Tipologia: CIA
Data firma: 26 novembre 2002
Validità: 01.02.2003 - 31.01.2006
Parti: Castorama e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, RSU/RSA
Settori: Commercio, Distribuzione, Castorama
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Relazioni a livello nazionale
Relazioni a livello di punto vendita
Diritti di informazione
Diritti sindacali
Mercato del lavoro
Contratti formazione lavoro
Lavoro a tempo determinato e stagionale
Classificazione inquadramento/ professionalitá
Formazione professionale
Ambiente di lavoro e sicurezza
Assicurazione integrativa infortuni
Sconti
Previdenza integrativa
Premio di risultato
Orario di lavoro
Straordinario domenicale
Pausa
Ferie e permessi retribuiti
Malattia
Permesso straordinario
Diritto allo studio
Tickets restaurant
Missioni e trasferte
Telecamere
CAE
Durata e validità accordo

Contratto Integrativo Aziendale Castorama Italia spa

In data 26 novembre 2002, tra la Castorama Italia spa con sede a Baranzate di Bollate, via Milano 141 […] e le Organizzazioni Sindacali Filcams Cgil […], Fisascat Cisl […], Uiltucs Uil […], assistiti da una delegazione di RSU/RSA dei diversi punti vendita di Castorama Italia spa, hanno convenuto sui seguenti punti ad integrazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in vigore e seguenti da valersi per tutte le unità produttive.

Relazioni a livello nazionale
Confronto annuale in base normativa CCNL vigente ex art. 20 secondo tempi e modalità contrattualmente previste
Informazione annuale di cui all'art. 9 L. 125/91, nonché, nel mese di settembre di ogni anno, i dati relativi alla legge n. 125 (riguardante le pari opportunità).
Costituzione di una commissione paritetica (RSU/RSA. OO.SS. e azienda) per la promozione e l'esame di progetti congiunti di "azioni positive" per le dipendenti entro il mese di febbraio 2003.
Alla stessa Commissione tecnica paritetica sarà assegnato il compito di esaminare e definire i seguenti aspetti: part time, congedi parentali, ferie, inventario.

Relazioni a livello di punto vendita
Le parti assegnano al livello decentrato un modello di relazioni che affronti tutti i temi della distribuzione degli orari, dell'organizzazione del lavoro, nonché l'informazione relativa all'individuazione di alcuni parametri e le relative verifiche cui collegare l'erogazione dei premio di risultato. In particolare a livello di punto vendita si procederà al confronto sulle seguenti materie:
Organizzazione del lavoro e definizione dei parametri per la determinazione degli organici;
Utilizzo rapporti di lavoro atipico (contratti a termine, interinale, part/time, cfl, apprendistato etc..);
Confronto programmatico alla presenza di un rappresentante della direzione delle risorse umane ed informazione periodica relativa alle indicazioni del budget annuale in riferimento ai parametri definiti per il premio di risultato;
Incontri con la direzione del negozio per i dati trimestrali sulle vendite.
Nastri di apertura con particolare riferimento alle giornate di apertura festiva;
Casi di trasferimento e mobilità;
Criteri per la trasformazione del rapporto di lavoro (da part/time a full/time - da tempo determinato a indeterminato);
Progetti di formazione e qualificazione dei dipendenti;
Inquadramento professionale;
Trasformazione rapporto di lavoro e gestione dei rapporti a part/time
Applicazione normativa Legge [dlgs] 626/94
Qualora alcuni degli aspetti interessino più punti vendita dello stesso ambito provinciale il confronto potrà realizzarsi a livello territoriale

Diritti di informazione
Le parti convengono che, di norma entro il primo quadrimestre di ogni anno, la Direzione Generale e le OO.SS. dei vari livelli, unitamente alle RSU/RSA, si incontreranno per informazioni ed aggiornamenti sulle seguenti tematiche:
*Posizionamento e strategie dell'Azienda;
*Risultati economici, sviluppo e prospettive aziendali riflessi occupazionali generali *Classificazione (Inquadramento professionale)
*Garanzia dei livelli occupazionali
*Normative generali sulla sicurezza
*Mercato del lavoro (quantità e qualità dei rapporti di lavoro)
*Organizzazione del lavoro (orario commerciale, orario di lavoro, deroghe e straordinario, flessibilità dell'orario; part-time, stagionalità, ecc.)
*Ambiente di lavoro (applicazione e attuazione della L. [dlgs] 626/94)
* Diritti sindacali (applicazione e agibilità delle RLS e RSA)
Le parti concordano di affrontare le materie riconducibili alla organizzazione dei lavoro ed agli aspetti occupazionali definendo preventivi incontri trimestrali con la direzione dei negozio nel corso dei quali esaminare le esigenze aziendali e la loro ricaduta sulla organizzazione del lavoro e sulle condizioni dei lavoratori ricercando eque soluzioni.
Le parti convengono circa l'utilità e necessità della informazione preventiva alle RSU (RSA rispetto alle materie che coinvolgono i lavoratori del punto vendita dettate dalle linee guide generali più appresso specificate.

Diritti sindacali
[…]
L'azienda per l'esercizio dell'attività sindacale, consentirà l'utilizzo della sala riunioni alla RSA/RSU/ RLS, mettendo a disposizione un armadietto (dotato di serratura) dove depositare materiale sindacale e/o relativo alla sicurezza.
L'azienda inoltre, a richiesta, autorizzerà l'utilizzo del fax per comunicazioni sindacali o di materiale informativo pertinente i compiti della RSU/RSA o dei RLS.
Monte ore […]
Assemblee: la partecipazione alle assemblee dei lavoratori effettuate, fuori dal proprio normale orario di lavoro, nell'ambito delle ore di assemblee retribuite previste dalla normativa vigente, potranno essere, a scelta dei lavoratori, retribuite o recuperate.

Mercato del lavoro
Le parti concordano sullo sviluppo di una politica occupazionale che produca un rapporto equilibrato tra lavoratori a full-time e lavoratori part-time; tra tempi indeterminati e tempi determinati e/o stagionali; tra CFL e lavoratori qualificati.
In relazione alla diversità degli insediamenti la dinamica occupazionale sarà oggetto di verifica nel corso degli incontri a livello punto vendita e nel confronto generale.
In occasione di tali incontri, e/o su richiesta delle parti, l'azienda fornirà l'aggiornamento per punto vendita dei dati relativi dello stato occupazionale per tipologia di contratto: full­time, part-time, c.f.l., apprendisti, assunzioni obbligatorie articolate per livello di inquadramento.
L'Azienda si impegna da informare preventivamente le RSU/ RSA e le OO.SS. nel caso di ricorso a contratti di fornitura di mano d'opera (Interinale).

Contratti formazione lavoro
Le parti riconoscono l'importanza dei CFL ai fini di consentire la formazione professionale di giovani lavoratori/trici. L'azienda si impegna a fornire ai lavoratori assunti in CFL un'adeguata formazione teorica nel limite di una settimana lavorativa all'anno.
[…]

Lavoro a tempo determinato e stagionale
In considerazione delle caratteristiche dell'attività svolta, potrà risultare necessario il ricorso a lavoro a termine di tipo stagionale. Le parti si impegnano a discutere preventivamente il ricorso a tale strumento, onde ricercare anche eventuali soluzioni alternative (full-time annui, flessibilità dell'orario annuo).
[…]

Ambiente di lavoro e sicurezza
Le parti riconoscono l'importanza della sicurezza nei luoghi di lavoro, anche attraverso una funzione preventiva e di conoscenza dei fattori di rischio determinati dallo svolgimento di ogni attività.
Si concorda pertanto di definire all'inizio di ogni anno il calendario delle riunioni periodiche e si effettueranno le verifiche del caso sui luoghi di lavoro al fine di constatare l'applicazione di quanto in materia dal D.L[gs]. 626/94.
Verrà completata la formazione di tutti i RLS attraverso la programmazione dei corsi di formazione, concordando con le OO.SS: i contenuti e le modalità di partecipazione, così come previsto dalle norme di legge. A tali iniziative formative parteciperanno congiuntamente i RLS e i Rappresentanti Aziendali alla Sicurezza dei punti di vendita.
I responsabili di negozio consentiranno un'adeguata partecipazione alle assemblee per l'elezione degli RLS e della loro frequenza ai corsi.
Al fine di un loro corretto utilizzo, per quanto riguarda i dispositivi individuali di protezione e gli indumenti di lavoro sarà garantita l'idoneità degli stessi ed i normali cambi, di norma una volta all'anno.

Orario di lavoro
Ferme restando le normative previste dal CCNL vigente (art. 32 punto C) la direzione locale si impegna ad esaminare preventivamente con le RSU/RSA e le OO.SS. le modifiche che dovessero rendersi necessarie per improrogabili esigenze tecnico-organizzative, e/o rilevanti necessità legate alla vendita.
Altresì sarà oggetto di esame preventivo la necessità del ricorso a lavoro supplementare e/o straordinario nell'ambito di sistemi di flessibilità dell'orario su base annua i cui criteri saranno definiti con le RSU/RSA e le OO.SS.

Straordinario domenicale
Le parti concordano che il normale orario di lavoro settimanale è di 38 ore distribuite dal lunedì al sabato. Pertanto, le ore lavorate oltre le 38 ore settimanali o quelle svolte la domenica sono ore di lavoro straordinario.
Inoltre, le parti concordano che, fatta salva la volontarietà del dipendente ed avuto riguardo alla norma di legge in riferimento al riposo di 24 ore consecutive ogni sei giorni di lavoro, l'azienda potrà richiedere prestazioni di lavoro nelle domeniche programmate di apertura dei punti di vendita.
Il trattamento economico del lavoro domenicale è il seguente.
- I lavoratori occupati nelle domeniche del mese di dicembre (deroghe natalizie) avranno diritto oltre alla retribuzione delle ore effettivamente prestate (=100%) maggiorate del 30% (=130%) , ad un riposo compensativo (= tot. 230%) in un periodo concordato con il lavoratore, anche cumulato ad altri recuperi, da effettuarsi entro il mese di febbraio dell'anno successivo.
- per le domeniche lavorate nel restante periodo dell'anno i lavoratori percepiranno la normale retribuzione delle ore effettivamente prestate (=100%) maggiorata dei 50% (=150%) E' data facoltà al lavoratore di recuperare tali ore di lavoro straordinario domenicale. In tal caso il lavoratore manterrà il diritto alla maggiorazione che però sarà pari al 70%. Per i primi 12 mesi di apertura di un nuovo punto vendita la maggiorazione della retribuzione oraria in caso di opzione di recupero è del 50%.
- L'apertura domenicale dei punti vendita integra le causali stabilite dal CCNL ai fini della richiesta di lavoro supplementare e pertanto la prestazione lavorativa dei lavoratori a tempo parziale sarà come tale gestita.
In ogni punto vendita, si procederà entro il mese di gennaio di ogni anno, ad un incontro per definire la programmazione delle aperture domenicali, tenuto conto delle disposizioni dell'Amministrazione Locale. In tale occasione verranno definite le modalità organizzative di turnazione dei dipendenti disponibili con riferimento alla presenza di lavoratori all'interno dei vari reparti adeguata all'erogazione di un servizio di qualità alla clientela.
Le parti in appositi incontri con la RSU/RSA concorderanno eventuali variazioni dei programma definito.
In caso di problemi applicativi di tali norme nell'ambito dei punto vendita, anche su richiesta, di una delle parti, i sottoscrittori dei presente accordo si incontreranno per definire le questioni insorte.
Inoltre, le parti si incontreranno per esaminare eventuali nuove disposizioni stabilite in sede di rinnovo dei CCNL.

Pausa
Viene riconfermata la possibilità di usufruire da parte di tutti i lavoratori la pausa di 15 minuti ricompresa nell'orario di lavoro compatibilmente con le necessità tecnico­organizzative.
A livello di singolo reparto si definirà la fascia oraria in cui collocare l'effettuazione della pausa.

CAE
Verificato che la Castorama Italia fa parte del gruppo Kingfisher che è interessata dalla normativa Europea sui CAE, in considerazione dell'avvenuta costituzione dello stesso, la Direzione Castorama si impegna a rispettare le disposizioni definite in sede di regolamentazione del CAE Kingfisher.