Categoria: 2008
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Tipologia: Accordo
Data firma: 14 luglio 2008
Validità: 01.01.2008 - 31.12.2010
Parti: Costa Edutainment/Confindustria e RSU/Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio-Turismo, Acquario Genova
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Premessa
1. Relazioni e diritti sindacali
2. Pari opportunità - Azioni positive - Questioni sociali
3. Molestie e mobbing
4. Formazione e crescita professionale
5. Rapporto di lavoro e organizzazione di lavoro
6. Il salario
7. Clausole finale
8. Tickets restaurant
9. Indennità di reperibilità
10. Indennità malattia
11. Missioni e trasferte
12. Salute e sicurezza sul lavoro
13. Composizione delle controversie
14. Durata e scadenza

Verbale di accordo

Il giorno 14 luglio 2008, presso l'Associazione degli Industriali della Provincia di Genova, si sono incontrati: la società Costa Edutainment spa, con sede in Genova, Ponte Spinola, Area Porto Antico, (d'ora in avanti denominata altresì "Società") […], assistita da Confindustria Genova […] e la RSU aziendale […], assistita dalle OO.SS. territorialmente competenti, Filcams Cgil […], Fisascat Cisl […] e Uiltucs Uil […]

Premessa
Le Parti intendono sviluppare ulteriormente il sistema di relazioni sindacali definito con il CIA siglato in data 6.12.2005 al fine, da una parte, di accrescere l'efficienza e 1a competitività dell'azienda sul mercato di riferimento e, dall'altra, di contribuire al consolidamento dell'occupazione e al miglioramento delle condizioni lavorative, organizzative e professionali dei lavoratori.
Quindi, nell'ambito della contrattazione di secondo livello, le Parti, a seguito della ricezione della piattaforma sindacale rivendicativa in data 3 luglio 2008, intendono procedere al rinnovo del contratto integrativo aziendale (qui di seguito altresì denominato "CIA"), individuando uno strumento coerente con le finalità indicate nei Protocolli sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno a1 sistema produttivo del 23 luglio 1993 e del 22 dicembre 1998, nonché conformemente alle previsioni contrattuali espressamente indicate, nella Sezione Prima, Titolo II, Capo III, art. 10 del vigente CCNL per i dipendenti delle aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi 2 luglio 2004 nella stesura del 18/7/2005 - (qui di seguito altresì denominato "CCNL Terziario");
In particolare, le Partì, nell'ambito dell'autonomia delle scelte imprenditoriali, nonché della reciproca correttezza e trasparenza di comportamenti, ritengono utile consolidare il sistema di relazioni sindacali attraverso gli strumenti dell'informazione e della partecipazione, che consenta di costruire un percorso di concertazione delle dinamiche organizzative della Società. Ciò favorirà anche il miglioramento della condivisione degli obiettivi della Società mediante la valorizzazione del contributo dei dipendenti, attraverso un corretto scambio di informazioni sulle necessità dell'impresa e dei lavoratori.
Le Parti inoltre riconoscono quale punto di forza l'attenzione che l'impresa ha sempre dimostrato nei confronti delle proprie risorse e la disponibilità ad investire nel prodotto e nella crescita e sviluppo professionale delle risorse che compongono l'azienda, cercando di tutelare, assecondare e rispettare le loro esigenze personali e la loro sfera privata.
Le Parti concordano sulla rilevanza strategica della formazione, soprattutto in questo delicato momento di sviluppo dell'impresa; la quale si pone in un assetto competitivo ricco di attese ed in un nuovo e sempre mutevole assetto organizzativo. La qualificazione e riqualificazione professionale, oltre ad essere uno strumento indispensabile per aumentare la professionalità dei lavoratori, rappresenta un contributo determinante alla crescita complessiva dell'impresa.
Il rinnovo del CIA si presenta particolarmente importante alla luce delle grosse novità che la Costa Edutainmem spa dovrà fronteggiare nei prossimi tre anni: l'implementazione della nuova vasca espositiva che accoglierà i delfini, gli investimenti conseguenti per agevolare il maggior flusso dei visitatori attesi, il rinnovamento degli strumenti commerciali e di vendita, sempre più dedicati all'incentivazione delle vendite on-lire in luogo del tradizionale biglietto cartaceo e delle problematiche di gestione delle code.
A ciò si aggiunge la rinnovata spinta della città a diventare punto di riferimento per il turismo di cultura; Costa Edutainment vuole avere un ruolo da protagonista anche in questo campo, grazie all'offerta globale - possibile grazie all'esistenza delle altre strutture e ai loro previsti sviluppi - e agli interscambi con le partecipate, molto attive nel campo della cultura a livello nazionale.
Questi elementi portano la Società a dover predisporre dei programmi di gestione degli obiettivi capaci di affrontare con successo le sfide degli anni futuri, sia in termini di flessibilità, che in termini di innovazione dell'organizzazione del lavoro. Questi programmi naturalmente vanno realizzati anche attraverso il contributo essenziale che è richiesto ai lavoratori, inteso come risorsa al fine del successo dei programmi stessi.
Le parti concordano infine che, essendo in fase di rinnovo il CCNL di riferimento, la discussione della presente piattaforma non tratterà alcuno degli argomenti in discussione a livello nazionale.
Tutto quanto sopra premesso, le Parti
Concordano quanto segue:

1. Relazioni e diritti sindacali
A) Concertazione
1:1. Nell'ambito di un sistema più avanzato di relazioni sindacali, si concorda il consolidamento e l'ampliamento degli strumenti dell'informazione, anche preventiva, della partecipazione, dello sviluppo professionale, della salute nei luoghi di lavoro, dell'occupazione e stabilità dei rapporti di lavoro, della condivisione dei risultati aziendali, nonché della tutela della donna e della famiglia.
B) Diritti di informazione
1.1. Nel rispetto degli obblighi di riservatezza dell'impresa derivanti dalle nonne di legge (privacy) e di CCNL, le Parti si incontreranno tre volte nell'arco dei dodici mesi per un informativa c/o aggiornamento relativi a:
• strategie dell'azienda;
• investimenti e progetti di innovazione;
• innovazioni nell'organizzazione del lavoro;
• risultati economici ed andamento del premio di risultato;
• organigramma aziendale, organici e diverse tipologie di rapporto di lavoro (q rapporti di lavoro suddivisi per tipologie contrattuali);
• piani di formazione del personale;
• sicurezza nei luoghi di lavoro;
• pari opportunità;
• vestiario e strumentazione di lavoro in genere.
1.2. Le Parti, ferma restando la piena responsabilità ed autonomia di scelta delle stesse, procederanno ad uno scambio preventivo di informazioni e valutazioni sulle seguenti materie, ritenute di particolare importanza:
• modifiche significative relative all'organizzazione del lavoro e alle tipologie contrattuali;
• modifiche significative di un processo aziendale;
• variazioni definitive dell'organico ovvero variazioni temporanee, ritenute concordemente consistenti, per durata dell'arco temporale e/o per entità delle stesse.
1.3. I soggetti titolari della responsabilità dell'informazione sono, da un lato, la Direzione Aziendale (Responsabile del Personale), con l'assistenza eventuale di Confindustria e, dell'altro lato, la RSU e le Organizzazioni Sindacali.

2. Pari opportunità - Azioni positive - Questioni sociali
Nel riordinare i contenuti degli accordi già intercorsi con l'applicazione dell'AIA e fermo restando l'autonomia decisionale della Società, in un'ottica di superamento di quei fattori che possono costituire criticità per una piena realizzazione e sviluppo delle risorse umane e per consentire una migliore conciliazione fra vita lavorativa e vita familiare, le Parti concordano di effettuare attività di monitoraggio e studio, al fine di utilizzare nei casi specifici gli strumenti più idonei per la tutela dei dipendenti e le esigenze tecnico produttive e di efficienza della società. In particolare:
A) Congedi per la formazione continua. […]
B) Tutela della maternità e della paternità. Le parti concordano sulla possibilità che, fermo restando quanto previsto dal D.Lgs. n. 151/2001, l'azienda concederà periodi di congedo non retribuito, alternativamente al padre o alla madre (se entrambi dipendenti di Costa Edutainment spa), per la malattia del bambino con età superiore ai tre anni per tutta la durata della stessa, nel caso di comprovata gravità debitamente documentata.
C) Flessibilità dell'orario di lavoro e part-time. Fermo restando la compatibilità con le esigenze tecnico organizzative dell'azienda, nel limite del 4% del personale in forza a tempo pieno e indeterminato, ovvero nel limite massimo del 3% della forza lavoro, le parti concordano sulla possibilità, da parte della Società, di concedere ai dipendenti con contratto a tempo pieno, la trasformazione dello stesso a tempo parziale; per il periodo necessario, in casi di comprovate necessità personali di assistenza che riguardi il coniuge, i parenti entro il secondo grado nonché gli altri familiari conviventi. La domanda va presentata con richiesta scritta da inviare all'Ufficio Personale, normalmente con un preavviso di 20 giorni.
In questo ambito, le parti convegno sulla possibilità per la Società, previo accordo sindacale, di formulare apposita richiesta di finanziamento nell'ambito delle azioni positive ex art. 9, legge n. 53/2000.
Part-time post maternità. L'Azienda accoglierà, in base alla fungibilità della lavoratrice/lavoratore a tempo indeterminato interessato, la richiesta della trasformazione temporanea del rapporto da tempo pieno a tempo parziale per l'assistenza del figlio fino al compimento del quarto anno di età e con orario di lavoro pari a venti ore settimanali. Le richieste saranno accolte nell'ambito del 3% della forza lavoro a tempo indeterminato. Non potrà fruire della riduzione dell'orario più di un lavoratore nello stesso settore. L'azienda accoglierà le richieste in base al criterio cronologico della presentazione della domanda che dovrà essere presentata con un preavviso di 60 giorni.
Flessibilità dell'orario di lavoro. Viene confermata la flessibilità in entrata ed uscita nel limite di 30 minuti rispetto all'orario di lavoro stabilito dal Regolamento Aziendale in vigore, che viene qui richiamato al punto 11.
D) Orario di lavoro. Le parti qui concordano che, su richiesta motivata del dipendente, l'Azienda concederà il possibile recupero dei 15 minuti di ritardo nell'ambito della stessa settimana lavorativa in cui sono stati effettuati.
Tale elasticità è ammessa per il personale degli Uffici e per 1'Acquariologia, mentre il personale dei Negozi deve garantire l'apertura degli stessi entro gli orari stabiliti dalla Direzione Aziendale. I tempi per la vestizione e svestizione degli indumenti di lavoro obbligatori, che rientrano nell'orario di lavoro fino ad un massimo di 10 minuti per la vestizione e 10 per la svestizione, devono comunque garantire l'apertura dei Negozi ai visitatori entro gli orari stabiliti dalla Direzione.
Per quanto riguarda il personale dei Negozi, le Parti concordano di istituire un gruppo di lavoro formato da Azienda, RSU e OOSS con lo scopo di rivedere ed omogeneizzare i turni di lavoro delle commesse, alla luce di alcune disfunzioni sulla diversa allocazione dei turni di lavoro, individuata dalle Parti. Il gruppo di lavoro si incontrerà al più presto per finalizzare nuovi modelli organizzativi entro il mese di Dicembre 2008, allo scopo di ottimizzare il carico di lavoro e le presenze per l'alta stagione 2009 e seguenti.
E) Anticipazione del trattamento di fine rapporto. […]
F) Asilo nido. Le Parti concordano sull'interesse comune di verificare la fattibilità di istituire un asilo nido nell'area Porto Antico, a disposizione della collettività e non solo dei dipendenti Acquario, in collaborazione con partners pubblici e/o privati. A tale scopo le parti concordano di istituire un gruppo di lavoro composto da RSU, Azienda, OO.SS. e partner esterni che aderiscano all'iniziativa, per la ricerca di finanziamenti pubblici, aree disponibili, progetto economico sottostante ed utenza interessata al progetto. Il gruppo di lavoro si incontrerà con cadenza trimestrale per verificare i progressi effettuati e definire i follow-up per l'incontro successivo. Le parti si pongono come data ultima per verificare la possibilità di avvio del progetto entro 18 mesi dalla sottoscrizione del presente CIA.

3. Molestie e mobbing
3.1. In materia di "mobbing", fermo restando quanto disciplinato dal vigente CCNL, in attesa di una disciplina legislativa della materia, le Parti concordano sull'impegno della Società a garantire il diritto di tutti i lavoratori ad un ambiente di lavoro sicuro, sereno e favorevole alle relazioni interpersonali su un piano di uguaglianza, correttezza reciproca e rispetto. In caso di emanazione di un provvedimento legislativo sul mobbing, le parti si incontreranno per armonizzare le disposizioni di cui al presente articolo con la nuova disciplina legale.
3.2. A questo proposito le Parti collaboreranno attivamente al fine di ottenere il conseguimento della certificazione SA 8000 sulla Responsabilità Sociale ed Etica d'impresa e alla stesura del Codice Etico di riferimento.
3.3. Per ciò che concerne le "molestie", in virtù dell'importanza che tale materia riveste per la tutela dei lavoratori, la Società, oltre al rispetto della normativa in materia - tra le quali il D.Lgs. 30 maggio 2005, n. 145 ("Attuazione della direttiva 2002/73/CE in materia di parità di trattamento tra gli uomini e le donne, per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionale e le condizioni di lavoro"), si impegna altresì a garantire un ambiente di lavoro sicuro, ponendo in essere, nel rispetto delle norme, le azioni necessarie ad eliminare fenomeni di tale natura.

8. Tickets restaurant
[…]
La Società si impegna fino alla scadenza del contratto, a mantenere nonché ad ulteriormente sviluppare le convenzioni per i pasti.

9. Indennità di reperibilità
Le Parti si impegnano ad incontrarsi entro il 30 Settembre 2008 al fine di stipulare un accordo che consenta di armonizzare le modalità e le indennità di reperibilità ad oggi esistenti in azienda, oltre a disciplinare le modalità e le indennità della reperibilità del settore Acquariologico ad oggi in discussione, ferma restando, così come fino ad oggi avvenuto, la garanzia della presenza del personale in caso di richiesta di interventi da parte dell'Azienda.

12. Salute e sicurezza sul lavoro
La Società conviene sulla necessità di una continua attenzione, da parte della stessa e dei dipendenti, alle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro. Tutte le figure che partecipano alla gestione ed alla implementazione della Sicurezza e Salute sul Lavoro dell'azienda sono riportate nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), che è reso disponibile al RLS secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Anche il monitoraggio e le misure adottate o da adottare in tema di SSL sono parte integrante del DVR e vengono illustrate al RLS durante la riunione periodica, obbligatoria almeno una volta all'anno o comunque su richiesta del RLS.
L'Azienda ha adottato un sistema di Gestione della Sicurezza che intende certificare entro Agosto 2008, al fine di garantire tutti gli adempimenti normativi in tema di SSL, ma soprattutto, di sottolineare la volontà del datore di lavoro di porre sempre maggiore attenzione al tema della Sicurezza, anche al di là dei soli aspetti normativi.
Nei casi di ampliamento o modifiche della struttura che comportino variazioni al documento "valutazione dei rischi" sarà data opportuna informativa al RLS ed ai lavoratori interessati

13. Composizione delle controversie
Ferma restando la possibilità di accordo diretto tra le singole parti interessate (Società e Dipendente), le Parti convengono, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 410 e seguenti del codice di procedura civile, che per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all'applicazione del presente contratto e di altri contratti e accordi comunque riguardanti i rapporti di lavoro nella Società, si possa esperire; in via preventiva, il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale nella Commissione Sindacale di Conciliazione costituita presso Assindustria Genova, secondo le norme e le modalità fissate nell'Accordo Sindacale 17 aprile 2001 sottoscritto tra Assindustria Genova e le Segreterie Territoriali Cgil, Cisl e Uil di Genova e Tigullio.