Cassazione Penale, Sez. Unite, 18.09.2014, n. 38343 - Thyssenkrupp

Guida alla lettura” a cura di Arianna Arganese

La delega di funzioni (punti 15, 17 in diritto)

PAROLE CHIAVE: Delega di funzioni

SOMMARIO: Fatti di causa - Questioni di diritto - Soluzione adottata - Riferimenti giurisprudenziali - Essenziali Riferimenti bibliografici

Fatti di causa

Nella notte tra il 5 e il 6 dicembre 2007, presso lo stabilimento di Torino della ThyssenKrupp, divampava un terribile incendio, che interessava la linea denominata APL5, dedicata alle fasi di ricottura e decapaggio di enormi rotoli di acciaio, nel quale persero la vita sette operai.

Sostanzialmente non controverso è lo sviluppo delle circostanze che determinarono l’innesco e lo sviluppo dell’incendio: il primo innesco riguardò carta accartocciata vicino al punto di sfregamento tra il nastro di acciaio in lavorazione con i bordi dell’impianto posto a quota +3 metri che, infiammatasi, precipitò sul piano sottostante, ove si trovavano spezzoni di carta e ristagni di olio di laminazione che alimentarono l’incendio. Nell’arco di circa dieci minuti l’incendio coinvolse tutta la carta e l’olio esistenti sul pavimento.

I lavoratori, avvedutisi dopo alcuni minuti di quanto accadeva, si precipitarono fuori dal pulpito nel quale si trovavano e, con gli estintori a breve gittata, tentarono di spegnere le fiamme, provando pure ad utilizzare una manichetta dalla quale tuttavia l’acqua non fuoriusciva, ma vennero investiti da una nuvola incandescente di olio nebulizzato (flash fire), che si espanse improvvisamente per un’ampiezza di 12 metri, senza lasciare loro possibilità di scampo. Le misure avviate per spegnere l’incendio si rivelarono inefficaci ed esso divampò ulteriormente e fu domato solo dopo un lungo e laborioso intervento dei vigili del fuoco.

Dalle primissime indagini dopo l’incendio emerse un complessivo degrado dell’impianto e la parziale inefficienza degli strumenti di spegnimento, tanto che gli ispettori dell’Asl riscontrarono ben 116 irregolarità e constatarono la mancata manutenzione delle attrezzature, il danneggiamento di parti elettriche, l’accumulo di materiale infiammabile.

Della morte dei sette operai venivano chiamati a rispondere, a vario titolo: l’Amministratore delegato e membro del Comitato esecutivo (c.d. Board) della società, esercente lo stabilimento di Torino, con delega per la produzione e la sicurezza sul lavoro, il personale, gli affari generali e legali; due Consiglieri del Consiglio di Amministrazione e membri del Comitato esecutivo (c.d. Board) della società, con delega, l’uno, per il settore commerciale ed il marketing e, l’altro, per l’amministrazione, finanza, controllo di gestione, approvvigionamenti e servizi informativi; il Direttore dello stabilimento sito in Torino; e due Dirigenti con funzioni, rispettivamente, di Direttore dell’Area Tecnica e Servizi, con competenza nella pianificazione degli investimenti in materia di sicurezza antincendio anche per lo stabilimento di Torino e di Responsabile dell’Area EAS (ecologia, ambiente e sicurezza) e Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione dello stabilimento sito in Torino; nonché e la società, in qualità di persona giuridica, in persona del legale rappresentante, ai sensi dell’art. 25-septies, del d.lgs. n. 231/2001.

In particolare, l’accusa formulava i seguenti capi d’imputazione:

A) tutti gli imputati, in concorso tra loro, del reato di cui all’art. 437, cc. 1 e 2, c.p., per aver omesso di dotare la linea di ricottura e decapaggio denominata APL5 di impianti ed apparecchi destinati a prevenire disastri ed infortuni sul lavoro; ed in particolare di adottare un sistema automatico di rivelazione e spegnimento degli incendi, di cui emergeva la necessità in considerazione dell’alto rischio dovuto alla presenza di olio idraulico in pressione, olio di laminazione e carta imbevuta di olio. Fatto dal quale sono derivati un disastro (incendio), di cui ai capi C e E, ed un infortunio sul lavoro che ha determinato la morte di sette operai, evento rubricato ai capi B e D, nonché lesioni personali in danno di altri;

B) Al solo Amministratore delegato, imputato del reato di cui agli artt. 81 e 575 c.p., per aver cagionato volontariamente la morte dei lavoratori, essendosi rappresentata la possibilità del verificarsi di infortuni anche mortali, in quanto a conoscenza delle contingenze già riportate nel capo A) e di aver accettato tale rischio, giacché, in virtù dei poteri decisionali inerenti alla sua posizione apicale, nonché della specifica competenza e delega in materia di sicurezza sul lavoro, prendeva la decisione di posticipare l’investimento antincendio, sebbene lo stabilimento si trovasse in una situazione di crescente insicurezza;

C) Al solo Amministratore delegato, imputato del reato di incendio doloso di cui all’art. 423 c.p., per aver cagionato nella linea APL5 un incendio violento, rapido e di vaste proporzioni dal quale derivava la morte dei lavoratori, in quanto, pur informato della concreta possibilità del verificarsi di incendi, ometteva di adottare le misure tecniche, organizzative, procedurali i prevenzione e protezione contro gli incendi; contestandogli di non aver adeguatamente valutato il rischio di non aver organizzato percorsi informativi e formativi nei confronti dei lavoratori, di non aver installato un sistema automatico di rilevazione e spegnimento degli incendi, nonostante la situazione i crescente abbandono ed insicurezza dello stabilimento; tutte condotte derivanti dalla decisione di posticipare l’investimento antincendio;

D) Ai membri del Comitato esecutivo, ai due Consiglieri del Consiglio di amministrazione, ai due Dirigenti ed al Direttore dello stabilimento, imputati del reato di cui all’art. 61 c.p., n. 3 e art. 589, cc. 1, 2 e 3, c.p., per aver cagionato per colpa la morte dei lavoratori, con le aggravanti della violazione delle norme di sicurezza sul lavoro e di aver agito nonostante la previsione dell’evento;

E) Ai membri del Comitato esecutivo, ai due Consiglieri del Consiglio di amministrazione, ai due Dirigenti ed al Direttore dello stabilimento, imputati del reato di incendio colposo cui all’art. 61 c.p., n. 3 e artt. 449 e 423 c.p., per aver cagionato l’incendio, a causa delle condotte colpose riportate al capo D), con l’aggravante della previsione dell’evento;

In primo grado, la Corte di Assise di Torino, sezione seconda, con sentenza del 14.11.2011 (ud. 15.04.2011), n. 31095, in accoglimento delle richieste della Procura della Repubblica, affermava la responsabilità degli imputati in ordine ai reati loro ascritti, condannando l’Amministratore delegato della società ad una pena di anni 16 e mesi 6 di reclusione per i delitti di omicidio volontario plurimo (artt. 81, c. 1 e 575 c.p.), incendio doloso (art. 423 c.p.) e omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro aggravata dall’evento (art. 437, c. 2, c.p.); gli altri cinque imputati, Amministratori e Dirigenti dell’impresa, a pene comprese tra 13 anni e 6 mesi di reclusione e 10 anni e 10 mesi di reclusione, per i delitti di omicidio colposo plurimo (art. 589, cc. 1, 2 e 3 c.p.) e incendio colposo (art. 449 c.p., in relazione all’art. 423 c.p.), entrambi aggravati dalla previsione dell’evento, e omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro (art. 437, c. 2, c.p.); nonché, in solido tra loro e con il responsabile civile, al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili; nonché, ai sensi dell’art. 25-septies del d.lgs. n. 231/2001, la società ThyssenKrupp Acciai speciali Terni S.p.A., alla sanzione pecuniaria di un milione di euro (ex artt. 9, 10 e 12, c. 2, lett. a), disponendo, oltre alle sanzioni interdittive della esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi per la durata di 6 mesi (ex art. 9, c. 2, lett. a), e del divieto di pubblicizzare beni o servizi per la durata di 6 mesi (ex art. 9, c. 2, lett e) ed alla confisca del profitto del reato per una somma di 800 mila euro (ex art. 19), la pubblicazione della sentenza sui quotidiani di diffusione nazionale.

Impugnata dalle difese degli imputati, la sentenza di primo grado veniva parzialmente riformata in appello dalla Prima Corte di Assise d’Appello di Torino, la quale, con sentenza del 27.05.2013 (ud. 28.02.2013), n. 6, disattendendo le conclusioni della Corte di Assise in tema di dolo eventuale, riqualificava i fatti contestati all’Amministratore delegato, di cui al capo B), in omicidio colposo ai sensi dell’art. 589 c.p., cc. 1, 2 e 3 e dell’art. 61, c.p., n. 3, e di cui al capo C), in incendio colposo, ai sensi dell’art. 449 c.p. e dell’art. 61, n. 3, c.p., entrambi aggravati dalla previsione dell’evento; per tutti, il reato di incendio colposo veniva ritenuto assorbito in quello di cui all’art. 437, cc. 1 e 2, c.p., rubricato al capo A), e riconosciuto il concorso formale tra i reati di cui agli artt. 437 e 589 c.p.; per l’effetto le pene venivano rideterminate in senso più favorevole per tutti gli imputati; mentre le statuizioni nei confronti della società, di cui al d.lgs. n. 231/2001 venivano integralmente confermate.

Avverso la sentenza di secondo grado veniva proposto ricorso per cassazione, sia dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Torino nei confronti di tutti gli imputati, che dagli imputati. L’Ufficio per l’esame preliminare dei ricorsi della Prima sezione della Corte di Cassazione, cui il processo era stato assegnato, trasmetteva gli atti al Primo Presidente esponendo le divergenze giurisprudenziali sull’individuazione della linea di confine tra dolo eventuale e colpa cosciente, segnalando l’opportunità che fosse trattato dalle Sezione Unite, anche per chiarire se “la irragionevolezza del convincimento prognostico dell’agente circa la non verificazione dell’evento comporti o meno la qualificazione giuridica dell’elemento psicologico del delitto in termini di dolo eventuale”. Il Primo Presidente della Corte di Cassazione, con decreto del 29.11.2013, riscontrata l’esistenza di dissonanze nella giurisprudenza di legittimità a proposito della evocata linea di confine tra dolo eventuale e colpa cosciente, valutata altresì l’importanza anche di altre questioni afferenti alla posizioni di garanzia, particolarmente nelle strutture complesse e ad elevato rischio, assegnava il ricorso alle Sezioni Unite.

Questioni di diritto

Presupposti e conseguenze della delega di funzioni e posizioni di garanzia a titolo originario.

Soluzione adottata

La delega, istituto espressamente disciplinato dall’art. 16 del d.lgs. n. 81/2008, è lo strumento attraverso il quale, nei limiti in cui è consentito dalla legge, opera la traslazione dal delegante al delegato di poteri e responsabilità che sono proprie del delegante medesimo. Questi, per così dire, si libera di poteri e responsabilità che vengono assunti a titolo derivativo dal delegato. La delega, quindi, determina la riscrittura della mappa dei poteri e delle responsabilità.

Residua in ogni caso, come il citato art. 16 ha chiarito, un obbligo di vigilanza “alta”, che riguarda il corretto svolgimento delle proprie funzioni da parte del soggetto delegato. Tuttavia affinché vi sia effetto liberatorio occorre che la delega sia specifica e attribuisca reali poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa pertinenti all’ambito delegato e ben definiti, ad un soggetto qualificato per professionalità ed esperienza. In breve, la delega ha senso se il delegante (perché non sa, perché non può, perché non vuole agire personalmente) trasferisce incombenze proprie ad altri, cui attribuisce effettivamente pertinenti poteri.

È principio basilare, consolidato nella prassi e da ultimo recepito nella disciplina di sistema, infatti, che la delega, per produrre l’effetto liberatorio che la caratterizza, deve trasferire insieme ai doveri tutti i poteri necessari all’efficiente governo del rischio. Il trasferimento deve essere caratterizzato da pienezza di poteri, in primo luogo quelli di spesa. Il trasferimento dei poteri, inoltre, deve essere effettivo e non meramente cartolare.

La materia della delega richiede, tuttavia, un chiarimento di fondo: i poteri e le responsabilità del dirigente e del preposto non necessitano di delega ma, al contrario, hanno una originaria sfera di responsabilità che non ha bisogno di deleghe per essere operante, in quanto deriva direttamente dall’investitura o dal fatto.

Riferimenti giurisprudenziali

Più in generale in tema di delega di funzioni, cfr., ex multis:
Cass. pen., sez. IV, del 13.12.2012, n. 48219, del 30.11.2012, n. 46446, del 12.11.2012, n. 43814, del 08.11.2012, n. 43454, del 19.10.2012, n. 41063; del 01.06.2012, n. 20592, del 19.03.2012, n. 10702, del 27.10.2010, n. 38111, del 01.12.2009, n. 45931; Tribunale di Trento, sez. pen., 07 marzo 2011, Corte di Appello di Trieste, sez. I, 3 febbraio 2010, Tribunale di Urbino, 22 maggio 2001.

Essenziali riferimenti bibliografici

- R. Dubini, Delega di funzioni: requisiti di validità dell’istituto della subdelega, in http://www.puntosicuro.it, 23.10.2014

- R. Dubini, Delega di funzioni: autonomia di spesa, pubblicità e vigilanza, in http://www.puntosicuro.it, 16.10.2014

- R. Dubini, La delega di funzioni prevenzionistiche e di protezione dei lavoratori, http://www.puntosicuro.it, 09.10.2014

- V. Ferro, Delega di funzioni: i confini della posizione di garanzia e il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (Il commento), in Diritto penale e processo, 2014, 4, pp. 441-445

- A. Guardavilla, Datore di lavoro, dirigente, preposto, delegato e “aree di gestione del rischio”, in http://www.puntosicuro.it, 02.10.2014

- R. Guariniello, Datore di lavoro e delega nelle s.p.a., in Igiene & sicurezza del lavoro, 2005, n. 8, p. 461 ss

- G. Marra, Regolazione del rischio, dolo eventuale e sicurezza del lavoro. Note a margine del caso Thyssen, in I Working Papers di Olympus, 2012, n. 17

- G. Marra, La prevenzione degli infortuni sul lavoro e il caso Thyssenkrupp. I limiti penalistici delle decisioni rischiose nella prospettiva delle regole per un lavoro sicuro, in I Working Papers di Olympus, 2012, n. 8

- P. Pascucci, L’individuazione delle posizioni di garanzia nelle società di capitali dopo la sentenza “ThyssenKrupp”: dialoghi con la giurisprudenza, in I Working Papers di Olympus, 2012, n. 10

- A. Scarcella, Se più sono i “garanti”, tutti rispondono penalmente delle lesioni subite dall’infortunato, in Quotidiano ambiente e sicurezza, 2014, 7/8, 08.04.2014

- G. Porreca, Società di capitali: l’individuazione del datore di lavoro e la delega, in http://www.puntosicuro.it, 05.05.2014

- G. Porreca, Delega, responsabilità del preposto e autonoma posizione di garanzia, in http://www.puntosicuro.it, 31.03.2014