PROTOCOLLO D’INTESA
TRA
INAIL DIREZIONE REGIONALE LIGURIA
E
C.P.T. COMITATO PARITETICO TERRITORIALE DI SAVONA CON FUNZIONE DI COORDINAMENTO REGIONALE

Inail Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (di seguito denominato INAIL o Istituto), CF ***, Partita IVA***, nella persona del Direttore Regionale per la Liguria pro tempore Dott.ssa Carmela Sidoti, nata a Roccella Valdemone (Me) l’***, domiciliata per la carica presso la Direzione Regionale Liguria, in Via G. D’Annunzio, 76 -16121 Genova

E

il Coordinamento Regionale dei Comitati Paritetici Territoriali per la prevenzione degli infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro della Regione Liguria (di seguito denominato Coordinamento Regionale dei Cpt Liguri), costituiti fra le Parti Sociali nelle Province liguri, rappresentati dal Comitato Paritetico Territoriale della Provincia di Savona (di seguito denominato CPT Savona) con sede legale e domicilio fiscale a Savona, Via Al Molinero - 17100 Savona C.F. *** e Partita IVA ***, nella persona del Presidente Dott. Maurizio Bagnasco, nato a Savona il *** domiciliato per la carica in Via Al Molinero - 17100 Savona,
dette ciascuna singolarmente anche “Parte” e congiuntamente anche “Parti”

PREMESSO CHE

- In base al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. INAIL si colloca nel sistema prevenzionale con compiti di informazione, formazione, assistenza, consulenza, promozione della cultura della prevenzione, della progettazione della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare nei confronti delle medie, piccole e micro imprese;
- Inail persegue da anni - quali obiettivi prioritari della propria attività nel campo della prevenzione - la promozione e la diffusione della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e la crescita dei livelli di informazione e formazione nella specifica materia;
- Le Linee di Indirizzo 2015 INAIL annoverano tra gli obiettivi di intervento prioritari dell’attività di prevenzione il settore dell’edilizia, confermati ulteriormente dalla predisposizione di un Piano Nazionale dell’edilizia;
- INAIL punta, per lo sviluppo della propria funzione, a interazioni e sinergie con gli altri Enti istituzionali, con le Parti Sociali e con gli Enti Bilaterali, quali interlocutori privilegiati per valorizzare ruoli, esperienze, al fine di trasferire e rendere fruibili conoscenze, soluzioni, strumenti, metodologie, in particolare in settori individuati critici per specificità e complessità;
- I CPT sono Enti paritetici previsti dal CCNL del settore edile che hanno, tra le proprie finalità statutarie, la formazione e l’informazione dei lavoratori del settore edile.

CONSIDERATO CHE

- Sussiste tra le Parti la comune volontà di programmare e pianificare attività e iniziative per la realizzazione dell’obiettivo primario quello di diffondere, promuovere e migliorare la cultura della prevenzione, della sicurezza ed igiene sul lavoro, attraverso un’efficace formazione/informazione dei lavoratori del settore edile a livello regionale;
- Le Parti intendono proseguire la collaborazione intrapresa con il precedente Protocollo d’Intesa del 2009, considerati i proficui risultati ottenuti;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1
Premesse

Le premesse sopra riportate formano parte integrante del presente Protocollo.

Art. 2
Oggetto

In attuazione dei rispettivi fini istituzionali e nelle forme legali consentite dalla legge, le Parti proseguono il rapporto di collaborazione già da tempo intrapreso e intendono sviluppare la più ampia collaborazione per valorizzare la rete delle interazioni in maniera sistematica, attraverso la programmazione, pianificazione e realizzazione di iniziative e progetti in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di promozione della cultura della prevenzione con azioni di sensibilizzazione e di divulgazione.

Art. 3
Modalità di attuazione - Accordi attuativi

1. Le modalità, le iniziative, i singoli progetti ed i tempi della collaborazione tra le Parti verranno successivamente regolati mediante la stipula di specifici accordi attuativi tra l’istituto e il Coordinamento Regionale dei CPT liguri, nel rispetto del presente Protocollo d’Intesa e della normativa vigente.
2. Gli accordi attuativi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e riguardanti l’utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza.
3. Le Parti condividono la possibilità di valutare congiuntamente, attraverso il Tavolo Tecnico di Coordinamento ex art. 5 del presente Protocollo, un coinvolgimento partecipativo di altri Enti ed Organismi, le cui attività possano incidere positivamente sulle singole iniziative progettuali di cui al presente articolo.

Art. 4
Obblighi delle Parti

1. Le Parti si impegnano a mettere in campo le risorse professionali, tecniche, strumentali e strutturali, la rete e il proprio patrimonio di conoscenze per la realizzazione delle iniziative progettuali e degli accordi attuativi di cui all'art. 3 del presente Protocollo.
2. Le Parti, infine, garantiscono il coinvolgimento partecipativo delle rispettive strutture provinciali, per rendere maggiormente efficaci le iniziative intraprese in termini di replicabilità e capillarità e a garanzia dell'uniformità territoriale.

Art. 5
Tavolo tecnico di Coordinamento

1. Le Parti costituiscono un Tavolo tecnico di Coordinamento composto da due referenti di ciascun Ente, che saranno designati per INAIL dal Direttore Regionale e per il Coordinamento Regionale dei Cpt Liguri dai relativi Comitati di Presidenza.
2. Al Tavolo tecnico di Coordinamento vengono affidati compiti di definizione degli ambiti della collaborazione e i termini di compartecipazione degli apporti di risorse professionali e organizzative.
3. Il Tavolo svolge, inoltre, attività di indirizzo, di coordinamento e di monitoraggio delle fasi di sviluppo delle singole iniziative progettuali di cui agli accordi attuativi ex art. 3.

Art. 6
Oneri

Il presente Protocollo non comporta oneri economici diretti, né indiretti a carico delle Parti. Gli eventuali oneri saranno determinati nei singoli Accordi attuativi di cui all’art. 3 che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna Parte alla/e quale/i detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.

Art. 7
Durata ed eventuale rinnovo

1. Il presente accordo quadro ha durata triennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso ed è rinnovabile per uguale periodo a seguito di accordo scritto tra le Parti, salvo disdetta comunicata via P.E.C., tre mesi prima della scadenza.
2. E’ fatta salva la garanzia dell’ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza del presente Protocollo.
3. Alla scadenza del presente Protocollo, le Parti redigono una relazione valutativa sull’attività svolta e sui risultati raggiunti. In caso di rinnovo, verrà congiuntamente redatto un programma sui futuri obiettivi da conseguire.

Art. 8
Recesso o scioglimento

1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente Protocollo, ovvero di scioglierlo consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con P.E.C. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.
2. Il recesso unilaterale o lo scioglimento ha effetto per l’avvenire e non incide sulle iniziative già eseguite.
3. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento, le Parti concordano fin d’ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e i singoli Accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione del presente Protocollo, salvo quanto eventualmente diversamente disposto negli stessi.

Art. 9
Riservatezza

Le Parti si impegnano ad assicurare la diffusione, conoscenza ed applicazione del presente Protocollo garantendo la riservatezza nei riguardi di terzi dei dati, notizie, informazioni eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto del presente Protocollo.

Art. 10
Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all’espletamento di attività riconducibili al presente Protocollo e agli Accordi attuativi di cui all’art. 3, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i..

Art. 11
Controversie

Le Parti si impegnano a risolvere di comune accordo tutte le controversie che dovessero insorgere tra loro dall’attuazione del presente Protocollo d’Intesa. Le Parti, peraltro, convengono che il Foro competente in via esclusiva sia quello di Genova, nel caso in cui non riescano a comporre bonariamente i contrasti relativi all’esecuzione del presente Protocollo.

Art. 12
Registrazione

Il presente atto si compone di n. 5 fogli e viene redatto in n. 2 esemplari e sarà registrato in caso d’uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto

Genova, il 28 gennaio 2015


Fonte: inail.it