Tipologia: CIA
Data firma: 3 giugno 2008
Validità: 2006-2009
Parti: Delegazione pubblica e Delegazione sindacale
Comparti: P.A., Enti locali, Genova
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Art. 1 Il sistema di relazioni sindacali
Art. 2 Bacheca elettronica
Art. 3 I soggetti sindacali
Art. 4 I Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
Art. 5 Linee di indirizzo per le attività formative
Art. 6 Pari Opportunità
Art. 7 Comitato Paritetico sul fenomeno del Mobbing
Art. 8 Utilizzo delle risorse decentrate relative all'anno 2007
Art. 9 Criteri generali per i sistemi di incentivazione del personale per l'anno 2007
Art. 10 Utilizzo delle risorse decentrate relative all'anno 2008
Art. 11 Criteri generali dei sistemi di incentivazione del personale per l'anno 2008 e seguenti
Art. 12 Misure di riequilibrio per incentivi relativi ad attività specifiche
Art. 13 Progressioni economiche orizzontali
Art. 14 Area delle posizioni organizzative ed alte professionalità
Art. 15 Sponsorizzazioni e servizi aggiuntivi
Art. 16 Integrazioni stabili delle risorse decentrate
Art. 17 Integrazione delle risorse decentrate destinate ad incentivare la produttività e i processi di riorganizzazione.
Art. 18 Personale a tempo determinato
Art. 19 Indennità
Dichiarazioni

Proposta di contratto collettivo decentrato integrativo per il personale non dirigente del comune di Genova quadriennio normativo 2006/2009 e annualità economiche 2007 e 2008 N. 4/C del 03/06/2008

L'anno 2008, il giorno 03 del mese di giugno presso la sede del Comune di Genova tra la Delegazione Trattante della Civica Amministrazione, nelle persone di: il direttore personale e organizzazione, il dirigente responsabile settore affari del lavoro e sindacali, il dirigente responsabile settore organizzazione, formazione e innovazione e la Delegazione Trattante di Parte Sindacale costituita come di seguito riportata: Cgil Fp, Cisl Fps, Uil Fpl, Diccap, Csa, RSU, è stata sottoscritta la seguente proposta di contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il personale non Dirigente del Comune di Genova quadriennio normativo 2006/2009 e annualità economiche 2007 e 2008.

Art. 1 Il sistema di relazioni sindacali
1. Le Parti assumono come proprio il sistema dì relazioni sindacali previsto dai CCNL vigenti, definito in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'esigenza di incrementare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati all'utenza, con l'interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale del personale, consentendo l'esercizio dell'attività sindacale nell'ente anche attraverso la contrattazione integrativa, la concertazione e l'informazione.
2. Le Parti concordano che il sistema di relazioni sindacali, si ispiri a principi di fiducia, trasparenza e correttezza reciproche, nella consapevolezza de) ruolo ricoperto dalle Parti Pubblica e Sindacale A tal fine è necessario sviluppare relazioni sindacali volte a:
- sviluppare il flusso informativo al fine della costruzione la partecipazione e sia orientato alla prevenzione dei conflitti,
- promuovere concretamente l'innovazione organizzativa dell'ente nel suo complesso;
- fornire in modo sistematico informazione relativa alla gestione del personale e all'organizzazione degli uffici:
3. L'informazione deve essere comunque idonea a garantire un confronto efficace sulle diverse materie e permettere così alla parte sindacale di partecipare ai processi decisionali che più coinvolgono i lavoratori e fornita di norma 24 ore prima degli incontri, relativamente agli argomenti all'ordine dei giorno: Essa dovrà avere carattere preventivo per tutte le materie in relazione alle quali sia prevista, dal CCNL, la concertazione o la contrattazione integrativa, o da eventuali accordi.
4. Per quanto riguarda gli aspetti connessi all'esercizio delle funzioni delle Rappresentanze Sindacali Unitane ed alle relative prerogative, l'Amministrazione mette a disposizione, in modo permanente e gratuito, almeno un locale idoneamente arredato, corredato di telefono, fax, computer con accesso ad Internet e stampante; tale locale è situato presso Palazzo Albini al piano terra.

Art. 2 Bacheca elettronica
1. Ai fine di rendere agevole l'attività di informazione delle rappresentanze sindacali, in aggiunta alle bacheche presso le Direzioni/Unità Organizzative, l'Amministrazione concederà t'uso di una parte del proprio sito internet/intranet (c.d. bacheca elettronica), alle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL vigente ed all'Esecutivo dell'RSU, per il tramite dei loro segretari provinciali e del portavoce. Tale spazio potrà essere utilizzato esclusivamente per fornire notizie, informazioni e documentazione relativi all'attività sindacale e non potrà essere utilizzato per la pubblicità di servizi o prodotti, commerciali e/o per la relativa propaganda.
2. Le organizzazioni sindacali, nelle persone dei segretari provinciali e del portavoce dell'esecutivo RSU, si assumono piena e diretta -responsabilità, anche verso terzi, dei contenuti riversati sullo spazio intranet, della correttezza degli stessi e degli eventuali "link" inseriti, manlevando espressamente l'Amministrazione e i suoi Uffici da ogni responsabilità al riguardo, anche con riferimento al rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni)
3. Le organizzazioni sindacali che richiederanno formalmente- all'U.O. Sistemi Informativi l'utilizzo dello spazio "intranet", si impegnano a rispettare, oltre che i consueti principi di correttezza nelle relazioni sindacali con la Civica Amministrazione, i seguenti standard tecnologici dell'Ente:
- utilizzare esclusivamente la piattaforma tecnologica messa a disposizione dall' U.O. sistemi informativi
- non inserire nella bacheca strumenti e/o funzionalità di "streaming" o altre tecnologie, che comporterebbero un deterioramento della performance della rete non sopportabili dall'ente
4. L'inserimento materiale nella bacheca elettronica sarà curato, di norma, dall'Ufficio Relazioni Sindacali, che provvederà a pubblicare la documentazione fatta pervenire periodicamente dalle sigle sindacali e dall'esecutivo RSU, nel rispetto dei principi sanciti da! presente accordo.
5. la Civica Amministrazione si riserva di revocare l'utilizzo di tale spazio in caso di gravi o reiterate violazione dei principi suddetti.

Art. 3 I soggetti sindacali
1. Per la Parte Pubblica sono titolati al confronto:
A) la delegazione trattante, per le prerogative e le competenze ad essa affidate dal sistema come definito dalla contrattazione nazionale;
B) la Direzione Personale ed Organizzazione, per tematiche di carattere generale o trasversale, in quest'ultimo caso eventualmente di concerto con le Direzioni interessate;
C) le singole Direzioni, nella persona del relativo Direttore e/o di un Dirigente appartenente alla stessa Direzione, per tematiche di esclusiva pertinenza delle stesse (sull'organizzazione del lavoro o la gestione del personale riguardanti rispettivamente, la Direzione o suoi singoli uffici) per le quali non si ritiene utile opportuna la sottoscrizione di specifici accordi.
2. La Giunta Comunale individua i componenti delle delegazioni trattanti di Parte Pubblica, abilitate rispettivamente alla contrattazione decentrata ed alla concertazione, ai sensi degli art. 4 e 6 del CCNL 22.01.2004. L'assenza di uno o più componenti della delegazione trattante alle riunioni non influisce sulla trattativa in corso.
3. L'Amministrazione, non appena nominata la Delegazione Trattante di Parte Pubblica, nonché in occasione di sue variazioni, ne dà comunicazione alla Parte Sindacale.
4. Per la Parte Sindacale è titolata al confronto la delegazione, trattante, per le prerogative e le competenze ad essa affidate dal sistema come definito dall'art. 10 comma 2 del CCNL 1.04.1999, così composta:
a. Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU);
b. Rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali Territoriali di categorie firmatarie del CCNL
5. Per le RSU soggetti delegati al confronto sono i componenti del c.d "Esecutivo" ai sensi del regolamento adottato dalle rappresentanze sindacali unitarie che si avvale di componenti RSU con competenze specifiche per trattative settoriali. A tal fine la RSU identifica i soggetti relativi e ne dà comunicazione all'amministrazione, curando altresì la comunicazione di eventuali variazioni.

Art. 4 I Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
1. In analogia a quanto previsto in altre Città Metropolitane, le parti concordano di stabilire in 16 il numero degli RLS, in considerazione della complessità organizzativa e dell'articolazione della struttura del comune di Genova, in 9 Municipi
2. L'Amministrazione si impegna a mettere a disposizione dei RLS, entro il 30 giugno 2008, un idoneo locale arredato, corredato di telefono, fax, computer con accesso ad Internet e stampante.
3. L'amministrazione si impegna a dare completa applicazione al D.Lgs. 626/94 e s.m. e i. nonché, à tutte (e disposizioni legislative vigenti in materia di igiene e, sicurezza del lavoro e degli impianti, nonché sulla prevenzione delle malattie professionali. In particolare, in accordo con il responsabile della sicurezza, con il medico del lavoro, e con i rappresentanti dei lavoratori, potranno essere individuate metodologie nell'ambito di un piano complessivo per individuare gli interventi strutturali e le azioni dirette a tutela della sicurezza dei lavoratori e della salubrità degli ambienti di lavoro. Si impegna altresì a ridefinire i ruoli in tema di sicurezza.
4. La Civica Amministrazione impegnerà le risorse necessarie a garantire adeguata formazione e informazione al personale della C.A. ed, in particolare dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

Art. 6 Pari Opportunità
1. L'Amministrazione indirizza il proprio operato, nei rapporti con il personale, sia in direzione dell'eliminazione delle disparità di fatto tra uomini e donne nell'accesso al lavoro, nella formazione e aggiornamento professionale, sia versò il superamento di ogni ostacolo che possa opporsi alle uguali opportunità di crescita, di sviluppo professionale é di partecipazione nel rispetto delle differenze.
L'Ente si impegna a promuovere azioni positive per le pari opportunità di lavoratrici e lavoratori anche nell'ambito dei vari livelli di relazioni sindacali. Sentite le proposte formulate dai Comitato Pari Opportunità, il Comune si impegna ad adottare misure per favorire pari opportunità nelle condizioni di lavoro, nei momenti formativi e nello sviluppo professionale.
2. il Comitato Pari Opportunità, istituito con delibera di Giunta n 651 del 26/06/2003 e rinnovato con delibera di Giunta n. 667 dell'11/11/2007, presieduto da un rappresentante dell'Ente con funzioni di Presidente, è costituito da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL e da un pari numero di rappresentanti dell'Amministrazione, il vicepresidente è nominato dal Comitato su proposta del Presidente. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente.
3. L'Amministrazione favorisce l'operatività del Comitato e garantisce tutti gli strumenti idonei al suo funzionamento. In particolare, valorizza e pubblicizza con ogni mezzo, nell'ambito lavorativo, i risultati de) lavoro svolto dallo stesso.
4. Il Comitato è tenuto a predisporre una relazione annuale sulle attività svolte e collabora con l'Amministrazione alla redazione della relazione di sintesi delle azioni effettuate nell'anno precedente e di quelle previste per l'anno in corso.
5. Il funzionamento, la durata e le funzioni del Comitato sono definiti in apposito regolamento approvato con Delibera di Consigliò Comunale.

Art. 7 Comitato Paritetico sul fenomeno del Mobbing
1. Per favorire condizioni di benessere lavorativo è stato costituito con delibera di Giunta n. 426 del 12/05/2005 il Comitato Paritetico sul fenomeno del mobbing. Il Comitato opera, all'interno per individuare le situazioni di criticità, contrastare e prevenire fenomeni di mobbing è molestie sessuali nei luoghi di lavoro.
2. Il Comitato, presieduto da un rappresentante dell'Ente con funzioni di Presidente, è costituito da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL, da un pari numero di rappresentanti dell'Amministrazione e da Un rappresentante nominato dal Comitato Pari Opportunità. Il vicepresidente è designato dai componenti di parte sindacale. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente.
3. L'Amministrazione favorisce l'operatività del Comitato e garantisce tutti gli strumenti idonei al suo funzionamento. In particolare, valorizza e pubblicizza con ogni mezzo, nell'ambito lavorativo, i risultati del lavoro svolto dallo stesso.
4. Il Comitato è tenuto a redigete una relazione annuale sulle attività svolte.
5. Il funzionamento, la durata e le funzioni del Comitato sono definiti in apposito regolamento approvato con Delibera di Consiglio Comunale.