Cassazione Penale, Sez. 4, 30 gennaio 2015, n. 4611 - Infortunio sul lavoro e responsabilità: ruolo del direttore dei lavori e del coordinatore per l'esecuzione


 



 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente -
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere -
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere -
Dott. ZOSO Liana Mar - rel. Consigliere -
Dott. IANNELLO Emilio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza


sul ricorso proposto da:
A.M.C. N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 68/2013 CORTE APPELLO di CALTANISSETTA, del 23/04/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/01/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZOSO LIANA MARIA TERESA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CEDRANGOLO Oscar, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Udito per la parte civile INAIL l'Avv. TOTA Grazia, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito per la parte civile, l'Avv. ANZOLINO Davide che ha concluso per il rigetto del ricorso anzi per l'inammissibilità;
Udito il difensore Avv. PALERMO Raffaele che insiste nella motivazione del ricorso.




Fatto

Con sentenza emessa il 22.6.2012 il tribunale di Caltanissetta condannava A.M.C. e Al.Pa. alla pena, rispettivamente, di mesi uno e mesi tre di reclusione nonchè, in solido con il responsabile civile A. Group s.r.l., al risarcimento dei danni in favore delle parti civili da liquidarsi in sede civile.

Secondo l'imputazione, il 26.4.2005 A.M.C., in qualità di dirigente o gestore di fatto della A. Group s.r.l. nonchè di committente dei lavori relativi alla costruzione di un edificio da destinare alla produzione di componenti ed arredi, aveva cagionato per colpa lesioni personali a R.L., consistite nella frattura del bacino con diastasi sinfisi pubica, frattura femore sinistro, frattura condilo femorale destra e lesioni ai legamenti del ginocchio sinistro in quanto il R., mentre si trovava nella zona sottostante la struttura realizzata per costruire l'edificio, a seguito di un cedimento strutturale della stessa, era stato travolto da travi e detriti di grosse dimensioni.

La Corte d'appello di Caltanissetta, con sentenza in data 23.4.2013, riformava parzialmente la sentenza emessa il 22.6.2012 dal tribunale di Caltanissetta dichiarando estinto per prescrizione il reato di lesioni colpose ascritto ad A.M.C. ed A. P. e confermando le statuizioni civili.

La società A. Group s.r.l., di cui era amministratore unico A. L., deceduto nelle more del processo, era committente dei lavori per la costruzione dell'edificio mentre Al.Pa., nella qualità di titolare dell'omonima ditta, era l'esecutore dei lavori a seguito di contratto di appalto stipulato con la società A. Group s.r.l..

Ai committenti A.L. ed A.M.C. era ascritto il fatto di non aver designato il coordinatore in materia di sicurezza e di non aver redatto il piano di sicurezza e coordinamento necessario per effettuare l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi e le conseguenti procedure atte a garantire la tutela dei lavoratori ed il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

All'appaltatore Al.Pa. era ascritto il fatto di non aver redatto il piano operativo di sicurezza relativo alla esecuzione dei lavori oggetto del contratto di appalto e di non aver predisposto un sistema di sostegno dell'impalcatura idoneo a sopportare con sicurezza, oltre al peso delle strutture, anche quello delle persone e dei sovraccarichi eventuali nonchè le sollecitazioni dinamiche che, nel corso dei lavori, avrebbero potuto dare luogo a vibrazioni.

Avverso la sentenza della corte d'appello proponeva ricorso per cassazione A.M.C., a mezzo del suo difensore, svolgendo due motivi.

Con il primo motivo deduceva vizio di motivazione in quanto la corte territoriale aveva omesso di chiarire sulla base di quali elementi si dovesse ritenere che egli fosse l'amministratore di fatto della società committente, considerato che, secondo la documentazione prodotta in giudizio e le deposizioni dei testi, egli rivestiva la carica di mero progettista mentre il direttore dei lavori era A. S.M..

E le sole circostanze di aver ordinato il calcestruzzo e sottoscritto il contratto di appalto per conto della società A. Group s.r.l. non erano elementi sufficienti per affermare che egli fosse amministratore di fatto secondo i principi espressi sul punto dalla corte di legittimità.

Con il secondo motivo di ricorso deduceva vizio di motivazione per non aver la corte territoriale motivato in ordine alla doglianza svolta con l'atto di appello secondo cui non sussisteva il nesso di causalità tra la condotta contestata e l'evento, tenuto conto che esso si era verificato per l'errore tecnico commesso dalla ditta Alletto nella predisposizione dell'impalcatura mentre la presenza di un coordinatore in materia di sicurezza non avrebbe potuto evitare che il sinistro accadesse.

Diritto

In ordine al primo motivo di ricorso, si osserva che è stato ripetutamente affermato dalla corte di legittimità che la nozione di amministratore di fatto, introdotta dall'art. 2639 c.p., postula l'esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica od alla funzione; nondimeno, significatività e continuità non comportano necessariamente l'esercizio di tutti i poteri propri dell'organo di gestione, ma richiedono l'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico o occasionale. Ne consegue che la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce nell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive - in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare - il quale costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (Sez. 5^, n. 35346 del 20/06/2013, Tarantino, Rv. 256534; Sez. 5^, n. 9222 del 22/04/1998, Galimberti e altro, Rv. 212145; Sez. 5^, n. 43388 del 17/10/2005, Carboni, Rv. 232456; Sez. 1^, n. 18464 del 12/05/2006, Ponciroli, Rv. 234254).

Ora, la corte di appello ha desunto la qualifica di amministratore di fatto in capo ad A.M.C. dall'aver egli sottoscritto il contratto di appalto con il quale era stato affidato all' Al. l'incarico di realizzare il capannone ove è avvenuto l'infortunio, dall'aver assunto, secondo quanto emergeva dal contatto stesso, la carica di direttore dei lavori e dall'aver ordinato, in nome e per conto della società, la fornitura del cemento che era stato trasportato dal R. sul luogo dell'incidente.

Con particolare riguardo alla qualifica di direttore dei lavori, che l' A. ha assunto sulla base del contratto di appalto, mette conto osservare che, come già ricordato dalla corte suprema, la qualifica di direttore dei lavori non comporta automaticamente la responsabilità per la sicurezza sul lavoro, ben potendo l'incarico di direttore limitarsi alla sorveglianza tecnica attinente alla esecuzione del progetto (Sez. 4^, n. 49462 del 26/03/2003, Viscovo, Rv. 227070; Sez. 4^, n. 12993 del 25/06/1999, Galeotti, Rv. 215165; Sez. 3^, n. 11593 del 01/10/1993, Telesca, Rv.196929). Si è infatti chiarito, sia pure con riferimento al D.P.R. n. 547 del 1955, artt. 4 e 5 (essendo sotto tale profilo analogo il disposto degli attuali D.Lgs. n. 81 del 2008, artt. 17, 18 e 19), che destinatari delle norme antinfortunistiche sono i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti, mentre il direttore dei lavori per conto del committente è tenuto alla vigilanza dell'esecuzione fedele del capitolato di appalto nell'interesse di quello e non può essere chiamato a rispondere dell'osservanza di norme antinfortunistiche ove non sia accertata una sua ingerenza nell'organizzazione del cantiere.

Ne consegue che una diversa e più ampia estensione dei compiti del direttore dei lavori, comprensiva anche degli obblighi di prevenzione degli infortuni, deve essere rigorosamente provata, attraverso l'individuazione di comportamenti che possano testimoniare in modo inequivoco l'ingerenza nell'organizzazione del cantiere o l'esercizio di tali funzioni (Sez. 3^, n. 1471 del 14/11/2013 - dep. 15/01/2014, Gebbia e altro, Rv. 257922 ).

Ciò posto, la corte territoriale non ha adeguatamente motivato in ordine alla ritenuta sussistenza della qualifica di amministratore di fatto in capo al ricorrente ed alla conseguente responsabilità derivante dalla violazione di norme antinfortunistiche in quanto, posto che non può assumere rilievo la sola circostanza che, secondo il contratto di appalto, l' A. apparisse essere direttore dei lavori, occorrendo accertare, al fine di farne conseguire la responsabilità dell'occorso, che egli si fosse ingerito nell'organizzazione del cantiere, gli elementi consistiti nell'aver egli sottoscritto il contratto di appalto per conto della società e nell'aver ordinato la fornitura del cemento trasportato dal Ricci sul luogo dell'incidente non appaiono indicativi di un'apprezzabile attività gestoria svolta in modo non episodico od occasionale.

Inoltre la corte di appello non ha esaminato il motivo di doglianza, riproposto con il ricorso per cassazione fondato sulla circostanza che la testimonianza del teste Al. non sarebbe stata significativa circa l'ingerenza dell' A. nell'organizzazione del cantiere. Si impone, dunque, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata affinchè il giudice civile competente per valore in grado di appello, attenendosi ai principi esposti, valuti ulteriori elementi rivelatori dell'attività gestoria, qualora ritenuti sussistenti sulla base della svolta attività istruttoria.

Il secondo motivo di ricorso rimane assorbito. Per mera completezza giova, peraltro, sul punto osservare come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di prevenzione antinfortunistica, al coordinatore per l'esecuzione dei lavori non è assegnato esclusivamente il compito di organizzare il lavoro tra le diverse imprese operanti nello stesso cantiere, bensì anche quello di vigilare sulla corretta osservanza da parte delle stesse delle prescrizioni del piano di sicurezza e sulla scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro a garanzia dell'incolumità dei lavoratori (Cass., Sez. 4^, n. 27442/2008, Rv. 240961; Cass., Sez. 4^, n. 32142/2011, Rv. 251177), spettando al coordinatore per l'esecuzione dei lavori la titolarità di un'autonoma posizione di garanzia che, nei limiti degli obblighi specificamente individuati dalla legge, si affianca a quelle degli altri soggetti destinatari delle norme antinfortunistiche (Cass., Sez. 4^, n. 38002/2008, Rv. 241217; Cass., Sez. 4^, n. 18472/2008, Rv. 240393), e comprende, non solo l'istruzione dei lavoratori sui rischi connessi alle attività lavorative svolte e la necessità di adottare tutte le opportune misure di sicurezza, ma anche la loro effettiva predisposizione, nonchè il controllo continuo ed effettivo sulla concreta osservanza delle misure predisposte al fine di evitare che esse siano trascurate o disapplicate, nonchè, infine, il controllo sul corretto utilizzo, in termini di sicurezza, degli strumenti di lavoro e sul processo stesso di lavorazione (Cass., Sez. 4^, n. 46820/2011, Rv. 252139). Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori è dunque tenuto a verificare, attraverso un'attenta e costante opera di vigilanza, l'eventuale sussistenza di obiettive situazioni di pericolo nel cantiere, e tanto, in relazione a ciascuna fase dello sviluppo dei lavori in corso di esecuzione (Cass., Sez. 4^, n. 18651 del 20/03/2013, Mongelli, Rv. 255106).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello cui rimette anche il regolamento delle spese tra le parti del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2015.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2015