Tipologia: Ipotesi di protocollo*
Data firma: 28 ottobre 2008
Parti: Associazioni Datoriali delle imprese portuali e Filt, Fit, Uilt
Settori: Trasporti, Porti
Fonte: FILT-CGIL Liguria
Note*: Intesa sulla applicazione del Dlgs. 81/2008 in merito alle normative sulla sicurezza e prevenzione nei porti

Sommario:
        Premessa
       
1. Ambito di applicazione
       
2. Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendale - RLS
        3. Individuazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo - RLSS
        4. Compiti del RLSS
        5. Formazione degli RLS aziendali e degli RLSS
        6. Risorse economiche


Ipotesi protocollo per la realizzazione di alcune previsioni della Sez. VII, Capo III, Titolo I, D.Lg.vo n. 81/2008

Premesso che:
le parti stipulanti il CCNL dei lavoratori dei porti hanno convenuto sulla necessità che analogamente a quanto compiuto sulle materie che regolano i trattamenti normativi ed economici dei dipendenti delle aziende autorizzate ex artt. 16, 17, 18 e 21 lett.b ) della L. n. 84/94, anche le norme atte a sviluppare la sicurezza negli ambiti portuali siano ispirate ai criteri di massima coerenza, sul territorio nazionale, in relazione alle evidenti ricadute da esse provocate sia sugli aspetti operativi che su quelli economici e sociali.
Per questa ragione le parti stabiliscono che la "contrattazione collettiva" cui si riferisce il comma 3 dell'articolo 49 del D.Lg.vo n. 81/2008, a far data dal presente protocollo, sia da intendersi come contrattazione collettiva nazionale di riferimento, ai fini dei successivi protocolli applicativi in sede locale, da stipularsi solo per quanto dal presente Protocollo demandato a quel livello. Il D.Lg.vo n. 81/2008 fissa in modo chiaro ed inequivocabile, agli artt. da 47 a 50, la disciplina e la funzione dei rappresentanti dei lavoratori nel sistema sicurezza, evitando sovrapposizioni e ridondanze nelle attribuzioni degli RLS e RLSS; le parti ravvisano l'opportunità di promuovere l'individuazione degli RLS aziendali valorizzandone l'attività quale misura di prevenzione;
Convengono quanto segue
Le premesse costituiscono parte integrante del presente protocollo

1. Ambito di applicazione
Il presente protocollo si applica nei porti di cui all'art. 4, comma 1, lettere b), c) e d) della Legge 84/94, ricompresi nelle circoscrizioni delle Autorità Portuali, nonché in quelli amministrati da Autorità Marittima che saranno individuati con decreto dei Ministeri del Welfare ed lnfrastrutture e Trasporti in attuazione del D.Lgs. 81/2008, art. 49 comma 1 lettera a).
In particolare il presente protocollo è riferito alle attività svolte dalle imprese autorizzate ai sensi degli art. 16, 17, 18 e 21 lett.b ) Legge 84/94.

2. Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendale - RLS
Il numero dei RLS aziendali è quello indicato al primo periodo, comma 7, art. 47, D.Lg.vo n. 81/2008, peraltro corrispondente a quello previsto dall'art. 58 del vigente CCNL, fatto salvo quanto già eventualmente concordato in sede locale.
Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori, il RLS è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori dell'azienda al loro interno, in sede di assemblea promossa dalle OO.SS. territoriali, stipulanti il presente accordo, di norma in corrispondenza della giornata individuata dalle parti stipulanti il presente protocollo per l'intera portualità. Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il RLS è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno, in sede di assemblea da tenersi, di norma, in corrispondenza della giornata individuata dalle parti stipulanti il presente protocollo per l'intera portualità. Le associazioni datoriali stipulanti il CCNL e sottoscrittrici del presente accordo promuoveranno tra le aziende associate tale procedura. In questo senso si rendono disponibili ad una azione di monitoraggio continuo sullo stato di attuazione di questa misura. I risultati del monitoraggio saranno annualmente resi noti alle OO.SS stipulanti.
Entro 30 giorni successivi all'elezione o alla designazione, i nominativi degli RLS eletti vengono comunicati all'azienda e da questa all'Autorità competente (Autorità Portuale, ovvero, ove non costituita, l'Autorità Marittima), agli organismi di coordinamento delle autorità, ove costituiti, all'INAIL nonché all'Ente Bilaterale Nazionale.
Nel caso in cui non si sia addivenuti all'individuazione del RLS, l'azienda provvede a comunicare ciò all'Autorità competente, e agli organismi di coordinamento delle autorità, ove costituiti, e all'INAIL.
Entro i medesimi 30 gg. i RLS di nuova nomina, ricevono copia del documento di valutazione dei rischi.
Il mandato degli RLS aziendali ha durata 3 anni ed è rinnovabile.
Gli RLS aziendali già nominati alla data del presente protocollo, comunque individuati, conservano il loro incarico fino alla scadenza del mandato.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 50 del D.Lg.vo n. 81/2008 e dall'art. 58 del vigente CCNL, a ciascun RLS aziendale sono altresì riconosciuti permessi retribuiti nel limite massimo di 32 ore annue per partecipare alle riunioni periodiche di coordinamento, di cui al successivo punto 4, convocate dai RLSS.

3. Individuazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo - RLSS
Entro 1 mese dalla ricezione della comunicazione dei nominativi degli RLS aziendali eletti o già in carica, gli stessi RLS aziendali, nell'ambito di una assemblea convocata dalle OO.SS stipulanti il ccnl dei porti, individuano al loro interno i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo RLSS - di cui all'art. 49 del D.Lg.vo n. 81/2008 e comunicano all'Autorità competente il loro nominativo e recapito.
Requisito essenziale per l'acquisizione e la permanenza nella funzione di RLSS è l'incarico di RLS aziendale.
Per ogni singola azienda che non abbia RLS verrà indicato il nominativo del RLSS che svolge i compiti di cui all'art. 50 del D.Lg.vo n. 81/2008.
Gli RLSS così individuati seguiranno una modalità operativa sulla base della specializzazione per tipologie di traffico( contenitori, merci varie, rinfuse solide, rinfuse liquide) effettivamente presenti nell'ambito portuale. Tale specializzazione sarà resa nota alle aziende dell'ambito portuale, che vi si atterranno nell'esercizio delle attribuzioni di cui ai successivi punti, salvo i casi di cui agli artt, 44 e 48 comma 4 Dlgs 81/2008. Il/I RLSS verrà/anno consultato/i, insieme al RLS medesimo, agli RLS aziendali delle aziende committenti ed appaltatrici coinvolte, nella fase di elaborazione dei DUVRI di cui all'art. 26 del Dlgs 81/2008 che hanno per oggetto i rischi interferenziali derivanti dalla compresenza di operazioni e/o esecuzione di servizi portuali.
L'effettivo numero di RLSS è determinato a livello di singolo porto - sulla base delle intese tra i rappresentanti delle OO.SS. e delle associazioni datoriali private (Assiterminal, Assologistica e Fise) stipulanti il CCNL di riferimento, tenendo conto del numero delle imprese per le quali non si è addivenuti all'elezione dei RLS, del numero complessivo dei lavoratori delle imprese di cui al numero 1 del presente protocollo, delle dimensioni del porto e delle sue tipologie di traffico.
Per omogeneità il n° di RLSS sarà orientato al seguente criterio guida riferito al personale delle imprese di cui all'ambito di applicazione:
- 1 RLSS fino a 400 addetti complessivi;
- 3 RLSS da 401 e fino a 2000 addetti complessivi;
- 5 RLSS oltre 2000 addetti complessivi.
Sulla base di accordi locali tra le parti stipulanti, si potrà addivenire alla individuazione di ulteriore/i RLSS nei porti con più di 2000 addetti complessivi, nel caso in cui si riscontrino e vengano accertate congiuntamente tra le parti, nell'ambito del singolo porto interessato, situazioni particolari che possono essere così esemplificate:
1. articolazione particolarmente complessa di tipologie di traffico;
2. articolazione particolarmente vasta e complessa di imprese (artt.16,17,21b) che intervengono nei cicli operativi dei concessionari ex art. 18;
3. particolare presenza di imprese non dotate di RLS.
4. complessità fisico territoriale del porto e del suo lay-out.
Questa facoltà di integrazione avrà validità per ogni ciclo di vigenza degli RLSS e dovrà essere congiuntamente valutata dalle parti stipulanti ad ogni rinnovo degli stessi; nel caso non si raggiunga alcuna intesa, si applicheranno le condizioni previste dal presente protocollo;
Si intende che, qualora in un porto sia eletto o designato un unico RLS, questi svolge contestualmente anche i compiti di RLSS.
Le OO.SS. stipulanti rendono noto all'autorità competente i nominativi degli RLS individuati; l'Autorità comunica a tutte le aziende operanti nel porto cui si applica il presente protocollo, nonché alla ASL di competenza, i nominativi degli RLSS ed il recapito da ciascuno di essi indicato, al quale inviare le comunicazioni, informazioni e la documentazione prevista dalla normativa.
Il mandato degli RLSS ha durata 3 anni ed è rinnovabile.

4. Compiti del RLSS
Come previsto dall'art. 49, comma 3, D.Lg.vo n. 81/2008 i RLSS esercitano, nel rispetto di quanto disposto dal comma 6, art. 50 della norma:
a) le attribuzioni di cui all'art.. 50 dello stesso D.Lg.vo n. 81/2008 per le aziende o unità produttive cui si riferisce il presente protocollo in cui non si è addivenuti alla individuazione di alcun RLS aziendale;
b) in coordinamento con gli RLS aziendali, le attribuzioni di cui all'art 50 comma 1, lettere b), d), e), f), h), i) ed m) dello stesso D.Lg.vo n. 8 1/2008 per le aziende o unità produttive cui si riferisce il presente protocollo in cui si è addivenuti alla elezione del RLS aziendale, nell'elaborazione del DUVRI di cui all'art 26 del medesimo D.Lgs 81/2008 che hanno per oggetto i rischi interferenziali derivanti dalla compresenza di operazioni e/o esecuzione di servizi portuali;
c) i compiti di coordinamento tra gli RLS aziendali delle aziende o unità produttive presenti nel sito cui si riferisce il presente protocollo.
Ai fini dell'esercizio delle attribuzioni di cui alla lettera a), il RLSS ha diritto di accedere ai luoghi di lavoro dell'azienda per la quale non si è addivenuto alla individuazione di alcun RLS aziendale, con obbligo di congruo preavviso scritto (almeno 24 ore prima) alla direzione aziendale, salvo i casi di cui agli articoli 44 e 48, comma 4, del D. Lg.vo n. 81/2008.
Tale preavviso dovrà essere dato anche all'impresa concessionaria committente nelle cui aree l'impresa esercita eventualmente la propria attività.
Durante la presenza all'interno dei luoghi di lavoro, l'impresa metterà a disposizione la documentazione richiesta con la collaborazione del SPP aziendale.
Nell'esercizio delle attribuzioni di cui alla lett. b) potranno essere programmati sopralluoghi congiunti presso le singole aziende da concordarsi con il SPP dell'impresa concessionaria.
Ai fini dell'esercizio delle attribuzioni di cui alla lett. c) il RLSS convoca riunioni periodiche di coordinamento, con cadenza di massima trimestrale, tra tutti i RLS aziendali, ovvero per eventuali sottogruppi di lavoro su aspetti specifici.
Inoltre, nell'ambito delle -attribuzioni di cui sopra il RLSS:
- riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza e controllo degli enti competenti qualora esse siano relative a rischi derivanti da effettive interferenze tra attività svolte da imprese diverse;
- può partecipare, congiuntamente agli RLS aziendali, a visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti se queste hanno per oggetto elementi di rischio derivanti da effettive interferenze tra attività svolte da imprese diverse;
- per favorire lo svolgimento della funzione di coordinamento degli RLS aziendali, prevista al comma 3 dell'art 49 del D.Lgs n. 81/2008, funzione che, come ovvio, necessita del massimo di conoscenza diretta delle realtà operanti nel proprio ambito di competenza, può accedere ai luoghi di lavoro, unitamente al RLS aziendale, solo se da questi richiesto, previa comunicazione preventiva (almeno 24 ore) alla Direzione Aziendale, salvo casi di cui agli articoli 44 e 48, comma 4, del D.Lg.vo n. 81/2008;
- può consultare, su richiesta e previo analogo preavviso, la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi interferenziali.
L'esercizio delle funzioni del RLSS è garantito:
a) dal riconoscimento di 350 ore annue di permessi retribuiti pro capite.
Questo numero può essere incrementato da intese locali tra le associazioni datoriali e OO.SS. stipulanti nel caso in cui si riscontrino e vengano accertate congiuntamente tra le parti, nell'ambito del singolo porto interessato, situazioni particolari che possono essere così esemplificate:
   1. articolazione particolarmente complessa di tipologie di traffico;
   2. articolazione particolarmente vasta e complessa di imprese (artt.16,17,21b) che intervengono nei cicli operativi dei concessionari ex art. 18;
   3. particolare presenza di imprese non dotate di RLS.
   4. numero totale di RLSS stabiliti dalle parti localmente
   5. complessità fisico territoriale del porto e del suo lay-out
In ogni caso, in coerenza con quanto stabilito al punto 3 del presente accordo, la dotazione accessoria di ore di permesso retribuito dedicata alla funzione di RLSS sarà da considerarsi quale monte ore aggiuntivo.
Questa facoltà di integrazione della dotazione oraria avrà validità per ogni ciclo di vigenza degli RLSS e dovrà essere congiuntamente valutata dalle parti stipulanti ad ogni rinnovo degli stessi; nel caso non si raggiunga alcuna intesa, si applicheranno le condizioni ordinarie previste dal presente protocollo
b) dalla messa a disposizione di idoneo locale ove tenere le riunioni periodiche di coordinamento e dei
mezzi e dei supporti tecnici necessari a svolgere le proprie attività, secondo quanto stabilito dalle
intese territoriali.
Fermo rimanendo quanto stabilito al successivo punto 6, le modalità di ripartizione dei costi del monteore di permessi e di quant'altro necessario ai RLSS saranno individuate localmente, previa intesa tra le parti stipulanti il presente protocollo.
Qualora non si raggiungano le predette intese al riguardo, l'Autorità stabilirà le modalità di ripartizione ed addebito del costo del monte ore di permessi e di quanto altro necessario ai RLSS, per l'esercizio delle proprie funzioni, tra tutte le aziende del sito cui si riferisce il presente protocollo, tenendo conto del numero delle imprese di cui all'ambito di applicazione e del numero dei dipendenti delle imprese medesime. Le imprese che non hanno RLS aziendali corrisponderanno un contributo maggiorato del 50%, per la quota riferita alla consistenza del proprio organico.
I RLSS sono invitati ai Comitati di Igiene e Sicurezza di cui all'art. 7 del D. Lg.vo n. 272/99 e s.m.i.

5. Formazione degli RLS aziendali e degli RLSS
I contenuti della formazione degli RLS aziendali sono quelli indicati al comma 11, articolo 37, D.Lg.vo n. 81/2008.
La durata della formazione del RLS aziendale è quella stabilita all'articolo 58 del vigente CCNL. Per gli RLSS sono altresì aggiunti attraverso intesa da stipularsi a livello territoriale, moduli formativi relativi alla valutazione dei rischi da interferenza e dai rischi derivanti dalle specificità operative e dei cicli di attività del singolo porto in cui ciascun RLSS opera.
Per i moduli aggiuntivi di formazione degli RLSS, la durata del percorso formativo è non inferiore ad ulteriori 32 ore, quindi complessivamente la sua formazione di base avrà una durata non inferiore a 72 ore.
A ciascun RLSS è assicurato ogni anno un aggiornamento formativo della durata minima di 8 ore.

6. Risorse economiche
Le imprese del sito cui si riferisce il presente Protocollo s'impegnano a mettere a disposizione le risorse per il monte ore permessi e per l'erogazione della formazione.


Assiterminal
Assologistica
Assoporti
Fise-Uniport
Filt Cgil
Fit Cisl
Uiltrasporti

Roma, 28 Ottobre 2008