Responsabilità del titolare di un'impresa appaltatrice e del coordinatore per la progettazione e l'esecuzione dei lavori, per infortunio mortale occorso in un cantiere edile ad un marmista incaricato di pavimentare i rampanti di una scala e scivolato al suolo durante il trasporto di una lastra di marmo.
La colpa addebitata al primo fu quella di non aver installato parapetti di protezione lungo la scala in costruzione e al secondo per avere redatto un piano di sicurezza privo dei requisiti previsti dal D.Lgs. n. 494 del 1996, nonchè per non aver esercitato le verifiche in ordine alla applicazione da parte della suddetta impresa e dei lavoratori autonomi ivi impiegati delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e per non avere verificato l'idoneità del piano operativo dell'impresa e la sua coerenza con il piano di sicurezza, per non aver curato la cooperazione ed il coordinamento delle attività della impresa e dei lavoratori autonomi, per non avere contestato all'impresa ed ai sopra citati lavoratori le inadempienze in materia di sicurezza segnalandole al committente, per non avere fatto sospendere la pavimentazione della scala, pur essendo evidente il pericolo per l'assenza dei parapetti, in spregio del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 5 cagionavano la morte di B.A.
La Corte d'Appello afferma che i compiti del coordinatore codificati dal legislatore "dimostrano che il rispetto delle prescrizioni di sicurezza da parte dei soggetti interessati è verificato dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, non in occasionali sopralluoghi, ma nel corso di costanti controlli misurati sulle fasi di lavorazione, in modo da evitare pericolosi vuoti di vigilanza, e da rendere effettiva, e non meramente eventuale, la tutela dei lavoratori."
Gli imputati propongono ricorso in Cassazione affermando che, in  seguito alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 528 del 1999, il coordinatore non sarebbe più colui dal quale si può esigere "una funzione di quotidiano e costante presidio del cantiere e, di conseguenza, addebitare la culpa in vigilando per qualsiasi violazione che invece è da riferire ai datori di lavoro, dirigenti e preposti (linea organizzativa dell'impresa)"; al coordinatore spetterebbe soltanto - si assume in ricorso (fg. 20) -"...un'attività di coordinamento dei diversi soggetti (ove presenti) in cantiere per rendere attuali e coerenti le prescrizioni pianificate in sede di progettazione ...".
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso affermando che correttamente il giudice di merito ha individuato gli estremi della responsabilità del coordinatore "nella duplice violazione della mancata verifica circa la sussistenza delle misure minime di sicurezza inerenti lo specifico lavoro di posa in opera delle lastre di marmo sulla scala in questione, e della mancata, immediata, sospensione dei lavori per assicurare l'adempimento delle previsioni del piano di sicurezza, con riferimento a quanto imposto dal D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 5, comma 1, lett. a) e f), come modificato dal D.Lgs. n. 528 del 1999".
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANATO Graziana - Presidente -
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere -
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere -
Dott. ROMIS Vincenzo - rel. Consigliere -
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
1) A.R. N. IL (OMISSIS);
avverso SENTENZA del 19/01/2007 CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROMIS VINCENZO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Gialanella Antonio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. Pignatelli Angelo, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata.

Fatto

T.L., M.S. ed A.R. venivano tratti a giudizio dinanzi al Tribunale di Nola per rispondere del reato di cui all'art. 113 c.p., art. 589 c.p., commi 1 e 2, secondo la seguente contestazione: perchè "per colpa consistita in negligenza, imperizia, imprudenza, nonchè per colpa specifica consistita nella violazione di norme dettate per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, e segnatamente, T.L., nella qualità di legale rappresentante dell'impresa TR.E.CO. SUD s.r.l., per non aver installato parapetti di protezione lungo la scala in costruzione presso il cantiere edile sito in (OMISSIS), in violazione del D.P.R. n. 164 del 1956, art. 69 M.S., nella veste di committente e di responsabile dei lavori di cui sopra, per non avere valutato adeguatamente il piano di sicurezza e il fascicolo per la prevenzione, in violazione degli obblighi sanciti dal D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 3, A.R., nella qualità di coordinatore unico per la sicurezza, per avere redatto un piano di sicurezza privo dei requisiti previsti dal D.Lgs. n. 494 del 1996, nonchè per non aver esercitato le verifiche in ordine alla applicazione da parte della suddetta impresa e dei lavoratori autonomi ivi impiegati delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e per non avere verificato l'idoneità del piano operativo dell'impresa e la sua coerenza con il piano di sicurezza, per non aver curato la cooperazione ed il coordinamento delle attività della impresa e dei lavoratori autonomi, per non avere contestato all'impresa ed ai sopra citati lavoratori le inadempienze in materia di sicurezza segnalandole al committente, per non avere fatto sospendere la pavimentazione della scala, pur essendo evidente il pericolo per l'assenza dei parapetti, in spregio del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 5 cagionavano la morte di B.A.; in particolare il B., marmista incaricato di pavimentare i rampanti della scala, era intento a trasportare una lastra di marmo lungo la medesima unitamente al lavoratore D. allorquando scivolava e cadeva al suolo riportando gravissime lesioni a seguito delle quali decedeva".
Il Tribunale dichiarava gli imputati responsabili del reato loro ascritto e condannava A.R. alla pena di anni uno di reclusione, e T.L. e M.S., previa concessione a questi ultimi delle attenuanti generiche con valutazione di prevalenza sull'aggravante contestata, alla pena di mesi otto di reclusione ciascuno;
condannava altresì i tre imputati al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, con la concessione di una provvisionale immediatamente esecutiva, nonchè alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dalle stesse parti civili; il Tribunale concedeva il beneficio della sospensione condizionale della pena agli imputati T. e M., subordinando detto beneficio al pagamento della provvisionale entro il termine di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza.
A seguito di gravame ritualmente interposto dal P.M., dalle parti civili e dagli imputati, la Corte d'Appello di Napoli assolveva il M. per non aver commesso il fatto, riconosceva anche all' A. le attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante, rideterminava la pena per il T. e l' A. in mesi sette di reclusione, concedeva il beneficio della sospensione della pena anche all' A. e revocava la condizione posta alla sospensione della pena già concessa al T..
La Corte distrettuale, per la parte che in questa sede rileva, motivava il proprio convincimento, circa la ritenuta colpevolezza dell' A., con argomentazioni che possono così riassumersi:
A) in forza del D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 5, lett. e) ed f) spettano al coordinatore per l'esecuzione dei lavori i seguenti compiti:
1) segnalare al committente o al responsabile dei lavori l'inosservanza delle norme che stabiliscono gli obblighi dei lavoratori autonomi, le misure generali di tutela e gli obblighi dei datori di lavoro;
2) proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto;
3) dare comunicazione dell'inadempienza del committente o del responsabile dei lavori che non adotti alcun provvedimento alla azienda sanitaria locale ed alla direzione provinciale del lavoro;
4) sospendere in caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate;
B) questi compiti così codificati dimostrano che il rispetto delle prescrizioni di sicurezza da parte dei soggetti interessati è verificato dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, non in occasionali sopralluoghi, ma nel corso di costanti controlli misurati sulle fasi di lavorazione, in modo da evitare pericolosi vuoti di vigilanza, e da rendere effettiva, e non meramente eventuale, la tutela dei lavoratori;
C) l'ultima visita di controllo sul cantiere dell' A., prima dell'incidente capitato al B. il 26 aprile 2002, era stata effettuata il 5 aprile 2002;
D) l' A. era dunque venuto meno ai precisi obblighi di verificare, prima della posa in opera delle lastre di marmo sulla scala in questione, iniziata il 22 aprile 2002, la sussistenza delle misure minime di sicurezza inerenti allo specifico lavoro e di ordinare, in mancanza, l'immediata sospensione dei lavori per assicurare l'adempimento delle previsioni del piano di sicurezza come a lui imponeva il D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 5, comma 1, lett. a) ed f);
D) a nulla rilevava che nella specie vi fosse altro soggetto, precisamente il T., contemporaneamente gravato dallo stesso obbligo di prevenzione che incombeva sull' A. - ma per il diverso ed autonomo titolo di legale rappresentante della società appaltatrice dei lavori di costruzione dell'edificio e di committente dello specifico lavoro del B. - e che al T. dovesse addebitarsi la scelta (dalla Corte di merito definita "scellerata") di eliminare i parapetti esistenti, stante la indipendenza della funzione di garanzia propria dell' A. rispetto ai rischi dei lavoratori;
E) appariva altresì irrilevante stabilire se i cennati parapetti fossero o meno compatibili, ed in qual misura, con il lavoro di posa in opera delle lastre di marmo sulla scale, posto che preponderante era il rilievo che il B. era caduto per l'assenza di qualsiasi idoneo sistema di protezione, e l' A. era venuto meno ai suoi precisi obblighi il cui adempimento avrebbe impedito la mortale caduta;
di tal che risultava superflua la rinnovazione dell'istruttoria sollecitata dall'appellante e finalizzata ad una nuova perizia.
Ricorre per Cassazione l' A. svolgendo diffuse argomentazioni, sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio motivazionale, che riguardano essenzialmente il D.Lgs. n. 494 del 1996, art.5 come modificato dal D.Lgs. n. 528 del 1999.
Ad avviso del ricorrente, dunque, siffatta modifica avrebbe ridefinito i compiti del coordinatore in modo tranciante (fg. 18 del ricorso): il coordinatore non sarebbe più colui dal quale si può esigere "una funzione di quotidiano e costante presidio del cantiere e, di conseguenza, addebitare la culpa in vigilando per qualsiasi violazione che invece è da riferire ai datori di lavoro, dirigenti e preposti (linea organizzativa dell'impresa)"; al coordinatore spetterebbe soltanto - si assume in ricorso (fg. 20) -"...
un'attività di coordinamento dei diversi soggetti (ove presenti) in cantiere per rendere attuali e coerenti le prescrizioni pianificate in sede di progettazione ...".
Secondo il ricorrente, la Corte di merito avrebbe errato nell'imputare al coordinatore della sicurezza A. l'omessa vigilanza del cantiere in questione.
In specie, la Corte di merito non avrebbe tenuto in conto due dati fondamentali, atti ad escludere qualsivoglia responsabilità in capo all' A.:
1) la mancata conoscenza, da parte dell' A., dell'inavvertita ripresa dei lavori, sospesi il 5.4.2002;
2) l'imprevedibile ed inopinata rimozione delle protezioni al vano scala proprio per avviare la posa in opera del marmo attraverso l'utilizzo da parte dell'impresa esecutrice dei lavori, su iniziativa del T., di un lavoratore in nero ignoto al coordinatore e dell'utilizzo del quale si dice che l' A. non era stato informato onde consentirgli le "... opportune operazioni di verifica e controllo".
Conclusivamente, ad avviso del ricorrente, ci si troverebbe di fronte all'incidenza, rispetto alla produzione dell'evento, di un fattore atipico ed imprevedibile: con la conseguente non configurabilità, in capo al coordinatore, di una condotta causativa dell'evento.
Diritto

Il ricorso deve essere rigettato perchè basato su doglianze, in punto di responsabilità, che, attraverso considerazioni già compiutamente vagliate dal giudice dell'appello, e pur se dedotte sotto gli asseriti profili di violazione di legge e vizio motivazionale, tendono per lo più ad una rivalutazione delle risultanze processuali non consentita in sede di legittimità.
Giova sottolineare che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, "esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito" (Sez. Un. N. 6402/97, imp. Dessimone ed altri, RV. 207944).
Nella concreta fattispecie la decisione impugnata si presenta formalmente e sostanzialmente legittima ed i suoi puntuali contenuti motivazionali - quali sopra riportati (nella parte relativa allo "svolgimento del processo") e da intendersi qui integralmente richiamati onde evitare superflue ripetizioni - forniscono, con argomentazioni basate su una corretta utilizzazione e valutazione delle risultanze probatorie, esauriente e persuasiva risposta ai quesiti concernenti l'infortunio.
Il Giudice del merito, nel ricostruire la fattispecie, ha correttamente individuato gli estremi della responsabilità dell' A. nella duplice violazione della mancata verifica circa la sussistenza delle misure minime di sicurezza inerenti lo specifico lavoro di posa in opera delle lastre di marmo sulla scala in questione, e della mancata, immediata, sospensione dei lavori per assicurare l'adempimento delle previsioni del piano di sicurezza, con riferimento a quanto imposto dal D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 5, comma 1, lett. a) e f), come modificato dal D.Lgs. n. 528 del 1999 (fol. 12).
La Corte di merito, inoltre, ha evocato il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui "l'infortunio sul lavoro determinato da un errore del lavoratore che abbia prestato il proprio consenso ad operare in condizioni di pericolo non esclude la responsabilità del datore di lavoro il quale abbia omesso di osservare le norme antinfortunistiche, atteso che queste ultime sono dirette a prevenire anche il comportamento imprudente, negligente o dovuto ad imperizia dello stesso lavoratore, che non può altresì disporre del proprio diritto alla salute" ("ex plurimis", Sez. 4^, n. 12348 del 29/01/2008 - dep. 20/03/2008 - Rv. 239253, imp. Giorgi; nello stesso senso: Sez. 4^, Sentenza n. 25502 del 19/04/2007 - dep. 04/07/2007 - Rv. 237007, imp. Scanu).
Del pari, la Corte di merito ha sottolineato il carattere indipendente della funzione di garanzia propria dell' A., nella qualità di coordinatore per l'esecuzione, rispetto ai rischi dei lavoratori.
Anche in proposito, si tratta di una impostazione del tutto in sintonia con il principio di diritto enunciato nella giurisprudenza di legittimità (Sez. 4^, sentenza n. 24010, del 26 maggio 2004, Cunial e P.C.) in forza del quale "in materia di infortuni sul lavoro, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori - figura introdotta dal D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 5 in attuazione della Direttiva 92/57/CEE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute nei cantieri temporanei o mobili - deve assicurare, nel caso della effettuazione dei lavori, il collegamento fra impresa appaltatrice e committente al fine di realizzare la migliore organizzazione, ed ha il compito: di adeguare il piano di sicurezza in relazione alla evoluzione dei lavori, di vigilare sul rispetto del piano stesso e di sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, le singole lavorazioni.
Ne consegue che egli è responsabile delle conseguenze derivanti dalla violazione di tale posizione di garanzia (Nella fattispecie l'imputato, coordinatore dei lavori, non aveva impedito una modifica del piano di sicurezza in esito alla quale il crollo del solaio aveva determinato la morte di un operaio)".
Particolarmente significativa in materia è altresì la sentenza della Terza Sezione di questa Corte, n. 39869 del 12 ottobre 2004 - u.p. 14 luglio 2004 - imp. Mirci, proprio in tema di applicazione del D.Lgs. n. 494 del 1996, in materia di sicurezza e salute nei cantieri temporanei o mobili, con specifico riferimento agli obblighi ed alle responsabilità del coordinatore in fase di esecuzione.
Nel caso Mirci, un coordinatore in fase di esecuzione dei lavori era stato condannato per il reato di cui al D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 5, comma 1, lett. a) perchè non aveva assicurato, tramite opportune azioni di coordinamento, l'applicazione di quanto previsto nel piano di sicurezza, in quanto a carico della ditta esecutrice dei lavori erano state riscontrate violazioni alla normativa di cui al D.P.R. n. 164 del 1956".
Nel ricorrere alla Corte di Cassazione l'imputato aveva sostenuto a sua discolpa che il citato D.Lgs. n. 494 del 1996, all'art. 5, comma 1, lett. a) "stabilisce che il coordinatore del piano di sicurezza provvede a verificare l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici..... delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e giammai, quindi, ad assicurare le stesse, che è compito precipuo delle imprese".
La Terza Sezione di questa Corte, di contro, non ha condiviso le argomentazioni poste a sostegno del ricorso, e - dopo aver precisato che la differenza tra i compiti normativamente imposti al coordinatore (verificare ....l'applicazione da parte delle imprese) e il mancato adempimento di cui alla contestazione (non aveva assicurato....l'applicazione di quanto previsto nel piano di sicurezza) concretizzava una variazione puramente terminologica, in quanto il significato dell'addebito risultava chiarissimo e coincideva con il dato normativo (oltre che con il fatto ritenuto in sentenza) - ha affermato che il mancato assolvimento da parte del coordinatore del compito primario su di lui incombente, di garantire la sicurezza del cantiere, aveva determinato le violazioni riscontrate a carico della ditta esecutrice (dal momento che l'espletamento delle opportune azioni di coordinamento avrebbero, per l'appunto, assicurato l'applicazione delle previsioni del piano di sicurezza).
Il piano di coordinamento e sicurezza è redatto durante la progettazione dell'opera dal coordinatore per la progettazione, ma deve essere applicato nella fase esecutiva sotto la responsabilità del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ferma restando la responsabilità del committente e del responsabile dei lavori connessa alla verifica dell'adempimento del piano stesso.
Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore esercita, dunque, non soltanto compiti di vigilanza e di controllo; su di lui grava, invero, anche l'obbligo imposto dall'art. 5, comma 1, lett. e), e cioè: "segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli artt. 7, 8 e 9, e alle prescrizioni del piano di cui all'art. 12 e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto.
Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale territorialmente competente e alla direzione provinciale del lavoro".
Alla luce dei principi appena ricordati, nella concreta fattispecie correttamente l' A. è stato ritenuto penalmente responsabile degli eventi conseguenti alla "violazione della sua posizione di garanzia della sicurezza e della salute nei cantieri"; laddove è del tutto evidente che il medesimo ricorrente, nel delineare, in questa sede di legittimità, il contenuto concettuale delle incombenze sullo stesso coordinatore gravanti, come dinanzi evidenziato, ha tratteggiato un ambito di siffatti doveri di assoluta esiguità ed ha così subordinato la centrale posizione di garanzia del coordinatore all'adempimento di oneri di informazione nei suoi confronti da parte degli altri soggetti tenuti al rispetto delle normative antinfortunistiche, così da svuotare di contenuto, per l'appunto, il novero dei doveri incombenti sul coordinatore per la sicurezza.
Tale esiguità, quale prospettata dal ricorrente, di siffatta posizione di garanzia, è assolutamente priva di riscontri nell'esame del testo normativo e nell'indirizzo interpretativo di questa Corte sopra richiamato.
Tenuto conto di tutto quanto fin qui detto, non rileva l'esame della sentenza di questa Corte evocata dal ricorrente.
Trattasi della sentenza di questa stessa Quarta Sezione, n. 2604/07 (dep. 25/01/2007, p.u. del 25/10/2006, Rv. 235780, imp. Cazzarolli ed altro), con la quale, invero, si è inteso semplicemente ribadire che poichè le norme che disciplinano gli obblighi dei soggetti cui è affidato il compito di tutelare la salute dei lavoratori non hanno funzione integratrice del precetto penale, ma quella di individuazione delle persone alle quali incombe il dovere di osservare e far osservare le regole di cautela, la loro modificazione nel senso di rimodulazione degli obblighi di tutela non ricade sotto la disciplina della successione delle leggi penali nel tempo e non può quindi avere come effetto quello di rendere legittima una condotta precedentemente vietata in vista della valutazione della responsabilità penale dell'imputato (nella specie, il coordinatore per la progettazione e l'esecuzione dei lavori, al quale era stata contestata la violazione dell'obbligo di assicurare l'osservanza del piano di sicurezza a norma del D.Lgs. n. 494 del 1996, pretendeva, in relazione ad infortunio occorso prima delle modifiche introdotte al citato decreto con D.Lgs. n. 528 del 1999, che si applicasse l'art. 5 di quest'ultimo, secondo il quale non è più previsto l'obbligo di "assicurare", ma solo quello di "verificare" l'applicazione delle disposizioni impartite dagli appaltatori.
Orbene il richiamo operato dal ricorrente alla sentenza appena ricordata non ha alcun pregio nel caso oggi sottoposto al vaglio di questo Collegio: la condotta dell' A. è stata posta in essere in epoca successiva al 1999, allorchè erano già modificati i presupposti per l'applicazione della norma incriminatrice penale, e - sulla scorta di tutte le suesposte considerazioni - presenta profili di evidente illiceità anche alla stregua della normativa del 1999.
Al rigetto del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2008.
Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2008