ed eziologicamente inattiva, nei sensi innanzi precisati, rispetto al fatto delittuoso in sè.

2.3 In tale stringente e consequenziale prospettiva si chiarisce il senso del disposto dell'art. 85 cod. proc. pen., laddove prevede che l'imputato possa "essere citato come responsabile civile per il fatto dei coimputati per il caso in cui venga prosciolto o sia pronunciata nei suoi confronti sentenza di non luogo a procedere".
Non par dubbio, invero, che la norma non altera affatto i presupposti sostanziali che governano la partecipazione al processo del responsabile civile, ma detta le regole, volte ad assicurare il pieno espletamento del contraddittorio, per l'ipotesi in cui uno dei coimputati versi in una delle situazioni qualificate innanzi indicate, sia per esempio il precettore dell'allievo accusato con lui della commissione del reato, avvertendolo che, in caso di fuoruscita dal processo con formula che escluda la sua responsabilità penale e civile, di perdita, cioè, dello status di imputato, egli continua tuttavia a restare in giudizio perchè chiamato a rispondere col proprio patrimonio dei danni cagionati alla vittima dall'autore della condotta criminosa, del cui operato deve civilmente rispondere.

2.4 Quanto sin qui detto consente già di cogliere le ragioni del motivato dissenso del collegio da taluni approdi esegetici di un pur pregevole precedente di legittimità, hinc et inde invocato - dal decidente, in motivazione, e dal ricorrente nel suo atto di impugnazione - a sostegno di conclusioni di segno opposto.
Nella sentenza n. 39388 del 2005, la Corte, investita del problema della legittimatio ad causam dell'Anas, citata come responsabile civile in un processo per omicidio colposo nel quale erano imputati esclusivamente dipendenti della società che aveva da essa preso in appalto l'esecuzione di opere di ampliamento di una carreggiata autostradale, parti dal corretto rilievo che l'azione civile nel processo penale può essere esercitata a condizione che sia svolta altresì nei confronti dell'imputato, segnatamente evidenziando che, se è ipotizzabile il suo esercizio nei confronti del solo imputato, non lo è la pretermissione dell'azione civile contro costui, laddove si voglia agire contro il responsabile civile.
Segnalò al riguardo che, più che di responsabilità, dovrebbe parlarsi di corresponsabilità civile e che il fenomeno era stato dogmaticamente inquadrato nell'istituto del litisconsorzio processuale necessario unilaterale.
Dopo aver ricordato che la stretta immedesimazione tra la posizione dell'imputato e quella del responsabile civile trova conferma nella circostanza che, in assenza di un imputato del cui operato debba rispondere, manca lo stesso presupposto della presenza nel processo del responsabile civile e che la responsabilità per fatto altrui può radicarsi solo su una norma di legge, e non su un titolo di natura contrattuale - con la precisazione che anche gli obblighi dell'assicuratore in materia di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti trovano la loro fonte nella L. 24 dicembre 1969, n. 990 - la Corte riconobbe che il D.Lgs. 19 settembre 1994, art. 7 che impone un obbligo di cooperazione tra datore di lavoro appaltante e appaltatore, per ciò che concerne l'osservanza delle misure di prevenzione e protezione, ben può fondare una responsabilità civile dell'appaltante per gli infortuni incorsi a persone che da lui non dipendono, purchè, per qualsiasi ragione, queste si siano trovate ad operare sul luogo di lavoro e che vi sia stato affidamento delle opere appaltate all'interno dell'azienda, e cioè dell'unità produttiva di pertinenza del committente, elementi la cui ricorrenza, nella fattispecie, venne peraltro negata.

2.5 Non v'è dubbio che l'adozione di siffatta prospettiva imporrebbe il rigetto del proposto ricorso: il B., invero, dipendente di GIP A, si infortunò in un cantiere allestito dall'impresa G. e nell'uso di attrezzature dalla stessa fornite. E tuttavia il collegio ritiene di doversi discostare dagli esposti approdi esegetici, perchè distonici rispetto alle premesse enunciate.
E invero, il D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 7 (ora trasfuso nel D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 26) prevede, in caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno dell'azienda del committente o di una singola unità produttiva della stessa, l'obbligo dell'appaltante di verificare l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi, in relazione ai lavori da espletare; di fornire agli stessi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui andranno ad operare; di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione; di coordinare gli interventi, anche al fine di eliminare i pericoli dovuti alle interferenze tra i lavori affidati alle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva, a tal fine elaborando un unico documento di valutazione dei rischi.
Orbene, la stessa esistenza di obblighi positivi di verifica, informazione, cooperazione e coordinazione in capo all'appaltante, tanto più se accompagnata dalla somministrazione di attrezzi di lavoro, vale a connotare in termini di "inadempimento" il loro omesso o insufficiente espletamento: la conseguente responsabilità per gli eventi lesivi che ne siano derivati è allora responsabilità per fatto proprio non giustiziabile col mezzo della chiamata del committente in responsabilità civile nel processo penale avente ad oggetto il fatto dell'appaltatore.
Ed è appena il caso di aggiungere che tutte le questioni relative alla fondatezza di una eventuale pretesa risarcitoria nei confronti dell'impresa G., ivi comprese quelle inerenti al trasferimento o meno del rischio in ordine all'uso delle attrezzature da essa fornite, ben potranno essere svolte e trattate nella competente sede civile, la cui percorribilità non è certo preclusa dalla pronuncia del decreto di archiviazione nei confronti del direttore del cantiere.

2.6 La correttezza dell'accolta esegesi dell'art. 185 cod. proc. pen. è, ad avviso del collegio, convalidata proprio dalla riconosciuta necessità, valorizzata dal codice di rito vigente, di scoraggiare l'esercizio dell'azione civile nel processo penale, per evitarne l'appesantimento, eventualità che sarebbe certamente frustrata da interpretazioni che estendessero la possibilità di partecipazione a soggetti che possono sì essere chiamati a rispondere, insieme con l'imputato, delle conseguenze del reato, ma in forza di una inadempienza propria e non altrui.
Non è all'uopo superfluo ricordare che il giudice delle leggi, nelle pronunce con le quali ebbe a dichiarare infondati o manifestamente infondati i dubbi di costituzionalità sollevati nei confronti dell'art. 83 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede la possibilità per l'imputato, nel caso di costituzione di parte civile, di chiamare, o chiedere l'autorizzazione a chiamare nel processo, quale responsabile civile, l'esercente l'aeromobile, a norma dell'art. 878 c.n., ovvero la gestione liquidatoria della USL, per il fatto di un suo dipendente, l'INAIL e l'INPS, per le violazioni delle norme in materia di infortuni sul lavoro e di previdenza sociale (rispettivamente, sentenza n. 75 del 2001 e ordinanza n. 300 del 2004) rimarcò il "particolare rigore con il quale - nel sistema delineato dal nuovo codice di rito del 1988 - devono essere misurate le disposizioni che regolano l'ingresso, in sede penale, di parti diverse da quelle necessarie", a fronte "dell'accentuata tendenza, caratteristica del nuovo impianto, a circoscrivere nei limiti dell'essenzialità le forme di cumulo processuale, stante la maturata consapevolezza che l'incremento delle regiudicande - specie se, come quelle civili, estranee alle finalità tipiche del processo penale - non possa che aggravarne l'iter".
Consegue da tanto che, la sentenza impugnata e quella di primo grado devono essere annullate senza rinvio limitatamente alle statuizioni di condanna del responsabile civile Impresa Costruzioni Edili G. Carlo e figli s.a.s..

P.Q.M.
La Corte di cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado limitatamente alle statuizioni di condanna del responsabile civile Impresa Costruzioni Edili G. Carlo e figli s.a.s..
Così deciso in Roma, il 30 settembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2008